Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 10/03/2025, n. 772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 772 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, Seconda Sezione Civile, in funzione di Giudice monocratico, in persona del g.o.p. Alessandro Maggiore, ha pronunziato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 8313 2023 R.G. avente ad oggetto “Somministrazione ”, promossa da con l'Avv. PORTONE CRISTIANO;
Parte_1
parte attrice - opponente contro
con l'Avv. MASSIMEI GIANLUCA;
Controparte_1
parte convenuta - opposta
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo n. 2029/23 D.I. con il quale veniva condannato a pagare all'opposto la somma di € 13.517,73 oltre interessi e spese legali in virtù di fatture commerciali per fornitura di energia elettrica. L'opponente rassegnava le seguenti conclusioni: “I) in via preliminare accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva di e, comunque, l'infondatezza della domanda giudiziaria per mancanza della CP_1 prova del credito ingiunto;
II) in via principale accertare e dichiarare l'infondatezza delle pretese creditorie di e, per l'effetto, revocare integralmente il d.i.p. Controparte_1
2029/23 emesso il 19.11.23 nei confronti di in quanto del tutto Parte_1 erroneo nel suo ammontare;
III) in ogni caso e per l'effetto, stornare i su indicati importi per un totale pari ad € 13.517,73 ovvero per la somma minore che sarà ritenuta di giustizia all'esito dell'espletata istruttoria;
IV) in ogni caso, condannare l'opposta al pagamento di spese di lite, con accessori e distrazione in favore del procuratore anticipatario”.
Si costituiva l'opposto che chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo ed il rigetto dell'opposizione.
Il giudice rigettava la richiesta di provvisoria del decreto ingiuntivo opposto, in quanto lo stesso risultava basato su fatture commerciali che, sebbene idonee a legittimare
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l'onere della prova dei fatti costitutivi della pretesa incombe sull'attore in senso sostanziale ossia sull'opposto.
Parte opposta ha provato di essere subentrata nel contratto di fornitura per cui è causa, in quanto società che gestisce il servizio a tutele graduali, ma non ha dato prova degli effettivi consumi di energia elettrica fatturati che sono stati oggetto di contestazione da parte dell'opponente.
L'opposta non ha dimostrato né con tarature del contatore, né con una consulenza tecnica, né con altra prova idonea il corretto funzionamento del contatore e gli effettivi consumi di energia elettrica: “in tema di somministrazione di energia elettrica, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante
(anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito)
l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante (v. Cass., 18/10/2023,
n. 28984)” - Cassazione civile sez. III, 24/09/2024, n.25542.
Pertanto, l'opposizione è fondata e deve essere accolta.
Compensa le spese di lite stante la complessità della questione trattata
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
accoglie l'opposizione per i motivi di cui sopra e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto;
compensa le spese di lite;
rigetta ogni altra domanda o eccezione proposta dalle parti.
Così deciso in Lecce, il 10/03/2025
Il giudice
Alessandro Maggiore