Trib. Milano, sentenza 26/12/2025, n. 10015
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Sentenza 26 dicembre 2025

Argomenti

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  • Accolto
    Intollerabilità della prosecuzione della convivenza

    Il Tribunale ha ritenuto fondata la domanda di separazione, ravvisando gli elementi di intollerabilità della convivenza a causa del fallimento del tentativo di conciliazione, della natura delle domande, delle denunce penali e del tenore delle reciproche deduzioni che evidenziano un duraturo allontanamento dal progetto di vita comune.

  • Altro
    Addebito alla moglie

    Il Collegio ha ritenuto di posticipare la decisione sull'addebito della separazione, da assumere con la sentenza separativa e divorzile, al fine di consentire alle parti di addivenire ad un accordo complessivo e di non dar corso ad un eventuale appello pendente ancora il giudizio cumulato.

  • Altro
    Scioglimento del matrimonio

    La decisione sullo scioglimento del matrimonio è stata rimessa alla prosecuzione del giudizio, in quanto la causa è stata decisa dal collegio solo sullo status separativo.

  • Accolto
    Affidamento condiviso con collocamento prevalente presso la madre

    Il Tribunale ha disposto l'affidamento condiviso dei due figli minori ad entrambi i genitori, con prevalente permanenza dei figli presso la madre.

  • Accolto
    Regime di frequentazione padre/figli

    Il Tribunale ha disposto che le frequentazioni padre/figli avvengano secondo le modalità concordate tra le parti, includendo fine settimana alternati, pomeriggi infrasettimanali, e una specifica ripartizione delle vacanze estive, natalizie, pasquali e di carnevale.

  • Accolto
    Mantenimento dei figli

    Il Tribunale ha posto a carico del padre l'obbligo di versare alla moglie, a titolo di contributo di mantenimento per i due figli, la somma di € 1.100,00 mensile oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da linee guida.

  • Altro
    Sanzione per violazione obblighi di visita/collocamento

    La domanda non è stata esplicitamente accolta o rigettata nella parte di sentenza disponibile, ma la decisione sui provvedimenti economici è stata rimessa al collegio.

  • Altro
    Verifica capacità genitoriale

    La decisione su eventuali ulteriori accertamenti istruttori non è stata ancora presa, in quanto la causa è stata rimessa al collegio per la prosecuzione del giudizio.

  • Rigettato
    Aumento contributo mantenimento

    Il Tribunale ha stabilito un contributo di € 1.100 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie, rigettando implicitamente la richiesta di maggior importo e percentuale.

  • Rigettato
    Assegnazione casa coniugale al padre

    Il Tribunale ha disposto l'assegnazione della casa coniugale alla moglie, che vi vivrà con i due figli minori.

  • Altro
    Rinuncia all'assegno di mantenimento

    La decisione sull'assegno di mantenimento per i coniugi non è stata ancora presa, essendo la causa stata rimessa al collegio per la prosecuzione del giudizio.

  • Rigettato
    Mantenimento figli a € 800

    Il Tribunale ha stabilito un contributo di € 1.100 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie, rigettando implicitamente la richiesta di minor importo.

  • Accolto
    Gestione spese straordinarie

    Le modalità di gestione delle spese straordinarie sono state parzialmente definite nell'ordinanza presidenziale, con un contributo del 50% secondo le linee guida.

  • Rigettato
    CTU per capacità genitoriale paterna

    La richiesta di CTU per valutare la capacità genitoriale paterna è stata rigettata, ma la questione delle indagini sulla capacità genitoriale è ancora pendente.

  • Accolto
    Capitoli di prova per interrogatorio formale

    Sono stati ammessi i capitoli 3, 4, 5, 6, 7, 8 per interrogatorio formale della madre.

  • Accolto
    Capitoli di prova per testi

    Sono stati ammessi i capitoli 19 e 20 con il teste Persona_4. I restanti capitoli sono stati rigettati in quanto irrilevanti o documentali.

  • Accolto
    Pronuncia di separazione

    Il Tribunale ha dichiarato la separazione personale dei coniugi.

  • Accolto
    Affidamento condiviso con collocamento presso la madre

    Il Tribunale ha disposto l'affidamento condiviso dei due figli minori ad entrambi i genitori, con prevalente permanenza dei figli presso la madre.

  • Accolto
    Regime di frequentazione padre/figli

    Il Tribunale ha disposto che le frequentazioni padre/figli avvengano secondo le modalità concordate tra le parti, includendo fine settimana alternati, pomeriggi infrasettimanali, e una specifica ripartizione delle vacanze estive, natalizie, pasquali e di carnevale.

  • Accolto
    Mantenimento figli

    Il Tribunale ha posto a carico del padre l'obbligo di versare alla moglie, a titolo di contributo di mantenimento per i due figli, la somma di € 1.100,00 mensile oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da linee guida.

  • Altro
    Monitoraggio nucleo familiare

    La decisione su questa richiesta non è esplicitamente riportata nella sentenza, ma è possibile che sia stata accolta in quanto rientra nelle misure di tutela dei minori.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Milano, sentenza 26/12/2025, n. 10015
    Giurisdizione : Trib. Milano
    Numero : 10015
    Data del deposito : 26 dicembre 2025

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