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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 09/07/2025, n. 3076 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3076 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10868/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
n. r.g. 10868/2022
La Giudice Grazia Roscigno, all'esito del termine concesso per lo scambio di note, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. depositandola al fascicolo telematico.
La Giudice
Grazia Roscigno
pagina 1 di 11 N. R.G. 10868/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice, dott. Grazia Roscigno, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10868/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PUNZI DIANA ANGELA
ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. SESSA FORTUNA
CONVENUTA
(C.F. ) CP_2 C.F._2
(C.F. ) Controparte_3 P.IVA_2
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con distinti atti di citazione, notificati in data 19/12/2022, 27/12/2022 e
30/12/2022, ha convenuto in giudizio, innanzi all'intestato Parte_1
Tribunale, rispettivamente, la Controparte_4 [...]
e , per ivi sentir accogliere le seguenti Controparte_1 CP_2 conclusioni: «1) accertare e dichiarare la responsabilità di e CP_2 della , in via esclusiva e/o concorrente, in Controparte_4 pagina 2 di 11 ordine alla causazione dei danni qui denunciati e lamentati;
2) per l'effetto condannare essa HDI ass.ni, in persona del legale rapp., al risarcimento del danno differenziale in favore dell'istante, ovvero danno patrimoniale quale incidenza sulla capacità lavorativa specifica, spese mediche documentate e non, danno biologico, morale, alla vita di relazione ed altro, danni tutti da quantificarsi a seguito di espletanda c.t.u., oltre rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT ed interessi legali dall'evento fino al presente atto, in somma non superiore ad € 260.000, oltre interessi legali successivi, fino al soddisfo, sugli importi riva -lutati anno per anno;
3) con vittoria di spese, diritti ed onorari, spese generali, CNPA ed IVA, con attribuzione ex art. 93 c.p.c., in sentenza esecutiva».
A fondamento della propria domanda, ha dedotto
− che, in data 14/08/2006, alle ore 7:10 circa, era alla guida, in qualità di dipendente, del trattore stradale tg. CA -173-MN con CP_5 semirimorchio Triler Byg tg. AC -40986, entrambi di proprietà della e assicurati con la Controparte_6 Controparte_7
− che, per prestare soccorso in occasione di un precedente incidente, aveva fermato il veicolo nell'area della corsia di emergenza al Km 16.600 della A3 SA-
RC, in agro del comune di Pontecagnano Faiano, ma era stato coinvolto in un successivo incidente stradale che aveva provocato una vittima e plurimi infortunati;
− che un auto BMW 525, tg. AZ -831-FR, appartenente alla
[...]
, condotta da e assicurata con l' Controparte_4 CP_2 CP_1 aveva travolto, a causa dell'eccessiva velocità, i veicoli fermi e le persone che si trovavano nella detta corsia di emergenza;
− che aveva riportato gravissime lesioni per le quali era stato ricoverato per politrauma e con prognosi riservata presso l'ospedale San Giovanni di Dio e
Ruggi d'Aragona di Salerno;
− che sul posto dell'incidente era intervenuta la Polizia Stradale di Eboli;
− che il convenuto , unico responsabile, era stato condannato con CP_2 sentenza del GIP di Salerno n. 498/08, depositata il 25/09/08, alla pena di due anni di reclusione ex artt. 444 e ss. c.p.p.;
− che l' aveva quantificato l'inabilità dell'istante nella misura del 16%, CP_8
pagina 3 di 11 riconoscendogli una rendita totale annua di € 2.203,88 in relazione, probabilmente a un indennizzo di € 34.447;
− che il medico-legale, dr. , ha individuato il danno biologico Persona_1 permanente nella misura del 21 %, con incidenza sulla capacità lavorativa specifica in misura percentuale non inferiore al 12%, oltre 78 giorni di ITT, 60 giorni al tasso medio del 50%, nonché altri 60 giorni almeno al tasso medio del
25%;
− che il danno biologico da lui patito è quantificabile, secondo il CTP, in una somma non inferiore ad € 115.693,78 per il danno biologico da IP, ITT e
ITP; € 44.378,89 per l'incidenza sulla capacità lavorativa (calcolata sul triplo della pensione sociale); € 4.000 per spese mediche anche non documentate;
€
80.036,33 per danno morale (1/2), oltre rivalutazione e interessi dal fatto al soddisfo;
− che, a seguito di ricorso per accertamento tecnico ex art. 696 bis c.p.c., il
C.T.U. nominato gli aveva riconosciuto la percentuale del 9% quale danno biologico, oltre 60 giorni di ITT, nonché 75 giorni al tasso medio del 50%, indicando in € 1.364,78 le spese documentate, oltre il 10% di incidenza sulla sua “capacità di lavoro”;
− che, con raccomandata a/r del 27/9/2022 aveva messo in mora la convenuta senza alcun esito. Controparte_1
Ha, quindi, rassegnato le conclusioni soprariportate.
Si è costituita tempestivamente in giudizio la con Controparte_1 comparsa di costituzione e risposta, nella quale ha premesso in fatto
• di aver ricevuto una richiesta di per un investimento Parte_1 auto-pedone avente i caratteri dell'infortunio in itinere verificatosi in data
14/8/2006 e addebitabile all'auto BMW tg. AZ831FR di proprietà della
[...]
condotta da , e da essa convenuta assicurata;
Controparte_4 CP_2
• di aver rubricato il sinistro e di aver svolto l'istruttoria, conferendo incarico ai propri accertatori, nella quale sono emersi fatti rilevanti ai fini del risarcimento;
• che le Autorità avevano accertato che il pedone infortunato tenne una condotta in violazione dell'art. 190 C.d.S.;
• che l' aveva riconosciuto l'infortunio in itinere e valutato un danno CP_8
pagina 4 di 11 biologico del 16% e aveva costituito una rendita vitalizia di € 34.447,00 pari a
€ 2.203,88 annui e che detta valutazione non è stata impugnata dall'infortunato diventando definitiva;
• che l' aveva dichiarato di volersi surrogare nei diritti dello , ex CP_8 Pt_1 art. 1916 cod. civ., nei confronti del responsabile civile e la sua assicurazione, perciò, in via transattiva, il 29/12/2008 essa convenuta aveva corrisposto all' la complessiva somma di € 27.789,00 per le prestazioni assicurative CP_9 erogate ed erogande all'infortunato;
• che, pertanto, la rendita vitalizia costituita doveva essere detratta dal risarcimento per il danno biologico da riconoscersi all'attore;
• che l'attore aveva introdotto un ricorso per A.T.P. ex art. 696 bis c.p.c. in cui il C.T.U. designato aveva quantificato il danno patrimoniale e non, per un totale di € 18.225,38, somma inferiore a quella versata da essa convenuta a favore dell' CP_8
Ha eccepito, quindi:
• la prescrizione biennale del diritto, non utilmente interrotta, per essere la sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p., resa dal Tribunale di Salerno il 25/9/2008, passata in giudicato;
• la colpa concorrente dell'infortunato ex art. 190 C.d.S. e 1227 cod. civ.;
• la compensatio lucri cum damno per poste omogenee di danno;
• il divieto di locupletazione delle medesime voci di danno;
• il mancato assolvimento dell'onere della prova e del nesso eziologico tra il preteso fatto colposo e l'evento dannoso lamentato;
• il mancato superamento della presunzione di responsabilità nel grado di colpa concorrente, ex art. 190 CdS;
• l'erronea quantificazione del danno nonché l'inammissibilità della richiesta di risarcimento del danno patrimoniale alla capacità lavorativa specifica in quanto non provata.
Ha, quindi, concluso per l'accogliemento delle seguenti conclusioni: «Voglia il Tribunale di Salerno adito, in funzione di G.U., ogni altra contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvedere:
A) respingere la domanda, inammissibile, anche per intervenuta prescrizione del diritto non utilmente interrotta, ed infondata in fatto ed in diritto, pagina 5 di 11 dichiarando ampiamente congrue e satifattive di ogni danno le somme erogate ed erogande dall'Inail, nettamente superiori al danno civilistico risarcibile;
B) vinte le spese di lite;
C) in via subordinata, ridurre il risarcimento civilistico nei limiti rigorosi del provato e del grado di colpa concorrente del danneggiato, detratte integralmente le somme già corrisposte dall'Inail, operando la compensatio lucri cum damno per poste omogenee e stante il divieto di locupletazione, che presiede al principio indennitario;
esclusi danni, patrimoniali e non, non dimostrati ed esclusi interessi e svalutazione monetaria non cumulabili;
D) compensazione integrale delle spese di lite;
in via gradata, compensazione parziale, in relazione al grado di colpa concorrente del danneggiato ed alla divergenza tra il chiesto ed il pronunciato».
Seppur regolarmente citati, non si sono costituiti in giudizio e CP_2 la dei quali va, dunque, dichiarata la Controparte_4 contumacia.
Concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., la causa è stata ritenuta matura per la decisione senza istruttoria e, pertanto, è stata rinviata alla data odierna per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
***
1. Preliminarmente, deve essere esaminata l'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno, ritualmente eccepita dalla parte convenuta costituita, in quanto assorbente.
1.1. Si osserva, in diritto, che «l'eccezione di prescrizione è validamente proposta quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, ossia l'inerzia del titolare, senza che rilevi l'erronea individuazione del termine applicabile, ovvero del momento iniziale o finale di esso, trattandosi di questione di diritto sulla quale il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte» (da ultimo
Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 30303 del 27/10/2021, enfasi della scrivente), e che «non viola il principio dispositivo della prescrizione (art. 2938 c.c.) né quello della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato (art. 112 c.p.c.) la decisione che accolga l'eccezione di prescrizione ordinaria sulla base di una pagina 6 di 11 ragione giuridica diversa da quella prospettata dalla parte che l'ha formulata, poiché spetta al giudice individuare gli effetti giuridici dei singoli atti posti in essere, attribuendo o negando a ciascuno di essi efficacia interruttiva o sospensiva della prescrizione, mentre la tutela del contraddittorio è assicurata ponendo la controparte nelle condizioni di difendersi deducendo l'esistenza di eventuali circostanze rilevanti ai sensi degli artt. 2941, 2942, 2943 e 2944 cod. civ.» (Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 1149 del 21/01/2020, ma soprattutto Sez. U,
Sentenza n. 10955 del 25/07/2002).
1.2. Nel caso in esame, la già con la comparsa di Controparte_1 costituzione e risposta, ha avanzato l'eccezione di prescrizione dell'azione di risarcimento dei danni, in quanto la vicenda fattuale, così come sopra descritta, veniva era stata oggetto di procedimento penale e si concludeva con la sentenza del 25/9/2008 che condannava , imputato nel CP_2 procedimento, alla pena di anni due di reclusione.
1.3. Invero, il Tribunale Penale di Salerno così decideva: «letti gli artt. 444 e ss. c.p.p., dispone applicarsi, su richiesta dell'imputato e con il consenso del
PM con l'aggravante contestata e con la diminuzione per il rito prescelto, la pena di anni due di reclusione. Letti gli artt. 445 -538 c.p.p., condanna
l'imputato alla refusione delle spese processuali sostenute dalla costituita parte civile, da liquidarsi nella misura di 800,00 euro, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, per ciascuna parte civile».
1.4. L'imputato ricorreva in Cassazione e la Suprema Corte rigettava CP_2 il ricorso così statuendo: «La Corte di cassazione VII° Sezione Penale dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.500,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 9 -11-2009» (così come si evince dall'annotazione in calce alla sentenza depositata dalla parte attorea – all.to n.
6 fascicolo attoreo).
1.5. La sentenza del 25/9/2008, pertanto, è divenuta poi irrevocabile in data
9/11/2009 a seguito di rigetto del ricorso proposto dall'imputato in
Cassazione.
1.6. Venendo all'individuazione del termine di prescrizione, si vuole precisare che risulta pacifico che l'attore non si sia costituito parte civile nel processo pagina 7 di 11 penale, ma tale circostanza è irrilevante ai fini dell'applicazione del termine più lungo di prescrizione previsto per il reato, in quanto la giurisprudenza di legittimità ha da tempo sostenuto (arg. da Cass. Civ., Sez. L, 26.7.2019, n.
20363; Cass. Civ., Sez. III, 14.5.1998, n. 4867 e soprattutto le S.U. sentenza n.
27337/2008), che la più lunga prescrizione prevista per il reato si deve applicare anche all'azione risarcitoria civile, a norma dell'art. 2947, comma 3, cod. civ., indipendentemente dalla promozione o meno dell'azione penale (e, in quel caso, dalla proposizione della querela), essendo il maggior termine di prescrizione correlato solo all'astratta previsione dell'illecito civile come reato.
1.7. La Corte ha precisato che «d'altra parte, solo nell'ambito dell'affermata autonomia tra giudizio civile e quello penale trovano logica collocazione le affermazioni costanti in giurisprudenza, in relazione ad altri profili della prescrizione civile intesa come svincolata dallo sviluppo, sia pure potenziale, di un procedimento penale. In particolare, si intende fare riferimento all'interpretazione offerta dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 1479 del 18 febbraio 1997 in ordine all'ininfluenza delle cause di sospensione ed interruzione in sede penale sul corso della prescrizione civile;
ovvero all'affermazione secondo cui - qualora, in esito al processo penale,
l'imputazione sia stata degradata - deve aversi riguardo al reato contestato e non già a quello ritenuto in sentenza (cfr., Cass. 4 dicembre 1992, n. 12919) ed indipendentemente dal riconoscimento delle attenuanti (come avviene in sede penale solo attualmente a seguito della sostituzione dell'art. 157 c.p., operata dalla L. 5 dicembre 2005, n. 251, art. 6). Ciò è l'esatto contrario di quanto vale per la prescrizione penale per la cui determinazione, come è noto, occorre tener conto del tipo di reato riconosciuto in sentenza» (in motivazione S.U.
2008 cit.).
1.8. Anche nel caso di specie, l'azione aquiliana di risarcimento del danno scaturisce da un fatto illecito che costituisce reato e, pertanto, deve aversi riguardo al disposto dell'art. 2947, comma 3 cod. civ.
1.9. Lo stesso articolo così dispone: «Il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato.
Per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di
pagina 8 di 11 ogni specie il diritto si prescrive in due anni.
In ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile. Tuttavia, se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o
è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati dai primi due commi, con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile».
1.10. Pertanto, è doveroso analizzare se, nel caso di specie, deve applicarsi il termine prescrizionale più ampio previsto dalla norma penale, richiamato dalla prima parte del comma 3 (nel caso di specie il termine prescrizionale dell'omicidio colposo – art. 589 c.p. - è di sei anni, secondo la disciplina ratione temporis vigente), o quello previsto dal comma 2, richiamato dalla seconda parte del comma 3, oltre alla presenza, in entrambi i casi, di atti interruttivi.
1.11. Questo perché la parte seconda del comma 3 precisa che, qualora l'azione penale si concluda con sentenza definitiva la prescrizione civile da applicarsi è quella indicata nei primi due commi (nel caso di specie, trattandosi di un risarcimento dei danni derivante dalla circolazione di veicoli, del comma 2) con decorrenza dalla data in cui tale decisione è divenuta irrevocabile.
1.12. Rimane esclusa, come si preciserà a breve, l'applicazione, nel caso in esame, dell'art. 2053 cod. civ. con applicazione del termine di prescrizione decennale.
1.13. In tal senso, è bene precisare che la sentenza penale emessa ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p. (c.d. patteggiamento), ai fini dell'individuazione del termine prescrizionale non viene equiparata a una sentenza di condanna, ma è ricompresa nella nozione di sentenza irrevocabile proprio ai fini dell'applicabilità dell'art. 2947 comma 3 cod. civ.
1.14. Sul punto, la Suprema Corte afferma: « In tema di prescrizione del risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli, dal disposto del terzo comma dell'art. 2947 cod. civ. emerge, per l'ipotesi in cui il fatto costituisce anche reato, che il risarcimento del danno si prescrive in due anni quando sia intervenuta una sentenza irrevocabile nel procedimento penale,
pagina 9 di 11 rientrando tra queste anche la sentenza emessa ai sensi degli artt. 444 e 445 cod. proc. pen. (c.d. patteggiamento), perché essa non ha, nel giudizio civile,
l'efficacia di una sentenza di condanna, alla quale è invece applicabile, ex art.
2953 cod. civ., il termine di prescrizione di dieci anni. » (Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 25042 del 07/11/2013 - v. anche Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 31157 del 08/11/2023- C)
1.15. Risulta chiaro, quindi, che a differenza di quanto sostenuto dall'attore in merito all'applicazione dell'art. 2953 cod. civ. (I diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni), non può essere applicato il termine prescrizionale decennale in quanto quest'ultimo è previsto solo nel caso in cui vi sia una sentenza penale di condanna (e non in caso di patteggiamento come nel caso in esame). La sentenza di patteggiamento è, infatti, equiparata a sentenza di condanna soltanto nei limiti dell'art. 445 comma 1bis c.p.p., ma la stessa norma esclude tale qualificazione agli effetti civili.
1.16. Individuato il termine di prescrizione, occorre verificare se l'attore abbia posto in essere atti interruttivi, a partire dal 2009 (anno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile) idonei a interrompere il termine prescrizionale biennale previsto dall'art. 2947 comma 3, seconda parte cod. civ.
1.17. Dal corredo probatorio allegato agli atti è emerso che , a Parte_1 mezzo raccomandate a/r destinati alla HDI Ass.ni S.p.A., ha compiuto diversi atti interruttivi, in particolare in data 28/7/2007, 25/6/2009, 10/6/2011,
4/3/2013 e, da ultimo, 27/9/2022 (all.to n. 4 fascicolo attoreo).
1.18. In applicazione dei principi sopra richiamati, risulta evidente che fino al 2013 l'attore ha efficacemente interrotto il termine prescrizionale facendolo ripartire, ogni volta, per un nuovo biennio.
1.19. Tuttavia, dal 2013 al 2022 non risulta compiuto alcun ulteriore atto interruttivo con conseguente maturazione della prescrizione in data 9.11.2015.
1.20. L'eccezione, quindi, deve essere accolta in quanto il diritto sotteso all'azione risarcitoria si è prescritto quando la citazione è stata proposta
(2022).
pagina 10 di 11 2. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in questi termini , secondo i parametri minimi:
- € 7.052,00 per compenso avvocato;
- oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, c.p.a. e i.v.a., come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
A) rigetta la domanda per intervenuta prescrizione del diritto a essa sotteso;
B) condanna la parte attrice a rifondere le spese di lite a lla parte convenuta che si liquidano in € 7.052,00 per compenso avvocato, oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, c.p.a. e i.v.a., come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
9 luglio 2025
La Giudice
Grazia Roscigno
Provvedimento redatto con l'ausilio del MOT dott. D'Amato Francesco
pagina 11 di 11
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
n. r.g. 10868/2022
La Giudice Grazia Roscigno, all'esito del termine concesso per lo scambio di note, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. depositandola al fascicolo telematico.
La Giudice
Grazia Roscigno
pagina 1 di 11 N. R.G. 10868/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice, dott. Grazia Roscigno, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10868/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PUNZI DIANA ANGELA
ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. SESSA FORTUNA
CONVENUTA
(C.F. ) CP_2 C.F._2
(C.F. ) Controparte_3 P.IVA_2
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con distinti atti di citazione, notificati in data 19/12/2022, 27/12/2022 e
30/12/2022, ha convenuto in giudizio, innanzi all'intestato Parte_1
Tribunale, rispettivamente, la Controparte_4 [...]
e , per ivi sentir accogliere le seguenti Controparte_1 CP_2 conclusioni: «1) accertare e dichiarare la responsabilità di e CP_2 della , in via esclusiva e/o concorrente, in Controparte_4 pagina 2 di 11 ordine alla causazione dei danni qui denunciati e lamentati;
2) per l'effetto condannare essa HDI ass.ni, in persona del legale rapp., al risarcimento del danno differenziale in favore dell'istante, ovvero danno patrimoniale quale incidenza sulla capacità lavorativa specifica, spese mediche documentate e non, danno biologico, morale, alla vita di relazione ed altro, danni tutti da quantificarsi a seguito di espletanda c.t.u., oltre rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT ed interessi legali dall'evento fino al presente atto, in somma non superiore ad € 260.000, oltre interessi legali successivi, fino al soddisfo, sugli importi riva -lutati anno per anno;
3) con vittoria di spese, diritti ed onorari, spese generali, CNPA ed IVA, con attribuzione ex art. 93 c.p.c., in sentenza esecutiva».
A fondamento della propria domanda, ha dedotto
− che, in data 14/08/2006, alle ore 7:10 circa, era alla guida, in qualità di dipendente, del trattore stradale tg. CA -173-MN con CP_5 semirimorchio Triler Byg tg. AC -40986, entrambi di proprietà della e assicurati con la Controparte_6 Controparte_7
− che, per prestare soccorso in occasione di un precedente incidente, aveva fermato il veicolo nell'area della corsia di emergenza al Km 16.600 della A3 SA-
RC, in agro del comune di Pontecagnano Faiano, ma era stato coinvolto in un successivo incidente stradale che aveva provocato una vittima e plurimi infortunati;
− che un auto BMW 525, tg. AZ -831-FR, appartenente alla
[...]
, condotta da e assicurata con l' Controparte_4 CP_2 CP_1 aveva travolto, a causa dell'eccessiva velocità, i veicoli fermi e le persone che si trovavano nella detta corsia di emergenza;
− che aveva riportato gravissime lesioni per le quali era stato ricoverato per politrauma e con prognosi riservata presso l'ospedale San Giovanni di Dio e
Ruggi d'Aragona di Salerno;
− che sul posto dell'incidente era intervenuta la Polizia Stradale di Eboli;
− che il convenuto , unico responsabile, era stato condannato con CP_2 sentenza del GIP di Salerno n. 498/08, depositata il 25/09/08, alla pena di due anni di reclusione ex artt. 444 e ss. c.p.p.;
− che l' aveva quantificato l'inabilità dell'istante nella misura del 16%, CP_8
pagina 3 di 11 riconoscendogli una rendita totale annua di € 2.203,88 in relazione, probabilmente a un indennizzo di € 34.447;
− che il medico-legale, dr. , ha individuato il danno biologico Persona_1 permanente nella misura del 21 %, con incidenza sulla capacità lavorativa specifica in misura percentuale non inferiore al 12%, oltre 78 giorni di ITT, 60 giorni al tasso medio del 50%, nonché altri 60 giorni almeno al tasso medio del
25%;
− che il danno biologico da lui patito è quantificabile, secondo il CTP, in una somma non inferiore ad € 115.693,78 per il danno biologico da IP, ITT e
ITP; € 44.378,89 per l'incidenza sulla capacità lavorativa (calcolata sul triplo della pensione sociale); € 4.000 per spese mediche anche non documentate;
€
80.036,33 per danno morale (1/2), oltre rivalutazione e interessi dal fatto al soddisfo;
− che, a seguito di ricorso per accertamento tecnico ex art. 696 bis c.p.c., il
C.T.U. nominato gli aveva riconosciuto la percentuale del 9% quale danno biologico, oltre 60 giorni di ITT, nonché 75 giorni al tasso medio del 50%, indicando in € 1.364,78 le spese documentate, oltre il 10% di incidenza sulla sua “capacità di lavoro”;
− che, con raccomandata a/r del 27/9/2022 aveva messo in mora la convenuta senza alcun esito. Controparte_1
Ha, quindi, rassegnato le conclusioni soprariportate.
Si è costituita tempestivamente in giudizio la con Controparte_1 comparsa di costituzione e risposta, nella quale ha premesso in fatto
• di aver ricevuto una richiesta di per un investimento Parte_1 auto-pedone avente i caratteri dell'infortunio in itinere verificatosi in data
14/8/2006 e addebitabile all'auto BMW tg. AZ831FR di proprietà della
[...]
condotta da , e da essa convenuta assicurata;
Controparte_4 CP_2
• di aver rubricato il sinistro e di aver svolto l'istruttoria, conferendo incarico ai propri accertatori, nella quale sono emersi fatti rilevanti ai fini del risarcimento;
• che le Autorità avevano accertato che il pedone infortunato tenne una condotta in violazione dell'art. 190 C.d.S.;
• che l' aveva riconosciuto l'infortunio in itinere e valutato un danno CP_8
pagina 4 di 11 biologico del 16% e aveva costituito una rendita vitalizia di € 34.447,00 pari a
€ 2.203,88 annui e che detta valutazione non è stata impugnata dall'infortunato diventando definitiva;
• che l' aveva dichiarato di volersi surrogare nei diritti dello , ex CP_8 Pt_1 art. 1916 cod. civ., nei confronti del responsabile civile e la sua assicurazione, perciò, in via transattiva, il 29/12/2008 essa convenuta aveva corrisposto all' la complessiva somma di € 27.789,00 per le prestazioni assicurative CP_9 erogate ed erogande all'infortunato;
• che, pertanto, la rendita vitalizia costituita doveva essere detratta dal risarcimento per il danno biologico da riconoscersi all'attore;
• che l'attore aveva introdotto un ricorso per A.T.P. ex art. 696 bis c.p.c. in cui il C.T.U. designato aveva quantificato il danno patrimoniale e non, per un totale di € 18.225,38, somma inferiore a quella versata da essa convenuta a favore dell' CP_8
Ha eccepito, quindi:
• la prescrizione biennale del diritto, non utilmente interrotta, per essere la sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p., resa dal Tribunale di Salerno il 25/9/2008, passata in giudicato;
• la colpa concorrente dell'infortunato ex art. 190 C.d.S. e 1227 cod. civ.;
• la compensatio lucri cum damno per poste omogenee di danno;
• il divieto di locupletazione delle medesime voci di danno;
• il mancato assolvimento dell'onere della prova e del nesso eziologico tra il preteso fatto colposo e l'evento dannoso lamentato;
• il mancato superamento della presunzione di responsabilità nel grado di colpa concorrente, ex art. 190 CdS;
• l'erronea quantificazione del danno nonché l'inammissibilità della richiesta di risarcimento del danno patrimoniale alla capacità lavorativa specifica in quanto non provata.
Ha, quindi, concluso per l'accogliemento delle seguenti conclusioni: «Voglia il Tribunale di Salerno adito, in funzione di G.U., ogni altra contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvedere:
A) respingere la domanda, inammissibile, anche per intervenuta prescrizione del diritto non utilmente interrotta, ed infondata in fatto ed in diritto, pagina 5 di 11 dichiarando ampiamente congrue e satifattive di ogni danno le somme erogate ed erogande dall'Inail, nettamente superiori al danno civilistico risarcibile;
B) vinte le spese di lite;
C) in via subordinata, ridurre il risarcimento civilistico nei limiti rigorosi del provato e del grado di colpa concorrente del danneggiato, detratte integralmente le somme già corrisposte dall'Inail, operando la compensatio lucri cum damno per poste omogenee e stante il divieto di locupletazione, che presiede al principio indennitario;
esclusi danni, patrimoniali e non, non dimostrati ed esclusi interessi e svalutazione monetaria non cumulabili;
D) compensazione integrale delle spese di lite;
in via gradata, compensazione parziale, in relazione al grado di colpa concorrente del danneggiato ed alla divergenza tra il chiesto ed il pronunciato».
Seppur regolarmente citati, non si sono costituiti in giudizio e CP_2 la dei quali va, dunque, dichiarata la Controparte_4 contumacia.
Concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., la causa è stata ritenuta matura per la decisione senza istruttoria e, pertanto, è stata rinviata alla data odierna per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
***
1. Preliminarmente, deve essere esaminata l'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno, ritualmente eccepita dalla parte convenuta costituita, in quanto assorbente.
1.1. Si osserva, in diritto, che «l'eccezione di prescrizione è validamente proposta quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, ossia l'inerzia del titolare, senza che rilevi l'erronea individuazione del termine applicabile, ovvero del momento iniziale o finale di esso, trattandosi di questione di diritto sulla quale il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte» (da ultimo
Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 30303 del 27/10/2021, enfasi della scrivente), e che «non viola il principio dispositivo della prescrizione (art. 2938 c.c.) né quello della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato (art. 112 c.p.c.) la decisione che accolga l'eccezione di prescrizione ordinaria sulla base di una pagina 6 di 11 ragione giuridica diversa da quella prospettata dalla parte che l'ha formulata, poiché spetta al giudice individuare gli effetti giuridici dei singoli atti posti in essere, attribuendo o negando a ciascuno di essi efficacia interruttiva o sospensiva della prescrizione, mentre la tutela del contraddittorio è assicurata ponendo la controparte nelle condizioni di difendersi deducendo l'esistenza di eventuali circostanze rilevanti ai sensi degli artt. 2941, 2942, 2943 e 2944 cod. civ.» (Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 1149 del 21/01/2020, ma soprattutto Sez. U,
Sentenza n. 10955 del 25/07/2002).
1.2. Nel caso in esame, la già con la comparsa di Controparte_1 costituzione e risposta, ha avanzato l'eccezione di prescrizione dell'azione di risarcimento dei danni, in quanto la vicenda fattuale, così come sopra descritta, veniva era stata oggetto di procedimento penale e si concludeva con la sentenza del 25/9/2008 che condannava , imputato nel CP_2 procedimento, alla pena di anni due di reclusione.
1.3. Invero, il Tribunale Penale di Salerno così decideva: «letti gli artt. 444 e ss. c.p.p., dispone applicarsi, su richiesta dell'imputato e con il consenso del
PM con l'aggravante contestata e con la diminuzione per il rito prescelto, la pena di anni due di reclusione. Letti gli artt. 445 -538 c.p.p., condanna
l'imputato alla refusione delle spese processuali sostenute dalla costituita parte civile, da liquidarsi nella misura di 800,00 euro, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, per ciascuna parte civile».
1.4. L'imputato ricorreva in Cassazione e la Suprema Corte rigettava CP_2 il ricorso così statuendo: «La Corte di cassazione VII° Sezione Penale dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.500,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 9 -11-2009» (così come si evince dall'annotazione in calce alla sentenza depositata dalla parte attorea – all.to n.
6 fascicolo attoreo).
1.5. La sentenza del 25/9/2008, pertanto, è divenuta poi irrevocabile in data
9/11/2009 a seguito di rigetto del ricorso proposto dall'imputato in
Cassazione.
1.6. Venendo all'individuazione del termine di prescrizione, si vuole precisare che risulta pacifico che l'attore non si sia costituito parte civile nel processo pagina 7 di 11 penale, ma tale circostanza è irrilevante ai fini dell'applicazione del termine più lungo di prescrizione previsto per il reato, in quanto la giurisprudenza di legittimità ha da tempo sostenuto (arg. da Cass. Civ., Sez. L, 26.7.2019, n.
20363; Cass. Civ., Sez. III, 14.5.1998, n. 4867 e soprattutto le S.U. sentenza n.
27337/2008), che la più lunga prescrizione prevista per il reato si deve applicare anche all'azione risarcitoria civile, a norma dell'art. 2947, comma 3, cod. civ., indipendentemente dalla promozione o meno dell'azione penale (e, in quel caso, dalla proposizione della querela), essendo il maggior termine di prescrizione correlato solo all'astratta previsione dell'illecito civile come reato.
1.7. La Corte ha precisato che «d'altra parte, solo nell'ambito dell'affermata autonomia tra giudizio civile e quello penale trovano logica collocazione le affermazioni costanti in giurisprudenza, in relazione ad altri profili della prescrizione civile intesa come svincolata dallo sviluppo, sia pure potenziale, di un procedimento penale. In particolare, si intende fare riferimento all'interpretazione offerta dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 1479 del 18 febbraio 1997 in ordine all'ininfluenza delle cause di sospensione ed interruzione in sede penale sul corso della prescrizione civile;
ovvero all'affermazione secondo cui - qualora, in esito al processo penale,
l'imputazione sia stata degradata - deve aversi riguardo al reato contestato e non già a quello ritenuto in sentenza (cfr., Cass. 4 dicembre 1992, n. 12919) ed indipendentemente dal riconoscimento delle attenuanti (come avviene in sede penale solo attualmente a seguito della sostituzione dell'art. 157 c.p., operata dalla L. 5 dicembre 2005, n. 251, art. 6). Ciò è l'esatto contrario di quanto vale per la prescrizione penale per la cui determinazione, come è noto, occorre tener conto del tipo di reato riconosciuto in sentenza» (in motivazione S.U.
2008 cit.).
1.8. Anche nel caso di specie, l'azione aquiliana di risarcimento del danno scaturisce da un fatto illecito che costituisce reato e, pertanto, deve aversi riguardo al disposto dell'art. 2947, comma 3 cod. civ.
1.9. Lo stesso articolo così dispone: «Il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato.
Per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di
pagina 8 di 11 ogni specie il diritto si prescrive in due anni.
In ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile. Tuttavia, se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o
è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati dai primi due commi, con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile».
1.10. Pertanto, è doveroso analizzare se, nel caso di specie, deve applicarsi il termine prescrizionale più ampio previsto dalla norma penale, richiamato dalla prima parte del comma 3 (nel caso di specie il termine prescrizionale dell'omicidio colposo – art. 589 c.p. - è di sei anni, secondo la disciplina ratione temporis vigente), o quello previsto dal comma 2, richiamato dalla seconda parte del comma 3, oltre alla presenza, in entrambi i casi, di atti interruttivi.
1.11. Questo perché la parte seconda del comma 3 precisa che, qualora l'azione penale si concluda con sentenza definitiva la prescrizione civile da applicarsi è quella indicata nei primi due commi (nel caso di specie, trattandosi di un risarcimento dei danni derivante dalla circolazione di veicoli, del comma 2) con decorrenza dalla data in cui tale decisione è divenuta irrevocabile.
1.12. Rimane esclusa, come si preciserà a breve, l'applicazione, nel caso in esame, dell'art. 2053 cod. civ. con applicazione del termine di prescrizione decennale.
1.13. In tal senso, è bene precisare che la sentenza penale emessa ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p. (c.d. patteggiamento), ai fini dell'individuazione del termine prescrizionale non viene equiparata a una sentenza di condanna, ma è ricompresa nella nozione di sentenza irrevocabile proprio ai fini dell'applicabilità dell'art. 2947 comma 3 cod. civ.
1.14. Sul punto, la Suprema Corte afferma: « In tema di prescrizione del risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli, dal disposto del terzo comma dell'art. 2947 cod. civ. emerge, per l'ipotesi in cui il fatto costituisce anche reato, che il risarcimento del danno si prescrive in due anni quando sia intervenuta una sentenza irrevocabile nel procedimento penale,
pagina 9 di 11 rientrando tra queste anche la sentenza emessa ai sensi degli artt. 444 e 445 cod. proc. pen. (c.d. patteggiamento), perché essa non ha, nel giudizio civile,
l'efficacia di una sentenza di condanna, alla quale è invece applicabile, ex art.
2953 cod. civ., il termine di prescrizione di dieci anni. » (Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 25042 del 07/11/2013 - v. anche Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 31157 del 08/11/2023- C)
1.15. Risulta chiaro, quindi, che a differenza di quanto sostenuto dall'attore in merito all'applicazione dell'art. 2953 cod. civ. (I diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni), non può essere applicato il termine prescrizionale decennale in quanto quest'ultimo è previsto solo nel caso in cui vi sia una sentenza penale di condanna (e non in caso di patteggiamento come nel caso in esame). La sentenza di patteggiamento è, infatti, equiparata a sentenza di condanna soltanto nei limiti dell'art. 445 comma 1bis c.p.p., ma la stessa norma esclude tale qualificazione agli effetti civili.
1.16. Individuato il termine di prescrizione, occorre verificare se l'attore abbia posto in essere atti interruttivi, a partire dal 2009 (anno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile) idonei a interrompere il termine prescrizionale biennale previsto dall'art. 2947 comma 3, seconda parte cod. civ.
1.17. Dal corredo probatorio allegato agli atti è emerso che , a Parte_1 mezzo raccomandate a/r destinati alla HDI Ass.ni S.p.A., ha compiuto diversi atti interruttivi, in particolare in data 28/7/2007, 25/6/2009, 10/6/2011,
4/3/2013 e, da ultimo, 27/9/2022 (all.to n. 4 fascicolo attoreo).
1.18. In applicazione dei principi sopra richiamati, risulta evidente che fino al 2013 l'attore ha efficacemente interrotto il termine prescrizionale facendolo ripartire, ogni volta, per un nuovo biennio.
1.19. Tuttavia, dal 2013 al 2022 non risulta compiuto alcun ulteriore atto interruttivo con conseguente maturazione della prescrizione in data 9.11.2015.
1.20. L'eccezione, quindi, deve essere accolta in quanto il diritto sotteso all'azione risarcitoria si è prescritto quando la citazione è stata proposta
(2022).
pagina 10 di 11 2. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in questi termini , secondo i parametri minimi:
- € 7.052,00 per compenso avvocato;
- oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, c.p.a. e i.v.a., come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
A) rigetta la domanda per intervenuta prescrizione del diritto a essa sotteso;
B) condanna la parte attrice a rifondere le spese di lite a lla parte convenuta che si liquidano in € 7.052,00 per compenso avvocato, oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, c.p.a. e i.v.a., come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
9 luglio 2025
La Giudice
Grazia Roscigno
Provvedimento redatto con l'ausilio del MOT dott. D'Amato Francesco
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