Articolo 6 della Legge 20 dicembre 1966, n. 1116
Articolo 5Articolo 7
Versione
11 gennaio 1967
Art. 6.
Sono soppressi:
a) il ruolo organico di archivio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;
b) il ruolo organico transitorio degli aiutanti di polizia, di cui al secondo comma dell'articolo 9 della legge 20 febbraio 1958, n. 98 .
Gli impiegati appartenenti a detti ruoli sono inquadrati, anche in soprannumero, nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli organici di cui alle unite tabelle C e D che sostituiscono quelle allegate alla legge 15 febbraio 1963, n. 241 .
L'inquadramento, rispettivamente, nel ruolo del personale degli uffici copia o nel ruolo del personale di archivio e' disposto previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, tenendo conto anche delle aspirazioni degli interessati.
L'assegnazione al ruolo degli impiegati degli uffici copia e' subordinata all'esito favorevole di una prova pratica di dattilografia o di stenografia.
Si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma dell' articolo 200 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 .
Fino a quando prestano servizio presso le questure e i commissariati di pubblica sicurezza, gli impiegati provenienti dal ruolo di cui alla lettera b) del presente articolo svolgono le funzioni gia' previste dall' articolo 250 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 .
Entrata in vigore il 11 gennaio 1967