Art. 1.
La facolta' concessa dall' art. 12 della legge 12 maggio 1949, n. 206 , all'Amministrazione finanziaria d'accordare un abbuono non superiore al terzo del valore venale presunto dall'amministrazione stessa nelle controversie per la determinazione di detto valore, ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro e di successione, dell'imposta sul valore netto globale e dell'imposta ipotecaria, nonche' dei diritti catastali, in dipendenza di successioni apertesi o di atti pubblici stipulati prima dell'entrata in vigore della medesima legge 12 maggio 1949, n. 206 , ovvero di scritture private registrate entro lo stesso termine, puo' essere esercitata fino al 31 luglio 1950.
La facolta' concessa dall' art. 12 della legge 12 maggio 1949, n. 206 , all'Amministrazione finanziaria d'accordare un abbuono non superiore al terzo del valore venale presunto dall'amministrazione stessa nelle controversie per la determinazione di detto valore, ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro e di successione, dell'imposta sul valore netto globale e dell'imposta ipotecaria, nonche' dei diritti catastali, in dipendenza di successioni apertesi o di atti pubblici stipulati prima dell'entrata in vigore della medesima legge 12 maggio 1949, n. 206 , ovvero di scritture private registrate entro lo stesso termine, puo' essere esercitata fino al 31 luglio 1950.