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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 17/10/2025, n. 457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 457 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO La Corte d'Appello, nella persona dei consiglieri Marcella Angelini Presidente rel. Alessandra Martinelli Consigliere Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II grado iscritta al n. 259/2024 RGA promossa da:
, con il patrocinio degli avv.ti MANCINI GIANLUCA e MACCOLINI ELENA Pt_1 appellante/i contro e Controparte_1 CP_2 CP_3 Controparte_4
, con il patrocinio dell'avv. EMILIANI MARCO CP_5 appellati/appellanti incidentali nonché contro
, e , con il patrocinio Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 dell'avv. CAMPION VALENTINA appellati e
, con il patrocinio dell'avv. FERRONI FRANCESCO Controparte_9 appellata
******
Oggetto: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria posta in decisione all'udienza collegiale del giorno 18/09/2025; udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Marcella Angelini;
sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate e come in atti;
esaminati gli atti e i documenti di causa,
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Come correttamente riassunto nella sentenza qui appellata, “Con ricorso
(moglie), (figlio), (figlia) in Controparte_1 CP_2 CP_3 proprio e in qualità di genitore esercente la patria potestà sui figli minori CP_4
(nipote) E (nipote), premesso di essere stati tutti stretti
[...] CP_5 congiunti di (de cuius, nel prosieguo indicato anche solo come CP_2
pag. 1 di 7 ”), convenivano in giudizio (nel prosieguo indicato anche CP_2 CP_10 solo come ”), già datore di lavoro del padre, attribuendo allo stesso la CP_11 morte di quest'ultimo, causata da patologie correlate al COVID-19, assumendo che
avrebbe colposamente contagiato lo;
contemporaneamente CP_11 CP_2 convenivano in giudizio al fine di ottenerne le prestazioni relative a morte sul Pt_1 lavoro;
concludevano domandando: “in via preliminare: - accertare e dichiarare l'avvenuto contagio da Covid19 quale causa esclusiva o comunque prevalente del decesso del sig. ; - accertare e dichiarare che il contagio è occorso CP_2 presso il luogo di lavoro ed in occasione dello svolgimento di attività lavorativa da parte del sig. ; conseguentemente dichiarare che alla fattispecie si CP_2 applica la normativa in tema di infortuni/decessi sul lavoro in conformità a quanto previsto dall' art. 42 del D.L. 18/2020; conseguentemente: - accertare e dichiarare che la ricorrente sig.ra , moglie del defunto lavoratore ha diritto a Controparte_1 ricevere da parte dell' le prestazioni previste a favore dei superstiti dal DPR Pt_1
1124/65 nessuna esclusa ed in particolare le prestazioni relative a rendita superstite e assegno una tantum a beneficio del superstite ex art. 66 DPR 1124/65 nonché l'assegno funerario ex art. 85 DPR 1124/65; - condannare in persona Pt_1 del legale rappresentante pro tempore a corrispondere in favore della sig.ra
le somme relative alla prestazioni di cui al punto che precede, Controparte_1 previo deposito di idoneo prospetto da condividersi in contraddittorio con le parti;
oltre ad interessi e rivalutazione dal dì del dovuto al dì della sentenza ed oltre ad interessi legali dal dì della sentenza al saldo effettivo;
- con vittoria di spese, compensi professionali oltre ad accessori di legge nei confronti dell in CP_12 persona del legale rappresentante pro tempore;
Inoltre: - accertare e dichiarare la sussistenza di responsabilità in capo al datore di lavoro con riferimento all'avvenuto contagio in danno al sig. ; - accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti CP_2
a richiedere ed ottenere il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi a seguito del decesso del congiunto sig. con CP_2 liquidazione, quanto ai danni non patrimoniali da perdita parentale, da effettuarsi in base alle Tabelle emanate dal Tribunale di Roma;
- conseguentemente condannare il sig. al pagamento in favore della sig.ra delle Parte_2 Controparte_1 somme che saranno ritenute eque e di giustizia a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subito e subendo (sia lucro cessante che danno emergente) da calcolarsi e liquidarsi in base ai criteri indicati al par. 6 / B pag 17 e seguenti del presente atto anche eventualmente come danno differenziale rispetto alla rendita superstite eroganda da parte dell ovvero al pagamento di quelle maggiori o Pt_1 minori somme che saranno ritenute eque e di giustizia;
- condannare inoltre il sig. al pagamento a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale Parte_2 subito e subendo dai ricorrenti congiunti del defunto sig. , CP_2 [...]
quale moglie, quale figlio, quale figlia, CP_1 CP_2 CP_3
in qualità di madre esercente la patria potestà sui figli minori CP_3
e (nipoti), da calcolarsi e liquidarsi in base ai criteri Controparte_4 CP_5 esposti nel par. 6 / A pag. 14 e seguenti del presente atto;
ovvero al pagamento di
pag. 2 di 7 quelle maggiori o minori somme che saranno ritenute eque e di giustizia. CP_10
per il tramite di – si costituiva in giudizio resistendo alle domande
[...] CP_13 attoree e chiamando in causa la propria compagnia di assicurazione
[...]
per essere dalla stessa tenuto indenne per il caso di Controparte_14 soccombenza. si costituiva in giudizio resistendo alla domanda. Pt_1 [...]
si costituiva in giudizio resistendo alla domanda.”. Controparte_14
Svolta l'istruttoria, con espletamento di CTU ed escussione dei testi ammessi, il Tribunale ha respinto la domanda proposta nei confronti del datore di lavoro e accolto quella proposta contro l' . Pt_1
Quanto alla prima domanda, il Giudice di prime cure ne ha motivato il rigetto rilevando sostanzialmente che: - dall'espletata C.T.U. è emersa, circa la sussistenza del nesso eziologico tra malattia del datore di lavoro e contagio del lavoratore, una
“elevata probabilità” dalla quale il Tribunale ha tuttavia inteso discostarsi in favore di una più accorta (e “dequalificata”) “compatibilità temporale” (il lavoratore è risultato positivo al TNF circa 4 gg. dopo il primo contatto con il datore di lavoro); - è stata fornita piena prova in atti che il datore di lavoro avesse osservato i protocolli all'epoca richiesti per prevenire ipotesi di contagio da SARS CoViD-19 (guanti monouso all'ingresso, camici, mascherine chirurgiche ecc.) mentre i ricorrenti non hanno altrettanto fatto circa una pur dichiarata e pretesa preesistente (al ritorno al lavoro dello ) malattia del datore di lavoro che potesse “mettere in guardia” i CP_2 suoi prossimi congiunti e, quindi, il lavoratore stesso il quale, peraltro, dopo la positività del datore di lavoro decise volontariamente di rimanere presso quest'ultimo per la quarantena (stante la difficoltà, nella propria abitazione, di adeguatamente isolarsi dai familiari conviventi); - il risarcimento dei danni, patrimoniali e non, richiesto dai ricorrenti va altresì escluso giacché volontariamente lo (pur se in CP_2 età avanzata e con problemi cardiovascolari) aveva deciso di non vaccinarsi, così connotando la sua condotta di una gravissima imprudenza, a maggior ragione se, come nel caso concreto, in un momento di picco pandemico e alle dipendenze di un datore di lavoro che, per suoi pregressi problemi di salute, mal tollerava l'impiego dei D.P.I.; tanto pone lo alla stregua del creditore che concorra colposamente nella CP_2 causazione del danno ai sensi dell'art. 1227 c.c., a discolpa del quale non rileva invocare – come pur fatto dai ricorrenti – l'inesistenza di una norma che imponesse come obbligatoria la vaccinazione per i lavoratori domestici: il lavoratore è rimproverabile per il solo fatto di aver violato una regola precauzionale non scritta da cui è derivato l'evento mortale, a sua volta causativo dei danni il cui ristoro, richiesto dai ricorrenti, va negato. Quanto, invece, alla seconda domanda proposta dai ricorrenti, il Tribunale, come accennato, ha ritenuto fosse fondata sulla base, sostanzialmente, del venire in rilievo dell'evento “contagio” in virtù di una “occasionalità lavorativa” (sussiste il nesso eziologico tra l'attività lavorativa svolta e il sinistro: il lavoratore ha contratto l'infezione dal datore di lavoro mentre lavorava;
l'attività lavorativa svolta, per caratteristiche sue intrinseche, lo esponeva a tale possibilità; tempi di contagio
“compatibili” secondo la espletata CTU) e della impossibilità di rinvenire, nel caso di
pag. 3 di 7 specie, l'ipotesi del cd. rischio elettivo (il comportamento del lavoratore è stato sì gravemente imprudente, fonte di un notevole rischio personale, ma non connotato da quei tratti di abnormità, inopinabilità ed esorbitanza dall'ordinaria attività lavorativa invece a tal proposito richiesti dalla normativa e dalla consolidata Pt_1 giurisprudenza di legittimità sul punto). 2. Ha proposto appello l' ponendovi a base due motivi: Pt_1
A) Insussistenza del nesso eziologico tra infezione contratta dal lavoratore e quella contratta dal datore di lavoro (già indicata dal CTP dell'odierno appellante nelle osservazioni alla bozza della CTU: all'epoca dei fatti per cui è causa si era in pieno picco pandemico da SARS CoViD-19 e il lavoratore era stato in assiduo contatto con familiari svolgenti attività lavorative potenzialmente “esposte” al contagio, dei quali peraltro non venivano prodotti esiti di tamponi;
il contatto con il datore di lavoro si è rivelato insuscettibile di causare il contagio del lavoratore ove si abbia riguardo al tempo di incubazione, alla durata del contatto in attenzione tra i due e alla carica virale della variante da cui era affetto il datore di lavoro, infetto per pochi giorni nonostante la tarda età e patologie pregresse); configurabilità del cd. rischio elettivo nella volontaria scelta del lavoratore di non vaccinarsi (nonostante il Tribunale stesso, nella impugnata sentenza, rilevi l'altissima efficacia preventiva di contagio da SARS CoViD-19 nella relativa vaccinazione;
il lavoratore solo qualche giorno dopo l'esito positivo del tampone si è sottoposto alle pratiche terapeutiche consigliate per la fase acuta dell'infezione). B) Contraddittorietà della sentenza impugnata lì dove esclude in primis che vi possa essere nesso causale tra infezione del lavoratore e quella del datore di lavoro (solo temporalmente compatibili) salvo, in secundis, fondare la condanna di esso all'erogazione delle prestazioni assicurative spettanti al lavoratore (rectius, suoi Pt_1 eredi) per il caso di morte da infortunio sul lavoro (delle due l'una: o si esclude la responsabilità datoriale e, quindi, anche l'”occasionalità lavorativa” e la conseguente indennizzabilità dell'evento, o si riconosce la sussistenza di entrambe, stante la loro stretta interconnessione). Ha quindi concluso per la riforma della sentenza impugnata, previa rinnovazione della CTU medico-legale se ritenuta opportuna dalla Corte adita. 3. Si è riformato il contraddittorio con la costituzione:
- degli appellati congiunti dello che hanno chiesto il rigetto dell'appello e CP_2 proposto appello incidentale per le parti della sentenza di primo grado dove non si accerta e dichiara sussistente il nesso di causalità tra infezione del datore di lavoro e attività lavorativa svolta dallo (senza, tuttavia, che si modifichi il dispositivo CP_2 della sentenza impugnata) e non si condanna l' anche alla refusione delle spese Pt_1 di CTP da essi sostenute;
- degli eredi dell' (datore di lavoro, deceduto in pendenza di giudizio di primo CP_10 grado, riassunto poi tempestivamente verso) che hanno concluso, visti l'appello principale e quello incidentale proposti, per la declaratoria di difetto di legittimazione passiva di essi appellati e per, in ogni caso, la conferma della impugnata sentenza lì dove esclude la responsabilità datoriale;
pag. 4 di 7 - della in primo grado chiamata in causa dal datore di Controparte_9 lavoro, che ha concluso in via principale per la conferma della sentenza impugnata e, in via subordinata, in ipotesi di riforma della stessa con condanna degli assicurati eredi dell' per il contenimento del debendo risarcimento entro i massimali di CP_10 polizza e considerando quanto già eventualmente erogato da . Pt_1
La causa è stata istruita con l'acquisizione della documentazione già prodotta dalle parti ed è stata decisa come da infrascritto dispositivo, per i seguenti motivi. 4. Nella trattazione del caso deve muoversi dall'appello incidentale, che (peraltro in parziale sintonia con quello principale) evidenzia l'erroneità dell'esclusione da parte del Tribunale di un nesso di causa tra malattia contratta e attività lavorativa. La questione è trattata diffusamente dalla CTU (pagg. 96 e ss.) e si richiamano qui i passaggi principali: “Alla luce di tali informazioni e di tali aspetti, risulta come l'attività lavorativa scolta del Sig. durante l'accudimento del Sig. CP_2 CP_10 comportasse inevitabilmente un contatto fisico ripetuto e prolungato che rappresentava un elevato fattore di rischio di contrarre infezione da parte di agenti patogeni, dei quali l'assistito fosse stato portatore, specie di quelli che, come il SARS- CoV2, hanno una capacità di contagio assai elevato e tale rischio era potenziato dal fatto che il Sig. era incapace di collaborare attivamente nel corso delle CP_10 manovre descritte e farsi quindi partecipe di attenzioni volte a ridurre la possibilità di contagio, compresa l'impossibilità di indossare la mascherina se non per periodi insignificanti nel corso della giornata.
… Il Prof. ichiama indagini epidemiologiche periodiche (per le quali si rimanda Per_1 alla sua relazione), in particolare documenti dell'Istituto Superiore di Sanità e dal Ministero della Salute, precisando come in quell'epoca la percentuale delle infezioni da SARS-CoV2 sostenute dal lignaggio B.1.617.2 (variante Delta) in Emilia-Romagna era pari al 100%, quindi la probabilità che sia il Sig. che il Sig. Parte_2 CP_2
fossero portatori della stessa variante di SARS-CoV-2 è estremante elevata.
[...]
Per quanto attiene il tempo di incubazione delle infezioni SARS-CoV2 variante Delta, è stato valutato da numerosi contributi scientifici, come precisa il Prof. tutti Per_1 concordi nel dimostrare che la durata del periodo di incubazione di tale variante è più breve rispetto a quello delle infezioni sostenute dal ceppo “selvaggio”, indicando il Prof. i valori di tempo medio varianti fra 4,41 e 6,4 giorni in Estremo Per_1
Oriente con valore medio riportato da un contributo italiano è 4,5 con intervallo fra 1 e 10 giorni, richiamando ulteriori ricerche in altri Paesi, ricordando come la mediana indica il valore che occupa la posizione centrale in un insieme di numeri. Per cui, in termini pratici, un periodo di incubazione mediano di 5 giorni indica che il 50% dei soggetti valutati hanno una durata dell'incubazione inferiore a 5 giorni. Alla luce dei richiami bibliografici e scientifici e delle considerazioni esposte dal Prof. si può affermare come il tempo di incubazione nel caso del Sig. Per_1 CP_2 fosse compatibile con un'infezione da SARS-CoV2 variante Delta.”
pag. 5 di 7 Questa considerazione non modifica peraltro – né invero è richiesto – il profilo di responsabilità datoriale, che il Tribunale ha correttamente escluso, non ravvisando una condotta riprovevole in capo ad esso datore di lavoro. 5. L'accertata sussistenza del nesso causale permette invece di ascrivere l'occorso a quella occasione di lavoro che fonda l'obbligazione indennitaria dell' , Pt_1 così rispondendosi all'appello principale dallo stesso proposto. Né ad altra conclusione può pervenirsi sulla scorta delle eccezioni dell' : la CP_12 condotta del lavoratore non è stata connotata da “rischio elettivo”, poiché, per quanto note le gravi conseguenze del contagio, la mancanza di obbligatorietà assoluta e generale della vaccinazione è di per sé elemento tale da “giustificare” la scelta sanitaria – ed è noto come la condotta anche colpevole del lavoratore per l'impropria sua confidenza di sfuggire al pericolo non è di per sé ragione di esclusione della copertura assicurativa. La stessa circolare – per quanto di limitata valenza normativa, come noto – Pt_1 indica con chiarezza i principi ispiratori della materia anche nell'ambito che qui rileva (omessa vaccinazione e contagio), ricordando l'estensione della tutela (DPR 1124/65) e la ratio della sua ampiezza:
(pag. 2 circolare cit.) Il caso di specie pare dunque ricadere pienamente nel perimetro dell'assicurazione pubblica e la sentenza impugnata merita dunque conferma. 6. Le spese di difesa – liquidate come in dispositivo tenendo conto della parziale ripetitività di alcune difese - seguono la soccombenza nel rapporto tra e i relativi Pt_1 appellati;
sono da compensare invece tra le altre parti per la natura delle stesse e per la relativa novità della questione, oltre che per le incertezze probatorie inevitabilmente sussistenti prima dell'esordio del contezioso, che ha visto la necessità di disporre CTU, i cui costi è corretto che rimangano a carico della parte pubblica, per la sua maggiore soccombenza. Deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 131-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se e in quanto dovuto.
pag. 6 di 7
P.q.m.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 108/2024 del Tribunale di Ravenna resa e Pt_1 pubblicata il giorno 09/04/2024, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, in accoglimento dell'appello incidentale e riforma della sentenza in parte qua
1. accerta e dichiara la sussistenza di nesso di causa tra malattia contratta e occasione di lavoro;
2. conferma per il resto;
3. rigetta l'appello principale proposto da;
Pt_1
4. condanna al pagamento in favore di , , Pt_1 Controparte_1 CP_2
, e delle spese processuali, liquidate CP_3 Controparte_4 CP_5 in €.5.000,00 per il primo grado e in €.4.500,00 per il presente grado di appello, oltre accessori di legge;
5. compensa tra le altre parti;
6. dà atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 131-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se e in quanto dovuto.
Bologna, 18-9-2025 Il Presidente est. dott. Marcella Angelini
pag. 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO La Corte d'Appello, nella persona dei consiglieri Marcella Angelini Presidente rel. Alessandra Martinelli Consigliere Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II grado iscritta al n. 259/2024 RGA promossa da:
, con il patrocinio degli avv.ti MANCINI GIANLUCA e MACCOLINI ELENA Pt_1 appellante/i contro e Controparte_1 CP_2 CP_3 Controparte_4
, con il patrocinio dell'avv. EMILIANI MARCO CP_5 appellati/appellanti incidentali nonché contro
, e , con il patrocinio Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 dell'avv. CAMPION VALENTINA appellati e
, con il patrocinio dell'avv. FERRONI FRANCESCO Controparte_9 appellata
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Oggetto: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria posta in decisione all'udienza collegiale del giorno 18/09/2025; udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Marcella Angelini;
sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate e come in atti;
esaminati gli atti e i documenti di causa,
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Come correttamente riassunto nella sentenza qui appellata, “Con ricorso
(moglie), (figlio), (figlia) in Controparte_1 CP_2 CP_3 proprio e in qualità di genitore esercente la patria potestà sui figli minori CP_4
(nipote) E (nipote), premesso di essere stati tutti stretti
[...] CP_5 congiunti di (de cuius, nel prosieguo indicato anche solo come CP_2
pag. 1 di 7 ”), convenivano in giudizio (nel prosieguo indicato anche CP_2 CP_10 solo come ”), già datore di lavoro del padre, attribuendo allo stesso la CP_11 morte di quest'ultimo, causata da patologie correlate al COVID-19, assumendo che
avrebbe colposamente contagiato lo;
contemporaneamente CP_11 CP_2 convenivano in giudizio al fine di ottenerne le prestazioni relative a morte sul Pt_1 lavoro;
concludevano domandando: “in via preliminare: - accertare e dichiarare l'avvenuto contagio da Covid19 quale causa esclusiva o comunque prevalente del decesso del sig. ; - accertare e dichiarare che il contagio è occorso CP_2 presso il luogo di lavoro ed in occasione dello svolgimento di attività lavorativa da parte del sig. ; conseguentemente dichiarare che alla fattispecie si CP_2 applica la normativa in tema di infortuni/decessi sul lavoro in conformità a quanto previsto dall' art. 42 del D.L. 18/2020; conseguentemente: - accertare e dichiarare che la ricorrente sig.ra , moglie del defunto lavoratore ha diritto a Controparte_1 ricevere da parte dell' le prestazioni previste a favore dei superstiti dal DPR Pt_1
1124/65 nessuna esclusa ed in particolare le prestazioni relative a rendita superstite e assegno una tantum a beneficio del superstite ex art. 66 DPR 1124/65 nonché l'assegno funerario ex art. 85 DPR 1124/65; - condannare in persona Pt_1 del legale rappresentante pro tempore a corrispondere in favore della sig.ra
le somme relative alla prestazioni di cui al punto che precede, Controparte_1 previo deposito di idoneo prospetto da condividersi in contraddittorio con le parti;
oltre ad interessi e rivalutazione dal dì del dovuto al dì della sentenza ed oltre ad interessi legali dal dì della sentenza al saldo effettivo;
- con vittoria di spese, compensi professionali oltre ad accessori di legge nei confronti dell in CP_12 persona del legale rappresentante pro tempore;
Inoltre: - accertare e dichiarare la sussistenza di responsabilità in capo al datore di lavoro con riferimento all'avvenuto contagio in danno al sig. ; - accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti CP_2
a richiedere ed ottenere il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi a seguito del decesso del congiunto sig. con CP_2 liquidazione, quanto ai danni non patrimoniali da perdita parentale, da effettuarsi in base alle Tabelle emanate dal Tribunale di Roma;
- conseguentemente condannare il sig. al pagamento in favore della sig.ra delle Parte_2 Controparte_1 somme che saranno ritenute eque e di giustizia a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subito e subendo (sia lucro cessante che danno emergente) da calcolarsi e liquidarsi in base ai criteri indicati al par. 6 / B pag 17 e seguenti del presente atto anche eventualmente come danno differenziale rispetto alla rendita superstite eroganda da parte dell ovvero al pagamento di quelle maggiori o Pt_1 minori somme che saranno ritenute eque e di giustizia;
- condannare inoltre il sig. al pagamento a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale Parte_2 subito e subendo dai ricorrenti congiunti del defunto sig. , CP_2 [...]
quale moglie, quale figlio, quale figlia, CP_1 CP_2 CP_3
in qualità di madre esercente la patria potestà sui figli minori CP_3
e (nipoti), da calcolarsi e liquidarsi in base ai criteri Controparte_4 CP_5 esposti nel par. 6 / A pag. 14 e seguenti del presente atto;
ovvero al pagamento di
pag. 2 di 7 quelle maggiori o minori somme che saranno ritenute eque e di giustizia. CP_10
per il tramite di – si costituiva in giudizio resistendo alle domande
[...] CP_13 attoree e chiamando in causa la propria compagnia di assicurazione
[...]
per essere dalla stessa tenuto indenne per il caso di Controparte_14 soccombenza. si costituiva in giudizio resistendo alla domanda. Pt_1 [...]
si costituiva in giudizio resistendo alla domanda.”. Controparte_14
Svolta l'istruttoria, con espletamento di CTU ed escussione dei testi ammessi, il Tribunale ha respinto la domanda proposta nei confronti del datore di lavoro e accolto quella proposta contro l' . Pt_1
Quanto alla prima domanda, il Giudice di prime cure ne ha motivato il rigetto rilevando sostanzialmente che: - dall'espletata C.T.U. è emersa, circa la sussistenza del nesso eziologico tra malattia del datore di lavoro e contagio del lavoratore, una
“elevata probabilità” dalla quale il Tribunale ha tuttavia inteso discostarsi in favore di una più accorta (e “dequalificata”) “compatibilità temporale” (il lavoratore è risultato positivo al TNF circa 4 gg. dopo il primo contatto con il datore di lavoro); - è stata fornita piena prova in atti che il datore di lavoro avesse osservato i protocolli all'epoca richiesti per prevenire ipotesi di contagio da SARS CoViD-19 (guanti monouso all'ingresso, camici, mascherine chirurgiche ecc.) mentre i ricorrenti non hanno altrettanto fatto circa una pur dichiarata e pretesa preesistente (al ritorno al lavoro dello ) malattia del datore di lavoro che potesse “mettere in guardia” i CP_2 suoi prossimi congiunti e, quindi, il lavoratore stesso il quale, peraltro, dopo la positività del datore di lavoro decise volontariamente di rimanere presso quest'ultimo per la quarantena (stante la difficoltà, nella propria abitazione, di adeguatamente isolarsi dai familiari conviventi); - il risarcimento dei danni, patrimoniali e non, richiesto dai ricorrenti va altresì escluso giacché volontariamente lo (pur se in CP_2 età avanzata e con problemi cardiovascolari) aveva deciso di non vaccinarsi, così connotando la sua condotta di una gravissima imprudenza, a maggior ragione se, come nel caso concreto, in un momento di picco pandemico e alle dipendenze di un datore di lavoro che, per suoi pregressi problemi di salute, mal tollerava l'impiego dei D.P.I.; tanto pone lo alla stregua del creditore che concorra colposamente nella CP_2 causazione del danno ai sensi dell'art. 1227 c.c., a discolpa del quale non rileva invocare – come pur fatto dai ricorrenti – l'inesistenza di una norma che imponesse come obbligatoria la vaccinazione per i lavoratori domestici: il lavoratore è rimproverabile per il solo fatto di aver violato una regola precauzionale non scritta da cui è derivato l'evento mortale, a sua volta causativo dei danni il cui ristoro, richiesto dai ricorrenti, va negato. Quanto, invece, alla seconda domanda proposta dai ricorrenti, il Tribunale, come accennato, ha ritenuto fosse fondata sulla base, sostanzialmente, del venire in rilievo dell'evento “contagio” in virtù di una “occasionalità lavorativa” (sussiste il nesso eziologico tra l'attività lavorativa svolta e il sinistro: il lavoratore ha contratto l'infezione dal datore di lavoro mentre lavorava;
l'attività lavorativa svolta, per caratteristiche sue intrinseche, lo esponeva a tale possibilità; tempi di contagio
“compatibili” secondo la espletata CTU) e della impossibilità di rinvenire, nel caso di
pag. 3 di 7 specie, l'ipotesi del cd. rischio elettivo (il comportamento del lavoratore è stato sì gravemente imprudente, fonte di un notevole rischio personale, ma non connotato da quei tratti di abnormità, inopinabilità ed esorbitanza dall'ordinaria attività lavorativa invece a tal proposito richiesti dalla normativa e dalla consolidata Pt_1 giurisprudenza di legittimità sul punto). 2. Ha proposto appello l' ponendovi a base due motivi: Pt_1
A) Insussistenza del nesso eziologico tra infezione contratta dal lavoratore e quella contratta dal datore di lavoro (già indicata dal CTP dell'odierno appellante nelle osservazioni alla bozza della CTU: all'epoca dei fatti per cui è causa si era in pieno picco pandemico da SARS CoViD-19 e il lavoratore era stato in assiduo contatto con familiari svolgenti attività lavorative potenzialmente “esposte” al contagio, dei quali peraltro non venivano prodotti esiti di tamponi;
il contatto con il datore di lavoro si è rivelato insuscettibile di causare il contagio del lavoratore ove si abbia riguardo al tempo di incubazione, alla durata del contatto in attenzione tra i due e alla carica virale della variante da cui era affetto il datore di lavoro, infetto per pochi giorni nonostante la tarda età e patologie pregresse); configurabilità del cd. rischio elettivo nella volontaria scelta del lavoratore di non vaccinarsi (nonostante il Tribunale stesso, nella impugnata sentenza, rilevi l'altissima efficacia preventiva di contagio da SARS CoViD-19 nella relativa vaccinazione;
il lavoratore solo qualche giorno dopo l'esito positivo del tampone si è sottoposto alle pratiche terapeutiche consigliate per la fase acuta dell'infezione). B) Contraddittorietà della sentenza impugnata lì dove esclude in primis che vi possa essere nesso causale tra infezione del lavoratore e quella del datore di lavoro (solo temporalmente compatibili) salvo, in secundis, fondare la condanna di esso all'erogazione delle prestazioni assicurative spettanti al lavoratore (rectius, suoi Pt_1 eredi) per il caso di morte da infortunio sul lavoro (delle due l'una: o si esclude la responsabilità datoriale e, quindi, anche l'”occasionalità lavorativa” e la conseguente indennizzabilità dell'evento, o si riconosce la sussistenza di entrambe, stante la loro stretta interconnessione). Ha quindi concluso per la riforma della sentenza impugnata, previa rinnovazione della CTU medico-legale se ritenuta opportuna dalla Corte adita. 3. Si è riformato il contraddittorio con la costituzione:
- degli appellati congiunti dello che hanno chiesto il rigetto dell'appello e CP_2 proposto appello incidentale per le parti della sentenza di primo grado dove non si accerta e dichiara sussistente il nesso di causalità tra infezione del datore di lavoro e attività lavorativa svolta dallo (senza, tuttavia, che si modifichi il dispositivo CP_2 della sentenza impugnata) e non si condanna l' anche alla refusione delle spese Pt_1 di CTP da essi sostenute;
- degli eredi dell' (datore di lavoro, deceduto in pendenza di giudizio di primo CP_10 grado, riassunto poi tempestivamente verso) che hanno concluso, visti l'appello principale e quello incidentale proposti, per la declaratoria di difetto di legittimazione passiva di essi appellati e per, in ogni caso, la conferma della impugnata sentenza lì dove esclude la responsabilità datoriale;
pag. 4 di 7 - della in primo grado chiamata in causa dal datore di Controparte_9 lavoro, che ha concluso in via principale per la conferma della sentenza impugnata e, in via subordinata, in ipotesi di riforma della stessa con condanna degli assicurati eredi dell' per il contenimento del debendo risarcimento entro i massimali di CP_10 polizza e considerando quanto già eventualmente erogato da . Pt_1
La causa è stata istruita con l'acquisizione della documentazione già prodotta dalle parti ed è stata decisa come da infrascritto dispositivo, per i seguenti motivi. 4. Nella trattazione del caso deve muoversi dall'appello incidentale, che (peraltro in parziale sintonia con quello principale) evidenzia l'erroneità dell'esclusione da parte del Tribunale di un nesso di causa tra malattia contratta e attività lavorativa. La questione è trattata diffusamente dalla CTU (pagg. 96 e ss.) e si richiamano qui i passaggi principali: “Alla luce di tali informazioni e di tali aspetti, risulta come l'attività lavorativa scolta del Sig. durante l'accudimento del Sig. CP_2 CP_10 comportasse inevitabilmente un contatto fisico ripetuto e prolungato che rappresentava un elevato fattore di rischio di contrarre infezione da parte di agenti patogeni, dei quali l'assistito fosse stato portatore, specie di quelli che, come il SARS- CoV2, hanno una capacità di contagio assai elevato e tale rischio era potenziato dal fatto che il Sig. era incapace di collaborare attivamente nel corso delle CP_10 manovre descritte e farsi quindi partecipe di attenzioni volte a ridurre la possibilità di contagio, compresa l'impossibilità di indossare la mascherina se non per periodi insignificanti nel corso della giornata.
… Il Prof. ichiama indagini epidemiologiche periodiche (per le quali si rimanda Per_1 alla sua relazione), in particolare documenti dell'Istituto Superiore di Sanità e dal Ministero della Salute, precisando come in quell'epoca la percentuale delle infezioni da SARS-CoV2 sostenute dal lignaggio B.1.617.2 (variante Delta) in Emilia-Romagna era pari al 100%, quindi la probabilità che sia il Sig. che il Sig. Parte_2 CP_2
fossero portatori della stessa variante di SARS-CoV-2 è estremante elevata.
[...]
Per quanto attiene il tempo di incubazione delle infezioni SARS-CoV2 variante Delta, è stato valutato da numerosi contributi scientifici, come precisa il Prof. tutti Per_1 concordi nel dimostrare che la durata del periodo di incubazione di tale variante è più breve rispetto a quello delle infezioni sostenute dal ceppo “selvaggio”, indicando il Prof. i valori di tempo medio varianti fra 4,41 e 6,4 giorni in Estremo Per_1
Oriente con valore medio riportato da un contributo italiano è 4,5 con intervallo fra 1 e 10 giorni, richiamando ulteriori ricerche in altri Paesi, ricordando come la mediana indica il valore che occupa la posizione centrale in un insieme di numeri. Per cui, in termini pratici, un periodo di incubazione mediano di 5 giorni indica che il 50% dei soggetti valutati hanno una durata dell'incubazione inferiore a 5 giorni. Alla luce dei richiami bibliografici e scientifici e delle considerazioni esposte dal Prof. si può affermare come il tempo di incubazione nel caso del Sig. Per_1 CP_2 fosse compatibile con un'infezione da SARS-CoV2 variante Delta.”
pag. 5 di 7 Questa considerazione non modifica peraltro – né invero è richiesto – il profilo di responsabilità datoriale, che il Tribunale ha correttamente escluso, non ravvisando una condotta riprovevole in capo ad esso datore di lavoro. 5. L'accertata sussistenza del nesso causale permette invece di ascrivere l'occorso a quella occasione di lavoro che fonda l'obbligazione indennitaria dell' , Pt_1 così rispondendosi all'appello principale dallo stesso proposto. Né ad altra conclusione può pervenirsi sulla scorta delle eccezioni dell' : la CP_12 condotta del lavoratore non è stata connotata da “rischio elettivo”, poiché, per quanto note le gravi conseguenze del contagio, la mancanza di obbligatorietà assoluta e generale della vaccinazione è di per sé elemento tale da “giustificare” la scelta sanitaria – ed è noto come la condotta anche colpevole del lavoratore per l'impropria sua confidenza di sfuggire al pericolo non è di per sé ragione di esclusione della copertura assicurativa. La stessa circolare – per quanto di limitata valenza normativa, come noto – Pt_1 indica con chiarezza i principi ispiratori della materia anche nell'ambito che qui rileva (omessa vaccinazione e contagio), ricordando l'estensione della tutela (DPR 1124/65) e la ratio della sua ampiezza:
(pag. 2 circolare cit.) Il caso di specie pare dunque ricadere pienamente nel perimetro dell'assicurazione pubblica e la sentenza impugnata merita dunque conferma. 6. Le spese di difesa – liquidate come in dispositivo tenendo conto della parziale ripetitività di alcune difese - seguono la soccombenza nel rapporto tra e i relativi Pt_1 appellati;
sono da compensare invece tra le altre parti per la natura delle stesse e per la relativa novità della questione, oltre che per le incertezze probatorie inevitabilmente sussistenti prima dell'esordio del contezioso, che ha visto la necessità di disporre CTU, i cui costi è corretto che rimangano a carico della parte pubblica, per la sua maggiore soccombenza. Deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 131-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se e in quanto dovuto.
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P.q.m.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 108/2024 del Tribunale di Ravenna resa e Pt_1 pubblicata il giorno 09/04/2024, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, in accoglimento dell'appello incidentale e riforma della sentenza in parte qua
1. accerta e dichiara la sussistenza di nesso di causa tra malattia contratta e occasione di lavoro;
2. conferma per il resto;
3. rigetta l'appello principale proposto da;
Pt_1
4. condanna al pagamento in favore di , , Pt_1 Controparte_1 CP_2
, e delle spese processuali, liquidate CP_3 Controparte_4 CP_5 in €.5.000,00 per il primo grado e in €.4.500,00 per il presente grado di appello, oltre accessori di legge;
5. compensa tra le altre parti;
6. dà atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 131-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se e in quanto dovuto.
Bologna, 18-9-2025 Il Presidente est. dott. Marcella Angelini
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