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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 24/11/2025, n. 616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 616 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1095/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, composto dai magistrati: dott.ssa Ada Cappello Presidente dott.ssa Grazia Concetta Roca Giudice rel. dott. Matteo Aranci Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1095/2025 promossa da:
(c.f. ) nato il [...] a [...], Parte_1 C.F._1 E), V entato e difeso dall'avv. Domenico Tirimbò del Foro di Caserta;
- ricorrente- nei confronti di:
(c.f. nata il [...] a [...] Controparte_1 C.F._2 Via
- resistente contumace -
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lodi a cui è stata data regolare comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Conclusioni di parte ricorrente
“In via principale: dichiarare, anche con sentenza parziale, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra il Sig. e la Sig.ra , in SS NC (CE), in Parte_1 Controparte_1 data Revocare l'assegno di mantenimento in favore dei figli essendo gli stessi maggiorenni e con piena capacità di cercare un lavoro idoneo alle loro aspettative. Stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri. Con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente causa, oltre oneri di legge.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Oggetto.
pagina 1 di 4 1.1. Con ricorso depositato in data 16.06.2025 ha convenuto in giudizio Parte_1 [...] chiedendo al Tribunale la cessazione degli effetti Controparte_1 Per_ care il contributo al mantenimento per i figli ed , entrambi Per_1 maggiorenni.
A fondamento delle proprie domande il ricorrente ha dedotto quanto segue:
- di aver contratto matrimonio con la sig.ra in SS NC (CE) Controparte_1 in data 09.06.2001; Per_
- che dall'unione sono nati due figli: l 11.08.2002 e il 17.05.2007; Per_1
- che con decreto di omologa del 13.03.2015 il Tribunale di Lodi ha pronunciato la separazione personale dei coniugi e ha posto a carico del sig. l'obbligo di corrispondere, a titolo di Pt_1 Per_ mantenimento dei figli ed , la so sile di € 400,00 (€ 200,00 per ciascun Per_1 figlio), oltre € 200,00 p i della moglie;
- che i figli, ormai maggiorenni, non studiano, sono privi di occupazione e non hanno mai cercato lavoro, dimostrando una totale insofferenza nel cercare di rendersi autonomi economicamente.
1.2. All'udienza dell'11.11.2025 è comparso il solo ricorrente che ha insistito per l'accoglimento delle domande formulate. Per_ In particolare, il sig. ha reso le seguenti dichiarazioni: “Ho due figli di 18 anni e 23 anni. ha 18 Pt_1 anni studia, sta frequen imo anno di scuola alberghiera. ha 23 anni e lavora all'autogrill ate da Per_1 giugno 2025, mio figlio non si è diplomato alle scuole superiori, g ca € 1.200,00 al mese.
Io lavoro nella Guardia di Finanza, guadagno circa al mese € 1.200,00/1.300,00 perché ho delle trattenute sullo stipendio e un pignoramento. Lo stipendio sarebbe di € 1.800,00/1.900,00. Io vivo da solo in un immobile che mi è stato concesso in comodato gratuito da mia zia.
La sig.ra forse lavora, non so che lavoro svolge. Lei mia moglie non ha lavorato per quasi 20 anni, ha iniziato da CP_1 poco”.
Il procuratore di parte ricorrente ha insistito per la pronuncia sullo status e per la revoca del contributo al mantenimento per il solo figlio Per_1
La Giudice ha quindi dichiarato la contumacia della sig.ra ed ha trattenuto la causa in CP_1 decisione.
2. Sulla domanda di divorzio.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
I coniugi hanno contratto matrimonio a SS NC (CE) in data 09.06.2001 e si sono separati con decreto di omologa pronunciato dal Tribunale di Lodi il 13.03.2015 ed il sig. ha dato atto che da Pt_1 tempo è venuta meno la relazione affettiva e di non aver più ripreso la conv
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche (L. 55/2015) per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostruita.
Per_
3. Sul contributo al mantenimento dei figli ed . Per_1
In sede di ricorso il sig. ha chiesto la revoca del contributo al mantenimento dei figli maggiorenni Pt_1 Per_ ed sta il decreto di omologa del 13.03.2015. A fondamento della domanda il Per_1 ha to che i figli non studiano e non si impegnano a reperire un'attività lavorativa, di fatto dimostrando indifferenza nel rendersi economicamente autosufficienti.
pagina 2 di 4 All'udienza dell'11.11.2025 il ricorrente ha rinunciato alla domanda di revoca del contributo al Per_ mantenimento per la figlia . La ragazza frequenta ancora le scuole superiori, sicché – è evidente – che la condizione di non a fficienza economica non è imputabile ad una condotta negligente della stessa.
La domanda di revoca del contributo al mantenimento per i figli maggiorenne dev'essere Per_1 rigettata.
Giova ricordare che, secondo un consolidato orientamento di legittimità “in tema di mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, spetta a chi agisce in giudizio invocando la sussistenza del diritto o, all'opposto, il venir meno dei presupposti della sua persistenza, ovvero una estinzione o modificazione dei fatti costitutivi che avevano sorretto il suo riconoscimento, l'onere di allegare e di dimostrare le circostanze dedotte e, in ipotesi, contestate, anche attraverso presunzioni semplici” (da ultimo, Cass. 12121/2025).
Inoltre, la giurisprudenza ha precisato che l'obbligo di contribuzione del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica si estende “per il tempo mediamente necessario al reperimento di un'occupazione da parte di questi, tenuto conto del dovere del medesimo di ricercare un lavoro contemperando, fra di loro, le sue aspirazioni astratte con il concreto mercato del lavoro, non essendo giustificabile nel "figlio adulto" l'attesa ad ogni costo di un'occupazione necessariamente equivalente a quella desiderata” (Cass. 26875/23).
In altri termini, l'obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento per i figli cessa quando viene dimostrato l'avvenuto l'ingresso nel mondo del lavoro, seppure con lavori saltuari ed a tempo determinato, oppure quando il figlio maggiorenne non si è attivato per reperire un'occupazione, tenuto conto dell'età e del percorso di studi o di formazione dallo stesso intrapresi.
Nel caso di specie, all'udienza dell'11.11.2025 il sig. ha dichiarato che il figlio non ha Pt_1 Per_1 mai conseguito il diploma di scuola superiore e che da giugno 2025 ha reperito un'occupazione, percependo uno stipendio di circa € 1.200,00 mensili. Tali circostanze sono rimaste sfornite di prova in quanto il ricorrente ha omesso di depositare documentazione a sostegno di quanto dichiarato né ha formulato capitoli di prova sul punto.
Osserva poi il collegio che il nuovo assetto normativo riconosce al giudice poteri istruttori d'ufficio limitatamente alle questioni concernenti l'affidamento e/o il mantenimento dei figli minori, trattandosi di diritti inequivocabilmente indisponibili.
Con riferimento, invece, al contributo economico a favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente la riapertura dei termini istruttori è ammissibile solo in presenza di circostanze fattuali sopravvenute o a seguito di nuovi accertamenti istruttori (art. 473bis.19 c.p.c.). È evidente, pertanto, che sarebbe stato onere del ricorrente documentare tempestivamente che il figlio è divenuto Per_1 economicamente autosufficiente. A tale proposito si osserva che il sig. ha il figlio ha Pt_1 reperito un'occupazione stabile a giugno 2025, mese in cui è stato to il ricorso;
pertanto, il ricorrente avrebbe potuto depositare la documentazione a sostegno della domanda o formulare richieste istruttorie quantomeno entro i termini di cui all'art. 473bis.17 c.p.c.
4. Sul contributo al mantenimento per la moglie.
In sede di separazione, il sig. aveva riconosciuto alla moglie un assegno di mantenimento nella Pt_1 misura di € 200,00 mensili.
Giova ricordare che in pendenza del giudizio divorzile, i provvedimenti emessi nel giudizio di separazione continuano a regolare i rapporti economici tra i coniugi fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio.
La sig.ra non si è costituita in giudizio e il sig. non ha riconosciuto di dover contribuire CP_1 Pt_1 al mante della controparte, pertanto, nulla de tatuito in ordine all'assegno divorzile.
pagina 3 di 4
5. Sulle spese di lite.
In considerazione della natura necessaria della domanda sullo status e del rigetto della domanda di revoca del contributo al mantenimento per il figlio le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili. Per_1
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa, rigettata o assorbita ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, così statuisce:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 09.06.2001 a SS NC (CE) da e trascritto presso gli atti Parte_1 Controparte_1 dello Stato civile , Ufficio 1, Anno 2001;
2. Rigetta la domanda di revoca del contributo al mantenimento per il figlio Per_1
3. Dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Lodi il giorno 17 novembre 2025.
La Giudice rel. La Presidente
Dott.ssa Grazia C. Roca Dott.ssa Ada Cappello
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, composto dai magistrati: dott.ssa Ada Cappello Presidente dott.ssa Grazia Concetta Roca Giudice rel. dott. Matteo Aranci Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1095/2025 promossa da:
(c.f. ) nato il [...] a [...], Parte_1 C.F._1 E), V entato e difeso dall'avv. Domenico Tirimbò del Foro di Caserta;
- ricorrente- nei confronti di:
(c.f. nata il [...] a [...] Controparte_1 C.F._2 Via
- resistente contumace -
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lodi a cui è stata data regolare comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Conclusioni di parte ricorrente
“In via principale: dichiarare, anche con sentenza parziale, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra il Sig. e la Sig.ra , in SS NC (CE), in Parte_1 Controparte_1 data Revocare l'assegno di mantenimento in favore dei figli essendo gli stessi maggiorenni e con piena capacità di cercare un lavoro idoneo alle loro aspettative. Stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri. Con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente causa, oltre oneri di legge.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Oggetto.
pagina 1 di 4 1.1. Con ricorso depositato in data 16.06.2025 ha convenuto in giudizio Parte_1 [...] chiedendo al Tribunale la cessazione degli effetti Controparte_1 Per_ care il contributo al mantenimento per i figli ed , entrambi Per_1 maggiorenni.
A fondamento delle proprie domande il ricorrente ha dedotto quanto segue:
- di aver contratto matrimonio con la sig.ra in SS NC (CE) Controparte_1 in data 09.06.2001; Per_
- che dall'unione sono nati due figli: l 11.08.2002 e il 17.05.2007; Per_1
- che con decreto di omologa del 13.03.2015 il Tribunale di Lodi ha pronunciato la separazione personale dei coniugi e ha posto a carico del sig. l'obbligo di corrispondere, a titolo di Pt_1 Per_ mantenimento dei figli ed , la so sile di € 400,00 (€ 200,00 per ciascun Per_1 figlio), oltre € 200,00 p i della moglie;
- che i figli, ormai maggiorenni, non studiano, sono privi di occupazione e non hanno mai cercato lavoro, dimostrando una totale insofferenza nel cercare di rendersi autonomi economicamente.
1.2. All'udienza dell'11.11.2025 è comparso il solo ricorrente che ha insistito per l'accoglimento delle domande formulate. Per_ In particolare, il sig. ha reso le seguenti dichiarazioni: “Ho due figli di 18 anni e 23 anni. ha 18 Pt_1 anni studia, sta frequen imo anno di scuola alberghiera. ha 23 anni e lavora all'autogrill ate da Per_1 giugno 2025, mio figlio non si è diplomato alle scuole superiori, g ca € 1.200,00 al mese.
Io lavoro nella Guardia di Finanza, guadagno circa al mese € 1.200,00/1.300,00 perché ho delle trattenute sullo stipendio e un pignoramento. Lo stipendio sarebbe di € 1.800,00/1.900,00. Io vivo da solo in un immobile che mi è stato concesso in comodato gratuito da mia zia.
La sig.ra forse lavora, non so che lavoro svolge. Lei mia moglie non ha lavorato per quasi 20 anni, ha iniziato da CP_1 poco”.
Il procuratore di parte ricorrente ha insistito per la pronuncia sullo status e per la revoca del contributo al mantenimento per il solo figlio Per_1
La Giudice ha quindi dichiarato la contumacia della sig.ra ed ha trattenuto la causa in CP_1 decisione.
2. Sulla domanda di divorzio.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
I coniugi hanno contratto matrimonio a SS NC (CE) in data 09.06.2001 e si sono separati con decreto di omologa pronunciato dal Tribunale di Lodi il 13.03.2015 ed il sig. ha dato atto che da Pt_1 tempo è venuta meno la relazione affettiva e di non aver più ripreso la conv
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche (L. 55/2015) per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostruita.
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3. Sul contributo al mantenimento dei figli ed . Per_1
In sede di ricorso il sig. ha chiesto la revoca del contributo al mantenimento dei figli maggiorenni Pt_1 Per_ ed sta il decreto di omologa del 13.03.2015. A fondamento della domanda il Per_1 ha to che i figli non studiano e non si impegnano a reperire un'attività lavorativa, di fatto dimostrando indifferenza nel rendersi economicamente autosufficienti.
pagina 2 di 4 All'udienza dell'11.11.2025 il ricorrente ha rinunciato alla domanda di revoca del contributo al Per_ mantenimento per la figlia . La ragazza frequenta ancora le scuole superiori, sicché – è evidente – che la condizione di non a fficienza economica non è imputabile ad una condotta negligente della stessa.
La domanda di revoca del contributo al mantenimento per i figli maggiorenne dev'essere Per_1 rigettata.
Giova ricordare che, secondo un consolidato orientamento di legittimità “in tema di mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, spetta a chi agisce in giudizio invocando la sussistenza del diritto o, all'opposto, il venir meno dei presupposti della sua persistenza, ovvero una estinzione o modificazione dei fatti costitutivi che avevano sorretto il suo riconoscimento, l'onere di allegare e di dimostrare le circostanze dedotte e, in ipotesi, contestate, anche attraverso presunzioni semplici” (da ultimo, Cass. 12121/2025).
Inoltre, la giurisprudenza ha precisato che l'obbligo di contribuzione del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica si estende “per il tempo mediamente necessario al reperimento di un'occupazione da parte di questi, tenuto conto del dovere del medesimo di ricercare un lavoro contemperando, fra di loro, le sue aspirazioni astratte con il concreto mercato del lavoro, non essendo giustificabile nel "figlio adulto" l'attesa ad ogni costo di un'occupazione necessariamente equivalente a quella desiderata” (Cass. 26875/23).
In altri termini, l'obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento per i figli cessa quando viene dimostrato l'avvenuto l'ingresso nel mondo del lavoro, seppure con lavori saltuari ed a tempo determinato, oppure quando il figlio maggiorenne non si è attivato per reperire un'occupazione, tenuto conto dell'età e del percorso di studi o di formazione dallo stesso intrapresi.
Nel caso di specie, all'udienza dell'11.11.2025 il sig. ha dichiarato che il figlio non ha Pt_1 Per_1 mai conseguito il diploma di scuola superiore e che da giugno 2025 ha reperito un'occupazione, percependo uno stipendio di circa € 1.200,00 mensili. Tali circostanze sono rimaste sfornite di prova in quanto il ricorrente ha omesso di depositare documentazione a sostegno di quanto dichiarato né ha formulato capitoli di prova sul punto.
Osserva poi il collegio che il nuovo assetto normativo riconosce al giudice poteri istruttori d'ufficio limitatamente alle questioni concernenti l'affidamento e/o il mantenimento dei figli minori, trattandosi di diritti inequivocabilmente indisponibili.
Con riferimento, invece, al contributo economico a favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente la riapertura dei termini istruttori è ammissibile solo in presenza di circostanze fattuali sopravvenute o a seguito di nuovi accertamenti istruttori (art. 473bis.19 c.p.c.). È evidente, pertanto, che sarebbe stato onere del ricorrente documentare tempestivamente che il figlio è divenuto Per_1 economicamente autosufficiente. A tale proposito si osserva che il sig. ha il figlio ha Pt_1 reperito un'occupazione stabile a giugno 2025, mese in cui è stato to il ricorso;
pertanto, il ricorrente avrebbe potuto depositare la documentazione a sostegno della domanda o formulare richieste istruttorie quantomeno entro i termini di cui all'art. 473bis.17 c.p.c.
4. Sul contributo al mantenimento per la moglie.
In sede di separazione, il sig. aveva riconosciuto alla moglie un assegno di mantenimento nella Pt_1 misura di € 200,00 mensili.
Giova ricordare che in pendenza del giudizio divorzile, i provvedimenti emessi nel giudizio di separazione continuano a regolare i rapporti economici tra i coniugi fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio.
La sig.ra non si è costituita in giudizio e il sig. non ha riconosciuto di dover contribuire CP_1 Pt_1 al mante della controparte, pertanto, nulla de tatuito in ordine all'assegno divorzile.
pagina 3 di 4
5. Sulle spese di lite.
In considerazione della natura necessaria della domanda sullo status e del rigetto della domanda di revoca del contributo al mantenimento per il figlio le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili. Per_1
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa, rigettata o assorbita ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, così statuisce:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 09.06.2001 a SS NC (CE) da e trascritto presso gli atti Parte_1 Controparte_1 dello Stato civile , Ufficio 1, Anno 2001;
2. Rigetta la domanda di revoca del contributo al mantenimento per il figlio Per_1
3. Dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Lodi il giorno 17 novembre 2025.
La Giudice rel. La Presidente
Dott.ssa Grazia C. Roca Dott.ssa Ada Cappello
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