Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Potenza, sez. I, sentenza 07/01/2026, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Potenza |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00004/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00235/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la IC
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 235 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da LE AR, rappresentato e difeso dall’avv. Vittorio Faraone, PEC faraone0075@cert.avvmatera.it, domiciliato ai sensi dell’art. 82 R.D. n. 37/1934 presso la Segreteria di questo Tribunale;
contro
RE IC, in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t., non costituita in giudizio;
nei confronti
società agricola Cargroup, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Simone Cadeddu, PEC simonecadeddu@ordineavvocatiroma.org, Jacopo Nardelli, PEC jacopo.nardelli@ordineavvocatipadova.it, Camilla Triboldi, PEC camillatriboldi@ordineavvocatiroma.org, e AR Moreschini, PEC arianna.moreschini@pec.it, domiciliata ai sensi dell’art. 82 R.D. n. 37/1934 presso la Segreteria di questo Tribunale;
per l'annullamento:
-della raccomandata a.r., ricevuta il 7.6.2025, con la quale la società agricola Cargroup, essendo stata delegata dalla RE IC, ha comunicato al sig. LE AR l’avvio del procedimento, preordinato all’espropriazione dei terreni, di sua proprietà, siti nel Comune di Bernalda, foglio n. 110, particella n. 436 (dove deve essere costruita una stazione elettrica, collegata ad un cavidotto, che attraversa in parte anche la predetta particella), particelle nn. 163 e 299 (che sono attraversate dal predetto cavidotto) e particelle nn. 258, 260, 298, 434, 435 e 436 (che sono attraversate da un elettrodotto);
-delle Determinazioni del Dirigente dell’Ufficio Tutela del Paesaggio della RE IC nn. 875 e 876 del 22.6.2012;
-della Determinazione del Dirigente dell’Ufficio Compatibilità Ambientale della RE IC n. 1351 del 18.10.2013;
-della Determinazione del Dirigente dell’Ufficio Energia della RE IC n. 950 del 25.11.2013 (pubblicata nel BUR del 16.12.2013);
-della Determinazione del Dirigente dell’Ufficio Energia della RE IC n. 217 del 10.3.2017 (pubblicata nel BUR dell’1.4.2017);
-della Determinazione del Dirigente dell’Ufficio Compatibilità Ambientale della RE IC n. 884 del 10.9.2018;
-della Determinazione del Dirigente dell’Ufficio Energia della RE IC n. 1065 del 29.10.2018 (pubblicata nel BUR del 16.11.2018);
-della Determinazione del Dirigente dell’Ufficio Energia della RE IC n. 96 del 22.2.2019 (pubblicata nel BUR dell’1.3.2019);
-della Determinazione del Dirigente dell’Ufficio Energia della RE IC n. 1017 del 29.7.2024 (pubblicata nel BUR dell’1.8.2024);
Visto il ricorso introduttivo ed i relativi allegati;
Visto l’atto di motivi aggiunti, con il quale è stata impugnata la Determinazione del Dirigente dell’Ufficio Sostegno alle Imprese Agricole della RE IC n. 886 del 9.7.2024;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della società agricola Cargroup;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2025 il Cons. SQ TU e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il Dirigente dell’Ufficio Energia della RE IC con Determinazione n. 950 del 25.11.2013 (pubblicata nel BUR del 16.12.2013) ha emanato, in favore della società agricola Cargroup, il provvedimento di autorizzazione ex art. 12 D.Lg.vo n. 387/2003, per la costruzione nelle Località Vinella e Pizzita del Comune di Bernalda di un impianto fotovoltaico su serre, avente la potenza complessiva di 40 MW, facendo presente che con le Determinazioni regionali nn. 875 e 876 del 22.6.2012 il Dirigente dell’Ufficio regionale Tutela del Paesaggio aveva già rilasciato l’autorizzazione paesaggistica, e che con Determinazione n. 1351 del 18.10.2013 il Dirigente dell’Ufficio regionale Compatibilità Ambientale aveva già rilasciato il parere favorevole, con prescrizioni, di esenzione dalla VIA, entrambi aventi la validità di 5 anni.
Dopo l’inizio dei lavori, in data 24.11.2014, con successive Determinazioni n. 217 del 10.3.2017 (pubblicata nel BUR dell’1.4.2017), n. 1065 del 29.10.2018 (pubblicata nel BUR del 16.11.2018) e n. 96 del 22.2.2019 (pubblicata nel BUR dell’1.3.2019) il Dirigente dell’Ufficio regionale Energia ha prorogato l’efficacia della predetta autorizzazione ex art. 12 D.Lg.vo n. 387/2003, posticipando l’iniziale termine di ultimazione dei lavori di 3 anni (dalla notifica della citata Determinazione n. 950 del 25.11.2013), in quanto i terreni, sui quali doveva essere realizzato il suddetto impianto, erano stati colpiti da eccezionali eventi calamitosi e dichiarati in stato di emergenza (prima fino al 21.6.2018, poi fino al 21.6.2019 ed infine fino al 21.6.2020); inoltre, l’art. 30, comma 3, D.L. n. 69/2013 conv. nella L. n. 98/2013, aveva prorogato di 3 anni i provvedimenti di autorizzazione paesaggistica; infine, la Determinazione del Dirigente dell’Ufficio regionale Compatibilità Ambientale n. 884 del 10.9.2018, aveva prorogato di ulteriori 5 anni l’efficacia del suddetto parere favorevole, con prescrizioni, di esenzione dalla VIA, di cui alla citata Determinazione n. 1351 del 18.10.2013.
Successivamente, con istanza del 30.7.2021 la società agricola Cargroup ha chiesto alla RE IC di poter modificate il suindicato impianto, riducendone la potenza da 40 MW a 27,271 MW mediante l’eliminazione del campo fotovoltaico n. 9, ricadente sui terreni foglio n. 102, particelle nn. 11, 13, 14, 15, 115, 116 e 117.
Con riferimento a questa istanza del 30.7.2021:
- il Dirigente dell’Ufficio Compatibilità Ambientale, con Determinazione n. 972 del 22.9.2021 ha adottato il parere favorevole di esenzione dalla VIA, confermando le prescrizioni stabilite con le suddette Determinazioni n. 1351 del 18.10.2013 e n. 884 del 10.9.2018; poi con la Determinazione n. 2064 del 10.6.2025, ha prorogato la validità dell’atto per ulteriori 30 mesi ai sensi dell’art. 10 septies L. n. 51/2002, come modificato dalla L. n. 11/2024;
- il Dirigente dell’Ufficio Tutela del Paesaggio, con Determinazione n. 1212 del 28.10.2022, ha rilasciato l’autorizzazione paesaggistica;
- il Dirigente dell’Ufficio Energia prima ha ulteriormente prorogato il suddetto termine di ultimazione dei lavori 21.6.2020 fino al periodo dell’emergenza sanitaria Covid19 del 31.3.2022 e poi, dopo che, in data 13.6.2024, la società agricola Cargroup aveva presentato al Comune di Bernalda il progetto di sviluppo locale, con Determinazione n. 1017 del 29.7.2024 (pubblicata nel BUR dell’1.8.2024) ha autorizzato la suddetta variante progettuale, richiesta dalla società agricola Cargroup il 30.7.2021, ed apposto il vincolo preordinato all’esproprio, specificando espressamente che:
1) tale autorizzazione aveva il valore di provvedimento di dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza;
2) con nota prot. n. 6833 del 3.3.2023 era stato avviato il procedimento per l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio “sulle particelle catastali, interessate dall’impianto”;
3) in data 24.7.2024 la società agricola Cargroup aveva trasmesso le “ricevute di consegna dell’avviso di avvio del procedimento, per l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità, ai proprietari delle particelle catastali, interessate dal progetto”;
4) con nota prot. n. 132064 del 10.6.2024 l’Ufficio compatibilità Ambientale aveva inviato all’Ufficio Energia la proroga concessa con Determinazione n. 2064 del 10.6.2025;
5) entro il termine di cui all’art. 16, comma 10, DPR n. 327/2001 non erano pervenute osservazioni;
6) con contratto del 12.8.2019 il Comune di Bernalda aveva dato in concessione alla società agricola Cargroup i terreni foglio n. 102, particelle nn. 14, 15, 16, 37, 126, 164, 175, 348, 363, 438, 439, 440 e 443 fino al 18.8.2025 stabilendo che entro il termine di 5 anni doveva essere emanato il provvedimento di espropriazione definitiva.
Il sig. LE AR, nella qualità di proprietario dei terreni, siti nel Comune di Bernalda, foglio n. 110, particelle nn. 136, 299 e 436, rientranti nell’ambito del predetto procedimento espropriativo, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica del 29/31.5.2025 ha impugnato le suddette Determinazioni regionali del Dirigente dell’Ufficio Tutela del Paesaggio della RE IC nn. 875 e 876 del 22.6.2012, del Dirigente dell’Ufficio Compatibilità Ambientale della RE IC n. 1351 del 18.10.2013 e n. 884 del 10.9.2018 e del Dirigente dell’Ufficio Energia n. 950 del 25.11.2013, n. 219 del 10.3.2017, n. 1065 del 29.10.2018, n. 96 del 22.2.2019 e n. 1017 del 29.7.2024.
A) Con riferimento all’autorizzazione di cui alla suddetta Determinazione del Dirigente dell’Ufficio Energia della RE IC n. 950 del 25.11.2013 il ricorrente ha dedotto:
1) che tale autorizzazione era stata rilasciata alla controinteressata Cargroup, senza che quest’ultima avesse dimostrato la disponibilità dei terreni;
2) che sui terreni limitrofi in data 29.10.2005 il Ministero della Cultura aveva apposto un vincolo di bene culturale;
3) che alla domanda di autorizzazione ex art. 12 D.Lg.vo n. 387/2003 non erano stati allegati tutti i documenti, prescritti dalla normativa vigente;
4) che l’impianto era stato inserito in un conteso ambientale di notevole pregio architettonico e agricolo;
B) Il ricorrente, con riferimento alle proroghe dell’autorizzazione ex art. 12 D.Lg.vo n. 387/2003 di cui alle Determinazioni del Dirigente dell’Ufficio Energia della RE IC n. 219 del 10.3.2017, n. 1065 del 29.10.2018 e n. 96 del 22.2.2019, ha denunciato che in data 24.11.2014 la controinteressata Cargroup non aveva effettivamente iniziato i lavori;
C) Infine, il ricorrente con riferimento a tutti provvedimenti impugnati, ha dedotto i vizi di eccesso di potere per motivazione generica e la nullità ex art. 21 septies L. n. 241/1990.
Con atto notificato il 4.6.2025, la controinteressata Cargroup ha chiesto la trasposizione in sede giurisdizionale del predetto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Con atto di costituzione ex art. 48, comma 1, cod. proc. amm., depositato il 10.6.2025 (divenuto Ric. n. 194/2025), e con successivi avvisi, notificati il 10.6.2025 e depositati in pari data 10.6.2025, il ricorrente, sig. LE AR, ha chiesto la prosecuzione del suddetto giudizio dinanzi a questo Tribunale; con Sentenza n. 398 del 10.7.2025 (appellata con Ric. n. 6352/2025, senza chiedere l’istanza di sospensione dell’efficacia della Sentenza di primo grado, con giudizio tuttora pendente) questo TAR ha dichiarato irricevibile il ricorso, ritenendo che le suddette Determinazioni regionali del Dirigente dell’Ufficio Tutela del Paesaggio della RE IC nn. 875 e 876 del 22.6.2012, del Dirigente dell’Ufficio Compatibilità Ambientale della RE IC n. 1351 del 18.10.2013 e n. 884 del 10.9.2018 e del Dirigente dell’Ufficio Energia n. 950 del 25.11.2013, n. 219 del 10.3.2017, n. 1065 del 29.10.2018, n. 96 del 22.2.2019 e n. 1017 del 29.7.2024 avrebbero dovuto essere impugnate entro 60 giorni dalla loro pubblicazione nel BUR. A sostegno di tale tesi ha richiamato le precedenti Sentenze TAR IC: nn. 486 e 487 del 9.10.2024, che rinvia alle Sentenze C.d.S. Sez. V n. 6238 del 19.9.2019 e n. 4147 del 6.7.2018, Sez. III n. 190 dell’8.1.2019 e n. 6606 del 22.11.2018, Sez. VI n. 2825 del 7.5.2014 e Sez. IV n. 4239 del 13.7.2011; 70 dell’1.2.2021; n. 558 del 12.2.2020; n. 429 dell’1.7.2020; n. 489 del 10.6.2019; e n. 569 del 26.8.2014.
Successivamente, con raccomandata a.r., ricevuta il 7.6.2025, la società agricola Cargroup, essendo stata delegata dalla RE IC, ha comunicato al sig. LE AR l’avvio del procedimento, preordinato all’espropriazione dei terreni, di sua proprietà, siti nel Comune di Bernalda, foglio n. 110, particella n. 436 (dove deve essere costruita una stazione elettrica, collegata ad un cavidotto, che attraversa in parte anche la predetta particella), particelle nn. 163 e 299 (che sono attraversate dal predetto cavidotto) e particelle nn. 258, 260, 298, 434, 435 e 436 (che sono attraversate da un elettrodotto).
Con il ricorso introduttivo, notificato il 27.6.2025 e depositato il 29.6.2025, il sig. LE AR:
1) ha impugnato la predetta raccomandata a.r. della società agricola Cargroup, ricevuta il 7.6.2025, deducendo la violazione dell’art. 16 DPR n. 327/2001;
2) ha nuovamente impugnato le suddette Determinazioni regionali del Dirigente dell’Ufficio Tutela del Paesaggio della RE IC nn. 875 e 876 del 22.6.2012, del Dirigente dell’Ufficio Compatibilità Ambientale della RE IC n. 1351 del 18.10.2013 e n. 884 del 10.9.2018 e del Dirigente dell’Ufficio Energia n. 950 del 25.11.2013, n. 219 del 10.3.2017, n. 1065 del 29.10.2018, n. 96 del 22.2.2019 e n. 1017 del 29.7.2024, reiterando le stesse censure, già articolate con il suindicato ricorso straordinario al Presidente della Repubblica del 29/31.5.2025.
Si è costituita in giudizio la controinteressata società agricola Cargroup, la quale ha eccepito:
1) l’inammissibilità del ricorso, per il difetto del requisito della specialità ex art. 40, comma 1, lett. g), cod. proc. amm. della procura, allegata all’atto di costituzione ex art. 48, comma 1, cod. proc. amm., perché priva dell’indicazione dei provvedimenti impugnati ed anche del riferimento all’Amministrazione regionale;
2) l’irricevibilità dell’impugnazione di tutte le suddette Determinazioni regionali, contestate dal ricorrente;
3) l’inammissibilità dell’impugnazione della raccomandata a.r., ricevuta il 7.6.2025, in quanto avente una finalità puramente informativa, come quella analoga, precedentemente consegnata al ricorrente l’11.3.2025.
Tale società ha poi dedotto l’infondatezza del gravame chiedendone anche il rigetto.
Con memoria del 19.7.2025 il ricorrente ha replicato alle eccezioni ed alle argomentazioni difensive della controinteressata società agricola Cargroup.
Con atto di motivi aggiunti, notificato il 6.10.2025 e depositato nella stessa data del 6.10.2025, il ricorrente ha impugnato la Determinazione n. 886 del 9.7.2024, con la quale il Dirigente dell’Ufficio Sostegno alle Imprese Agricole della RE IC ha disposto l’affrancazione dei terreni, gravati da usi civici, foglio n. 102, particelle nn. 14, 15, 37, 113, 114, 116, 117, 126, 164, 175, 348, 363, 438, 439, 440 e 443, in favore della controinteressata società agricola Cargroup.
Avverso tale atto il ricorrente ha dedotto il vizio di eccesso di potere per difetto di istruttoria:
A) denunciando l’assenza del possesso ultradecennale dei terreni, in quanto la società agricola Cargroup era rimasta inattiva fino al 2021;
B) sostenendo che la normativa in materia di usi civici non consentirebbe l’affrancazione dei terreni per la costruzione di serre e l’installazione di impianti fotovoltaici, tenuto pure conto del vincolo paesaggistico ex art. 142, comma 1, lett. h), D.Lg.vo n. 42/2004;
C) rilevando, anche, che non era stata considerata una Sentenza della Corte dei Conti, con la quale era stato accertato che la controinteressata aveva indebitamente ottenuto dalla RE IC alcune somme per opere fotovoltaiche mai costruite.
Con memoria del 15.10.2025 la controinteressata società agricola Cargroup ha:
1) eccepito l’irricevibilità dell’atto di motivi aggiunti, sia perché l’impugnata Determinazione n. 886 del 9.7.2024 era stata pubblicata nel BUR del 16.7.2024, sia perché tale Determinazione era stata già depositata in data 4.7.2025 nell’ambito del giudizio, attivato dal ricorrente con il suddetto Ric. n. 194/2025, richiamando la Sentenza TAR Catania Sez. II n. 2704 del 17.9.2025, che a sua volta richiama la Sentenza del C.d.S. Sez. IV n. 10092/2022;
Tale società ha quindi dedotto l’infondatezza del gravame, in quanto:
A) il Comune di Bernalda aveva attestato dal 2011 la sussistenza, da parte della società agricola Cargroup, dei requisiti per il conseguimento dell’affrancazione;
B) la censura, secondo la quale la normativa in materia di usi civici non consentirebbe l’affrancazione dei terreni per la costruzione di serre e l’installazione di impianti fotovoltaici, sarebbe generica e comunque infondata, in quanto non sarebbe incompatibile con la destinazione agricola dei terreni l’installazione dei pannelli fotovoltaici sulle serre, dove vengono coltivati i prodotti agricoli, per i quali era già stata rilasciata l’autorizzazione paesaggistica;
C) la società agricola Cargroup aveva restituito alla RE IC l’intera somma, indicata nella citata Sentenza della Corte dei Conti.
Con istanza, depositata il 16.10.2025, il ricorrente ha chiesto, ai sensi dell’art. 77 cod. proc. amm., la sospensione del presente giudizio, in quanto con atto di citazione, notificato dal ricorrente alla RE IC ed alla Cargruop nella stessa data del 16.10.2025, aveva adito il Tribunale Civile di Potenza, per ottenere la declaratoria della falsità ideologica delle suddette Determinazioni regionali n. 96 del 22.2.2019 e n. 1017 del 29.7.2024 e delle presupposte note della Cargroup del 24.4.2018, del 17.9.2028 e del 25.9.2018, con riferimento alla data di inizio dei lavori ed al requisito del possesso decennale dei terreni.
Con memoria del 20.10.2025 il ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso introduttivo e per l’atto di motivi aggiunti.
Con memoria del 25.10.2025 la controinteressata società agricola Cargroup:
1) ha eccepito la tardività del deposito, in data 20.10.2025, dell’atto notarile del 9.1.2017, in quanto ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 73, comma 1, e 119, comma 2, cod. proc. amm., tale atto avrebbe dovuto essere depositato dal ricorrente entro il termine perentorio del 15.10.2025;
2) ha ribadito le eccezioni e le argomentazioni difensive, contenute nella suddetta memoria del 15.10.2025;
Infine ha chiesto la reiezione della suddetta istanza del ricorrente del 16.10.2025, volta ad ottenere la sospensione del presente giudizio, perché:
A) l’impugnazione delle contestate Determinazioni regionali sarebbe irricevibile;
B) il predetto atto di citazione del 16.10.2025 sarebbe stato proposto per meri fini dilatori avverso provvedimenti amministrativi, contenenti valutazioni discrezionali;
C) anche se fossero fondate le contestazioni mosse, costituirebbero dei semplici vizi di legittimità dei provvedimenti amministrativi, la cui cognizione spetta al Giudice Amministrativo;
D) la Cargroup aveva provato di aver iniziato i lavori il 21.11.2014 e di aver posseduto i suindicati terreni per 10 anni.
All’Udienza Pubblica del 17.12.2025 il ricorso introduttivo e l’atto di motivi aggiunti sono passati in decisione.
Il ricorso introduttivo va dichiarato in parte irricevibile ed in parte va respinto; il ricorso per motivi aggiunti va dichiarato irricevibile.
In via preliminare, va disattesa l’istanza del ricorrente del 16.10.2025, volta ad ottenere la sospensione, ai sensi dell’art. 77 cod. proc. amm., del presente giudizio, per l’atto di citazione, notificato dal ricorrente alla RE IC ed alla Cargruop nella stessa data del 16.10.2025, presso il Tribunale Civile di Potenza, con il quale è stata chiesta la declaratoria della falsità ideologica delle suddette Determinazioni regionali n. 96 del 22.2.2019 e n. 1017 del 29.7.2024 e delle presupposte note della Cargroup del 24.4.2018, del 17.9.2028 e del 25.9.2018, con riferimento alla data di inizio dei lavori ed al requisito del possesso decennale dei terreni, in quanto:
- l’art. 77, comma 2 cod. proc. amm., dispone che “qualora la controversia possa essere decisa indipendentemente dal documento del quale è dedotta la falsità, il collegio pronuncia sulla controversia”,
- la presentazione della querela di falso implica la sospensione necessaria del giudizio solo nel caso in cui la questione di falso abbia il carattere di pregiudizialità, e quindi solo se la risoluzione della controversia non possa avvenire senza la previa definizione della questione rimessa ad altro Giudice, trattandosi di un antecedente logico-giuridico indispensabile di carattere determinante, in tutto o in parte, per l’esito della causa da sospendere, e/o se la questione di falso non appaia chiaramente dilatoria o manifestamente infondata (sul punto cfr. C.d.S. Sez. III Sent. n. 1136 del 25.2.2013; C.d.S. Sez. VI Sent. n. 511 del 28.1.2013; e TAR IC Sent. n. 50 del 16.1.2020, che richiama anche C.d.S. Sez. III Sent. n. 2929 del 7.5.2019);
- nella specie, non sussistono i presupposti per disporre la sospensione del giudizio tenuto conto della palese irricevibilità dell’impugnazione delle predette Determinazioni regionali n. 96 del 22.2.2019 e n. 1017 del 29.7.2024.
Sempre in via preliminare, come già rilevato con la precedente Sentenza TAR IC n. 398 del 10.7.2025, risulta inutile:
-ordinare la rinotificazione del ricorso introduttivo alla RE IC, perché è stata depositata in giudizio esclusivamente la relata in forma scritta della notificazione presso l’indirizzo di posta elettronica RegInde ufficio.legale@cert.regione.basilicata.it, ma non anche la copia completa del messaggio di posta elettronica certificata, contenente l’atto di costituzione ex art. 48, comma 1, cod. proc. amm. ed il relativo avviso, tenuto conto dell’art. 49, comma 2, cod. proc. amm., nella parte in cui prevede i casi in cui non è necessario ordinare l’integrazione del contraddittorio, cioè quando il ricorso “sia manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondato”.
Sulla base del principio della “ragione più liquida” si può assorbire anche l’eccezione di inammissibilità del ricorso per la nullità del mandato, in quanto nella procura ad litem, allegata al ricorso, ai sensi dell’art. 40, comma 1, lett. g), cod. proc. amm. avrebbero dovuto essere indicati tutti i provvedimenti impugnati, emanati dalla RE IC (cfr. ex multis TAR IC Sentenza 820 del 29.1.2020), tenuto conto:
1) della palese e/o manifesta infondatezza dell’unica censura, relativa all’impugnazione della raccomandata a.r. della società agricola Cargroup, ricevuta dal ricorrente il 7.6.2025, con la quale è stata dedotta la violazione dell’art. 16 DPR n. 327/2001 sostenendo che la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento gli avrebbe impedito di prendere cognizione degli atti involgenti il vincolo preordinato all’esproprio e di dichiarazione di pubblica utilità, atteso che tale comunicazione è stata inviata con raccomandata a/r da parte di Cargroup in data 10 marzo 2023 ed è stata ricevuta dal ricorrente il 17 marzo 2023;
2) e dell’altrettanto palese irricevibilità dell’impugnazione delle suddette Determinazioni regionali del Dirigente dell’Ufficio Tutela del Paesaggio della RE IC nn. 875 e 876 del 22.6.2012, del Dirigente dell’Ufficio Compatibilità Ambientale della RE IC n. 1351 del 18.10.2013 e n. 884 del 10.9.2018 e del Dirigente dell’Ufficio Energia n. 950 del 25.11.2013, n. 219 del 10.3.2017, n. 1065 del 29.10.2018, n. 96 del 22.2.2019 e n. 1017 del 29.7.2024.
Va ribadito, infatti, quanto alla censura relativa all’impugnazione della raccomandata a.r. della società agricola Cargroup, ricevuta dal ricorrente il 7.6.2025, con la quale è stata dedotta la violazione dell’art. 16 DPR n. 327/2001, in quanto, prima dell’emanazione della Determinazione n. 1017 del 29.7.2024 (pubblicata nel BUR dell’1.8.2024), di autorizzazione della suddetta variante progettuale e di approvazione del relativo progetto, presentato dalla controinteressata società agricola Cargroup il 30.7.2021, avente il valore di provvedimento di dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza, ed anche di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, che la controinteressata aveva inviato al ricorrente l’avviso di avvio del procedimento con raccomandata a.r. del 10.3.2023, ricevuta il 17.3.2023.
Mentre, per quanto riguarda l’impugnazione delle suddette Determinazioni regionali del Dirigente dell’Ufficio Tutela del Paesaggio della RE IC nn. 875 e 876 del 22.6.2012, del Dirigente dell’Ufficio Compatibilità Ambientale della RE IC n. 1351 del 18.10.2013 e n. 884 del 10.9.2018 e del Dirigente dell’Ufficio Energia n. 950 del 25.11.2013, n. 219 del 10.3.2017, n. 1065 del 29.10.2018, n. 96 del 22.2.2019 e n. 1017 del 29.7.2024, va ribadita e confermata l’irricevibilità, già statuita da questo Tribunale con la precedente Sentenza n. 398 del 10.7.2025.
Parimenti, va dichiarato irricevibile l’atto di motivi aggiunti, in quanto, poiché la contestata Determinazione del Dirigente dell’Ufficio Sostegno alle Imprese Agricole della RE IC n. 886 del 9.7.2024 era stata pubblicata nel BUR del 16.7.2024, avrebbe dovuto essere impugnata con atto giurisdizionale, notificato entro il termine decadenziale ex art. 29 cod. proc. amm. di 60 giorni, cioè, tenendo pure conto della sospensione feriale dei termini processuale del mese di agosto, entro il 15.10.2024.
A quanto sopra consegue che:
-il ricorso introduttivo va respinto, con riferimento all’impugnazione della raccomandata a.r. della società agricola Cargroup, ricevuta dal ricorrente il 7.6.2025, e va dichiarato irricevibile, con riferimento all’impugnazione delle suddette Determinazioni regionali del Dirigente dell’Ufficio Tutela del Paesaggio della RE IC nn. 875 e 876 del 22.6.2012, del Dirigente dell’Ufficio Compatibilità Ambientale della RE IC n. 1351 del 18.10.2013 e n. 884 del 10.9.2018 e del Dirigente dell’Ufficio Energia n. 950 del 25.11.2013, n. 219 del 10.3.2017, n. 1065 del 29.10.2018, n. 96 del 22.2.2019 e n. 1017 del 29.7.2024, come peraltro già statuito con la precedente Sentenza TAR IC n. 398 del 10.7.2025;
-l’atto di motivi aggiunti va dichiarato irricevibile.
Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 26, comma 1, e 29 cod. proc. amm. e artt. 91 e 92, comma 2, c.p.c. le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la IC così decide:
-in parte respinge ed in parte dichiara irricevibile il ricorso introduttivo;
-dichiara irricevibile l’atto di motivi aggiunti.
Condanna il ricorrente, sig. LE AR, al pagamento, in favore del controinteressata, società agricola Cargroup, delle spese di giudizio, che vengono liquidate in complessivi € 2.000,00 (duemila), oltre rimborso forfettario ex art. 2, comma 2, D.M. n. 55/2014, IVA e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NI RI, Presidente
SQ TU, Consigliere, Estensore
Paolo Mariano, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SQ TU | NI RI |
IL SEGRETARIO