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Sentenza 26 dicembre 2025
Sentenza 26 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/12/2025, n. 10015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 10015 |
| Data del deposito : | 26 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 40188/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Anna Cattaneo Presidente rel. est. dott. Giuseppe Gennari Giudice dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 13.11.2024, rimessa al Collegio alla udienza del 13.11.2025, discussa nella
Camera di Consiglio del 10.12.2025 promossa
DA
c.f. nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall' avv. PERFETTI NICOLO' con studio in VIALE PREMUDA 7 MILANO presso il quale è elettivamente domiciliata, come da procura in atti
PARTE RICORRENTE
CONTRO
c.f. nato a [...] il [...], rappresentato Controparte_1 C.F._2
e difeso dall'avv. CASTRONOVO FRANCA MILENA con studio in VIALE VARESE, 83 COMO presso il quale è elettivamente domiciliato, come da procura in atti,
PARTE RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DELL'
AVV. in qualità di curatore speciale dei minori , nato il [...], e CP_2 Per_1
, nato il [...], come da nomina del 21.03.2025 Per_2
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 27.11.2024 OGGETTO: Separazione giudiziale e divorzio contenzioso ex art. 473-bis.49 c.p.c.
CONCLUSIONI
Per la ricorrente:
-) in adesione alla domanda riconvenzionale avanzata da controparte accertato il decorso del termine previsto dall'art. 3, Legge 898/70, e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, dichiarare ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio contratto tra i coniugi;
Sul rapporto fra i coniugi:
-)i coniugi vivranno separati liberi ciascuno di scegliere il proprio domicilio salvo l'obbligo di darne comunicazione all'altro;
-) si ordini la trascrizione della separazione al competente ufficio di stato civile;
Sulla responsabilità genitoriale:
-) stabilire che entrambi i genitori esercitino congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute dei figli tenendo conto dei loro bisogni, aspirazioni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé, disponendo comunque il collocamento prevalente presso l'abitazione materna a Milano in Via
Merula 12;
Sul diritto di visita di ciascun genitore e sul pernottamento dei figli minori:
-) le frequentazioni padre/figli avvengano come segue: fine settimana alternati dal giovedì alla fine della scuola fino alla domenica sera alle 18:30, fatte salve eventuali gite del padre con i figli e quindi con rientro a casa della madre la domenica sera alle 20:45;
-) durante la settimana il padre, nelle settimane che terminano col fine settimana materno, terrà i bambini o il martedì o il mercoledì dall'uscita della scuola fino a dopo cena alle 20:45;
-) il padre comunicherà alla madre entro il 25 del mese i propri turni di lavoro del mese successivo così indicando definitivamente se può prendere i bambini il martedì o il mercoledì per tutte le settimane del mese;
-)durante le vacanze estive si avranno tre settimane per ciascuno dei genitori di cui due consecutive e una non consecutiva, che i genitori concorderanno entro il 10 maggio di ciascun anno;
-)le vacanze natalizie saranno divise in due periodi dall'inizio delle festività fino al 30 dicembre e dal 30 dicembre fino alla fine delle festività scolastiche e saranno godute dai genitori ad anni alterni;
-) le vacanze natalizie 2025/2026 saranno con il padre per il primo periodo e con la madre per il secondo periodo;
-) le vacanze pasquali saranno trascorse con i genitori ad anni alterni così comele vacanze di carnevale;
mentre i ponti saranno accorpati al fine settimana di competenza: se la giornata festiva
è fino al mercoledì sarà accorpata al fine settimana precedente, se la giornata festiva è dal giovedì sarà accorpata al fine settimana successivo;
per i compleanni dei minori metà giornata per ciascun genitore
Sul mantenimento:
-) previ gli opportuni accertamenti sul patrimonio paterno, delegate le opportune indagini alla
Polizia Tributaria in caso di mancata disclosure, condannare il Sig. al Controparte_1 pagamento della somma di € 750,00per figlio a far data dal 1° settembre 2024oltre rivalutazione annuale ISTAT entro il giorno 5 di ogni mese con ripartizione delle spese straordinarie nella misura del 70%ordinando il versamento dell'importo corrispondente arretrato relativo alle spese ordinarie e straordinarie sostenute dalla madre;
) prevedere ex art. 614-bis c.p.c., la condanna della controparte a corrispondere una somma di denaro per ogni comportamento ostativo al corretto rispetto degli obblighi di visita o di collocamento durante i giorni di spettanza del padre;
-) esperire ogni indagine utile sulla capacità genitoriale paterna se del caso nominando un C.T.U.;
In ogni caso:
-) revocare l'ordinanza emessa in data 27.06.2025 nella parte in cui dispone a carico del resistente
“un contributo di € 1.100 mensili oltre al 50% delle spese ”rimodulandolo nella misura di €
1.500,00 mensili o della maggior misura ritenuta di giustizia, oltre al 70% delle spese straordinarie.
-) con vittoria di spese di lite e compensi.
In via istruttoria:
-) ammettere i seguenti capitoli di prova:
1) Vero che il Sig. in occasione dell'intervento di urologia addominale a cui si sottoponeva CP_1 nel mese di agosto 2024 veniva accompagnato dalla moglie in Ospedale?
2) Vero che il Sig. in occasione dell'intervento di urologia addominale a cui si sottoponeva CP_1 nel mese di agosto 2024 riceveva visite dalla moglie in Ospedale tutti i giorni?
3) Vero che il Sig. ad esito dell'intervento di urologia addominale a cui si sottoponeva nel CP_1 mese di agosto 2024 veniva riportato a casa dalla moglie dall'Ospedale? 4) Vero che nella prima settimana di convalescenza dopo l'intervento di urologia addominale a cui si sottoponeva il Sig. nel mese di agosto 2024 i figli e venivano accuditi per CP_1 Per_1 Per_2
l'intero giorno dai nonni materni?
5) Vero che in data 19.08.2024 visitando l'appartamento di sua figlia riscontrava che lo schermo del suo cellulare era disintegrato e che apprendeva dal Sig. che era stato lo stesso a CP_1 danneggiarlo irreparabilmente?
6) Vero che il Dott. riceve o riceveva almeno una volta alla settimana privatamente più di CP_1 tre pazienti presso il suo Studio?
-) Dott. chirurgo presso Osp.le S.Raffaele di Milano;
(sui capp. 1,2,3) Tes_1
-) Sig. residente a [...] (sui capp 3,4,5) Testimone_2
-) Dott. P.zza V. Veneto 8, 20013 Magenta MI (cap 6) Testimone_3
-) Dott.ssa , Via Olof Palme, 17, 20009 Vittuone MI (cap 6) Tes_4
) Dott. , Via Mentana, 5, 20081 Abbiategrasso MI (cap. 6) Testimone_5
-) Dott. Via Roma, 76-78, 20083 Gaggiano MI (cap. 6) Testimone_6
Per il resistente:
Nel merito, in via principale
- dichiarare la separazione personale dei coniugi (C.F. Controparte_1
), nato a [...], il [...], e (C.F. C.F._2 Parte_1
), nata a [...], l'[...], ordinando al competente Ufficiale di Stato C.F._1
Civile del Comune di Moena (TN) l'annotazione della Sentenza nel Registro degli Atti di Matrimonio,
Numero 6, Parte 2, Serie C, Anno 2023;
- accertare che l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza sia imputabile alla condotta posta in essere dal coniuge sig.ra , per tutte le ragioni esposte in narrativa, e per l'effetto Parte_1 condannarla all'addebito della separazione sensi dell'art. 151 c.c.;
- assegnare la casa coniugale sita in Milano (MI), via Giorgio Merula n. 12 alla sig.ra , la Pt_1 quale vi abiterà con i figli, provvedendo al pagamento di tutte le utenze e le spese ordinarie, mentre per quelle straordinarie si seguiranno i criteri di proprietà;
- disporre il versamento, a carico di ciascun coniuge, del 50% della quota del mutuo relativo alla casa coniugale;
- dare atto che le parti si dichiarano economicamente autosufficienti e che pertanto rinunciano vicendevolmente all'assegno di mantenimento per le stesse;
- affidare i figli minori e a entrambi i genitori con collocazione Per_1 Persona_3 prevalente presso la madre;
- disporre che le frequentazioni padre/figli avvengano come segue: fine settimana alternati dal giovedì alla fine della scuola fino alla domenica sera alle 18:30, fatte salve eventuali gite del padre con i figli e quindi con rientro a casa della madre la domenica sera alle 20:45; durante la settimana il padre nelle settimane che terminano col fine settimana materno terrà i bambini o il martedì o il mercoledì dall'uscita della scuola fino a dopo cena alle 20:45; il padre comunicherà alla madre entro il 25 del mese i propri turni di lavoro del mese successivo così indicando definitivamente se può prendere i bambini il martedì o il mercoledì per tutte le settimane del mese;
- disporre che durante le vacanze estive i figli trascorrano tre settimane con ciascuno dei genitori, di cui due consecutive e una non consecutiva, che i genitori concorderanno entro il 10 maggio di ciascun anno;
disporre che le vacanze natalizie saranno divise in due periodi dall'inizio delle festività fino al 30 dicembre e dal 30 dicembre fino alla fine delle festività scolastiche e saranno godute dai genitori ad anni alterni;
le vacanze natalizie 2025/2026 saranno con il padre per il primo periodo e con la madre per il secondo periodo;
- disporre che le vacanze pasquali saranno trascorse con i genitori ad anni alterni così come le vacanze di carnevale, mentre i ponti saranno accorpati al fine settimana di competenza: se la giornata festiva è fino al mercoledì sarà accorpata al fine settimana precedente, se la giornata festiva
è dal giovedì sarà accorpata al fine settimana successivo;
per i compleanni dei minori metà giornata per ciascun genitore.
- limitare l'assegno di mantenimento a carico del padre alla somma mensile indicizzata di euro
800,00, a titolo di contributo integrativo pro quota per il mantenimento di entrambi i figli, oltre al versamento del 50% delle spese straordinarie secondo quanto disposto dalle Linee Guida del
Tribunale di Milano;
- disporre che, avuto riguardo alle spese da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dall'altro, debba manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto, il silenzio sia inteso come assenso alla richiesta;
- disporre che il genitore anticipatario delle spese debba inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni e che il rimborso debba avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
- disporre che le decisioni di maggior interesse per i minori, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori siano assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni di e;
Per_1 Per_2
- disporre che entrambi i genitori si tengano reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli;
- disporre che, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, entrambi i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente, nei rispettivi periodi di convivenza;
- rigettare le domande tutte proposte da controparte, in quanto infondate in fatto e in diritto, per le ragioni meglio esposte in narrativa.
Nel merito, in via riconvenzionale
- accertato il decorso del termine previsto dall'art. 3, Legge 898/70, e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, dichiarare ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio contratto tra i coniugi (C.F. ), nato a [...] C.F._2
Como (CO), il 17.08.1989, e (C.F. ), nata a [...], Parte_1 C.F._1
l'08.04.1987, ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile del Comune di Moena (TN)
l'annotazione della Sentenza nel Registro degli Atti di Matrimonio, Numero 6, Parte 2, Serie C, Anno
2023.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali, oltre IVA e CPA come per legge.
In via istruttoria
- Si chiede la nomina di un CTU al fine di valutare l'effettiva capacità genitoriale della sig.ra
. Pt_1
- Si chiede di ammettersi interrogatorio formale di controparte sui seguenti capitoli di prova:
1) Vero è che nell'anno 2022 i coniugi partecipavano a 10/15 sessioni di terapia di coppia;
2) Vero è che a seguito della suddetta terapia le parti ritrovavano l'equilibrio e la sintonia di sempre, tanto da decidere di contrarre matrimonio nel giugno 2023;
3) Vero è che dal febbraio 2024 sino almeno al settembre 2024 lei intratteneva una relazione extraconiugale con il dott. , residente in [...]; Persona_4
4) Vero è che la frase “80/366 (20 marzo – primavera). Mi chiedo cosa ci sia di male. La vita è una.
Pertanto non rifuggirò piacere e benessere. Colpevole è chi crea maleficio, sofferenza, inganno, chi non si sente privilegiato laddove invece lo è” è riferita alla relazione extraconiugale da lei iniziata nel febbraio 2024, come da doc. 5 che mi si rammostra;
5) Vero è che la frase “La primavera nell'aria calda di febbraio. Nel pensiero desiderato di te.
Nell'animo. In una notte segreta, silenziosa. Nostra” è riferita alla relazione extraconiugale da lei iniziata nel febbraio 2024, come da doc. 6 che mi si rammostra;
6) Vero è che nel mese di maggio/giugno 2024 il dott. le proponeva di ritornare dalla CP_1 terapista di coppia, ottenendo da lei un rifiuto;
7) Vero è che nel mese di giugno 2024 il dott. organizzava un viaggio per il vostro primo CP_1 anniversario di matrimonio;
8) Vero è che nel mese di luglio 2024 il dott. organizzava un viaggio con lei e con i vostri CP_1 figli;
9) Vero è che nel mese di settembre/ottobre 2024, anche per il tramite del suo avvocato, il dott. le proponeva di iniziare un percorso di mediazione famigliare, che lei rifiutava;
CP_1
10) Vero è che dal 26 al 30.08.2024 trascorreva una vacanza in Trentino con i suoi figli, proprio durante il periodo di convalescenza del dott. CP_1
- Si chiede di ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
11) Vero è che la sig.ra le impediva immotivatamente la frequentazione nonna-nipoti; Pt_1
12) Vero è che la sig.ra le impediva di accedere presso la casa famigliare;
Pt_1
13) Vero è che vedeva i suoi nipoti e suo figlio solamente una volta al mese, allorquando il dott. li portava a Como durante i turni lavorativi della sig.ra , al fine di evitare conflitti CP_1 Pt_1 con il coniuge;
14) Vero è che nel periodo 22 – 30.08.2024 a seguito di un intervento, il dott. le chiedeva di CP_1 poter essere ospitato presso la casa di Como, al fine di poter ricevere le cure adeguate e negate dal coniuge;
15) Vero è che dal mese di settembre 2024, in occasione delle visite ai figli, il dott. molto CP_1 spesso le chiede di accompagnarlo, temendo per la propria incolumità personale;
16) Vero è che attualmente utilizza l'automobile Volkswagen Polo da lei regalata a suo figlio, avendo dovuto sostituire la sua nell'ottobre 2024;
17) Vero è che in data 25.08.2023 decideva di riscattare una polizza personale e di investire l'importo riscattato in Titoli presso Allianz Bank, come da documento n. 39 che mi si rammostra;
18) vero è che in data 15.09.2024 incontrava il dott. presso l'area comune condominiale al CP_1 piano terra di via Giorgio Merula n. 12 a Milano, il quale presentava segni di escoriazioni sul collo, come da doc. 11 che mi si rammostra;
19) Vero è che dal febbraio 2024 lei intratteneva una relazione con la sig.ra , residente Parte_1 in Milano (MI), via Giorgio Merula n. 12;
20) Vero che la suddetta relazione è proseguita almeno sino al settembre 2024;
21) Vero è che dal mese di settembre 2024, in occasione delle visite ai figli, il dott. molto CP_1 spesso le chiede di accompagnarlo, temendo per la propria incolumità personale;
22) Vero è che in data 06.10.2024, il dott. dopo aver riaccompagnato i figli dai nonni materni CP_1
(come da accordi), entrava presso la casa famigliare per lasciare gli zaini dei bambin, pensando che la moglie non vi fosse, ma venina aggredito verbalmente dalla stessa, la quale gli intimava di uscire immediatamente.
Si indicano quali testimoni:
- la sig.ra residente in [...], sui capitoli dall'11) al 17); Tes_7
- la sig.ra residente in [...], sul capitolo 18). Testimone_8
- il dott. residente in [...], sui capitoli 19) e 20); Persona_4
- il sig. residente in [...], sui capitoli 21) e 22). Testimone_9
Per il curatore speciale:
Voglia il Tribunale Ill.mo
1) pronunciare la separazione fra i coniugi e Parte_1 Controparte_1
2) Affidare i figli minori e ad entrambi i genitori, mantenendoli collocati presso la Per_1 Per_2 madre nella casa coniugale di Milano, Via Merula 12;
3) Prevedere che il padre tenga con sé i figli:
- a settimane alternate, dal giovedì prelevandoli a scuola fino alla domenica sera prima di cena, e, nelle settimane che terminano con il weekend materno, per un pomeriggio senza pernottamento fino a dopo cena, da concordare in base agli impegni lavorativi paterni comunicandolo preventivamente
(entro il giorno 25 del mese precedente).
- Durante le vacanze estive per tre settimane, di cui 2 consecutive, nei mesi di giugno o luglio o agosto previo accordo con la madre da definire entro il 10 maggio di ogni anno;
- Le festività Natalizie saranno suddivise ad anni alterni in due periodi di una settimana ciascuno, comprendenti il giorno di Natale o quello di Capodanno;
- Le vacanze Pasquali, di Carnevale e i Ponti scolastici saranno suddivisi tra i genitori secondo il regime dell'alternanza.
4) Prevedere che il padre contribuisca al mantenimento dei figli versando alla madre collocataria la somma mensile di € 1.100,00 da rivalutare annualmente in base agli indici Istat, oltre al 50% delle spese extra assegno come elencate nel Protocollo in vigore presso il Tribunale di Milano dal giugno
2025.
- Incaricare i servizi sociali del Comune di Milano di effettuare un monitoraggio sull'intero nucleo familiare.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE Premesso in fatto e anno contratto matrimonio civile in Parte_1 Controparte_1
OE (TN) il 17/06/2023, iscritto nei registri dello stato civile del Comune di OE (TN) nell'anno 2023, atto n. 6, Parte II, Serie C, dal matrimonio sono nati due figli, , in data 15.10.2017, e , in data 04.05.2021, Per_1 Per_2 con ricorso depositato in data 13.11.2024 la chiedeva ai sensi dell'art. 473-bis 15 c.p.c. Pt_1 che fossero adottati i seguenti provvedimenti indifferibili:
-) disporre in via provvisoria l'immediata assegnazione in via esclusiva della casa familiare alla Sig.ra ed ai figli minori con contestuale ordine di definitivo allontanamento del Parte_1
Sig. dall'immobile; Controparte_1
-) disporre in via provvisoria da parte del Sig. in favore della Sig.ra il CP_1 Pt_1 versamento della somma di € 1.000,00 per figlio a titolo di mantenimento;
chiedeva poi la pronuncia separativa alle seguenti condizioni: -affido condiviso dei due figli minori;
-prevalente collocamento degli stessi presso la madre;
-regolamentazione standard dei diritti di visita paterni;
-un contributo di mantenimento paterno per i due figli di euro 1.000 mensili oltre al
70% delle spese straordinarie;
-la condanna ex art. 614bis cpc del padre a corrispondere una somma di denaro per ogni comportamento ostativo al corretto rispetto degli obblighi di visita o di collocamento durante i giorni di sua spettanza;
-l'esperimento di ogni indagine utile sulla capacità genitoriale paterna se del caso nominato un CTU;
allegava che la totale assenza del marito, motivata da prevalenti e imprescindibili esigenze operative, e il comportamento irascibile dello stesso avevano comportato il sorgere di crescenti tensione all'interno della coppia, soprattutto dopo che ella gli aveva comunicato la sua intenzione di separarsi, che tali tensione erano sfociati in diversi episodi violenti che avevano portato altresì a rendere necessario l'intervento delle Forze dell'ordine, a seguito del quale il marito si era allontanato dalla casa familiare, in data 10.02.2025 si costituiva in giudizio il contestando integralmente la ricostruzione CP_1 della ricorrente, aderendo alla domanda di separazione della stessa, chiedendo in via riconvenzionale la pronuncia di addebito alla moglie e che fosse pronunciato ex art. 473-bis.49 c.p.c. anche il divorzio, decorsi i termini di legge previsti;
chiedeva, poi, nel merito che fosse disposto: -l'affido condiviso dei figli con collocamento paritetico presso entrambi i genitori;
-l'assegnazione al padre della casa coniugale;
-nessun contributo indiretto al mantenimento dei figli da parte dei genitori;
-la suddivisione al 50% tra i genitori delle spese extra per i figli;
allegava che con la moglie avevano intrapreso un percorso di terapia di coppia già nel 2022, a seguito di malesseri manifesti dalla stessa, dopo 4 mesi di terapia la coppia sembrava aver ritrovato l'equilibrio e la sintonia di sempre, tanto da decidere di contrarre matrimonio nel giugno del 2023, che tuttavia dal febbraio del 2024 egli iniziava a notare un cambio di atteggiamento nella moglie per scoprire poi con il ritrovamento dei quaderni della ricorrente che la stessa intratteneva una relazione extraconiugale con un collega di lavoro, che la moglie iniziava ad ignorarlo del tutto, anche dopo la sua sottoposizione ad un importante intervento chirurgico, che la moglie smetteva di comunicare del tutto con lui e si mostrava sempre più aggressiva intimandogli di lasciare la casa coniugale, con decreto del 25.11.2024 veniva fissata udienza di comparizione delle parti per il giorno
01.04.2025 e il Presidente relatore rigettava l'istanza .15 della ricorrente evidenziando quanto segue:
“Ritenuto, preliminarmente che la richiesta di allontanamento non si sostanzi in un ordine di protezione visto che non sono richiamati gli artt. 473 bis .69 e seg. c.p.c. e che la domanda sembra da collegarsi al richiesto provvedimento di assegnazione della casa coniugale,
Ritenuto che non sussistono i presupposti per provvedere in via di urgenza quanto alla assegnazione della casa familiare, in comproprietà tra i coniugi, visto che la stessa è, allo stato, occupata dalla madre e dai figli minori, essendosi il marito allontanato in data 15.9.2024; quanto alla domanda di mantenimento visto che la madre lavora ed ha un reddito, che il mutuo è cointestato e che il padre ha contribuito dall'ottobre 2024 versando la somma di € 1.711 che unitamente alle entrate della madre, consente di escludere per i figli un pregiudizio imminente ed irreparabile”, con successivo decreto del 09.03.2025 il Presidente relatore rigettava l'istanza di anticipazione dell'udienza di prima comparizione avanzata dalla ricorrente in quanto si sarebbero compressi illegittimamente i termini a ritroso ex art. 473 bis.17 c.p.c. e, ritenuto che le allegazioni delle parti dessero conto di una radicata conflittualità tra i genitori ed anche di agiti violenti tanto da far ritenere allo stato che i minori nati nel 2017 e nel 2021 fossero in una situazione di pregiudizio tale da precluderne l'adeguata rappresentanza processuale, nominava un curatore speciale nella persona dell'avv. Donata Piantanida, successivamente esonerata a seguito dell'istanza della stessa e sostituita con l'avv. , CP_2 all'udienza di prima comparizione delle parti tenutasi in data 01.04.2025 sentite a lungo le parti e il curatore speciale, i difensori chiedevano un rinvio per valutare la possibilità di raggiungere un accordo e pertanto il Presidente relatore, autorizzati i coniugi a vivere separati, rinviava all'udienza del 26.06.2025, alla suddetta udienza il Presidente, sentite le parti e il curatore speciale, dava atto del parziale accordo delle parti sulla genitorialità pertanto adottava i seguenti provvedimenti provvisori e urgenti sulla base delle condizioni concordate dalle parti:
“1. Dispone l'affidamento condiviso dei due figli minori ad entrambi i genitori, 2. Dispone la prevalente permanenza dei figli presso la madre, con residenza anagrafica presso la stessa in Milano in via Giorgio Merula 12,
3.Dispone che le frequentazioni padre/figli avvengano come segue: fine settimana alternati dal giovedì alla fine della scuola fino alla domenica sera alle 18:30, fatte salve eventuali gite del padre con i figli e quindi con rientro a casa della madre la domenica sera alle 20:45; durante la settimana il padre nelle settimane che terminano col fine settimana materno terrà i bambini o il martedì o il mercoledì dall'uscita della scuola fino a dopo cena alle 20:45; il padre comunicherà alla madre entro il 25 del mese i propri turni di lavoro del mese successivo così indicando definitivamente se può prendere i bambini il martedì o il mercoledì per tutte le settimane del mese;
durante le vacanze estive tre settimane per ciascuno dei genitori di cui due consecutive e una non consecutiva ,che i genitori concorderanno entro il 10 maggio di ciascun anno;
le vacanze natalizie saranno divise in due periodi dall'inizio delle festività fino al 30 dicembre e dal 30 dicembre fino alla fine delle festività scolastiche e saranno godute dai genitori ad anni alterni;
le vacanze natalizie 2025/2026 saranno con il padre per il primo periodo e con la madre per il secondo periodo;
le vacanze pasquali saranno trascorse con i genitori ad anni alterni così come le vacanze di carnevale;
mentre i ponti saranno accorpati al fine settimana di competenza: se la giornata festiva è fino al mercoledì sarà accorpata al fine settimana precedente, se la giornata festiva è dal giovedì sarà accorpata al fine settimana successivo;
per i compleanni dei minori metà giornata per ciascun genitore.
4. Da atto che i genitori hanno concordato anche che debba seguire un percorso di sostegno Per_1 psicologico ma non hanno ancora individuato il professionista e si riservano di farlo.
5. Dispone l'assegnazione della casa coniugale alla moglie che vi vivrà con i due figli minori e sosterrà l'onere delle spese condominiali ordinarie e delle utenze oltre che la metà del mutuo cointestato,
6. Quanto alle istanze istruttorie di prova orale, rigetta i capitoli di prova di parte ricorrente in quanto irrilevanti”
e si riservava sui provvedimenti di natura economica, con ordinanza ex art. 473 bis .22 c.p.c. il Presidente relatore così provvedeva:
“A completamento dei provvedimenti temporanei ed urgenti adottati a verbale della scorsa udienza sull'accordo delle parti, devono assumersi i provvedimenti relativi al contributo economico paterno a favore dei due figli minori.
Si osserva che il è medico ginecologo ospedaliero, ha uno stipendio da lavoro dipendente Per_5 ed inoltre esercita la libera professione con partita IVA.
Dalle dichiarazioni dei redditi prodotte emerge che lo stipendio per il lavoro dipendente è rimasto pressocché invariato dal PF/22 al PF/24 pari a circa 58 mila euro lordi, mentre si è incrementato il reddito per il lavoro autonomo: nel PF/23 era pari a 37 mila euro nel PF /24 è stato di 94 mila euro.
Dal quadro RN del PF/24 emerge che da un lordo complessivo di € 129.110, detratte le tasse e le imposte locali, ne discende un reddito netto medio mensile di € 6.400. Ha poi risparmi in titoli (i movimenti si evincono dall'esame dell'estratto conto personale -finale n. 972- che lui ha dichiarato essere di circa 40 mila euro.
Dall'esame degli estratti del conto professionale del -finale n. 597- emergono parecchi Per_5 versamenti di contanti tramite POS del La dicitura è “Accredito POS ND SA. Per_5
Erano numerosi nel 2023 e sono diminuiti nel 2024. Mentre nel 2024 le entrate complessive su quel conto sono state di € 128.000 mila circa, nel 2023 le entrate sul suddetto conto sono state di € 270 mila. Queste ultime superiori ai redditi che risultano introitati dal lavoro libero professionale come da modello PF/24, con il dubbio quindi che si trattasse di pagamenti in contanti e quindi in nero.
Comunque, come detto, detti accrediti tramite POS sono diminuiti nell'anno 2024 ed è verosimile che il che ora deve stare con i figli alcuni pomeriggi settimanali, abbia diminuito la propria Per_5 attività libero professionale. Ha un esborso mensile di € 1.500 per la locazione della casa dove ora vive in via Ludovico il Moro 97 ed ha costi di viaggio visto che lavora a Como (li ha quantificati in
€ 400 mensili).
La svolge la professione di ostetrica presso l'Ospedale Buzzi di Milano ed ha un reddito da Pt_1 lavoro dipendente che nel 730/24 era di € 36.134 lordi che portava, detratte le tasse e le imposte locali ad una entrata di € 2.400 media mensile netta. Ha dichiarato di cercare di incrementare con prestazione libero professionali intra moenia ma che ancora queste sono scarse. Effettivamente nella
CU/25 il lordo è aumentato ad € 39.014. Ha dichiarato di ricevere un contributo dai suoi genitori essendo ora in difficoltà.
La casa coniugale è in comproprietà tra le parti per la quota di 35% a moglie ed i 65% al marito ed il mutuo per circa € 920 mensili è carico di entrambi nella misura del 50%. Le spese condominiali sembrano pari ad € 250 mensili.
Quanto alla quantificazione del contributo di mantenimento paterno devono richiamarsi i parametri di cui all'art. 337 /ter c.c. ed anche l'età dei minori, di 7 e 4 anni e quindi le loro concrete esigenze, certamente non particolarmente consistenti vista l'età.
Si ritiene , pertanto equo un contributo di € 1.100 mensili oltre al 50% delle spese extra come da linee guida sottoscritte dal Tribunale, dalla Corte di appello e dal COA di Milano nel giugno del
2025.
Le istanze istruttorie
Alla scorsa udienza si è provveduto sui capitoli di prova articolati dalla ricorrente nella memoria
473 bis .17 n. 1 c.p.c. e se ne è disposto il rigetto. Devono esaminarsi i capitoli di prova del articolati nella comparsa di costituzione ed Per_5 insistiti nella memoria n 473 bis .17 n 2, vista la domanda di addebito non rinunciata.
I capitoli da 1 a 10 sono chiesti per interrogatorio formale della e si ammettono i cap. 3, 4, Pt_1
5, 6, 7, 8, essendo i restanti irrilevanti.
I capitoli da 11 a 22 sono richiesti per testi. Si ammettono il capitoli 19 e 20 con il teste Per_4
. si rigettano i restati capitoli in quanto irrilevanti o documentali.
[...]
Parte attrice non ha chiesto la prova contraria.
Quanto alla richiesta di dichiarare illegittima la produzione del diario della SS per violazione del diritto alla Privacy si ritiene che sia infondata. Nel processo civile posso essere acquisite anche prove atipiche o prove illecite che sono liberamente valutabili dal giudice ex art. 116 c.p.c. in mancanza di un espresso divieto normativo;
le uniche prove inutilizzabili sono quelle acquisite in violazione di divieti posti dalla legge processuale civile o qualora ledano diritti costituzionalmente garantiti (Cass. 8459/2020, Cass. 20.09.2013, n. 21612, Cass. 28.08.2013, n. 19790, Cass.
11.07.2013, n. 17204), fatte salve le sanzioni che possano derivare per violazione di norme penali.
Quanto alla istanza ex art. 210 di parte SS circa l'esibizione dell'elenco dei pazienti privati del si ritiene ammissibile come meglio indicato in dispositivo. Per_5
P.Q.M.
1. Pone a carico del padre l'obbligo di versare alla moglie, a titolo di contributo di mantenimento per i due figli, a decorrere dalla domanda e quindi dal rateo di novembre 2025, entro il 5 di ogni mese in via anticipata, la somma di euro 1.100,00 mensile oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, prima rivalutazione giugno 2026, oltre al 50% delle spese come da linee guida del
Tribunale, della Corte di Appello di Milano del giugno 2025 secondo il seguente schema e con le seguenti modalità: (omissis)
Gli assegni familiari sono percepiti da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno
2. Ammette la prova orale di parte resistente: capitoli cap. 3, 4 ,5, 6, 7, 8 per interrogatorio formale della e i capitoli 19 e 20 con il teste Pt_1 Persona_4
3. Rigetta i restanti capitoli in quanto irrilevanti o documentali,
4. Dispone che il depositi le ricevute fiscali /fatture delle prestazioni professionali rese a Per_5 favore di clienti privati nel 2024 concedendo termine fino al 30.9.2025, con breve nota illustrativa,
5. Delega per l'escussione del teste e per l'interrogatorio formale il GOT dr. ssa Serpico” e fissava l'udienza del 10.7.2025 per l'interpello della e per l'escussione del teste ammesso, con Pt_1 riserva di fissazione di udienza innanzi a sé per la prosecuzione del giudizio all'esito del completamento della prova orale, alla suddetta udienza, assunte le prove orali, il GOT delegato rimetteva gli atti al Presidente delegato per il proseguo del giudizio, con ordinanza del 17.07.2025 il Presidente relatore sulla istanza delle parti di fissazione di udienza ex art. 473 bis. 28 c.p.c., fissava l'udienza del 13.11.2025 per la rimessione della causa al
Collegio assegnando alle parti i termini a ritroso previsti nella suddetta norma, con ordinanza del 24.07.2025 il Presidente relatore, letta l'istanza depositata in data 18.7.2025 dalla difesa della rilevato che la causa era stata rinviata per la rimessione della causa al Pt_1 collegio e che la decisione circa un aumento del contributo paterno sarebbe pertanto stata decisa dal collegio e ritenendo che gli ulteriori accertamenti istruttori a mezzo Polizia Tributaria richiesti dalla ricorrente non fossero necessari ai fini della decisione, rigettava l'istanza di parte ricorrente e confermava l'ordinanza del 17.7.2025, all'udienza tenutasi in data 13.11.2025 il difensore del resistente modificava le proprie conclusioni in punto tempi di permanenza dei minori con il padre e pertanto depositava un nuovo foglio di PC cartaceo che si riservava di depositare in consolle, i difensori si riportavano agli atti depositati ed insistevano per la rimessione della causa al collegio, il Giudice, pertanto, rimetteva la causa al collegio per la decisione evidenziando che trattandosi di domanda cumulativa di divorzio e di separazione, alla luce del disposto dell'art. 473 bis .49 u.c.
(che prevede la pronuncia di un'unica sentenza all'esito dei procedimenti di cui all'articolo citato, fatta salva, con evidenza la pronuncia di stato sulla separazione) la causa avrebbe potuto essere decisa dal collegio solo sullo status separativo ed eventualmente sulla domanda di addebito, la causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 10.12.2025.
Considerato in diritto
La domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Il fallimento del tentativo di conciliazione, la natura delle domande svolte, le denunce penali, il tenore delle reciproche deduzioni che danno conto di un duraturo allontanamento dei coniugi da un progetto di vita comune, sono elementi tutti idonei a rivelare la presenza di una situazione di intollerabilità, allo stato, della prosecuzione della convivenza tra le parti. Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 1° comma c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
La domanda di addebito
In ordine alla domanda di addebito della separazione avanzata dal il Collegio ritiene CP_1 che la stessa debba essere posticipata ed assunta con la sentenza separativa e divorzile, sia per consentire alle parti di addivenite ad un accordo complessivo, sia al fine di non dar corso ad un eventuale appello pendente ancora il giudizio cumulato.
Le spese di lite
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del procedimento
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Dichiara la separazione personale, ex art. 151 comma 1° c.c. dei coniugi Parte_1
e che hanno contratto matrimonio civile in OE (TN) il Controparte_1
17/06/2023, iscritto nei registri dello stato civile del Comune di OE (TN) nell'anno
2023, atto n. 6, Parte II, Serie C,
2. Rimette con separata ordinanza la causa sul ruolo del Presidente relatore per la prosecuzione del giudizio in ordine alle altre domande delle parti e per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.48 e della Legge 898/70 e successive modifiche art. 3
n.2) lettera b),
3. Spese al definitivo.
Milano, 10.12.2025
Il Presidente dott.ssa Anna Cattaneo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Anna Cattaneo Presidente rel. est. dott. Giuseppe Gennari Giudice dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 13.11.2024, rimessa al Collegio alla udienza del 13.11.2025, discussa nella
Camera di Consiglio del 10.12.2025 promossa
DA
c.f. nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall' avv. PERFETTI NICOLO' con studio in VIALE PREMUDA 7 MILANO presso il quale è elettivamente domiciliata, come da procura in atti
PARTE RICORRENTE
CONTRO
c.f. nato a [...] il [...], rappresentato Controparte_1 C.F._2
e difeso dall'avv. CASTRONOVO FRANCA MILENA con studio in VIALE VARESE, 83 COMO presso il quale è elettivamente domiciliato, come da procura in atti,
PARTE RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DELL'
AVV. in qualità di curatore speciale dei minori , nato il [...], e CP_2 Per_1
, nato il [...], come da nomina del 21.03.2025 Per_2
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 27.11.2024 OGGETTO: Separazione giudiziale e divorzio contenzioso ex art. 473-bis.49 c.p.c.
CONCLUSIONI
Per la ricorrente:
-) in adesione alla domanda riconvenzionale avanzata da controparte accertato il decorso del termine previsto dall'art. 3, Legge 898/70, e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, dichiarare ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio contratto tra i coniugi;
Sul rapporto fra i coniugi:
-)i coniugi vivranno separati liberi ciascuno di scegliere il proprio domicilio salvo l'obbligo di darne comunicazione all'altro;
-) si ordini la trascrizione della separazione al competente ufficio di stato civile;
Sulla responsabilità genitoriale:
-) stabilire che entrambi i genitori esercitino congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute dei figli tenendo conto dei loro bisogni, aspirazioni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé, disponendo comunque il collocamento prevalente presso l'abitazione materna a Milano in Via
Merula 12;
Sul diritto di visita di ciascun genitore e sul pernottamento dei figli minori:
-) le frequentazioni padre/figli avvengano come segue: fine settimana alternati dal giovedì alla fine della scuola fino alla domenica sera alle 18:30, fatte salve eventuali gite del padre con i figli e quindi con rientro a casa della madre la domenica sera alle 20:45;
-) durante la settimana il padre, nelle settimane che terminano col fine settimana materno, terrà i bambini o il martedì o il mercoledì dall'uscita della scuola fino a dopo cena alle 20:45;
-) il padre comunicherà alla madre entro il 25 del mese i propri turni di lavoro del mese successivo così indicando definitivamente se può prendere i bambini il martedì o il mercoledì per tutte le settimane del mese;
-)durante le vacanze estive si avranno tre settimane per ciascuno dei genitori di cui due consecutive e una non consecutiva, che i genitori concorderanno entro il 10 maggio di ciascun anno;
-)le vacanze natalizie saranno divise in due periodi dall'inizio delle festività fino al 30 dicembre e dal 30 dicembre fino alla fine delle festività scolastiche e saranno godute dai genitori ad anni alterni;
-) le vacanze natalizie 2025/2026 saranno con il padre per il primo periodo e con la madre per il secondo periodo;
-) le vacanze pasquali saranno trascorse con i genitori ad anni alterni così comele vacanze di carnevale;
mentre i ponti saranno accorpati al fine settimana di competenza: se la giornata festiva
è fino al mercoledì sarà accorpata al fine settimana precedente, se la giornata festiva è dal giovedì sarà accorpata al fine settimana successivo;
per i compleanni dei minori metà giornata per ciascun genitore
Sul mantenimento:
-) previ gli opportuni accertamenti sul patrimonio paterno, delegate le opportune indagini alla
Polizia Tributaria in caso di mancata disclosure, condannare il Sig. al Controparte_1 pagamento della somma di € 750,00per figlio a far data dal 1° settembre 2024oltre rivalutazione annuale ISTAT entro il giorno 5 di ogni mese con ripartizione delle spese straordinarie nella misura del 70%ordinando il versamento dell'importo corrispondente arretrato relativo alle spese ordinarie e straordinarie sostenute dalla madre;
) prevedere ex art. 614-bis c.p.c., la condanna della controparte a corrispondere una somma di denaro per ogni comportamento ostativo al corretto rispetto degli obblighi di visita o di collocamento durante i giorni di spettanza del padre;
-) esperire ogni indagine utile sulla capacità genitoriale paterna se del caso nominando un C.T.U.;
In ogni caso:
-) revocare l'ordinanza emessa in data 27.06.2025 nella parte in cui dispone a carico del resistente
“un contributo di € 1.100 mensili oltre al 50% delle spese ”rimodulandolo nella misura di €
1.500,00 mensili o della maggior misura ritenuta di giustizia, oltre al 70% delle spese straordinarie.
-) con vittoria di spese di lite e compensi.
In via istruttoria:
-) ammettere i seguenti capitoli di prova:
1) Vero che il Sig. in occasione dell'intervento di urologia addominale a cui si sottoponeva CP_1 nel mese di agosto 2024 veniva accompagnato dalla moglie in Ospedale?
2) Vero che il Sig. in occasione dell'intervento di urologia addominale a cui si sottoponeva CP_1 nel mese di agosto 2024 riceveva visite dalla moglie in Ospedale tutti i giorni?
3) Vero che il Sig. ad esito dell'intervento di urologia addominale a cui si sottoponeva nel CP_1 mese di agosto 2024 veniva riportato a casa dalla moglie dall'Ospedale? 4) Vero che nella prima settimana di convalescenza dopo l'intervento di urologia addominale a cui si sottoponeva il Sig. nel mese di agosto 2024 i figli e venivano accuditi per CP_1 Per_1 Per_2
l'intero giorno dai nonni materni?
5) Vero che in data 19.08.2024 visitando l'appartamento di sua figlia riscontrava che lo schermo del suo cellulare era disintegrato e che apprendeva dal Sig. che era stato lo stesso a CP_1 danneggiarlo irreparabilmente?
6) Vero che il Dott. riceve o riceveva almeno una volta alla settimana privatamente più di CP_1 tre pazienti presso il suo Studio?
-) Dott. chirurgo presso Osp.le S.Raffaele di Milano;
(sui capp. 1,2,3) Tes_1
-) Sig. residente a [...] (sui capp 3,4,5) Testimone_2
-) Dott. P.zza V. Veneto 8, 20013 Magenta MI (cap 6) Testimone_3
-) Dott.ssa , Via Olof Palme, 17, 20009 Vittuone MI (cap 6) Tes_4
) Dott. , Via Mentana, 5, 20081 Abbiategrasso MI (cap. 6) Testimone_5
-) Dott. Via Roma, 76-78, 20083 Gaggiano MI (cap. 6) Testimone_6
Per il resistente:
Nel merito, in via principale
- dichiarare la separazione personale dei coniugi (C.F. Controparte_1
), nato a [...], il [...], e (C.F. C.F._2 Parte_1
), nata a [...], l'[...], ordinando al competente Ufficiale di Stato C.F._1
Civile del Comune di Moena (TN) l'annotazione della Sentenza nel Registro degli Atti di Matrimonio,
Numero 6, Parte 2, Serie C, Anno 2023;
- accertare che l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza sia imputabile alla condotta posta in essere dal coniuge sig.ra , per tutte le ragioni esposte in narrativa, e per l'effetto Parte_1 condannarla all'addebito della separazione sensi dell'art. 151 c.c.;
- assegnare la casa coniugale sita in Milano (MI), via Giorgio Merula n. 12 alla sig.ra , la Pt_1 quale vi abiterà con i figli, provvedendo al pagamento di tutte le utenze e le spese ordinarie, mentre per quelle straordinarie si seguiranno i criteri di proprietà;
- disporre il versamento, a carico di ciascun coniuge, del 50% della quota del mutuo relativo alla casa coniugale;
- dare atto che le parti si dichiarano economicamente autosufficienti e che pertanto rinunciano vicendevolmente all'assegno di mantenimento per le stesse;
- affidare i figli minori e a entrambi i genitori con collocazione Per_1 Persona_3 prevalente presso la madre;
- disporre che le frequentazioni padre/figli avvengano come segue: fine settimana alternati dal giovedì alla fine della scuola fino alla domenica sera alle 18:30, fatte salve eventuali gite del padre con i figli e quindi con rientro a casa della madre la domenica sera alle 20:45; durante la settimana il padre nelle settimane che terminano col fine settimana materno terrà i bambini o il martedì o il mercoledì dall'uscita della scuola fino a dopo cena alle 20:45; il padre comunicherà alla madre entro il 25 del mese i propri turni di lavoro del mese successivo così indicando definitivamente se può prendere i bambini il martedì o il mercoledì per tutte le settimane del mese;
- disporre che durante le vacanze estive i figli trascorrano tre settimane con ciascuno dei genitori, di cui due consecutive e una non consecutiva, che i genitori concorderanno entro il 10 maggio di ciascun anno;
disporre che le vacanze natalizie saranno divise in due periodi dall'inizio delle festività fino al 30 dicembre e dal 30 dicembre fino alla fine delle festività scolastiche e saranno godute dai genitori ad anni alterni;
le vacanze natalizie 2025/2026 saranno con il padre per il primo periodo e con la madre per il secondo periodo;
- disporre che le vacanze pasquali saranno trascorse con i genitori ad anni alterni così come le vacanze di carnevale, mentre i ponti saranno accorpati al fine settimana di competenza: se la giornata festiva è fino al mercoledì sarà accorpata al fine settimana precedente, se la giornata festiva
è dal giovedì sarà accorpata al fine settimana successivo;
per i compleanni dei minori metà giornata per ciascun genitore.
- limitare l'assegno di mantenimento a carico del padre alla somma mensile indicizzata di euro
800,00, a titolo di contributo integrativo pro quota per il mantenimento di entrambi i figli, oltre al versamento del 50% delle spese straordinarie secondo quanto disposto dalle Linee Guida del
Tribunale di Milano;
- disporre che, avuto riguardo alle spese da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dall'altro, debba manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto, il silenzio sia inteso come assenso alla richiesta;
- disporre che il genitore anticipatario delle spese debba inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni e che il rimborso debba avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
- disporre che le decisioni di maggior interesse per i minori, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori siano assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni di e;
Per_1 Per_2
- disporre che entrambi i genitori si tengano reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli;
- disporre che, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, entrambi i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente, nei rispettivi periodi di convivenza;
- rigettare le domande tutte proposte da controparte, in quanto infondate in fatto e in diritto, per le ragioni meglio esposte in narrativa.
Nel merito, in via riconvenzionale
- accertato il decorso del termine previsto dall'art. 3, Legge 898/70, e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, dichiarare ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio contratto tra i coniugi (C.F. ), nato a [...] C.F._2
Como (CO), il 17.08.1989, e (C.F. ), nata a [...], Parte_1 C.F._1
l'08.04.1987, ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile del Comune di Moena (TN)
l'annotazione della Sentenza nel Registro degli Atti di Matrimonio, Numero 6, Parte 2, Serie C, Anno
2023.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali, oltre IVA e CPA come per legge.
In via istruttoria
- Si chiede la nomina di un CTU al fine di valutare l'effettiva capacità genitoriale della sig.ra
. Pt_1
- Si chiede di ammettersi interrogatorio formale di controparte sui seguenti capitoli di prova:
1) Vero è che nell'anno 2022 i coniugi partecipavano a 10/15 sessioni di terapia di coppia;
2) Vero è che a seguito della suddetta terapia le parti ritrovavano l'equilibrio e la sintonia di sempre, tanto da decidere di contrarre matrimonio nel giugno 2023;
3) Vero è che dal febbraio 2024 sino almeno al settembre 2024 lei intratteneva una relazione extraconiugale con il dott. , residente in [...]; Persona_4
4) Vero è che la frase “80/366 (20 marzo – primavera). Mi chiedo cosa ci sia di male. La vita è una.
Pertanto non rifuggirò piacere e benessere. Colpevole è chi crea maleficio, sofferenza, inganno, chi non si sente privilegiato laddove invece lo è” è riferita alla relazione extraconiugale da lei iniziata nel febbraio 2024, come da doc. 5 che mi si rammostra;
5) Vero è che la frase “La primavera nell'aria calda di febbraio. Nel pensiero desiderato di te.
Nell'animo. In una notte segreta, silenziosa. Nostra” è riferita alla relazione extraconiugale da lei iniziata nel febbraio 2024, come da doc. 6 che mi si rammostra;
6) Vero è che nel mese di maggio/giugno 2024 il dott. le proponeva di ritornare dalla CP_1 terapista di coppia, ottenendo da lei un rifiuto;
7) Vero è che nel mese di giugno 2024 il dott. organizzava un viaggio per il vostro primo CP_1 anniversario di matrimonio;
8) Vero è che nel mese di luglio 2024 il dott. organizzava un viaggio con lei e con i vostri CP_1 figli;
9) Vero è che nel mese di settembre/ottobre 2024, anche per il tramite del suo avvocato, il dott. le proponeva di iniziare un percorso di mediazione famigliare, che lei rifiutava;
CP_1
10) Vero è che dal 26 al 30.08.2024 trascorreva una vacanza in Trentino con i suoi figli, proprio durante il periodo di convalescenza del dott. CP_1
- Si chiede di ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
11) Vero è che la sig.ra le impediva immotivatamente la frequentazione nonna-nipoti; Pt_1
12) Vero è che la sig.ra le impediva di accedere presso la casa famigliare;
Pt_1
13) Vero è che vedeva i suoi nipoti e suo figlio solamente una volta al mese, allorquando il dott. li portava a Como durante i turni lavorativi della sig.ra , al fine di evitare conflitti CP_1 Pt_1 con il coniuge;
14) Vero è che nel periodo 22 – 30.08.2024 a seguito di un intervento, il dott. le chiedeva di CP_1 poter essere ospitato presso la casa di Como, al fine di poter ricevere le cure adeguate e negate dal coniuge;
15) Vero è che dal mese di settembre 2024, in occasione delle visite ai figli, il dott. molto CP_1 spesso le chiede di accompagnarlo, temendo per la propria incolumità personale;
16) Vero è che attualmente utilizza l'automobile Volkswagen Polo da lei regalata a suo figlio, avendo dovuto sostituire la sua nell'ottobre 2024;
17) Vero è che in data 25.08.2023 decideva di riscattare una polizza personale e di investire l'importo riscattato in Titoli presso Allianz Bank, come da documento n. 39 che mi si rammostra;
18) vero è che in data 15.09.2024 incontrava il dott. presso l'area comune condominiale al CP_1 piano terra di via Giorgio Merula n. 12 a Milano, il quale presentava segni di escoriazioni sul collo, come da doc. 11 che mi si rammostra;
19) Vero è che dal febbraio 2024 lei intratteneva una relazione con la sig.ra , residente Parte_1 in Milano (MI), via Giorgio Merula n. 12;
20) Vero che la suddetta relazione è proseguita almeno sino al settembre 2024;
21) Vero è che dal mese di settembre 2024, in occasione delle visite ai figli, il dott. molto CP_1 spesso le chiede di accompagnarlo, temendo per la propria incolumità personale;
22) Vero è che in data 06.10.2024, il dott. dopo aver riaccompagnato i figli dai nonni materni CP_1
(come da accordi), entrava presso la casa famigliare per lasciare gli zaini dei bambin, pensando che la moglie non vi fosse, ma venina aggredito verbalmente dalla stessa, la quale gli intimava di uscire immediatamente.
Si indicano quali testimoni:
- la sig.ra residente in [...], sui capitoli dall'11) al 17); Tes_7
- la sig.ra residente in [...], sul capitolo 18). Testimone_8
- il dott. residente in [...], sui capitoli 19) e 20); Persona_4
- il sig. residente in [...], sui capitoli 21) e 22). Testimone_9
Per il curatore speciale:
Voglia il Tribunale Ill.mo
1) pronunciare la separazione fra i coniugi e Parte_1 Controparte_1
2) Affidare i figli minori e ad entrambi i genitori, mantenendoli collocati presso la Per_1 Per_2 madre nella casa coniugale di Milano, Via Merula 12;
3) Prevedere che il padre tenga con sé i figli:
- a settimane alternate, dal giovedì prelevandoli a scuola fino alla domenica sera prima di cena, e, nelle settimane che terminano con il weekend materno, per un pomeriggio senza pernottamento fino a dopo cena, da concordare in base agli impegni lavorativi paterni comunicandolo preventivamente
(entro il giorno 25 del mese precedente).
- Durante le vacanze estive per tre settimane, di cui 2 consecutive, nei mesi di giugno o luglio o agosto previo accordo con la madre da definire entro il 10 maggio di ogni anno;
- Le festività Natalizie saranno suddivise ad anni alterni in due periodi di una settimana ciascuno, comprendenti il giorno di Natale o quello di Capodanno;
- Le vacanze Pasquali, di Carnevale e i Ponti scolastici saranno suddivisi tra i genitori secondo il regime dell'alternanza.
4) Prevedere che il padre contribuisca al mantenimento dei figli versando alla madre collocataria la somma mensile di € 1.100,00 da rivalutare annualmente in base agli indici Istat, oltre al 50% delle spese extra assegno come elencate nel Protocollo in vigore presso il Tribunale di Milano dal giugno
2025.
- Incaricare i servizi sociali del Comune di Milano di effettuare un monitoraggio sull'intero nucleo familiare.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE Premesso in fatto e anno contratto matrimonio civile in Parte_1 Controparte_1
OE (TN) il 17/06/2023, iscritto nei registri dello stato civile del Comune di OE (TN) nell'anno 2023, atto n. 6, Parte II, Serie C, dal matrimonio sono nati due figli, , in data 15.10.2017, e , in data 04.05.2021, Per_1 Per_2 con ricorso depositato in data 13.11.2024 la chiedeva ai sensi dell'art. 473-bis 15 c.p.c. Pt_1 che fossero adottati i seguenti provvedimenti indifferibili:
-) disporre in via provvisoria l'immediata assegnazione in via esclusiva della casa familiare alla Sig.ra ed ai figli minori con contestuale ordine di definitivo allontanamento del Parte_1
Sig. dall'immobile; Controparte_1
-) disporre in via provvisoria da parte del Sig. in favore della Sig.ra il CP_1 Pt_1 versamento della somma di € 1.000,00 per figlio a titolo di mantenimento;
chiedeva poi la pronuncia separativa alle seguenti condizioni: -affido condiviso dei due figli minori;
-prevalente collocamento degli stessi presso la madre;
-regolamentazione standard dei diritti di visita paterni;
-un contributo di mantenimento paterno per i due figli di euro 1.000 mensili oltre al
70% delle spese straordinarie;
-la condanna ex art. 614bis cpc del padre a corrispondere una somma di denaro per ogni comportamento ostativo al corretto rispetto degli obblighi di visita o di collocamento durante i giorni di sua spettanza;
-l'esperimento di ogni indagine utile sulla capacità genitoriale paterna se del caso nominato un CTU;
allegava che la totale assenza del marito, motivata da prevalenti e imprescindibili esigenze operative, e il comportamento irascibile dello stesso avevano comportato il sorgere di crescenti tensione all'interno della coppia, soprattutto dopo che ella gli aveva comunicato la sua intenzione di separarsi, che tali tensione erano sfociati in diversi episodi violenti che avevano portato altresì a rendere necessario l'intervento delle Forze dell'ordine, a seguito del quale il marito si era allontanato dalla casa familiare, in data 10.02.2025 si costituiva in giudizio il contestando integralmente la ricostruzione CP_1 della ricorrente, aderendo alla domanda di separazione della stessa, chiedendo in via riconvenzionale la pronuncia di addebito alla moglie e che fosse pronunciato ex art. 473-bis.49 c.p.c. anche il divorzio, decorsi i termini di legge previsti;
chiedeva, poi, nel merito che fosse disposto: -l'affido condiviso dei figli con collocamento paritetico presso entrambi i genitori;
-l'assegnazione al padre della casa coniugale;
-nessun contributo indiretto al mantenimento dei figli da parte dei genitori;
-la suddivisione al 50% tra i genitori delle spese extra per i figli;
allegava che con la moglie avevano intrapreso un percorso di terapia di coppia già nel 2022, a seguito di malesseri manifesti dalla stessa, dopo 4 mesi di terapia la coppia sembrava aver ritrovato l'equilibrio e la sintonia di sempre, tanto da decidere di contrarre matrimonio nel giugno del 2023, che tuttavia dal febbraio del 2024 egli iniziava a notare un cambio di atteggiamento nella moglie per scoprire poi con il ritrovamento dei quaderni della ricorrente che la stessa intratteneva una relazione extraconiugale con un collega di lavoro, che la moglie iniziava ad ignorarlo del tutto, anche dopo la sua sottoposizione ad un importante intervento chirurgico, che la moglie smetteva di comunicare del tutto con lui e si mostrava sempre più aggressiva intimandogli di lasciare la casa coniugale, con decreto del 25.11.2024 veniva fissata udienza di comparizione delle parti per il giorno
01.04.2025 e il Presidente relatore rigettava l'istanza .15 della ricorrente evidenziando quanto segue:
“Ritenuto, preliminarmente che la richiesta di allontanamento non si sostanzi in un ordine di protezione visto che non sono richiamati gli artt. 473 bis .69 e seg. c.p.c. e che la domanda sembra da collegarsi al richiesto provvedimento di assegnazione della casa coniugale,
Ritenuto che non sussistono i presupposti per provvedere in via di urgenza quanto alla assegnazione della casa familiare, in comproprietà tra i coniugi, visto che la stessa è, allo stato, occupata dalla madre e dai figli minori, essendosi il marito allontanato in data 15.9.2024; quanto alla domanda di mantenimento visto che la madre lavora ed ha un reddito, che il mutuo è cointestato e che il padre ha contribuito dall'ottobre 2024 versando la somma di € 1.711 che unitamente alle entrate della madre, consente di escludere per i figli un pregiudizio imminente ed irreparabile”, con successivo decreto del 09.03.2025 il Presidente relatore rigettava l'istanza di anticipazione dell'udienza di prima comparizione avanzata dalla ricorrente in quanto si sarebbero compressi illegittimamente i termini a ritroso ex art. 473 bis.17 c.p.c. e, ritenuto che le allegazioni delle parti dessero conto di una radicata conflittualità tra i genitori ed anche di agiti violenti tanto da far ritenere allo stato che i minori nati nel 2017 e nel 2021 fossero in una situazione di pregiudizio tale da precluderne l'adeguata rappresentanza processuale, nominava un curatore speciale nella persona dell'avv. Donata Piantanida, successivamente esonerata a seguito dell'istanza della stessa e sostituita con l'avv. , CP_2 all'udienza di prima comparizione delle parti tenutasi in data 01.04.2025 sentite a lungo le parti e il curatore speciale, i difensori chiedevano un rinvio per valutare la possibilità di raggiungere un accordo e pertanto il Presidente relatore, autorizzati i coniugi a vivere separati, rinviava all'udienza del 26.06.2025, alla suddetta udienza il Presidente, sentite le parti e il curatore speciale, dava atto del parziale accordo delle parti sulla genitorialità pertanto adottava i seguenti provvedimenti provvisori e urgenti sulla base delle condizioni concordate dalle parti:
“1. Dispone l'affidamento condiviso dei due figli minori ad entrambi i genitori, 2. Dispone la prevalente permanenza dei figli presso la madre, con residenza anagrafica presso la stessa in Milano in via Giorgio Merula 12,
3.Dispone che le frequentazioni padre/figli avvengano come segue: fine settimana alternati dal giovedì alla fine della scuola fino alla domenica sera alle 18:30, fatte salve eventuali gite del padre con i figli e quindi con rientro a casa della madre la domenica sera alle 20:45; durante la settimana il padre nelle settimane che terminano col fine settimana materno terrà i bambini o il martedì o il mercoledì dall'uscita della scuola fino a dopo cena alle 20:45; il padre comunicherà alla madre entro il 25 del mese i propri turni di lavoro del mese successivo così indicando definitivamente se può prendere i bambini il martedì o il mercoledì per tutte le settimane del mese;
durante le vacanze estive tre settimane per ciascuno dei genitori di cui due consecutive e una non consecutiva ,che i genitori concorderanno entro il 10 maggio di ciascun anno;
le vacanze natalizie saranno divise in due periodi dall'inizio delle festività fino al 30 dicembre e dal 30 dicembre fino alla fine delle festività scolastiche e saranno godute dai genitori ad anni alterni;
le vacanze natalizie 2025/2026 saranno con il padre per il primo periodo e con la madre per il secondo periodo;
le vacanze pasquali saranno trascorse con i genitori ad anni alterni così come le vacanze di carnevale;
mentre i ponti saranno accorpati al fine settimana di competenza: se la giornata festiva è fino al mercoledì sarà accorpata al fine settimana precedente, se la giornata festiva è dal giovedì sarà accorpata al fine settimana successivo;
per i compleanni dei minori metà giornata per ciascun genitore.
4. Da atto che i genitori hanno concordato anche che debba seguire un percorso di sostegno Per_1 psicologico ma non hanno ancora individuato il professionista e si riservano di farlo.
5. Dispone l'assegnazione della casa coniugale alla moglie che vi vivrà con i due figli minori e sosterrà l'onere delle spese condominiali ordinarie e delle utenze oltre che la metà del mutuo cointestato,
6. Quanto alle istanze istruttorie di prova orale, rigetta i capitoli di prova di parte ricorrente in quanto irrilevanti”
e si riservava sui provvedimenti di natura economica, con ordinanza ex art. 473 bis .22 c.p.c. il Presidente relatore così provvedeva:
“A completamento dei provvedimenti temporanei ed urgenti adottati a verbale della scorsa udienza sull'accordo delle parti, devono assumersi i provvedimenti relativi al contributo economico paterno a favore dei due figli minori.
Si osserva che il è medico ginecologo ospedaliero, ha uno stipendio da lavoro dipendente Per_5 ed inoltre esercita la libera professione con partita IVA.
Dalle dichiarazioni dei redditi prodotte emerge che lo stipendio per il lavoro dipendente è rimasto pressocché invariato dal PF/22 al PF/24 pari a circa 58 mila euro lordi, mentre si è incrementato il reddito per il lavoro autonomo: nel PF/23 era pari a 37 mila euro nel PF /24 è stato di 94 mila euro.
Dal quadro RN del PF/24 emerge che da un lordo complessivo di € 129.110, detratte le tasse e le imposte locali, ne discende un reddito netto medio mensile di € 6.400. Ha poi risparmi in titoli (i movimenti si evincono dall'esame dell'estratto conto personale -finale n. 972- che lui ha dichiarato essere di circa 40 mila euro.
Dall'esame degli estratti del conto professionale del -finale n. 597- emergono parecchi Per_5 versamenti di contanti tramite POS del La dicitura è “Accredito POS ND SA. Per_5
Erano numerosi nel 2023 e sono diminuiti nel 2024. Mentre nel 2024 le entrate complessive su quel conto sono state di € 128.000 mila circa, nel 2023 le entrate sul suddetto conto sono state di € 270 mila. Queste ultime superiori ai redditi che risultano introitati dal lavoro libero professionale come da modello PF/24, con il dubbio quindi che si trattasse di pagamenti in contanti e quindi in nero.
Comunque, come detto, detti accrediti tramite POS sono diminuiti nell'anno 2024 ed è verosimile che il che ora deve stare con i figli alcuni pomeriggi settimanali, abbia diminuito la propria Per_5 attività libero professionale. Ha un esborso mensile di € 1.500 per la locazione della casa dove ora vive in via Ludovico il Moro 97 ed ha costi di viaggio visto che lavora a Como (li ha quantificati in
€ 400 mensili).
La svolge la professione di ostetrica presso l'Ospedale Buzzi di Milano ed ha un reddito da Pt_1 lavoro dipendente che nel 730/24 era di € 36.134 lordi che portava, detratte le tasse e le imposte locali ad una entrata di € 2.400 media mensile netta. Ha dichiarato di cercare di incrementare con prestazione libero professionali intra moenia ma che ancora queste sono scarse. Effettivamente nella
CU/25 il lordo è aumentato ad € 39.014. Ha dichiarato di ricevere un contributo dai suoi genitori essendo ora in difficoltà.
La casa coniugale è in comproprietà tra le parti per la quota di 35% a moglie ed i 65% al marito ed il mutuo per circa € 920 mensili è carico di entrambi nella misura del 50%. Le spese condominiali sembrano pari ad € 250 mensili.
Quanto alla quantificazione del contributo di mantenimento paterno devono richiamarsi i parametri di cui all'art. 337 /ter c.c. ed anche l'età dei minori, di 7 e 4 anni e quindi le loro concrete esigenze, certamente non particolarmente consistenti vista l'età.
Si ritiene , pertanto equo un contributo di € 1.100 mensili oltre al 50% delle spese extra come da linee guida sottoscritte dal Tribunale, dalla Corte di appello e dal COA di Milano nel giugno del
2025.
Le istanze istruttorie
Alla scorsa udienza si è provveduto sui capitoli di prova articolati dalla ricorrente nella memoria
473 bis .17 n. 1 c.p.c. e se ne è disposto il rigetto. Devono esaminarsi i capitoli di prova del articolati nella comparsa di costituzione ed Per_5 insistiti nella memoria n 473 bis .17 n 2, vista la domanda di addebito non rinunciata.
I capitoli da 1 a 10 sono chiesti per interrogatorio formale della e si ammettono i cap. 3, 4, Pt_1
5, 6, 7, 8, essendo i restanti irrilevanti.
I capitoli da 11 a 22 sono richiesti per testi. Si ammettono il capitoli 19 e 20 con il teste Per_4
. si rigettano i restati capitoli in quanto irrilevanti o documentali.
[...]
Parte attrice non ha chiesto la prova contraria.
Quanto alla richiesta di dichiarare illegittima la produzione del diario della SS per violazione del diritto alla Privacy si ritiene che sia infondata. Nel processo civile posso essere acquisite anche prove atipiche o prove illecite che sono liberamente valutabili dal giudice ex art. 116 c.p.c. in mancanza di un espresso divieto normativo;
le uniche prove inutilizzabili sono quelle acquisite in violazione di divieti posti dalla legge processuale civile o qualora ledano diritti costituzionalmente garantiti (Cass. 8459/2020, Cass. 20.09.2013, n. 21612, Cass. 28.08.2013, n. 19790, Cass.
11.07.2013, n. 17204), fatte salve le sanzioni che possano derivare per violazione di norme penali.
Quanto alla istanza ex art. 210 di parte SS circa l'esibizione dell'elenco dei pazienti privati del si ritiene ammissibile come meglio indicato in dispositivo. Per_5
P.Q.M.
1. Pone a carico del padre l'obbligo di versare alla moglie, a titolo di contributo di mantenimento per i due figli, a decorrere dalla domanda e quindi dal rateo di novembre 2025, entro il 5 di ogni mese in via anticipata, la somma di euro 1.100,00 mensile oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, prima rivalutazione giugno 2026, oltre al 50% delle spese come da linee guida del
Tribunale, della Corte di Appello di Milano del giugno 2025 secondo il seguente schema e con le seguenti modalità: (omissis)
Gli assegni familiari sono percepiti da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno
2. Ammette la prova orale di parte resistente: capitoli cap. 3, 4 ,5, 6, 7, 8 per interrogatorio formale della e i capitoli 19 e 20 con il teste Pt_1 Persona_4
3. Rigetta i restanti capitoli in quanto irrilevanti o documentali,
4. Dispone che il depositi le ricevute fiscali /fatture delle prestazioni professionali rese a Per_5 favore di clienti privati nel 2024 concedendo termine fino al 30.9.2025, con breve nota illustrativa,
5. Delega per l'escussione del teste e per l'interrogatorio formale il GOT dr. ssa Serpico” e fissava l'udienza del 10.7.2025 per l'interpello della e per l'escussione del teste ammesso, con Pt_1 riserva di fissazione di udienza innanzi a sé per la prosecuzione del giudizio all'esito del completamento della prova orale, alla suddetta udienza, assunte le prove orali, il GOT delegato rimetteva gli atti al Presidente delegato per il proseguo del giudizio, con ordinanza del 17.07.2025 il Presidente relatore sulla istanza delle parti di fissazione di udienza ex art. 473 bis. 28 c.p.c., fissava l'udienza del 13.11.2025 per la rimessione della causa al
Collegio assegnando alle parti i termini a ritroso previsti nella suddetta norma, con ordinanza del 24.07.2025 il Presidente relatore, letta l'istanza depositata in data 18.7.2025 dalla difesa della rilevato che la causa era stata rinviata per la rimessione della causa al Pt_1 collegio e che la decisione circa un aumento del contributo paterno sarebbe pertanto stata decisa dal collegio e ritenendo che gli ulteriori accertamenti istruttori a mezzo Polizia Tributaria richiesti dalla ricorrente non fossero necessari ai fini della decisione, rigettava l'istanza di parte ricorrente e confermava l'ordinanza del 17.7.2025, all'udienza tenutasi in data 13.11.2025 il difensore del resistente modificava le proprie conclusioni in punto tempi di permanenza dei minori con il padre e pertanto depositava un nuovo foglio di PC cartaceo che si riservava di depositare in consolle, i difensori si riportavano agli atti depositati ed insistevano per la rimessione della causa al collegio, il Giudice, pertanto, rimetteva la causa al collegio per la decisione evidenziando che trattandosi di domanda cumulativa di divorzio e di separazione, alla luce del disposto dell'art. 473 bis .49 u.c.
(che prevede la pronuncia di un'unica sentenza all'esito dei procedimenti di cui all'articolo citato, fatta salva, con evidenza la pronuncia di stato sulla separazione) la causa avrebbe potuto essere decisa dal collegio solo sullo status separativo ed eventualmente sulla domanda di addebito, la causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 10.12.2025.
Considerato in diritto
La domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Il fallimento del tentativo di conciliazione, la natura delle domande svolte, le denunce penali, il tenore delle reciproche deduzioni che danno conto di un duraturo allontanamento dei coniugi da un progetto di vita comune, sono elementi tutti idonei a rivelare la presenza di una situazione di intollerabilità, allo stato, della prosecuzione della convivenza tra le parti. Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 1° comma c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
La domanda di addebito
In ordine alla domanda di addebito della separazione avanzata dal il Collegio ritiene CP_1 che la stessa debba essere posticipata ed assunta con la sentenza separativa e divorzile, sia per consentire alle parti di addivenite ad un accordo complessivo, sia al fine di non dar corso ad un eventuale appello pendente ancora il giudizio cumulato.
Le spese di lite
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del procedimento
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Dichiara la separazione personale, ex art. 151 comma 1° c.c. dei coniugi Parte_1
e che hanno contratto matrimonio civile in OE (TN) il Controparte_1
17/06/2023, iscritto nei registri dello stato civile del Comune di OE (TN) nell'anno
2023, atto n. 6, Parte II, Serie C,
2. Rimette con separata ordinanza la causa sul ruolo del Presidente relatore per la prosecuzione del giudizio in ordine alle altre domande delle parti e per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.48 e della Legge 898/70 e successive modifiche art. 3
n.2) lettera b),
3. Spese al definitivo.
Milano, 10.12.2025
Il Presidente dott.ssa Anna Cattaneo