Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 21/03/2025, n. 181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 181 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 1434/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di TO , in persona del Giudice, dott. Francesca Vanni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 1434/2020 a cui sono stati riuniti i procedimenti nn. R.G. 2387/2020 e 2482/2020.
promossa da:
(c.f. ) in persona del liquidatore e Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro-tempore e (c.f.: ), Parte_2 C.F._1 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Luca Brachi del Foro di TO ed elettivamente domiciliati presso il medesimo, giusta procura allegata all'atto di citazione
ATTORI OPPONENTI
CONTRO
Avv. Franco Mazzoni (c.f.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. C.F._2
Giovanni Bonanni del Foro di TO ed elettivamente domiciliato presso il medesimo per procura allegata al ricorso per ingiunzione
CONVENUTO OPPOSTO
E CONTRO
Rag. (c.f.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._3
Gianluca Sansonetti del Foro di TO ed elettivamente domiciliato presso il medesimo, per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO/OPPOSTO
E CONTRO
(p.iva: Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro-tempore Dott. P.IVA_2 CP_3
CONVENUTO/OPPOSTO
OGGETTO: OPPOSZIONE A DECRETO INGIUNTIVO.
PRIMA UDIENZA: 14/07/2021
UDIENZA DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI : 17/10/2024
Conclusioni delle parti:
Per l'attore opponente: come da note scritte del 2/10/20241
Per il convenuto opposto Avv. Franco Mazzoni: come da note scritte del 14/10/20242
Per il convenuto opposto Rag. come da note scritte del 11/10/20243 CP_1 1 “In via preliminare si insiste per la revoca dell'ordinanza di separazione e con estensione della declaratoria di interruzione del presente giudizio dal quale è stato separato quello interrotto.Si conclude, in rito - nel merito – in via istruttoria, come in ciascun atto di opposizione, con CP_ ripetizione, quanto alla posizione di ripetere quanto pagato in virtù della concessione della provvisoria esecuzione. In via istruttoria, si insiste per le prove tutte richieste a e non ammesse (segnatamente prove per testi -con i testi ivi indicati-, deferimento giuramento decisorio alle parti opposte, prove tutte contenute nei rispettivi atti processuali versati in atti -comprese le prescritte memorie ex art.183 co.6 c.p.c.-), da intendersi per qui integralmente richiamati e ritrascritti. Ciò senza inversione dell'onere della prova”. 2 “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito contrariis rejectis, In via istruttoria ammettere le prove prova per testi e per interrogatorio formale del sig. sui capitoli di cui alla memoria n. 2 della Parte_2 scrivente difesa- Rigettare contestualmente l'ammissione mezzi di prova ex adverso dedotti dalla difesa di parte opponente nella sua memoria n. 2 e in denegata ipotesi di ammissione delle richieste istruttorie formulate da controparte, ammettere dei capitoli e dei testi indicati a controprova in memoria ex art. 183 co. 6 n. 3 c.p.c. dalla scrivente difesa;
nel merito: rigettare l'opposizione attorea perché infondata in fatto ed in diritto per le motivazioni suesposte, confermando il decreto ingiuntivo opposto in ogni sua parte . In via subordinata: laddove il decreto ingiuntivo dovesse essere revocato stante la separazione delle cause tra e l'Avv. Pt_1 Franco Mazzoni (interrotta) e la prosecuzione di quella tra e l'Avv. Franco Mazzoni Parte_2 oppure per altro motivo si chiede che il Tribunale di TO condanni al pagamento Parte_2 della somma portata nel decreto ingiuntivo opposto ovverosia €.5.344,00, ovvero della somma maggiore o minore ritenuta equa oltre le spese e le competenze di ingiunzione. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio e con condanna dell'opponente al risarcimento danni per lite temeraria ex art. 96 I comma c.p.c. o al pagamento di una somma in aggiunta alle spese legali ex art. 96 III comma c.p.c.” 3 “In via istruttoria per l'ammissione delle prove tutte capitolate in comparsa di costituzione e nella memoria N° 2 ex art. 183 comma 6° c.p.c.. Nel merito: come in comparsa di costituzione e risposta. Nel merito ed in via subordinata: stante la separazione delle cause tra e Pt_1 [...]
e la prosecuzione di quella tra e . Voglia il Tribunale di TO CP_1 Parte_2 CP_1 condannare al pagamento della somma di €.5.344,00, ovvero della somma maggiore Parte_2
o minore ritenuta equa e di giustizia, oltre interessi moratori dal dì del dovuto al dì del soddisfo effettivo a favore di . Condannare altresì a favore di al CP_1 Parte_2 CP_1 risarcimento danni, per lite temeraria ex art. 96 I° comma c.p.c. o al pagamento di una somma in aggiunta alle spese legali ex art. 96 III° comma c.p.c.. Vinte le spese di causa.”
Pag. 2 di 7 Per il convenuto opposto Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro-tempore Dott.
[...]
come da note scritte del 17/10/20244 CP_3
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO - MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la ed Parte_1
hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 325/2020 (R.G. Parte_2
611/2020) emesso da questo Tribunale a loro carico solidalmente ed a favore dell' Avv.
Franco Mazzoni per il pagamento di compensi professionali, costituenti il saldo per l'opera prestata nel concordato stragiudiziale della citata società, instaurando la presente causa. Gli stessi, ed hanno proposto Parte_1 Parte_2 opposizione al decreto ingiuntivo n. D.I. n. 1712/2020 (r.g. 821/2020) emesso da questo Tribunale a loro carico solidalmente e a favore del Rag. per il CP_1 pagamento di compensi professionali, anch'essi a titolo di saldo per l'opera prestata nel medesimo concordato stragiudiziale, instaurando la causa rubricata al n. R.G.
2387/2020. Il solo infine, ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo Parte_2
n. D.I. n. 1893/2020 (R.G. 925/2020) emesso da questo Tribunale a suo carico e a favore del Dott. per il pagamento di compensi professionali, tra cui anche CP_3 il saldo per l'opera prestata nel medesimo concordato stragiudiziale, instaurando la causa rubricata al n. R.G. 2482/2020.
L'opponente nei tre diversi giudizi (1434/20, 2387/20 e 2482/20) Parte_2 eccepiva di aver sottoscritto in data 23/7/2018 -in proprio e quale legale rappresentante della il conferimento di incarico (per lo Parte_1 svolgimento di concordato stragiudiziale della società ai tre Parte_1 professionisti in una condizione di disagio psicologico, di depressione e instabilità emotiva;
dava atto di aver già corrisposto a ciascuno dei professionisti l'importo di €
25.000,00 per l'attività prestata, evidenziando che tale somma è comunque eccessiva
Pag. 3 di 7 rispetto alle attività prestate in quanto superiori ai parametri di tariffa, che si tratta di attività non complessa e che lui stesso ha provveduto in prima persona a risolvere alcune posizioni debitorie comprese nel concordato che i professionisti hanno omesso di trattare e lamentava il fatto che l'incarico affidato non era stato portato a compimento. Per tali motivi, chiedeva la revoca dei d.i. opposti e l'accertamento degli onorari effettivamente spettanti ai professionisti, con riserva di azione per la restituzione di quanto pagato in eccedenza, ritenuti eccessivi gli acconti di € 25.000 versati agli opposti.
Si costituivano gli opposti (nei tre giudizi instaurati) depositando le rispettive comparse di costituzione e risposta nelle quali contestavano l'opposizione ed eccependo la regolarità dell'attività svolta in favore dell'opponente nonché la sussistenza di un preventivo accordo sulla quantificazione dei compensi.
Alle prime udienze dei relativi giudizi veniva richiesta dall'opponente la sospensione dell'efficacia esecutiva dei decreti ingiuntivi opposti e il Giudice sospendeva l'efficacia esecutiva dei Decreti Ingiuntivi n. 325/2020 (Mazzoni, R.G. 1434/2020) e D.I. n.
1712/2020 ( R.G. 2387/2020), mentre per l'opposizione spiegata nei confronti CP_1 CP_ dello studio commerciale ( R.G. 2482/2020), 'rilevato che l'ingiunzione opposta ha ad oggetto tre distinti incarichi professionali, ritenuta, allo stato degli atti e valutate le contrapposte ragioni sostenute dalle parti, la sussistenza del fumus del buon diritto dell'opposto, per quanto attiene agli incarichi professionali di cui ai nn. 3 e 4 del ricorso per ingiunzione, non potendosi invece escludere la fondatezza dell'opposizione in ordine alla esatta e completa esecuzione dell'incarico professionale relativo al concordato stragiudiziale' concedeva, ai sensi dell'art. 648 c.p.c, la parziale esecuzione del decreto ingiuntivo limitatamente all'importo di € 20.300,80.
Veniva quindi disposta la riunione del procedimento R.G. 2387/2020 e del procedimento n. R.G. 2482/2020 al presente procedimento.
Venivano concessi i termini per il deposito di memorie ex art. 183,6 c.p.c..
Il giudice non ammetteva le prove proposte dalle parti, ritenendole irrilevanti ai fini della decisione e formulava proposta transattiva ex art. 185 bis cpc che non veniva accettata.
Essendo nel frattempo intervenuta sentenza dichiarativa di apertura di liquidazione giudiziale della società ritenuto l'evento interruttivo verificato Parte_1 soltanto nei confronti predetta società e non anche nei confronti di è Parte_2 stata disposto, con ordinanza del 6/9/2024, lo scioglimento del cumulo processuale,
Pag. 4 di 7 mediante la separazione delle cause nei confronti della società Parte_1 dichiarate interrotte e fissata la precisazione delle conclusioni per le cause tra gli opponenti ed Precisate le conclusioni, sono stati concessi i termini di cui Parte_2 all'art. 190 c.p.c.
Le parti hanno depositato comparse conclusionali e memorie di replica.
Passando a trattare il merito, il Giudice osserva.
Costituisce principio condiviso in giurisprudenza quello secondo cui l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione, che si svolge nel contraddittorio delle parti avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale;
in questo giudizio il Giudice, quindi, deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e non già stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente. Restando invariata la posizione sostanziale delle parti, l'onere della prova del credito continua a gravare sul creditore opposto, secondo le regole ordinarie, mentre quello di provare i fatti estintivi, modificativi od impeditivi spetta all'opponente.
Fatta questa premessa, è da ritenere, nel caso di specie ed alla luce delle risultanze processuali, che i convenuti-opposti Avv. Rag. e Sudio Paci, attori in CP_4 CP_1 senso sostanziale, non abbiano fornito piena ed adeguata prova del credito vantato, a titolo di saldo per le competenze relative alla pratica di concordato stragiudiziale, di cui erano stati incaricati dall'opponente e che dunque l'opposizione ai decreti ingiuntivi aventi ad oggetto tali crediti vada parzialmente accolta.
E' documentato (e non contestato) che agli opposti fosse stato conferito in forma scritta un incarico professionale da parte di in proprio e quale Parte_2 rappresentante della società per la conclusione di un concordato Parte_1 stragiudiziale con i creditori della società e che, in tale accordo, fosse stato espressamente accettato il reltivo preventivo di spesa che prevedeva il pagamento di €
30.000,00 per ciascun professionista.
Risulta, invece, non pienamente dimostrato il vizio del consenso (asseritamente sussistente al momento della firma dell'accordo) eccepito dall'opponente il quale risulta (dalla corrispondenza versata in atti) aver in precedenza svolto trattative con gli opposti e, successivamente (fatto non contestato) aver partecipato in prima persona allo svolgimento del concordato, senza provvedere, pur avendone modo e tempo, a revocare l'incarico.
E' inoltre pacifico che a ciascuno siano stati pagati € 25.000,00 in acconto.
Pag. 5 di 7 Manca invece la prova, a carico degli opposti, di aver interamente eseguito la prestazione che si erano obbligati a svolgere e che pertanto sia legittima la pretesa di pagamento del saldo.
Effettivamente gli opposti non hanno pienamente dimostrato di aver portato a termine l'incarico che era stato loro conferito: l'unico documento prodotto per dimostrare il compimento dell'incarico è una comunicazione del novembre 2019 nella quale i professionisti danno atto di aver concluso il concordato -ad eccezione di alcuni debiti di importo inferiore a mille euro, lasciati fuori per la loro marginale importanza- chiedendo il pagamento del saldo. L'opponente ha, invece, prodotto, una mail inviata Pa nel febbraio 2020 dall'Avv. Giudice che, nell'interesse della ditta , reclamava il pagamento di un credito di € 16.458,84 vantato da quest'ultima (che risulta compreso tra quelli esistenti al momento del conferimento dell'incarico), dando atto di non avere ricevuto riscontro dai professionisti incaricati del concordato ai quali si era precedentemente rivolto, i quali, anzi, gli avevano comunicato di aver rinunciato al Parte mandato. Risulta pertanto -dall'intimazione della ditta mentita l'affermazione dei professionisti che l'incarico era portato a termine e, d'altra parte, non risulta che gli stessi abbiano mai redatto una rendicontazione/relazione conclusiva di sostegno e a conferma di tale affermazione.
Ritiene inoltre il giudicante che, sussistendo un valido accordo sull'entità dei compensi, il mancato compimento dell'incarico possa determinare solo una riduzione del compenso pattuito e non anche la rideterminazione dello stesso.
Reputa pertanto il giudicante che il compenso pattuito debba essere -equatativamente- ridotto del 10% e che, quindi, a ciascun professionista debba essere pagata dall'opposto -a titolo di saldo- la minor somma di 2000,00 oltre oneri di legge.
In ordine alla posizione del Dott. che, in aggiunta al saldo per lo CP_3 svolgimento del concordato, richiedeva il pagamento dell'ulteriore importo di €
20.300,00 (comprensivo di oneri accessori) a titolo di compensi professionali per altra attività, la domanda va, invece, accolta in quanto è stata dimostrata l'attività prestata dal professionista in ordine alla predisposizione di atti e difese dinanzi alla
. Controparte_5
Pertanto, alla luce di quanto esposto, consegue la revoca di tutti e tre i decreti ingiuntivi opposti e la condanna dell'opponente al pagamento in favore dell'Avv. CP_ Mazzoni del Rag. e dello associato dell'importo di € 2000,00 oltre CP_1 CP_2 oneri accessori per ciascuno, nonché al pagamento in favore dello Controparte_2 dell'ulteriore importo di € 20.300,80.
[...]
Pag. 6 di 7 Stante la reciproca soccombenza, ritiene il giudicante sussistenti giusti motivi per l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale di TO,
definitivamente pronunciando nelle cause riunite come in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa o assorbita per i motivi sopra esposti, così provvede:
- Accoglie parzialmente l'opposizione in ordine al D.I. n. 611/2020, al D.I. n.
325/2020 e al D.I. n. 1893/2020 e per l'effetto revoca i suddetti decreti ingiuntivi;
- Condanna l'opponente a pagare all'Avv. Franco Mazzoni, al Rag. Parte_2 ed allo CP_1 Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro-tempore
[...]
Dott. l'importo di € 2.000,00 oltre oneri accessori, per ciascuno;
CP_3
- Condanna altresì l'opponente a pagare all'opposto Parte_2 [...]
in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro-tempore Dott. la somma di € 20.300,80. CP_3
- Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso.
TO, 21/3/2025
IL GIUDICE
dott. Francesca Vanni
(Giudice Onorario)
Pag. 7 di 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 4 “insiste nelle proprie richieste e precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta” (Voglia l'Ill.mo Giudice adito, in via preliminare, concedere la provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo n.925/20 del Tribunale di TO, ai sensi dell'art. 648 c.p.c.
considerato che
l'impugnazione promossa non è fondata su alcuna prova scritta o di pronta soluzione ed avendo la stessa solo carattere dilatorio;
sempre in via preliminare respingere la richiesta di riunione del presente procedimento con quello recate R.G. 1424/20 Tribunale di TO, pendente nei confronti esclusivamente della solo per i motivi di cui in parte narrativa;
nel merito, Parte_1 per i motivi di cui in parte narrativa, rigettare l'opposizione proposta dal Sig. in Parte_2 quanto infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare in toto il Decreto Ingiuntivo n.925/2020. Voglia inoltre accertare e dichiarare che parte opponente ha agito in giudizio con malafede e colpa grave e per l'effetto condannare il Sig. al risarcimento dei danni ex Parte_2 art.96 c.p.c., da determinarsi anche in via equitativa, nella misura che risulterà di giustizia in corso di causa. Con vittoria di spese di lite, ivi comprese anche quelle della fase monitoria”).