TRIB
Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/10/2025, n. 14723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14723 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto: dott.ssa RT EN Presidente rel. dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Stefania Ciani Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 39457 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f. ), con Parte_1 C.F._1 il patrocinio dell'avv. LATTANZI NADIA, giusta procura in atti;
ricorrente
E
, nata a [...] il 13/09/1976 (c.f. ), con il CP_1 C.F._2 patrocinio dell'avv. VASALE VALERIO, giusta procura in atti;
resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale
CONCLUSIONI: come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Letto il ricorso introduttivo del giudizio depositato da parte ricorrente che, premesso di aver contratto in data 10/12/2016 con matrimonio civile in Roma;
che dall'unione CP_1 coniugale era nata la figlia (02/06/2016); chiedeva dichiararsi la Persona_1 separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso;
letta la memoria difensiva ed i documenti allegati di parte resistente, che aderiva alla domanda di separazione, chiedendo l'accoglimento delle condizioni di cui alla memoria di costituzione;
letti gli atti ed i documenti allegati;
visto il verbale di udienza del 19/02/2025, in cui il G.D., dopo aver ascoltato le parti, formulava loro una proposta conciliativa e rinviava all'udienza del 05/03/2025, in modalità cartolare, per consentire alle parti di addivenire ad un accordo;
viste le note di trattazione scritta per l'udienza del 05/03/2025 in cui entrambe le parti dichiaravano di accettare la proposta conciliativa del Giudice, contenente le seguenti condizioni:
“il padre verserà per il mantenimento del minore euro 450,00 al mese, oltre al 100% degli assegni familiari. Il padre continuerà a pagare la rata di mutuo sull'immobile e la scuola privata. Spese straordinarie al 70% a carico del padre. Quanto alle modalità di frequentazione, si mantengono quelle attualmente in vigore.” ritenuta la equità e congruità delle condizioni concordate agli interessi delle parti e della minore, così omologandosi la separazione in conformità; rilevato che sussistono giustificati motivi, attesa la natura e l'esito del giudizio, per compensare le spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale, dato atto dell'accordo intervenuto tra le parti, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi , nato a [...] il Parte_1
04/01/1985 (c.f. ), e , nata a [...] il C.F._1 CP_1
13/09/1976 (c.f. ), alle condizioni come integralmente riportate in parte C.F._2 motiva;
- ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di ROMA di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2016, parte 1, serie 04, n. 00720);
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma, il 14/08/2025
Il Presidente rel.
RT EN
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto: dott.ssa RT EN Presidente rel. dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Stefania Ciani Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 39457 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f. ), con Parte_1 C.F._1 il patrocinio dell'avv. LATTANZI NADIA, giusta procura in atti;
ricorrente
E
, nata a [...] il 13/09/1976 (c.f. ), con il CP_1 C.F._2 patrocinio dell'avv. VASALE VALERIO, giusta procura in atti;
resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale
CONCLUSIONI: come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Letto il ricorso introduttivo del giudizio depositato da parte ricorrente che, premesso di aver contratto in data 10/12/2016 con matrimonio civile in Roma;
che dall'unione CP_1 coniugale era nata la figlia (02/06/2016); chiedeva dichiararsi la Persona_1 separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso;
letta la memoria difensiva ed i documenti allegati di parte resistente, che aderiva alla domanda di separazione, chiedendo l'accoglimento delle condizioni di cui alla memoria di costituzione;
letti gli atti ed i documenti allegati;
visto il verbale di udienza del 19/02/2025, in cui il G.D., dopo aver ascoltato le parti, formulava loro una proposta conciliativa e rinviava all'udienza del 05/03/2025, in modalità cartolare, per consentire alle parti di addivenire ad un accordo;
viste le note di trattazione scritta per l'udienza del 05/03/2025 in cui entrambe le parti dichiaravano di accettare la proposta conciliativa del Giudice, contenente le seguenti condizioni:
“il padre verserà per il mantenimento del minore euro 450,00 al mese, oltre al 100% degli assegni familiari. Il padre continuerà a pagare la rata di mutuo sull'immobile e la scuola privata. Spese straordinarie al 70% a carico del padre. Quanto alle modalità di frequentazione, si mantengono quelle attualmente in vigore.” ritenuta la equità e congruità delle condizioni concordate agli interessi delle parti e della minore, così omologandosi la separazione in conformità; rilevato che sussistono giustificati motivi, attesa la natura e l'esito del giudizio, per compensare le spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale, dato atto dell'accordo intervenuto tra le parti, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi , nato a [...] il Parte_1
04/01/1985 (c.f. ), e , nata a [...] il C.F._1 CP_1
13/09/1976 (c.f. ), alle condizioni come integralmente riportate in parte C.F._2 motiva;
- ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di ROMA di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2016, parte 1, serie 04, n. 00720);
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma, il 14/08/2025
Il Presidente rel.
RT EN