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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 501 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 501/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 1, riunita in udienza il 27/11/2025 alle ore 09:50 in composizione monocratica:
CURCIO SALVATORE MARIA, Giudice monocratico in data 27/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 550/2025 depositato il 11/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SI - CA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale CA - Via Lombardi 88100 CA CZ
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020240015418116000 IRPEF-ALTRO 2021
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 1249/2025 depositato il 01/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Convenendo in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di CA ed il concessionario
Agenzia delle entrate-SI, con ricorso telematico iscritto al num. 550/2025 RGR, la contribuente
Ricorrente_1 impugna la cartella di pagamento n. 03020240015418116000 emessa dall'Agenzia delle entrate-SI di CA, relativa a controllo modello Unico/Redditi anno 2021, recante un carico complessivo di € 12.036,22 per le ragioni analiticamente esposte nell'atto introduttivo del giudizio ai cui contenuti si rimanda integralmente.
Risulta costituita la sola parte convenuta Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di CA che, pur non avendo riscontrato al sistema informativo la conferma del maggior credito, fatto che ha determinato l'emissione del ruolo, alla luce dei motivi di ricorso e della documentazione a suo corredo, ha provveduto ad annullare quasi totalmente il ruolo con lo sgravio parziale prot. 2025S312073, allegato alla comparsa di risposta e controdeduzioni, riconducendo la residuale pretesa a quanto indicato in ricorso.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, per procedere alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
Alla stregua dell'intervenuto sgravio può dirsi cessata la materia del contendere, con conseguente declaratoria di estinzione del relativo giudizio.
L'irrisorietà ai fini fiscali delle somme residue giustifica, comunque, l'integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado - Sezione Prima di CA, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza e/o eccezione disattesa o rigettata, così provvede:
Dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Le spese del presente giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 1, riunita in udienza il 27/11/2025 alle ore 09:50 in composizione monocratica:
CURCIO SALVATORE MARIA, Giudice monocratico in data 27/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 550/2025 depositato il 11/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SI - CA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale CA - Via Lombardi 88100 CA CZ
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020240015418116000 IRPEF-ALTRO 2021
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 1249/2025 depositato il 01/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Convenendo in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di CA ed il concessionario
Agenzia delle entrate-SI, con ricorso telematico iscritto al num. 550/2025 RGR, la contribuente
Ricorrente_1 impugna la cartella di pagamento n. 03020240015418116000 emessa dall'Agenzia delle entrate-SI di CA, relativa a controllo modello Unico/Redditi anno 2021, recante un carico complessivo di € 12.036,22 per le ragioni analiticamente esposte nell'atto introduttivo del giudizio ai cui contenuti si rimanda integralmente.
Risulta costituita la sola parte convenuta Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di CA che, pur non avendo riscontrato al sistema informativo la conferma del maggior credito, fatto che ha determinato l'emissione del ruolo, alla luce dei motivi di ricorso e della documentazione a suo corredo, ha provveduto ad annullare quasi totalmente il ruolo con lo sgravio parziale prot. 2025S312073, allegato alla comparsa di risposta e controdeduzioni, riconducendo la residuale pretesa a quanto indicato in ricorso.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, per procedere alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
Alla stregua dell'intervenuto sgravio può dirsi cessata la materia del contendere, con conseguente declaratoria di estinzione del relativo giudizio.
L'irrisorietà ai fini fiscali delle somme residue giustifica, comunque, l'integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado - Sezione Prima di CA, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza e/o eccezione disattesa o rigettata, così provvede:
Dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Le spese del presente giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate.