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Sentenza 21 giugno 2025
Sentenza 21 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/06/2025, n. 6247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6247 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione civile, nella persona della dott.ssa Manuela
Robustella, Giudice unico, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3324 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto “lesione personale”, riservata per la decisione in data 11.3.25, previa assegnazione di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito di memorie di replica
TRA
), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. PAOLA EVANGELISTA, come da procura in atti;
ATTORE
E
n.q FGVS, ( ), rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1
dall'avv. CARLO GAGLIARDI, giusta procura alle liti in atti;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come da atti, verbali di causa e note di trattazione scritta.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 1 Con atto di citazione ritualmente notificato il 4.2.2021, Parte_1
conveniva in giudizio la società n.q. di F.G.V.S., al fine Controparte_2
di vedersi riconoscere il risarcimento dei danni patiti in occasione del sinistro verificatosi il giorno 30.06.2018, alle ore 19.00, in Via DOna, Località Licola
(NA).
L'attore esponeva, in particolare;
- che l'incidente era stato provocato da una vettura non identificata di colore scuro, che lo aveva investito, mentre attraversava la strada;
- che, a seguito dell'urto, aveva riportato lesioni personali;
- che non era riuscito ad identificare l'autoveicolo investitore
L'attore chiedeva, pertanto, la condanna della convenuta al pagamento della somma di euro 363.208,75, comprensiva di danno biologico al 35%-40%, ITT per 90 gg, ITP al 75% per 90 gg., ITP al 50% per 90 gg, ITP al 25% per 90 gg e del danno morale, nonché delle spese mediche documentate e non (nella misura di euro 1.000,00), oltre il 16% per danno da perdita della capacità lavorativa.
Si costituiva parte convenuta, n.q. di F.G.V.S, che contestava la ricostruzione dei fatti operata dalla controparte, sottolineando che l'attore:
a) non aveva specificato il luogo esatto in cui si sarebbe verificato il sinistro, poiché aveva indicato la via, ma non il numero civico;
b) non aveva indicato il numero civico, ma solo il locale, cioè, il “D DE
,alla cui altezza si sarebbe verificato l'incidente;
c) che il “DE non si trovava sulla via DOna a Licola, ma sulla via dei
Platani 2/L;
d) non aveva adeguatamente descritto la dinamica del sinistro,
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 2 e) non aveva provato che, nelle circostanze di tempo e luogo indicate in citazione, egli stesse attraversando, come previsto dal codice della strada, e, cioè, sulle strisce pedonali;
f) non veniva effettuata alcuna descrizione del veicolo investitore, di cui non veniva indicata la marca, il modello e nemmeno il colore;
g) non specificava la posizione del pedone rispetto all'attraversamento stradale, né la posizione e la direzione di marcia della vettura, che avrebbe causato il sinistro.
La convenuta, pertanto, dopo aver sottolineato l'assoluta indeterminatezza e indeterminabilità del petitum e della causa petendi, concludeva chiedendo di non accogliere la domanda, perché del tutto carente in merito alla prova sull'an, sul nesso causale fra l'evento e i danni, nonché sul quantum.
Esaurita la fase istruttoria, in data 11.3.25, il Giudice riservava la causa in decisione, previa assegnazione dei termini, di cui all'art. 190 c.p.c.. Si rileva, in particolare, che in data 6/3/24 il procuratore di parte attrice depositava rinuncia al mandato e, con provvedimento del 15/3/24, il Giudice rinviava il procedimento proprio al fine di consentire la nomina di un nuovo difensore. Poiché nessuna nomina veniva depositata e stante l'ultrattività del mandato, l'attore va considerato ancora difeso dall'avv. Evangelista.
In primo luogo, ritiene il Tribunale di rigettare l'eccezione di nullità formulata dalla convenuta, essendo l'atto di citazione sufficientemente determinato nell'indicazione della domanda e delle ragioni poste a fondamento della stessa.
Parimenti, vanno dichiarate inammissibili le eccezioni procedurali di inammissibilità
e improcedibilità sollevate dalla convenuta, perché genericamente formulate.
Nel merito, la domanda non è provata e va rigettata.
In particolare, l'unico teste di parte attrice escusso, , dichiarava: Testimone_1
“…… Sono a conoscenza dei fatti di causa, perché mi trovavo sul posto al momento
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 3 dell'incidente. Era la fine di giugno del 2018, verso le 18.30/19.00. L'incidente è avvenuto in via DOna, poco prima dei depuratori. Ero all'esterno di un bar, di cui non ricordo il nome, di fronte al fioraio. Ero con una mia amica, , non Per_1
ne ricordo il cognome. stava attraversando, quando la macchina è Pt_1
arrivata e l'ha impattato, andando in direzione Licola. Il ragazzo attraversava andando in direzione del supermercato. La macchina era scura, non ne ricordo le dimensioni. Il rumore è stato forte. Dalla macchina non è sceso nessuno e la macchina ha proseguito, senza fermarsi. L'impatto è avvenuto al centro della strada.
Non mi pare che ci fosse traffico. Non c'erano le strisce pedonali. Non è stata chiamata l'ambulanza. Una ragazza l'ha soccorso e penso che l'abbia portato in ospedale. lamentava dolori alla gamba destra e aveva la mano sinistra Pt_1
piena di sangue. Ho lasciato i miei dati ad un anno e mezzo dopo, quando Pt_1
l'ho incontrato ad una festa in un locale, di cui non ricordo il nome. Non ricordo nemmeno dove si trovasse il locale. Questa è la mia prima testimonianza. Non ricordo i punti di impatto tra il veicolo ed Al momento dell'incidente ero a Pt_1
circa 3 metri dal punto dell'impatto. DO RD era il fioraio che si trovava di spalle all'attore al momento dell'attraversamento”.
Ritiene il Tribunale che tale unico teste abbia descritto il sinistro in maniera assolutamente generica. Infatti, il teste 1) non ricordava il modello e le dimensioni dell'auto investitrice;
2) non ricordava i punti di impatto tra la vettura e il ricorrente;
3) era incerta sulla presenza o meno di traffico;
4) non ricordava il nome del bar, all'esterno del quale si trovava al momento del sinistro;
5) non ricordava il cognome dell'amica in compagnia della quale sostava innanzi a tale bar. Inoltre, non Per_1
aveva rilasciato al ricorrente i suoi dati al momento dell'incidente, bensì circa un anno e mezzo dopo il fatto, allorquando aveva incontrato per caso il ricorrente, in un locale, di cui non ricordava il nome.
In base a quanto esposto, si ritiene che la testimonianza in esame sia imprecisa e lacunosa e, nel suo complesso, inattendibile. Conseguentemente, in assenza di altre
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 4 prove in ordine alle modalità di svolgimento del sinistro, si ritiene che il ricorrente non abbia provato il fatto storico nel suo concreto svolgimento e la responsabilità del conducente dell'auto non identificata nella causazione dell'evento dannoso.
La domanda non trova, pertanto, accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico di Parte_1
Le stesse si liquidano in dispositivo, in applicazione dei parametri medi di
[...]
cui al D.M. n. 55/14, come da ultimo aggiornati, alla luce del valore della lite (fino ad euro 520.000,00) e con riduzione del 50%, stante l'assenza di specifiche questioni in fatto e diritto.
PQM
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa
Manuela Robustella, sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1
della società n.q. di F.G.V.S., ogni contraria istanza Controparte_2
disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda;
- condanna il al pagamento delle spese di lite sostenute Parte_1
dalle n.q.di F.G.V.S., che si liquidano in euro Controparte_2
11.228.50 per compensi, oltre spese generali al 15% dei compensi, IVA e
CPA, come per legge.
Così deciso in Napoli, in data 21.6.25
Il Giudice
dott.ssa Manuela Robustella
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 5