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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 07/03/2025, n. 846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 846 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 171/2022
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE DI FIRENZE Sezione Terza Civile Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona della Giudice dott.ssa
Federica Samà, ha emesso la seguente SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 171/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi vertente tra rappresentato e difeso dall'avv.to ANGOTTI Parte_1
GEROLAMO e dall'avv.to CHITI MARIO PILADE
ATTORE OPPONENTE
E
- Controparte_1
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE
[...]
rappresentato e difeso dall' Controparte_2
AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI FIRENZE
CONVENUTO OPPOSTO
E
OP
[...]
TERZO CHIAMATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Parte attrice opponente: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Firenze:
- in via preliminare, autorizzare l'opponente alla chiamata in causa, ai sensi degli Parte_1
artt. 106 e 269 c.p.c., della (C.F. ) OP P.IVA_1
1 con sede in Via Massa Avenza n. 38/B, Massa (MS), in persona del l.r. p.t., e a tal fine disporre il differimento della prima udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo;
- nel merito, in tesi, previo rigetto della richiesta di concessione della provvisoria esecutività del D.I. opposto, accertare e dichiarare l'infondatezza della pretesa creditoria oggetto dell'ingiunzione, e revocare il D.I.
Opposto;
- nel merito, in ipotesi, in caso di accoglimento, anche parziale, della pretesa creditoria oggetto dell'ingiunzione, accertata e dichiarata la responsabilità esclusiva della
[...]
nella causazione del danno lamentato dal convenuto opposto OP [...]
, Controparte_4 Controparte_2
conseguentemente condannarla, nonché comunque condannarla a rilevare e tenere indenne la
[...]
da qualsivoglia somma fosse a suo carico riconosciuta dovuta al convenuto opposto;
Parte_1
- con vittoria di spese e rimborso del contributo unificato.”
Parte convenuta opposta: “Voglia l'On.le Tribunale adito:
- in via preliminare, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
- respingere l'avversa opposizione perché infondata e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto.
- Con vittoria delle spese di lite.”
RAGIONI in FATTO e in DIRITTO
In data 8 Ottobre 2021 il Tribunale di Firenze emetteva decreto ingiuntivo in forza del quale intimava a e Parte_1 [...]
di pagare in solido al OP
[...]
Controparte_5
la somma di € 134.698,20, oltre interessi e
[...]
spese.
A fondamento della propria pretesa, parte ricorrente aveva dedotto che era stata condannata in solido con le parti dell'associazione temporanea di imprese (in seguito ATI), composta da e al Parte_1 OP
pagamento del risarcimento del danno e delle spese legali liquidate con sentenza n.
889/2019 emessa dal Tribunale di Firenze, non impugnata e divenuta definitiva.
2 In particolare, il ricorrente ha agito in regresso del condebitore solidale e ha richiesto l'ingiunzione della metà della somma già integralmente corrisposta dal per il CP_1
pagamento del risarcimento, delle spese legali, degli interessi e delle spese di precetto, come previsto dal la sentenza n. 889/2019.
Avverso il decreto ingiuntivo ha proposto opposizione Parte_1
chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo.
Parte opponente ha affidato le proprie doglianze ai seguenti motivi di censura:
1. Difetto di legittimazione passiva.
Parte opponente ha eccepito che aveva costituito con OP
un'associazione temporanea di imprese (ATI) di tipo verticale, in forza della quale le
[...]
mandanti rispondono esclusivamente per le prestazioni specificamente assunte, mentre non rispondono in solido con la mandataria (in questo caso OP
.
[...]
Ha evidenziato che nel giudizio merito conclusosi con sentenza n. 889/2019 era stata accertata la responsabilità in relazione a difetti strutturali e di rivestimento esterno dell'edificio, mentre si era occupata solamente di impianti interni. Parte_1
2. Assenza di certezza e liquidità del credito. Insussistenza della pretesa creditoria.
Nel merito, l'opponente ha invocato, ex art. 1306 c.c., l'inopponibilità nei suoi confronti della sentenza emessa tra il creditore e uno dei debitori in solido. Difatti, ha eccepito che la sentenza n. 889/2019 ha condannato in solido unicamente il opposto e l' CP_1
non anche le mandanti dell'ATI, come sostenuto OP
dalla convenuta opposta.
Inoltre, ha dedotto che non può operare nei suoi confronti la presunzione di divisione al
50% dell'obbligazione solidale, ai sensi dell'art. 1298 comma 2 c.c., poiché nella richiamata sentenza era stata esclusa l'imputabilità dell'inadempimento a In Parte_1
subordine, l'opponente ha ritenuto semmai applicabile la previsione dell'art. 1299 c.c. per cui il debitore in solido che ha pagato l'intero può agire nei confronti dei condebitori solo per la parte di ciascuno di essi, ossia la percentuale di partecipazione all'ATI dell'opponente.
3 Infine, in via subordinata, l'opponente ha svolto domanda di manleva nei confronti di per essere tenuta indenne nel caso di OP
riconoscimento di debenza di una qualsiasi somma, in quanto la mandataria dell'ATI è stata l'unica responsabile degli inadempimenti accertati.
Si è costituito
[...]
Controparte_5
che ha chiesto il rigetto dell'opposizione in
[...]
quanto infondata in fatto e in diritto.
Parte convenuta opposta ha osservato, in riferimento all'eccezione di difetto di legittimazione passiva, che non ha formalmente partecipato al Parte_1
giudizio conclusosi con sentenza n.889/2019 poiché l'unica ad essere legittimata a stare in giudizio nelle cause che riguardo l'ATI era la mandataria dell'ATI ( OP
.
[...]
Inoltre, l'opposta ha evidenziato che nel contratto di appalto era previsto che l'ATI realizzasse i lavori nella loro interezza, essendo irrilevanti eventuali ripartizioni interne nei suoi confronti.
Ha ribadito che la sentenza n. 889/2019, da cui origina il debito solidale, aveva condannato sia il appaltante sia la mandataria dell'ATI, riferendosi nella CP_1
motivazione della pronuncia ai lavori affidati all'ATI nella sua interezza. Peraltro, in tale giudizio la mandataria era costituita in proprio e quale rappresentante processuale dell'ATI.
Autorizzata la chiamata in causa svolta dall'opponente, nonostante la rituale notifica, non si è costituita OP
, della quale è stata dichiarata la contumacia all'udienza del 17
[...]
Gennaio 2023.
La causa, documentalmente istruita, sulle conclusioni delle parti così come rassegnate a verbale, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 6 Novembre 2024, assegnati i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
*****
4 1. L'opposizione proposta, per i motivi che saranno di seguito illustrati, merita accoglimento.
Il Controparte_6
ha agito in via monitoria per il regresso della metà del
[...]
risarcimento del danno cui quest'ultimo e l'ATI costituita da
[...]
capogruppo mandataria, e da sono stati OP Parte_1
condannati con sentenza n. 889/2019 emessa dal Tribunale di Firenze, passata in giudicato, per la sussistenza di gravi difetti dell'opera ai sensi dell'art. 1669 c.c..
2. Quanto alle difese dell'attrice opponente, attinenti al piano della titolarità passiva del diritto di agire in regresso ad opera del , si rende necessario preliminarmente CP_1
qualificare l'associazione temporanea di imprese costituita dall'odierna opponente con la terza chiamata contumace.
2.1. La definizione di ATI verticale si ricava sia dall'art. 13 Legge n. 109/1994, cd.
Legge lavori pubblici, (applicabile ratione temporis con riguardo alla pubblicazione del bando di gara e alla sua aggiudicazione) sia dall'art. 37 D.lgs. n. 163/2006 (applicabile ratione temporis con riguardo al contratto).
Difatti, l'art. 13, comma 8, Legge n. 109/1994 prevedeva che « Per associazione temporanea di tipo verticale si intende una riunione di concorrenti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), nell'ambito della quale uno di essi realizza i lavori della o delle categorie prevalenti;
per lavori scorporabili si intendono lavori non appartenenti alla o alle categorie prevalenti e così definiti nel bando di gara, assumibili da uno dei mandanti». Parimenti, anche l'art. 37, comma 1, D.lgs. n. 163/2006 stabiliva che « Nel caso di lavori, per raggruppamento temporaneo di tipo verticale si intende una riunione di concorrenti nell'ambito della quale uno di essi realizza i lavori della categoria prevalente;
per lavori scorporabili si intendono lavori non appartenenti alla categoria prevalente e così definiti nel bando di gara, assumibili da uno dei mandanti;
per raggruppamento di tipo orizzontale si intende una riunione di concorrenti finalizzata a realizzare i lavori della stessa categoria».
2.2. La qualificazione giuridica dell'ATI, con la conseguente distinzione tra ATI verticale e ATI orizzontale, non è puramente nominalistica, ma discende dalle concrete e specifiche attribuzioni demandate alle singole imprese associate ai fini dell'esecuzione dell'appalto.
5 In merito alla distinzione tra le due species di associazione temporanea di impresa, trova applicazione il principio enunciato dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato per cui
«La distinzione tra a.t.i. orizzontali e a.t.i. verticali […] poggia sul contenuto delle competenze portate da ciascuna impresa raggruppata ai fini della qualificazione a una determinata gara: in linea generale,
l'a.t.i. orizzontale è caratterizzata dal fatto che le imprese associate (o associande) sono portatrici delle medesime competenze per l'esecuzione delle prestazioni costituenti l'oggetto dell'appalto, mentre l'a.t.i. verticale è connotata dalla circostanza che l'impresa mandataria apporta competenze incentrate sulla prestazione prevalente, diverse da quelle delle mandanti, le quali possono avere competenze differenziate anche tra di loro, sicché nell'a.t.i. di tipo verticale un'impresa, ordinariamente capace per la prestazione prevalente, si associa ad altre imprese provviste della capacità per le prestazioni secondarie scorporabili»
(Cons. St. Ad. plen. n. 22/2012).
2.3. Peraltro, il Consiglio di Stato ha pure chiarito che le ATI verticali possono essere ammesse ad una gara solo laddove la stazione appaltante abbia preventivamente individuato negli atti di gara, con chiarezza le prestazioni principali e quelle secondarie
(Cons. St. n. 5772/2017).
Trova infatti applicazione il principio per cui è precluso al partecipante alla gara
«procedere di sua iniziativa alla scomposizione del contenuto della prestazione, distinguendo fra prestazioni principali e secondarie», al fine di ripartirle all'interno di un raggruppamento di tipo verticale, in quanto «La lex specialis del concorso ha carattere autoritativo e, in quanto garante della par condicio dei concorrenti in relazione alla regole dettate per la fase di qualificazione e per quella di apprezzamento delle offerte, non è cedevole rispetto a scelte dell'impresa che partecipa al concorso» (Cons. St. n.
2689/2012).
Del resto, tale divieto si giustifica in ragione della particolare disciplina legale della responsabilità delle imprese riunite in associazione temporanea verticale.
2.4. Tale impostazione legislativa è stata mantenuta senza soluzione di continuità dai testi normativi che si sono succeduti in tema di contratti pubblici, dalla Legge n. 109/1994 sino al D. lgs. n. 50/2016 (art. 48). Soltanto con il vigente Codice dei contratti pubblici,
D.lgs. n. 36/2023, il legislatore ha riformato la disciplina delle associazioni temporanee di imprese, elidendo la distinzione tra ATI orizzontale e ATI verticale.
6 Nel caso di specie, non applicandosi ratione temporis la disciplina del nuovo Codice dei contratti pubblici, alla luce della normativa e dei principi richiamati, si ritiene che l'ATI costituita dall'opponente e dalla terza chiamata contumace sia di tipo verticale, con tutte le conseguenze che ne derivano.
2.5. Nel bando di gara del 14 Giugno 2006 si prevede l'asta pubblica per l'appalto dei lavori di ristrutturazione del fabbricato cd. ex della C.C.I.A.A. di Lucca CP_7
individuando i lavori da svolgere in:
➢ Opere Edili, cat. OG1 quale categoria di lavoro prevalente;
➢ Impianti tecnologici cat. OG11 quale categoria di lavoro scorporabile non subappaltabile;
➢ Impianti elettromeccanici trasportatori cat. OS4 quale categoria di lavoro subappaltabile.
Inoltre, nel paragrafo “categorie di qualificazione”, per quanto riguarda le categorie di lavoro (diverse dalla prevalente) specializzate OG11 si specifica che si tratta di un «lavoro non subappaltabile ma solo scorporabile ex art. 13 comma 7 Legge 109/94 e art. 74 comma 2° del
D.P.R. 554/99. Pertanto il concorrente privo di adeguata qualificazione dovrò costituire una associazione temporanea di imprese verticale con impresa in possesso di adeguata qualificazione».
Il bando, dunque, espressamente prevedeva la possibilità di costituire un'ATI verticale;
anzi, la imponeva qualora il concorrente non avesse un'adeguata qualificazione per i lavori riconducibili alla cat. OG11.
2.5.1. Difatti, nell'atto costitutivo dell'ATI veniva realizzato quanto previsto nel bando, in quanto si prevedeva che l'impresa mandataria, l'odierna terza chiamata, avrebbe provveduto alla realizzazione dei lavori ascrivibili alla categoria OG1, mentre la mandante, odierna opponente, avrebbe realizzato i lavori di cui alla categoria OG11.
3. I testi normativi succedutisi nel tempo sopra richiamati (fino al vigente Codice dei contratti pubblici, D. Lgs. n. 36/2023, che, come abbiamo visto non trova applicazione ratione temporis nella presente vicenda) hanno previsto, in caso di ATI verticale, un regime di responsabilità non solidale per l'impresa mandante.
7 Dapprima all'art. 13, comma 2, della Legge n. 109/1994, in seguito confermato anche dalla legislazione successiva (art. 37 comma 5 del D. Lgs. n. 163/2006 e art. 48 del D. Lgs.
n. 50/2016) il legislatore ha previsto espressamente che «per gli assuntori di lavori scorporabili
e, nel caso di servizi e forniture, per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario».
Senza alcun dubbio, quindi, la responsabilità dell'impresa riunita mandante è legislativamente limitata alle prestazioni di propria competenza, fermo restando che invece l'impresa mandataria rimane solidalmente responsabile dell'esecuzione di tutte le opere.
3.1. Nelle ATI verticali, invece, la responsabilità solidale è limitata ex lege ad un unico soggetto (la capogruppo), che risponde in solido con la mandante per le opere eseguite da quest'ultima, la quale, a differenza dell'ATI orizzontale, non risponde in solido dell'inadempimento delle altre imprese riunite.
3.1.1. Del resto si ritiene priva di pregio la tesi per cui il regime di responsabilità dell'ATI non sia opponibile all'esterno dell'associazione temporanea. La stessa configurazione dell'associazione temporanea di imprese nella forma verticale, con tutte le conseguenze che ne derivano, è consentita dalla lex specialis che governa l'appalto di opere pubbliche.
3.1.2. Si osserva, inoltre, che la normativa, negli articoli di legge nel tempo succedutisi, nella parte in cui specifica che in caso di ATI verticale la responsabilità non è in solido, si riferisce necessariamente alla responsabilità nei confronti dei soggetti esterni e non alla ripartizione interna.
Ciò lo si ricava dalla nozione e dalla ratio stessa della solidarietà. La solidarietà passiva nel rapporto obbligatorio trova la sua ratio legislativa nell'intento di rafforzare il credito del creditore, consentendogli di ottenere l'adempimento dell'intera obbligazione da uno qualsiasi dei condebitori. Si comprende che la solidarietà attiene al rapporto “esterno” tra condebitori e creditore.
A contrario, se il legislatore ha espressamente escluso la configurazione della responsabilità solidale, si ricava che intendeva impedire che la società mandante fosse solidalmente obbligata nei confronti del creditore quando l'esecuzione delle opere non fosse riconducibile alla propria attività d'impresa.
8 Ad ulteriore conferma di tale impostazione, vi è la previsione che invece permane la responsabilità solidale della mandataria capogruppo anche per i lavori eseguiti dalla mandante.
3.2. In ragione della natura verticale dell'ATI e della riferibilità dei vizi a lavorazioni non compiute dalla mandante (circostanza peraltro pacifica e incontestata), Parte_1
non è responsabile in solido con il Ministero opposto, che ha azione di regresso
[...]
solamente nei confronti della capogruppo mandataria che ha non ha svolto le opere a regola d'arte.
4. L'inesistenza del diritto ad agire in regresso dell'Amministrazione opposta risulta, in ogni caso, derivare dalle statuizioni contenute nella sentenza n. 889/2019, divenuta definitiva, in quanto essa costituisce la causa obligandi dell'obbligazione solidale per il cui adempimento il agisce in regresso. CP_1
4.1. Nella sentenza si accerta la responsabilità solidale del Ministero opposto, quale direttore dei lavori e progettista, e di OP
quale appaltatrice esecutrice delle opere. I vizi e difetti sono stati individuati in errori di progettazione e vizi di esecuzione sulle facciate dell'immobile, tali da configurare una responsabilità ai sensi dell'art. 1669 c.c..
Non è stato, pertanto, accertato alcun inadempimento ex art. 1218 c.c. nell'esecuzione delle opere impiantistiche di competenza di Parte_1
In particolare, si evidenzia, come si ricava dalla sentenza che le attrici avevano individuato nell'associazione temporanea di imprese la legittimata passiva in forza della rappresentanza processuale esclusiva ma le conclusioni poi rassegnate dalle allora parti attrice erano volte all'accertamento della responsabilità ex art. 1669 c.c. dell'appaltatore che, come noto, configura una ipotesi OP
di responsabilità extracontrattuale( ex multis Cass. 35931/2022).
4.2. Alla luce delle conclusioni rassegnate e in forza del principio di cui all'art. 112 c.p.c., il Giudice aveva infine condannato in via solidale unicamente
[...]
e il in qualità di DL e progettista, non l'associazione OP CP_1
temporanea di imprese rappresentata dalla mandataria.
9 4.2.1. Stante la domanda svolta nei confronti del e dell'ATI, pur con CP_1
conclusioni rassegnate nei confronti della sola impresa mandataria, a seguito dell'istruttoria, dalla quale era emersi vizi e difetti riconducibili unicamente alla impresa mandataria che si è occupata dei lavori strutturali e alle facciate, l'organo giudicante aveva difatti condannato, in solido con il progettista e direttore dei lavori, solamente CP_1
l'impresa che aveva eseguito i lavori viziati.
Rilevato che la responsabilità extracontrattuale era ascrivibile unicamente, quanto alle opere eseguite, alla mandataria costituita OP
in ATI, ma che, invece, alla mandante dell'ATI verticale ( non era Parte_1
ascrivibile alcuna responsabilità ex art. 1669 c.c., non ha condannato quest'ultima in via solidale, in ossequio alle previsioni legislative supra richiamate.
4.2.2. L'autorità del giudicato, difatti, copre non solo la statuizione finale, ma anche i presupposti precedenti logici essenziali e indefettibili della decisione (giudicato implicito)
(Cass n. 5486/2019).
5. Perciò, il Ministero convenuto opposto, che ha adempiuto quale condebitore in solido al pagamento, non ha alcun diritto di regresso nei confronti di Parte_1
avendolo unicamente nei confronti di
[...] OP
.
[...]
Pertanto, il decreto ingiuntivo n. 4153/2021 dell'8 Ottobre 2021 deve essere revocato nei confronti di Parte_1
Il medesimo decreto ingiuntivo, invece, non deve essere revocato nei confronti di
, considerato che non vi OP
ha proposto opposizione nel presente giudizio. Difatti, la società è stata chiamata in causa, senza tuttavia costituirsi, in eventuale manleva dell'opponente Parte_1
6. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte convenuta opposta e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del DM n. 147/2022, assunto quale scaglione di riferimento nei suoi valori medi quello compreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00 (importo ingiunto pari ad € 134.698,20), operata una decurtazione del 40% sulla fase istruttoria posto che sono state depositate le memorie ex art. 183 co VI cpc ma non si è proceduto
10 all'espletamento di alcuna attività probatoria e una del 50% sulla fase decisoria stante la reiterazione delle difese già svolte.
6.1. Per il principio di causalità, che unitamente al principio di soccombenza regola il riparto delle spese di lite, le spese della terza chiamata dovrebbero gravare su parte convenuta opposta, in quanto, nonostante la terza OP
sia stata chiamata in causa dall'opponente, tale iniziativa è
[...]
derivata dalla necessità di difendersi dalla domanda avversaria (Cass. n. 10364/2023; Cass.
n. 18710/2021; Cass. n. 31889/2019; Cass. n. 23123/2019).
Tuttavia, stante la contumacia della terza chiamata, nulla è dovuto a titolo di spese di lite.
In tal senso, da ultimo, Cass n. 12897/2019: «la condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto;
sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace (o intimato in sede di giudizio di cassazione) vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto (Cass. n. 16174 del 2018; Cass. n. 17432 del 2011)».
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e difesa disattese, in accoglimento dell'opposizione proposta da Parte_1
- REVOCA il decreto ingiuntivo n. 4153/2021 emesso dal Tribunale di Firenze in data 8
Ottobre 2021 e pubblicato l'8 Ottobre 2021 in favore di
[...]
- PROVVEDITORATO Controparte_1
INTERREGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE Controparte_2
nei confronti di
[...] Parte_1
- CONDANNA parte convenuta opposta alla rifusione, in favore di
[...]
delle spese processuali della presente opposizione che si liquidano, Parte_1
complessivamente, in € 9.708,50, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA, CPA come per legge, ed esborsi per € 406,50;
- nulla sulle spese di lite nei rapporti tra parte convenuta opposta e terzo chiamato
[...]
. OP
11 Firenze, 7 Marzo 2025
La Giudice
Dott.ssa Federica Samà
12
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE DI FIRENZE Sezione Terza Civile Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona della Giudice dott.ssa
Federica Samà, ha emesso la seguente SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 171/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi vertente tra rappresentato e difeso dall'avv.to ANGOTTI Parte_1
GEROLAMO e dall'avv.to CHITI MARIO PILADE
ATTORE OPPONENTE
E
- Controparte_1
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE
[...]
rappresentato e difeso dall' Controparte_2
AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI FIRENZE
CONVENUTO OPPOSTO
E
OP
[...]
TERZO CHIAMATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Parte attrice opponente: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Firenze:
- in via preliminare, autorizzare l'opponente alla chiamata in causa, ai sensi degli Parte_1
artt. 106 e 269 c.p.c., della (C.F. ) OP P.IVA_1
1 con sede in Via Massa Avenza n. 38/B, Massa (MS), in persona del l.r. p.t., e a tal fine disporre il differimento della prima udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo;
- nel merito, in tesi, previo rigetto della richiesta di concessione della provvisoria esecutività del D.I. opposto, accertare e dichiarare l'infondatezza della pretesa creditoria oggetto dell'ingiunzione, e revocare il D.I.
Opposto;
- nel merito, in ipotesi, in caso di accoglimento, anche parziale, della pretesa creditoria oggetto dell'ingiunzione, accertata e dichiarata la responsabilità esclusiva della
[...]
nella causazione del danno lamentato dal convenuto opposto OP [...]
, Controparte_4 Controparte_2
conseguentemente condannarla, nonché comunque condannarla a rilevare e tenere indenne la
[...]
da qualsivoglia somma fosse a suo carico riconosciuta dovuta al convenuto opposto;
Parte_1
- con vittoria di spese e rimborso del contributo unificato.”
Parte convenuta opposta: “Voglia l'On.le Tribunale adito:
- in via preliminare, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
- respingere l'avversa opposizione perché infondata e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto.
- Con vittoria delle spese di lite.”
RAGIONI in FATTO e in DIRITTO
In data 8 Ottobre 2021 il Tribunale di Firenze emetteva decreto ingiuntivo in forza del quale intimava a e Parte_1 [...]
di pagare in solido al OP
[...]
Controparte_5
la somma di € 134.698,20, oltre interessi e
[...]
spese.
A fondamento della propria pretesa, parte ricorrente aveva dedotto che era stata condannata in solido con le parti dell'associazione temporanea di imprese (in seguito ATI), composta da e al Parte_1 OP
pagamento del risarcimento del danno e delle spese legali liquidate con sentenza n.
889/2019 emessa dal Tribunale di Firenze, non impugnata e divenuta definitiva.
2 In particolare, il ricorrente ha agito in regresso del condebitore solidale e ha richiesto l'ingiunzione della metà della somma già integralmente corrisposta dal per il CP_1
pagamento del risarcimento, delle spese legali, degli interessi e delle spese di precetto, come previsto dal la sentenza n. 889/2019.
Avverso il decreto ingiuntivo ha proposto opposizione Parte_1
chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo.
Parte opponente ha affidato le proprie doglianze ai seguenti motivi di censura:
1. Difetto di legittimazione passiva.
Parte opponente ha eccepito che aveva costituito con OP
un'associazione temporanea di imprese (ATI) di tipo verticale, in forza della quale le
[...]
mandanti rispondono esclusivamente per le prestazioni specificamente assunte, mentre non rispondono in solido con la mandataria (in questo caso OP
.
[...]
Ha evidenziato che nel giudizio merito conclusosi con sentenza n. 889/2019 era stata accertata la responsabilità in relazione a difetti strutturali e di rivestimento esterno dell'edificio, mentre si era occupata solamente di impianti interni. Parte_1
2. Assenza di certezza e liquidità del credito. Insussistenza della pretesa creditoria.
Nel merito, l'opponente ha invocato, ex art. 1306 c.c., l'inopponibilità nei suoi confronti della sentenza emessa tra il creditore e uno dei debitori in solido. Difatti, ha eccepito che la sentenza n. 889/2019 ha condannato in solido unicamente il opposto e l' CP_1
non anche le mandanti dell'ATI, come sostenuto OP
dalla convenuta opposta.
Inoltre, ha dedotto che non può operare nei suoi confronti la presunzione di divisione al
50% dell'obbligazione solidale, ai sensi dell'art. 1298 comma 2 c.c., poiché nella richiamata sentenza era stata esclusa l'imputabilità dell'inadempimento a In Parte_1
subordine, l'opponente ha ritenuto semmai applicabile la previsione dell'art. 1299 c.c. per cui il debitore in solido che ha pagato l'intero può agire nei confronti dei condebitori solo per la parte di ciascuno di essi, ossia la percentuale di partecipazione all'ATI dell'opponente.
3 Infine, in via subordinata, l'opponente ha svolto domanda di manleva nei confronti di per essere tenuta indenne nel caso di OP
riconoscimento di debenza di una qualsiasi somma, in quanto la mandataria dell'ATI è stata l'unica responsabile degli inadempimenti accertati.
Si è costituito
[...]
Controparte_5
che ha chiesto il rigetto dell'opposizione in
[...]
quanto infondata in fatto e in diritto.
Parte convenuta opposta ha osservato, in riferimento all'eccezione di difetto di legittimazione passiva, che non ha formalmente partecipato al Parte_1
giudizio conclusosi con sentenza n.889/2019 poiché l'unica ad essere legittimata a stare in giudizio nelle cause che riguardo l'ATI era la mandataria dell'ATI ( OP
.
[...]
Inoltre, l'opposta ha evidenziato che nel contratto di appalto era previsto che l'ATI realizzasse i lavori nella loro interezza, essendo irrilevanti eventuali ripartizioni interne nei suoi confronti.
Ha ribadito che la sentenza n. 889/2019, da cui origina il debito solidale, aveva condannato sia il appaltante sia la mandataria dell'ATI, riferendosi nella CP_1
motivazione della pronuncia ai lavori affidati all'ATI nella sua interezza. Peraltro, in tale giudizio la mandataria era costituita in proprio e quale rappresentante processuale dell'ATI.
Autorizzata la chiamata in causa svolta dall'opponente, nonostante la rituale notifica, non si è costituita OP
, della quale è stata dichiarata la contumacia all'udienza del 17
[...]
Gennaio 2023.
La causa, documentalmente istruita, sulle conclusioni delle parti così come rassegnate a verbale, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 6 Novembre 2024, assegnati i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
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4 1. L'opposizione proposta, per i motivi che saranno di seguito illustrati, merita accoglimento.
Il Controparte_6
ha agito in via monitoria per il regresso della metà del
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risarcimento del danno cui quest'ultimo e l'ATI costituita da
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capogruppo mandataria, e da sono stati OP Parte_1
condannati con sentenza n. 889/2019 emessa dal Tribunale di Firenze, passata in giudicato, per la sussistenza di gravi difetti dell'opera ai sensi dell'art. 1669 c.c..
2. Quanto alle difese dell'attrice opponente, attinenti al piano della titolarità passiva del diritto di agire in regresso ad opera del , si rende necessario preliminarmente CP_1
qualificare l'associazione temporanea di imprese costituita dall'odierna opponente con la terza chiamata contumace.
2.1. La definizione di ATI verticale si ricava sia dall'art. 13 Legge n. 109/1994, cd.
Legge lavori pubblici, (applicabile ratione temporis con riguardo alla pubblicazione del bando di gara e alla sua aggiudicazione) sia dall'art. 37 D.lgs. n. 163/2006 (applicabile ratione temporis con riguardo al contratto).
Difatti, l'art. 13, comma 8, Legge n. 109/1994 prevedeva che « Per associazione temporanea di tipo verticale si intende una riunione di concorrenti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), nell'ambito della quale uno di essi realizza i lavori della o delle categorie prevalenti;
per lavori scorporabili si intendono lavori non appartenenti alla o alle categorie prevalenti e così definiti nel bando di gara, assumibili da uno dei mandanti». Parimenti, anche l'art. 37, comma 1, D.lgs. n. 163/2006 stabiliva che « Nel caso di lavori, per raggruppamento temporaneo di tipo verticale si intende una riunione di concorrenti nell'ambito della quale uno di essi realizza i lavori della categoria prevalente;
per lavori scorporabili si intendono lavori non appartenenti alla categoria prevalente e così definiti nel bando di gara, assumibili da uno dei mandanti;
per raggruppamento di tipo orizzontale si intende una riunione di concorrenti finalizzata a realizzare i lavori della stessa categoria».
2.2. La qualificazione giuridica dell'ATI, con la conseguente distinzione tra ATI verticale e ATI orizzontale, non è puramente nominalistica, ma discende dalle concrete e specifiche attribuzioni demandate alle singole imprese associate ai fini dell'esecuzione dell'appalto.
5 In merito alla distinzione tra le due species di associazione temporanea di impresa, trova applicazione il principio enunciato dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato per cui
«La distinzione tra a.t.i. orizzontali e a.t.i. verticali […] poggia sul contenuto delle competenze portate da ciascuna impresa raggruppata ai fini della qualificazione a una determinata gara: in linea generale,
l'a.t.i. orizzontale è caratterizzata dal fatto che le imprese associate (o associande) sono portatrici delle medesime competenze per l'esecuzione delle prestazioni costituenti l'oggetto dell'appalto, mentre l'a.t.i. verticale è connotata dalla circostanza che l'impresa mandataria apporta competenze incentrate sulla prestazione prevalente, diverse da quelle delle mandanti, le quali possono avere competenze differenziate anche tra di loro, sicché nell'a.t.i. di tipo verticale un'impresa, ordinariamente capace per la prestazione prevalente, si associa ad altre imprese provviste della capacità per le prestazioni secondarie scorporabili»
(Cons. St. Ad. plen. n. 22/2012).
2.3. Peraltro, il Consiglio di Stato ha pure chiarito che le ATI verticali possono essere ammesse ad una gara solo laddove la stazione appaltante abbia preventivamente individuato negli atti di gara, con chiarezza le prestazioni principali e quelle secondarie
(Cons. St. n. 5772/2017).
Trova infatti applicazione il principio per cui è precluso al partecipante alla gara
«procedere di sua iniziativa alla scomposizione del contenuto della prestazione, distinguendo fra prestazioni principali e secondarie», al fine di ripartirle all'interno di un raggruppamento di tipo verticale, in quanto «La lex specialis del concorso ha carattere autoritativo e, in quanto garante della par condicio dei concorrenti in relazione alla regole dettate per la fase di qualificazione e per quella di apprezzamento delle offerte, non è cedevole rispetto a scelte dell'impresa che partecipa al concorso» (Cons. St. n.
2689/2012).
Del resto, tale divieto si giustifica in ragione della particolare disciplina legale della responsabilità delle imprese riunite in associazione temporanea verticale.
2.4. Tale impostazione legislativa è stata mantenuta senza soluzione di continuità dai testi normativi che si sono succeduti in tema di contratti pubblici, dalla Legge n. 109/1994 sino al D. lgs. n. 50/2016 (art. 48). Soltanto con il vigente Codice dei contratti pubblici,
D.lgs. n. 36/2023, il legislatore ha riformato la disciplina delle associazioni temporanee di imprese, elidendo la distinzione tra ATI orizzontale e ATI verticale.
6 Nel caso di specie, non applicandosi ratione temporis la disciplina del nuovo Codice dei contratti pubblici, alla luce della normativa e dei principi richiamati, si ritiene che l'ATI costituita dall'opponente e dalla terza chiamata contumace sia di tipo verticale, con tutte le conseguenze che ne derivano.
2.5. Nel bando di gara del 14 Giugno 2006 si prevede l'asta pubblica per l'appalto dei lavori di ristrutturazione del fabbricato cd. ex della C.C.I.A.A. di Lucca CP_7
individuando i lavori da svolgere in:
➢ Opere Edili, cat. OG1 quale categoria di lavoro prevalente;
➢ Impianti tecnologici cat. OG11 quale categoria di lavoro scorporabile non subappaltabile;
➢ Impianti elettromeccanici trasportatori cat. OS4 quale categoria di lavoro subappaltabile.
Inoltre, nel paragrafo “categorie di qualificazione”, per quanto riguarda le categorie di lavoro (diverse dalla prevalente) specializzate OG11 si specifica che si tratta di un «lavoro non subappaltabile ma solo scorporabile ex art. 13 comma 7 Legge 109/94 e art. 74 comma 2° del
D.P.R. 554/99. Pertanto il concorrente privo di adeguata qualificazione dovrò costituire una associazione temporanea di imprese verticale con impresa in possesso di adeguata qualificazione».
Il bando, dunque, espressamente prevedeva la possibilità di costituire un'ATI verticale;
anzi, la imponeva qualora il concorrente non avesse un'adeguata qualificazione per i lavori riconducibili alla cat. OG11.
2.5.1. Difatti, nell'atto costitutivo dell'ATI veniva realizzato quanto previsto nel bando, in quanto si prevedeva che l'impresa mandataria, l'odierna terza chiamata, avrebbe provveduto alla realizzazione dei lavori ascrivibili alla categoria OG1, mentre la mandante, odierna opponente, avrebbe realizzato i lavori di cui alla categoria OG11.
3. I testi normativi succedutisi nel tempo sopra richiamati (fino al vigente Codice dei contratti pubblici, D. Lgs. n. 36/2023, che, come abbiamo visto non trova applicazione ratione temporis nella presente vicenda) hanno previsto, in caso di ATI verticale, un regime di responsabilità non solidale per l'impresa mandante.
7 Dapprima all'art. 13, comma 2, della Legge n. 109/1994, in seguito confermato anche dalla legislazione successiva (art. 37 comma 5 del D. Lgs. n. 163/2006 e art. 48 del D. Lgs.
n. 50/2016) il legislatore ha previsto espressamente che «per gli assuntori di lavori scorporabili
e, nel caso di servizi e forniture, per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario».
Senza alcun dubbio, quindi, la responsabilità dell'impresa riunita mandante è legislativamente limitata alle prestazioni di propria competenza, fermo restando che invece l'impresa mandataria rimane solidalmente responsabile dell'esecuzione di tutte le opere.
3.1. Nelle ATI verticali, invece, la responsabilità solidale è limitata ex lege ad un unico soggetto (la capogruppo), che risponde in solido con la mandante per le opere eseguite da quest'ultima, la quale, a differenza dell'ATI orizzontale, non risponde in solido dell'inadempimento delle altre imprese riunite.
3.1.1. Del resto si ritiene priva di pregio la tesi per cui il regime di responsabilità dell'ATI non sia opponibile all'esterno dell'associazione temporanea. La stessa configurazione dell'associazione temporanea di imprese nella forma verticale, con tutte le conseguenze che ne derivano, è consentita dalla lex specialis che governa l'appalto di opere pubbliche.
3.1.2. Si osserva, inoltre, che la normativa, negli articoli di legge nel tempo succedutisi, nella parte in cui specifica che in caso di ATI verticale la responsabilità non è in solido, si riferisce necessariamente alla responsabilità nei confronti dei soggetti esterni e non alla ripartizione interna.
Ciò lo si ricava dalla nozione e dalla ratio stessa della solidarietà. La solidarietà passiva nel rapporto obbligatorio trova la sua ratio legislativa nell'intento di rafforzare il credito del creditore, consentendogli di ottenere l'adempimento dell'intera obbligazione da uno qualsiasi dei condebitori. Si comprende che la solidarietà attiene al rapporto “esterno” tra condebitori e creditore.
A contrario, se il legislatore ha espressamente escluso la configurazione della responsabilità solidale, si ricava che intendeva impedire che la società mandante fosse solidalmente obbligata nei confronti del creditore quando l'esecuzione delle opere non fosse riconducibile alla propria attività d'impresa.
8 Ad ulteriore conferma di tale impostazione, vi è la previsione che invece permane la responsabilità solidale della mandataria capogruppo anche per i lavori eseguiti dalla mandante.
3.2. In ragione della natura verticale dell'ATI e della riferibilità dei vizi a lavorazioni non compiute dalla mandante (circostanza peraltro pacifica e incontestata), Parte_1
non è responsabile in solido con il Ministero opposto, che ha azione di regresso
[...]
solamente nei confronti della capogruppo mandataria che ha non ha svolto le opere a regola d'arte.
4. L'inesistenza del diritto ad agire in regresso dell'Amministrazione opposta risulta, in ogni caso, derivare dalle statuizioni contenute nella sentenza n. 889/2019, divenuta definitiva, in quanto essa costituisce la causa obligandi dell'obbligazione solidale per il cui adempimento il agisce in regresso. CP_1
4.1. Nella sentenza si accerta la responsabilità solidale del Ministero opposto, quale direttore dei lavori e progettista, e di OP
quale appaltatrice esecutrice delle opere. I vizi e difetti sono stati individuati in errori di progettazione e vizi di esecuzione sulle facciate dell'immobile, tali da configurare una responsabilità ai sensi dell'art. 1669 c.c..
Non è stato, pertanto, accertato alcun inadempimento ex art. 1218 c.c. nell'esecuzione delle opere impiantistiche di competenza di Parte_1
In particolare, si evidenzia, come si ricava dalla sentenza che le attrici avevano individuato nell'associazione temporanea di imprese la legittimata passiva in forza della rappresentanza processuale esclusiva ma le conclusioni poi rassegnate dalle allora parti attrice erano volte all'accertamento della responsabilità ex art. 1669 c.c. dell'appaltatore che, come noto, configura una ipotesi OP
di responsabilità extracontrattuale( ex multis Cass. 35931/2022).
4.2. Alla luce delle conclusioni rassegnate e in forza del principio di cui all'art. 112 c.p.c., il Giudice aveva infine condannato in via solidale unicamente
[...]
e il in qualità di DL e progettista, non l'associazione OP CP_1
temporanea di imprese rappresentata dalla mandataria.
9 4.2.1. Stante la domanda svolta nei confronti del e dell'ATI, pur con CP_1
conclusioni rassegnate nei confronti della sola impresa mandataria, a seguito dell'istruttoria, dalla quale era emersi vizi e difetti riconducibili unicamente alla impresa mandataria che si è occupata dei lavori strutturali e alle facciate, l'organo giudicante aveva difatti condannato, in solido con il progettista e direttore dei lavori, solamente CP_1
l'impresa che aveva eseguito i lavori viziati.
Rilevato che la responsabilità extracontrattuale era ascrivibile unicamente, quanto alle opere eseguite, alla mandataria costituita OP
in ATI, ma che, invece, alla mandante dell'ATI verticale ( non era Parte_1
ascrivibile alcuna responsabilità ex art. 1669 c.c., non ha condannato quest'ultima in via solidale, in ossequio alle previsioni legislative supra richiamate.
4.2.2. L'autorità del giudicato, difatti, copre non solo la statuizione finale, ma anche i presupposti precedenti logici essenziali e indefettibili della decisione (giudicato implicito)
(Cass n. 5486/2019).
5. Perciò, il Ministero convenuto opposto, che ha adempiuto quale condebitore in solido al pagamento, non ha alcun diritto di regresso nei confronti di Parte_1
avendolo unicamente nei confronti di
[...] OP
.
[...]
Pertanto, il decreto ingiuntivo n. 4153/2021 dell'8 Ottobre 2021 deve essere revocato nei confronti di Parte_1
Il medesimo decreto ingiuntivo, invece, non deve essere revocato nei confronti di
, considerato che non vi OP
ha proposto opposizione nel presente giudizio. Difatti, la società è stata chiamata in causa, senza tuttavia costituirsi, in eventuale manleva dell'opponente Parte_1
6. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte convenuta opposta e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del DM n. 147/2022, assunto quale scaglione di riferimento nei suoi valori medi quello compreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00 (importo ingiunto pari ad € 134.698,20), operata una decurtazione del 40% sulla fase istruttoria posto che sono state depositate le memorie ex art. 183 co VI cpc ma non si è proceduto
10 all'espletamento di alcuna attività probatoria e una del 50% sulla fase decisoria stante la reiterazione delle difese già svolte.
6.1. Per il principio di causalità, che unitamente al principio di soccombenza regola il riparto delle spese di lite, le spese della terza chiamata dovrebbero gravare su parte convenuta opposta, in quanto, nonostante la terza OP
sia stata chiamata in causa dall'opponente, tale iniziativa è
[...]
derivata dalla necessità di difendersi dalla domanda avversaria (Cass. n. 10364/2023; Cass.
n. 18710/2021; Cass. n. 31889/2019; Cass. n. 23123/2019).
Tuttavia, stante la contumacia della terza chiamata, nulla è dovuto a titolo di spese di lite.
In tal senso, da ultimo, Cass n. 12897/2019: «la condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto;
sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace (o intimato in sede di giudizio di cassazione) vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto (Cass. n. 16174 del 2018; Cass. n. 17432 del 2011)».
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e difesa disattese, in accoglimento dell'opposizione proposta da Parte_1
- REVOCA il decreto ingiuntivo n. 4153/2021 emesso dal Tribunale di Firenze in data 8
Ottobre 2021 e pubblicato l'8 Ottobre 2021 in favore di
[...]
- PROVVEDITORATO Controparte_1
INTERREGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE Controparte_2
nei confronti di
[...] Parte_1
- CONDANNA parte convenuta opposta alla rifusione, in favore di
[...]
delle spese processuali della presente opposizione che si liquidano, Parte_1
complessivamente, in € 9.708,50, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA, CPA come per legge, ed esborsi per € 406,50;
- nulla sulle spese di lite nei rapporti tra parte convenuta opposta e terzo chiamato
[...]
. OP
11 Firenze, 7 Marzo 2025
La Giudice
Dott.ssa Federica Samà
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