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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 24/03/2025, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Federico Grillo Pasquarelli PRESIDENTE
Giuliana Melandri CONSIGLIERA rel.
Paolo Viarengo CONSIGLIERE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 343/2024 R.G.L. promossa da:
Parte_1
, c.f. , rappresentata e
[...] P.IVA_1
difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Daniela Dal Bo,
Salvatore Di Gesù e Cecilia Fazio ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Araldo Boggia, sito in (16121) Genova, Via alla Porta degli
Archi n. 3/19, giusta delega in calce al ricorso in appello
APPELLANTE
CONTRO
, c.f. rappresentato e Controparte_1 C.F._1
difeso, in virtù di mandato allegato alla memoria difensiva in appello, dagli
Avv.ti Alberto Marconi e Alessio Barbieri ed elettivamente domiciliato presso lo studio in Via XX Settembre 19/7 (GE)
APPELLATO
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note di trattazione scritta tempestivamente depositate entro il termine del 12/03/2025 .
FATTI DI CAUSA
Con ricorso al Tribunale di Genova il Dott. , dottore Controparte_1
commercialista in pensione dal 1° giugno 2001, ha chiesto accertarsi la illegittimità del “contributo di solidarietà” trattenuto sulla propria prestazione pensionistica dalla Parte_1
a favore dei Dottori MM (da qui in poi solo in forza Pt_1 dell'art. 22, comma 1, del Regolamento di disciplina del regime previdenziale.
Richiamando l'orientamento giurisprudenziale consolidato in materia, il ricorrente ha lamentato che l'operato della fosse lesivo della riserva di Pt_1 legge prevista dall'art. 23 Cost. in materia tributaria e del principio del “pro rata”.
La ha resistito in primo grado, eccependo preliminarmente la Pt_1
improcedibilità del ricorso ex art. 443 c.p.c. e richiamando, nel merito, giurisprudenza a proprio favore, secondo cui le trattenute sarebbero legittime, in quanto applicate sulla base di norme regolamentari rispettose dei principi di cui sopra;
in via subordinata, ha chiesto accertarsi la legittimità delle trattenute operate per gli anni 2012 e 2013 in applicazione dell'art. 24 co. 24, lett. b), d.l. 201/2011 conv. in l. 214/2011. Infine ha comunque eccepito la prescrizione quinquennale dei diritti rivendicati.
Il Tribunale ha accolto il ricorso nei limiti della eccepita prescrizione
(ritenuta tuttavia decennale), condannando la a restituire al ricorrente Pt_1
le somme trattenute a titolo di contributo di solidarietà con decorrenza dal febbraio 2012 e sino al dicembre 2023, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione dei singoli ratei al saldo.
Il Tribunale ha accolto il ricorso per i seguenti motivi:
- secondo l'orientamento ormai consolidato della Corte di Cassazione (Cass.
n. 31875 e 32595 del 2018; n. 423, 603, 982, 16814, 25212del 2019; n.
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27340, 28054, 28055 del 2020, n. 6897 e 29535 del 2022 ex plurimis), è impossibile per gli enti previdenziali privatizzati adottare, anche avendo quale obiettivo di assicurare un equilibrio di bilancio e una gestione stabile, atti o provvedimenti che non incidono sulla determinazione del trattamento pensionistico ma impongono una trattenuta su un trattamento già determinato con riferimento ai criteri ad esso applicabili;
- tali atti devono ritenersi incompatibili con il criterio del pro rata, dando luogo ad un prelievo inquadrabile nelle prestazioni patrimoniali per le quali l'art. 23 Cost. prevede una riserva di legge (Corte Costituzionale n.
173/2016);
- anche con riferimento al dedotto ampliamento dei poteri normativi degli enti previdenziali privati per effetto della modifica dell'art. 3, comma 12, l.
335/1995 a seguito dell'intervento delle leggi n. 296/2006 e n. 147/2013, la
Suprema Corte (Cass. 31875/2018), riprendendo i principi sopra evidenziati, ha escluso che la disciplina innovata consentisse un simile prelievo;
- quanto all'ulteriore richiesta subordinata della volta ad ottenere, Pt_1
quanto meno, la legittimità della trattenuta per il biennio 2012-2013, la stessa è parimenti infondata per difetto del necessario presupposto dell'inerzia dell'ente nell'adottare i provvedimenti previsti nel termine indicato dall' art. 24 co. 24, lett. b), d.l. 201/2011 conv. in l. 214/2011; ciò in quanto, nel 2004, la aveva già attivato il passaggio tra sistema Pt_1
retributivo e contributivo, adottando con notevole tempestività le misure previste dal citato art. 24, tanto da non richiedere l'applicazione del contributo di solidarietà previsto solo in via sussidiaria.
Avverso la sentenza la propone appello e l'appellato resiste al Pt_1
gravame.
La causa, discussa mediante il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, viene decisa come segue all'esito della camera di consiglio tenutasi in data 19 marzo 2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo articolato motivo la censura la sentenza appellata Pt_1
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per “violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2 del D.Lgs. n. 509/1994, dell'art. 3 L. n. 335/1995, così come modificato dall'art. 1, co. 763, L. n.
296/2006 ed autenticamente interpretato dall'art. 1, co. 488, L. n.
147/2013, dell'art. 24, co. 24, D.L. n. 201/2011, conv. in L. 214/2011, dell'art. 115 c.p.c., degli artt. 2, 3 e 23 Cost. e degli artt. 2, 9 e 32 dello
Statuto della laddove la sentenza impugnata ha Parte_1
ritenuto illegittimo il prelievo operato a titolo di contributo di solidarietà sulla pensione del Dott. ”, lamentando in particolare che il CP_1
giudice:
a) ha erroneamente ritenuto illegittimo il contributo di solidarietà per carenza dei relativi poteri normativi in capo alla sulla base della Pt_1 vecchia dizione normativa dell'art. 3, co. 12, l. 335/1995 e senza considerare l'ampliamento previsto dalla modifica dell'art. 3 di cui alle leggi n. 196/2006 e n. 147/2013, con la legittimazione ad adottare tutti “i provvedimenti necessari” per la salvaguardia dell'equilibrio di lungo termine (eliminando la tassativa elencazione dei provvedimenti adottabili prevista in precedenza), avendo presente il principio del pro rata (e non già dovendolo rispettare in maniera rigida, come previsto nella versione precedente) e considerando i principi di solidarietà/equità intergenerazionale, senza necessità, dunque, di ricondurre tali provvedimenti ad un “criterio di determinazione del trattamento pensionistico” (come ritenuto da numerose pronunce della giurisprudenza di merito);
b) non ha adeguatamente considerato che il contributo di solidarietà è finalizzato ad assicurare l'equilibrio di bilancio a lungo termine, con conseguente rilevanza dell'art. 1, co. 488, l. 147/2013 (norma di interpretazione autentica dell'art. 1, co. 763 ultimo periodo, l. 296/2006 e dunque con efficacia retroattiva), dal momento che tale norma pone come condizione di legittimità degli atti degli enti previdenziali privatizzati che essi siano finalizzati proprio ad assicurare l'equilibrio di bilancio a lungo termine, come peraltro confermato dal legislatore sia con l'art. 24, co. 24,
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d.l. 201/2011 che con l'art. 1, co. 486, l. 147/2013, atteso che la sola introduzione del calcolo contributivo (producendo i suoi effetti solo nei confronti di chi si fosse iscritto alla successivamente al 1.1.2004) non Pt_1
sarebbe sufficiente a garantire la stabilità finanziaria di lungo termine e il contemperamento degli interessi, da una parte, della coorte dei pensionati rispetto a quella degli iscritti e, dall'altra parte, tra gli stessi iscritti, ovvero tra la coorte di quelli più anziani e quella dei più giovani, anche alla luce dei principi costituzionali di solidarietà ed uguaglianza;
c) non ha adeguatamente considerato la sentenza n. 173/2016 della Corte
Costituzionale che ha concluso per la legittimità costituzionale della legge finanziaria del 2014, art. 1, comma 486, con riferimento all'applicazione dell'istituto del contributo di solidarietà con riguardo a pensioni in corso di erogazione, non lesivo del principio di ragionevolezza e rispettoso dei parametri costituzionali ex artt. 2, 36 e 38 Cost. ricorrendo le condizioni che la Corte Costituzionale ha ritenuto che debbano sussistere a tal fine;
d) ha erroneamente sostenuto l'illegittimità del contributo di solidarietà in quanto “prelievo inquadrabile nelle prestazioni patrimoniali di cui all'art. 23
Cost. … coperte in ordine alla previsione della loro imposizione a riserva di legge”, posto che nel caso degli appellati non si configura come una prestazione patrimoniale essendo stato introdotto, per la prima volta, anteriormente alla maturazione del diritto a pensione dei professionisti. In ogni caso, trattandosi di riserva relativa, la normativa attributiva del potere all'Ente (art. 3, co. 12, l. 335/95) indica espressamente i criteri, limiti e controlli volti a delimitare l'ambito di discrezionalità dell'amministrazione, rappresentati dalla necessità di salvaguardare l'equilibrio finanziario di lungo termine, tenuto conto non soltanto del principio del pro rata ma altresì dei criteri di gradualità e di equità tra generazioni di cui agli artt. 2 e 38
Cost.;
e) ha erroneamente ritenuto che gli Enti previdenziali privatizzati non possano adottare provvedimenti di introduzione del contributo di solidarietà poiché – a detta del Giudicante - “incompatibili con il criterio del pro rata”:
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in proposito la previsione del contributo di solidarietà, soprattutto quello previsto dalle delibere nn. 4/2008, 3/2013 n. 10/2017, non lede in alcun modo il principio del pro rata temporis, essendo del tutto estraneo rispetto ad esso, in quanto istituto non frazionabile;
f) ha omesso completamente di considerare che il contributo di solidarietà è rispettoso anche degli ulteriori principi fissati dalla legge (art. 3, co. 12, l.
335/1995) per l'introduzione della normativa regolamentare, ossia del principio di equità intergenerazionale e del principio di gradualità, considerato che incide unicamente sulle quote di pensione calcolate con il criterio retributivo (quindi molto favorevole) e superiori agli € 10.629,84 annui e prevede 8 aliquote graduate al fine di incidere in misura maggiore;
g) ha erroneamente omesso di considerare la rilevanza, ai fini della sussistenza dei poteri normativi in capo alla di prevedere il contributo Pt_1
di solidarietà per il periodo per cui è causa, dell'art. 24, co. 24, d.l.
201/2011, secondo cui “In considerazione dell'esigenza di assicurare
l'equilibrio finanziario delle rispettive gestioni in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, gli enti e le forme gestorie di cui ai predetti decreti adottano, nell'esercizio della loro autonomia gestionale, entro e non oltre il 30 settembre 2012, misure volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di cinquanta anni. Le delibere in materia sono sottoposte all'approvazione dei
Ministeri vigilanti secondo le disposizioni di cui ai predetti decreti;
essi si esprimono in modo definitivo entro trenta giorni dalla ricezione di tali delibere”, con l'ulteriore previsione che, in caso di mancata adozione, avrebbe dovuto essere adottato ex lege il contributo di solidarietà. In subordine, il giudice di primo grado avrebbe dovuto quantomeno ritenere che tale norma, almeno dalla sua entrata in vigore, e quindi dall'anno 2011, legittima l'imposizione del contributo di solidarietà operata dalla Pt_1
nelle misure rispettivamente fissate, per quanto di interesse nella presente
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sede, dalla delibera n. 4/2008, per gli anni 2011-2013, dalla delibera n.
3/2013, per gli anni 2014-2018 e dalla delibera n. 10/2017, per gli anni
2017-2023.
Le doglianze sono infondate.
In merito alle articolare censure formulate nell'appello, il collegio non può che richiamare i consolidati principi affermati in materia dalla Corte di
Cassazione nei termini di seguito riportati, come ribaditi nelle plurime sentenze emesse sulla scorta del precedente n. 2454/2023, qui richiamato anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
“Con varie pronunce (a partire da Cass.25212/09, poi seguita da altre, tra cui Cass.31875 e 32595 del 2018, Cass.20 e 423 e 603 e 982 e 16814 del
2019, Cass.28054/20, Cass.6897 e 29535 del 2022), questa Corte ha affermato che:
-l'autonomia regolamentare della è stabilita nei limiti dell'art.3, Pt_1
co.12 legge n.335/95, ovvero con riguardo a variazioni delle aliquote contributive, riparametrazione dei coefficienti di rendimento e, in ultimo, a ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico. Esula da tale novero qualsiasi provvedimento degli enti previdenziali privatizzati
(quale, nella specie, l'art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale), che introduca - a prescindere dal "criterio di determinazione del trattamento pensionistico" - la previsione di una trattenuta a titolo di
"contributo di solidarietà" sui trattamenti pensionistici già quantificati ed attribuiti;
-il contributo di solidarietà, anche sulla base di quanto affermato da Corte
Cost. sentenza n.173/16, ha natura di prestazione patrimoniale imposta ai sensi dell'art.23 Cost., ed è dunque sottoposto alla riserva di legge;
-l'art.1, co.488 legge n.147/13, da un lato, pone quale condizione di legittimità degli atti adottati dagli enti previdenziali la loro finalizzazione ad assicurare l'equilibrio finanziario a lungo termine, mentre tale finalità non rappresenta un connotato del contributo straordinario di solidarietà, avente carattere provvisorio e limitato nel tempo;
dall'altro lato,
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trattandosi di norma di interpretazione autentica, riguardante provvedimenti che abbiano inciso sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, non attiene alla materia in esame.
Tali assunti sono stati confermati da questa Corte (v. ad es. Cass.
36001/22) anche riguardo alle trattenute operate per il secondo quinquennio di applicabilità del contributo di solidarietà.
Ora, rispetto alle precedenti osservazioni, i motivi di ricorso si limitano ad affermare che, dopo la modifica apportata all'art.3, co.12 legge
n.335/95 dall'art.1, co.763 legge n.296/06, è venuto meno il numerus clausus degli interventi adottabili dalla in sede regolamentare, senza Pt_1
considerare che – come già sottolineato dalle citate pronunce – la base giuridica dell'art.22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della CNPADC risiede nel testo dell'art.3, co.12 legge n.335/95 previgente la modifica apportata nel 2006.
I motivi di ricorso, poi, non adducono alcuna rilevante e specifica confutazione rispetto alla statuizione centrale e più volte ribadita da questa
Corte secondo cui la norma di interpretazione autentica di cui all'art.1, co.488, legge n.147/13, pone come condizione di legittimità degli atti adottati dagli enti previdenziali che essi siano finalizzati ad assicurare
l'equilibrio finanziario a lungo termine, mentre sicuramente tale finalità non rappresenta un connotato del contributo straordinario di solidarietà in oggetto, proprio perché esso ha carattere provvisorio e limitato nel tempo, cosi come affermato dalla stessa ricorrente (vedi, per tutte: Cass. 10 dicembre 2018, n. 31875; Cass. 6 aprile 2016, n. 6702).
Il ricorso, infine, cita a sostegno l'art. 24, co.24, lett. b) d.l. n.201/11 conv. con legge n.214/11, che prevede un contributo di solidarietà, per gli anni 2012 e 2013, pari all'1% per il caso di inerzia delle Casse nell'adozione delle misure volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche.
Si tratta, pertanto, di una norma che conferma che, come sottolineato nella citata sentenza della Corte costituzionale n.173/16, il contributo di
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solidarietà, avendo natura di prestazione patrimoniale imposta ai sensi dell'art.23 Cost., è sottoposto alla riserva di legge”.
I principi richiamati - incentrati sulla estraneità del contributo di solidarietà ai criteri di determinazione del trattamento pensionistico e alla perdurante soggezione del prelievo alla necessaria previsione di legge, ex rt.
23 Cost., anche nell'evoluzione del quadro normativo richiamata dall'appellante - assorbono tutte le doglianze sopra individuate.
Con il secondo motivo l'appellante si duole, in via di ulteriore subordine, della “ Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 24, co. 24, lett. b), d.l.
201/2011 laddove la sentenza non ha ritenuto applicabile il contributo di solidarietà ivi previsto per il biennio 2012-2013. Vizio di motivazione”, per avere erroneamente escluso il requisito della inerzia dell'ente resistente nell'adottare i provvedimenti previsti, nel termine indicato, quale presupposto per l'applicazione del contributo nella misura minima prescritta dalla norma. Secondo la dalla disposizione in esame Pt_1
emergerebbe la legittimità quantomeno del contributo di solidarietà previsto dal legislatore in via automatica nella misura dell'1% per i due anni indicati, nel caso di “assenza” di una normativa propria dell'Ente previdenziale privatizzato. Pertanto, afferma la “se è vero che l'adozione di un Pt_1 regolamento attuativo da parte dell'Ente previdenziale privatizzato è opportuno e utile all'esigenze di autogoverno e di bilancio dell'Ente stesso,
è altrettanto vero, alla luce del tenore letterale di tale norma e della ratio legis alla stessa sottesa, che lo stesso non risulti necessario ai fini dell'applicazione del contributo di solidarietà ivi previsto”.
Il motivo è infondato.
L'art. 24 co. 24, lett. b), d.l. 201/2011 conv. in l. 214/2011 dispone: “In considerazione dell'esigenza di assicurare l'equilibrio finanziario delle rispettive gestioni in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio
1996, n. 103, gli enti e le forme gestorie di cui ai predetti decreti adottano, nell'esercizio della loro autonomia gestionale, entro e non oltre il 30
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settembre 2012, misure volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di cinquanta anni. Le delibere in materia sono sottoposte all'approvazione dei Ministeri vigilanti secondo le disposizioni di cui ai predetti decreti;
essi si esprimono in modo definitivo entro trenta giorni dalla ricezione di tali delibere. Decorso il termine del 30 settembre
2012 senza l'adozione dei previsti provvedimenti, ovvero nel caso di parere negativo dei Ministeri vigilanti, si applicano, con decorrenza dal 1° gennaio
2012: a) le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo sull'applicazione del pro-rata agli iscritti alle relative gestioni;
b) un contributo di solidarietà, per gli anni 2012 e 2013, a carico dei pensionati nella misura dell'1 per cento”).
La Corte ritiene che il Tribunale abbia correttamente interpretato la norma, secondo il chiaro tenore letterale, che subordina espressamente l'applicazione del contributo dell'1% a carico dei pensionati negli anni
2012 e 2013 alla condizione che, nel termine del 30.9.2012, l'ente gestore non abbia ancora adottato misure volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche (o le stesse non abbiano ricevuto parere positivo dei Ministeri vigilanti). Tale condizione di inerzia qui non ricorre atteso che, come rilevato dal Tribunale e non contestato dall'appellante, la aveva a tale data già approvato misure dirette ad Pt_1
assicurare la sostenibilità finanziaria del regime previdenziale dei dottori commercialisti, attraverso il Regolamento di disciplina e la delibera attuativa del 2008 (cfr. in senso conforme C. Appello Torino n. 65/2023, C.
Appello Milano nn. 1164/2023 e 72/2021).
Con il terzo motivo, l'appellante censura la decisione appellata, in ulteriore subordine, per “Violazione dell'art. 19, co. 3, L. n. 21/1986, dell'art. 2948,
n. 4, c.c., dell'art. 129 RDL 1827/1935, dell'art. 47bis D.P.R. n. 639/1947 e degli artt. 3 e 38 Cost. ove la sentenza impugnata ha rigettato l'eccezione di prescrizione quinquennale delle somme trattenute”.
La contesta la rilevanza della pronuncia della Corte di Cassazione n. Pt_1
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17742/2015, citata dal giudice di primo grado, atteso che la stessa non prende in considerazione la speciale previsione di cui all'art. 19, co. 3, l.
21/1986, secondo cui “Con il decorso di cinque anni si prescrive il diritto alle prestazioni della ”, nonché la valenza sistematica, per tutte le Pt_1 forme previdenziali obbligatorie, dell'art. 47 bis d.p.r. 639/70, come introdotto dall'art. 38 d.l. 98/11, che, superando l'art. 129 RDL 1827 del
1935, recita: «Si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni».
In ogni caso, la lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui Pt_1
ritiene che il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4,
c.c. sarebbe applicabile solamente nel caso in cui il credito sia liquido ed esigibile, cioè “pagabile”, evidenziando comunque che le trattenute a titolo di contributo di solidarietà per cui è causa sono certamente assistite anche da liquidità rappresentando una mera percentuale della pensione ed essendo facilmente computabili dall'interessato e risultanti dai cedolini di pensione.
Anche il terzo motivo è infondato, alla luce dei principi ripetutamente affermati dalla Corte di Cassazione in numerose pronunce (Cass.
41320/2021, Cass. 29523/2022, Cass. 31527/2022, Cass. 31641/2022, Cass.
31642/2022, Cass. 4604/2023), secondo cui il termine di prescrizione dell'azione di recupero delle somme indebitamente trattenute non può che essere quello ordinario decennale e che "se (...) il pensionato è stato in condizione di riscuotere solo i ratei della pensione nella misura decurtata del contributo di solidarietà, e non anche nel superiore importo spettante senza l'applicazione del medesimo, che è oggetto della controversia ora in esame, la differenza tra l'importo liquidato e quello superiore richiesto non può ritenersi "pagabile" e, quindi, non può applicarsi la prescrizione quinquennale dell'art. 2948 c.c., ma quella decennale ordinaria dell'art.
2946 c.c.".
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Né a diverse conclusioni può pervenirsi, secondo il consolidato orientamento appena richiamato, sulla base dell'art. 47 bis D.P.R. n. 639 del 1970, nel testo introdotto dall'art. 38, comma 1, lett. D) n.2), per la decisiva considerazione che "la fattispecie in esame non è classificabile quale ipotesi di riliquidazione di trattamenti pensionistici, ma quale credito consequenziale all'indebita ritenuta derivante dalla applicazione di una misura patrimoniale illegittima, frutto di trattenute operate sui singoli ratei di pensione, ma che non condivide con il rateo pensionistico la disciplina del sistema di calcolo della pensione in sé considerata" (Cass. 36560/2022).
Sulla scorta di quest'ultima considerazione in merito alla natura del credito azionato, è parimenti infondato il richiamo alla disciplina dell'art. 19, comma 3, l. 21/1986, che prevede il termine quinquennale di prescrizione per le “prestazioni della , nozione cui non è riconducibile il credito Pt_1 sorto dall'indebito prelievo che si è sovrapposto al diritto del pensionato, ma non si è confuso con l'obbligazione pensionistica a cui pretendeva di applicarsi (così ancora Cass. 36560/2022 già citata).
Con il quarto motivo, sempre in subordine, la si duole della Pt_1
“Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 16, co. 6, L. n. 412/1991 nonché degli artt. 1224 e 2033 c.c. ove la sentenza impugnata ha ritenuto di riconoscere il cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria nonché la decorrenza degli interessi dalle singole scadenze”, in quanto la statuizione sarebbe in contrasto da un lato con il divieto di cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria e, dall'altro, con l'impossibilità, nella specie, di far decorrere gli interessi dalle singole scadenze anziché dal momento in cui l'Ente avrebbe dovuto adottare il provvedimento in risposta alla domanda dell'interessato di restituzione del contributo di solidarietà applicato.
Anche questo motivo va disatteso, come già affermato da questa Corte (C.
Appello Genova 203/2020), in ossequio ai principi affermati in analoghe fattispecie dalla Suprema Corte, tra le quali da ultimo Cass. 4362/2023 e
Cass. 12122/2023, dove si è ribadito che “al pensionato, infatti, per effetto
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dell'accoglimento della domanda, competono gli interessi legali dalla data di maturazione del diritto (coincidente con i prelievi effettuati dalla ) Pt_1
fino al momento dell'effettivo pagamento, in base ad un consolidato e condiviso indirizzo di questa Corte (da ultimo confermato da Cass. 13642 del 2022) che, con riguardo agli accessori, afferma che i crediti previdenziali hanno natura unitaria;
gli accessori costituiscono componenti essenziali di un'unica prestazione nel senso che il credito maggiorato di tali elementi, rappresenta, nel tempo, l'originario credito nel suo reale valore man mano aggiornato (Cass. n. 12023 del 2003; conf. Cass. n. 18558 del
2014; Cass. n. 2563 del 2016); la Corte ha, peraltro, già esaminato analoghe fattispecie (v. Cass. nn. 16813 e 16814 del 2019; n. 35113 del
2022) e richiamato, a fondamento della correttezza del decisum dei giudici di merito, l'arresto delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. Un. n.
6928 del 2018) con il quale, occupandosi di prestazioni di natura previdenziale, per quel che qui rileva, si è nuovamente ribadito che "(...) dalla affermata natura previdenziale (del credito) (...) deriva (...) che agli accessori da cumulare non si applica il regime giuridico proprio delle obbligazioni pecuniarie, sicché il pagamento del solo credito originario si configura come adempimento parziale di una prestazione unitaria (...) consegue che gli interessi devono essere calcolati sul capitale rivalutato con scadenza periodica, dal momento dell'inadempimento al soddisfacimento del credito(...)".
Discende da tutte le ragioni esposte il rigetto dell'appello.
In punto spese, non si ravvisano ragioni di deroga al criterio della soccombenza e la va condannata alla rifusione in favore dell' Pt_1
appellato delle spese del grado, come liquidate in dispositivo ai sensi del
D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva in concreto espletata.
Consegue, altresì, ex lege (art. 1, commi 17-18, l. 228/2012) la dichiarazione che sussistono i presupposti processuali per l'ulteriore
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pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato per l'impugnazione.
P. Q. M.
Visti gli artt. 127 ter e 437 c.p.c.,
Respinge l'appello;
Condanna l'appellante a rimborsare all' appellato le spese del grado, liquidate in euro 3.000,00, oltre rimborso forfettario 15%, Iva e Cpa, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari;
Dichiara che sussistono i presupposti processuali per l'ulteriore pagamento,
a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio del 19/03/2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Giuliana Melandri
IL PRESIDENTE
Federico Grillo Pasquarelli
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