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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 11/02/2025, n. 273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 273 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 334/2023 R.G.
“Note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c.”
Oggi 11 febbraio 2025, innanzi alla dott.ssa Giulia Paolini, come da provvedimento dell'8/06/2024
e regolarmente comunicato alle parti (comunicazioni telematiche in data 11/06/2024), si procede alla trattazione della causa in forma scritta.
Il Giudice dà atto che per SC RE gli avv.ti CECI GIORGIO e SERRECCHIA PAOLO hanno concluso come da nota depositata in data 10/02/2025 per AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE l'avv. BRUNO NICCOLÒ ARNALDO ha concluso come da nota depositata in data 3/02/2025 per REGIONE LAZIO l'avv. MARIANI ANGELA dell'Avvocatura Regionale ha concluso come da nota depositata in data 11/06/2024
Il Giudice dato atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 13:18 pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone pubblica lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 334/2023 R.G.
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Giulia Paolini ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 334/2023 R.G. promossa da: tra
SC RE (c.f. [...]), rappresentato e difeso dagli avv.ti CECI
GIORGIO e SERRECCHIA PAOLO ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in
Terracina (LT), Viale della Vittoria n. 5, in virtù di procura allegata al fascicolo telematico;
attore-opponente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (c.f. 13756881002), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. BRUNO NICCOLÒ ARNALDO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma (RM), Viale Aurelio Saffi n. 20, in virtù di procura allegata al fascicolo telematico;
convenuta-opposta nonché contro
REGIONE LAZIO (c.f. 80143490581), in nome del Presidente pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. MARIANI ANGELA dell'Avvocatura Regionale ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici siti in Roma (RM), Via Marcantonio Colonna n. 27, in virtù di procura generale allegata al fascicolo telematico;
convenuta-opposta
OGGETTO: opposizione a cartella di pagamento ex art. 615, co. 1, c.p.c.;
CONCLUSIONI come da verbale d'udienza
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione ex art. 615, co. 1, c.p.c. ritualmente notificato, il signor SC RE, ha convenuto in giudizio – avanti all'intestato Tribunale – l'AGENZIA
DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE e la REGIONE LAZIO, in persona dei rispettivi l.r.p.t., affinché, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato, venisse annullata la cartella di pagamento n. 05720210033661045, notificata in data 18/10/2022, a mezzo della quale gli era stato intimato il pagamento della somma di euro 870,01, afferente la tassa automobilistica non pagata relativamente all'anno 2009 dovuta alla Regione Lazio, lamentando l'infondatezza della pretesa iscritta a suo carico dalla Regione Lazio ed eccependo di non aver mai posseduto, né acquistato l'autovettura Porsche Macan Targata FV 389 WC, in quanto vittima di una truffa per cui ne era stato simulato a suo carico l'acquisto, tramite furto di identità e falsificazione della sua sottoscrizione (vd. denuncia/querela).
Le convenute AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE e REGIONE LAZIO, rispettivamente costituitesi in giudizio con separate comparse di costituzione e risposta depositate il
6 e 28 marzo 2023, contestando la ricostruzione dell'opponente, hanno chiesto la reiezione dell'opposizione avversaria, eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione dell'intestato
Tribunale in favore del Giudice Tributario, nonché, quanto alla Regione Lazio, anche la carenza di legittimazione passiva.
Concessi i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., la causa, istruita in via documentale e a mezzo di prova testimoniale, veniva discussa e decisa all'odierna udienza con il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., dinanzi a questo G.I., previa concessione alle parti di termine per note conclusive fino a dieci giorni prima.
L'eccezione preliminare relativa al difetto di giurisdizione è fondata e meritevole di accoglimento.
Non è forse superfluo rammentare quell'indirizzo ermeneutico della Suprema Corte di Cassazione, secondo cui “In relazione alle controversie aventi ad oggetto una opposizione proposta da un privato avverso l'esecuzione intrapresa da un soggetto pubblico con una intimazione di pagamento contenuta in una cartella esattoriale, al fine di individuare se la giurisdizione appartenga al giudice tributario
o al giudice ordinario non rileva lo strumento utilizzato per procedere alla riscossione ma la natura del credito fatto valere, dovendosi in particolare verificare se quest'ultimo scaturisca da una pretesa impositiva della P.A. o se costituisca il semplice corrispettivo di una prestazione erogata da un soggetto pubblico in esecuzione di un rapporto privatistico” (Cass., Sez. Un., 29.04.2021 n. 11293).
Nel caso di specie, dalla documentazione versata in atti, risulta pacifica la natura tributaria del credito oggetto del presente giudizio (tassa automobilistica).
A tale riguardo, ai sensi dell'art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992, appartengono alla giurisdizione tributaria “tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio”, mentre l'art. 19 indica gli atti impugnabili davanti al giudice tributario, includendo al punto “d) il ruolo e la cartella di pagamento”.
La Corte costituzionale ha rilevato, in numerose pronunce, che la giurisdizione del giudice tributario
«deve ritenersi imprescindibilmente collegata» alla «natura tributaria del rapporto» (sent. n. 64 del
2008; ordinanze n. 395 del 2007; n. 427, n. 94, n. 35 e n. 34 del 2006).
Ne consegue che, con riferimento alle controversie aventi per oggetto l'opposizione a cartelle di pagamento, rileva, - ai fini della giurisdizione -, la natura dei crediti posti a fondamento del provvedimento oggetto d'impugnazione.
La giurisdizione, pertanto, spetterà al giudice tributario o al giudice ordinario a seconda della natura tributaria o meno dei crediti, ovvero ad entrambi se il provvedimento contestato si riferisce in parte a crediti tributari e in parte a crediti non tributari (Cfr. Cass. S.U. n. 1706/13; Cass. S.U. n. 2577/12;
Cass. S.U. n. 17844/12; Cass. S.U. n. 14501/10; Cass. S.U. n. 11087/10).
Sul punto è dirimente la pronuncia nomofilattica, Sez. Un. Cass. n. 9673 del 23/04/2009, la quale ha negato la giurisdizione del giudice ordinario riconoscendo invero la giurisdizione delle Commissioni
Tributarie, cristallizzando il seguente principio di diritto: “Le tasse automobilistiche hanno natura indiscutibilmente tributaria, e dunque, alla luce dell'art. 2, d.lg. n. 546/92, come sostituito dall'art.
12, comma 2, l. n. 448/2001 (ed integrato dall'art. 3 bis d.l. n. 203/2005, conv. con modificazioni dalla l. n. 248/2005), il relativo contenzioso è devoluto alla giurisdizione del giudice tributario” ed, ancora, “L'attribuzione alle commissioni tributarie - a norma dell'art. 2 d.lg. 31 dicembre 1992 n.
546, come sostituito dall'art. 12 comma 2 l. 28 dicembre 2001 n. 448 - della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, ivi incluse, quindi, quelle in materia di tasse automobilistiche, si estende ad ogni questione relativa all'”an” o al “quantum” del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria;
ne consegue che anche
l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice che abbia giurisdizione in merito alla predetta obbligazione”
(Cassazione civile, sez. un., 19/11/2007, n. 23832).
È stato altresì precisato che “Il giudice competente a conoscere di ogni controversia relativa alle tasse automobilistiche è il Giudice tributario, atteso che allo stesso è stata riservata una giurisdizione esclusiva e generale” (Cassazione civile, sez. un., 15/05/2007, n. 11076).
Conclusivamente, alla luce dei principi ermeneutici sopra richiamati, deve pertanto dichiararsi il difetto di giurisdizione dell'A.G.O. per essere, invero, la controversia devoluta alla cognizione del
Giudice Tributario territorialmente competente.
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita. In punto di regolamento di spese, si ravvisano giustificati motivi (cfr. sent. Corte Cost. 19 aprile 2018,
n. 77) per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, nella persona del Giudice Dott.ssa Giulia Paolini, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:
a) dichiara il difetto di giurisdizione dell'A.G.O. per essere la controversia devoluta alla giurisdizione del Giudice Tributario territorialmente competente;
b) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
In Latina, allegato al verbale dell'udienza dell'11/02/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale.
Latina, 11/02/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini