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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 10/11/2025, n. 3923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3923 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. 2869/2024 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, terza sezione civile, in persona del G.M. dott.
NI RM, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2869/2024 del R.G.A.C., avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo e vertente
T R A
(C.F. indicato: e residente a Parte_1 C.F._1
Marano di Napoli (NA), al Corso Italia n. 32, rappresentata e difesa dall'Avv.
LV ER (CF: ), giusta procura in atti, con C.F._2
domicilio digitale indicato in atti;
PARTE ATTRICE
E
con socio unico (C.F./P. IVA indicati: ) e per Controparte_1 P.IVA_1
essa quale mandataria, giusta procura speciale per scrittura privata del
10.12.2020 autenticata nella firma dal notaio di Pordenone Persona_1
il 10/12/2020, rep. n. 306269, racc. n. 37358, con Controparte_2
socio unico (C.F./P.IVA indicati , in persona del procuratore P.IVA_2
speciale p.t., munito dei relativi poteri giusta procura in forza di delibera del
Consiglio di Amministrazione del 24/07/2019, autenticato nella firma il
25/05/2020 dal notaio di Milano, rep. n. 142719, racc. n. Persona_2
36506, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti allegata al ricorso per
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decreto ingiuntivo, dall'Avv. NI Ferrara (CF: ), C.F._3
con domicilio digitale indicato in atti;
CONVENUTA
CONCLUSIONI: come da verbali ed atti di causa.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con atto di opposizione ex art. 650 c.p.c., la sig.ra ha Parte_1
impugnato il decreto ingiuntivo n. 2038/23, emesso dal Tribunale di Napoli
Nord in data 16.06.2023, con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 415.551,39, oltre interessi e spese.
Deduceva di aver ricevuto in data 20.03.2024, la notifica di due atti di pignoramento: uno immobiliare, relativo all'immobile sito in Marano di
Napoli, e uno presso terzi, notificato alla quale terzo Controparte_3
pignorato. Solo a seguito di tali notifiche, la opponente deduceva di aver appreso dell'esistenza del decreto ingiuntivo e delle azioni esecutive promosse nei suoi confronti.
A seguito di richiesta formale, la sig.ra ha ottenuto copia degli atti Parte_1
prodromici e del ricorso per decreto ingiuntivo, dai quali ha appreso che le azioni esecutive sarebbero scaturite da un contratto di mutuo fondiario e da una fideiussione omnibus che la stessa avrebbe sottoscritto in data 29.02.2008.
La sig.ra ha eccepito di non essere mai stata a conoscenza della Parte_1
sottoscrizione della fideiussione omnibus, né di averne mai ricevuto copia, e ha chiesto di visionare i documenti allegati al ricorso monitorio. Solo dopo l'accoglimento dell'istanza di visibilità del fascicolo, ha potuto prendere visione del presunto contratto di mutuo e della fideiussione contestata.
La opponente ha quindi proposto formale opposizione al decreto ingiuntivo,
deducendo, tra l'altro: 1) la mancata o inesistente notifica del decreto ingiuntivo, per difetto dei requisiti essenziali della notificazione;
2) la carenza
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di legittimazione attiva della società opposta, per mancata prova della titolarità del credito e della legittimazione ad agire in giudizio;
3) la nullità
della fideiussione omnibus per violazione della normativa antitrust e per la presenza di clausole vessatorie;
4) la nullità del contratto di mutuo per abusiva concessione del credito e per la natura meramente contabile dell'operazione sottostante;
5) la nullità del tasso di interesse applicato, in quanto indicizzato all'Euribor manipolato nel periodo di riferimento.
Si è costituita a mezzo della procuratrice CP_1 [...]
eccependo l'inammissibilità dell'opposizione e chiedendo, Controparte_2
nel merito, il rigetto dell'opposizione o la rideterminazione delle somme dovute dall'opponente.
2.1. Con atto depositato il 9.04.2025 a mezzo della procuratrice CP_1
ha rinunciato al decreto ingiuntivo n. Controparte_2
2038/2023, emesso provvisoriamente esecutivo dal Tribunale di Napoli Nord
in data 16.06.2023 in danno di . Parte_1
Quest'ultima non ha accettato la rinunzia ed ha insistito nelle proprie richieste istruttorie e nelle conclusioni.
Il giudizio è stato rinviato per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
3. In caso di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opposta è attrice in senso sostanziale e la rinuncia al decreto ingiuntivo costituisce rinuncia agli atti del giudizio.
Ai fini della declaratoria di estinzione del processo per rinunzia agli atti è
necessaria l'accettazione della rinuncia della parte nei confronti della quale è
fatta qualora quest'ultima abbia interesse alla prosecuzione del giudizio. Tale
interesse si concreta nella possibilità per il convenuto di conseguire un risultato utile più favorevole di quello che otterrebbe in seguito all'estinzione
(cfr., per es., Cass. 99/8387, 02/9066).
Orbene, considerata l'esistenza di altro giudizio tra le parti innanzi al
Tribunale delle Imprese involgenti il medesimo rapporto (cfr. pag. 1 delle
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note per l'udienza del 16.10.2025), l'opponente convenuta in senso sostanziale non potrebbe ottenere in caso di prosecuzione del processo un risultato più utile di quello conseguente all'estinzione, ossia la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna alle spese (cui il rinunciante è tenuto ex art. 306 c.p.c.).
4. Le spese del presente giudizio sono a carico del rinunziante e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014 senza fase istruttoria, che non ha avuto luogo, con attribuzione in favore dell'Avv.
LV ER, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in persona del giudice monocratico, dott.
NI RM, definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al n.
2869/2024 del R.G.A.C., ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così
provvede:
1) dichiara l'estinzione del giudizio e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 2038/2023 emesso dal Tribunale di Napoli Nord il
16.06.2023;
2) condanna come rappresentata al pagamento delle spese di Controparte_1
lite in favore di , liquidate in complessivi € 12.680,00, di Parte_1
cui € 634,00 per spese ed € 12.046,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv. LV ER, dichiaratosi antistatario.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Aversa il 10.11.2025
Il GIUDICE
dr. NI RM
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