TRIB
Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 28/11/2025, n. 4200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4200 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Napoli Nord R.G. 2684/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica e nella persona del dott. Alfredo Maffei, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta R.G. 2684/2023 avente ad oggetto “contratto di appalto”
e pendente
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Parte_1
Sabato NI SC, presso il cui studio, sito in Casoria, alla via Pio XII n. 114, è elettivamente domiciliato
ATTORE
E
Casavatore, in persona Controparte_1
dell'amministratore p.t., rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Luigi Di Palma, presso il cui studio, sito in Casoria, alla via Giacinto Gigante n. 36, è elettivamente domiciliato
CONVENUTO
CONCLUSIONI Con note scritte depositate ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza originariamente fissata per la data del 10.7.2025, le parti concludevano in conformità dei rispettivi scritti difensivi e la causa veniva riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
1 Tribunale di Napoli Nord R.G. 2684/2023
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. assumeva: che in Parte_1
forza della delibera assembleare del 12.6.2018 il Parte_2
Casavatore, aveva affidato alla sua impresa l'esecuzione dei lavori di
[...]
manutenzione straordinaria della scala A del fabbricato condominiale;
che le parti avevano quindi stipulato un contratto di appalto per l'importo presuntivo di € 105.933,95, oltre Iva al 10%, da pagarsi con le seguenti modalità: un primo acconto di € 15.885,95 oltre Iva da corrispondersi in tre rate uguali ad inizio lavori, n. 36 rate mensili di €
1.876,00 oltre Iva da versarsi a decorrere dal sessantesimo giorno successivo al versamento dell'acconto, n. 12 rate mensili di uguale importo da corrispondersi a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla scadenza del termine di presentazione del conto finale;
che il gli aveva altresì commissionato ulteriori opere per un CP_1
importo pari ad € 5.350,17 oltre Iva, come si evinceva dal computo metrico dei lavori aggiornato al 15.12.2020 e dal certificato di regolare esecuzione sottoscritto dal direttore dei lavori;
che tali opere aggiuntive consistevano nella sostituzione delle porte di accesso a lastrico solare e delle tubazioni delle pluviali, nell'utilizzo di rete plastificate nella rasatura delle facciate;
che, in relazione al corrispettivo convenuto nel contratto, il committente aveva corrisposto il minor importo di € 77.078,64 e alcunché aveva versato per i lavori aggiuntivi e ciò nonostante fosse stato regolarmente emesso il certificato di regolare esecuzione dei lavori in data 15.12.2020; di vantare pertanto un credito residuo pari complessivamente ad € 45.333,89 Iva compresa, di cui € 5.885,18 per le opere aggiuntive.
Tanto premesso ed esposto, rassegnava le seguenti conclusioni:
A. Accertare il diritto del ricorrente all'integrale pagamento di tutte le opere
(contrattualizzate e non) realizzate in favore de Parte_2
in Casavatore (Na), C.F. in persona dell'amm.re p.t.;
[...] P.IVA_1
B. Dichiarare per l'effetto, il diritto del medesimo ricorrente al pagamento della somma di euro 39.448,71 dovuta per le somme di cui al contratto sopra menzionato nonché
l'ulteriore somme di euro 5885,18 o in quella diversa, maggiore o minore, cha risulterà provata in corso di causa a seguito della Ctu che sin da ora si richiede, dovuta le ulteriori
2 Tribunale di Napoli Nord R.G. 2684/2023
opere realizzate a favore del predetto Condominio;
C. condannare, il resistente al pagamento delle spese e dei compensi professionali, oltre
IVA, CPA e rimborso forfetario delle spese generali relative al presente procedimento;
Si costituiva il convenuto, il quale deduceva: che le opere aggiuntive CP_1
eseguite dall'impresa non erano state precedute da alcuna delibera assembleare che le avesse autorizzate;
che, conseguentemente, a fronte del credito azionato pari in totale ad
€ 45.333,89, i condomini potevano essere chiamati a rispondere del minor debito di €
21.616,47, atteso che la differenza, pari ad € 23.717,42 doveva restare a carico del precedente amministratore, di cui si chiedeva autorizzarsi la chiamata in CP_2
causa; che in ogni caso il non aveva mai formalmente accettato le opere;
CP_1
che, infatti, al momento della consegna dell'opera erano state in più occasioni manifestate delle riserve;
di avere interesse all'espletamento di una C.T.U. che verificasse la mancata esecuzione a regola d'arte dei lavori commissionati e quantificasse, pertanto, l'entità del credito vantato dal Condominio.
Ciò posto, concludeva affinché, in via preliminare, fosse disposto il mutamento del rito e venisse autorizzata la chiamata in causa del terzo nel merito concludeva CP_2
per l'integrale rigetto della pretesa del ricorrente ed affinché fosse accertato il maggior credito che il Condominio vantava nei confronti dell'impresa; in via subordinata chiedeva che, in caso di accoglimento del ricorso, nella condanna si precisasse che questa andava ad interessare esclusivamente i condomini del fabbricato A.
Con decreto del 9.6.2023 il Tribunale rigettava la richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa del terzo in quanto non accompagnata dalla contestuale istanza di spostamento della data fissata per la prima udienza di comparizione.
Con ordinanza del 19.6.2023 veniva disposto il mutamento del rito, da sommario a ordinario, ed era fissata per la data del 11.9.2023 l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c..
Ritenuto superfluo espletamento sia della prova testimoniale articolata dal ricorrente, sia della C.T.U. invocata dalle parti, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni ed era riservata in decisione con ordinanza del 14.7.2025.
La domanda è fondata nei limiti che si vanno ad indicare.
Il sig. , titolare della Ditta A.G. Costruzioni Generali di , Parte_1 Parte_1
ha rivendicato un credito derivante dal contratto di appalto stipulato con il CP_1
convenuto, pari in totale ad € 45.333,89.
3 Tribunale di Napoli Nord R.G. 2684/2023
Risulta pacifica e documentata l'avvenuta stipula tra le parti del contratto di appalto del
30.10.2018, con cui l'impresa dell'attore veniva incaricata dal Condominio di eseguire le seguenti opere previste dall'art. 2 del contratto:
a. ristrutturazione della facciata esterna comprensiva di riparazione dei frontalini e dell'intradosso di balconi, pitturazione delle ringhiere e sostituzione della pavimentazione dei balconi e dei correnti di marmo b. ristrutturazione facciata interna Limitatamente alla riparazione dei cornicioni c. ristrutturazione del lastrico solare del fabbricato d. riparazione torrino scala e. rifacimento terrazzo a livello propriet Pt_3
f. rifacimento terrazzo a livello propriet (Limitatamente alla sostituzione dei Parte_4
correnti di marmo)
g. lavori vari consequenziali.
Le opere risultano dettagliatamente indicate nel computo metrico del 2.7.2018 che entrambe le parti hanno prodotto nel corso del giudizio.
Il corrispettivo era pattuito a misura e veniva stimato in € 105.933,95 oltre Iva.
Costituisce circostanza incontestata tra le parti che, in relazione ai suddetti lavori, il abbia effettuato pagamenti pari ad € 77.078,64 Iva compresa. CP_1
Dunque, in relazione alle opere oggetto dell'appalto, l'attore ha rivendicato un credito residuo pari ad € 39.448,71.
Il contestando la fondatezza della pretesa creditoria, ha eccepito la CP_1
circostanza che l'opera non sarebbe stata effettivamente accettata e ciò in ragione dell'esistenza di taluni vizi e, segnatamente: l'erronea pendenza dei pavimenti dei balconi, l'erronea tinteggiatura delle ringhiere e la scarsa qualità del materiale utilizzato
(in particolare dei marmi, che avevano mostrato opacità del colore).
In punto di diritto va osservato che “in tema di contratto di appalto, ove il committente convenuto in giudizio dall'appaltatore per il pagamento del corrispettivo sollevi l'eccezione generale di inadempimento, spetta all'appaltatore provare l'esatto adempimento della propria obbligazione, mentre ove il committente – che abbia la disponibilità fisica e giuridica dell'opera – proponga domanda di garanzia speciale per le difformità e vizi, spetta allo stesso appaltante dimostrare l'esistenza di tali difformità e vizi e delle conseguenze dannose lamentate” (Cass. Sez. 2, 23/01/2025, n. 1701).
4 Tribunale di Napoli Nord R.G. 2684/2023
La Corte di Cassazione a riguardo ha altresì avuto modo di precisare che “in tema di inadempimento del contratto d'appalto, laddove l'opera risulti ultimata, il committente, convenuto per il pagamento, può opporre all'appaltatore le difformità ed i vizi dell'opera, in virtù del principio "inadimpleti non est adimplendum" al quale si ricollega la più specifica disposizione dettata dal secondo periodo dell'ultimo comma dell'art. 1667 c.c., analoga a quella di portata generale di cui all'art. 1460 c.c. in materia di contratti a prestazioni corrispettive, anche quando la domanda di garanzia sarebbe prescritta ed, indipendentemente, dalla contestuale proposizione, in via riconvenzionale, di detta domanda, che può anche mancare, senza pregiudizio alcuno per la proponibilità dell'eccezione in esame” (Cass. Sez. 2, 09/03/2023, n. 7041). Nel corpo della motivazione di tale pronuncia i giudici di legittimità hanno chiarito quanto segue: “[…] Questa argomentazione, però, contrasta con quanto più volte affermato da questa Corte in tema di appalto, allorché ha detto che il committente, convenuto in giudizio, può paralizzare la pretesa avversaria, opponendo le difformità e i vizi dell'opera, in virtù del principio inadempimenti non est adimplendum, richiamato dal secondo periodo dell'ultimo comma dell'art. 1667 cod. civ., applicabile in caso di opera portata a termine (Cass., Sez. 1,
14/2/2019, n. 4511), anche quando non abbia proposto in via riconvenzionale la domanda di garanzia o la stessa sia prescritta, atteso che le disposizioni speciali di cui agli artt.
1667, 1668, 1669 e ss. cod. civ., attinenti alla particolare disciplina della garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, assoggettata ai ristretti termini decadenziali di cui all'art. 1667 cod. civ., integrano - senza escluderne l'applicazione - i principi generali in materia di inadempimento delle obbligazioni e di responsabilità comune dell'appaltatore, che si applicano in assenza dei presupposti per la garanzia per vizi e difformità prevista per i casi di opere completate in violazione delle prescrizioni pattuite o delle regole tecniche
(Cass., Sez. 2, 17/5/2004, n. 9333; Cass., Sez. 2, 20/3/2012, n. 4445) e che impongono all'appaltatore, che agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo, l'onere di dimostrare, quando il committente sollevi l'eccezione di inadempimento di cui al terzo comma di detta disposizione, di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione e, quindi, di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte (Cass.,
Sez. 2, 20/1/2010, n. 936; Cass., Sez. 2, 13/2/2008, n. 3472). Infatti, come ripetutamente affermato da questa Corte, le disposizioni generali di cui agli artt. 1453 e 1455 cod. civ., che contemplano la comune responsabilità dell'appaltatore, operano quando egli non
5 Tribunale di Napoli Nord R.G. 2684/2023
esegua interamente l'opera o, se l'ha eseguita, si rifiuti di consegnarla o vi proceda con ritardo rispetto al termine di esecuzione pattuito, mentre la differente responsabilità dell'appaltatore, inerente alla garanzia per i vizi o difformità dell'opera, prevista dagli artt.
1667 e 1668 cod. civ., ricorre quando il suddetto ha violato le prescrizioni pattuite per l'esecuzione dell'opera o le regole imposte dalla tecnica, sicché, nel caso di omesso completamento dell'opera, anche se questa per la parte eseguita risulti difettosa o difforme, non è consentito, al fine di accertare la responsabilità dell'appaltatore per inesatto adempimento, far ricorso alla disciplina della suindicata garanzia che richiede necessariamente il totale compimento dell'opera (per tutte, Cass., Sez. 2, 09/08/1996, n.
7364). Dunque, mentre in caso di mancata ultimazione dell'opera, il committente può legittimamente rifiutare o subordinare il pagamento del corrispettivo all'eliminazione dei vizi dell'opera, invocando l'eccezione di inadempimento prevista dall'art. 1460 cod. civ., in quanto istituto di applicazione generale in materia di contratti a prestazioni corrispettive, purché il rifiuto di adempiere non sia contrario alla buona fede, spettando al giudice del merito accertare se la spesa occorrente per l'eliminazione delle difformità sia proporzionata a quella che il committente rifiuta di corrispondere all'appaltatore o che subordina a tale eliminazione (Cass., Sez. 6-2, 26/11/2013, n. 26365), in caso di opera ultimata, il committente, convenuto per il pagamento, può opporre all'appaltatore le difformità ed i vizi dell'opera, avvalendosi del principio inadimpleti non est adimplendum, al quale si ricollega la più specifica disposizione dettata dal secondo periodo dell'ultimo comma dell'art. 1667 cod. civ., analoga a quella di portata generale di cui all'art. 1460 cod. civ. in materia di contratti a prestazioni corrispettive (Cass., Sez.
2, 20/1/2010, n. 936), anche quando la domanda di garanzia sarebbe prescritta ed indipendentemente, quindi, dalla contestuale proposizione, in via riconvenzionale, di questa domanda, che può anche mancare senza pregiudizio alcuno per la proponibilità della eccezione (Cass. Sez. 2, 17/05/2004, n. 9333). In altre parole, operando, in materia di appalto, il principio generale che governa la condanna all'adempimento in materia di contratto con prestazioni corrispettive, l'appaltatore, che agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo convenuto, ha l'onere di provare di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione e, quindi, di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte, sicché la domanda di condanna del committente al pagamento non può essere accolta nel caso in cui quest'ultimo contesti l'adempimento
6 Tribunale di Napoli Nord R.G. 2684/2023
dell'appaltatore e tale contestazione risulti fondata, integrando tale adempimento il fatto costitutivo del diritto di credito oggetto della sua pretesa (Cass., Sez. 2, 13/2/2008, n.
3472; Cass., Sez. 2, 4/1/2019, n. 98)”.
Orbene, fatta applicazione dei principi di diritto sopra richiamati, può ritenersi che nella vicenda in esame la difesa del ricorrente abbia adeguatamente dato prova dei fatti costitutivi del credito azionato.
Infatti, le risultanze processuali consentono di ritenere dimostrato che l'appaltatore abbia compiutamente realizzato le opere affidate con il contratto di appalto stipulato tra le parti.
Invero, l'esatta realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria appaltati dal risulta comprovata dal certificato di regolare esecuzione dei lavori rilasciato CP_1
dal direttore dei lavori, ing. 15.12.2020. CP_3
Sul punto giova ricordare che il certificato di regolare esecuzione ha la funzione di verificare e attestare che l'opera sia stata eseguite a regola d'arte, secondo le prescrizioni tecniche previste e in conformità alle condizioni stabilite dal contratto d'appalto e dalle sue eventuali varianti, nei tempi e nei modi definiti dalla regolamentazione contrattuale.
Tale attestazione rappresenta, quindi, l'atto conclusivo della verifica recante l'accertamento tecnico sulla rispondenza delle lavorazioni svolte a quelle progettate e previste nel programma contrattuale oggetto di esecuzione in sede di appalto.
Sul tema la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che “l'art. 1665 c.c., poi, pur non enunciando la nozione di accettazione tacita dell'opera, indica i fatti e i comportamenti dai quali deve presumersi la sussistenza dell'accettazione da parte del committente e, in particolare, al comma 4, prevede come presupposto dell'accettazione
(da qualificare come tacita) la consegna dell'opera al committente (alla quale è parificabile l'immissione nel possesso) e come fatto concludente la ricezione senza riserve da parte di quest'ultimo, anche se non si sia proceduto alla verifica;
La concreta esistenza di tali circostanze costituisce, peraltro, una quaestio facti rimessa all'apprezzamento del giudice del merito” (Cass. Civ. n. 10452/2020; Cass. Civ. n. 13224/ 2019; Cass. Civ. n.
19019 del 2017).
Nel caso di specie, il direttore dei lavori, ing. all'esito degli accertamenti CP_3
tecnici svolti, riscontrava la corrispondenza tra i lavori progettati e le opere eseguite, in sostanza, dando atto della loro tempestiva e regolare esecuzione ai fini del pagamento del corrispettivo dovuto per l'appaltatore, calcolato in € 111.284,12. Tale importo risulta
7 Tribunale di Napoli Nord R.G. 2684/2023
calcolato dal direttore dei lavori tenendo conto anche delle opere aggiuntive eseguite dall'impresa e di cui si dirà a breve.
Con riguardo alla presunta violazione contrattuale contestata dal e, in CP_1
particolare, ai vizi lamentati, le doglianze allegate non hanno trovato alcun adeguato riscontro nelle emergenze processuali.
Nella vicenda in esame, le contestazioni che il ha sollevato alla correttezza CP_1
della prestazione contrattuale realizzata dall'impresa attorea sono risultate del tutto generiche e sono rimaste indimostrate all'esito del giudizio. Alcuna documentazione fotografica relativa alle problematiche rilevate – concernenti la pendenza dei balconi, la tinteggiatura delle ringhiere ed alcuni materiali utilizzati – risulta prodotta dal
A tali carenze probatorie non poteva certamente sopperire una C.T.U., che CP_1
avrebbe assunto evidentemente una valenza esplorativa.
Peraltro, i vizi lamentati, laddove effettivamente esistenti, sarebbero stati riconoscibili al momento della consegna dell'opera – che invece è stata accettata senza riserve – e non avrebbero certamente condotto il direttore dei lavori ad emettere il certificato di regolare esecuzione che in alcun modo fa riferimento alle criticità allegate dal CP_1
Pertanto, le doglianze sollevate dalla parte convenuta, relative ad un supposto inadempimento della controparte, risultando del tutto generiche e prive di qualsiasi riscontro, non possono assumere nessuna valenza estintiva rispetto alla pretesa creditoria azionata dal . Pt_1
Nessuna contestazione il ha sollevato in ordine alla quantificazione del CP_1
corrispettivo ancora dovuto per l'appalto, indicato dal ricorrente in € 39.448,71. Pertanto, tale credito può assumersi come dimostrato.
Quanto alle opere aggiuntive realizzate dall'appaltatore e non previste dal contratto, occorre svolgere le seguenti considerazioni.
Nella giurisprudenza formatasi in materia di condominio, sui lavori di manutenzione straordinaria, si è affermata una serie di principi: a) prima di tutto, occorre l'autorizzazione dell'assemblea o, comunque, l'approvazione mediante sua successiva ratifica, ai sensi dell'art. 1135, comma 1, n. 4, cod. civ., per l'approvazione di un appalto relativo a riparazioni straordinarie dell'edificio condominiale;
b) a tal fine, la delibera assembleare deve determinare l'oggetto del contratto d'appalto da stipulare con l'impresa prescelta, cioè le opere da compiersi ed il prezzo dei lavori, non necessariamente specificando tutti
8 Tribunale di Napoli Nord R.G. 2684/2023
i particolari dell'opera, ma comunque fissandone gli elementi costruttivi fondamentali, nella loro consistenza qualitativa e quantitativa;
c) il principio secondo cui l'atto irregolarmente compiuto dall'organo di una società resta valido nei confronti dei terzi che abbiano ragionevolmente fatto affidamento sui poteri dello stesso non trova applicazione in materia di condominio, con riguardo a prestazioni relative ad opere di manutenzione straordinaria, ove eseguite dai terzi su disposizione dell'amministratore senza previa delibera dell'assemblea condominiale;
d) in generale, il criterio discretivo tra atti di ordinaria amministrazione, rimessi all'iniziativa dell'amministratore nell'esercizio delle proprie funzioni e vincolanti per tutti i condomini, ex art. 1133 cod. civ., ed atti di amministrazione straordinaria, al contrario bisognosi di autorizzazione assembleare per produrre effetti, riposa sulla normalità dell'atto di gestione rispetto allo scopo del godimento dei beni comuni, sicché gli atti implicanti spese che comportino, per la loro particolarità e consistenza, un onere economico rilevante, necessitano della delibera dell'assemblea condominiale;
e) per quanto attiene all'accertamento della straordinarietà od ordinarietà di opere di manutenzione, trattasi di valutazione da compiersi avendo riguardo non alla singola voce di spesa, ma all'intervento complessivamente approvato
(Cass. n. 20136 del 2017).
A tali principi si affiancano, integrandosi reciprocamente, quelli più volte enunciati dalla giurisprudenza in materia di appalto, sulle varianti in corso d'opera, secondo cui il regime probatorio delle variazioni dell'opera appaltata muta a seconda che queste ultime siano dovute all'iniziativa dell'appaltatore o a quella del committente: nel primo caso, l'art. 1659 cod. civ. richiede che le modifiche siano autorizzate dal committente e che l'autorizzazione risulti da atto scritto ad substantiam;
nel secondo, invece, l'art. 1661 cod. civ. consente all'appaltatore, secondo i principi generali, di provare con tutti i mezzi consentiti, ivi comprese le presunzioni, che le variazioni sono state richieste dal committente (Cass. n. 19099 del 2011; conf. n. 40122 del 2021).
Nella specie, non è contestata l'esecuzione, da parte della , delle opere Controparte_4
aggiuntive rappresentate dalla sostituzione delle porte di accesso al lastrico solare, della sostituzione delle tubazioni pluviali e dell'utilizzo di rete plastificata nella realizzazione della rasatura delle facciate.
E' altrettanto pacifico tra le parti che tali interventi non fossero compresi nell'originario computo metrico cui faceva rinvio il contratto di appalto sottoscritto.
9 Tribunale di Napoli Nord R.G. 2684/2023
L'attore ha quindi dedotto che il avrebbe commissionato in un secondo CP_1
momento anche l'esecuzione di dette opere aggiuntive.
Ebbene, dovendo esprimersi i condomini, anche al fine di introdurre varianti, per il tramite di delibere assembleari adottate con le maggioranze previste per i lavori di manutenzione straordinaria, e non uti singuli, mediante sollecitazioni in ordine sparso e a titolo personale, tanto meno a seguito di iniziative autonome e non deliberate dell'amministratore condominiale o del direttore dei lavori, non è stata fornita con alcun mezzo la prova del fatto decisivo che l'affidamento dell'incarico di opere aggiuntive fosse stata decisa dalla collettività condominiale, ancor prima del fatto successivo che, in suo nome e per suo conto, fosse stata richiesta all'impresa.
Non risulta prodotto alcun verbale di delibera assembleare che dimostri l'ampliamento dell'originario incarico.
Né può essere richiamata nel caso di specie la disciplina inerente i lavori di somma urgenza, per i quali non è necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea, ciò in quanto non vi è in atti alcun documento proveniente da soggetti terzi e qualificati (ad es. verbale dei vigili del fuoco, ordinanza sindacale etc.), dal quale inferire l'urgenza delle opere.
Di certo, al direttore dei lavori (così come all'amministratore) non erano attribuiti poteri rappresentativi della collettività condominiale, al di fuori dei limiti di autonomia tecnica e contabile riconosciutigli dal contratto d'appalto, essendo questi, anzi, tenuto a segnalare le difformità rilevate al momento della verifica dei lavori, sicché, quand'anche avesse speso il nome collettivo, di fronte all'appaltatore, non avrebbe potuto richiedere l'esecuzione di lavori diversi rispetto a quelli già pattuiti tra le parti e, quindi, non avrebbe potuto vincolare i condomini a pagare l'importo di lavori aggiuntivi.
In definitiva, trattandosi di lavori ulteriori e diversi da quelli oggetto del contratto,
l'appaltatore avrebbe dovuto attendere l'autorizzazione del prima di CP_1
eseguire le lavorazioni aggiuntive.
Ne consegue che, non essendo stata legittimamente apportata la variante in corso d'opera, non è dovuto il maggior corrispettivo d'appalto per la stessa variante, quantificato dal ricorrente nella somma di € 5.885,18.
In conclusione, va accertato il diritto di a che il convenuto Parte_1 CP_1
gli corrisponda il credito residuo pari ad € 39.448,71, oltre interessi legali dalla domanda
10 Tribunale di Napoli Nord R.G. 2684/2023
al saldo. Si rappresenta che l'attore, nelle conclusioni del ricorso, ha formalmente esperito solo un'azione volta all'accertamento del credito e non anche di condanna della parte convenuta al relativo pagamento.
Le spese di lite seguono strettamente la soccombenza, e sono liquidate, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014 nella versione aggiornata al D.M. n. 147 del 13.8.2022, in relazione al valore della controversia – rientrante nello scaglione da €
26.000,01 a € 52.000,00 – e all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito per la parte attrice (estrinsecatasi nelle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, di cui al richiamato D.M., del quale andranno presi in riferimento, tuttavia, i relativi parametri minimi, data la limitatissima attività processuale svolta e la non complessità delle questioni, di fatto e di diritto, dirimenti ai fini decisori).
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
• accerta che è titolare di un credito residuo, nei confronti del Parte_1
, del valore di 39.448,71, oltre interessi Parte_5
legali come in parte motiva;
• condanna il in persona Parte_5
dell'amministratore p.t., al pagamento, in favore di , delle spese Parte_1
processuali, che si liquidano in € 286,00 per esborsi ed € 3.809,00 per compenso, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge, con attribuzione all'avv. Sabato NI SC.
Così deciso in Aversa in data 28.11.2025
IL GIUDICE
dott. Alfredo Maffei
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica e nella persona del dott. Alfredo Maffei, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta R.G. 2684/2023 avente ad oggetto “contratto di appalto”
e pendente
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Parte_1
Sabato NI SC, presso il cui studio, sito in Casoria, alla via Pio XII n. 114, è elettivamente domiciliato
ATTORE
E
Casavatore, in persona Controparte_1
dell'amministratore p.t., rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Luigi Di Palma, presso il cui studio, sito in Casoria, alla via Giacinto Gigante n. 36, è elettivamente domiciliato
CONVENUTO
CONCLUSIONI Con note scritte depositate ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza originariamente fissata per la data del 10.7.2025, le parti concludevano in conformità dei rispettivi scritti difensivi e la causa veniva riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
1 Tribunale di Napoli Nord R.G. 2684/2023
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. assumeva: che in Parte_1
forza della delibera assembleare del 12.6.2018 il Parte_2
Casavatore, aveva affidato alla sua impresa l'esecuzione dei lavori di
[...]
manutenzione straordinaria della scala A del fabbricato condominiale;
che le parti avevano quindi stipulato un contratto di appalto per l'importo presuntivo di € 105.933,95, oltre Iva al 10%, da pagarsi con le seguenti modalità: un primo acconto di € 15.885,95 oltre Iva da corrispondersi in tre rate uguali ad inizio lavori, n. 36 rate mensili di €
1.876,00 oltre Iva da versarsi a decorrere dal sessantesimo giorno successivo al versamento dell'acconto, n. 12 rate mensili di uguale importo da corrispondersi a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla scadenza del termine di presentazione del conto finale;
che il gli aveva altresì commissionato ulteriori opere per un CP_1
importo pari ad € 5.350,17 oltre Iva, come si evinceva dal computo metrico dei lavori aggiornato al 15.12.2020 e dal certificato di regolare esecuzione sottoscritto dal direttore dei lavori;
che tali opere aggiuntive consistevano nella sostituzione delle porte di accesso a lastrico solare e delle tubazioni delle pluviali, nell'utilizzo di rete plastificate nella rasatura delle facciate;
che, in relazione al corrispettivo convenuto nel contratto, il committente aveva corrisposto il minor importo di € 77.078,64 e alcunché aveva versato per i lavori aggiuntivi e ciò nonostante fosse stato regolarmente emesso il certificato di regolare esecuzione dei lavori in data 15.12.2020; di vantare pertanto un credito residuo pari complessivamente ad € 45.333,89 Iva compresa, di cui € 5.885,18 per le opere aggiuntive.
Tanto premesso ed esposto, rassegnava le seguenti conclusioni:
A. Accertare il diritto del ricorrente all'integrale pagamento di tutte le opere
(contrattualizzate e non) realizzate in favore de Parte_2
in Casavatore (Na), C.F. in persona dell'amm.re p.t.;
[...] P.IVA_1
B. Dichiarare per l'effetto, il diritto del medesimo ricorrente al pagamento della somma di euro 39.448,71 dovuta per le somme di cui al contratto sopra menzionato nonché
l'ulteriore somme di euro 5885,18 o in quella diversa, maggiore o minore, cha risulterà provata in corso di causa a seguito della Ctu che sin da ora si richiede, dovuta le ulteriori
2 Tribunale di Napoli Nord R.G. 2684/2023
opere realizzate a favore del predetto Condominio;
C. condannare, il resistente al pagamento delle spese e dei compensi professionali, oltre
IVA, CPA e rimborso forfetario delle spese generali relative al presente procedimento;
Si costituiva il convenuto, il quale deduceva: che le opere aggiuntive CP_1
eseguite dall'impresa non erano state precedute da alcuna delibera assembleare che le avesse autorizzate;
che, conseguentemente, a fronte del credito azionato pari in totale ad
€ 45.333,89, i condomini potevano essere chiamati a rispondere del minor debito di €
21.616,47, atteso che la differenza, pari ad € 23.717,42 doveva restare a carico del precedente amministratore, di cui si chiedeva autorizzarsi la chiamata in CP_2
causa; che in ogni caso il non aveva mai formalmente accettato le opere;
CP_1
che, infatti, al momento della consegna dell'opera erano state in più occasioni manifestate delle riserve;
di avere interesse all'espletamento di una C.T.U. che verificasse la mancata esecuzione a regola d'arte dei lavori commissionati e quantificasse, pertanto, l'entità del credito vantato dal Condominio.
Ciò posto, concludeva affinché, in via preliminare, fosse disposto il mutamento del rito e venisse autorizzata la chiamata in causa del terzo nel merito concludeva CP_2
per l'integrale rigetto della pretesa del ricorrente ed affinché fosse accertato il maggior credito che il Condominio vantava nei confronti dell'impresa; in via subordinata chiedeva che, in caso di accoglimento del ricorso, nella condanna si precisasse che questa andava ad interessare esclusivamente i condomini del fabbricato A.
Con decreto del 9.6.2023 il Tribunale rigettava la richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa del terzo in quanto non accompagnata dalla contestuale istanza di spostamento della data fissata per la prima udienza di comparizione.
Con ordinanza del 19.6.2023 veniva disposto il mutamento del rito, da sommario a ordinario, ed era fissata per la data del 11.9.2023 l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c..
Ritenuto superfluo espletamento sia della prova testimoniale articolata dal ricorrente, sia della C.T.U. invocata dalle parti, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni ed era riservata in decisione con ordinanza del 14.7.2025.
La domanda è fondata nei limiti che si vanno ad indicare.
Il sig. , titolare della Ditta A.G. Costruzioni Generali di , Parte_1 Parte_1
ha rivendicato un credito derivante dal contratto di appalto stipulato con il CP_1
convenuto, pari in totale ad € 45.333,89.
3 Tribunale di Napoli Nord R.G. 2684/2023
Risulta pacifica e documentata l'avvenuta stipula tra le parti del contratto di appalto del
30.10.2018, con cui l'impresa dell'attore veniva incaricata dal Condominio di eseguire le seguenti opere previste dall'art. 2 del contratto:
a. ristrutturazione della facciata esterna comprensiva di riparazione dei frontalini e dell'intradosso di balconi, pitturazione delle ringhiere e sostituzione della pavimentazione dei balconi e dei correnti di marmo b. ristrutturazione facciata interna Limitatamente alla riparazione dei cornicioni c. ristrutturazione del lastrico solare del fabbricato d. riparazione torrino scala e. rifacimento terrazzo a livello propriet Pt_3
f. rifacimento terrazzo a livello propriet (Limitatamente alla sostituzione dei Parte_4
correnti di marmo)
g. lavori vari consequenziali.
Le opere risultano dettagliatamente indicate nel computo metrico del 2.7.2018 che entrambe le parti hanno prodotto nel corso del giudizio.
Il corrispettivo era pattuito a misura e veniva stimato in € 105.933,95 oltre Iva.
Costituisce circostanza incontestata tra le parti che, in relazione ai suddetti lavori, il abbia effettuato pagamenti pari ad € 77.078,64 Iva compresa. CP_1
Dunque, in relazione alle opere oggetto dell'appalto, l'attore ha rivendicato un credito residuo pari ad € 39.448,71.
Il contestando la fondatezza della pretesa creditoria, ha eccepito la CP_1
circostanza che l'opera non sarebbe stata effettivamente accettata e ciò in ragione dell'esistenza di taluni vizi e, segnatamente: l'erronea pendenza dei pavimenti dei balconi, l'erronea tinteggiatura delle ringhiere e la scarsa qualità del materiale utilizzato
(in particolare dei marmi, che avevano mostrato opacità del colore).
In punto di diritto va osservato che “in tema di contratto di appalto, ove il committente convenuto in giudizio dall'appaltatore per il pagamento del corrispettivo sollevi l'eccezione generale di inadempimento, spetta all'appaltatore provare l'esatto adempimento della propria obbligazione, mentre ove il committente – che abbia la disponibilità fisica e giuridica dell'opera – proponga domanda di garanzia speciale per le difformità e vizi, spetta allo stesso appaltante dimostrare l'esistenza di tali difformità e vizi e delle conseguenze dannose lamentate” (Cass. Sez. 2, 23/01/2025, n. 1701).
4 Tribunale di Napoli Nord R.G. 2684/2023
La Corte di Cassazione a riguardo ha altresì avuto modo di precisare che “in tema di inadempimento del contratto d'appalto, laddove l'opera risulti ultimata, il committente, convenuto per il pagamento, può opporre all'appaltatore le difformità ed i vizi dell'opera, in virtù del principio "inadimpleti non est adimplendum" al quale si ricollega la più specifica disposizione dettata dal secondo periodo dell'ultimo comma dell'art. 1667 c.c., analoga a quella di portata generale di cui all'art. 1460 c.c. in materia di contratti a prestazioni corrispettive, anche quando la domanda di garanzia sarebbe prescritta ed, indipendentemente, dalla contestuale proposizione, in via riconvenzionale, di detta domanda, che può anche mancare, senza pregiudizio alcuno per la proponibilità dell'eccezione in esame” (Cass. Sez. 2, 09/03/2023, n. 7041). Nel corpo della motivazione di tale pronuncia i giudici di legittimità hanno chiarito quanto segue: “[…] Questa argomentazione, però, contrasta con quanto più volte affermato da questa Corte in tema di appalto, allorché ha detto che il committente, convenuto in giudizio, può paralizzare la pretesa avversaria, opponendo le difformità e i vizi dell'opera, in virtù del principio inadempimenti non est adimplendum, richiamato dal secondo periodo dell'ultimo comma dell'art. 1667 cod. civ., applicabile in caso di opera portata a termine (Cass., Sez. 1,
14/2/2019, n. 4511), anche quando non abbia proposto in via riconvenzionale la domanda di garanzia o la stessa sia prescritta, atteso che le disposizioni speciali di cui agli artt.
1667, 1668, 1669 e ss. cod. civ., attinenti alla particolare disciplina della garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, assoggettata ai ristretti termini decadenziali di cui all'art. 1667 cod. civ., integrano - senza escluderne l'applicazione - i principi generali in materia di inadempimento delle obbligazioni e di responsabilità comune dell'appaltatore, che si applicano in assenza dei presupposti per la garanzia per vizi e difformità prevista per i casi di opere completate in violazione delle prescrizioni pattuite o delle regole tecniche
(Cass., Sez. 2, 17/5/2004, n. 9333; Cass., Sez. 2, 20/3/2012, n. 4445) e che impongono all'appaltatore, che agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo, l'onere di dimostrare, quando il committente sollevi l'eccezione di inadempimento di cui al terzo comma di detta disposizione, di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione e, quindi, di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte (Cass.,
Sez. 2, 20/1/2010, n. 936; Cass., Sez. 2, 13/2/2008, n. 3472). Infatti, come ripetutamente affermato da questa Corte, le disposizioni generali di cui agli artt. 1453 e 1455 cod. civ., che contemplano la comune responsabilità dell'appaltatore, operano quando egli non
5 Tribunale di Napoli Nord R.G. 2684/2023
esegua interamente l'opera o, se l'ha eseguita, si rifiuti di consegnarla o vi proceda con ritardo rispetto al termine di esecuzione pattuito, mentre la differente responsabilità dell'appaltatore, inerente alla garanzia per i vizi o difformità dell'opera, prevista dagli artt.
1667 e 1668 cod. civ., ricorre quando il suddetto ha violato le prescrizioni pattuite per l'esecuzione dell'opera o le regole imposte dalla tecnica, sicché, nel caso di omesso completamento dell'opera, anche se questa per la parte eseguita risulti difettosa o difforme, non è consentito, al fine di accertare la responsabilità dell'appaltatore per inesatto adempimento, far ricorso alla disciplina della suindicata garanzia che richiede necessariamente il totale compimento dell'opera (per tutte, Cass., Sez. 2, 09/08/1996, n.
7364). Dunque, mentre in caso di mancata ultimazione dell'opera, il committente può legittimamente rifiutare o subordinare il pagamento del corrispettivo all'eliminazione dei vizi dell'opera, invocando l'eccezione di inadempimento prevista dall'art. 1460 cod. civ., in quanto istituto di applicazione generale in materia di contratti a prestazioni corrispettive, purché il rifiuto di adempiere non sia contrario alla buona fede, spettando al giudice del merito accertare se la spesa occorrente per l'eliminazione delle difformità sia proporzionata a quella che il committente rifiuta di corrispondere all'appaltatore o che subordina a tale eliminazione (Cass., Sez. 6-2, 26/11/2013, n. 26365), in caso di opera ultimata, il committente, convenuto per il pagamento, può opporre all'appaltatore le difformità ed i vizi dell'opera, avvalendosi del principio inadimpleti non est adimplendum, al quale si ricollega la più specifica disposizione dettata dal secondo periodo dell'ultimo comma dell'art. 1667 cod. civ., analoga a quella di portata generale di cui all'art. 1460 cod. civ. in materia di contratti a prestazioni corrispettive (Cass., Sez.
2, 20/1/2010, n. 936), anche quando la domanda di garanzia sarebbe prescritta ed indipendentemente, quindi, dalla contestuale proposizione, in via riconvenzionale, di questa domanda, che può anche mancare senza pregiudizio alcuno per la proponibilità della eccezione (Cass. Sez. 2, 17/05/2004, n. 9333). In altre parole, operando, in materia di appalto, il principio generale che governa la condanna all'adempimento in materia di contratto con prestazioni corrispettive, l'appaltatore, che agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo convenuto, ha l'onere di provare di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione e, quindi, di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte, sicché la domanda di condanna del committente al pagamento non può essere accolta nel caso in cui quest'ultimo contesti l'adempimento
6 Tribunale di Napoli Nord R.G. 2684/2023
dell'appaltatore e tale contestazione risulti fondata, integrando tale adempimento il fatto costitutivo del diritto di credito oggetto della sua pretesa (Cass., Sez. 2, 13/2/2008, n.
3472; Cass., Sez. 2, 4/1/2019, n. 98)”.
Orbene, fatta applicazione dei principi di diritto sopra richiamati, può ritenersi che nella vicenda in esame la difesa del ricorrente abbia adeguatamente dato prova dei fatti costitutivi del credito azionato.
Infatti, le risultanze processuali consentono di ritenere dimostrato che l'appaltatore abbia compiutamente realizzato le opere affidate con il contratto di appalto stipulato tra le parti.
Invero, l'esatta realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria appaltati dal risulta comprovata dal certificato di regolare esecuzione dei lavori rilasciato CP_1
dal direttore dei lavori, ing. 15.12.2020. CP_3
Sul punto giova ricordare che il certificato di regolare esecuzione ha la funzione di verificare e attestare che l'opera sia stata eseguite a regola d'arte, secondo le prescrizioni tecniche previste e in conformità alle condizioni stabilite dal contratto d'appalto e dalle sue eventuali varianti, nei tempi e nei modi definiti dalla regolamentazione contrattuale.
Tale attestazione rappresenta, quindi, l'atto conclusivo della verifica recante l'accertamento tecnico sulla rispondenza delle lavorazioni svolte a quelle progettate e previste nel programma contrattuale oggetto di esecuzione in sede di appalto.
Sul tema la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che “l'art. 1665 c.c., poi, pur non enunciando la nozione di accettazione tacita dell'opera, indica i fatti e i comportamenti dai quali deve presumersi la sussistenza dell'accettazione da parte del committente e, in particolare, al comma 4, prevede come presupposto dell'accettazione
(da qualificare come tacita) la consegna dell'opera al committente (alla quale è parificabile l'immissione nel possesso) e come fatto concludente la ricezione senza riserve da parte di quest'ultimo, anche se non si sia proceduto alla verifica;
La concreta esistenza di tali circostanze costituisce, peraltro, una quaestio facti rimessa all'apprezzamento del giudice del merito” (Cass. Civ. n. 10452/2020; Cass. Civ. n. 13224/ 2019; Cass. Civ. n.
19019 del 2017).
Nel caso di specie, il direttore dei lavori, ing. all'esito degli accertamenti CP_3
tecnici svolti, riscontrava la corrispondenza tra i lavori progettati e le opere eseguite, in sostanza, dando atto della loro tempestiva e regolare esecuzione ai fini del pagamento del corrispettivo dovuto per l'appaltatore, calcolato in € 111.284,12. Tale importo risulta
7 Tribunale di Napoli Nord R.G. 2684/2023
calcolato dal direttore dei lavori tenendo conto anche delle opere aggiuntive eseguite dall'impresa e di cui si dirà a breve.
Con riguardo alla presunta violazione contrattuale contestata dal e, in CP_1
particolare, ai vizi lamentati, le doglianze allegate non hanno trovato alcun adeguato riscontro nelle emergenze processuali.
Nella vicenda in esame, le contestazioni che il ha sollevato alla correttezza CP_1
della prestazione contrattuale realizzata dall'impresa attorea sono risultate del tutto generiche e sono rimaste indimostrate all'esito del giudizio. Alcuna documentazione fotografica relativa alle problematiche rilevate – concernenti la pendenza dei balconi, la tinteggiatura delle ringhiere ed alcuni materiali utilizzati – risulta prodotta dal
A tali carenze probatorie non poteva certamente sopperire una C.T.U., che CP_1
avrebbe assunto evidentemente una valenza esplorativa.
Peraltro, i vizi lamentati, laddove effettivamente esistenti, sarebbero stati riconoscibili al momento della consegna dell'opera – che invece è stata accettata senza riserve – e non avrebbero certamente condotto il direttore dei lavori ad emettere il certificato di regolare esecuzione che in alcun modo fa riferimento alle criticità allegate dal CP_1
Pertanto, le doglianze sollevate dalla parte convenuta, relative ad un supposto inadempimento della controparte, risultando del tutto generiche e prive di qualsiasi riscontro, non possono assumere nessuna valenza estintiva rispetto alla pretesa creditoria azionata dal . Pt_1
Nessuna contestazione il ha sollevato in ordine alla quantificazione del CP_1
corrispettivo ancora dovuto per l'appalto, indicato dal ricorrente in € 39.448,71. Pertanto, tale credito può assumersi come dimostrato.
Quanto alle opere aggiuntive realizzate dall'appaltatore e non previste dal contratto, occorre svolgere le seguenti considerazioni.
Nella giurisprudenza formatasi in materia di condominio, sui lavori di manutenzione straordinaria, si è affermata una serie di principi: a) prima di tutto, occorre l'autorizzazione dell'assemblea o, comunque, l'approvazione mediante sua successiva ratifica, ai sensi dell'art. 1135, comma 1, n. 4, cod. civ., per l'approvazione di un appalto relativo a riparazioni straordinarie dell'edificio condominiale;
b) a tal fine, la delibera assembleare deve determinare l'oggetto del contratto d'appalto da stipulare con l'impresa prescelta, cioè le opere da compiersi ed il prezzo dei lavori, non necessariamente specificando tutti
8 Tribunale di Napoli Nord R.G. 2684/2023
i particolari dell'opera, ma comunque fissandone gli elementi costruttivi fondamentali, nella loro consistenza qualitativa e quantitativa;
c) il principio secondo cui l'atto irregolarmente compiuto dall'organo di una società resta valido nei confronti dei terzi che abbiano ragionevolmente fatto affidamento sui poteri dello stesso non trova applicazione in materia di condominio, con riguardo a prestazioni relative ad opere di manutenzione straordinaria, ove eseguite dai terzi su disposizione dell'amministratore senza previa delibera dell'assemblea condominiale;
d) in generale, il criterio discretivo tra atti di ordinaria amministrazione, rimessi all'iniziativa dell'amministratore nell'esercizio delle proprie funzioni e vincolanti per tutti i condomini, ex art. 1133 cod. civ., ed atti di amministrazione straordinaria, al contrario bisognosi di autorizzazione assembleare per produrre effetti, riposa sulla normalità dell'atto di gestione rispetto allo scopo del godimento dei beni comuni, sicché gli atti implicanti spese che comportino, per la loro particolarità e consistenza, un onere economico rilevante, necessitano della delibera dell'assemblea condominiale;
e) per quanto attiene all'accertamento della straordinarietà od ordinarietà di opere di manutenzione, trattasi di valutazione da compiersi avendo riguardo non alla singola voce di spesa, ma all'intervento complessivamente approvato
(Cass. n. 20136 del 2017).
A tali principi si affiancano, integrandosi reciprocamente, quelli più volte enunciati dalla giurisprudenza in materia di appalto, sulle varianti in corso d'opera, secondo cui il regime probatorio delle variazioni dell'opera appaltata muta a seconda che queste ultime siano dovute all'iniziativa dell'appaltatore o a quella del committente: nel primo caso, l'art. 1659 cod. civ. richiede che le modifiche siano autorizzate dal committente e che l'autorizzazione risulti da atto scritto ad substantiam;
nel secondo, invece, l'art. 1661 cod. civ. consente all'appaltatore, secondo i principi generali, di provare con tutti i mezzi consentiti, ivi comprese le presunzioni, che le variazioni sono state richieste dal committente (Cass. n. 19099 del 2011; conf. n. 40122 del 2021).
Nella specie, non è contestata l'esecuzione, da parte della , delle opere Controparte_4
aggiuntive rappresentate dalla sostituzione delle porte di accesso al lastrico solare, della sostituzione delle tubazioni pluviali e dell'utilizzo di rete plastificata nella realizzazione della rasatura delle facciate.
E' altrettanto pacifico tra le parti che tali interventi non fossero compresi nell'originario computo metrico cui faceva rinvio il contratto di appalto sottoscritto.
9 Tribunale di Napoli Nord R.G. 2684/2023
L'attore ha quindi dedotto che il avrebbe commissionato in un secondo CP_1
momento anche l'esecuzione di dette opere aggiuntive.
Ebbene, dovendo esprimersi i condomini, anche al fine di introdurre varianti, per il tramite di delibere assembleari adottate con le maggioranze previste per i lavori di manutenzione straordinaria, e non uti singuli, mediante sollecitazioni in ordine sparso e a titolo personale, tanto meno a seguito di iniziative autonome e non deliberate dell'amministratore condominiale o del direttore dei lavori, non è stata fornita con alcun mezzo la prova del fatto decisivo che l'affidamento dell'incarico di opere aggiuntive fosse stata decisa dalla collettività condominiale, ancor prima del fatto successivo che, in suo nome e per suo conto, fosse stata richiesta all'impresa.
Non risulta prodotto alcun verbale di delibera assembleare che dimostri l'ampliamento dell'originario incarico.
Né può essere richiamata nel caso di specie la disciplina inerente i lavori di somma urgenza, per i quali non è necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea, ciò in quanto non vi è in atti alcun documento proveniente da soggetti terzi e qualificati (ad es. verbale dei vigili del fuoco, ordinanza sindacale etc.), dal quale inferire l'urgenza delle opere.
Di certo, al direttore dei lavori (così come all'amministratore) non erano attribuiti poteri rappresentativi della collettività condominiale, al di fuori dei limiti di autonomia tecnica e contabile riconosciutigli dal contratto d'appalto, essendo questi, anzi, tenuto a segnalare le difformità rilevate al momento della verifica dei lavori, sicché, quand'anche avesse speso il nome collettivo, di fronte all'appaltatore, non avrebbe potuto richiedere l'esecuzione di lavori diversi rispetto a quelli già pattuiti tra le parti e, quindi, non avrebbe potuto vincolare i condomini a pagare l'importo di lavori aggiuntivi.
In definitiva, trattandosi di lavori ulteriori e diversi da quelli oggetto del contratto,
l'appaltatore avrebbe dovuto attendere l'autorizzazione del prima di CP_1
eseguire le lavorazioni aggiuntive.
Ne consegue che, non essendo stata legittimamente apportata la variante in corso d'opera, non è dovuto il maggior corrispettivo d'appalto per la stessa variante, quantificato dal ricorrente nella somma di € 5.885,18.
In conclusione, va accertato il diritto di a che il convenuto Parte_1 CP_1
gli corrisponda il credito residuo pari ad € 39.448,71, oltre interessi legali dalla domanda
10 Tribunale di Napoli Nord R.G. 2684/2023
al saldo. Si rappresenta che l'attore, nelle conclusioni del ricorso, ha formalmente esperito solo un'azione volta all'accertamento del credito e non anche di condanna della parte convenuta al relativo pagamento.
Le spese di lite seguono strettamente la soccombenza, e sono liquidate, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014 nella versione aggiornata al D.M. n. 147 del 13.8.2022, in relazione al valore della controversia – rientrante nello scaglione da €
26.000,01 a € 52.000,00 – e all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito per la parte attrice (estrinsecatasi nelle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, di cui al richiamato D.M., del quale andranno presi in riferimento, tuttavia, i relativi parametri minimi, data la limitatissima attività processuale svolta e la non complessità delle questioni, di fatto e di diritto, dirimenti ai fini decisori).
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
• accerta che è titolare di un credito residuo, nei confronti del Parte_1
, del valore di 39.448,71, oltre interessi Parte_5
legali come in parte motiva;
• condanna il in persona Parte_5
dell'amministratore p.t., al pagamento, in favore di , delle spese Parte_1
processuali, che si liquidano in € 286,00 per esborsi ed € 3.809,00 per compenso, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge, con attribuzione all'avv. Sabato NI SC.
Così deciso in Aversa in data 28.11.2025
IL GIUDICE
dott. Alfredo Maffei
11