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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 11/02/2025, n. 341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 341 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 9809/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
* * * Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Luca Minniti Presidente dott. Angela Baraldi Giudice rel. dott. Emanuela Romano Giudice all'esito della camera di consiglio del 16/01/2025 nel procedimento iscritto al n.r.g. 9809/2024, promosso da:
, nata in [...]-ERZEGOVINA, il 17/08/1967, Parte_1
CUI: 01F2T2G con il patrocinio dell'Avv. TROPIANO IMMACOLATA RICORRENTE
contro
Controparte_1
[...] con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato di CP_1
RESISTENTE
Conclusioni per il ricorrente: “In Via Principale e di Merito: annullare l'impugnato provvedimento e, in riforma dello stesso, accertare il diritto dell'odierna Ricorrente di cui all'art. 19, comma 1.1. T.U. Immigrazione e, per effetto, ordinare alla competente Questura il rilascio del permesso di soggiorno per “protezione speciale”; In via subordinata: accertare e dichiarare il diritto all'asilo ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 comma 3 della nostra Costituzione”.
Conclusioni per il resistente: “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, respingere l'avverso ricorso siccome infondato. Vinte le spese”.
SENTENZA ex art. 281-terdecies c.p.c. Fatto e Diritto
1. Con ricorso tempestivamente proposto in data 5.7.2024, ai sensi dell'art. 281-undecies c.p.c., la ricorrente, nata in [...]-Erzegovina il 17.8.1967, ha chiesto al Tribunale, previa sospensiva, di accertare il suo diritto ad ottenere un permesso di soggiorno per protezione speciale, negato con provvedimento del Questore della Provincia di notificatole il 5.6.2024; in via subordinata, di accertare e dichiarare CP_1 il diritto d'asilo ai sensi dell'art. 10 co. 3 Cost.
1.1. Il provvedimento reiettivo si fonda sul parere sfavorevole emesso dalla Commissione Territoriale di LO: “…rilevato che nel caso di specie l'istante: - risulta gravata da numerosi precedenti penali e di polizia per reati in materia di rapina, mendacità, impiego di minori nell'accattonaggio, furto, rissa e danneggiamento, come si evince dalla disamina del casellario giudiziale;
- ha fatto ingresso nella casa circondariale in data 24.01.2020 per cumulo delle pene ed è uscita in data 15.07.2022 per espiazione della pena;
in data 09.03.2023, a dimostrazione della mancata rieducazione avvenuta durante il precedente soggiorno nella casa circondariale, ha fatto nuovamente ingresso nella casa circondariale, a seguito dell'arresto in data 08.03.2023 per furto aggravato di cui agli artt. 624 e 625 co. 1 n. 4, n. 8 ter e comma 2, e art. 61 n. 5 e 7 c.p., e l'aggravante previsto dall'art. 99 c.p., in quanto asportava con destrezza consistenti beni di valore di proprietà di un 85enne, consistenti in € 2000,00, appena prelevati dall'anziano presso l'istituto di credito;
l'arresto è stato convalidato dal Tribunale di LO con applicazione della misura cautelare custodiale;
in data 29.03.2023, è uscita dalla casa circondariale, a seguito dell'ordinanza del Tribunale di LO, II sezione penale, che sostituisce la misura cautelare con l'obbligo di presentazione alla P.G., ordinanza confermata dalla Corte d'Appello in data 27.7.2023;
- per quanto concerne l'integrazione sociale della richiedente, la stessa dichiara nella memoria, depositata a corredo dell'istanza de qua, di trovarsi in Italia dal 1983; tuttavia, il primo riscontro oggettivo sulla sua permanenza sul territorio nazionale risulta del 05.04.1980, quando veniva fotosegnalata dalla Questura di Prato per “furto”; non ha mai soggiornato regolarmente in Italia ad esclusione di brevi periodi nel 1989 (permesso di soggiorno dalla Questura di Torino per iscrizione alle liste di collocamento) e nel 2004 (permesso di soggiorno per cure mediche); documenta il certificato di stato di famiglia, nel quale risultano iscritti 6 figli e il certificato dello storico della residenza, dal quale si evince la permanenza sul territorio bolognese dal 2004;
- per quanto concerne lo stato di salute della richiedente, si fa riferimento al referto di visita cardiologica trasmesso dal legale ai fini dell'integrazione di quanto precedentemente depositato che diagnostica l'ipotiroidismo e prescrive una terapia domiciliare di CardioASA 100 mg Eutirox 100 mcg;
tuttavia la diagnosi conclude “buon compenso emodinamico e stabilità clinica”. […] Ritenuto che la mancata produzione di elementi, stanti i numerosi anni di soggiorno sul territorio, in grado di attestare l'avvenuta integrazione sociale sul territorio non consenta di rinvenire nel caso di specie un complesso di vita privata incompatibile col rimpatrio. La documentazione prodotta non è idonea ad attestare un solido radicamento sul territorio, tanto più che non è stato prodotto alcun elemento relativamente ad un soggiorno regolare e ad un impiego regolare in Italia. Per quanto riguarda i legami familiari, la richiedente ha i figli minori in Italia, ma non documenta altri legami familiari. La situazione personale del richiedente, così come risultante dalla documentazione prodotta, non appare ricadere sotto la tutela dell'art. 8 CEDU”.
1.2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso l'istante, evidenziando, in fatto: di essere nata in Jugoslavia il [...], in [...] oggi appartenente alla Bosnia-Erzegovina; di essere giunta in Italia nel 1982, ma di essere stata censita per la prima volta sul territorio italiano nel 1992, presso il campo nomadi di Faenza, dove ha risieduto sino al 1995; di avere sette figli, dei quali uno minore e sei aventi cittadinanza italiana, nati in Italia rispettivamente nel 1992, 1994, 1995, 1996, 1998, 2000 e 2007; di non aver mai goduto di un valido titolo di soggiorno a causa della mancanza di un alloggio idoneo dove fissare la propria residenza, ma di essersi stabilita in vari campi nomadi sul territorio italiano e precisamente a Faenza, Prato e di essere affetta da alcune patologie (tiroidismo, ipercolesterolemia pura, CP_1 cardiopatia); di non avere in Bosnia riferimenti di alcun tipo e di non esservi mai rientrata negli ultimi 41 anni. Tali circostanze di fatto, secondo la difesa, sarebbero idonee ad integrare una vita privata e familiare meritevole di tutela ai sensi dell'art. 19 co.
1.1 D.lgs. n. 286/1998.
1.3. In data 8.7.2024, ritenuti insussistenti i presupposti per provvedere sull'istanza cautelare inaudita altera parte, è stata fissata udienza di comparizione delle parti.
1.4. In data 25.7.2025, la Questura ha trasmesso la documentazione attinente al procedimento amministrativo. Si è inoltre regolarmente costituito il , tramite l'Avvocatura dello Controparte_1 Stato, chiedendo il rigetto del ricorso per insussistenza dei presupposti di cui all'art. 19 D.lgs. n. 286/1998 e, ad ogni modo, per la presenza di precedenti penali a carico della ricorrente e ritenuti ostativi al riconoscimento del permesso di soggiorno per protezione speciale, richiamandosi, infine, alla documentazione trasmessa dalla Questura.
1.5. All'udienza del 17.9.2024 è comparsa personalmente la ricorrente. Il Giudice, rilevata l'opportunità di acquisire il certificato dei carichi pendenti, il casellario giudiziale e Afis aggiornato riferiti all'istante, ha disposto un breve rinvio.
1.6. All'udienza del 1.10.2024, nessuno è comparso e il Giudice, dichiarata l'estinzione del procedimento cautelare, ha disposto un nuovo rinvio.
1.7. All'udienza del 15.10.2024, è comparsa personalmente la richiedente, che ha dichiarato, in lingua italiana: “sono in Italia dal 1983; qui c'è mia madre, tutti i miei fratelli e sorelle, ho 9 figli;
sono vedova. Sono venuta dalla Bosnia con i miei genitori. Ho 5 figli cittadini italiani. Io avevo un pezzo di terra dove avevo la roulotte. Poi il terreno è stato espropriato. Adesso non ho più la roulotte. E vivo sotto i portici vicino ad una chiesa di via Mazzini. I miei figli sono sparsi in Italia. A ce ne sono tre. Anche loro dormono all'aperto. Ho pagato tutti i miei debiti con la giustizia. CP_1
Ho problemi di salute;
dovrei fare un intervento di disostruzione ad una vena ma non voglio perché ho paura di morire. Voglio il permesso di soggiorno per aver il medico. Ho con me un minore di 17 anni. Anche lui vive con me in strada”. Alla medesima udienza, il difensore ha chiesto fissarsi udienza di discussione, previa concessione di un termine per il deposito di eventuale documentazione integrativa. Il Giudice, ritenendo la causa decidibile a seguito di discussione orale, ha fissato udienza davanti al collegio e sostituito l'udienza così fissata con la concessione di termine ex art. 127-ter c.p.c.
1.8. Con memoria depositata il 16.10.2024, il difensore ha chiesto fissarsi udienza per l'escussione del SI.
in merito alle attuali condizioni di vita della ricorrente. Testimone_1
1.9. Con ordinanza del 24.10.2024, interpretata l'istanza difensiva quale richiesta di rimessione della causa in istruttoria, il Giudice ha revocato il provvedimento di fissazione di udienza per la discussione orale e ha fissato nuova udienza per la comparizione dei soli difensori.
1.10. All'udienza del 7.11.2024, la difesa di parte attrice ha insistito per l'escussione del teste. Parte resistente non è comparsa né ha depositato memorie difensive. Il Giudice, ritenuta l'opportunità di sentire il testimone, ha rinviato la causa.
1.11. All'udienza del 2.1.2025, è comparso il teste, SI. , il quale, prestato l'impegno di Testimone_1 rito, ha dichiarato: “conosco la signora la supporto e le presto assistenza (cibo, bombola, ecc.). la signora vive Parte_1 per strada ma ad esempio per un periodo le ho pagato un alloggio a Imola quando faceva molto freddo. Sono un parrocchiano della parrocchia Nostra signora della fiducia. è conosciuta dal parroco. Anche i figli sono per strada. Uno ha un Pt_1 furgone. So che ha un figlio minorenne che non risulta dallo stato di famiglia. Ha tra i 15 e i 16 anni. Lei risulta madre di un minorenne”. Alla medesima udienza, il Giudice ha fissato termine ex art. 127-ter c.p.c.
1.12. Visto il tempestivo deposito di note conclusionali, con le quali la difesa ha insistito per l'accoglimento del ricorso e la causa è stata riservata al Collegio per la decisione.
1.13. Agli atti risulta depositata – tra l'altro – la seguente documentazione: casellario giudiziale aggiornato al 18.9.2024; certificato carichi pendenti aggiornato al 18.9.2024; certificato Afis aggiornato al 19.9.2024; documentazione medica. Dal casellario giudiziale, risultano i seguenti pregiudizi penali: 1) sentenza del 17.6.1991 di applicazione della pena su richiesta delle parti del Tribunale di LÌ (irrevocabile il 6.7.1991) alla reclusione di mesi 11 e multa lire 300.00 (€ 154,94) per il reato di rapina aggravata in concorso ex artt. 110, 628 c.p., commesso il 25.10.1990; sospensione condizionale della pena;
2) sentenza del 8.11.1993 della PR di PE (irrevocabile il 27.5.1994) di condanna all'arresto di mesi 4 per i reati di mendacità (abrogato) e impiego di minori nell'accattonaggio ex art. 671 co. 2 c.p.; disposto l'affidamento in prova al servizio sociale il 21.2.1995; dichiarata estinta la pena il 19.12.1995 per esito positivo dell'affidamento in prova;
3) sentenza del 25.1.1995 di applicazione della pena su richiesta delle parti della PR di CP_1
(irrevocabile il 19.2.1995) all'arresto per giorni 40 per il reato di impiego di minori nell'accattonaggio ex art. 671 c.p.; sospensione condizionale della pena;
4) sentenza del 9.6.1997 di applicazione della pena su richiesta delle parti della PR di LÌ (irrevocabile il 1.10.1997) alla reclusione di mesi 4 e multa lire 600.000 (€ 309,87) per il reato di furto con destrezza ex art. 624 e 625 n. 4 c.p., commesso il 19.11.1994 in Cesena;
disposta la sospensione dell'esecuzione della pena il 30.7.1999;
5) sentenza del 28.10.1998 della PR di NA (irrevocabile l'11.3.1999) di condanna alla pena della multa per lire 400.000 (€206,58) per il reato di rissa ex art. 588 c.p., commesso il 14.10.1993 in Faenza;
applicato l'indulto il 10.9.2008;
6) sentenza del 26.6.2000 del Tribunale monocratico di NA (irrevocabile il 5.1.2001) di condanna alla pena della reclusione di anni 1, multa lire 300.000 (€ 154,94) per il reato di furto con destrezza ex art. 624 e 625 n. 4 c.p., commesso il 30.4.1997 in Faenza;
disposta la sospensione dell'esecuzione della pena il 24.1.2001; 7) sentenza dell'11.12.2001 del Tribunale monocratico di NA (irrevocabile il 28.2.2002) di condanna alla pena della reclusione di mesi 4, multa lire 200.00 (€ 103,29), per il reato di furto con destrezza ex art. 624 e 625 n. 4 c.p., commesso il 28.6.1997 in Faenza;
disposta la sospensione dell'esecuzione della pena il 28.5.2002; 8) provvedimento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di NA del 15.4.2003 di cumulo delle pene inflitte con i provvedimenti di cui ai numeri 4), 6) e 7), rideterminata la pena da scontare in reclusione di anni 1, mesi 6 e multa di € 514,81; disposto l'affidamento in prova al servizio sociale il 14.4.2005; dichiarata estinta la pena il 16.10.2008 per esito positivo dell'affidamento in prova;
9) sentenza del 4.12.2006 del Tribunale monocratico di NA (irrevocabile il 15.6.2007) per il reato di danneggiamento in concorso ex artt. 110, 635 c.p. di condanna alla pena della reclusione di mesi 4, commesso il 1.5.2001 in Faenza;
applicato l'indulto il 4.10.2007;
10) sentenza del 18.4.2013 del Tribunale di LO (irrevocabile il 9.7.2013) per il reato di impiego di minori nell'accattonaggio ex artt. 600-octies c.p. di condanna alla pena della reclusione di mesi 3, accertamento il 16.8.2010 in Imola;
disposta la sospensione dell'esecuzione della pena l'11.9.2013;
11) sentenza del 25.3.2015 di applicazione della pena su richiesta delle parti del Tribunale monocratico di LO (irrevocabile il 16.4.2015) alla pena della reclusione di mesi 4 e multa €120,00 per il reato di tentato furto con destrezza, con l'aggravante della recidiva reiterata specifica, commesso il 24.3.2015 in
CP_1
12) decreto penale del 2.4.1015 del Gip-Tribunale di LO (esecutivo il 9.5.2015) di condanna alla pena della reclusione di mesi 4 per il reato di falsa attestazione a un pubblico ufficiale sulla identità propria ex art. 495 co. 1 c.p., commesso il 31.1.2015 in pena sostituita con la multa di euro 30.000, CP_1 sospensione condizionale della pena;
13) sentenza del 18.10.2017 della Corte di Appello di LO (irrevocabile il 4.12.2018) di conferma della sentenza del 7.4.2011 dal Tribunale di LO di condanna alla pena della reclusione di anni 2 e multa € 400,00 per il reato di rapina aggravata in concorso ex art. 110, 628 co. 3 n. 1 c.p., con l'aggravante della recidiva reiterata specifica, commesso in il 19.10.2006; CP_1
14) sentenza del 23.1.2018 della Corte di Appello di LO (irrevocabile l'8.6.2018) in parziale riforma della sentenza del 15.11.2012 dal Tribunale di LO di condanna alla pena della reclusione di mesi 2 e multa € 20.000,00 per il reato di sottrazione di cose sottoposte a pignoramento ex art. 334 c.p., accertato in il 9.8.2010; CP_1
15) provvedimento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Prato del 27.3.2018 di cumulo delle pene inflitte con i provvedimenti di cui ai numeri 10), 11) rideterminata la pena da scontare in reclusione di mesi 10, giorni 28 e multa di € 320,00; disposta la sospensione dell'esecuzione della pena;
16) provvedimento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di LO dell'1.9.2020 di cumulo delle pene inflitte con i provvedimenti di cui ai numeri 13), 14) e 15) rideterminata la pena da scontare in reclusione di anni 3 e giorni 28 e multa di € 740,00; disposta la sospensione dell'esecuzione della pena della reclusione di giorni 23;
17) sentenza del 23.11.2023 della Corte di Appello di LO (irrevocabile il 30.5.2024) di conferma della sentenza del 4.4.2023 dal Tribunale monocratico di LO di condanna alla pena della reclusione di anni 1, mesi 6 e multa di € 400,00, per il reato di tentato furto aggravato ex art. 56, 624, 61 n. 5 c.p., 625 n. 4) e 625 n.
8-ter c.p., con l'aggravante della recidiva reiterata.
***
2. Oggetto del ricorso è il provvedimento del Questore di LO, con il quale è stato negato alla ricorrente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
3. La controversia è riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. 113/2018 (controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”, come modificato dal D.L. 113/2018) e si procede con il rito di cui all'art. 281-decies c.p.c. e 19-ter D.lgs. 150/2011.
4. Ritiene il Collegio che il ricorso non meriti accoglimento.
5. In merito alla domanda volta all'accertamento del diritto di un permesso di soggiorno per protezione speciale, la disciplina applicabile va individuata avendo riguardo alla formulazione dell'art. 19 del T.U.I. nel testo vigente ratione temporis, tenendo in considerazione le modifiche apportate dal DL n. 130/2020 (cfr. parere CT “rilevato che all'istanza in esame si applica la disciplina dell'art. 19 TUI nella formulazione previgente, essendo stata presentata prima dell'11 marzo 2023”). Del resto, il medesimo Questore, richiedendo il parere alla competente CT, ha evidentemente ritenuto applicabile la previgente formulazione dell'art. 19 co.
1.1. e 1.2 D.lgs. n. 286/1998. Non si applicano, dunque, al caso di specie, le disposizioni restrittive introdotte dal D.L. n. 20/2023, posto che, ai sensi del co. 2 dell'art. 7 del citato decreto, alle domande presentate prima dell'entrata in vigore del decreto medesimo continua ad applicarsi la disciplina previgente.
5.1. Non sussistono, nel caso di specie, i presupposti di cui all'art. 19 co. 1 D.lgs. n. 286/1998, ai sensi del quale “In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione”. La norma sancisce un divieto assoluto di refoulement, con evidente riferimento ai presupposti che giustificano il riconoscimento dello status di rifugiato. Tale forma di protezione nazionale, difatti, può essere concessa allorquando non sia possibile riconoscere il medesimo status nell'ambito della procedura di asilo e, tuttavia, sia necessario proteggere lo straniero dal rischio di un attuale e concreto pericolo di persecuzione in caso di espulsione in un Paese determinato. Occorre inoltre precisare che nella nozione di refoulement è incluso il refoulement diretto, ossia verso il Paese di prima destinazione, e il refoulement indiretto, ossia verso un Paese terzo nel quale la persona potrebbe essere rinviata dal Paese di destinazione. Dunque, al fine di effettuare la valutazione circa la concretezza e l'attualità del rischio enucleato dalla norma, occorre preliminarmente individuare lo Stato nel quale il richiedente protezione speciale può in concreto essere esposto alla persecuzione in caso di rientro. Tale Stato è, di regola, il Paese del quale il richiedente ha la cittadinanza, ovvero, il Paese legittimato ad altro titolo ad accogliere il soggetto espulso o respinto. Nell'impossibilità di individuare il Paese di destinazione, lo straniero, ove ne ricorrano tutti i presupposti, potrebbe essere apolide. A tal fine, tuttavia, occorre che lo stato di apolidia sia accertato mediante l'apposita procedura amministrativa o giudiziale, ovvero, emerga nel corso del giudizio da elementi univoci così pervenendosi ad un'apolidia di fatto.
5.1.2. Venendo al caso di specie, occorre preliminarmente evidenziare che la ricorrente non ha dedotto e neppure allegato una condizione di apolidia anche solo di fatto. Al contrario, l'istante, che non appare essere fornita di documenti di identità o passaporto, ha dichiarato di essere nata il [...] in [...], come indicato dalla stessa Commissione territoriale in sede di parere. Quale luogo di nascita, ella ha in taluni casi individuato la città di Mostar, territorio ad oggi facente parte dello Stato di Bosnia ed Erzegovina. Inoltre, dal certificato Afis emerge l'associazione al codice univoco identificativo della ricorrente di plurimi alias per la gran parte sostanzialmente conformi alla predetta anagrafica, salvo differenziarsi in alcuni casi per l'indicazione di diverse date e Paesi di nascita (es. Russia, Kosovo, Macedonia, Serbia) e, sporadicamente, di altro nome (es. . Per_1 Per_2
Ad ogni modo, la nascita dell'istante nel territorio della Jugoslavia in data 17.8.1967 appare dato pacifico e non risulta in questa sede contestato. Parimenti pacifica è la provenienza della ricorrente dal medesimo territorio della Jugoslavia nei primi anni Ottanta. Difatti, come dalla stessa affermato in sede di udienza, ella è emigrata e giunta in Italia nel 1983, quand'era ancora minorenne unitamente ai genitori, sebbene la Questura abbia riscontrato la sua presenza sul territorio già nel 1980 (cfr. parere “il primo riscontro oggettivo sulla sua permanenza sul territorio nazionale risulta del 5.4.1980, quando veniva fotosegnalata dalla Questura di Prato per furto”). Dunque, alla luce del compendio probatorio del presente giudizio, può affermarsi che l'istante sia in effetti nata ed emigrata dalla Jugoslavia ben prima della sua disgregazione e della conseguente nascita di plurimi Stati indipendenti (fra i quali Serbia, Croazia, Slovenia, Bosnia ed Erzegovina, Montenegro, Macedonia), tutti dotati di nuove Costituzioni e di nuovi procedimenti volti all'accertamento della cittadinanza della popolazione già nata in [...] territori e lì residente, ovvero, eventualmente emigrata. Fermo il dato pacifico circa la provenienza dell'istante dalla Jugoslavia prima della sua disgregazione, maggiori incertezze si registrano per ciò che riguarda la cittadinanza effettivamente posseduta dalla ricorrente e, di conseguenza, l'individuazione del Paese di destinazione in caso di espulsione. In merito, nulla è stato statuito dall'autorità amministrativa né dalla Commissione territoriale in sede di parere né dal Questore con decreto di rigetto dell'istanza, mentre il difensore si è limitato ad allegare in sede di ricorso la provenienza della ricorrente dall'odierna Bosnia ed Erzegovina, Paese non esistente al tempo dell'espatrio, nonché la sua cittadinanza bosniaca, in termini del tutto generici e sforniti di prova (cfr. ricorso pag. 2 “la SI.ra , cittadina di nazionalità bosniaca, faceva ingresso per la prima volta in Italia Parte_1 nel 1982, a causa delle difficoltà del Paese di origine che hanno caratterizzato quegli anni”). In assenza di un valido documento di identità o di passaporto idoneo a comprovare tale circostanza, nonché in difetto di allegazioni in merito all'eventuale procedimento esperito dalla ricorrente al fine di essere riconosciuta quale cittadina di uno degli Stati indipendenti costituiti in seguito alla disgregazione della Jugoslavia, non può dirsi con certezza di quale Paese ella sia cittadina e, dunque, in quale Paese possa correre un rischio persecutorio. E neppure emerge in via univoca dal compendio probatorio del presente giudizio che la ricorrente sia di fatto apolide. Invero, come in precedenza evidenziato, tale circostanza non è stata allegata dall'istante, né la stessa ne ha chiesto l'accertamento, né può altrimenti desumersi dagli elementi di fatto rappresentati in questa sede, posto che, come detto in precedenza, l'unico elemento che appare in questa sede pacifico è la provenienza della ricorrente dal territorio della Jugoslavia, al tempo della sua esistenza quale Stato indipendente. Ad ogni modo, resta salva la possibilità per la ricorrente, di attivare l'apposita procedura volta all'accertamento dello status civitatis di uno dei Paesi nati dalla disgregazione della Jugoslavia, ovvero, in difetto, dello stato di apolidia, accertamento che tuttavia risulta estraneo all'oggetto del presente giudizio. Non sussistono, quindi, nel caso di specie, cause di inespellibilità ai sensi dell'art. 19 co. 1 D.lgs. n. 286/1998.
5.2. Le medesime considerazioni di fatto valgono per il disposto dell'art. 19 co.
1.1 prima parte, che statuisce, “Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti […] Nella valutazione di tali motivi si tiene anche conto dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani” e del quale deve parimenti escludersi la ricorrenza nel caso in esame.
5.3. Ritiene il Collegio che non sussistano neppure le condizioni di cui alla seconda parte del comma 1.1 (“[…] Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”). In merito, la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che «il decreto legge n.
130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità”». Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale. Nella valutazione si dovrà tuttavia tenere in considerazione il principio di proporzionalità, che legittima l'interferenza statuale nelle prerogative individuali solo ove detta interferenza risponda ad un “bisogno sociale imperativo” (sentenze 13.02.2003, c. ; n. 13441/1987, c. Svezia): tale Per_3 Per_4 Per_5 bilanciamento nel caso dell'art. 19 è stato disciplinato consentendo l'interferenza statale nella vita privata “per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”.
5.3.1. Venendo al caso di specie, è indubbio che la ricorrente, di anni 57, si trovi in Italia da oltre quarant'anni in condizioni di soggiorno irregolare. Come in precedenza rilevato, ella è giunta sul nostro territorio nel 1980, unitamente ai genitori, quand'era ancora minorenne, senza mai godere di un permesso di soggiorno, salvo che per brevissimi periodi nel 1989 (per iscrizione nelle liste di collocamento) e nel 2004 (per cure mediche). In Italia, l'istante si è stabilita per lo più nelle province di NA e di CP_1 senza mai godere di fissa dimora. Ciò si evince anzitutto dal certificato di residenza storico datato 13.2.2024, che dà atto dell'iscrizione della donna nelle liste anagrafiche della popolazione residente dal 26.3.2024 e dal 29.8.2006 in Faenza, con cancellazione il 30.7.2007 per mancanza di dimora abituale. Inoltre, dal certificato di stato di famiglia emerge che la ricorrente, alla data del 28.3.2004, risultava iscritta nell'anagrafe della popolazione residente unitamente a 6 figli, nati rispettivamente nel 1992 a Faenza, nel 1994 a Faenza, nel 1995 a Prato, nel 1996 a Faenza, nel 1998 a Faenza, nel 2000 a A CP_1 CP_1 risulta inoltre nato l'ultimo figlio (ad oggi, minorenne anche se per pochissimo), nato il [...]. L'istante ha dichiarato “ho 5 figli cittadini italiani […] E vivo sotto i portici vicino ad una chiesa di via Mazzini. I miei figli sono sparsi in Italia. A ce ne sono tre. Anche loro dormono all'aperto. […] Ho con me un minore di 17 CP_1 anni. Anche lui vive con me in strada”. Se l'esistenza dei figli può dirsi certa alla luce della documentazione qui richiamata, altrettanto non può dirsi per il possesso da parte di questi di cittadinanza italiana, circostanza solo allegata. Ad ogni modo, appare che la ricorrente vanti un concreto legame unicamente con il figlio minore - che raggiungerà la maggiore età il mese prossimo, di cui tuttavia nulla è dato sapere
- con il quale vive parrebbe vivere nel territorio di in condizioni di precarietà abitativa, come CP_1 peraltro dichiarato in sede di udienza dal teste citato dalla difesa. Dunque, nonostante il lungo soggiorno nel nostro Paese, può affermarsi che l'istante abbia vissuto in una condizione di irregolarità e precarietà anzitutto giuridica, né lei né i figli, stando a quanto riferito in udienza, hanno mai goduto di una fissa dimora, e neppure ella ha mai svolto attività lavorativa. Per contro, dai certificati penali prodotti in questa sede, può desumersi che la ricorrente si sia procurata un sostentamento economico mediante la commissione di illeciti, in particolare di delitti contro il patrimonio commessi peraltro, nella quasi totalità dei casi, con destrezza e, più di recente, in danno di persone in condizioni di minorata difesa. Il curriculum criminale della ricorrente, per come emergente dalla sola disamina del casellario giudiziale, è significativo ed espressivo di una considerevole e perdurante capacità di delinquere, posto che la prima condanna (alla reclusione di mesi 11) risulta essere stata comminata alla ricorrente nel 1991, per una rapina aggravata commessa in concorso di persone nell'ottobre 1990. Nonostante la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, l'istante è stata raggiunta nel tempo da molteplici provvedimenti definitivi di condanna, in particolare, per impiego di minori nell'accattonaggio nel 1993 e nel 1995, beneficiando rispettivamente dell'affidamento in prova al servizio sociale, positivamente esperito, e della sospensione condizionale della pena dell'arresto, nonché nel 1997 e 1998 per furto commesso con destrezza e per rissa, per fatti commessi nel 1994 e 1993 in Cesena e Faenza, ottenendo la sospensione dell'esecuzione della pena breve (reclusione di mesi 4) e il condono della pena pecuniaria. L'istante ha continuato a delinquere senza soluzione di continuità, come si evince dalle condanne riportate nel 2000 e nel 2001 per furti commessi con destrezza in Faenza nel 1997, condanne per le quali l'esecuzione della pena detentiva breve, rispettivamente alla reclusione di anni 1 e di mesi 4, è stata nuovamente sospesa, sino al provvedimento di cumulo adottato nel 2003 dal Procuratore di NA. La ricorrente è stata quindi ammessa nel 2005 a scontare una pena complessiva alla reclusione di anni 1, mesi 6 mediante affidamento in prova al servizio sociale, positivamente concluso nell'ottobre 2008, mentre la pena pecuniaria (multa di € 514,81) risulta condonata. Inoltre, nell'anno 2006, ella ha ricevuto una nuova condanna per danneggiamento in concorso alla pena della reclusione di mesi 4, pena che risulta essere stata condonata. Sempre nell'anno 2006, dunque, durante l'esperimento dell'affidamento in prova, la ricorrente si è resa responsabile di un nuovo delitto commesso con violenza alla persona, in particolare di rapina in concorso di persone, con recidiva reiterata specifica, fatti per i quali è intervenuta una condanna alla reclusione di anni 2 nell'ottobre 2017. Nonostante l'esperimento di misura alternativa, il percorso rieducativo della ricorrente si è rivelato del tutto inidoneo a prevenire la reiterazione di delitti, in particolare per impiego di minori nell'accattonaggio nel 2010, con condanna alla reclusione di mesi 3 intervenuta nel 2013, per tentato furto aggravato per fatti commessi nel 2015, con condanna intervenuta il medesimo anno alla pena della reclusione di mesi 4, per falsa attestazione a pubblico ufficiale sulla propria identità nel 2015, con condanna alla pena della reclusione di mesi 4, pene rispettivamente sospese nell'esecuzione e condizionalmente sospese, e per sottrazione di cose sottoposte a pignoramento nel 2010, con condanna intervenuta nel 2018. In ragione delle plurime condanne riportate, la ricorrente è stata destinataria di due nuovi provvedimenti di cumulo delle pene, il primo nel gennaio 2020 e il secondo nel settembre dello stesso anno, per una pena complessiva da scontare pari alla reclusione di anni 3, giorni 28 e multa di € 740,00. Nel provvedimento impugnato si dà atto che, in forza di tale cumulo, la ricorrente è stata tradotta in carcere nel gennaio 2020, venendo rilasciata nell'agosto 2022, con una sospensione dell'esecuzione della pena detentiva pari a giorni 28. Ciò nonostante, non sembra che l'esperienza detentiva abbia spiegato alcuna efficacia deterrente e neppure rieducativa nei confronti dell'istante, posto che ella si è nuovamente resa responsabile di un delitto particolarmente grave, seppur nella forma tentata, in particolare di tentato furto aggravato ex artt. 56, 624, 61 n. 5), 625 n. 4) e n.
8-ter) c.p., in danno di un ottantacinquenne, poiché tentava di asportare dalla vittima una somma complessiva di € 2.000 appena prelevata dall'anziano presso l'istituto di credito. Per tali fatti, commessi nel marzo 2023 con recidiva reiterata specifica, ella ha ricevuto una nuova condanna alla reclusione di anni 1 e mesi 6, oltre che multa di € 400,00. Peraltro, la ricorrente è attualmente gravata da un processo pendente in sede d'appello per un delitto della stessa specie, commesso in concorso di persone nell'aprile 2019 (cfr. certificato dei carichi pendenti del settembre 2024). Dalla disamina effettuata sino ad ora, appare evidente che l'istante non sia riuscita ad astenersi dal commettere delitti durante tutto l'arco di permanenza sul territorio italiano e che i brevi periodi trascorsi in regime di detenzione o affidata al servizio sociale non hanno sortito alcun effetto deterrente o anche solo rieducativo. In buona sostanza, la lunga permanenza della ricorrente in Italia appare connotata da una completa noncuranza per le regole ordinamentali e del vivere civile e dal mancato rispetto delle prescrizioni impartite dall'autorità, come si evince dalla commissione di illeciti anche durante l'esperimento di misura alternativa. Peraltro, i delitti dei quali l'istante si è resa responsabile appaiono tutti qualificati da un certo grado di lesione dei beni fondamentali tutelati dalle norme penali, posto che risultano per la quasi totalità commessi con destrezza o con modalità violente o minatorie o in danno di persone fragili, nella specie, minori e, da ultimo, anziani. Soprattutto l'ultimo dei delitti commessi nel marzo 2023, appena qualche mese dopo aver scontato oltre 2 anni di detenzione, ossia il tentato furto in danno di un anziano, dimostra che la ricorrente rappresenta ad oggi un serio e concreto pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici. In sintesi, i numerosissimi pregiudizi penali riportati dall'istante negli oltre quarant'anni di permanenza in Italia dimostrano una spiccata tendenza a delinquere ed un'elevata capacità di reiterazione di delitti contro la persona, soprattutto soggetti vulnerabili, e contro il patrimonio, nonostante i tentati (seppur sporadici) percorsi rieducativi e la fruizione di benefici, circostanze che denotano una completa assenza di integrazione sociale. La natura dei delitti, la reiterazione delle condotte per reati della stessa indole, le modalità di commissione del fatto, oltre alla presenza di numerosissimi alias riferiti alla ricorrente, per come emergenti dal certificato Afis e dal casellario, dimostrano poi una significativa capacità offensiva, peraltro diretta ad ostacolare il controllo dell'autorità, elemento questo che appare favorito da una condizione di precarietà abitativa in dimore variabili. La condotta tenuta dall'istante sino ad oggi appare incompatibile con la civile e pacifica convivenza, con conseguente pregiudizio delle superiori istanze pubblicistiche di tutela della collettività, che devono in questa sede ritenersi prevalenti sull'interesse della ricorrente a veder conservata e tutelata la propria vita privata e familiare. Alla luce di tale globale valutazione, si ritiene, in altre parole, che nel bilanciamento imposto dall'art. 19 co.
1.1 terzo e quarto periodo D.lgs. n. 286/1998, il vissuto della ricorrente debba ritenersi nel complesso recessivo rispetto al pericolo, concreto e attuale, che ella costituisce per l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica.
Il Collegio ritiene dunque sussistenti le “ragioni di ordine e sicurezza pubblica” che, ai sensi dell'art. 19 co.
1.1 D.lgs. n. 286/1998, in relazione all'art. 8 CEDU, giustificano l'interferenza statuale nella vita privata e familiare dell'istante, alla luce del superiore principio di proporzionalità.
5.4. Non si ritengono inoltre sussistenti altri bisogni di protezione la cui tutela sia imposta da obblighi costituzionali e internazionali dello Stato italiano, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 19 co.
1.1 prima parte e l'art. 5 co. 6 D.lgs. n. 286/1998. Difatti, sebbene la ricorrente abbia allegato di essere affetta da alcune patologie (cfr. ricorso pag. 1 “cardiopatia, tiroidismo, ipercolesteromia pura”), occorre rilevare come in ogni caso la documentazione medica agli atti non appaia giustificare il riconoscimento della forma di protezione residuale di cui all'art. 19 co.
1.1 prima parte o il riconoscimento del permesso di soggiorno per curemediche. Del resto, come si evince dal referto datato 24.7.2024, la ricorrente non risulta affetta da cardiopatie (cfr. referto pag. 3) e appare in buono stato clinico. Inoltre, da quanto si evince dal referto datato 25.5.2024, ella assume farmaci per ipotiroidismo e ipercolesterolemia comunemente reperibili.
6. Quanto alla richiesta di riconoscimento del diritto di asilo costituzionale sulla base della ritenuta diretta applicabilità dell'art. 10 comma 3 Cost., innanzitutto, se intesa come domanda di protezione internazionale, essa deve essere qualificata inammissibile poiché non è stato proposto ricorso avverso un provvedimento di rigetto del rifugio e della protezione sussidiaria da parte della Commissione territoriale. In secondo luogo, va richiamato il par. 30 della sentenza delle Sezioni Unite di Cassazione n. 24413/21. Ivi è espressamente chiarito che la reintroduzione nell'art. 5 TUI della clausola di salvaguardia del rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato segnala “la possibilità di situazioni nelle quali detti obblighi non risultino compiutamente soddisfatti dalle previsioni normative relative alle protezioni maggiori ed alle protezioni speciali introdotte dal decreto legge n. 113/2018 e incrementate dallo stesso decreto legge n. 130/2020”. Nella fattispecie qui in esame non sono stati allegati specifici profili di necessaria tutela costituzionale della ricorrente ulteriori rispetto alle ipotesi di protezione come oggi previste, delle quali si è già esclusa la sussistenza.
7. In conclusione, alla luce degli elementi forniti dalla difesa nel corso del presente giudizio, ritiene il Collegio che il ricorso non meriti accoglimento. Resta salva la facoltà, se del caso, di accertare l'apolidia o di far valere diverse esigenze che si dovessero prospettare come meritevoli di tutela relative, ad esempio, ad un peggioramento delle condizioni di salute.
8. Le spese si intendono compensate avuto riguardo alla particolare natura delle questioni trattate.
P.Q.M.
Visto l'art. 281-terdecies c.p.c., definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa,
RIGETTA il ricorso;
spese compensate.
Si comunichi.
Così deciso in LO, il 16/01/2025
Il Giudice est. Dott. Angela Baraldi Il Presidente Dott. Luca Minniti
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
* * * Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Luca Minniti Presidente dott. Angela Baraldi Giudice rel. dott. Emanuela Romano Giudice all'esito della camera di consiglio del 16/01/2025 nel procedimento iscritto al n.r.g. 9809/2024, promosso da:
, nata in [...]-ERZEGOVINA, il 17/08/1967, Parte_1
CUI: 01F2T2G con il patrocinio dell'Avv. TROPIANO IMMACOLATA RICORRENTE
contro
Controparte_1
[...] con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato di CP_1
RESISTENTE
Conclusioni per il ricorrente: “In Via Principale e di Merito: annullare l'impugnato provvedimento e, in riforma dello stesso, accertare il diritto dell'odierna Ricorrente di cui all'art. 19, comma 1.1. T.U. Immigrazione e, per effetto, ordinare alla competente Questura il rilascio del permesso di soggiorno per “protezione speciale”; In via subordinata: accertare e dichiarare il diritto all'asilo ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 comma 3 della nostra Costituzione”.
Conclusioni per il resistente: “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, respingere l'avverso ricorso siccome infondato. Vinte le spese”.
SENTENZA ex art. 281-terdecies c.p.c. Fatto e Diritto
1. Con ricorso tempestivamente proposto in data 5.7.2024, ai sensi dell'art. 281-undecies c.p.c., la ricorrente, nata in [...]-Erzegovina il 17.8.1967, ha chiesto al Tribunale, previa sospensiva, di accertare il suo diritto ad ottenere un permesso di soggiorno per protezione speciale, negato con provvedimento del Questore della Provincia di notificatole il 5.6.2024; in via subordinata, di accertare e dichiarare CP_1 il diritto d'asilo ai sensi dell'art. 10 co. 3 Cost.
1.1. Il provvedimento reiettivo si fonda sul parere sfavorevole emesso dalla Commissione Territoriale di LO: “…rilevato che nel caso di specie l'istante: - risulta gravata da numerosi precedenti penali e di polizia per reati in materia di rapina, mendacità, impiego di minori nell'accattonaggio, furto, rissa e danneggiamento, come si evince dalla disamina del casellario giudiziale;
- ha fatto ingresso nella casa circondariale in data 24.01.2020 per cumulo delle pene ed è uscita in data 15.07.2022 per espiazione della pena;
in data 09.03.2023, a dimostrazione della mancata rieducazione avvenuta durante il precedente soggiorno nella casa circondariale, ha fatto nuovamente ingresso nella casa circondariale, a seguito dell'arresto in data 08.03.2023 per furto aggravato di cui agli artt. 624 e 625 co. 1 n. 4, n. 8 ter e comma 2, e art. 61 n. 5 e 7 c.p., e l'aggravante previsto dall'art. 99 c.p., in quanto asportava con destrezza consistenti beni di valore di proprietà di un 85enne, consistenti in € 2000,00, appena prelevati dall'anziano presso l'istituto di credito;
l'arresto è stato convalidato dal Tribunale di LO con applicazione della misura cautelare custodiale;
in data 29.03.2023, è uscita dalla casa circondariale, a seguito dell'ordinanza del Tribunale di LO, II sezione penale, che sostituisce la misura cautelare con l'obbligo di presentazione alla P.G., ordinanza confermata dalla Corte d'Appello in data 27.7.2023;
- per quanto concerne l'integrazione sociale della richiedente, la stessa dichiara nella memoria, depositata a corredo dell'istanza de qua, di trovarsi in Italia dal 1983; tuttavia, il primo riscontro oggettivo sulla sua permanenza sul territorio nazionale risulta del 05.04.1980, quando veniva fotosegnalata dalla Questura di Prato per “furto”; non ha mai soggiornato regolarmente in Italia ad esclusione di brevi periodi nel 1989 (permesso di soggiorno dalla Questura di Torino per iscrizione alle liste di collocamento) e nel 2004 (permesso di soggiorno per cure mediche); documenta il certificato di stato di famiglia, nel quale risultano iscritti 6 figli e il certificato dello storico della residenza, dal quale si evince la permanenza sul territorio bolognese dal 2004;
- per quanto concerne lo stato di salute della richiedente, si fa riferimento al referto di visita cardiologica trasmesso dal legale ai fini dell'integrazione di quanto precedentemente depositato che diagnostica l'ipotiroidismo e prescrive una terapia domiciliare di CardioASA 100 mg Eutirox 100 mcg;
tuttavia la diagnosi conclude “buon compenso emodinamico e stabilità clinica”. […] Ritenuto che la mancata produzione di elementi, stanti i numerosi anni di soggiorno sul territorio, in grado di attestare l'avvenuta integrazione sociale sul territorio non consenta di rinvenire nel caso di specie un complesso di vita privata incompatibile col rimpatrio. La documentazione prodotta non è idonea ad attestare un solido radicamento sul territorio, tanto più che non è stato prodotto alcun elemento relativamente ad un soggiorno regolare e ad un impiego regolare in Italia. Per quanto riguarda i legami familiari, la richiedente ha i figli minori in Italia, ma non documenta altri legami familiari. La situazione personale del richiedente, così come risultante dalla documentazione prodotta, non appare ricadere sotto la tutela dell'art. 8 CEDU”.
1.2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso l'istante, evidenziando, in fatto: di essere nata in Jugoslavia il [...], in [...] oggi appartenente alla Bosnia-Erzegovina; di essere giunta in Italia nel 1982, ma di essere stata censita per la prima volta sul territorio italiano nel 1992, presso il campo nomadi di Faenza, dove ha risieduto sino al 1995; di avere sette figli, dei quali uno minore e sei aventi cittadinanza italiana, nati in Italia rispettivamente nel 1992, 1994, 1995, 1996, 1998, 2000 e 2007; di non aver mai goduto di un valido titolo di soggiorno a causa della mancanza di un alloggio idoneo dove fissare la propria residenza, ma di essersi stabilita in vari campi nomadi sul territorio italiano e precisamente a Faenza, Prato e di essere affetta da alcune patologie (tiroidismo, ipercolesterolemia pura, CP_1 cardiopatia); di non avere in Bosnia riferimenti di alcun tipo e di non esservi mai rientrata negli ultimi 41 anni. Tali circostanze di fatto, secondo la difesa, sarebbero idonee ad integrare una vita privata e familiare meritevole di tutela ai sensi dell'art. 19 co.
1.1 D.lgs. n. 286/1998.
1.3. In data 8.7.2024, ritenuti insussistenti i presupposti per provvedere sull'istanza cautelare inaudita altera parte, è stata fissata udienza di comparizione delle parti.
1.4. In data 25.7.2025, la Questura ha trasmesso la documentazione attinente al procedimento amministrativo. Si è inoltre regolarmente costituito il , tramite l'Avvocatura dello Controparte_1 Stato, chiedendo il rigetto del ricorso per insussistenza dei presupposti di cui all'art. 19 D.lgs. n. 286/1998 e, ad ogni modo, per la presenza di precedenti penali a carico della ricorrente e ritenuti ostativi al riconoscimento del permesso di soggiorno per protezione speciale, richiamandosi, infine, alla documentazione trasmessa dalla Questura.
1.5. All'udienza del 17.9.2024 è comparsa personalmente la ricorrente. Il Giudice, rilevata l'opportunità di acquisire il certificato dei carichi pendenti, il casellario giudiziale e Afis aggiornato riferiti all'istante, ha disposto un breve rinvio.
1.6. All'udienza del 1.10.2024, nessuno è comparso e il Giudice, dichiarata l'estinzione del procedimento cautelare, ha disposto un nuovo rinvio.
1.7. All'udienza del 15.10.2024, è comparsa personalmente la richiedente, che ha dichiarato, in lingua italiana: “sono in Italia dal 1983; qui c'è mia madre, tutti i miei fratelli e sorelle, ho 9 figli;
sono vedova. Sono venuta dalla Bosnia con i miei genitori. Ho 5 figli cittadini italiani. Io avevo un pezzo di terra dove avevo la roulotte. Poi il terreno è stato espropriato. Adesso non ho più la roulotte. E vivo sotto i portici vicino ad una chiesa di via Mazzini. I miei figli sono sparsi in Italia. A ce ne sono tre. Anche loro dormono all'aperto. Ho pagato tutti i miei debiti con la giustizia. CP_1
Ho problemi di salute;
dovrei fare un intervento di disostruzione ad una vena ma non voglio perché ho paura di morire. Voglio il permesso di soggiorno per aver il medico. Ho con me un minore di 17 anni. Anche lui vive con me in strada”. Alla medesima udienza, il difensore ha chiesto fissarsi udienza di discussione, previa concessione di un termine per il deposito di eventuale documentazione integrativa. Il Giudice, ritenendo la causa decidibile a seguito di discussione orale, ha fissato udienza davanti al collegio e sostituito l'udienza così fissata con la concessione di termine ex art. 127-ter c.p.c.
1.8. Con memoria depositata il 16.10.2024, il difensore ha chiesto fissarsi udienza per l'escussione del SI.
in merito alle attuali condizioni di vita della ricorrente. Testimone_1
1.9. Con ordinanza del 24.10.2024, interpretata l'istanza difensiva quale richiesta di rimessione della causa in istruttoria, il Giudice ha revocato il provvedimento di fissazione di udienza per la discussione orale e ha fissato nuova udienza per la comparizione dei soli difensori.
1.10. All'udienza del 7.11.2024, la difesa di parte attrice ha insistito per l'escussione del teste. Parte resistente non è comparsa né ha depositato memorie difensive. Il Giudice, ritenuta l'opportunità di sentire il testimone, ha rinviato la causa.
1.11. All'udienza del 2.1.2025, è comparso il teste, SI. , il quale, prestato l'impegno di Testimone_1 rito, ha dichiarato: “conosco la signora la supporto e le presto assistenza (cibo, bombola, ecc.). la signora vive Parte_1 per strada ma ad esempio per un periodo le ho pagato un alloggio a Imola quando faceva molto freddo. Sono un parrocchiano della parrocchia Nostra signora della fiducia. è conosciuta dal parroco. Anche i figli sono per strada. Uno ha un Pt_1 furgone. So che ha un figlio minorenne che non risulta dallo stato di famiglia. Ha tra i 15 e i 16 anni. Lei risulta madre di un minorenne”. Alla medesima udienza, il Giudice ha fissato termine ex art. 127-ter c.p.c.
1.12. Visto il tempestivo deposito di note conclusionali, con le quali la difesa ha insistito per l'accoglimento del ricorso e la causa è stata riservata al Collegio per la decisione.
1.13. Agli atti risulta depositata – tra l'altro – la seguente documentazione: casellario giudiziale aggiornato al 18.9.2024; certificato carichi pendenti aggiornato al 18.9.2024; certificato Afis aggiornato al 19.9.2024; documentazione medica. Dal casellario giudiziale, risultano i seguenti pregiudizi penali: 1) sentenza del 17.6.1991 di applicazione della pena su richiesta delle parti del Tribunale di LÌ (irrevocabile il 6.7.1991) alla reclusione di mesi 11 e multa lire 300.00 (€ 154,94) per il reato di rapina aggravata in concorso ex artt. 110, 628 c.p., commesso il 25.10.1990; sospensione condizionale della pena;
2) sentenza del 8.11.1993 della PR di PE (irrevocabile il 27.5.1994) di condanna all'arresto di mesi 4 per i reati di mendacità (abrogato) e impiego di minori nell'accattonaggio ex art. 671 co. 2 c.p.; disposto l'affidamento in prova al servizio sociale il 21.2.1995; dichiarata estinta la pena il 19.12.1995 per esito positivo dell'affidamento in prova;
3) sentenza del 25.1.1995 di applicazione della pena su richiesta delle parti della PR di CP_1
(irrevocabile il 19.2.1995) all'arresto per giorni 40 per il reato di impiego di minori nell'accattonaggio ex art. 671 c.p.; sospensione condizionale della pena;
4) sentenza del 9.6.1997 di applicazione della pena su richiesta delle parti della PR di LÌ (irrevocabile il 1.10.1997) alla reclusione di mesi 4 e multa lire 600.000 (€ 309,87) per il reato di furto con destrezza ex art. 624 e 625 n. 4 c.p., commesso il 19.11.1994 in Cesena;
disposta la sospensione dell'esecuzione della pena il 30.7.1999;
5) sentenza del 28.10.1998 della PR di NA (irrevocabile l'11.3.1999) di condanna alla pena della multa per lire 400.000 (€206,58) per il reato di rissa ex art. 588 c.p., commesso il 14.10.1993 in Faenza;
applicato l'indulto il 10.9.2008;
6) sentenza del 26.6.2000 del Tribunale monocratico di NA (irrevocabile il 5.1.2001) di condanna alla pena della reclusione di anni 1, multa lire 300.000 (€ 154,94) per il reato di furto con destrezza ex art. 624 e 625 n. 4 c.p., commesso il 30.4.1997 in Faenza;
disposta la sospensione dell'esecuzione della pena il 24.1.2001; 7) sentenza dell'11.12.2001 del Tribunale monocratico di NA (irrevocabile il 28.2.2002) di condanna alla pena della reclusione di mesi 4, multa lire 200.00 (€ 103,29), per il reato di furto con destrezza ex art. 624 e 625 n. 4 c.p., commesso il 28.6.1997 in Faenza;
disposta la sospensione dell'esecuzione della pena il 28.5.2002; 8) provvedimento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di NA del 15.4.2003 di cumulo delle pene inflitte con i provvedimenti di cui ai numeri 4), 6) e 7), rideterminata la pena da scontare in reclusione di anni 1, mesi 6 e multa di € 514,81; disposto l'affidamento in prova al servizio sociale il 14.4.2005; dichiarata estinta la pena il 16.10.2008 per esito positivo dell'affidamento in prova;
9) sentenza del 4.12.2006 del Tribunale monocratico di NA (irrevocabile il 15.6.2007) per il reato di danneggiamento in concorso ex artt. 110, 635 c.p. di condanna alla pena della reclusione di mesi 4, commesso il 1.5.2001 in Faenza;
applicato l'indulto il 4.10.2007;
10) sentenza del 18.4.2013 del Tribunale di LO (irrevocabile il 9.7.2013) per il reato di impiego di minori nell'accattonaggio ex artt. 600-octies c.p. di condanna alla pena della reclusione di mesi 3, accertamento il 16.8.2010 in Imola;
disposta la sospensione dell'esecuzione della pena l'11.9.2013;
11) sentenza del 25.3.2015 di applicazione della pena su richiesta delle parti del Tribunale monocratico di LO (irrevocabile il 16.4.2015) alla pena della reclusione di mesi 4 e multa €120,00 per il reato di tentato furto con destrezza, con l'aggravante della recidiva reiterata specifica, commesso il 24.3.2015 in
CP_1
12) decreto penale del 2.4.1015 del Gip-Tribunale di LO (esecutivo il 9.5.2015) di condanna alla pena della reclusione di mesi 4 per il reato di falsa attestazione a un pubblico ufficiale sulla identità propria ex art. 495 co. 1 c.p., commesso il 31.1.2015 in pena sostituita con la multa di euro 30.000, CP_1 sospensione condizionale della pena;
13) sentenza del 18.10.2017 della Corte di Appello di LO (irrevocabile il 4.12.2018) di conferma della sentenza del 7.4.2011 dal Tribunale di LO di condanna alla pena della reclusione di anni 2 e multa € 400,00 per il reato di rapina aggravata in concorso ex art. 110, 628 co. 3 n. 1 c.p., con l'aggravante della recidiva reiterata specifica, commesso in il 19.10.2006; CP_1
14) sentenza del 23.1.2018 della Corte di Appello di LO (irrevocabile l'8.6.2018) in parziale riforma della sentenza del 15.11.2012 dal Tribunale di LO di condanna alla pena della reclusione di mesi 2 e multa € 20.000,00 per il reato di sottrazione di cose sottoposte a pignoramento ex art. 334 c.p., accertato in il 9.8.2010; CP_1
15) provvedimento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Prato del 27.3.2018 di cumulo delle pene inflitte con i provvedimenti di cui ai numeri 10), 11) rideterminata la pena da scontare in reclusione di mesi 10, giorni 28 e multa di € 320,00; disposta la sospensione dell'esecuzione della pena;
16) provvedimento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di LO dell'1.9.2020 di cumulo delle pene inflitte con i provvedimenti di cui ai numeri 13), 14) e 15) rideterminata la pena da scontare in reclusione di anni 3 e giorni 28 e multa di € 740,00; disposta la sospensione dell'esecuzione della pena della reclusione di giorni 23;
17) sentenza del 23.11.2023 della Corte di Appello di LO (irrevocabile il 30.5.2024) di conferma della sentenza del 4.4.2023 dal Tribunale monocratico di LO di condanna alla pena della reclusione di anni 1, mesi 6 e multa di € 400,00, per il reato di tentato furto aggravato ex art. 56, 624, 61 n. 5 c.p., 625 n. 4) e 625 n.
8-ter c.p., con l'aggravante della recidiva reiterata.
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2. Oggetto del ricorso è il provvedimento del Questore di LO, con il quale è stato negato alla ricorrente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
3. La controversia è riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. 113/2018 (controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”, come modificato dal D.L. 113/2018) e si procede con il rito di cui all'art. 281-decies c.p.c. e 19-ter D.lgs. 150/2011.
4. Ritiene il Collegio che il ricorso non meriti accoglimento.
5. In merito alla domanda volta all'accertamento del diritto di un permesso di soggiorno per protezione speciale, la disciplina applicabile va individuata avendo riguardo alla formulazione dell'art. 19 del T.U.I. nel testo vigente ratione temporis, tenendo in considerazione le modifiche apportate dal DL n. 130/2020 (cfr. parere CT “rilevato che all'istanza in esame si applica la disciplina dell'art. 19 TUI nella formulazione previgente, essendo stata presentata prima dell'11 marzo 2023”). Del resto, il medesimo Questore, richiedendo il parere alla competente CT, ha evidentemente ritenuto applicabile la previgente formulazione dell'art. 19 co.
1.1. e 1.2 D.lgs. n. 286/1998. Non si applicano, dunque, al caso di specie, le disposizioni restrittive introdotte dal D.L. n. 20/2023, posto che, ai sensi del co. 2 dell'art. 7 del citato decreto, alle domande presentate prima dell'entrata in vigore del decreto medesimo continua ad applicarsi la disciplina previgente.
5.1. Non sussistono, nel caso di specie, i presupposti di cui all'art. 19 co. 1 D.lgs. n. 286/1998, ai sensi del quale “In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione”. La norma sancisce un divieto assoluto di refoulement, con evidente riferimento ai presupposti che giustificano il riconoscimento dello status di rifugiato. Tale forma di protezione nazionale, difatti, può essere concessa allorquando non sia possibile riconoscere il medesimo status nell'ambito della procedura di asilo e, tuttavia, sia necessario proteggere lo straniero dal rischio di un attuale e concreto pericolo di persecuzione in caso di espulsione in un Paese determinato. Occorre inoltre precisare che nella nozione di refoulement è incluso il refoulement diretto, ossia verso il Paese di prima destinazione, e il refoulement indiretto, ossia verso un Paese terzo nel quale la persona potrebbe essere rinviata dal Paese di destinazione. Dunque, al fine di effettuare la valutazione circa la concretezza e l'attualità del rischio enucleato dalla norma, occorre preliminarmente individuare lo Stato nel quale il richiedente protezione speciale può in concreto essere esposto alla persecuzione in caso di rientro. Tale Stato è, di regola, il Paese del quale il richiedente ha la cittadinanza, ovvero, il Paese legittimato ad altro titolo ad accogliere il soggetto espulso o respinto. Nell'impossibilità di individuare il Paese di destinazione, lo straniero, ove ne ricorrano tutti i presupposti, potrebbe essere apolide. A tal fine, tuttavia, occorre che lo stato di apolidia sia accertato mediante l'apposita procedura amministrativa o giudiziale, ovvero, emerga nel corso del giudizio da elementi univoci così pervenendosi ad un'apolidia di fatto.
5.1.2. Venendo al caso di specie, occorre preliminarmente evidenziare che la ricorrente non ha dedotto e neppure allegato una condizione di apolidia anche solo di fatto. Al contrario, l'istante, che non appare essere fornita di documenti di identità o passaporto, ha dichiarato di essere nata il [...] in [...], come indicato dalla stessa Commissione territoriale in sede di parere. Quale luogo di nascita, ella ha in taluni casi individuato la città di Mostar, territorio ad oggi facente parte dello Stato di Bosnia ed Erzegovina. Inoltre, dal certificato Afis emerge l'associazione al codice univoco identificativo della ricorrente di plurimi alias per la gran parte sostanzialmente conformi alla predetta anagrafica, salvo differenziarsi in alcuni casi per l'indicazione di diverse date e Paesi di nascita (es. Russia, Kosovo, Macedonia, Serbia) e, sporadicamente, di altro nome (es. . Per_1 Per_2
Ad ogni modo, la nascita dell'istante nel territorio della Jugoslavia in data 17.8.1967 appare dato pacifico e non risulta in questa sede contestato. Parimenti pacifica è la provenienza della ricorrente dal medesimo territorio della Jugoslavia nei primi anni Ottanta. Difatti, come dalla stessa affermato in sede di udienza, ella è emigrata e giunta in Italia nel 1983, quand'era ancora minorenne unitamente ai genitori, sebbene la Questura abbia riscontrato la sua presenza sul territorio già nel 1980 (cfr. parere “il primo riscontro oggettivo sulla sua permanenza sul territorio nazionale risulta del 5.4.1980, quando veniva fotosegnalata dalla Questura di Prato per furto”). Dunque, alla luce del compendio probatorio del presente giudizio, può affermarsi che l'istante sia in effetti nata ed emigrata dalla Jugoslavia ben prima della sua disgregazione e della conseguente nascita di plurimi Stati indipendenti (fra i quali Serbia, Croazia, Slovenia, Bosnia ed Erzegovina, Montenegro, Macedonia), tutti dotati di nuove Costituzioni e di nuovi procedimenti volti all'accertamento della cittadinanza della popolazione già nata in [...] territori e lì residente, ovvero, eventualmente emigrata. Fermo il dato pacifico circa la provenienza dell'istante dalla Jugoslavia prima della sua disgregazione, maggiori incertezze si registrano per ciò che riguarda la cittadinanza effettivamente posseduta dalla ricorrente e, di conseguenza, l'individuazione del Paese di destinazione in caso di espulsione. In merito, nulla è stato statuito dall'autorità amministrativa né dalla Commissione territoriale in sede di parere né dal Questore con decreto di rigetto dell'istanza, mentre il difensore si è limitato ad allegare in sede di ricorso la provenienza della ricorrente dall'odierna Bosnia ed Erzegovina, Paese non esistente al tempo dell'espatrio, nonché la sua cittadinanza bosniaca, in termini del tutto generici e sforniti di prova (cfr. ricorso pag. 2 “la SI.ra , cittadina di nazionalità bosniaca, faceva ingresso per la prima volta in Italia Parte_1 nel 1982, a causa delle difficoltà del Paese di origine che hanno caratterizzato quegli anni”). In assenza di un valido documento di identità o di passaporto idoneo a comprovare tale circostanza, nonché in difetto di allegazioni in merito all'eventuale procedimento esperito dalla ricorrente al fine di essere riconosciuta quale cittadina di uno degli Stati indipendenti costituiti in seguito alla disgregazione della Jugoslavia, non può dirsi con certezza di quale Paese ella sia cittadina e, dunque, in quale Paese possa correre un rischio persecutorio. E neppure emerge in via univoca dal compendio probatorio del presente giudizio che la ricorrente sia di fatto apolide. Invero, come in precedenza evidenziato, tale circostanza non è stata allegata dall'istante, né la stessa ne ha chiesto l'accertamento, né può altrimenti desumersi dagli elementi di fatto rappresentati in questa sede, posto che, come detto in precedenza, l'unico elemento che appare in questa sede pacifico è la provenienza della ricorrente dal territorio della Jugoslavia, al tempo della sua esistenza quale Stato indipendente. Ad ogni modo, resta salva la possibilità per la ricorrente, di attivare l'apposita procedura volta all'accertamento dello status civitatis di uno dei Paesi nati dalla disgregazione della Jugoslavia, ovvero, in difetto, dello stato di apolidia, accertamento che tuttavia risulta estraneo all'oggetto del presente giudizio. Non sussistono, quindi, nel caso di specie, cause di inespellibilità ai sensi dell'art. 19 co. 1 D.lgs. n. 286/1998.
5.2. Le medesime considerazioni di fatto valgono per il disposto dell'art. 19 co.
1.1 prima parte, che statuisce, “Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti […] Nella valutazione di tali motivi si tiene anche conto dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani” e del quale deve parimenti escludersi la ricorrenza nel caso in esame.
5.3. Ritiene il Collegio che non sussistano neppure le condizioni di cui alla seconda parte del comma 1.1 (“[…] Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”). In merito, la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che «il decreto legge n.
130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità”». Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale. Nella valutazione si dovrà tuttavia tenere in considerazione il principio di proporzionalità, che legittima l'interferenza statuale nelle prerogative individuali solo ove detta interferenza risponda ad un “bisogno sociale imperativo” (sentenze 13.02.2003, c. ; n. 13441/1987, c. Svezia): tale Per_3 Per_4 Per_5 bilanciamento nel caso dell'art. 19 è stato disciplinato consentendo l'interferenza statale nella vita privata “per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”.
5.3.1. Venendo al caso di specie, è indubbio che la ricorrente, di anni 57, si trovi in Italia da oltre quarant'anni in condizioni di soggiorno irregolare. Come in precedenza rilevato, ella è giunta sul nostro territorio nel 1980, unitamente ai genitori, quand'era ancora minorenne, senza mai godere di un permesso di soggiorno, salvo che per brevissimi periodi nel 1989 (per iscrizione nelle liste di collocamento) e nel 2004 (per cure mediche). In Italia, l'istante si è stabilita per lo più nelle province di NA e di CP_1 senza mai godere di fissa dimora. Ciò si evince anzitutto dal certificato di residenza storico datato 13.2.2024, che dà atto dell'iscrizione della donna nelle liste anagrafiche della popolazione residente dal 26.3.2024 e dal 29.8.2006 in Faenza, con cancellazione il 30.7.2007 per mancanza di dimora abituale. Inoltre, dal certificato di stato di famiglia emerge che la ricorrente, alla data del 28.3.2004, risultava iscritta nell'anagrafe della popolazione residente unitamente a 6 figli, nati rispettivamente nel 1992 a Faenza, nel 1994 a Faenza, nel 1995 a Prato, nel 1996 a Faenza, nel 1998 a Faenza, nel 2000 a A CP_1 CP_1 risulta inoltre nato l'ultimo figlio (ad oggi, minorenne anche se per pochissimo), nato il [...]. L'istante ha dichiarato “ho 5 figli cittadini italiani […] E vivo sotto i portici vicino ad una chiesa di via Mazzini. I miei figli sono sparsi in Italia. A ce ne sono tre. Anche loro dormono all'aperto. […] Ho con me un minore di 17 CP_1 anni. Anche lui vive con me in strada”. Se l'esistenza dei figli può dirsi certa alla luce della documentazione qui richiamata, altrettanto non può dirsi per il possesso da parte di questi di cittadinanza italiana, circostanza solo allegata. Ad ogni modo, appare che la ricorrente vanti un concreto legame unicamente con il figlio minore - che raggiungerà la maggiore età il mese prossimo, di cui tuttavia nulla è dato sapere
- con il quale vive parrebbe vivere nel territorio di in condizioni di precarietà abitativa, come CP_1 peraltro dichiarato in sede di udienza dal teste citato dalla difesa. Dunque, nonostante il lungo soggiorno nel nostro Paese, può affermarsi che l'istante abbia vissuto in una condizione di irregolarità e precarietà anzitutto giuridica, né lei né i figli, stando a quanto riferito in udienza, hanno mai goduto di una fissa dimora, e neppure ella ha mai svolto attività lavorativa. Per contro, dai certificati penali prodotti in questa sede, può desumersi che la ricorrente si sia procurata un sostentamento economico mediante la commissione di illeciti, in particolare di delitti contro il patrimonio commessi peraltro, nella quasi totalità dei casi, con destrezza e, più di recente, in danno di persone in condizioni di minorata difesa. Il curriculum criminale della ricorrente, per come emergente dalla sola disamina del casellario giudiziale, è significativo ed espressivo di una considerevole e perdurante capacità di delinquere, posto che la prima condanna (alla reclusione di mesi 11) risulta essere stata comminata alla ricorrente nel 1991, per una rapina aggravata commessa in concorso di persone nell'ottobre 1990. Nonostante la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, l'istante è stata raggiunta nel tempo da molteplici provvedimenti definitivi di condanna, in particolare, per impiego di minori nell'accattonaggio nel 1993 e nel 1995, beneficiando rispettivamente dell'affidamento in prova al servizio sociale, positivamente esperito, e della sospensione condizionale della pena dell'arresto, nonché nel 1997 e 1998 per furto commesso con destrezza e per rissa, per fatti commessi nel 1994 e 1993 in Cesena e Faenza, ottenendo la sospensione dell'esecuzione della pena breve (reclusione di mesi 4) e il condono della pena pecuniaria. L'istante ha continuato a delinquere senza soluzione di continuità, come si evince dalle condanne riportate nel 2000 e nel 2001 per furti commessi con destrezza in Faenza nel 1997, condanne per le quali l'esecuzione della pena detentiva breve, rispettivamente alla reclusione di anni 1 e di mesi 4, è stata nuovamente sospesa, sino al provvedimento di cumulo adottato nel 2003 dal Procuratore di NA. La ricorrente è stata quindi ammessa nel 2005 a scontare una pena complessiva alla reclusione di anni 1, mesi 6 mediante affidamento in prova al servizio sociale, positivamente concluso nell'ottobre 2008, mentre la pena pecuniaria (multa di € 514,81) risulta condonata. Inoltre, nell'anno 2006, ella ha ricevuto una nuova condanna per danneggiamento in concorso alla pena della reclusione di mesi 4, pena che risulta essere stata condonata. Sempre nell'anno 2006, dunque, durante l'esperimento dell'affidamento in prova, la ricorrente si è resa responsabile di un nuovo delitto commesso con violenza alla persona, in particolare di rapina in concorso di persone, con recidiva reiterata specifica, fatti per i quali è intervenuta una condanna alla reclusione di anni 2 nell'ottobre 2017. Nonostante l'esperimento di misura alternativa, il percorso rieducativo della ricorrente si è rivelato del tutto inidoneo a prevenire la reiterazione di delitti, in particolare per impiego di minori nell'accattonaggio nel 2010, con condanna alla reclusione di mesi 3 intervenuta nel 2013, per tentato furto aggravato per fatti commessi nel 2015, con condanna intervenuta il medesimo anno alla pena della reclusione di mesi 4, per falsa attestazione a pubblico ufficiale sulla propria identità nel 2015, con condanna alla pena della reclusione di mesi 4, pene rispettivamente sospese nell'esecuzione e condizionalmente sospese, e per sottrazione di cose sottoposte a pignoramento nel 2010, con condanna intervenuta nel 2018. In ragione delle plurime condanne riportate, la ricorrente è stata destinataria di due nuovi provvedimenti di cumulo delle pene, il primo nel gennaio 2020 e il secondo nel settembre dello stesso anno, per una pena complessiva da scontare pari alla reclusione di anni 3, giorni 28 e multa di € 740,00. Nel provvedimento impugnato si dà atto che, in forza di tale cumulo, la ricorrente è stata tradotta in carcere nel gennaio 2020, venendo rilasciata nell'agosto 2022, con una sospensione dell'esecuzione della pena detentiva pari a giorni 28. Ciò nonostante, non sembra che l'esperienza detentiva abbia spiegato alcuna efficacia deterrente e neppure rieducativa nei confronti dell'istante, posto che ella si è nuovamente resa responsabile di un delitto particolarmente grave, seppur nella forma tentata, in particolare di tentato furto aggravato ex artt. 56, 624, 61 n. 5), 625 n. 4) e n.
8-ter) c.p., in danno di un ottantacinquenne, poiché tentava di asportare dalla vittima una somma complessiva di € 2.000 appena prelevata dall'anziano presso l'istituto di credito. Per tali fatti, commessi nel marzo 2023 con recidiva reiterata specifica, ella ha ricevuto una nuova condanna alla reclusione di anni 1 e mesi 6, oltre che multa di € 400,00. Peraltro, la ricorrente è attualmente gravata da un processo pendente in sede d'appello per un delitto della stessa specie, commesso in concorso di persone nell'aprile 2019 (cfr. certificato dei carichi pendenti del settembre 2024). Dalla disamina effettuata sino ad ora, appare evidente che l'istante non sia riuscita ad astenersi dal commettere delitti durante tutto l'arco di permanenza sul territorio italiano e che i brevi periodi trascorsi in regime di detenzione o affidata al servizio sociale non hanno sortito alcun effetto deterrente o anche solo rieducativo. In buona sostanza, la lunga permanenza della ricorrente in Italia appare connotata da una completa noncuranza per le regole ordinamentali e del vivere civile e dal mancato rispetto delle prescrizioni impartite dall'autorità, come si evince dalla commissione di illeciti anche durante l'esperimento di misura alternativa. Peraltro, i delitti dei quali l'istante si è resa responsabile appaiono tutti qualificati da un certo grado di lesione dei beni fondamentali tutelati dalle norme penali, posto che risultano per la quasi totalità commessi con destrezza o con modalità violente o minatorie o in danno di persone fragili, nella specie, minori e, da ultimo, anziani. Soprattutto l'ultimo dei delitti commessi nel marzo 2023, appena qualche mese dopo aver scontato oltre 2 anni di detenzione, ossia il tentato furto in danno di un anziano, dimostra che la ricorrente rappresenta ad oggi un serio e concreto pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici. In sintesi, i numerosissimi pregiudizi penali riportati dall'istante negli oltre quarant'anni di permanenza in Italia dimostrano una spiccata tendenza a delinquere ed un'elevata capacità di reiterazione di delitti contro la persona, soprattutto soggetti vulnerabili, e contro il patrimonio, nonostante i tentati (seppur sporadici) percorsi rieducativi e la fruizione di benefici, circostanze che denotano una completa assenza di integrazione sociale. La natura dei delitti, la reiterazione delle condotte per reati della stessa indole, le modalità di commissione del fatto, oltre alla presenza di numerosissimi alias riferiti alla ricorrente, per come emergenti dal certificato Afis e dal casellario, dimostrano poi una significativa capacità offensiva, peraltro diretta ad ostacolare il controllo dell'autorità, elemento questo che appare favorito da una condizione di precarietà abitativa in dimore variabili. La condotta tenuta dall'istante sino ad oggi appare incompatibile con la civile e pacifica convivenza, con conseguente pregiudizio delle superiori istanze pubblicistiche di tutela della collettività, che devono in questa sede ritenersi prevalenti sull'interesse della ricorrente a veder conservata e tutelata la propria vita privata e familiare. Alla luce di tale globale valutazione, si ritiene, in altre parole, che nel bilanciamento imposto dall'art. 19 co.
1.1 terzo e quarto periodo D.lgs. n. 286/1998, il vissuto della ricorrente debba ritenersi nel complesso recessivo rispetto al pericolo, concreto e attuale, che ella costituisce per l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica.
Il Collegio ritiene dunque sussistenti le “ragioni di ordine e sicurezza pubblica” che, ai sensi dell'art. 19 co.
1.1 D.lgs. n. 286/1998, in relazione all'art. 8 CEDU, giustificano l'interferenza statuale nella vita privata e familiare dell'istante, alla luce del superiore principio di proporzionalità.
5.4. Non si ritengono inoltre sussistenti altri bisogni di protezione la cui tutela sia imposta da obblighi costituzionali e internazionali dello Stato italiano, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 19 co.
1.1 prima parte e l'art. 5 co. 6 D.lgs. n. 286/1998. Difatti, sebbene la ricorrente abbia allegato di essere affetta da alcune patologie (cfr. ricorso pag. 1 “cardiopatia, tiroidismo, ipercolesteromia pura”), occorre rilevare come in ogni caso la documentazione medica agli atti non appaia giustificare il riconoscimento della forma di protezione residuale di cui all'art. 19 co.
1.1 prima parte o il riconoscimento del permesso di soggiorno per curemediche. Del resto, come si evince dal referto datato 24.7.2024, la ricorrente non risulta affetta da cardiopatie (cfr. referto pag. 3) e appare in buono stato clinico. Inoltre, da quanto si evince dal referto datato 25.5.2024, ella assume farmaci per ipotiroidismo e ipercolesterolemia comunemente reperibili.
6. Quanto alla richiesta di riconoscimento del diritto di asilo costituzionale sulla base della ritenuta diretta applicabilità dell'art. 10 comma 3 Cost., innanzitutto, se intesa come domanda di protezione internazionale, essa deve essere qualificata inammissibile poiché non è stato proposto ricorso avverso un provvedimento di rigetto del rifugio e della protezione sussidiaria da parte della Commissione territoriale. In secondo luogo, va richiamato il par. 30 della sentenza delle Sezioni Unite di Cassazione n. 24413/21. Ivi è espressamente chiarito che la reintroduzione nell'art. 5 TUI della clausola di salvaguardia del rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato segnala “la possibilità di situazioni nelle quali detti obblighi non risultino compiutamente soddisfatti dalle previsioni normative relative alle protezioni maggiori ed alle protezioni speciali introdotte dal decreto legge n. 113/2018 e incrementate dallo stesso decreto legge n. 130/2020”. Nella fattispecie qui in esame non sono stati allegati specifici profili di necessaria tutela costituzionale della ricorrente ulteriori rispetto alle ipotesi di protezione come oggi previste, delle quali si è già esclusa la sussistenza.
7. In conclusione, alla luce degli elementi forniti dalla difesa nel corso del presente giudizio, ritiene il Collegio che il ricorso non meriti accoglimento. Resta salva la facoltà, se del caso, di accertare l'apolidia o di far valere diverse esigenze che si dovessero prospettare come meritevoli di tutela relative, ad esempio, ad un peggioramento delle condizioni di salute.
8. Le spese si intendono compensate avuto riguardo alla particolare natura delle questioni trattate.
P.Q.M.
Visto l'art. 281-terdecies c.p.c., definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa,
RIGETTA il ricorso;
spese compensate.
Si comunichi.
Così deciso in LO, il 16/01/2025
Il Giudice est. Dott. Angela Baraldi Il Presidente Dott. Luca Minniti