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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 01/04/2025, n. 1489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1489 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Marco Bottino ha pronunciato, a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'udienza del 28/3/2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13011/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a Monte Sangiovanni Campano (FR) il 21/07/1966 Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Lauro, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t, rappr. e dif. come in atti CP_1
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad ATPO
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 12 febbraio 2024, parte ricorrente in epigrafe ha proposto, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva dei presupposti sanitari legittimanti il riconoscimento della pensione di inabilità, dell'indennità di accompagnamento e della condizione di disabilità ex art. 3 co. 3 L. 104/1992, non riconosciuto a seguito di domanda. Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione la sussistenza del requisito sanitario della pensione di inabilità e la non sussistenza del requisito sanitario delle altre pretese fatte valere.
Parte ricorrente, previa dichiarazione di dissenso, ex comma 4 cit. 445 bis c.p.c., con ricorso depositato il 22 ottobre 2024, ha proposto rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza, con condanna dell' al CP_1 pagamento della prestazione richiesta dalla data della domanda o da altra data accertata in corso di giudizio.
Acquisito il procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo già espletato, ammessi ed espletati chiarimenti, la causa appare matura per la decisione.
***
Quanto al requisito sanitario il consulente tecnico ha accertato che parte ricorrente è affetta dalle patologie di cui alla relazione di consulenza che qui si intende espressamente richiamata.
Tali stati patologici determinano per il ricorrente un'invalidità civile totale del
100% con diritto all'indennità di accompagnamento dal mese di Settembre 2024 ed una condizione di disabilità ex art. 3 co. 3 della Legge 104/1992 dal mese di
Maggio 2024.
Le argomentazioni del consulente giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante.
In definitiva, avuto riguardo ai documenti versati in atti ed alle risultanze dell'esame obiettivo, nulla orienta per una valutazione difforme da quella raggiunta in sede peritale.
Le spese di lite sono poste a carico dell' in ragione dell'accertamento del CP_1 requisito sanitario, tenuto conto della natura e del valore del presente giudizio.
Le spese delle consulenze tecniche di ufficio si pongono, quindi, definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a) accerta che l'opponente è invalido nella misura del 100% con l'indennità di accompagnamento dal mese di Settembre 2024 nonché è nella condizione di disabilità ex art. 3 co. 3 Legge 104/1992 dal mese di Maggio 2024; ed ha diritto alla pensione di inabilità e all'indennità di accompagnamento dal mese di
Settembre 2024;
b) Condanna l' al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € CP_1
1600,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge se dovute, con attribuzione;
c) dichiara concluso il procedimento di ATP n. 1872 del 2024 R.G. e dispone l'archiviazione degli atti, provvedendo alla liquidazione delle spese delle C.T.U. come da separato decreto, poste definitivamente a carico dell' ; CP_1
Aversa, 31/3/2025 il Giudice del Lavoro dott. Marco Bottino