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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 25/11/2025, n. 307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 307 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI LANCIANO
riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori Magistrati
D.ssa Angela DI GIROLAMO Presidente
Dr. Massimo CANOSA Giudice
Dr. Giovanni NAPPI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 79/2025 R.G., riservata a decisione all'udienza a trattazione scritta del 20.11.2025 e vertente
TRA
n. a Chieti il 17.1.2004, CF , Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Maria Grazia De Fidelibus
E
n. a Atessa il 5.4.2001, CF , Controparte_1 C.F._2 difeso dall'Avv. Antonino Cerella
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI
L'Avv. Maria Chiara De Fidelibus per la ricorrente conclude: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza disporre che i figli minori Per_1
ed siano affidati ad entrambi i genitori in regime di af Per_2 Per_3 condiviso, con possibilità per entrambi, nei periodi di rispettiva pertinenza, di esercitare la responsabilità genitoriale separatamente in relazione alle decisioni di ordinaria amministrazione e congiuntamente per le questioni di straordinaria amministrazione;
disporre che i minori ed siano collocati Per_1 Per_2 Per_3 presso la madre, – nella di lei residenza in Perano alla Via Duca Parte_1 degli Abruzzi, 7 che il cambio della residenza dei figli gemelli, minori, presso di sé; disporre che il padre potrà tenere con sé i figli minori, Per_1
e , due pomeriggi a settimana – martedì e giovedì- dalle ore 16.0 Per_2
2 hé a fine settimana alternati dal sabato pomeriggio salvo diversi e migliorativi accordi tra i genitori, anche in relazione ai loro impegni lavorativi;
dsporre che il padre possa tenere con sé la figlia minore tre pomeriggi a settimana – Per_3 martedì e giovedì e domenica - dalle 16.00 alle e ciò in considerazione della tenera età della minore;
disporre che i figli trascorrano con il padre – sempre con le medesime scansioni orarie : la festa del papà ed il giorno del di lui compleanno;
le festività natalizie, secondo il principio dell'alternanza, il periodo dal 23 al 31 dicembre ovvero dal 1 al 6 gennaio, le festività pasquali, sempre secondo il principio dell'alternanza tra i genitori, dal giovedì santo al giorno di Pasqua e dal Lunedì in Albis al mercoledì successivo;
tre settimane anche non consecutive durante le ferie estive, in periodi da concordarsi preventivamente tra i genitori;
disporre che i genitori si diano reciproche informazioni circa le condizioni dei bambini, i recapiti ed, in caso di permanenza fuori comune, dei tempi di partenza e rientro;
disporre che il padre versi, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, mediante versamento diretto alla madre ed a mezzo di bonifico su carta ricaricabile alla stessa intestata, l'importo di € 1.050,00 (€ 350,00 per ciascun figlio), nonché concorra nella misura del 50% alle spese straordinarie necessarie nell'interesse dei figli, facendosi riferimento sia per la loro determinazione che per la qualificazione alle linee guida elaborate dal CNF;
disporre che ciascuno dei genitori percepisca la propria quota dell'assegno Unico erogato dall' e che ciascuno di essi per il futuro avanzi autonoma domanda, CP_2 anche per al nefici, in relazione alla propria condizione economica.” L'Avv. Antonino Cerella per il resistente conclude: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito disporre l'affidamento dei miinori , e Persona_4 Controparte_3
ad entrambi i ge fi on Controparte_4 possibilità per entrambi, nei periodi di rispettiva pertinenza, di esercitare la responsabilità genitoriale separatamente in relazione alle decisioni di ordinaria amministrazione e congiuntamente per le questioni di straordinaria amministrazione;
disporre che i minori ed siano collocati presso la madre Per_1 Per_2 Per_3 nell'immobile di propr icato in Tornareccio alla Via Ezio Controparte_1
Vanoni n. 70/A; disporre che il padre potrà tenere con sé i figli minori e Per_1
due pomeriggi a settimana – martedì e giovedì – dalle ore 16 re Per_2 ché a fine settimana alternati dal sabato pomeriggio alla domenica fino alle ore 21:00 salvo e diversi migliorativi accordi tra i genitori, anche in relazione ai loro impegni lavorativi;
disporre che il padre possa tenere con sé la figlia minore Per_3 tre pomeriggi a settimana – martedì, giovedì e domenica dalle ore 16:00 alle ore (ciò in ragione del fatto che la piccola non viene allattata dalla madre) sino al Per_3 compimento dei due anni di età e sivamente anche a week end alternati unitamente agli altri due fratelli;
i figli minori trascorreranno altresì con il padre: la festa del papà ed il giorno del di lui compleanno;
le festività natalizie, secondo il principio dell'alternanza, il periodo dal 23 al 31 dicembre ovvero dal 1 al 6 gennaio;
le festività pasquali, sempre secondo il principio dell'alternanza tra i genitori, dal giovedì santo al giorno di Pasqua e dal lunedì il Albis al mercoledì successivo;
due settimane anche non consecutive durante le ferie estive, in periodi da concordarsi preventivamente tra i genitori;
disporre che i genitori si diano reciproche informazioni circa le condizioni dei figli minori, i recapiti ed, in caso di permanenza fuori comune, dei tempi di partenza e di rientro;
disporre che l'assegno di mantenimento per i figli minori venga compensato con l'assegno unico che continuerà ad essere percepito interamente dalla Sig.ra Parte_1
; il Sig. concorrerà, altresì, nella misura del 50% alle spese
[...] Controparte_1 inarie n teresse dei figli, facendosi riferimento sia per la loro determinazione che per la quantificazione alle linee guida elaborate dal CNF”
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ordinanza del 14.5.2025 erano stabiliti i seguenti provvedimenti urgenti:
Affidamento condiviso dei figli della coppia, con loro collocamento presso la madre ed articolazione del diritto di visita del padre (differenziato a seconda dell'età dei figli).
Assegno di mantenimento a carico di pari ad euro 600 Controparte_1 mensili
Attribuzione a dell'intero assegno unico familiare Parte_1 erogato dall' CP_2
La prima delle predette disposizioni (ossia l'affidamento condiviso dei minori ed il loro collocamento presso la madre) risponde ad una richiesta concorde delle parti.
Per quel che concerne il diritto di visita del padre, lo stesso è stato regolato sostanzialmente accogliendo la proposta di parte resistente (tenendo altresì conto del piano genitoriale depositato dalla difesa della ricorrente) e differenziando tra le posizioni dei figli e da un lato e Per_2 Per_1
dall'altro (in quanto quest'ultima avente meno di due anni, Controparte_4
e quindi verosimilmente ancora bisognosa della presenza assidua della madre), con parificazione dei relativi regimi a partire dal secondo anno di età della bambina più piccola.
Per quel che concerne l'assegno unico familiare, lo stsso viene assegnato interamente a , tale essendo la concorde richiesta delle Parte_1 parti processuali.
Quanto infine al contributo per il mantenimento dei figli minori, deve preliminarmente osservarsi che i dati offerti dalle parti ai fini di una valutazione comparativa delle rispettive condizioni patrimoniali appaiono estremamente scarni, risolvendosi da un lato nella produzione di un estratto conto della carta poste pay della ricorrente (con la lista dei movimenti, tutti di modesto importo, ma senza una indicazione dei saldi, quantomeno annuali, di tale carta), dall'altro nella dichiarazione di estinzione della società gestita da (peraltro in data successiva al deposito del ricorso della Controparte_1
ed una attestazione ISEE per l'anno 2024; in sostanza, non vi Parte_1 sono precisi elementi valutativi per affermare una effettiva situazione di impossidenza economica del resistente (che non ha prodotto alcuno dei documenti indicati nell'art. 473/bis.12 cpc) tale da legittimare l'accoglimento della sua richiesta (di limitare cioè il contributo per mantenimento dei figli alla erogazione, da parte dell' , dell'intero assegno unico familiare alla loro CP_2 madre); viceversa, parte ricorrente ha offerto degli argomenti valutativi di notevole rilevanza per poter affermare l'assoluta necessità di un contributo a carico del per il mantenimento dei minori, ossia: CP_1
Ha attestato di non essere titolare di beni mobili o immobili, né di conti correnti o altre forme di risorse finanziarie
Ha dichiarato che, in ragione della sua giovanissima età al momento della prima gravidanza, non ha neanche potuto completare gli studi superiori, e quindi non è titolare di alcun diploma o qualificazione o esperienza professionale
È dedita in via esclusiva alla cura ed all'accudimento dei figli, sì da non essere in grado di svolgere alcuna attività lavorativa
In definitiva, non vi è dubbio che la ricorrente si trovi in una situazione di totale incapacità economica e lavorativa tale da non poter far fronte da sola alle spese necessarie per il sostentamento dei minori, neanche con l'ausilio dell'assegno unico erogato dall' , per cui si palesa assolutamente CP_2 ineludibile un aiuto ad opera dell'ex compagno, che, sebbene abbia chiuso la propria precedente attività, vanta sicuramente una propria esperienza e capacità di lavoro (anche in ragione della sua giovane età) che lo rende indubbiamente idoneo ad avviarsi in ulteriori lavori (in via autonoma o subordinata).
In ordine al quantum, il contributo può essere fissato nella misura di euro 200 mensili per ciascun figlio, attesa la tenerissima età dei ragazzi, e quindi l'assenza di specifiche esigenze e necessità diverse da quelle relative ai loro primari bisogni;
complessivamente, quindi, a carico di Controparte_1
l'assegno di mantenimento dovrà essere fissato nella misura di euro 600 mensili, somma soggetta ad adeguamento annuale in base agli indici ISTAT a partire dal 2026.
è inoltre tenuto a partecipare per il 50% alle spese Controparte_1 straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, qualora concordate tra le parti o adeguatamente documentate da . Parte_1 L'accoglimento solo parziale delle reciproche richieste delle parti legittima una pronuncia di integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lanciano, come sopra composto, non definitivamente pronunciandosi nel procedimento n. 79/2025, così decide:
Dispone l'affidamento condiviso di , ed Persona_4 Per_2
con loro collocamento presso la madre Per_3
potrà vedere i figli e il martedì ed il Controparte_1 Per_1 Per_2 giovedì (dalle 16.00 alle 20.00) ed a fine settimana alterni (dalle 15.00 di sabato alle 20.00 di domenica); quanto a , la stessa Controparte_4 sarà tenuta dal padre solo nei giorni di martedì e giovedì (negli orari sopraindicati) ed il sabato dalle 15.00 alle 20.00; dal secondo anno di età, potrà vedere il padre negli stessi giorni degli altri Controparte_4 due figli
Dispone che l' versi per l'intero l'assegno unico a CP_2 Parte_1
, quale genitore collocatario dei figli
[...]
Fissa in complessivi euro 600 mensili (somma soggetta a rivalutazione monetaria in base agli indici ISTAT a partire dal 2026) il contributo per il mantenimento dei figli minori ad opera di somma da Controparte_1 versarsi entro il giorno 20 di ogni mese a Parte_1
Dispone che le parti contribuiscano per il 50% ciascuno alle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, ove concordate o documentate dal genitore che le ha materialmente anticipate
Dichiara integralmente compensate le spese del procedimento tra le parti.
Così deciso in Lanciano il 20.11.2025
Il Giudice Il Presidente Massimo Canosa Angela Di Girolamo