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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 04/12/2025, n. 781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 781 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1151/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Ravenna, sezione civile, in composizione monocratica in persona del dott. Pierpaolo
Galante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile ordinaria iscritta al n. 1151/2024 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, vertente
TRA
in liquidazione giudiziale Parte_1 P.IVA_1
OPPONENTE CONTUMACE
E
( ), in persona Controparte_1 P.IVA_2 del rappresentata e difesa dagli avv.ti Silvia Vittoria Brucculeri e Giuseppe Lentini, presso lo CP_2 studio del quale ultimo difensore è elettivamente domiciliata in Agrigento, via Eraclito n. 28, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTA
CONCLUSIONI per : “in via preliminare rigettare la richiesta la provvisoria Parte_2 esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito dichiarare l'inesistenza del credito azionato nel decreto ingiuntivo opposto;
conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo n. 373/2024 (RG 876/2024) emesso in data 23.04.2024 dal Tribunale di Ravenna, perché infondato ed illegittimo in fatto e diritto. Con vittoria di spese, compensi del presente giudizio, oltre spese generali e IVA e CPA di legge”; per società cooperativa “rigettare l'opposizione in quanto infondata in Controparte_1 fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto. In ogni caso, senza recesso, ritenere, dichiarare, e condannare parte opponente, al pagamento della minore somma che sarà determinata nel corso del giudizio oltre ai dovuti interessi moratori di cui all'art. 5 del D. lgs. 231/2002 sull'imponibile fino al soddisfo. Con vittoria delle spese e dei compensi del presente giudizio di merito”. pagina 1 di 4 MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 373/2024 del 23/4/2024, emesso dall'intestato Tribunale nel procedimento n. 876/2024
RG, con cui le fu intimato di pagare, in favore dell'odierna parte opposta, la somma di € 28908,32, oltre interessi e spese, a titolo di corrispettivi ancora dovuti per i trasporti effettuati dalla società cooperativa nei mesi di maggio e giugno 2023, dettagliatamente descritti Controparte_1 nelle due fatture allegate al ricorso monitorio.
A fondamento dell'opposizione l'opponente ha dedotto che le due predette fatture si riferissero a prestazioni già precedentemente fatturare e saldate, all'esito di un accordo che prevedeva il pagamento, da parte di essa esponente, in favore dell'opposta, di un “importo forfettizzato per un numero determinato di trasporti”, tra i quali rientravano quelli oggetto delle fatture azionate in via monitoria.
Tanto premesso l'opponente ha chiesto, previo rigetto dell'eventuale istanza ex art. 648 cpc, di revocare il decreto ingiuntivo opposto, con vittoria delle spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 7/9/2024 si è costituita la società cooperativa
(di seguito “la ”), che, contestate le allegazioni Controparte_1 Controparte_1 avversarie, ha chiesto di concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e di rigettare l'opposizione proposta, con conseguente conferma del provvedimento monitorio e con vittoria delle spese di lite.
Concessa l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto, interrotto il processo per intervenuta dichiarazione di liquidazione giudiziale di riassunto il giudizio da parte della Società Parte_1 cooperativa, dichiarata la contumacia di , all'udienza del Parte_2
4/12/2025 l'opposta ha precisato le conclusioni, come sopra riportate ed il Giudice, udita la discussione orale, ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
1. Preliminarmente deve osservarsi che la riassunzione del processo, operata ai sensi dell'art. 303 cod. proc. civ., comporta la dichiarazione di contumacia della parte che, benché costituita nella precedente fase del giudizio, non sia comparsa, ma da ciò non consegue che le domande dalla stessa parte proposte con l'atto di citazione o in via riconvenzionale debbano ritenersi rinunciate o abbandonate, in quanto tali domande sono relative ad un giudizio che prosegue nella nuova fase, dotata di tutti gli effetti processuali e sostanziali dell'originario rapporto (cfr. Cass. sent. n. 6867/1996).
Nel caso di specie la dichiarazione della contumacia di , Parte_2 all'esito della riassunzione del giudizio da parte dell'odierna opposta, non consente d'inferire la rinuncia della parte alle eccezioni e conclusioni avanzate nel presente giudizio e pertanto le conclusioni pagina 2 di 4 rassegnate dalla parte opponente nell'atto di citazione sono state riportate nelle “conclusioni” sopra trascritte.
2. Ciò detto, è noto che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, che non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti.
Da tale premessa derivano i due seguenti corollari: sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe a lui l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta invece all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi (art. 2697 c.c.); il giudice dell'opposizione, inoltre, non valuta più, soltanto, la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del d.i. - tale esame è utile eventualmente ai soli fini del governo delle spese - ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria dell'attore opposto sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.
Nel caso di specie l'odierna parte opposta ha dedotto, sin da ricorso monitorio, di aver effettuato nei mesi di maggio e giugno 2023 una serie di trasporti per conto della dettagliatamente Parte_1 descritti nelle fatture n. 395 del 31 maggio 2023, di € 20.599,70 iva inclusa e n. 526 del 30.06.2023, di
€ 11.163,00 iva inclusa, a fronte dei quali l'opponente pagò la sola somma di € 2.854,38, come acconto della fattura 395 del 31.05.2023.
L'opponente non ha specificamente contestato (art. 115 c.p.c.) l'effettuazione dei trasporti fonte del credito per cui è causa, né il prezzo di tali trasporti – le cui date ed i cui percorsi risultano puntualmente indicati nelle fatture predette -, limitandosi ad asserire che “le due fatture oggetto del decreto ingiuntivo si riferiscono a prestazioni già precedentemente fatturare e saldate dalla Parte_3 nell'ambito di un accordo che prevedeva un importo forfettizzato per un numero determinato di trasporti tra i quali rientrano quelli oggetto delle fatture azionate in via monitoria. L'importo di €
3.613,54 effettuato da in favore della società opposta in data 09.02.2024 era infatti Parte_2 versato a saldo di qualsivoglia pretesa relativamente ai sopra indicati trasporti”.
A fronte della contestazione di tali allegazioni da parte della società cooperativa opposta, l'opponente non ha tuttavia offerto prova dei fatti asseriti e, dunque, del fatto modificativo ed estintivo dei crediti dell'opposta riconducibili ai trasporti oggetto di causa, della cui prova era onerata (art. 2697 c.c.).
Pertanto l'opposizione va rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente e vengono liquidate, in favore della società cooperativa come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al DM Controparte_1
pagina 3 di 4 55/2014 e successive modifiche (scaglione fino ad euro 52.000,00, valori minimi stante la semplicità delle questioni trattate).
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, sezione civile, in composizione monocratica in persona del dott. Pierpaolo
Galante, definitivamente pronunziando sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta nel presente giudizio, ogni diversa istanza e domanda disattesa e rigettata come in motivazione, così provvede:
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 373/2024 del 23/4/2024, emesso dall'intestato Tribunale nel procedimento n. 876/2024 RG, che dichiara esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
2. condanna al pagamento delle spese di lite del presente Parte_2 giudizio, in favore della società cooperativa che liquida in € 3809,00 per Controparte_1 compenso professionale, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a. come per legge, se dovuta.
Ravenna, 4/12/2025
Il Giudice
Dott. Pierpaolo Galante
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Ravenna, sezione civile, in composizione monocratica in persona del dott. Pierpaolo
Galante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile ordinaria iscritta al n. 1151/2024 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, vertente
TRA
in liquidazione giudiziale Parte_1 P.IVA_1
OPPONENTE CONTUMACE
E
( ), in persona Controparte_1 P.IVA_2 del rappresentata e difesa dagli avv.ti Silvia Vittoria Brucculeri e Giuseppe Lentini, presso lo CP_2 studio del quale ultimo difensore è elettivamente domiciliata in Agrigento, via Eraclito n. 28, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTA
CONCLUSIONI per : “in via preliminare rigettare la richiesta la provvisoria Parte_2 esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito dichiarare l'inesistenza del credito azionato nel decreto ingiuntivo opposto;
conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo n. 373/2024 (RG 876/2024) emesso in data 23.04.2024 dal Tribunale di Ravenna, perché infondato ed illegittimo in fatto e diritto. Con vittoria di spese, compensi del presente giudizio, oltre spese generali e IVA e CPA di legge”; per società cooperativa “rigettare l'opposizione in quanto infondata in Controparte_1 fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto. In ogni caso, senza recesso, ritenere, dichiarare, e condannare parte opponente, al pagamento della minore somma che sarà determinata nel corso del giudizio oltre ai dovuti interessi moratori di cui all'art. 5 del D. lgs. 231/2002 sull'imponibile fino al soddisfo. Con vittoria delle spese e dei compensi del presente giudizio di merito”. pagina 1 di 4 MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 373/2024 del 23/4/2024, emesso dall'intestato Tribunale nel procedimento n. 876/2024
RG, con cui le fu intimato di pagare, in favore dell'odierna parte opposta, la somma di € 28908,32, oltre interessi e spese, a titolo di corrispettivi ancora dovuti per i trasporti effettuati dalla società cooperativa nei mesi di maggio e giugno 2023, dettagliatamente descritti Controparte_1 nelle due fatture allegate al ricorso monitorio.
A fondamento dell'opposizione l'opponente ha dedotto che le due predette fatture si riferissero a prestazioni già precedentemente fatturare e saldate, all'esito di un accordo che prevedeva il pagamento, da parte di essa esponente, in favore dell'opposta, di un “importo forfettizzato per un numero determinato di trasporti”, tra i quali rientravano quelli oggetto delle fatture azionate in via monitoria.
Tanto premesso l'opponente ha chiesto, previo rigetto dell'eventuale istanza ex art. 648 cpc, di revocare il decreto ingiuntivo opposto, con vittoria delle spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 7/9/2024 si è costituita la società cooperativa
(di seguito “la ”), che, contestate le allegazioni Controparte_1 Controparte_1 avversarie, ha chiesto di concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e di rigettare l'opposizione proposta, con conseguente conferma del provvedimento monitorio e con vittoria delle spese di lite.
Concessa l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto, interrotto il processo per intervenuta dichiarazione di liquidazione giudiziale di riassunto il giudizio da parte della Società Parte_1 cooperativa, dichiarata la contumacia di , all'udienza del Parte_2
4/12/2025 l'opposta ha precisato le conclusioni, come sopra riportate ed il Giudice, udita la discussione orale, ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
1. Preliminarmente deve osservarsi che la riassunzione del processo, operata ai sensi dell'art. 303 cod. proc. civ., comporta la dichiarazione di contumacia della parte che, benché costituita nella precedente fase del giudizio, non sia comparsa, ma da ciò non consegue che le domande dalla stessa parte proposte con l'atto di citazione o in via riconvenzionale debbano ritenersi rinunciate o abbandonate, in quanto tali domande sono relative ad un giudizio che prosegue nella nuova fase, dotata di tutti gli effetti processuali e sostanziali dell'originario rapporto (cfr. Cass. sent. n. 6867/1996).
Nel caso di specie la dichiarazione della contumacia di , Parte_2 all'esito della riassunzione del giudizio da parte dell'odierna opposta, non consente d'inferire la rinuncia della parte alle eccezioni e conclusioni avanzate nel presente giudizio e pertanto le conclusioni pagina 2 di 4 rassegnate dalla parte opponente nell'atto di citazione sono state riportate nelle “conclusioni” sopra trascritte.
2. Ciò detto, è noto che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, che non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti.
Da tale premessa derivano i due seguenti corollari: sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe a lui l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta invece all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi (art. 2697 c.c.); il giudice dell'opposizione, inoltre, non valuta più, soltanto, la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del d.i. - tale esame è utile eventualmente ai soli fini del governo delle spese - ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria dell'attore opposto sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.
Nel caso di specie l'odierna parte opposta ha dedotto, sin da ricorso monitorio, di aver effettuato nei mesi di maggio e giugno 2023 una serie di trasporti per conto della dettagliatamente Parte_1 descritti nelle fatture n. 395 del 31 maggio 2023, di € 20.599,70 iva inclusa e n. 526 del 30.06.2023, di
€ 11.163,00 iva inclusa, a fronte dei quali l'opponente pagò la sola somma di € 2.854,38, come acconto della fattura 395 del 31.05.2023.
L'opponente non ha specificamente contestato (art. 115 c.p.c.) l'effettuazione dei trasporti fonte del credito per cui è causa, né il prezzo di tali trasporti – le cui date ed i cui percorsi risultano puntualmente indicati nelle fatture predette -, limitandosi ad asserire che “le due fatture oggetto del decreto ingiuntivo si riferiscono a prestazioni già precedentemente fatturare e saldate dalla Parte_3 nell'ambito di un accordo che prevedeva un importo forfettizzato per un numero determinato di trasporti tra i quali rientrano quelli oggetto delle fatture azionate in via monitoria. L'importo di €
3.613,54 effettuato da in favore della società opposta in data 09.02.2024 era infatti Parte_2 versato a saldo di qualsivoglia pretesa relativamente ai sopra indicati trasporti”.
A fronte della contestazione di tali allegazioni da parte della società cooperativa opposta, l'opponente non ha tuttavia offerto prova dei fatti asseriti e, dunque, del fatto modificativo ed estintivo dei crediti dell'opposta riconducibili ai trasporti oggetto di causa, della cui prova era onerata (art. 2697 c.c.).
Pertanto l'opposizione va rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente e vengono liquidate, in favore della società cooperativa come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al DM Controparte_1
pagina 3 di 4 55/2014 e successive modifiche (scaglione fino ad euro 52.000,00, valori minimi stante la semplicità delle questioni trattate).
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, sezione civile, in composizione monocratica in persona del dott. Pierpaolo
Galante, definitivamente pronunziando sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta nel presente giudizio, ogni diversa istanza e domanda disattesa e rigettata come in motivazione, così provvede:
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 373/2024 del 23/4/2024, emesso dall'intestato Tribunale nel procedimento n. 876/2024 RG, che dichiara esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
2. condanna al pagamento delle spese di lite del presente Parte_2 giudizio, in favore della società cooperativa che liquida in € 3809,00 per Controparte_1 compenso professionale, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a. come per legge, se dovuta.
Ravenna, 4/12/2025
Il Giudice
Dott. Pierpaolo Galante
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