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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 14/11/2025, n. 4901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4901 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice LA AR, nella causa iscritta al N. 3152/2024 R.G.L., promossa
D A
, rappresentata e difesa dall'avv. VIZZINI Parte_1
PI e dall'avv. RA IO ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori predetti in indirizzo telematico
- ricorrente -
C O N T R O
, in persona del legale rappresentate pro tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. PALESANO SERGIO ed elettivamente domiciliato presso Avvocatura Comunale in , PIAZZA MARINA n. CP_1
39
- resistente -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 01/10/2025, per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso e depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
La Giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, ogni diversa domanda ed eccezione reietta, condanna la parte convenuta
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
al pagamento in favore del ricorrente dell'importo complessivo di € 5.154,85, a titolo di retribuzione di posizione non corrisposta dal 10/01/2018 al 20/05/2019, oltre gli accessori come per legge.
Condanna parte convenuta alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 3.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, CU, CPA e IVA, se dovute come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. VIZZINI PI e dell'avv.
RA IO, antistatari.
Pone definitivamente a carico del le spese di Controparte_1
C.T.U. liquidate in separato decreto.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 04/03/2024 parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio il deducendo: “Il Dott. lavora alle Controparte_1 Parte_1
dipendenze del Comune di inforza di un contratto di lavoro subordinato a tempo pieno CP_1
ed indeterminato dal07.08.1997, attualmente con la qualifica di “Funzionario
Amministrativo”, inquadrato nella categoria D, posizione economica D5del CCNL Funzioni
Locali che regola il rapporto di lavoro oggetto di causa sotto l'aspetto economico e normativo del
CCNL Funzioni Locali;
Nel corso del rapporto di lavoro di che trattasi l'odierno ricorrente ha ricoperto con profitto-come si evince sia dalle schede di valutazione allegate in atti e dalla conseguente erogazione della retribuzione di risultato-diversi e numerosi incarichi di posizioni organizzative/alta professionalità all'interno del e non è mai incorso in procedimenti disciplinari. Controparte_1
(…).
Il ha istituito le posizioni organizzative giusta delibera di Giunta Comunale Controparte_1
n. 217 del 5.8.2008 con la quale, peraltro, è stata anche approvata la c.d. “Metodologia di
Analisi e Valutazione delle Posizioni Organizzative” (da qui a seguire per brevità Pt_2
che aveva lo scopo di valutare gli obiettivi per la conseguente erogazione della retribuzione di risultato.
A seguito dell'avvenuta approvazione del Sistema di misurazione della performance, giusta deliberazione del Commissario Straordinario n.41 del 26.3.2012, è stato stabilito che anche con riferimento alle posizioni organizzative, esattamente come previsto il restante personale, l'erogazione della retribuzione di risultato era riferita, in misura dell'80% alla c.d. “performance individuale” e per il restante 20% a quella organizzativa subordinata alla certificazione del grado di raggiungimento degli obiettivi operativi specifici e degli obiettivi operativi di PEG di ciascun Servizio da parte del Nucleo di Valutazione.
Con successiva deliberazione n.45 del 24.03.2015, come modificata dalle successiva deliberazioni n.129 del 14.07.2016 e n. 200 del 20.10.2016 il ha istituito n. 130 Controparte_1
(centotrenta) Posizioni Organizzative e n.23 (ventitré) Alte Professionalità graduate, secondo la suindicata metodologia MAVPO, sulla base dei punteggi attribuiti dal Comitato di
Valutazione, stabilendo altresì, che la retribuzione di risultato assegnata a ciascun A.P./P.O. fosse determinata nella percentuale minima del 10% prevista dalle norme contrattuali.
Dopo l'istituzione delle PP.OO/AA.PP. di cui alle citate delibere, al Dr. è stata Parte_1
conferita, con la Determinazione Dirigenziale n. 160del 23.04.2015, la posizione organizzativa di “Responsabile dei procedimenti di collocamento a riposo “per la durata di un anno fino al 30.6.2016, con una retribuzione di posizione annua lorda di € 5.445,90per tredici mensilità, oltre oneri indiretti e retribuzione di risultato.
Il conferimento del predetto incarico di P.O. è stato assegnato al Dr. a seguito di una Per_1
selezione interna come si evince dalla nota prot. 322265del 23.04.2015 nella quale, peraltro, sono dettagliatamente indicate le funzioni e attività ascritte alla posizione ovverossia:
-studio ed analisi dell'evoluzione normativa in materia pensionistica fine di adeguare costantemente l'organizzazione e la gestione dei servizi alle esigenze dei dipendenti comunali ottimizzandone la qualità;
-applicazione delle riforme introdotte dal decreto legge 201/2011, cosiddetto decreto salva Italia convertite in legge numero 214/2011, riguardo alle disposizioni in materia di trattamenti pensionistici per gli iscritti alle casse gestite dall'ex Inpdap;
-predisposizione previsioni delle cessazioni di personale comunale il servizio con contratto enti locali, tenuto conto di quanto previsto dalla riforma della disciplina pensionistica;
-monitoraggio delle cessazioni dal servizio del personale comunale con diritto e senza diritto a pensione e per decesso, utile per il calcolo delle previsioni di spesa;
-coordinamento dell'attività connessa alla creazione ed all'aggiornamento della banca dati anzianità del personale comunale distinta in anzianità effettiva comprendente i servizi effettivamente prestati ed anzianità complessiva comprendente tutti i periodi compresi la contribuzione figurativa;
-coordinamento procedure inerenti all'accertamento del diritto a pensione del dipendente;
-coordinamento procedure riguardanti la predisposizione dei provvedimenti dirigenziali connessi ai collocamenti a riposo;
-coordinamento delle procedure e delle attività inerenti alla definizione e trasmissione della documentazione relativa ai trattamenti di quiescenza dell'istituto di previdenza;
-coordinamento delle procedure riguardanti la predisposizione di provvedimenti inerenti alle risoluzioni consensuali dei dirigenti, ex articolo 47 del regolamento di organizzazione degli uffici e servizi;
-coordinamento dei procedimenti inerenti la ricongiunzione periodi assicurativi, riconoscimento periodo di servizio militare o altri servizi prestati presso altre amministrazioni utili ai fini pensionistici, riscatto titoli di studio;
-procedure relative alle certificazioni a richiesta degli interessati o da altre amministrazioni in ambito previdenziale;
referente per le comunicazioni obbligatorie online al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali per le cessazioni dal servizio dei collocati a riposo d'ufficio per dimissioni volontarie, per decesso e per dispensa dal servizio dei dipendenti comunali;
-cura dei procedimenti per inidoneità alle mansioni del profilo professionale o allo svolgimento di qualsiasi proficuo lavoro accertata a seguito di visita medica collegiale con predisposizione dei provvedimenti la modifica del profilo professionale o di dispensa dal servizio per inidoneità;
-cura dei procedimenti per l'accertamento di inidoneità a qualsiasi attività lavorativa ai sensi della legge 335/95con eventuale provvedimento di dispensa dal servizio per inabilità assoluta;
-predisposizione modelli di certificazione dei servizi utili a pensione (mod PA04)e trasmissione al settore bilancio e tributi tre mesi prima dal date previste per il collocamento a riposo con diritto a pensione;
trasmissione documentazione pensionistica all'istituto di previdenza tra mesi prima dalla data di decorrenza del pensionamento;
Il predetto incarico è stato, in seguito, rinnovato con la DD. n.470del 22.07.2016 fino alla scadenza del mandato sindacale, ossia il 12.6.2017, prevedendo la riduzione della retribuzione annua lorda a € 5.165,00per effetto della Delibera di G.C. n. 129 del 14.06.2016, oltre oneri indiretti e retribuzione di risultato.
Con Direttiva n. 8 00146 del 20.06.2017 l'allora Sindaco del ha Controparte_1
“prorogato” (in realtà, come si vedrà, conferito ex novo) tutti gli incarichi di P.O./A.P. “al fine di garantire la continuità dei servizi e non arrecare alcun nocumento dell'efficienza e qualità dell'attività in itinere” affermando che la suddetta proroga si sarebbe dovuta considerare
“risolutivamente condizionata alla decorrenza degli incarichi dirigenziali che saranno confermati/conferiti dal Sindaco”.
Facendo seguito a tale Direttiva Sindacale, il Capo Area Relazioni Istituzionali, Sviluppo ed
Innovazione Dott. con nota prot. n. 804292 del 21.06.2017, avente ad oggetto Persona_2
“Proroga incarichi di Alta Professionalità e Posizioni Organizzative “trasmessa ai Dirigenti e al Segretario Generale-disponeva quanto segue: “Con deliberazione di G.C. n. 200 del
20.10.2016 si è stabilito che tutti gli incarichi di in atto conferiti cessino Parte_3
alla scadenza del mandato sindacale”…. Fatti salvi i principi di cui all'art. 45 comma 3della
Parte I del vigente R.U.S., applicando i vigenti criteri per il conferimento degli stessi.
Al riguardo si comunica che il sig. Sindaco, con direttiva n. 8000146 del 20.06.2017 –al fine di garantire la continuità dei servizi e non arrecare alcun nocumento all'efficienza e qualità delle attività in itinere-ha disposto-in applicazione del predetto principio-la proroga di tutti gli incarichi di P.O./A.P. in atto conferiti.
Si precisa che la proroga dei predetti incarichi è comunque risolutivamente condizionata alla decorrenza degli incarichi dirigenziali che saranno conferiti/confermati dal Sindaco sulla base della eventuale ridefinizione dell'assetto organizzativo degli Uffici e Servizi che sarà posto in essere nei prossimi mesi. Premesso quanto sopra sarà cura di ciascun Dirigente di riferimento procedere all'integrazione degli obiettivi assegnati sino alla scadenza del mandato sindacale, introducendo nuovi obiettivi o ulteriori step di raggiungimento rispetto alla precedente scadenza”.
Con successiva nota prot. 1915698 del 29.12.2017, il Capo di Gabinetto dell'Area delle relazioni istituzionali, sviluppo ed innovazione Dott. , considerato che la nuova Giunta Per_2
Comunale aveva ridefinito “il nuovo assetto organizzativo degli uffici e che conseguentemente il
Sindaco ha proceduto al conferimento dei nuovi incarichi dirigenziali” ha comunicato che “..con decorrenza dal 10.01.2018” sarebbero cessati tutti gli incarichi di Posizione Organizzativa/
Alta Professionalità in atto assegnati.
Pertanto, a seguito del suddetto provvedimento adottato dal Capo di Gabinetto delle relazioni istituzionali, sviluppo ed innovazione del l'odierno ricorrente si è visto Controparte_1
revocare illegittimamente la sua posizione organizzativa che gli era stata conferita con la citata
Direttiva Sindacale n. 800146 del 20.06.2017 con conseguente perdita delle competenze accessorie ad esse connesse.
Per tale ragione l'odierno ricorrente con nota trasmessa tramite posta elettronica certificata in data
19.12.2022 ha chiesto all'Amministrazione Comunale convenuta di avere corrisposta la retribuzione di posizione e di risultato oltre oneri indiretti e interessi legali e rivalutazione monetaria relativa alla sua posizioni organizzative/alta professionalità, che avrebbe dovuto percepire dal 10.01.2018 (data di effetto della revoca) e ciò anche in ragione del fatto che gli odierni ricorrenti, nonostante l'incarico di P.O./A.P. fosse formalmente cessato in data
10.1.2018 per effetto dell'illegittima revoca, hanno continuato a svolgere, come potrà essere comprovato nel corso del presente giudizio, le medesime mansioni e funzioni riconducibili alle posizioni organizzative loro assegnate.
Poiché la suddetta nota è rimasta priva di riscontro da parte dell'Amministrazione convenuta all'odierno ricorrente non resta che adire Codesto Tribunale-Giudice Unico, per sentire accogliere le proprie domande”.
Precisava, tra l'altro, che:
- “il provvedimento sindacale n. 800146 del 20.6.2017 - rappresentando, appunto, un nuovo conferimento di incarico di posizione organizzativa- doveva contenere, secondo le richiamate norme contrattuali e regolamentari, un termine di durata (fino a cinque anni) e giammai una condizione risolutiva come invece è avvenuto. Ed infatti, sia l'art.9 comma 3 del richiamato CCNL di comparto sia l'art. 64 comma 1 del R.O.U.S. 2017 – ratione temporis applicabili al caso di specie- prevedevano espressamente che “gli incarichi sono conferiti per un periodo massimo di 5 anni” stabilendo, di fatto, che all'atto di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa l'Amministrazione comunale aveva l'obbligo di indicare un termine finale di durata e non, come illegittimamente è accaduto una condizione risolutiva”. - “Il provvedimento con cui l'Amministrazione Comunale convenuta ha disposto la cessazione
(rectius revoca) delle PP.OO./AA.PP. oggetto di causa, è stato adottato sull'errato presupposto che con deliberazione di G.C. n. 247 del 13.12.2017 sarebbe stato ridefinito il nuovo assetto organizzativo degli Uffici a seguito del quale il Sindaco avrebbe proceduto al conferimento dei nuovi incarichi dirigenziali a far data dal 10.1.2018.
In realtà la Delibera di Giunta n. 247 del 13.12.2017, che secondo l'Amministrazione
Comunale convenuta avrebbe rappresentato una riorganizzazione legittimante la revoca anticipata delle PP.OO., non è mai stata effettivamente attuata dall'Amministrazione
Comunale convenuta ed è stata, peraltro, modificata dalla successiva Delibera di Giunta n. 21 dell'8.2.2018 e non ha in alcun modo inciso sulle competenze e attribuzioni degli odierni ricorrenti e, quindi, in definitiva sulle loro posizioni organizzative.
Ciò si evince dalla semplice comparazione tra il previgente Organigramma con le relative competenze allegate al RUS 2016 e le relative competenze e l'attuale Organigramma al
Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi 2018 integrato con le deliberazioni di
G.C. n. 21 del 6.2.2018 e n. 99 dell'8.2.2018.
Ebbene le presunte modifiche, in realtà, altro non sono che degli accorpamenti tra Parte_4
e delle ridenominazioni delle stesse che, di fatto, non hanno apportato alcuna rilevante modifica sulle posizioni organizzative degli odierni ricorrenti e che ha lasciato intatte le loro competenze e funzioni.
Tali accorpamenti/ridenominazioni non hanno in alcun modo determinato una modifica delle funzioni delle AA.PP/PP.OO. svolte dal ricorrente il quale, pur continuando ad assolvere alle medesime incombenze, si è visto privato della retribuzione di posizione e della possibilità di conseguire la retribuzione di risultato”.
Concludeva, quindi, chiedendo: “ritenere e dichiarare che il provvedimento prot.n.
800146 del 20 giugno 2017 adottato dal Sindaco pro tempore del costituisce Controparte_1
a tutti gli effetti un atto di rinnovo degli incarichi di PP.OO./AA.PP.;
-ritenere e dichiarare l'illegittimità e/o la nullità della condizione risolutiva apposta dal CP_1
di alla direttiva sindacale prot.n. 800146 del 20 giugno 2017; CP_1
-ritenere e dichiarare che i provvedimenti adottati dal rispettivamente con Controparte_1
note prot.n.804292 del 21.6.2017 e prot. n.1915698 del 29.12.2017 rappresentano a tutti gli effetti atti di revoca della posizione organizzativa e in quanto tali illegittimi per i motivi esposti in narrativa;
-ritenere e dichiarare che il ricorrente dal 10.1.2018al 20.5.2019onel diverso periodo che sarà accertato nel corso del presente giudizio, ha continuato a svolgere le medesime mansioni corrispondenti ai compiti ed alle responsabilità della propria posizione organizzative ossia, quella di “Responsabile della gestione dei procedimenti di collocamento a riposo.” che gli era stata originariamente attribuita giusta Determinazione Dirigenziale n. 160del 23.04.2015;
-conseguentemente e per l'effetto condannare il -in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore-a corrispondere al Dott. la somma di Euro 6.998,58 al Parte_1
lordo delle ritenute di legge, o quelle diverse che sarà quantificata dalla disponenda c.t.u. contabile, pari all'importo della retribuzione di posizione per il periodo andante dal 10.1.2018 al
20.05.2019 o nel diverso periodo che sarà accertato nel corso del presente giudizio, il tutto oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo;
-condannare, inoltre, il persona del legale rappresentante pro tempore-a Controparte_2
corrispondere all'odierno ricorrente, a titolo risarcitorio anche in termini di perdita di chance, comunque, in via equitativa, una somma pari alla retribuzione di risultato, da quantificarsi a mezzo della disponendo c.t.u. contabile, che la stessa avrebbe percepito nel periodo compreso dal
10.1.2018 al 20.05.2019 o nel diverso periodo che sarà accertato nel corso del presente giudizio, il tutto oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo;
-condannare il persona del legale rappresentante pro tempore-a Controparte_2
corrispondere a titolo di risarcimento del danno, all'odierno ricorrente un importo pari ai contributi previdenziali che avrebbero dovuto versare sulle indennità di posizione e risultato non corrisposte durante il periodo oggetto di causa nella misura che sarà quantifica anche a mezzo di c.t.u. contabile;
-con vittoria di spese, competenze e onorar del giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori.”.
Si costituiva in giudizio parte convenuta eccependo: “la data delle elezioni
(11.06.2017) come è noto non determina la cessazione del Sindaco uscente, che interviene solo ed esclusivamente all'atto di proclamazione del Sindaco neoeletto e che rappresenta la conclusione del procedimento elettorale;
per effetto della proclamazione il Sindaco neo-eletto si insedia immediatamente e da quel momento in poi è abilitato a compiere tutti gli atti di sua competenza
(Consiglio di Stato V - sez. N. 4694/2006). Da ciò ne deriva, incontrovertibilmente, che il
Sindaco uscente resta in carica sino all'atto di insediamento (rectius proclamazione) del neo -
Sindaco.
Ora, nel caso di specie l'atto di proclamazione del Sindaco è intervenuto il 22/06/2017 (che in copia si allega- n. 2) di conseguenza il 21.06.2017 (data della nota prot. n. 804292) il Sindaco uscente non aveva cessato il proprio mandato e di conseguenza neanche le PP.OO./AA.PP. erano cessate e quindi correttamente si è usato a ragione il termine di proroga delle stesse
PP.OO./A.P. in quanto il precedente contratto era ancora in essere.
Deve escludersi, pertanto, il rinnovo dell'incarico di PPO assegnato alle ricorrenti, sicché appare del tutto infondato quanto ex adverso sostenuto (…) La nota del Sindaco rappresenta una legittima proroga con termine finale;
infatti nella disciplina contenuta nel citato art. 13 co. 3
(CCNL Funzioni locali 21/05/18), è testualmente previsto che "Gli incarichi di posizione organizzativa di cui all'art.8 del CCNL del 31.3.1999 e all'art.10 del CCNL del 22.1.2004, già conferiti e ancora in atto, proseguono o possono essere prorogati fino alla definizione del nuovo assetto delle posizioni organizzative, successivo alla determinazione delle procedure e dei relativi criteri generali previsti dal comma 1 dell'art 14 e, comunque, non oltre un anno dalla data di sottoscrizione del presente CCNL. (…)
In ogni caso non corrisponde al vero che con l'adozione della delibera n. 247/17 non si configuri una riorganizzazione, al riguardo si richiama un prospetto ( All. 5), peraltro allegato alla stessa deliberazione n. 247, dal quale è facilmente riscontrabile il raffronto con l'assetto all'ora vigente, le modifiche apportate e il nuovo assetto stabilito con la medesima delibera n. 247/17; soffermandosi sulla finca "MODIFICA" si può, infatti, facilmente evincere l'istituzione di nuove Aree, l'accorpamento di Servizi e competenze, la traslazione di Servizi dirigenziali e/o
Settori, soppressione di Servizi e/o intere Aree, ivi compreso la ridefinizione e dell'assetto delle
Circoscrizioni.
L'ampiezza dei "movimenti" organizzativi deliberati con detto atto dalla Giunta Municipale nel quale, fra l'altro, è espressamente specificato che il "provvedimento rappresenta un processo di generale riorganizzazione della struttura comunale e consente l'applicabilità dell'art. 9, comma
32, del D.L. 78/2010", ne fa discendere che: • in esecuzione del provvedimento si è avviata una corposa riorganizzazione dei Dirigenti;
• sussiste il nesso causale tra il provvedimento di riorganizzazione la conseguente rotazione dei
Dirigenti e la cessazione delle PP.OO./AA.PP. in conformità a quanto stabilito dal Sindaco con la nota prot. n. 800146 del 20/06/2017, la quale fa espresso riferimento alla decorrenza dei nuovi incarichi e in linea con il disposto del comma 3 dell'art. 9 del Contratto Nazionale di riferimento.
Si precisa, poi, che il Sindaco pro tempore in applicazione e in esecuzione della più volte richiamata delibera di riorganizzazione n. 247 del 13/12/2017 ha conferito gli incarichi ai
Dirigenti in data 21/12/2017 (si producono alcune determine di tali incarichi) fissando la decorrenza giuridica ed economica degli stessi alla data del 10/01/2018 (v. all. 6), data richiamata nella nota prot. n. 1915698 del 29/12/2017 che di fatto rappresenta la conclusione del procedimento di riorganizzazione e che ha determinato la cessazione delle PP.OO./AA.PP.
(…)
In estremo subordine, si rileva che da quanto richiesto dovrà comunque essere detratto quanto percepito nel periodo interessato dal ricorrente a titolo di salario accessorio.
Ed infatti, ai sensi del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto FUNZIONI
LOCALI Periodo 2016-2018 sottoscritto il 21.5.2018, Art. 15. Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato 1. Il trattamento economico accessorio del personale della categoria D titolare delle posizioni di cui all'art. 13 (n.d.r. posizioni organizzative) è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario. Sicché se il ricorrente avesse ricoperto le PP.OO, non avrebbero percepito le competenze accessorie. Nel caso di specie il ricorrente ha percepito a tale titolo € 2162,25”.
Si rappresenta, ancora, che analoghi contenziosi C CP_3 CP_1
e AB C/ sono stati definiti con
[...] Controparte_1
conciliazione giudiziale, calcolando il 30% del quantum richiesto (si allegano i relativi verbali). L'Amministrazione comunale è pertanto disponibile ad una conciliazione dell'odierna lite ( V. all. nota del Settore risorse Umane) negli stessi termini sopra indicati per i giudizi transatti.
Alla luce delle superiori considerazioni appare evidente l'infondatezza, sotto ogni profilo, del ricorso introduttivo dell'odierna controversia.”.
Concludeva, quindi, chiedendo: “Dichiarare inammissibile o con qualsiasi altra statuizione rigettare il ricorso;
In subordine, ritenere e dichiarare che sulle somme richieste dovrà essere detratto il salario accessorio già percepito.
Condannare controparte alle spese, competenze ed onorari del presente giudizio”
La causa – dopo che il aveva rifiutato la proposta transattiva formulata CP_1
nei termini dallo stesso prospettati in memoria di costituzione, asserendo il suo procuratore, all'udienza del 21.10.2024 che “il dopo la costituzione in giudizio CP_1
si è determinato in modo diverso e ha dato disposizione di non accettare proposte transattive - veniva istruita mediante CTU contabile, oltre che con l'esame della documentazione versata in atti.
Nelle note conclusionali e sostitutive dell'udienza, i procuratori delle parti insistevano nei propri atti e argomentavano le loro conclusioni e richieste;
indi, la causa viene decisa con la presente sentenza completa di dispositivo e motivi della decisione, mediante il suo deposito nel fascicolo telematico.
Orbene, innanzitutto appare opportuno riportare il contenuto della nota del
Comune, prot. N. 800146 del 20.06.2017 che parte ricorrente sostiene costituirebbe rinnovo dell'incarico di P.O. e non sua proroga, come, invece, dedotto dal Comune: “Al fine di garantire la continuità dei servizi e non arrecare alcun nocumento all'efficienza e qualità delle attività in itinere, si dispone - secondo quanto stabilito con deliberazione di G.C. n. 200 del 20/10/2016 in ordine all'applicazione alle Posizioni
Organizzative ed Alte Professionalità dei principi di cui all'art.45, comma 3 della Parte I del vigente R.U.S. -la proroga di tutti gli incarichi di P.O.IA.P. in atto conferiti.
Si precisa al riguardo che la proroga dei predetti incarichi è comunque risolutivamente condizionata alla decorrenza degli incarichi dirigenziali che saranno conferiti /confermati dallo scrivente sulla base dell'eventuale ridefinizione dell'assetto organizzativo degli Uffici e Servizi che sarà posto in essere.
Premesso quanto sopra, con. la presente direttiva si dà mandato al Capo di Gabinetto di attivare gli adempimenti correlati alla predetta proroga.”.
La deliberazione di Giunta citata nel provvedimento sopra riportato era quella già citata in narrativa, che disponeva la proroga degli incarichi di P.O./A.P. sino alla scadenza del mandato sindacale, pacificamente avvenuta il 12.06.2017, “fatti salvi i principi di cui all'art. 45, co. 3, Parte I del R . CP_4
A seguito ed in esecuzione del provvedimento del Sindaco, veniva emessa dal
Capo Area dott. nota di proroga degli incarichi del Persona_2
21.06.2017, con cui si richiedeva anche ai ricorrenti la determinazione di nuovi obiettivi e ulteriori step di raggiungimento rispetto al momento di scadenza del mandato sindacale, momento finale del precedente provvedimento di proroga.
Osserva la giudicante che la giurisprudenza e la dottrina hanno sempre rinvenuto il carattere distintivo tra proroga e rinnovo contrattuale nella circostanza che il precedente contratto cui esse facciano riferimento fosse o meno ancora in corso oppure fosse già scaduto.
Applicando il principio al caso di specie, quella del 20.06.2017, emessa quindi dopo la scadenza degli incarichi di P.O./A.P. in precedenza determinata nella scadenza del mandato sindacale del 12.06.2017, deve intendersi rinnovo contrattuale, che, in tema di incarichi di tale tipo, doveva contenere l'indicazione di un termine.
Ad avviso del detto termine sarebbe stato determinato in coincidenza CP_1
con la riorganizzazione degli Uffici e Servizi che sarebbe certamente seguita, rappresentando quindi solo un dies incertus quando non un dies incertus an, come invece necessario per potersi avere condizione risolutiva, che parte ricorrente ha lamentato essere stata illegittimamente apposta al rinnovo contrattuale.
Osserva, tuttavia, la giudicante come tale prospettiva del resistente non appare fondata, atteso che, dal testo sopra riportato della delibera del Sindaco, emerge in modo letterale che detta riorganizzazione veniva prospettata nell'atto medesimo come meramente eventuale: “la proroga dei predetti incarichi è comunque risolutivamente condizionata alla decorrenza degli incarichi dirigenziali che saranno conferiti /confermati dallo scrivente sulla base dell'eventuale ridefinizione dell'assetto organizzativo degli Uffici e Servizi che sarà posto in essere.”, tanto che la delibera stessa definitiva quella apposta una condizione risolutiva.
Orbene, atteso che il conferimento di P.O./A.P., come previsto dalla contrattazione collettiva e dalla normativa comunale, deve avvenire a termine e non può essere invece sottoposto a condizione risolutiva, l'apposizione della stessa
– che apparirebbe altresì essere meramente potestativa, appartenendo unicamente alla parte datoriale il potere di operare o meno la ridefinizione dell'assetto organizzativo degli Uffici e Servizi, - appare illegittima e si ha per non apposta, con la conseguenza che gli incarichi erano stati rinnovati sine die, con applicazione della disciplina generale sopra ricordata costituita dal R.U.S. e dal C.C.N.L..
L'incarico di parte ricorrente, quindi, era stato rinnovato per il termine di durata massima di cinque anni previsto dal R.U.S. e dal C.C.N.L., o quanto meno per il termine di un anno per cui erano stati originariamente conferiti e cioè sino al
20.06.2018.
In data 20 maggio 2018 è stato, tuttavia, sottoscritto il nuovo CCNL Funzioni
Locali (in atti) che, intervenendo sulla materia delle posizioni organizzative, ha previsto una specifica disciplina transitoria all'art. 13, co. 3 per gli incarichi conferiti prima della sottoscrizione del CCNL ed ancora in atto, disponendone la proroga automatica non oltre l'anno dalla data di sottoscrizione, sicché
l'incarico conferito a parte ricorrente è venuto a cessare in data 20/05/2019, data sino alla quale essa deve essere retribuita.
Il non ha dedotto che quella operata in seguito alla “proroga” – qui CP_1
ritenuta rinnovo contrattuale - fosse una revoca anticipata dell'incarico determinata dall'avvenuta riorganizzazione degli Uffici e dei Servizi;
l'Amministrazione resistente non ha in ogni caso né dedotto né provato che la revoca degli incarichi sarebbe stata effetto necessario di detta riorganizzazione (ciò che parte ricorrente ha fermamente contestato), ad esso legata da un nesso di causalità, come invece la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto necessario per la legittimità della revoca in detta ipotesi: “l'art. 9 CCNL, il quale stabilisce che gli incarichi di Posizione Organizzativa possono essere revocati con atto scritto e motivato prima della scadenza, "in relazione ad intervenuti mutamenti organizzativi", richiede, ai fini della legittimità della revoca, un nesso causale tra i mutamenti intervenuti nella organizzazione dell'Ente e la specifica Posizione Organizzativa” (Cass. Lav. Sent. 7821/2013). Ed invero, “Con riguardo alla censurata interpretazione dell'art. 9 CCNL secondo la quale, ai fini della legittimità della revoca, si richiede una correlazione tra la riorganizzazione dell'Ente e la specifica
Posizione Organizzativa, si ritiene che esattamente la Corte d'appello ha ritenuto di dare una stretta interpretazione di una clausola di contratto collettivo concernente la revoca di un incarico non provvista di adeguata giustificazione e quindi, se interpretata in modo esteso, tale da poter ledere l'interesse legittimo del dipendente”, come ritenuto dalla sentenza citata.
Anche di recente, la giurisprudenza di legittimità ha ribadito, con ordinanza n.
22926 del 22/07/2022, che: “L'art. 9 del CCNL 31.3.1999, Enti locali, integrando la
26426/2016 stabilisce, al comma 3: «Gli incarichi possono essere revocati prima della scadenza con atto scritto e motivato, in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di specifico accertamento di risultati negativi»; ebbene, la suddetta disciplina prevede, dunque, che la revoca di un incarico possa scaturire o da un procedimento disciplinare o dal mancato raggiungimento degli obiettivi o da esigenze riorganizzative adeguatamente motivate;
(…) con riguardo all'istituto della revoca anticipata di cui all'art. 9 del CCNL 31.3.1999, ai fini della salvaguardia dei principi costituzionali di buon andamento e imparzialità dell'Amministrazione, la revoca deve essere adottata con un atto formale, deve essere motivata in modo esplicito e le ragioni organizzative, per costituire legittimo fondamento della revoca anticipata dell'incarico dirigenziale, devono attenere allo specifico settore cui è preposto il dirigente”.
Il non ha in ogni caso dimostrato né chiesto di dimostrare che la CP_1
ricorrente di fatto non abbia svolto tutte le funzioni e mansioni dedotte in ricorso di Responsabile Gestione Staff Amministrativo del Capo Area, già oggetto della posizione organizzativa a lei positivamente conferita, deducendo che la ricorrente aveva percepito componenti accessorie della retribuzione – Produttività e Straordinario – che andavano detratti dalla retribuzione di posizione in caso di accoglimento della sua prospettazione, in quanto non le sarebbero spettati nella qualità reclamata.
Il ricorso va, quindi, accolto con la condanna del al pagamento in CP_1
favore della parte ricorrente della rispettiva indennità di posizione sino al
20/05/2019, come quantificata dal CTU nella relazione depositata in atti, che pienamente si condivide e richiama.
Si precisa che tra i due calcoli effettuati dal CTU va utilizzato il secondo che tiene conto della compensazione con le competenze accessorie percepite da parte ricorrente nel periodo 10.1.2018-20.5.2019. Invero, l'art 15 del CCNL del comparto Funzioni Locali prevede che il trattamento economico accessorio del personale titolare delle posizioni organizzative è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato e che tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario.
Infine, parte ricorrente ha chiesto la condanna dell'Amministrazione comunale al risarcimento dei danni da perdita di chance e dei contributi previdenziali che il avrebbe dovuto versare sulle indennità di posizione e risultato. Atteso CP_1
che non risulta provato alcun danno subito, la domanda sul punto deve essere rigettata.
Vanno, quindi, emesse le statuizioni di cui alla parte dispositiva, anche con riferimento alle spese di lite – ivi liquidate e distratte - e di C.T.U., che seguono la soccombenza del resistente. CP_1
P.Q.M.
Come sopra.
Così deciso in Palermo, lì 14/11/2025 - a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 01/10/2025.
La Giudice
LA AR
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice LA AR, nella causa iscritta al N. 3152/2024 R.G.L., promossa
D A
, rappresentata e difesa dall'avv. VIZZINI Parte_1
PI e dall'avv. RA IO ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori predetti in indirizzo telematico
- ricorrente -
C O N T R O
, in persona del legale rappresentate pro tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. PALESANO SERGIO ed elettivamente domiciliato presso Avvocatura Comunale in , PIAZZA MARINA n. CP_1
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- resistente -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 01/10/2025, per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso e depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
La Giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, ogni diversa domanda ed eccezione reietta, condanna la parte convenuta
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
al pagamento in favore del ricorrente dell'importo complessivo di € 5.154,85, a titolo di retribuzione di posizione non corrisposta dal 10/01/2018 al 20/05/2019, oltre gli accessori come per legge.
Condanna parte convenuta alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 3.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, CU, CPA e IVA, se dovute come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. VIZZINI PI e dell'avv.
RA IO, antistatari.
Pone definitivamente a carico del le spese di Controparte_1
C.T.U. liquidate in separato decreto.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 04/03/2024 parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio il deducendo: “Il Dott. lavora alle Controparte_1 Parte_1
dipendenze del Comune di inforza di un contratto di lavoro subordinato a tempo pieno CP_1
ed indeterminato dal07.08.1997, attualmente con la qualifica di “Funzionario
Amministrativo”, inquadrato nella categoria D, posizione economica D5del CCNL Funzioni
Locali che regola il rapporto di lavoro oggetto di causa sotto l'aspetto economico e normativo del
CCNL Funzioni Locali;
Nel corso del rapporto di lavoro di che trattasi l'odierno ricorrente ha ricoperto con profitto-come si evince sia dalle schede di valutazione allegate in atti e dalla conseguente erogazione della retribuzione di risultato-diversi e numerosi incarichi di posizioni organizzative/alta professionalità all'interno del e non è mai incorso in procedimenti disciplinari. Controparte_1
(…).
Il ha istituito le posizioni organizzative giusta delibera di Giunta Comunale Controparte_1
n. 217 del 5.8.2008 con la quale, peraltro, è stata anche approvata la c.d. “Metodologia di
Analisi e Valutazione delle Posizioni Organizzative” (da qui a seguire per brevità Pt_2
che aveva lo scopo di valutare gli obiettivi per la conseguente erogazione della retribuzione di risultato.
A seguito dell'avvenuta approvazione del Sistema di misurazione della performance, giusta deliberazione del Commissario Straordinario n.41 del 26.3.2012, è stato stabilito che anche con riferimento alle posizioni organizzative, esattamente come previsto il restante personale, l'erogazione della retribuzione di risultato era riferita, in misura dell'80% alla c.d. “performance individuale” e per il restante 20% a quella organizzativa subordinata alla certificazione del grado di raggiungimento degli obiettivi operativi specifici e degli obiettivi operativi di PEG di ciascun Servizio da parte del Nucleo di Valutazione.
Con successiva deliberazione n.45 del 24.03.2015, come modificata dalle successiva deliberazioni n.129 del 14.07.2016 e n. 200 del 20.10.2016 il ha istituito n. 130 Controparte_1
(centotrenta) Posizioni Organizzative e n.23 (ventitré) Alte Professionalità graduate, secondo la suindicata metodologia MAVPO, sulla base dei punteggi attribuiti dal Comitato di
Valutazione, stabilendo altresì, che la retribuzione di risultato assegnata a ciascun A.P./P.O. fosse determinata nella percentuale minima del 10% prevista dalle norme contrattuali.
Dopo l'istituzione delle PP.OO/AA.PP. di cui alle citate delibere, al Dr. è stata Parte_1
conferita, con la Determinazione Dirigenziale n. 160del 23.04.2015, la posizione organizzativa di “Responsabile dei procedimenti di collocamento a riposo “per la durata di un anno fino al 30.6.2016, con una retribuzione di posizione annua lorda di € 5.445,90per tredici mensilità, oltre oneri indiretti e retribuzione di risultato.
Il conferimento del predetto incarico di P.O. è stato assegnato al Dr. a seguito di una Per_1
selezione interna come si evince dalla nota prot. 322265del 23.04.2015 nella quale, peraltro, sono dettagliatamente indicate le funzioni e attività ascritte alla posizione ovverossia:
-studio ed analisi dell'evoluzione normativa in materia pensionistica fine di adeguare costantemente l'organizzazione e la gestione dei servizi alle esigenze dei dipendenti comunali ottimizzandone la qualità;
-applicazione delle riforme introdotte dal decreto legge 201/2011, cosiddetto decreto salva Italia convertite in legge numero 214/2011, riguardo alle disposizioni in materia di trattamenti pensionistici per gli iscritti alle casse gestite dall'ex Inpdap;
-predisposizione previsioni delle cessazioni di personale comunale il servizio con contratto enti locali, tenuto conto di quanto previsto dalla riforma della disciplina pensionistica;
-monitoraggio delle cessazioni dal servizio del personale comunale con diritto e senza diritto a pensione e per decesso, utile per il calcolo delle previsioni di spesa;
-coordinamento dell'attività connessa alla creazione ed all'aggiornamento della banca dati anzianità del personale comunale distinta in anzianità effettiva comprendente i servizi effettivamente prestati ed anzianità complessiva comprendente tutti i periodi compresi la contribuzione figurativa;
-coordinamento procedure inerenti all'accertamento del diritto a pensione del dipendente;
-coordinamento procedure riguardanti la predisposizione dei provvedimenti dirigenziali connessi ai collocamenti a riposo;
-coordinamento delle procedure e delle attività inerenti alla definizione e trasmissione della documentazione relativa ai trattamenti di quiescenza dell'istituto di previdenza;
-coordinamento delle procedure riguardanti la predisposizione di provvedimenti inerenti alle risoluzioni consensuali dei dirigenti, ex articolo 47 del regolamento di organizzazione degli uffici e servizi;
-coordinamento dei procedimenti inerenti la ricongiunzione periodi assicurativi, riconoscimento periodo di servizio militare o altri servizi prestati presso altre amministrazioni utili ai fini pensionistici, riscatto titoli di studio;
-procedure relative alle certificazioni a richiesta degli interessati o da altre amministrazioni in ambito previdenziale;
referente per le comunicazioni obbligatorie online al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali per le cessazioni dal servizio dei collocati a riposo d'ufficio per dimissioni volontarie, per decesso e per dispensa dal servizio dei dipendenti comunali;
-cura dei procedimenti per inidoneità alle mansioni del profilo professionale o allo svolgimento di qualsiasi proficuo lavoro accertata a seguito di visita medica collegiale con predisposizione dei provvedimenti la modifica del profilo professionale o di dispensa dal servizio per inidoneità;
-cura dei procedimenti per l'accertamento di inidoneità a qualsiasi attività lavorativa ai sensi della legge 335/95con eventuale provvedimento di dispensa dal servizio per inabilità assoluta;
-predisposizione modelli di certificazione dei servizi utili a pensione (mod PA04)e trasmissione al settore bilancio e tributi tre mesi prima dal date previste per il collocamento a riposo con diritto a pensione;
trasmissione documentazione pensionistica all'istituto di previdenza tra mesi prima dalla data di decorrenza del pensionamento;
Il predetto incarico è stato, in seguito, rinnovato con la DD. n.470del 22.07.2016 fino alla scadenza del mandato sindacale, ossia il 12.6.2017, prevedendo la riduzione della retribuzione annua lorda a € 5.165,00per effetto della Delibera di G.C. n. 129 del 14.06.2016, oltre oneri indiretti e retribuzione di risultato.
Con Direttiva n. 8 00146 del 20.06.2017 l'allora Sindaco del ha Controparte_1
“prorogato” (in realtà, come si vedrà, conferito ex novo) tutti gli incarichi di P.O./A.P. “al fine di garantire la continuità dei servizi e non arrecare alcun nocumento dell'efficienza e qualità dell'attività in itinere” affermando che la suddetta proroga si sarebbe dovuta considerare
“risolutivamente condizionata alla decorrenza degli incarichi dirigenziali che saranno confermati/conferiti dal Sindaco”.
Facendo seguito a tale Direttiva Sindacale, il Capo Area Relazioni Istituzionali, Sviluppo ed
Innovazione Dott. con nota prot. n. 804292 del 21.06.2017, avente ad oggetto Persona_2
“Proroga incarichi di Alta Professionalità e Posizioni Organizzative “trasmessa ai Dirigenti e al Segretario Generale-disponeva quanto segue: “Con deliberazione di G.C. n. 200 del
20.10.2016 si è stabilito che tutti gli incarichi di in atto conferiti cessino Parte_3
alla scadenza del mandato sindacale”…. Fatti salvi i principi di cui all'art. 45 comma 3della
Parte I del vigente R.U.S., applicando i vigenti criteri per il conferimento degli stessi.
Al riguardo si comunica che il sig. Sindaco, con direttiva n. 8000146 del 20.06.2017 –al fine di garantire la continuità dei servizi e non arrecare alcun nocumento all'efficienza e qualità delle attività in itinere-ha disposto-in applicazione del predetto principio-la proroga di tutti gli incarichi di P.O./A.P. in atto conferiti.
Si precisa che la proroga dei predetti incarichi è comunque risolutivamente condizionata alla decorrenza degli incarichi dirigenziali che saranno conferiti/confermati dal Sindaco sulla base della eventuale ridefinizione dell'assetto organizzativo degli Uffici e Servizi che sarà posto in essere nei prossimi mesi. Premesso quanto sopra sarà cura di ciascun Dirigente di riferimento procedere all'integrazione degli obiettivi assegnati sino alla scadenza del mandato sindacale, introducendo nuovi obiettivi o ulteriori step di raggiungimento rispetto alla precedente scadenza”.
Con successiva nota prot. 1915698 del 29.12.2017, il Capo di Gabinetto dell'Area delle relazioni istituzionali, sviluppo ed innovazione Dott. , considerato che la nuova Giunta Per_2
Comunale aveva ridefinito “il nuovo assetto organizzativo degli uffici e che conseguentemente il
Sindaco ha proceduto al conferimento dei nuovi incarichi dirigenziali” ha comunicato che “..con decorrenza dal 10.01.2018” sarebbero cessati tutti gli incarichi di Posizione Organizzativa/
Alta Professionalità in atto assegnati.
Pertanto, a seguito del suddetto provvedimento adottato dal Capo di Gabinetto delle relazioni istituzionali, sviluppo ed innovazione del l'odierno ricorrente si è visto Controparte_1
revocare illegittimamente la sua posizione organizzativa che gli era stata conferita con la citata
Direttiva Sindacale n. 800146 del 20.06.2017 con conseguente perdita delle competenze accessorie ad esse connesse.
Per tale ragione l'odierno ricorrente con nota trasmessa tramite posta elettronica certificata in data
19.12.2022 ha chiesto all'Amministrazione Comunale convenuta di avere corrisposta la retribuzione di posizione e di risultato oltre oneri indiretti e interessi legali e rivalutazione monetaria relativa alla sua posizioni organizzative/alta professionalità, che avrebbe dovuto percepire dal 10.01.2018 (data di effetto della revoca) e ciò anche in ragione del fatto che gli odierni ricorrenti, nonostante l'incarico di P.O./A.P. fosse formalmente cessato in data
10.1.2018 per effetto dell'illegittima revoca, hanno continuato a svolgere, come potrà essere comprovato nel corso del presente giudizio, le medesime mansioni e funzioni riconducibili alle posizioni organizzative loro assegnate.
Poiché la suddetta nota è rimasta priva di riscontro da parte dell'Amministrazione convenuta all'odierno ricorrente non resta che adire Codesto Tribunale-Giudice Unico, per sentire accogliere le proprie domande”.
Precisava, tra l'altro, che:
- “il provvedimento sindacale n. 800146 del 20.6.2017 - rappresentando, appunto, un nuovo conferimento di incarico di posizione organizzativa- doveva contenere, secondo le richiamate norme contrattuali e regolamentari, un termine di durata (fino a cinque anni) e giammai una condizione risolutiva come invece è avvenuto. Ed infatti, sia l'art.9 comma 3 del richiamato CCNL di comparto sia l'art. 64 comma 1 del R.O.U.S. 2017 – ratione temporis applicabili al caso di specie- prevedevano espressamente che “gli incarichi sono conferiti per un periodo massimo di 5 anni” stabilendo, di fatto, che all'atto di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa l'Amministrazione comunale aveva l'obbligo di indicare un termine finale di durata e non, come illegittimamente è accaduto una condizione risolutiva”. - “Il provvedimento con cui l'Amministrazione Comunale convenuta ha disposto la cessazione
(rectius revoca) delle PP.OO./AA.PP. oggetto di causa, è stato adottato sull'errato presupposto che con deliberazione di G.C. n. 247 del 13.12.2017 sarebbe stato ridefinito il nuovo assetto organizzativo degli Uffici a seguito del quale il Sindaco avrebbe proceduto al conferimento dei nuovi incarichi dirigenziali a far data dal 10.1.2018.
In realtà la Delibera di Giunta n. 247 del 13.12.2017, che secondo l'Amministrazione
Comunale convenuta avrebbe rappresentato una riorganizzazione legittimante la revoca anticipata delle PP.OO., non è mai stata effettivamente attuata dall'Amministrazione
Comunale convenuta ed è stata, peraltro, modificata dalla successiva Delibera di Giunta n. 21 dell'8.2.2018 e non ha in alcun modo inciso sulle competenze e attribuzioni degli odierni ricorrenti e, quindi, in definitiva sulle loro posizioni organizzative.
Ciò si evince dalla semplice comparazione tra il previgente Organigramma con le relative competenze allegate al RUS 2016 e le relative competenze e l'attuale Organigramma al
Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi 2018 integrato con le deliberazioni di
G.C. n. 21 del 6.2.2018 e n. 99 dell'8.2.2018.
Ebbene le presunte modifiche, in realtà, altro non sono che degli accorpamenti tra Parte_4
e delle ridenominazioni delle stesse che, di fatto, non hanno apportato alcuna rilevante modifica sulle posizioni organizzative degli odierni ricorrenti e che ha lasciato intatte le loro competenze e funzioni.
Tali accorpamenti/ridenominazioni non hanno in alcun modo determinato una modifica delle funzioni delle AA.PP/PP.OO. svolte dal ricorrente il quale, pur continuando ad assolvere alle medesime incombenze, si è visto privato della retribuzione di posizione e della possibilità di conseguire la retribuzione di risultato”.
Concludeva, quindi, chiedendo: “ritenere e dichiarare che il provvedimento prot.n.
800146 del 20 giugno 2017 adottato dal Sindaco pro tempore del costituisce Controparte_1
a tutti gli effetti un atto di rinnovo degli incarichi di PP.OO./AA.PP.;
-ritenere e dichiarare l'illegittimità e/o la nullità della condizione risolutiva apposta dal CP_1
di alla direttiva sindacale prot.n. 800146 del 20 giugno 2017; CP_1
-ritenere e dichiarare che i provvedimenti adottati dal rispettivamente con Controparte_1
note prot.n.804292 del 21.6.2017 e prot. n.1915698 del 29.12.2017 rappresentano a tutti gli effetti atti di revoca della posizione organizzativa e in quanto tali illegittimi per i motivi esposti in narrativa;
-ritenere e dichiarare che il ricorrente dal 10.1.2018al 20.5.2019onel diverso periodo che sarà accertato nel corso del presente giudizio, ha continuato a svolgere le medesime mansioni corrispondenti ai compiti ed alle responsabilità della propria posizione organizzative ossia, quella di “Responsabile della gestione dei procedimenti di collocamento a riposo.” che gli era stata originariamente attribuita giusta Determinazione Dirigenziale n. 160del 23.04.2015;
-conseguentemente e per l'effetto condannare il -in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore-a corrispondere al Dott. la somma di Euro 6.998,58 al Parte_1
lordo delle ritenute di legge, o quelle diverse che sarà quantificata dalla disponenda c.t.u. contabile, pari all'importo della retribuzione di posizione per il periodo andante dal 10.1.2018 al
20.05.2019 o nel diverso periodo che sarà accertato nel corso del presente giudizio, il tutto oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo;
-condannare, inoltre, il persona del legale rappresentante pro tempore-a Controparte_2
corrispondere all'odierno ricorrente, a titolo risarcitorio anche in termini di perdita di chance, comunque, in via equitativa, una somma pari alla retribuzione di risultato, da quantificarsi a mezzo della disponendo c.t.u. contabile, che la stessa avrebbe percepito nel periodo compreso dal
10.1.2018 al 20.05.2019 o nel diverso periodo che sarà accertato nel corso del presente giudizio, il tutto oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo;
-condannare il persona del legale rappresentante pro tempore-a Controparte_2
corrispondere a titolo di risarcimento del danno, all'odierno ricorrente un importo pari ai contributi previdenziali che avrebbero dovuto versare sulle indennità di posizione e risultato non corrisposte durante il periodo oggetto di causa nella misura che sarà quantifica anche a mezzo di c.t.u. contabile;
-con vittoria di spese, competenze e onorar del giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori.”.
Si costituiva in giudizio parte convenuta eccependo: “la data delle elezioni
(11.06.2017) come è noto non determina la cessazione del Sindaco uscente, che interviene solo ed esclusivamente all'atto di proclamazione del Sindaco neoeletto e che rappresenta la conclusione del procedimento elettorale;
per effetto della proclamazione il Sindaco neo-eletto si insedia immediatamente e da quel momento in poi è abilitato a compiere tutti gli atti di sua competenza
(Consiglio di Stato V - sez. N. 4694/2006). Da ciò ne deriva, incontrovertibilmente, che il
Sindaco uscente resta in carica sino all'atto di insediamento (rectius proclamazione) del neo -
Sindaco.
Ora, nel caso di specie l'atto di proclamazione del Sindaco è intervenuto il 22/06/2017 (che in copia si allega- n. 2) di conseguenza il 21.06.2017 (data della nota prot. n. 804292) il Sindaco uscente non aveva cessato il proprio mandato e di conseguenza neanche le PP.OO./AA.PP. erano cessate e quindi correttamente si è usato a ragione il termine di proroga delle stesse
PP.OO./A.P. in quanto il precedente contratto era ancora in essere.
Deve escludersi, pertanto, il rinnovo dell'incarico di PPO assegnato alle ricorrenti, sicché appare del tutto infondato quanto ex adverso sostenuto (…) La nota del Sindaco rappresenta una legittima proroga con termine finale;
infatti nella disciplina contenuta nel citato art. 13 co. 3
(CCNL Funzioni locali 21/05/18), è testualmente previsto che "Gli incarichi di posizione organizzativa di cui all'art.8 del CCNL del 31.3.1999 e all'art.10 del CCNL del 22.1.2004, già conferiti e ancora in atto, proseguono o possono essere prorogati fino alla definizione del nuovo assetto delle posizioni organizzative, successivo alla determinazione delle procedure e dei relativi criteri generali previsti dal comma 1 dell'art 14 e, comunque, non oltre un anno dalla data di sottoscrizione del presente CCNL. (…)
In ogni caso non corrisponde al vero che con l'adozione della delibera n. 247/17 non si configuri una riorganizzazione, al riguardo si richiama un prospetto ( All. 5), peraltro allegato alla stessa deliberazione n. 247, dal quale è facilmente riscontrabile il raffronto con l'assetto all'ora vigente, le modifiche apportate e il nuovo assetto stabilito con la medesima delibera n. 247/17; soffermandosi sulla finca "MODIFICA" si può, infatti, facilmente evincere l'istituzione di nuove Aree, l'accorpamento di Servizi e competenze, la traslazione di Servizi dirigenziali e/o
Settori, soppressione di Servizi e/o intere Aree, ivi compreso la ridefinizione e dell'assetto delle
Circoscrizioni.
L'ampiezza dei "movimenti" organizzativi deliberati con detto atto dalla Giunta Municipale nel quale, fra l'altro, è espressamente specificato che il "provvedimento rappresenta un processo di generale riorganizzazione della struttura comunale e consente l'applicabilità dell'art. 9, comma
32, del D.L. 78/2010", ne fa discendere che: • in esecuzione del provvedimento si è avviata una corposa riorganizzazione dei Dirigenti;
• sussiste il nesso causale tra il provvedimento di riorganizzazione la conseguente rotazione dei
Dirigenti e la cessazione delle PP.OO./AA.PP. in conformità a quanto stabilito dal Sindaco con la nota prot. n. 800146 del 20/06/2017, la quale fa espresso riferimento alla decorrenza dei nuovi incarichi e in linea con il disposto del comma 3 dell'art. 9 del Contratto Nazionale di riferimento.
Si precisa, poi, che il Sindaco pro tempore in applicazione e in esecuzione della più volte richiamata delibera di riorganizzazione n. 247 del 13/12/2017 ha conferito gli incarichi ai
Dirigenti in data 21/12/2017 (si producono alcune determine di tali incarichi) fissando la decorrenza giuridica ed economica degli stessi alla data del 10/01/2018 (v. all. 6), data richiamata nella nota prot. n. 1915698 del 29/12/2017 che di fatto rappresenta la conclusione del procedimento di riorganizzazione e che ha determinato la cessazione delle PP.OO./AA.PP.
(…)
In estremo subordine, si rileva che da quanto richiesto dovrà comunque essere detratto quanto percepito nel periodo interessato dal ricorrente a titolo di salario accessorio.
Ed infatti, ai sensi del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto FUNZIONI
LOCALI Periodo 2016-2018 sottoscritto il 21.5.2018, Art. 15. Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato 1. Il trattamento economico accessorio del personale della categoria D titolare delle posizioni di cui all'art. 13 (n.d.r. posizioni organizzative) è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario. Sicché se il ricorrente avesse ricoperto le PP.OO, non avrebbero percepito le competenze accessorie. Nel caso di specie il ricorrente ha percepito a tale titolo € 2162,25”.
Si rappresenta, ancora, che analoghi contenziosi C CP_3 CP_1
e AB C/ sono stati definiti con
[...] Controparte_1
conciliazione giudiziale, calcolando il 30% del quantum richiesto (si allegano i relativi verbali). L'Amministrazione comunale è pertanto disponibile ad una conciliazione dell'odierna lite ( V. all. nota del Settore risorse Umane) negli stessi termini sopra indicati per i giudizi transatti.
Alla luce delle superiori considerazioni appare evidente l'infondatezza, sotto ogni profilo, del ricorso introduttivo dell'odierna controversia.”.
Concludeva, quindi, chiedendo: “Dichiarare inammissibile o con qualsiasi altra statuizione rigettare il ricorso;
In subordine, ritenere e dichiarare che sulle somme richieste dovrà essere detratto il salario accessorio già percepito.
Condannare controparte alle spese, competenze ed onorari del presente giudizio”
La causa – dopo che il aveva rifiutato la proposta transattiva formulata CP_1
nei termini dallo stesso prospettati in memoria di costituzione, asserendo il suo procuratore, all'udienza del 21.10.2024 che “il dopo la costituzione in giudizio CP_1
si è determinato in modo diverso e ha dato disposizione di non accettare proposte transattive - veniva istruita mediante CTU contabile, oltre che con l'esame della documentazione versata in atti.
Nelle note conclusionali e sostitutive dell'udienza, i procuratori delle parti insistevano nei propri atti e argomentavano le loro conclusioni e richieste;
indi, la causa viene decisa con la presente sentenza completa di dispositivo e motivi della decisione, mediante il suo deposito nel fascicolo telematico.
Orbene, innanzitutto appare opportuno riportare il contenuto della nota del
Comune, prot. N. 800146 del 20.06.2017 che parte ricorrente sostiene costituirebbe rinnovo dell'incarico di P.O. e non sua proroga, come, invece, dedotto dal Comune: “Al fine di garantire la continuità dei servizi e non arrecare alcun nocumento all'efficienza e qualità delle attività in itinere, si dispone - secondo quanto stabilito con deliberazione di G.C. n. 200 del 20/10/2016 in ordine all'applicazione alle Posizioni
Organizzative ed Alte Professionalità dei principi di cui all'art.45, comma 3 della Parte I del vigente R.U.S. -la proroga di tutti gli incarichi di P.O.IA.P. in atto conferiti.
Si precisa al riguardo che la proroga dei predetti incarichi è comunque risolutivamente condizionata alla decorrenza degli incarichi dirigenziali che saranno conferiti /confermati dallo scrivente sulla base dell'eventuale ridefinizione dell'assetto organizzativo degli Uffici e Servizi che sarà posto in essere.
Premesso quanto sopra, con. la presente direttiva si dà mandato al Capo di Gabinetto di attivare gli adempimenti correlati alla predetta proroga.”.
La deliberazione di Giunta citata nel provvedimento sopra riportato era quella già citata in narrativa, che disponeva la proroga degli incarichi di P.O./A.P. sino alla scadenza del mandato sindacale, pacificamente avvenuta il 12.06.2017, “fatti salvi i principi di cui all'art. 45, co. 3, Parte I del R . CP_4
A seguito ed in esecuzione del provvedimento del Sindaco, veniva emessa dal
Capo Area dott. nota di proroga degli incarichi del Persona_2
21.06.2017, con cui si richiedeva anche ai ricorrenti la determinazione di nuovi obiettivi e ulteriori step di raggiungimento rispetto al momento di scadenza del mandato sindacale, momento finale del precedente provvedimento di proroga.
Osserva la giudicante che la giurisprudenza e la dottrina hanno sempre rinvenuto il carattere distintivo tra proroga e rinnovo contrattuale nella circostanza che il precedente contratto cui esse facciano riferimento fosse o meno ancora in corso oppure fosse già scaduto.
Applicando il principio al caso di specie, quella del 20.06.2017, emessa quindi dopo la scadenza degli incarichi di P.O./A.P. in precedenza determinata nella scadenza del mandato sindacale del 12.06.2017, deve intendersi rinnovo contrattuale, che, in tema di incarichi di tale tipo, doveva contenere l'indicazione di un termine.
Ad avviso del detto termine sarebbe stato determinato in coincidenza CP_1
con la riorganizzazione degli Uffici e Servizi che sarebbe certamente seguita, rappresentando quindi solo un dies incertus quando non un dies incertus an, come invece necessario per potersi avere condizione risolutiva, che parte ricorrente ha lamentato essere stata illegittimamente apposta al rinnovo contrattuale.
Osserva, tuttavia, la giudicante come tale prospettiva del resistente non appare fondata, atteso che, dal testo sopra riportato della delibera del Sindaco, emerge in modo letterale che detta riorganizzazione veniva prospettata nell'atto medesimo come meramente eventuale: “la proroga dei predetti incarichi è comunque risolutivamente condizionata alla decorrenza degli incarichi dirigenziali che saranno conferiti /confermati dallo scrivente sulla base dell'eventuale ridefinizione dell'assetto organizzativo degli Uffici e Servizi che sarà posto in essere.”, tanto che la delibera stessa definitiva quella apposta una condizione risolutiva.
Orbene, atteso che il conferimento di P.O./A.P., come previsto dalla contrattazione collettiva e dalla normativa comunale, deve avvenire a termine e non può essere invece sottoposto a condizione risolutiva, l'apposizione della stessa
– che apparirebbe altresì essere meramente potestativa, appartenendo unicamente alla parte datoriale il potere di operare o meno la ridefinizione dell'assetto organizzativo degli Uffici e Servizi, - appare illegittima e si ha per non apposta, con la conseguenza che gli incarichi erano stati rinnovati sine die, con applicazione della disciplina generale sopra ricordata costituita dal R.U.S. e dal C.C.N.L..
L'incarico di parte ricorrente, quindi, era stato rinnovato per il termine di durata massima di cinque anni previsto dal R.U.S. e dal C.C.N.L., o quanto meno per il termine di un anno per cui erano stati originariamente conferiti e cioè sino al
20.06.2018.
In data 20 maggio 2018 è stato, tuttavia, sottoscritto il nuovo CCNL Funzioni
Locali (in atti) che, intervenendo sulla materia delle posizioni organizzative, ha previsto una specifica disciplina transitoria all'art. 13, co. 3 per gli incarichi conferiti prima della sottoscrizione del CCNL ed ancora in atto, disponendone la proroga automatica non oltre l'anno dalla data di sottoscrizione, sicché
l'incarico conferito a parte ricorrente è venuto a cessare in data 20/05/2019, data sino alla quale essa deve essere retribuita.
Il non ha dedotto che quella operata in seguito alla “proroga” – qui CP_1
ritenuta rinnovo contrattuale - fosse una revoca anticipata dell'incarico determinata dall'avvenuta riorganizzazione degli Uffici e dei Servizi;
l'Amministrazione resistente non ha in ogni caso né dedotto né provato che la revoca degli incarichi sarebbe stata effetto necessario di detta riorganizzazione (ciò che parte ricorrente ha fermamente contestato), ad esso legata da un nesso di causalità, come invece la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto necessario per la legittimità della revoca in detta ipotesi: “l'art. 9 CCNL, il quale stabilisce che gli incarichi di Posizione Organizzativa possono essere revocati con atto scritto e motivato prima della scadenza, "in relazione ad intervenuti mutamenti organizzativi", richiede, ai fini della legittimità della revoca, un nesso causale tra i mutamenti intervenuti nella organizzazione dell'Ente e la specifica Posizione Organizzativa” (Cass. Lav. Sent. 7821/2013). Ed invero, “Con riguardo alla censurata interpretazione dell'art. 9 CCNL secondo la quale, ai fini della legittimità della revoca, si richiede una correlazione tra la riorganizzazione dell'Ente e la specifica
Posizione Organizzativa, si ritiene che esattamente la Corte d'appello ha ritenuto di dare una stretta interpretazione di una clausola di contratto collettivo concernente la revoca di un incarico non provvista di adeguata giustificazione e quindi, se interpretata in modo esteso, tale da poter ledere l'interesse legittimo del dipendente”, come ritenuto dalla sentenza citata.
Anche di recente, la giurisprudenza di legittimità ha ribadito, con ordinanza n.
22926 del 22/07/2022, che: “L'art. 9 del CCNL 31.3.1999, Enti locali, integrando la
26426/2016 stabilisce, al comma 3: «Gli incarichi possono essere revocati prima della scadenza con atto scritto e motivato, in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di specifico accertamento di risultati negativi»; ebbene, la suddetta disciplina prevede, dunque, che la revoca di un incarico possa scaturire o da un procedimento disciplinare o dal mancato raggiungimento degli obiettivi o da esigenze riorganizzative adeguatamente motivate;
(…) con riguardo all'istituto della revoca anticipata di cui all'art. 9 del CCNL 31.3.1999, ai fini della salvaguardia dei principi costituzionali di buon andamento e imparzialità dell'Amministrazione, la revoca deve essere adottata con un atto formale, deve essere motivata in modo esplicito e le ragioni organizzative, per costituire legittimo fondamento della revoca anticipata dell'incarico dirigenziale, devono attenere allo specifico settore cui è preposto il dirigente”.
Il non ha in ogni caso dimostrato né chiesto di dimostrare che la CP_1
ricorrente di fatto non abbia svolto tutte le funzioni e mansioni dedotte in ricorso di Responsabile Gestione Staff Amministrativo del Capo Area, già oggetto della posizione organizzativa a lei positivamente conferita, deducendo che la ricorrente aveva percepito componenti accessorie della retribuzione – Produttività e Straordinario – che andavano detratti dalla retribuzione di posizione in caso di accoglimento della sua prospettazione, in quanto non le sarebbero spettati nella qualità reclamata.
Il ricorso va, quindi, accolto con la condanna del al pagamento in CP_1
favore della parte ricorrente della rispettiva indennità di posizione sino al
20/05/2019, come quantificata dal CTU nella relazione depositata in atti, che pienamente si condivide e richiama.
Si precisa che tra i due calcoli effettuati dal CTU va utilizzato il secondo che tiene conto della compensazione con le competenze accessorie percepite da parte ricorrente nel periodo 10.1.2018-20.5.2019. Invero, l'art 15 del CCNL del comparto Funzioni Locali prevede che il trattamento economico accessorio del personale titolare delle posizioni organizzative è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato e che tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario.
Infine, parte ricorrente ha chiesto la condanna dell'Amministrazione comunale al risarcimento dei danni da perdita di chance e dei contributi previdenziali che il avrebbe dovuto versare sulle indennità di posizione e risultato. Atteso CP_1
che non risulta provato alcun danno subito, la domanda sul punto deve essere rigettata.
Vanno, quindi, emesse le statuizioni di cui alla parte dispositiva, anche con riferimento alle spese di lite – ivi liquidate e distratte - e di C.T.U., che seguono la soccombenza del resistente. CP_1
P.Q.M.
Come sopra.
Così deciso in Palermo, lì 14/11/2025 - a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 01/10/2025.
La Giudice
LA AR