Sentenza 29 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 29/05/2025, n. 229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 229 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. 3103/2024 V.G.
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto, da
1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]92 - ROVELLASCA con l'Avv. PECORARO VALERIA
e
2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]92 - ROVELLASCA con l'Avv. STRUZZIERO IOLE
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario, in ZZ, in data 04/07/1998,
(anno 1998, atto n. 12, parte II, serie A);
con i seguenti figli MINORI:
- , nata a [...] il [...] Per_1
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 11/12/2024, hanno richiesto pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
II. La figlia minore , viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, che ne Per_1 cureranno la crescita materiale e spirituale, ognuno secondo le rispettive capacità personali e patrimoniali;
la stessa verrà prevalentemente collocata presso la madre, nella dimora coniugale in Rovellasca alla via Carso, 92B di proprietà di entrambi i coniugi, che pertanto verrà assegnata alla sig.ra sino all'indipendenza economica della figlia attualmente minorenne, con tutto Pt_2 quanto attualmente l'arreda e correda, salvo gli effetti personale del marito;
III. Le parti danno atto che il Signor lascerà la casa coniugale entro e non oltre febbraio Pt_1
2025;
IV. Il sig. avrà facoltà di vedere la figlia minore, successivamente all'uscita dall'abitazione Pt_1 coniugale:
➢ Un fine settimana, a settimane alterne, dal sabato mattina, allorquando la accompagnerà a scuola, fino alle ore 19.30 della domenica, nonché, se e qualora lo stesso dovesse avere delle serate libere nel mese, infrasettimanalmente, avrà facoltà di vedere la minore per qualche ora serale, dalle 18 alle 20, accordandosi previamente con l'altro coniuge, compatibilmente con gli impegni della minore. Il padre avrà comunque diritto a sentire telefonicamente la minore senza alcuna limitazione;
➢ Il padre avrà inoltre facoltà di trascorrere con la figlia le vacanze natalizie e pasquali. I genitori si alterneranno le due settimane dal 24.12 al 31.01 mattina e dal 31.01 al 07.01 se del caso alternando il 24.12 e 25.12. Con riferimento alle vacanze pasquali, i genitori trascorreranno tre giorni consecutivi comprendenti Pasqua e Pasquetta con , ad anni alterni. Con riferimento Per_1 al compleanno di , salvo impegni pregressi dei genitori, e della minore, vi sarà la Per_1 possibilità da parte di entrambi i genitori di far visita alla stessa, con orario da concordare.
Durante il periodo estivo il padre avrà inoltre facoltà di tenere con sé per due settimane, Per_1 anche non consecutive, nel mese di agosto. Il periodo prescelto sarà comunicato alla genitrice collocataria entro e non oltre il 15 maggio di ogni anno. Qualora per motivi di lavoro i genitori non potessero rispettare i termini sopra indicati per concordare i periodi di affidamento durante le vacanze estive, il coniuge che ha disatteso la comunicazione nei termini, dovrà tenere in considerazione quanto già pianificato dall'altro per la definizione del proprio periodo;
V. I ricorrenti provvederanno al mantenimento della minore e, in considerazione della collocazione prevalente della figlia presso la madre, le parti convengono che il sig. concorra al Pt_1 mantenimento della minore, corrispondendo alla sig.ra entro il giorno 15 di ogni mese, Pt_2
l'importo complessivo di euro 550,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT del costo della vita a far tempo dall'anno successivo all'omologa. A tale importo sarà aggiunto il 50% dell'assegno unico, a cui il signor ivi rinuncia, in favore della moglie, che potrà Pt_1 percepirlo al 100%; VI. Il signor contribuirà alle spese straordinarie in favore della minore nella misura del 50% Pt_1 come da protocollo del Tribunale di Como che qui si intende richiamato. Le spese straordinarie dovranno essere preventivamente concordate e successivamente documentate, nonché rimborsate entro il mese successivo al genitore che le abbia sostenute. Qualora la genitrice collocataria dovesse sostenere nel mese delle spese straordinarie particolarmente onerose, che superino euro
400,00, potrà chiedere un anticipo al sig. AVELLA. Spese per la patente di guida B dovranno essere previamente concordate. Si precisa che le spese straordinarie nell'interesse della minore, verranno versate dal padre a far data dall'uscita dalla casa famigliare. Resta inteso che per quanto riguarda le spese straordinarie che non necessitano di preventivo accordo da rimborsare a semplice richiesta, dovranno essere forniti idonei giustificativi di spesa da parte del genitore che le abbia sostenute;
VII. Le parti dichiarano di avere un conto corrente comune, Intesa San Paolo, con saldo attivo ad oggi di € 29.267,00, già comprensivo della Polizza nel frattempo già liquidata, che, Controparte_1 nelle more della procedura di separazione, verrà chiuso dividendo le attività al 50% ( dedotte le spese per utenze, alimentari e condominiali inerenti la famiglia, per la parte a carico del marito, sino al rilascio della casa coniugale), in favore dell'apertura di due distinti conti correnti, rispettivamente intestati, su cui andranno a confluire i rispettivi emolumenti da lavoro dipendente.
Le parti dichiarano altresì di non rivendicare reciprocamente alcuna pretesa sugli stessi e/o su qualsivoglia provento e/o acquisto successivo alla sottoscrizione del presente accordo, ancorché anteriore all'udienza di comparizione delle parti avanti il Tribunale di COMO;
VIII. I due mezzi, una vespa Piaggio tg. DJ62608, valore circa euro 1.200, e un'autovettura Mazda tg.
ER243XB, valore circa euro 6.000,00, rimarranno al Signor già intestatario degli stessi;
Pt_1
Le parti danno atto di possedere un buono fruttifero postale cointestato del valore di euro
10.250,00 che verrà liquidato e la relativa posta attiva divisa equamente tra i coniugi. Inoltre, dichiarano di essere titolari di una somma investita in pari ad € 8.186,42, che verrà divisa CP_2 al 50%. I coniugi danno atto che la signora ratterà al 100% l'indennità di frequenza Pt_2 della figlia minore, che continuerà ad essere versata dall'Inps su un libretto postale intestato alla stessa minore, nonché percepirà gli arretrati relativi all'assegno unico sino ad ora non percepito, nella misura del 100%;
IX. Le parti dichiarano di rilasciare il passaporto valido per l'espatrio reciprocamente nonché per la figlia minore e di non avere nulla a che pretendere reciprocamente per qualsivoglia Per_1 titolo o ragione.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO Il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, cpc, alla luce dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio in data 04/07/1998, in ZZ (atto trascritto nei registri dello
Stato Civile del Comune di ZZ - anno 1998, atto n. 12, parte II, serie A);
2) OMOLOGA le condizioni di separazione concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ZZ perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 28.5.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Martina Roberta Manenti dott.ssa Barbara Cao