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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 04/07/2025, n. 250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 250 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce-Sezione distaccata di Taranto-Sezione Lavoro- così composta:
1) Dott.ssa Monica SGARRO - Presidente-
2) Dott.ssa Rossella DI TODARO - Consigliere relatore-
3) Dott.ssa Antonella GIALDINO - Giudice Ausiliario ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa di previdenza, in grado di appello, iscritta al N. 311 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2020
, in persona del Presidente pro tempore, per Parte_1 sé e quale mandataria della Pt_2
rappr. e dif. dagli avv.ti M.M. BERLOCO e A. ANDRIULLI
- Appellante - contro
Controparte_1
-Appellato-
OGGETTO: “opposizione ad avviso di pagamento”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in appello depositato il 21/7/2020 l' ha impugnato la sentenza con cui il Tribunale Pt_3 di Taranto-Sezione Lavoro, ha accolto l' opposizione ad avviso di addebito notificato il 5/1/2018, proposta ex art 615 c.p.c. in data 5/4/2018, accogliendo l'eccezione di prescrizione del credito riferito a contributi gestione artigiani anno 2011. Ha assunto l'appellante che l'eccezione di prescrizione compiuta antecedentemente all'avviso stesso, avrebbe dovuto essere sollevata opponendo l'avviso di addebito tempestivamente, ossia nei termini di cui all'art 24 D.lvo 46/99(pari a 40 giorni). In difetto l'eccezione non poteva essere sollevata, trattandosi di termine perentorio di impugnazione. Ha domandato dunque la riforma della sentenza impugnata e il rigetto dell'opposizione all'avviso di addebito. L'appellato non si è costituito.
L'appello è fondato. Ai sensi dell'art 30 d.l.n. 78/2010 convertito con modif. in L 122/2010 ed efficacia dall'1/7/2011, la cartella esattoriale è stata sostituita dall'avviso di addebito, che dunque diviene esso stesso titolo esecutivo. In sostanza dall'1/7/2011 l'avviso di addebito non è più l'atto prodromico all'esecuzione, ma esso stesso atto impositivo emesso direttamente dal creditore e deve essere impugnato nel termine perentorio di 40 giorni a pena di inammissibilità dell'opposizione.
Consentire un'opposizione tardiva non è possibile, pur qualificandola come opposizione all'esecuzione, perché equivarrebbe a negare natura perentoria al termine previsto dalla legge per opporsi all'avviso stesso. Al limite tale opposizione sarebbe possibile assumendo di non avere ricevuto la notifica dell'avviso stesso come opposizione recuperatoria. Ma ciò non ricorre nel caso di specie, in cui l'opponente ha ammesso di avere ricevuto l'avviso di addebito in data 5/1/2018 e nello stesso avviso vi era il riferimento al DL 78/2010 conv. nella L 122/2010 e anche la specifica indicazione del termine per impugnarlo, per cui nessun equivoco era possibile.
Insomma l'opposizione ad avviso di addebito per motivi concernenti il merito della pretesa contributiva contenuta nello stesso soggiace al termine di cui all'art 24 d.lvo 46/99, scaduto il quale si verifica l'effetto dell'irretrattabilità del credito. Ciò importa che il credito si cristallizza, diviene definitivo e non può più essere contestato per fatti verificatisi antecedentemente alla sua notifica.
Pertanto anche la prescrizione del credito verificatasi prima della notifica dell'avviso di addebito deve essere fatta valere con l'opposizione tempestiva all'avviso di addebito, esattamente come si è sempre sostenuto in materia di opposizione a cartella esattoriale di pagamento. Ove non sia fatta valere mediante opposizione all'avviso, non può più essere fatta valere in sede di opposizione ai successivi atti esecutivi o prodromici all'esecuzione stessa.
Dello stesso avviso tutta la giurisprudenza, secondo cui “ La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs.
n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario
(decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che, dall'1gennaio 2011, ha sostituito la cartella di Pt_3 pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, CP_2 conv., con modif., dalla l n. 122 del 2010”1).
La sentenza deve essere riformata e deve essere dichiarata inammissibile, in quanto tardiva, l'opposizione ad avviso di addebito emesso ai sensi del DL 78/2010conv L 122/2010. Le spese del doppio grado seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così dispone: accoglie l'appello e in riforma della sentenza impugnata, dichiara inammissibile l'opposizione ad avviso di addebito. Condanna alla rifusione delle spese del doppio grado di Controparte_1 giudizio, che liquida per il primo grado in € 1500,00 per compensi professionali, oltre oneri accessori come per legge e per il secondo grado in € 64,50 per esborsi e € 1800,00 per compensi professionali, oltre oneri accessori come per legge.
Taranto, 25/6/2025
Il Relatore Il Presidente
Dott.ssa R. Di Todaro dott. ssa M. Sgarro 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass. Sez. U, Sentenza n. 23397 del 17/11/2016