Ordinanza cautelare 8 marzo 2024
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00127/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00035/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 35 del 2024, proposto da
Enalcaccia Pesca e Tiro - Delegazione Provinciale di Ancona, Associazione Nazionale Libera Caccia - Delegazione Regione Marche, Federazione Italiana della Caccia - Delegazione Regione Marche, Claudio Gatto, rappresentati e difesi dagli avvocati Giorgio Benedetti, IO Fattorini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giorgio Benedetti in Ancona, viale della Vittoria, 32;
contro
Regione Marche, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonella Rota, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Ancona, piazza Cavour 23;
Ambito Territoriale di Caccia Ancona 2, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Fioretti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Copagri - Marche Nord - Ancona, rappresentata e difesa dagli avvocati Salvatore Menditto, Spinozzi Michele, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Salvatore Menditto in Ancona, corso Stamira N 10;
Italia Nostra Aps, Comune di Fabriano, non costituiti in giudizio;
e con l'intervento di
ad opponendum:
Federazione Provinciale Coldiretti Ancona, Agricoltori Italiani Provincia di Ancona - Cia, rappresentati e difesi dagli avvocati Salvatore Menditto, Spinozzi Michele, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Salvatore Menditto in Ancona, corso Stamira N 10;
per l'annullamento
della D.G.R. n. 1587 del 06.11.2023 con cui è stato disposto il commissariamento dell''ATC AN2, avente ad oggetto Nomina Commissario ad acta per la ricostruzione degli organi sociali dell’Ambito Territoriale di Caccia AN2”, del relativo documento istruttorio e di tutti i pareri resi dagli organi competenti£
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Marche, dell’Ambito Territoriale di Caccia Ancona 2 e della Copagri - Marche Nord - Ancona;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2026 il dott. IO RU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
In data 27 dicembre 2025, parte ricorrente depositava memoria nella quale, in considerazione dell’insediamento delle nuove cariche direttive e della previa ricostituzione dell’Assemblea dell’ATC An2 nonché, per altro verso, dell’attuazione delle direttive specificate dall’Amministrazione regionale in sede di commissariamento, richiedeva la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse sul ricorso in epigrafe, non potendo trarre alcun vantaggio dall’annullamento del provvedimento impugnato.
Chiedeva altresì la compensazione delle spese, anche alla luce dell’avvenuta decadenza del Commissario ad Acta disposta dalla Regione Marche.
Le controparti e le intervenienti ad opponendum aderivano alla dichiarazione di sopravvenuta carenza d’interesse, chiedendo però la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Alla pubblica udienza del 29 gennaio 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Ritenuto, alla luce della dichiarazione di parte ricorrente e dell’adesione delle altre parti, di dichiarare il ricorso in epigrafe improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
Ritenuto che la natura della procedura oggetto d’impugnazione, conclusa con la ricostituzione degli organi dell’Ambito Territoriale di Caccia AN2, giustifichi la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Renata EM GR, Presidente
IO RU, Consigliere, Estensore
Simona De Mattia, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO RU | Renata EM GR |
IL SEGRETARIO