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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 29/09/2025, n. 3647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3647 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA composto dai sigg.ri Magistrati dr.ssa Daniela Galazzi Presidente dr.ssa Emanuela Rosaria Maria Piazza Giudice dr.ssa Claudia Spiga Giudice dei quali il secondo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2897 dell'anno 2020 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA rappresentata e difesa dagli avv.ti Rosario Scalise, Giovanni Parte_1
Borney e Francesco Buscaglia, con elezione di domicilio presso quest'ultimo ad Agrigento, via
Giovanni XXIII n. 106 attrice
CONTRO
La e l' Controparte_1 Controparte_2
rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato.
[...] convenuti
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come da note depositate telematicamente per l'udienza del 14.05.2025, della quale è stata disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La , subentrata alla nell'appalto avente ad oggetto “la progettazione Parte_2 Parte_1 esecutiva, la fornitura e la posa in opera dell'ammodernamento tecnologico e del potenziamento operativo del sistema di radiocomunicazione del Corpo forestale R.S. compresa l'installazione di una dorsale digitale pluricanale e la realizzazione di un sistema di videosorveglianza di nuova generazione a tutela del patrimonio boschivo e delle aree naturali protette”, ha convenuto in giudizio l' Controparte_2
, chiedendone, previa revoca della dichiarazione di risoluzione in danno del
[...] suddetto appalto operata dalla stazione appaltante, la condanna al risarcimento del danno subito a causa dell'anomalo andamento dell'appalto cagionato dalla condotta della stazione appaltante, inadempiente alle obbligazioni assunte, che ha quantificato in complessivi euro 21.017.246,74 oltre ad interessi e rivalutazione.
Nello specifico ha denunciato che la stazione appaltante, in conseguenza dell'apertura di un procedimento penale a carico dell'allora amministratore della e dei Pt_1 Controparte_3 dirigenti del Dipartimento delle Foreste della Regione Sicilia, e Controparte_4 [...] per fatti relativi all'appalto oggetto del presente giudizio, avrebbe “congelato” i CP_5 pagamenti dei SAL n. 9 e n. 10 e disposto una sospensione sine die dell'esecuzione del contratto, costringendo la società a continuare a sostenere i costi relativi all'organizzazione del cantiere ed ai lavori appaltati (tra i quali il costo dei dipendenti e della merce acquistata e rimasta in magazzino), rivelatisi del tutto infruttiferi posto che i lavori non sono mai più ripresi ed, anzi, la stazione appaltante ha risolto illegittimamente il contratto.
Oltre ai danni conseguenti alla sospensione illegittima dei lavori, la società attrice ha chiesto l'integrale pagamento delle prestazioni eseguite ed il risarcimento degli ulteriori danni patiti, quali il mancato utile, il danno curricolare e di immagine.
Si sono costituiti la e l' Controparte_1 Controparte_2
- eccependo preliminarmente l'inammissibilità delle domande
[...] proposte dalla società attrice, per essere state già oggetto del procedimento di Accertamento
Tecnico Preventivo (R.G.n.3912/16 Tribunale di Palermo, sez. V).
Nel merito hanno contestato gli addebiti mossi dall'impresa, evidenziando che la revoca in autotutela dell'appalto era stata causata dalla numerose gravi irregolarità e dai fatti illeciti penalmente rilevanti posti in essere dall'appaltatrice, in accordo con i precedenti RUP e
DEC/Presidente della Commissione di gara, al fine di procurarsi ingiusti profitti, con pregiudizio dell'Amministrazione regionale che invece avrebbe subito un ingente danno sia patrimoniale, nella misura corrispondente alla revoca del finanziamento comunitario e alla conseguente mancata realizzazione di un'opera di alta tecnologia a tutela del patrimonio forestale della sia d'immagine, nella misura del discredito che ne sarebbe derivato dal CP_1 risalto mediatico della vicenda. Hanno quindi chiesto il rigetto delle domande ed in via riconvenzionale la condanna dell'impresa al risarcimento dei danni.
Non coglie nel segno l'eccezione di inammissibilità del procedimento spiegata dai convenuti: il procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c., infatti, ha lo scopo di far verificare, prima dell'instaurazione del giudizio di merito, lo stato dei luoghi o la qualità e condizioni di cose al fine di evitare che vengano dispersi elementi di prova rilevanti nel futuro giudizio di merito, tanto che non si conclude mai con una pronuncia suscettibile di passaggio in giudicato, sicché non osta all'introduzione della causa di merito, essendo piuttosto propedeutico ad essa.
La consulenza disposta in corso di causa ha poi permesso di appurare che l'appalto oggetto del presente giudizio ha avuto un andamento anomalo, caratterizzato da interruzioni e sospensioni che in ultimo sono sfociate nella dichiarazione di risoluzione adottata dalla Stazione committente in data 12 settembre 2018 in danno dell'impresa.
Poiché ciascuna delle parti ha dedotto di avere subito un danno derivante dall'irregolare svolgimento del rapporto, occorre accertare se tale andamento non regolare del contratto sia imputabile alla stazione appaltante ovvero all'impresa.
A tal riguardo va preliminarmente osservato che, sebbene l'impresa abbia validamente e tempestivamente iscritto talune riserve, tuttavia di esse non può tenersi conto ai fini dell'individuazione delle pretese derivanti dal presunto inadempimento della stazione appaltante: la riserva nel contratto di appalto, infatti, attiene ad una pretesa economica di matrice contrattuale e presuppone l'esistenza di un contratto valido di cui si chiede l'esecuzione; invece, ogni qualvolta si discuta della invalidità del contratto e dei modi della sua estinzione, come appunto nel caso di specie, le pretese derivanti dall'inadempimento della stazione appaltante non possono essere valutate in relazione all'istituto delle riserve, ma devono seguire i principi di cui agli artt. 1453 e 1458 c.c. (vedi Cass., Sez. I, n. 22275/2016; Cass., Sez. I, n.
19802/2016; Cass. Sez. I, n. 22036/2014; Cass., Sez. I, n. 19531/2014 di recente Cass., Sez. I, ord. 5 settembre 2018, n. 21656).
Parimenti, non sono applicabili le disposizioni in tema di sospensione dei lavori: tanto le riserve quanto la sospensione, infatti, presuppongono un contratto di appalto valido ed efficace, in mancanza del quale l'appaltatore che richieda un risarcimento deve fornire la prova dell'esistenza e della quantità delle spese sopportate (Corte di Cassazione, sentenza n. 8765 del
3 aprile 2024).
Ebbene, sulla scorta dei principi testé enunciati, all'esito degli accertamenti tecnici demandati al consulente nominato d'ufficio è possibile affermare che l'andamento anomalo dell'appalto è stato determinato, in prevalenza, da ritardi nell'esecuzione delle opere riconducibili ad inadempienze dell'impresa appaltatrice.
L'appalto oggetto del presente giudizio era relativo al “progetto per i lavori di ammodernamento tecnologico e potenziamento operativo del sistema di radiocomunicazione del compresa l'installazione di una dorsale digitale pluricanale e la realizzazione di un CP_6 sistema di videosorveglianza di nuova generazione a tutela del patrimonio boschivo e delle aree naturali protette” (v. Determina Dirigenziale n.5 del 04/11/2011 all. 3 comparsa di costituzione) ed era finanziato con fondi della Comunità Europea nell'ambito del PSR Sicilia
2007-2013. Si trattava quindi di un contratto pubblico misto, avente per oggetto lavori, servizi e forniture, in cui la componente dei “lavori” era stimata nel 60% dell'importo complessivo (v. relazione tecnico-illustrativa e il capitolato speciale d'oneri).
Pur tuttavia, il R.U.P., con la Determina a contrarre n.6 del 19 dicembre Controparte_4
2011 poi trasfusa nel Bando di gara (pubblicato in G.U.C.E, n. S/251 del 30 dicembre 2011), ebbe a qualificare l'appalto quale contratto pubblico di fornitura misto a lavori, prospettando come funzionalmente ed economicamente prevalente la fornitura di apparecchiature per la trasmissione dati rispetto alle prestazioni di posa in opera e di installazione, così da potere aggirare la normativa in materia di appalti pubblici di lavori e aggiudicare la gara alla che Pt_1 non possedeva i requisiti richiesti dal Disciplinare di gara, ossia: a) l'avvenuto espletamento nel triennio 2008/2010, di almeno un progetto in impianti uguali o similari;
b) l'attestazione di qualificazione, rilasciata da società di attestazione (quindi, con uno scopo illecito per quanto appresso si dirà).
Le indagini peritali espletate nel presente giudizio hanno invero confermato quanto già emerso dalle indagini condotte in sede penale a carico del ex RUP, di CP_4 Controparte_5
Contr ex e Presidente della Commissione di gara d'appalto e di legale Controparte_3 rappresentante della indagini poi sfocate in due procedimenti penali (l'uno definito con Pt_1 sentenza n. 1037/2017 del Tribunale di Palermo e l'altro in corso, giusta decreto di rinvio a giudizio del 04.03.2019), ossia che la non possedeva i requisiti economico- Parte_1 finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando e dal relativo Disciplinare per la partecipazione alla gara e per la presentazione del relativo progetto.
Ed infatti, il progetto da presentare in fase di gara, in ossequio al bando, avrebbe dovuto essere, ai sensi dall'art. 33 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n° 207, di livello esecutivo: la ha invece Pt_1 prodotto un progetto che, seppure definitivo, era risultato carente sia di taluni elaborati e/o grafici di dettaglio, sia della stessa attestazione del progettista - il contratto di appalto stipulato in data 1° febbraio 2013 non indica, infatti, tra i documenti allegati il computo metrico e non allega i pareri e le autorizzazioni per la cantierabilità delle opere (v. nel dettaglio ctu pag. 39 e pag.41) -.
Risulta poi che all'interno della al momento della fase competitiva, non vi fosse Parte_1 un progettista in possesso dei requisiti richiesti dal bando: la società si è quindi avvalsa di un soggetto terzo, l'ing. professionista che possedeva i requisiti per la Persona_1 progettazione della dorsale, ma ha omesso di comunicare preventivamente alla Committente il nominativo del tecnico esterno al quale si era rivolta, così contravvenendo all'art. 4 del contratto secondo cui “Il soggetto affidatario del contratto è tenuto a seguire in proprio il Servizio oggetto del contratto”.
Peraltro, non vi è alcuna certezza circa la riferibilità di tale progetto all'ing. il quale, Per_1 sentito nella fase delle indagini penali prima ricordate, ha negato di averlo sottoscritto.
Non assume poi alcuna rilevanza sanante il contratto di avvalimento intercorso nel febbraio/marzo del 2012, tra la e la (società avente i requisiti prescritti dal Pt_1 CP_8 bando di gara), atteso che la progettazione presentata in fase di gara non è stata redatta dalla suddetta bensì, come detto, risulta almeno apparentemente riferibile all'Ing. CP_8
soggetto terzo non avente legami con la (v. ctu pag. 79). Persona_1 CP_8
Gli stessi funzionari subentrati a e dopo il loro arresto hanno riscontrato CP_4 CP_5 la predetta circostanza, tanto che, a fronte di tali inadempienze non sanabili, hanno adottato prima il decreto di annullamento del bando, della gara, dell'aggiudicazione e del contratto ed, dopo la ricusazione del visto di registrazione dell'atto da parte della Corte dei Conti, hanno intimato la risoluzione del contratto in danno dell'impresa (v. Decreto del Dirigente Generale del Comando del Corpo Forestale della n. 1562 del 12 agosto 2016, CP_1 CP_1
Provvedimento della Corte dei Conti del 28 novembre n. 252 e Decreto del 18.09.2016).
La circostanza poi che il progetto presentato dalla in sede di partecipazione alla gara, pur Pt_1 non avendo le caratteristiche richieste dal bando di gara, sia stato validato dal RUP e dal
Direttore di esecuzione del contratto non è affatto sufficiente a dimostrare la correttezza dell'operato della società né la sua buona fede, a fronte, appunto, di quanto emerso dagli esiti degli accertamenti tecnici condotti in questa sede, corroborati da quanto emerso in sede penale. Non può essere condivisa neppure la tesi sostenuta dalla società attrice secondo la quale i 10
Stati di Avanzamento Lavori (S.A.L.) accettati dalla committente sarebbero la prova dell'impegno profuso dall'impresa per la buona realizzazione delle opere e delle forniture.
E' invero risultato che le opere realizzate dall'impresa sono del tutto inservibili e non utilizzabili allo scopo al quale erano destinate: il CTU – confermando quanto già accertato in sede di ATP
- ha infatti affermato che l'iter progettuale non è stato mai perfezionato per colpa dell'appaltatore il quale, soltanto a distanza di circa otto mesi dall'inizio della prestazione, ha trasmesso alla Stazione Appaltante taluni elaborati progettuali ancora in fase embrionale, in netto contrasto con le caratteristiche del progetto approvato e frutto di arbitrarie iniziative dell'impresa (v. ctu pag. 55).
Il fatto poi che, nel corso dei lavori, siano intervenute due perizie di variante e numerose richieste di modifiche da parte degli Enti che rilasciavano le autorizzazioni, è la logica conseguenza delle gravi carenze progettuali, delle anomalie e inottemperanze degli obblighi contrattuali da parte di Pt_1
Corretta, dunque, appare la dichiarazione di risoluzione operata dalla stazione appaltante in via stragiudiziale in danno dell'impresa, la quale non può vantare alcuna pretesa remuneratoria derivante dal contratto, risoltosi per causa ad essa imputabile.
Quanto, invece, alla domanda risarcitoria proposta dalla stazione appaltante per il presunto danno conseguente alla risoluzione del contratto, va detto che non può essere condivisa la tesi prospettata dalla stazione appaltante, secondo cui il danno patito sarebbe pari all'intero valore dell'appalto corrispondente ad euro 35.000.000.
Ed invero, l'appalto oggetto del presente procedimento è stato inserito nel Programma di
Sviluppo Rurale (PSR) Sicilia 2007-2013 approvato dalla Commissione Europea con decisione n. CE (2008) 735 del 18 febbraio 2008, per la spesa complessiva di € 35.000.000,00 ed infine ammesso a fruire del contributo di € 28.928.557,58, gravante sul capitolo di spesa 543902 del bilancio della (v. DDG n.1174 del 6.12.2011 del Dipartimento Regionale Controparte_1
Azienda Foreste Demaniali DDG). A fronte del finanziamento stanziato, l'Ente convenuto ha poi richiesto ed ottenuto dall'Organismo pagatore AGEA la somma complessiva di euro
21.254.000,00. In data 16 novembre 2017, con DDG n° 1429 è stata decretata la revoca del finanziamento che ha riconosciuto un debito dell'amministrazione a favore dell'Organismo
Pagatore di euro 22.700.400,00. Ora, sebbene la revoca del finanziamento sia stata causata dalla mancata esecuzione delle opere oggetto dell'appalto che, come detto, è stata a sua volta determinata dall'inadempimento dell'impresa aggiudicatrice, ciò ha generato un mero debito restitutorio a carico dell'amministrazione finanziata che non corrisponde affatto al danno patito.
Risulta infatti che, rispetto alle somme introitate a titolo di finanziamento, l'Ente convenuto ha utilizzato soltanto la somma di euro 12.115.935,73, corrispondente all'importo dei primi otto
SAL pagati all'impresa (v. ctu pag.70); la restante parte è confluita nelle casse regionali ma non spesa, sicché ben può essere restituita all'Ente pagatore (AGEA) senza alcun danno.
È stato inoltre dimostrato che l'odierno Ente convenuto ha restituito all'AGEA, la somma di euro 14.084.443,76, mediante compensazione operata su altre somme a credito della Regione
Sicilia: ritiene il Tribunale che tale importo compensato effettivamente costituisca un ulteriore danno per l'amministrazione regionale che, a causa dell'inadempienza dell'impresa, ha dovuto rinunciare ad un credito altrimenti spendibile.
Va altresì riconosciuta in favore della stazione appaltante la somma di euro 652.005,32, anticipata all'impresa all'inizio della commessa utilizzando fondi regionali per far fronte alle spese di avvio del contratto ed, invece, di fatto utilizzata per finalità diverse da quelle prescritte dal contratto.
Il ctu, infatti, ha accertato - anche attraverso il riscontro puntuale dei siti oggetto dell'appalto - la totale difformità delle opere realizzate rispetto alle previsioni progettuali che non ne consente né la collaudabilità, né l'utilizzabilità, nemmeno sotto il profilo amministrativo (v. ctu del
30.06.2024), ragione per cui tutte le somme anticipate dall'amministrazione appaltante vanno restituite.
Non può essere invece riconosciuta la somma di euro 1.762.323,36, pretesa a titolo di penale per la ritardata esecuzione delle opere. In disparte la difficoltà di individuazione dell'esatto termine di fine lavori (v. ctu pag. 85 : “la documentazione prodotta è lacunosa e confusa non essendo chiaro se la fine lavori avrebbe dovuto essere al 30.06.2015 o 30.06.2016”, come da nota RUP del 14.04.2015 e nota del Dipartimento dello Sviluppo Rurale e Territoriale), osserva il Tribunale che l'art. 10 del contratto di appalto prevede una penale per “la ritardata ultimazione delle opere” che, in conformità all'art. 126 del codice degli appalti, sanziona dunque soltanto il ritardo imputabile all'appaltatore nell'esecuzione delle opere e non l'inadempimento assoluto (come è stato accertato nella specie). Nessuna altra voce di danno può infine essere riconosciuta in favore della stazione appaltante poiché le ulteriori pretese dell'amministrazione sono rimaste prive di un valido supporto probatorio. Nello specifico: a) non è stata raggiunta alcuna prova in ordine alla asserita maggiore somma di euro 1.094.296,79 che la stazione appaltante avrebbe versato all'impresa, rispetto a quella contabilizzata (v. ctu pag. 83); b) difetta la prova sia della previsione, sia della richiesta di pagamento della penale pari alla somma di euro 679.000,00, da corrispondere ad
AGEA per la ritardata restituzione degli acconti ricevuti (v. ctu pag.87).
Il danno complessivo ascende quindi ad euro 26.852.384,81. Su tale somma, trattandosi di debito di valuta, sono dovuti gli interessi e la rivalutazione dalla data della risoluzione (12 settembre 2018) e fino al soddisfo: conseguentemente, spetta all'amministrazione regionale il complessivo importo di € 35.344.887,28 (di cui euro 26.852.384,81 per capitale, euro
3.417.401,75 per interessi ed euro 5.075.100,73 per rivalutazione), somma alla quale, per effetto della conversione giudiziale del debito di valore in debito di valuta, andranno aggiunti gli interessi legali dal dì della pubblicazione della sentenza a quello del saldo.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in complessivi euro 58.981,00 oltre iva, cpa e spese generali come per legge.
Le spese della ctu (già liquidate con decreti del 24.09.24 e del 15.05.2025), vanno definitivamente poste a carico dell'impresa attrice soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunziando, sentiti i procuratori delle parti: rigetta tutte le domande proposte da con atto di citazione del 14.02.2020; Parte_3 in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dalle amministrazioni convenute con atto del 28.05.2020, condanna al pagamento, in favore della Regione Sicilia Parte_3
- Assessorato Regionale Territorio e Ambiente -, della somma di euro 35.344.887,28 a titolo di risarcimento del danno per le ragioni indicate nella motivazione, oltre interessi legali dalla data della pubblicazione della presente sentenza al saldo;
condanna la società attrice al pagamento, in favore dell'amministrazione regionale convenuta, delle spese di lite liquidate in complessivi euro 58.981,00 oltre iva, cpa e spese generali come per legge;
pone definitivamente a carico della società attrice le spese della c.t.u. (già liquidate con decreti
24.09.24 e del 15.05.2025). Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione Specializzata in materia di
Impresa in data 17.09.2025.
Il Giudice La Presidente
Emanuela Piazza Daniela Galazzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA composto dai sigg.ri Magistrati dr.ssa Daniela Galazzi Presidente dr.ssa Emanuela Rosaria Maria Piazza Giudice dr.ssa Claudia Spiga Giudice dei quali il secondo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2897 dell'anno 2020 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA rappresentata e difesa dagli avv.ti Rosario Scalise, Giovanni Parte_1
Borney e Francesco Buscaglia, con elezione di domicilio presso quest'ultimo ad Agrigento, via
Giovanni XXIII n. 106 attrice
CONTRO
La e l' Controparte_1 Controparte_2
rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato.
[...] convenuti
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come da note depositate telematicamente per l'udienza del 14.05.2025, della quale è stata disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La , subentrata alla nell'appalto avente ad oggetto “la progettazione Parte_2 Parte_1 esecutiva, la fornitura e la posa in opera dell'ammodernamento tecnologico e del potenziamento operativo del sistema di radiocomunicazione del Corpo forestale R.S. compresa l'installazione di una dorsale digitale pluricanale e la realizzazione di un sistema di videosorveglianza di nuova generazione a tutela del patrimonio boschivo e delle aree naturali protette”, ha convenuto in giudizio l' Controparte_2
, chiedendone, previa revoca della dichiarazione di risoluzione in danno del
[...] suddetto appalto operata dalla stazione appaltante, la condanna al risarcimento del danno subito a causa dell'anomalo andamento dell'appalto cagionato dalla condotta della stazione appaltante, inadempiente alle obbligazioni assunte, che ha quantificato in complessivi euro 21.017.246,74 oltre ad interessi e rivalutazione.
Nello specifico ha denunciato che la stazione appaltante, in conseguenza dell'apertura di un procedimento penale a carico dell'allora amministratore della e dei Pt_1 Controparte_3 dirigenti del Dipartimento delle Foreste della Regione Sicilia, e Controparte_4 [...] per fatti relativi all'appalto oggetto del presente giudizio, avrebbe “congelato” i CP_5 pagamenti dei SAL n. 9 e n. 10 e disposto una sospensione sine die dell'esecuzione del contratto, costringendo la società a continuare a sostenere i costi relativi all'organizzazione del cantiere ed ai lavori appaltati (tra i quali il costo dei dipendenti e della merce acquistata e rimasta in magazzino), rivelatisi del tutto infruttiferi posto che i lavori non sono mai più ripresi ed, anzi, la stazione appaltante ha risolto illegittimamente il contratto.
Oltre ai danni conseguenti alla sospensione illegittima dei lavori, la società attrice ha chiesto l'integrale pagamento delle prestazioni eseguite ed il risarcimento degli ulteriori danni patiti, quali il mancato utile, il danno curricolare e di immagine.
Si sono costituiti la e l' Controparte_1 Controparte_2
- eccependo preliminarmente l'inammissibilità delle domande
[...] proposte dalla società attrice, per essere state già oggetto del procedimento di Accertamento
Tecnico Preventivo (R.G.n.3912/16 Tribunale di Palermo, sez. V).
Nel merito hanno contestato gli addebiti mossi dall'impresa, evidenziando che la revoca in autotutela dell'appalto era stata causata dalla numerose gravi irregolarità e dai fatti illeciti penalmente rilevanti posti in essere dall'appaltatrice, in accordo con i precedenti RUP e
DEC/Presidente della Commissione di gara, al fine di procurarsi ingiusti profitti, con pregiudizio dell'Amministrazione regionale che invece avrebbe subito un ingente danno sia patrimoniale, nella misura corrispondente alla revoca del finanziamento comunitario e alla conseguente mancata realizzazione di un'opera di alta tecnologia a tutela del patrimonio forestale della sia d'immagine, nella misura del discredito che ne sarebbe derivato dal CP_1 risalto mediatico della vicenda. Hanno quindi chiesto il rigetto delle domande ed in via riconvenzionale la condanna dell'impresa al risarcimento dei danni.
Non coglie nel segno l'eccezione di inammissibilità del procedimento spiegata dai convenuti: il procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c., infatti, ha lo scopo di far verificare, prima dell'instaurazione del giudizio di merito, lo stato dei luoghi o la qualità e condizioni di cose al fine di evitare che vengano dispersi elementi di prova rilevanti nel futuro giudizio di merito, tanto che non si conclude mai con una pronuncia suscettibile di passaggio in giudicato, sicché non osta all'introduzione della causa di merito, essendo piuttosto propedeutico ad essa.
La consulenza disposta in corso di causa ha poi permesso di appurare che l'appalto oggetto del presente giudizio ha avuto un andamento anomalo, caratterizzato da interruzioni e sospensioni che in ultimo sono sfociate nella dichiarazione di risoluzione adottata dalla Stazione committente in data 12 settembre 2018 in danno dell'impresa.
Poiché ciascuna delle parti ha dedotto di avere subito un danno derivante dall'irregolare svolgimento del rapporto, occorre accertare se tale andamento non regolare del contratto sia imputabile alla stazione appaltante ovvero all'impresa.
A tal riguardo va preliminarmente osservato che, sebbene l'impresa abbia validamente e tempestivamente iscritto talune riserve, tuttavia di esse non può tenersi conto ai fini dell'individuazione delle pretese derivanti dal presunto inadempimento della stazione appaltante: la riserva nel contratto di appalto, infatti, attiene ad una pretesa economica di matrice contrattuale e presuppone l'esistenza di un contratto valido di cui si chiede l'esecuzione; invece, ogni qualvolta si discuta della invalidità del contratto e dei modi della sua estinzione, come appunto nel caso di specie, le pretese derivanti dall'inadempimento della stazione appaltante non possono essere valutate in relazione all'istituto delle riserve, ma devono seguire i principi di cui agli artt. 1453 e 1458 c.c. (vedi Cass., Sez. I, n. 22275/2016; Cass., Sez. I, n.
19802/2016; Cass. Sez. I, n. 22036/2014; Cass., Sez. I, n. 19531/2014 di recente Cass., Sez. I, ord. 5 settembre 2018, n. 21656).
Parimenti, non sono applicabili le disposizioni in tema di sospensione dei lavori: tanto le riserve quanto la sospensione, infatti, presuppongono un contratto di appalto valido ed efficace, in mancanza del quale l'appaltatore che richieda un risarcimento deve fornire la prova dell'esistenza e della quantità delle spese sopportate (Corte di Cassazione, sentenza n. 8765 del
3 aprile 2024).
Ebbene, sulla scorta dei principi testé enunciati, all'esito degli accertamenti tecnici demandati al consulente nominato d'ufficio è possibile affermare che l'andamento anomalo dell'appalto è stato determinato, in prevalenza, da ritardi nell'esecuzione delle opere riconducibili ad inadempienze dell'impresa appaltatrice.
L'appalto oggetto del presente giudizio era relativo al “progetto per i lavori di ammodernamento tecnologico e potenziamento operativo del sistema di radiocomunicazione del compresa l'installazione di una dorsale digitale pluricanale e la realizzazione di un CP_6 sistema di videosorveglianza di nuova generazione a tutela del patrimonio boschivo e delle aree naturali protette” (v. Determina Dirigenziale n.5 del 04/11/2011 all. 3 comparsa di costituzione) ed era finanziato con fondi della Comunità Europea nell'ambito del PSR Sicilia
2007-2013. Si trattava quindi di un contratto pubblico misto, avente per oggetto lavori, servizi e forniture, in cui la componente dei “lavori” era stimata nel 60% dell'importo complessivo (v. relazione tecnico-illustrativa e il capitolato speciale d'oneri).
Pur tuttavia, il R.U.P., con la Determina a contrarre n.6 del 19 dicembre Controparte_4
2011 poi trasfusa nel Bando di gara (pubblicato in G.U.C.E, n. S/251 del 30 dicembre 2011), ebbe a qualificare l'appalto quale contratto pubblico di fornitura misto a lavori, prospettando come funzionalmente ed economicamente prevalente la fornitura di apparecchiature per la trasmissione dati rispetto alle prestazioni di posa in opera e di installazione, così da potere aggirare la normativa in materia di appalti pubblici di lavori e aggiudicare la gara alla che Pt_1 non possedeva i requisiti richiesti dal Disciplinare di gara, ossia: a) l'avvenuto espletamento nel triennio 2008/2010, di almeno un progetto in impianti uguali o similari;
b) l'attestazione di qualificazione, rilasciata da società di attestazione (quindi, con uno scopo illecito per quanto appresso si dirà).
Le indagini peritali espletate nel presente giudizio hanno invero confermato quanto già emerso dalle indagini condotte in sede penale a carico del ex RUP, di CP_4 Controparte_5
Contr ex e Presidente della Commissione di gara d'appalto e di legale Controparte_3 rappresentante della indagini poi sfocate in due procedimenti penali (l'uno definito con Pt_1 sentenza n. 1037/2017 del Tribunale di Palermo e l'altro in corso, giusta decreto di rinvio a giudizio del 04.03.2019), ossia che la non possedeva i requisiti economico- Parte_1 finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando e dal relativo Disciplinare per la partecipazione alla gara e per la presentazione del relativo progetto.
Ed infatti, il progetto da presentare in fase di gara, in ossequio al bando, avrebbe dovuto essere, ai sensi dall'art. 33 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n° 207, di livello esecutivo: la ha invece Pt_1 prodotto un progetto che, seppure definitivo, era risultato carente sia di taluni elaborati e/o grafici di dettaglio, sia della stessa attestazione del progettista - il contratto di appalto stipulato in data 1° febbraio 2013 non indica, infatti, tra i documenti allegati il computo metrico e non allega i pareri e le autorizzazioni per la cantierabilità delle opere (v. nel dettaglio ctu pag. 39 e pag.41) -.
Risulta poi che all'interno della al momento della fase competitiva, non vi fosse Parte_1 un progettista in possesso dei requisiti richiesti dal bando: la società si è quindi avvalsa di un soggetto terzo, l'ing. professionista che possedeva i requisiti per la Persona_1 progettazione della dorsale, ma ha omesso di comunicare preventivamente alla Committente il nominativo del tecnico esterno al quale si era rivolta, così contravvenendo all'art. 4 del contratto secondo cui “Il soggetto affidatario del contratto è tenuto a seguire in proprio il Servizio oggetto del contratto”.
Peraltro, non vi è alcuna certezza circa la riferibilità di tale progetto all'ing. il quale, Per_1 sentito nella fase delle indagini penali prima ricordate, ha negato di averlo sottoscritto.
Non assume poi alcuna rilevanza sanante il contratto di avvalimento intercorso nel febbraio/marzo del 2012, tra la e la (società avente i requisiti prescritti dal Pt_1 CP_8 bando di gara), atteso che la progettazione presentata in fase di gara non è stata redatta dalla suddetta bensì, come detto, risulta almeno apparentemente riferibile all'Ing. CP_8
soggetto terzo non avente legami con la (v. ctu pag. 79). Persona_1 CP_8
Gli stessi funzionari subentrati a e dopo il loro arresto hanno riscontrato CP_4 CP_5 la predetta circostanza, tanto che, a fronte di tali inadempienze non sanabili, hanno adottato prima il decreto di annullamento del bando, della gara, dell'aggiudicazione e del contratto ed, dopo la ricusazione del visto di registrazione dell'atto da parte della Corte dei Conti, hanno intimato la risoluzione del contratto in danno dell'impresa (v. Decreto del Dirigente Generale del Comando del Corpo Forestale della n. 1562 del 12 agosto 2016, CP_1 CP_1
Provvedimento della Corte dei Conti del 28 novembre n. 252 e Decreto del 18.09.2016).
La circostanza poi che il progetto presentato dalla in sede di partecipazione alla gara, pur Pt_1 non avendo le caratteristiche richieste dal bando di gara, sia stato validato dal RUP e dal
Direttore di esecuzione del contratto non è affatto sufficiente a dimostrare la correttezza dell'operato della società né la sua buona fede, a fronte, appunto, di quanto emerso dagli esiti degli accertamenti tecnici condotti in questa sede, corroborati da quanto emerso in sede penale. Non può essere condivisa neppure la tesi sostenuta dalla società attrice secondo la quale i 10
Stati di Avanzamento Lavori (S.A.L.) accettati dalla committente sarebbero la prova dell'impegno profuso dall'impresa per la buona realizzazione delle opere e delle forniture.
E' invero risultato che le opere realizzate dall'impresa sono del tutto inservibili e non utilizzabili allo scopo al quale erano destinate: il CTU – confermando quanto già accertato in sede di ATP
- ha infatti affermato che l'iter progettuale non è stato mai perfezionato per colpa dell'appaltatore il quale, soltanto a distanza di circa otto mesi dall'inizio della prestazione, ha trasmesso alla Stazione Appaltante taluni elaborati progettuali ancora in fase embrionale, in netto contrasto con le caratteristiche del progetto approvato e frutto di arbitrarie iniziative dell'impresa (v. ctu pag. 55).
Il fatto poi che, nel corso dei lavori, siano intervenute due perizie di variante e numerose richieste di modifiche da parte degli Enti che rilasciavano le autorizzazioni, è la logica conseguenza delle gravi carenze progettuali, delle anomalie e inottemperanze degli obblighi contrattuali da parte di Pt_1
Corretta, dunque, appare la dichiarazione di risoluzione operata dalla stazione appaltante in via stragiudiziale in danno dell'impresa, la quale non può vantare alcuna pretesa remuneratoria derivante dal contratto, risoltosi per causa ad essa imputabile.
Quanto, invece, alla domanda risarcitoria proposta dalla stazione appaltante per il presunto danno conseguente alla risoluzione del contratto, va detto che non può essere condivisa la tesi prospettata dalla stazione appaltante, secondo cui il danno patito sarebbe pari all'intero valore dell'appalto corrispondente ad euro 35.000.000.
Ed invero, l'appalto oggetto del presente procedimento è stato inserito nel Programma di
Sviluppo Rurale (PSR) Sicilia 2007-2013 approvato dalla Commissione Europea con decisione n. CE (2008) 735 del 18 febbraio 2008, per la spesa complessiva di € 35.000.000,00 ed infine ammesso a fruire del contributo di € 28.928.557,58, gravante sul capitolo di spesa 543902 del bilancio della (v. DDG n.1174 del 6.12.2011 del Dipartimento Regionale Controparte_1
Azienda Foreste Demaniali DDG). A fronte del finanziamento stanziato, l'Ente convenuto ha poi richiesto ed ottenuto dall'Organismo pagatore AGEA la somma complessiva di euro
21.254.000,00. In data 16 novembre 2017, con DDG n° 1429 è stata decretata la revoca del finanziamento che ha riconosciuto un debito dell'amministrazione a favore dell'Organismo
Pagatore di euro 22.700.400,00. Ora, sebbene la revoca del finanziamento sia stata causata dalla mancata esecuzione delle opere oggetto dell'appalto che, come detto, è stata a sua volta determinata dall'inadempimento dell'impresa aggiudicatrice, ciò ha generato un mero debito restitutorio a carico dell'amministrazione finanziata che non corrisponde affatto al danno patito.
Risulta infatti che, rispetto alle somme introitate a titolo di finanziamento, l'Ente convenuto ha utilizzato soltanto la somma di euro 12.115.935,73, corrispondente all'importo dei primi otto
SAL pagati all'impresa (v. ctu pag.70); la restante parte è confluita nelle casse regionali ma non spesa, sicché ben può essere restituita all'Ente pagatore (AGEA) senza alcun danno.
È stato inoltre dimostrato che l'odierno Ente convenuto ha restituito all'AGEA, la somma di euro 14.084.443,76, mediante compensazione operata su altre somme a credito della Regione
Sicilia: ritiene il Tribunale che tale importo compensato effettivamente costituisca un ulteriore danno per l'amministrazione regionale che, a causa dell'inadempienza dell'impresa, ha dovuto rinunciare ad un credito altrimenti spendibile.
Va altresì riconosciuta in favore della stazione appaltante la somma di euro 652.005,32, anticipata all'impresa all'inizio della commessa utilizzando fondi regionali per far fronte alle spese di avvio del contratto ed, invece, di fatto utilizzata per finalità diverse da quelle prescritte dal contratto.
Il ctu, infatti, ha accertato - anche attraverso il riscontro puntuale dei siti oggetto dell'appalto - la totale difformità delle opere realizzate rispetto alle previsioni progettuali che non ne consente né la collaudabilità, né l'utilizzabilità, nemmeno sotto il profilo amministrativo (v. ctu del
30.06.2024), ragione per cui tutte le somme anticipate dall'amministrazione appaltante vanno restituite.
Non può essere invece riconosciuta la somma di euro 1.762.323,36, pretesa a titolo di penale per la ritardata esecuzione delle opere. In disparte la difficoltà di individuazione dell'esatto termine di fine lavori (v. ctu pag. 85 : “la documentazione prodotta è lacunosa e confusa non essendo chiaro se la fine lavori avrebbe dovuto essere al 30.06.2015 o 30.06.2016”, come da nota RUP del 14.04.2015 e nota del Dipartimento dello Sviluppo Rurale e Territoriale), osserva il Tribunale che l'art. 10 del contratto di appalto prevede una penale per “la ritardata ultimazione delle opere” che, in conformità all'art. 126 del codice degli appalti, sanziona dunque soltanto il ritardo imputabile all'appaltatore nell'esecuzione delle opere e non l'inadempimento assoluto (come è stato accertato nella specie). Nessuna altra voce di danno può infine essere riconosciuta in favore della stazione appaltante poiché le ulteriori pretese dell'amministrazione sono rimaste prive di un valido supporto probatorio. Nello specifico: a) non è stata raggiunta alcuna prova in ordine alla asserita maggiore somma di euro 1.094.296,79 che la stazione appaltante avrebbe versato all'impresa, rispetto a quella contabilizzata (v. ctu pag. 83); b) difetta la prova sia della previsione, sia della richiesta di pagamento della penale pari alla somma di euro 679.000,00, da corrispondere ad
AGEA per la ritardata restituzione degli acconti ricevuti (v. ctu pag.87).
Il danno complessivo ascende quindi ad euro 26.852.384,81. Su tale somma, trattandosi di debito di valuta, sono dovuti gli interessi e la rivalutazione dalla data della risoluzione (12 settembre 2018) e fino al soddisfo: conseguentemente, spetta all'amministrazione regionale il complessivo importo di € 35.344.887,28 (di cui euro 26.852.384,81 per capitale, euro
3.417.401,75 per interessi ed euro 5.075.100,73 per rivalutazione), somma alla quale, per effetto della conversione giudiziale del debito di valore in debito di valuta, andranno aggiunti gli interessi legali dal dì della pubblicazione della sentenza a quello del saldo.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in complessivi euro 58.981,00 oltre iva, cpa e spese generali come per legge.
Le spese della ctu (già liquidate con decreti del 24.09.24 e del 15.05.2025), vanno definitivamente poste a carico dell'impresa attrice soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunziando, sentiti i procuratori delle parti: rigetta tutte le domande proposte da con atto di citazione del 14.02.2020; Parte_3 in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dalle amministrazioni convenute con atto del 28.05.2020, condanna al pagamento, in favore della Regione Sicilia Parte_3
- Assessorato Regionale Territorio e Ambiente -, della somma di euro 35.344.887,28 a titolo di risarcimento del danno per le ragioni indicate nella motivazione, oltre interessi legali dalla data della pubblicazione della presente sentenza al saldo;
condanna la società attrice al pagamento, in favore dell'amministrazione regionale convenuta, delle spese di lite liquidate in complessivi euro 58.981,00 oltre iva, cpa e spese generali come per legge;
pone definitivamente a carico della società attrice le spese della c.t.u. (già liquidate con decreti
24.09.24 e del 15.05.2025). Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione Specializzata in materia di
Impresa in data 17.09.2025.
Il Giudice La Presidente
Emanuela Piazza Daniela Galazzi