TRIB
Sentenza 12 aprile 2024
Sentenza 12 aprile 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 12/04/2024, n. 476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 476 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2024 |
Testo completo
N. R.G. 3310/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione civile – controversie di lavoro e previdenza
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice
Luca Coppola, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 3310/2023 Ruolo Generale Affari
Contenziosi promossa da
rappresentato e difeso dall'avv. BOMBARDIERI VINCENZO;
Parte_1
-ricorrente- nei confronti di
; Controparte_1
-resistente contumace-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza dell'11.04.2024
***
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Parte ricorrente, premesso di essere attualmente docente, alle dipendenze del con contratto a tempo Controparte_1 indeterminato e di aver lavorato durante gli anni scolastici 2018/2019,
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 alle dipendenze del in qualità di docente con contratto a tempo Controparte_1 determinato e di non aver percepito la somma di 500,00 euro annui di cui all'art. 1, comma, 121 L. n. 107/2015, finalizzati all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali
(cd. carta elettronica del docente), ha adito questo giudice del lavoro al fine di accertare il proprio diritto ad usufruire del beneficio pagina1 di 4
economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente e, per l'effetto, condannare il resistente al pagamento del CP_1 contributo alla formazione di parte ricorrente.
2.- Pur regolarmente convenuta in giudizio, parte resistente non si è costituita, dovendosene dichiarare la contumacia.
3.- Nel merito si osserva che la legge 107/2015 ha previsto la Carta elettronica per la formazione e l'aggiornamento del personale docente solo a favore dei docenti di ruolo e che i d.P.C.M. emanati per l'attuazione, nel confermare un tanto, hanno precisato che la somma di cui alla Carta verrà erogata ai docenti di ruolo “sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova” (art.2 DPCM 32313/15) e che tra la platea dei destinatari vi sono anche “i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'art. 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994 n.297
e quelli in comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti delle scuole all'estero, delle scuole militari” (DPCM 28 novembre 2016).
3.1.- Si osserva che alcuna giustificazione può sorreggere un trattamento differenziato tra personale assunto a tempo indeterminato ed a tempo determinato in relazione al beneficio in questione, finalizzato a favorire l'aggiornamento e la qualificazione delle competenze professionali, così come chiarito dalla Corte di Giustizia
Europea con la sentenza n. 450/2022, la quale ha statuito che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del e non al Controparte_1 personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio CP_1 di un vantaggio finanziario dell'importo di 500 euro all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di
pagina2 di 4
valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica”.
A tali conclusioni è, altresì, giunta la Corte di Cassazione, chiarendo che: “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ”. (C. 29961/2023) CP_1
Tenuto conto della finalità del beneficio, cioè quella di fornire durante l'intero anno scolastico uno strumento di formazione al docente, si reputa che il diritto al bonus debba riconoscersi anche a tutte le supplenze che siano equiparabili, sotto il profilo temporale e della continuità didattica, agli incarichi annuali o fino al termine delle attività didattiche.
4.- Nell'ipotesi di specie, le supplenze brevi di parte ricorrente hanno sostanzialmente coperto i periodi scolastici in via continuativa, dal momento che i contratti di lavoro hanno avuto decorrenza dai mesi di settembre, ottobre e novembre fino al termine delle attività didattiche. Ne consegue la possibilità di riconoscere il diritto invocato per tutti gli anni scolastici indicati nel ricorso introduttivo.
5.- Posto che l'art. 1, comma 121, L. 107/2015 non ha previsto in favore dei docenti di ruolo il versamento diretto di una somma di denaro, ma la consegna di una carta avente un dato valore nominale, utilizzabile, coerentemente con la finalità formativa, per l'acquisto di beni e servizi dal contenuto professionale, correttamente parte ricorrente ha chiesto il pagamento della somma di 500,00 euro tramite la Carta Docente, per ciascun anno scolastico coinvolto e, dunque, con le stesse modalità con cui ne usufruiscono i lavoratori a tempo indeterminato.
pagina3 di 4
5.1.- Accertato il diritto al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, per gli anni scolastici di servizio svolti in virtù dei contratti a tempo determinato indicati da parte ricorrente, il va quindi CP_1 condannato all'adozione delle attività necessarie a consentire alla ricorrente il pieno di godimento del beneficio medesimo.
6.- Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza di parte convenuta e sono liquidate, in ragione del valore della causa, della limitata attività svolta e della serialità delle questioni trattate, come da dispositivo, oltre accessori, con distrazione ex art. 93 c.p.c.
P Q M
DICHIARA il diritto di parte ricorrente al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015, per gli anni scolastici 2018/2019,
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 e condanna il
[...]
all'adozione di ogni atto necessario per consentirne Controparte_1 il godimento tramite la Carta Docente;
PONE in capo all'amministrazione resistente a corrispondere al ricorrente le spese del giudizio, liquidate in euro 500,00, oltre spese generali, iva e cpa, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
Palmi, 12/04/2024
Il giudice
Luca Coppola
pagina4 di 4