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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 11/06/2025, n. 1068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1068 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
P r o c . n r . 2 0 4 / 2 0 2 3 R . G . A . C .
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE -
In persona del giudice monocratico, in funzione di giudice di appello, dott.ssa Maria Assunta
Pacelli, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 10.06.2025, esaminate le note scritte pervenute, pronunzia, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e dell'art. 127ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 204/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili avente ad oggetto: appello avverso sentenza n. 416/2022 del Giudice di Pace di Corigliano Calabro pubblicata in data 21.12.2022, vertente
TRA
(P.I. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rapp.te p.t. rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Greco domiciliata come in atti
APPELLANTE
E
, nato a [...] il [...] (c.f. ), CP_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Salcina, domiciliato come in atti
APPELLATO
NONCHÉ
nato a [...], il [...] (c.f. CP_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Natale Giorgio Mangano, domiciliato come in atti
INTERVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note scritte depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 10.06.2025 che qui si intendono interamente richiamate e trascritte.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Si premette, dunque, la conoscenza dell'atto di citazione, della comparsa di costituzione e risposta, delle memorie autorizzate e di tutti gli altri atti e documenti di causa, che qui integralmente si richiamano.
Con atto di citazione regolarmente e tempestivamente notificato l'appellante ha promosso appello avverso la sentenza n. 416/2022 emessa dal Giudice di Pace di Corigliano Calabro, dott. Minisci
1 , in data 20.12.2022, pubblicata in data 21.12.2022 e notificata in data 22.12.2022, nel Per_1 procedimento recante R.g. n. 136/2022, con la quale il Giudice di Pace ha accolto parzialmente la domanda risarcitoria avanzata da nei confronti della CP_1 Parte_1
[...
in conseguenza del sinistro stradale avvenuto il giorno 21.09.2020 ore 10.45 ca in Corigliano
Rossano via Berlinguer altezza negozio La Goletta, allorquando lo si trovava, quale terzo CP_1 trasportato, a bordo dell'autovettura Fiat Stilo tg CD246VH di proprietà di condotta CP_2 da , assicurata con la appellata. In particolare, lo , nel giudizio di primo CP_3 CP_1 grado ha esperito azione diretta ex art 141 c.d.a. nei confronti della sola Controparte_4
e ne ha chiesto la condanna al risarcimento delle lesioni fisiche e dei danni materiali
[...] riportati per la complessiva somma di euro 10.533,46. Con la sentenza qui impugnata il Giudice di
Pace ha accolto parzialmente la domanda condannando la convenuta al pagamento, in favore dell'attore della somma di €. 8.536,88 per i danni subiti, oltre interessi, nonché al pagamento delle spese di lite (liquidate in euro 1.310,00), con distrazione ex art. 93 del cpc e dele spese di C.T.U.
Avverso la sentenza di primo grado la ha proposto appello Parte_1 assumendo: l'errata applicazione degli artt. 141 e 144 del decreto legislativo 209/2005 e dell'art. 102 c.p.c.; il mancato accoglimento della richiesta di sospensione del giudizio per pregiudizialità penale ex art. 295 c.p.c.; il mancato raggiungimento della prova della pretesa, il malgoverno delle risultanze istruttorie, la carenza di motivazione in punto di esame delle circostanze dedotte dalla società; l'errata e contraddittoria valutazione delle risultanze tecniche contenute nell'espletanda c.t.u. da parte del giudice di primo grado, con riferimento al nesso causale tra dinamica del sinistro e danno ed al costo per l'acquisto di una nuova protesi e, in subordine, l'errata quantificazione dei danni.
L'appellante ha, quindi, chiesto in riforma dell'impugnata sentenza: in via principale di dichiarare la nullità della sentenza impugnata per mancata integrazione del contraddittorio ex artt. 102 c.p.c. e
141 Cod. Ass., nonché per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., disponendo la restituzione in favore di di tutte le somme corrisposte dalla appellante Parte_1
Società in esecuzione della sentenza di primo grado, come da attestazioni di pagamento in atti, oltre interessi legali dal giorno del pagamento e con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio e con spese di C.T.U. a carico di parte appellata;
in via subordinata, di sospendere il giudizio per pregiudizialità penale ex art. 295 c.p.c. stante la pendenza del procedimento penale
R.G.N.R. 34547/22 Noti, dinanzi la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma;
nel merito, in via principale di rigettare le domande dello in quanto infondate in fatto ed CP_1 in diritto e comunque non provate, disponendo la restituzione in favore di Parte_1 di tutte le somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado oltre
[...] interessi legali dal giorno del pagamento e con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio e con spese di C.T.U. a carico di parte appellata;
in via subordinata, in parziale riforma della sentenza impugnata, rideterminare il minor importo eventualmente dovuto all'attore di primo grado, escludendo, dal risarcimento dovuto, l'importo necessario per l'acquisto della nuova protesi
(euro 7.465,49) e le spese di C.T.P. di parte attrice (euro 500,00), disponendo la restituzione in favore della della differenza tra quanto effettivamente dovuto Parte_1
e quanto corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado oltre interessi legali dal giorno del pagamento e con vittoria delle spese di lite e con spese di C.T.U. a carico di parte appellata;
in via ulteriormente subordinata, in parziale riforma della sentenza impugnata, rideterminare il minor importo eventualmente dovuto all'attore di primo grado per l'acquisto della nuova protesi in euro
2 751,55, disponendo la restituzione in favore della della Parte_1 differenza tra quanto effettivamente dovuto e quanto corrisposto dalla appellante in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi legali dal giorno del pagamento e con vittoria delle spese di lite e con spese di C.T.U. a carico di parte appellata.
In data 06.10.2023 è intervenuto nel presente giudizio qualificandosi come CP_2 proprietario della Fiat Stilo, con tg. CD246VH, il quale ha dichiarato di accettare la causa nello stato e nel grado in cui essa si trova e ha concluso chiedendo rigettare l'appello proposto con conferma della sentenza impugnata.
La prima udienza di comparizione è stata differita, ex art. 168 bis, co. 5, c.p.c., al 24.10.2023.
In data 29.01.2024 si è costituito lo il quale ha contestato nel merito l'impugnazione di CP_1 cui ha chiesto il rigetto, con conseguenziale conferma della sentenza di primo grado.
Con ordinanza emessa il 05.05.2025 – rigettata la richiesta di sospensione ex art. 295 c.p.c. formulata da parte appellante – la causa, ritenuta matura per la decisione è stata rinviata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 10.06.2025, sostituita con il deposito di note scritte.
La causa, quindi, è decisa sulla base delle note depositate dalle parti che qui si intendono interamente richiamate e trascritte.
In via preliminare, si conferma in tale sede l' ordinanza emessa il 05.05.2025 con cui è stata rigettata la richiesta di sospensione del presente giudizio ex art. 295 c.p.c. formulata da parte appellante, nonché l'ordinanza emessa il 30.05.2025 atteso che ogni questione relativa al merito e, quindi, anche in ordine alla sentenza emessa dal Tribunale penale di Roma a carico di parte appellata , dovrà essere valutata dal giudice di pace per quanto si va ad esporre. CP_1
Invero, va rilevato il difetto di integrità del contraddittorio del giudizio di primo grado per violazione del litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c. atteso che non vi ha preso parte il proprietario del veicolo assicurato a bordo del quale si trovava il terzo trasportato . CP_1
E, invero, l'appellato ha agito in giudizio ai sensi dell'art. 141 del codice delle assicurazioni, esperendo l'azione di responsabilità diretta solo nei confronti della compagnia di assicurazione del veicolo ove viaggiava quale terzo trasportato, avendo, del resto, anche il giudice di pace così qualificato la domanda proposta dallo . CP_1
In punto di diritto si osserva che, secondo il costante orientamento della Suprema Corte, "in tema di assicurazione obbligatoria della r.c.a., anche in tutte le ipotesi di azioni dirette disciplinate dal vigente D.Lgs. n. 209 del 2005, il proprietario del veicolo assicurato deve essere, quale responsabile del danno, chiamato in causa quale litisconsorte necessario nel giudizio promosso dal danneggiato contro l'assicuratore, al fine di rendere opponibile all'assicurato l'accertamento della sua condotta colposa, in vista dell'azione di regresso dell'assicuratore" (cfr., in generale: Cass.,
Sez. 3, Sentenza n. 23706 del 22/11/2016, Rv. 642986 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21896 del
20/09/2017, Rv. 645717 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 7755 del 08/04/2020, Rv. 657502 - 01).
3 Con particolare riguardo all'azione proposta dal terzo trasportato nei confronti dell'assicuratore del vettore ai sensi dell'art. 141 C.d.A., la Cassazione (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 17963 del 23/06/2021) ha stabilito che “in tema di risarcimento danni da circolazione di veicoli, del D.Lgs. n. 209 del
2005, l'art. 141, che consente al terzo trasportato di agire nei confronti dell'assicuratore del proprio vettore sulla base della mera allegazione e prova del danno e del nesso causale, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, introduce una tutela rafforzata del danneggiato trasportato al quale può essere opposto il solo caso fortuito, da identificarsi, non già con la condotta colposa del conducente dell'altro veicolo coinvolto, ma con l'incidenza di fattori naturali e umani estranei alla sua circolazione. Ne consegue che tale norma non trova applicazione nel diverso caso in cui nel sinistro risulti coinvolto il solo veicolo del vettore del trasportato, essendo in tale ipotesi applicabile l'art. 144 C.d.A. che consente al trasportato danneggiato di agire con azione diretta contro l'assicuratore del proprio veicolo, chiamando in causa anche il responsabile civile e, secondo quanto stabilito dall'art. 2054 c.c., comma 1, con onere probatorio a proprio carico equivalente a quello previsto dal citato art. 141, spettando al vettore la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.
Si osserva inoltre che dal punto di vista letterale, l'art. 141, comma 3, C.d.A. prevede che trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 143 e segg. e dunque anche l'art. 144, comma 3, che prevede il litisconsorzio necessario del responsabile civile , non sussistendo alcuna causa di incompatibilità fra le previsioni di cui all'art. 141 e il detto litisconsorzio.
Dal punto di vista sistematico, considerando la natura propter opportunitatem del litisconsorzio necessario sancito dall'art. 144, va osservato che anche nel caso di azione promossa ai sensi dell'art. 141 emerge una delle due esigenze alla base del detto litisconsorzio, che è quella dell'accertamento della validità ed efficacia del rapporto assicurativo.
Il giudice deve, quindi, pronunciare con efficacia di giudicato anche con riferimento al rapporto assicurativo, che è un elemento della causa petendi della domanda relativo ad un rapporto intercorrente fra il convenuto (l'assicuratore) e un terzo soggetto.
Nel caso di specie, nel giudizio di primo grado l'odierna appellante aveva depositato documentazione (vedi certificato PRA di cui al doc. 12 del foliario della produzione di primo grado) da cui emerge chiaramente che il proprietario del veicolo - Fiat Stilo tg CD246VH - a bordo del quale si trovava il terzo trasportato, odierno appellato, è tale , e non Persona_2 CP_2
Né del resto, lo e il intervenuto in giudizio, hanno fornito prova, in primo
[...] CP_1 CP_2 grado come in appello, circa la titolarità del veicolo in capo al secondo nonostante l'eccezione di difetto di contraddittorio sollevata da parte appellante nel primo motivo di appello.
Non essendo stato l' convenuto in giudizio dallo risulta violato il Persona_2 CP_1 principio dell'integrità del contraddittorio nel giudizio di primo grado.
Ne consegue, innanzitutto, che va dichiarato inammissibile l'intervento nel presente giudizio di in quanto parte totalmente estranea ai fatti di causa non essendo parte del giudizio CP_2 di primo grado e non avendo un interesse che possa scaturire dalla sentenza di primo grado.
In secondo luogo, ne consegue che il giudizio di primo grado si è svolto in mancanza di un legittimato passivo necessario, il che determina che la sentenza di primo grado è inutiliter data con conseguente rimessione della causa al giudice di prime cure ai sensi dell'art. 354 c.p.c., comma 1, il quale nella previgente formulazione (applicabile al presente giudizio instaurato nel gennaio 2023)
4 disponeva: “Fuori dei casi previsti nell'articolo precedente, il giudice d'appello non può rimettere la causa al primo giudice, tranne che dichiari nulla la notificazione della citazione introduttiva, oppure riconosca che nel giudizio di primo grado doveva essere integrato il contraddittorio o non doveva essere estromessa una parte, ovvero dichiari la nullità della sentenza di primo grado a norma dell'articolo 161 secondo comma” (ad abundantiam, si rileva che nulla cambia nella vigente formulazione della norma che oggi dispone “Il giudice d'appello, se dichiara la nullità della notificazione dell'atto introduttivo, riconosce che nel giudizio di primo grado doveva essere integrato il contraddittorio o non doveva essere estromessa una parte, oppure dichiara la nullità della sentenza di primo grado a norma dell'articolo 161 secondo comma, pronuncia sentenza con cui rimette la causa al primo giudice.”).
Si ritiene, pertanto, che il Giudice di Pace adito in primo grado avrebbe dovuto disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti del proprietario del veicolo a bordo del quale viaggiava l'attore-danneggiato, in quanto litisconsorte necessario.
È incontroverso che il difetto di integrità del contraddittorio può essere rilevato, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio.
La doverosa rilevazione d'ufficio del difetto di contraddittorio comporta, in applicazione dell'art. 354 c.p.c., la declaratoria di nullità della sentenza di primo grado e la necessaria rimessione delle parti avanti il primo Giudice, affinché quest'ultimo provveda alla relativa integrazione, restando preclusa nel presente giudizio qualsiasi altra decisione sul merito della controversia (Cassazione civile n. 34897/2022).
In particolare, graverà l'onere di riassunzione del processo dinanzi all'ufficio del Giudice di Pace di
Corigliano Calabro, entro il termine perentorio previsto da legge.
È il caso di aggiungere che il rilievo di ufficio della predetta carenza non integra una questione che deve essere sottoposta al contraddittorio delle parti, risultando nell'elaborazione sul tema della c.d. terza via con riferimento all'art. 384 c.p.c. e all'art. 101 comma 2, c.p.c., (introdotto dalla L. n. 69 del 2009), l'interlocuzione delle parti esclusa quando si tratti di questioni in punto di mero diritto
(cfr. Cass. Sez. Un., 30 settembre 2009, n. 20935). In particolare, qualora la questione di diritto sia di natura esclusivamente processuale (come nel caso di specie), non è neppure astrattamente configurabile la violazione dell'art. 101 cit., perché anche la prospettazione preventiva del tema alle parti non avrebbe potuto involgere profili difensivi non trattati (Cass. Ord. 30 aprile 2011, n. 9591
Sez. 3, Sentenza n. 793 del 2013).
Il rilevato difetto di integrazione del contraddittorio rende superfluo esaminare in tale sede le ulteriori deduzioni formulale dall'appellante il quale ha dato atto che nelle more è intervenuta sentenza del Tribunale penale di Roma che ha dichiarato lo responsabile del reato CP_1 ex art. 642, comma 2, c.p., circostanza che, come già evidenziato, potrà essere vagliata dal giudice di pace.
L'obbiettiva peculiarità della presente decisione costituisce motivo idoneo a integrare la sussistenza delle “gravi ed eccezionali ragioni” previste dall'art. 92, comma secondo, c.p.c., tenuto conto anche della recente pronuncia del giudice delle leggi (Corte Cost., 19 aprile 2018, n. 77). Nella specie, le gravi ed eccezionali ragioni possono agevolmente essere individuate nella natura meramente processuale delle statuizioni adottate mediante la presente pronuncia e nella controvertibilità della questione.
5 Per quanto concerne, invece, le spese relative al giudizio culminato con la sentenza posta nel nulla, la competenza spetta al giudice di primo grado (cfr. Cass. civ., sez. III, 12 giugno 2006, n. 13550).
Deve, infatti, porsi in rilievo come, secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il giudice di appello, qualora dichiari la nullità della decisione di primo grado per uno dei vizi indicati dall'art. 354 c.p.c., nel rimettere la causa al primo giudice può decidere sulle sole spese della fase processuale che si è svolta davanti a lui, e non anche su quelle del giudizio di primo grado, che devono essere liquidate da quel giudice a seguito della riassunzione del giudizio, la quale non ha luogo d'ufficio ma per iniziativa della parte interessata.
PQM
Il Tribunale di Castrovillari, sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella presente controversia civile d'appello ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. DICHIARA la nullità del giudizio di primo grado recante R.g. n. 136/2022 e della conclusiva sentenza n. 416/2022 emessa dal Giudice di Pace di Corigliano Calabro, pubblicata in data
21.12.2022, in quanto pronunciata a contraddittorio non integro;
2. DISPONE la rimessione della causa innanzi all'ufficio del Giudice di Pace di Corigliano Calabro affinché provveda a ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario pretermesso identificato come in motivazione, assegnando alle parti il termine perentorio previsto da legge ai fini della riassunzione;
riserva al giudice al quale gli atti sono stati rimessi la regolamentazione delle spese del giudizio oggi dichiarato nullo;
3. DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di secondo grado;
4. MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Castrovillari in data 11.06.2025.
Il Giudice dott.ssa Maria Assunta Pacelli
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE -
In persona del giudice monocratico, in funzione di giudice di appello, dott.ssa Maria Assunta
Pacelli, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 10.06.2025, esaminate le note scritte pervenute, pronunzia, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e dell'art. 127ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 204/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili avente ad oggetto: appello avverso sentenza n. 416/2022 del Giudice di Pace di Corigliano Calabro pubblicata in data 21.12.2022, vertente
TRA
(P.I. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rapp.te p.t. rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Greco domiciliata come in atti
APPELLANTE
E
, nato a [...] il [...] (c.f. ), CP_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Salcina, domiciliato come in atti
APPELLATO
NONCHÉ
nato a [...], il [...] (c.f. CP_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Natale Giorgio Mangano, domiciliato come in atti
INTERVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note scritte depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 10.06.2025 che qui si intendono interamente richiamate e trascritte.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Si premette, dunque, la conoscenza dell'atto di citazione, della comparsa di costituzione e risposta, delle memorie autorizzate e di tutti gli altri atti e documenti di causa, che qui integralmente si richiamano.
Con atto di citazione regolarmente e tempestivamente notificato l'appellante ha promosso appello avverso la sentenza n. 416/2022 emessa dal Giudice di Pace di Corigliano Calabro, dott. Minisci
1 , in data 20.12.2022, pubblicata in data 21.12.2022 e notificata in data 22.12.2022, nel Per_1 procedimento recante R.g. n. 136/2022, con la quale il Giudice di Pace ha accolto parzialmente la domanda risarcitoria avanzata da nei confronti della CP_1 Parte_1
[...
in conseguenza del sinistro stradale avvenuto il giorno 21.09.2020 ore 10.45 ca in Corigliano
Rossano via Berlinguer altezza negozio La Goletta, allorquando lo si trovava, quale terzo CP_1 trasportato, a bordo dell'autovettura Fiat Stilo tg CD246VH di proprietà di condotta CP_2 da , assicurata con la appellata. In particolare, lo , nel giudizio di primo CP_3 CP_1 grado ha esperito azione diretta ex art 141 c.d.a. nei confronti della sola Controparte_4
e ne ha chiesto la condanna al risarcimento delle lesioni fisiche e dei danni materiali
[...] riportati per la complessiva somma di euro 10.533,46. Con la sentenza qui impugnata il Giudice di
Pace ha accolto parzialmente la domanda condannando la convenuta al pagamento, in favore dell'attore della somma di €. 8.536,88 per i danni subiti, oltre interessi, nonché al pagamento delle spese di lite (liquidate in euro 1.310,00), con distrazione ex art. 93 del cpc e dele spese di C.T.U.
Avverso la sentenza di primo grado la ha proposto appello Parte_1 assumendo: l'errata applicazione degli artt. 141 e 144 del decreto legislativo 209/2005 e dell'art. 102 c.p.c.; il mancato accoglimento della richiesta di sospensione del giudizio per pregiudizialità penale ex art. 295 c.p.c.; il mancato raggiungimento della prova della pretesa, il malgoverno delle risultanze istruttorie, la carenza di motivazione in punto di esame delle circostanze dedotte dalla società; l'errata e contraddittoria valutazione delle risultanze tecniche contenute nell'espletanda c.t.u. da parte del giudice di primo grado, con riferimento al nesso causale tra dinamica del sinistro e danno ed al costo per l'acquisto di una nuova protesi e, in subordine, l'errata quantificazione dei danni.
L'appellante ha, quindi, chiesto in riforma dell'impugnata sentenza: in via principale di dichiarare la nullità della sentenza impugnata per mancata integrazione del contraddittorio ex artt. 102 c.p.c. e
141 Cod. Ass., nonché per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., disponendo la restituzione in favore di di tutte le somme corrisposte dalla appellante Parte_1
Società in esecuzione della sentenza di primo grado, come da attestazioni di pagamento in atti, oltre interessi legali dal giorno del pagamento e con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio e con spese di C.T.U. a carico di parte appellata;
in via subordinata, di sospendere il giudizio per pregiudizialità penale ex art. 295 c.p.c. stante la pendenza del procedimento penale
R.G.N.R. 34547/22 Noti, dinanzi la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma;
nel merito, in via principale di rigettare le domande dello in quanto infondate in fatto ed CP_1 in diritto e comunque non provate, disponendo la restituzione in favore di Parte_1 di tutte le somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado oltre
[...] interessi legali dal giorno del pagamento e con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio e con spese di C.T.U. a carico di parte appellata;
in via subordinata, in parziale riforma della sentenza impugnata, rideterminare il minor importo eventualmente dovuto all'attore di primo grado, escludendo, dal risarcimento dovuto, l'importo necessario per l'acquisto della nuova protesi
(euro 7.465,49) e le spese di C.T.P. di parte attrice (euro 500,00), disponendo la restituzione in favore della della differenza tra quanto effettivamente dovuto Parte_1
e quanto corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado oltre interessi legali dal giorno del pagamento e con vittoria delle spese di lite e con spese di C.T.U. a carico di parte appellata;
in via ulteriormente subordinata, in parziale riforma della sentenza impugnata, rideterminare il minor importo eventualmente dovuto all'attore di primo grado per l'acquisto della nuova protesi in euro
2 751,55, disponendo la restituzione in favore della della Parte_1 differenza tra quanto effettivamente dovuto e quanto corrisposto dalla appellante in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi legali dal giorno del pagamento e con vittoria delle spese di lite e con spese di C.T.U. a carico di parte appellata.
In data 06.10.2023 è intervenuto nel presente giudizio qualificandosi come CP_2 proprietario della Fiat Stilo, con tg. CD246VH, il quale ha dichiarato di accettare la causa nello stato e nel grado in cui essa si trova e ha concluso chiedendo rigettare l'appello proposto con conferma della sentenza impugnata.
La prima udienza di comparizione è stata differita, ex art. 168 bis, co. 5, c.p.c., al 24.10.2023.
In data 29.01.2024 si è costituito lo il quale ha contestato nel merito l'impugnazione di CP_1 cui ha chiesto il rigetto, con conseguenziale conferma della sentenza di primo grado.
Con ordinanza emessa il 05.05.2025 – rigettata la richiesta di sospensione ex art. 295 c.p.c. formulata da parte appellante – la causa, ritenuta matura per la decisione è stata rinviata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 10.06.2025, sostituita con il deposito di note scritte.
La causa, quindi, è decisa sulla base delle note depositate dalle parti che qui si intendono interamente richiamate e trascritte.
In via preliminare, si conferma in tale sede l' ordinanza emessa il 05.05.2025 con cui è stata rigettata la richiesta di sospensione del presente giudizio ex art. 295 c.p.c. formulata da parte appellante, nonché l'ordinanza emessa il 30.05.2025 atteso che ogni questione relativa al merito e, quindi, anche in ordine alla sentenza emessa dal Tribunale penale di Roma a carico di parte appellata , dovrà essere valutata dal giudice di pace per quanto si va ad esporre. CP_1
Invero, va rilevato il difetto di integrità del contraddittorio del giudizio di primo grado per violazione del litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c. atteso che non vi ha preso parte il proprietario del veicolo assicurato a bordo del quale si trovava il terzo trasportato . CP_1
E, invero, l'appellato ha agito in giudizio ai sensi dell'art. 141 del codice delle assicurazioni, esperendo l'azione di responsabilità diretta solo nei confronti della compagnia di assicurazione del veicolo ove viaggiava quale terzo trasportato, avendo, del resto, anche il giudice di pace così qualificato la domanda proposta dallo . CP_1
In punto di diritto si osserva che, secondo il costante orientamento della Suprema Corte, "in tema di assicurazione obbligatoria della r.c.a., anche in tutte le ipotesi di azioni dirette disciplinate dal vigente D.Lgs. n. 209 del 2005, il proprietario del veicolo assicurato deve essere, quale responsabile del danno, chiamato in causa quale litisconsorte necessario nel giudizio promosso dal danneggiato contro l'assicuratore, al fine di rendere opponibile all'assicurato l'accertamento della sua condotta colposa, in vista dell'azione di regresso dell'assicuratore" (cfr., in generale: Cass.,
Sez. 3, Sentenza n. 23706 del 22/11/2016, Rv. 642986 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21896 del
20/09/2017, Rv. 645717 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 7755 del 08/04/2020, Rv. 657502 - 01).
3 Con particolare riguardo all'azione proposta dal terzo trasportato nei confronti dell'assicuratore del vettore ai sensi dell'art. 141 C.d.A., la Cassazione (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 17963 del 23/06/2021) ha stabilito che “in tema di risarcimento danni da circolazione di veicoli, del D.Lgs. n. 209 del
2005, l'art. 141, che consente al terzo trasportato di agire nei confronti dell'assicuratore del proprio vettore sulla base della mera allegazione e prova del danno e del nesso causale, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, introduce una tutela rafforzata del danneggiato trasportato al quale può essere opposto il solo caso fortuito, da identificarsi, non già con la condotta colposa del conducente dell'altro veicolo coinvolto, ma con l'incidenza di fattori naturali e umani estranei alla sua circolazione. Ne consegue che tale norma non trova applicazione nel diverso caso in cui nel sinistro risulti coinvolto il solo veicolo del vettore del trasportato, essendo in tale ipotesi applicabile l'art. 144 C.d.A. che consente al trasportato danneggiato di agire con azione diretta contro l'assicuratore del proprio veicolo, chiamando in causa anche il responsabile civile e, secondo quanto stabilito dall'art. 2054 c.c., comma 1, con onere probatorio a proprio carico equivalente a quello previsto dal citato art. 141, spettando al vettore la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.
Si osserva inoltre che dal punto di vista letterale, l'art. 141, comma 3, C.d.A. prevede che trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 143 e segg. e dunque anche l'art. 144, comma 3, che prevede il litisconsorzio necessario del responsabile civile , non sussistendo alcuna causa di incompatibilità fra le previsioni di cui all'art. 141 e il detto litisconsorzio.
Dal punto di vista sistematico, considerando la natura propter opportunitatem del litisconsorzio necessario sancito dall'art. 144, va osservato che anche nel caso di azione promossa ai sensi dell'art. 141 emerge una delle due esigenze alla base del detto litisconsorzio, che è quella dell'accertamento della validità ed efficacia del rapporto assicurativo.
Il giudice deve, quindi, pronunciare con efficacia di giudicato anche con riferimento al rapporto assicurativo, che è un elemento della causa petendi della domanda relativo ad un rapporto intercorrente fra il convenuto (l'assicuratore) e un terzo soggetto.
Nel caso di specie, nel giudizio di primo grado l'odierna appellante aveva depositato documentazione (vedi certificato PRA di cui al doc. 12 del foliario della produzione di primo grado) da cui emerge chiaramente che il proprietario del veicolo - Fiat Stilo tg CD246VH - a bordo del quale si trovava il terzo trasportato, odierno appellato, è tale , e non Persona_2 CP_2
Né del resto, lo e il intervenuto in giudizio, hanno fornito prova, in primo
[...] CP_1 CP_2 grado come in appello, circa la titolarità del veicolo in capo al secondo nonostante l'eccezione di difetto di contraddittorio sollevata da parte appellante nel primo motivo di appello.
Non essendo stato l' convenuto in giudizio dallo risulta violato il Persona_2 CP_1 principio dell'integrità del contraddittorio nel giudizio di primo grado.
Ne consegue, innanzitutto, che va dichiarato inammissibile l'intervento nel presente giudizio di in quanto parte totalmente estranea ai fatti di causa non essendo parte del giudizio CP_2 di primo grado e non avendo un interesse che possa scaturire dalla sentenza di primo grado.
In secondo luogo, ne consegue che il giudizio di primo grado si è svolto in mancanza di un legittimato passivo necessario, il che determina che la sentenza di primo grado è inutiliter data con conseguente rimessione della causa al giudice di prime cure ai sensi dell'art. 354 c.p.c., comma 1, il quale nella previgente formulazione (applicabile al presente giudizio instaurato nel gennaio 2023)
4 disponeva: “Fuori dei casi previsti nell'articolo precedente, il giudice d'appello non può rimettere la causa al primo giudice, tranne che dichiari nulla la notificazione della citazione introduttiva, oppure riconosca che nel giudizio di primo grado doveva essere integrato il contraddittorio o non doveva essere estromessa una parte, ovvero dichiari la nullità della sentenza di primo grado a norma dell'articolo 161 secondo comma” (ad abundantiam, si rileva che nulla cambia nella vigente formulazione della norma che oggi dispone “Il giudice d'appello, se dichiara la nullità della notificazione dell'atto introduttivo, riconosce che nel giudizio di primo grado doveva essere integrato il contraddittorio o non doveva essere estromessa una parte, oppure dichiara la nullità della sentenza di primo grado a norma dell'articolo 161 secondo comma, pronuncia sentenza con cui rimette la causa al primo giudice.”).
Si ritiene, pertanto, che il Giudice di Pace adito in primo grado avrebbe dovuto disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti del proprietario del veicolo a bordo del quale viaggiava l'attore-danneggiato, in quanto litisconsorte necessario.
È incontroverso che il difetto di integrità del contraddittorio può essere rilevato, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio.
La doverosa rilevazione d'ufficio del difetto di contraddittorio comporta, in applicazione dell'art. 354 c.p.c., la declaratoria di nullità della sentenza di primo grado e la necessaria rimessione delle parti avanti il primo Giudice, affinché quest'ultimo provveda alla relativa integrazione, restando preclusa nel presente giudizio qualsiasi altra decisione sul merito della controversia (Cassazione civile n. 34897/2022).
In particolare, graverà l'onere di riassunzione del processo dinanzi all'ufficio del Giudice di Pace di
Corigliano Calabro, entro il termine perentorio previsto da legge.
È il caso di aggiungere che il rilievo di ufficio della predetta carenza non integra una questione che deve essere sottoposta al contraddittorio delle parti, risultando nell'elaborazione sul tema della c.d. terza via con riferimento all'art. 384 c.p.c. e all'art. 101 comma 2, c.p.c., (introdotto dalla L. n. 69 del 2009), l'interlocuzione delle parti esclusa quando si tratti di questioni in punto di mero diritto
(cfr. Cass. Sez. Un., 30 settembre 2009, n. 20935). In particolare, qualora la questione di diritto sia di natura esclusivamente processuale (come nel caso di specie), non è neppure astrattamente configurabile la violazione dell'art. 101 cit., perché anche la prospettazione preventiva del tema alle parti non avrebbe potuto involgere profili difensivi non trattati (Cass. Ord. 30 aprile 2011, n. 9591
Sez. 3, Sentenza n. 793 del 2013).
Il rilevato difetto di integrazione del contraddittorio rende superfluo esaminare in tale sede le ulteriori deduzioni formulale dall'appellante il quale ha dato atto che nelle more è intervenuta sentenza del Tribunale penale di Roma che ha dichiarato lo responsabile del reato CP_1 ex art. 642, comma 2, c.p., circostanza che, come già evidenziato, potrà essere vagliata dal giudice di pace.
L'obbiettiva peculiarità della presente decisione costituisce motivo idoneo a integrare la sussistenza delle “gravi ed eccezionali ragioni” previste dall'art. 92, comma secondo, c.p.c., tenuto conto anche della recente pronuncia del giudice delle leggi (Corte Cost., 19 aprile 2018, n. 77). Nella specie, le gravi ed eccezionali ragioni possono agevolmente essere individuate nella natura meramente processuale delle statuizioni adottate mediante la presente pronuncia e nella controvertibilità della questione.
5 Per quanto concerne, invece, le spese relative al giudizio culminato con la sentenza posta nel nulla, la competenza spetta al giudice di primo grado (cfr. Cass. civ., sez. III, 12 giugno 2006, n. 13550).
Deve, infatti, porsi in rilievo come, secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il giudice di appello, qualora dichiari la nullità della decisione di primo grado per uno dei vizi indicati dall'art. 354 c.p.c., nel rimettere la causa al primo giudice può decidere sulle sole spese della fase processuale che si è svolta davanti a lui, e non anche su quelle del giudizio di primo grado, che devono essere liquidate da quel giudice a seguito della riassunzione del giudizio, la quale non ha luogo d'ufficio ma per iniziativa della parte interessata.
PQM
Il Tribunale di Castrovillari, sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella presente controversia civile d'appello ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. DICHIARA la nullità del giudizio di primo grado recante R.g. n. 136/2022 e della conclusiva sentenza n. 416/2022 emessa dal Giudice di Pace di Corigliano Calabro, pubblicata in data
21.12.2022, in quanto pronunciata a contraddittorio non integro;
2. DISPONE la rimessione della causa innanzi all'ufficio del Giudice di Pace di Corigliano Calabro affinché provveda a ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario pretermesso identificato come in motivazione, assegnando alle parti il termine perentorio previsto da legge ai fini della riassunzione;
riserva al giudice al quale gli atti sono stati rimessi la regolamentazione delle spese del giudizio oggi dichiarato nullo;
3. DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di secondo grado;
4. MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Castrovillari in data 11.06.2025.
Il Giudice dott.ssa Maria Assunta Pacelli
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