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Sentenza 27 agosto 2025
Sentenza 27 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 27/08/2025, n. 220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 220 |
| Data del deposito : | 27 agosto 2025 |
Testo completo
Successivamente all'udienza del 27/08/2025 è presente il procuratore di parte ricorrente Avv. MARSILI BRUNO. IL GIUDICE
Invita parte ricorrente a precisare le conclusioni ed ordina la discussione orale della causa ex art. 281 – sexies c.p.c.
Parte ricorrente discute oralmente la causa e si riporta ai propri atti ed alle conclusioni formulate nell'atto introduttivo.
Il giudice si ritira in camera di consiglio, previa richiesta della parte di essere esentata dalla presenza in udienza in videoconferenza al momento della lettura.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza contestuale.
TRIBUNALE DI MASSA
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Dott.ssa Erminia Agostini all'esito di discussione orale svoltasi ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa di LAVORO proc. n. 322/2023 promossa da assistito dall'Avv. MARSILI BRUNO Parte_1
CONTRO
Controparte_1
CONTUMACE
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17-05-23 Parte_1 premettendo di aver lavorato alle dipendenze della
[...] dal 1/03/2020 al 31/12/2020 (senza Controparte_2 regolarizzazione dal 1/03/2020 al 5/03/2020) e dal 22/04/2021 al 31/10/2021, con inquadramento nel VII livello CCNL, chiedeva l'inquadramento nel VI livello super e la consequenziale condanna della società resistente al pagamento del complessivo importo di € 31.101,11, al lordo delle ritenute di legge, a titolo di retribuzioni non corrisposte, differenze retributive anche per l'errato inquadramento, ferie non godute straordinari e tfr. La Casa famiglia CP_2 non si costituiva in giudizio e all'udienza del 6 ottobre 2023 ne veniva dichiarata la contumacia.
I – INQUADRAMENTI RICONOSCIUTI
ha dedotto di essere stato assunto dalla Parte_1 società resistente con inquadramento al 7° livello.
Dalla scheda anagrafico professionale prodotta in giudizio
(doc. sub. 1) emerge che nel primo periodo lavorativo ossia dal 6/03/2020 al 31/12/2020 il è stato assunto come Parte_1 aiuto cuoco di ristorante e inquadrato nel livello D2, corrispondente al settimo livello;
successivamente ed in particolare dal 22/04/2021 al 31/10/2021 gli è stata riconosciuta la qualifica di inserviente in casa di riposo, con inquadramento nel 7° livello (v. le busta paga di cui al doc. sub. 10).
II - MANSIONI EFFETTIVAMENTE SVOLTE
Il , a sostegno delle proprie richieste, ha dedotto Parte_1 di aver svolto le seguenti attività lavorative:
- preparazione pasti;
- pulizia ed al lavaggio degli ospiti della casa di riposo sia la mattina sia la sera;
2 - somministrazione di pranzi, cene e colazioni;
- aiuto alla deambulazione degli ospiti della casa di riposo;
- cambio degli indumenti compresi quelli intimi;
- somministrazione dei farmaci prescritti.
La prova testimoniale espletata nel corso del giudizio, tuttavia, non ha confermato quanto sostenuto dal ricorrente.
La teste ha riferito: “Ho visto il ricorrente Testimone_1 fare l'aiuto cuoco ma l'ho visto anche fare assistenza agli ospiti della Casa Famiglia. Non ho mai visto il ricorrente somministrare i farmaci agli ospiti. Si occupava dell'igiene personale degli ospiti, ci aiutava nel servire i pasti agli ospiti. Il ricorrente non è mai stato in turno con me alla mattina e nel pomeriggio”.
La testimone ha riferito di essere stata dipendente della casa famiglia per nove mesi nel 2020, conseguentemente ha CP_1 potuto riferire solo sul primo periodo lavorativo del
, ossia dal 1/03/2020 al 31/12/2020. Parte_1
La teste che ha lavorato come Osa presso la casa Tes_2 famiglia da metà 2020 fino a metà 2022, ha riferito: “L'ho visto svolgere lavori di giardinaggio. Nei giorni in cui abbiamo lavorato in turno insieme l'ho visto anche fare il cuoco. Lavava i piatti, spazzava e lavava i pavimenti, buttava via la spazzatura”….“Quando il ricorrente ha lavorato con me non ho mai visto il aiutare gli ospiti nella Parte_1 deambulazione perché tale attività la facevo io come da mie mansioni. Il ricorrente mi dava una mano a sparecchiare, a consegnare i pasti agli ospiti, a spazzare, a strusciare per terra, a buttare la spazzatura. Quando io ero in turno insieme al ricorrente i farmaci venivano somministrati agli ospiti dalla titolare ”. Parte_2
L'attività di cuoco si riferisce, con ogni verosimiglianza, al primo periodo di lavoro.
3 La testimone ha escluso che il ricorrente aiutasse gli Tes_2 ospiti della struttura a deambulare;
entrambi le testimoni hanno escluso inoltre la somministrazione dei farmaci.
A supporto delle ragioni del ricorrente potrebbe deporre la mancata comparizione delle legali rappresentanti della convenuta contumace a rendere l'interrogatorio formale, rientrante nel possibile perimetro delle valutazioni del giudice ex art. 292 c.p.c.
Per quanto la mancata comparizione a rendere l'interrogatorio formale costituisca certamente un comportamento da valutare sul piano probatorio, secondo un prudente apprezzamento di fatto, tuttavia nel caso che ci occupa, considerato che i fatti dedotti non risultano suffragati da alcun elemento di riscontro, non può attribuirsi a tale comportamento il valore di ammissione dei fatti oggetto di prova.
III - IL CONTRATTO COLLETTIVO DI CATEGORIA. INQUADRAMENTO
DOVUTO
Al fine di individuare il corretto inquadramento lavorativo del è necessario confrontare le mansioni svolte in Parte_1 concreto e risultate provate nel corso del giudizio con quelle previste dal contratto collettivo di categoria.
Il CCNL applicabile, come indicato nel ricorso introduttivo,
è quello del servizio assistenziale UNEBA per il Personale dipendente dai settori socio-assistenziale, socio-sanitario ed educativo.
Nel Livello 7°, ossia quello di inquadramento del ricorrente, rientrano i lavoratori che svolgono mansioni semplici e tecnico-esecutive ed in particolare attività di carattere ripetitivo e semi ripetitivo, di pulizia e/o facchinaggio anche con l'utilizzo di strumenti, apparecchiature e macchinari semplici. A titolo esemplificativo e non esaustivo:
- Personale di fatica e/o pulizia
Invece il livello 6° super, ossia quello rivendicato dal ricorrente, ricomprende i lavoratori che svolgono funzioni
4 esecutive ausiliarie promiscue di supporto. A titolo esemplificativo e non esaustivo: - Addetto ad attività polivalenti.
Nel Livello 6°, ossia quello intermedio tra quello contrattualmente previsto e quello rivendicato, appartengono i lavoratori che svolgono attività tecnico-esecutive la cui esecuzione presuppone un normale addestramento pratico ed elementari conoscenze tecniche, nel rispettivo ramo di attività. A titolo esemplificativo e non esaustivo: - Operaio generico;
- Portiere;
- Custode;
- Bidello;
- Telefonista;
-
Fattorino; - Operai addetti: • lavanderia;
• stireria;
• guardaroba;
• cucina;
• magazzino;
• sanificazione stoviglie;
- Personale addetto alla vigilanza;
- Personale di servizio esclusivamente addetto ai piani e/o sala.
Seguendo il procedimento c.d. trifasico, si deve ritenere corretto l'inquadramento del ricorrente nel 7° livello con riferimento al secondo periodo di lavoro.
Le attività di pulizia e giardinaggio rientrano, infatti, in tale inquadramento.
Quanto all'aiuto nel consegnare i pasti, non vi è alcuna prova della prevalenza e, comunque, si tratta di attività che non richiede conoscenze tecniche.
Invece, con riguardo al primo periodo, stante la qualifica di aiuto cuoco risultante dalla scheda anagrafico-professionale
(corrispondente al quinto livello, non richiesto), considerate le richieste del ricorrente e le funzioni promiscue, deve essere riconosciuto il livello 6° super.
V - ORARIO DI LAVORO
La prova del lavoro straordinario secondo consolidata giurisprudenza di legittimità deve essere rigorosa: “il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del
5 giudice, utilizzabile solo in riferimento alla quantificazione del compenso” (cfr. in tal senso, Cass. n. 4076/2018; Cass. n.
16150/2018).
“Sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice”, Cass, Sez. L. n. 16150/2018 e Cass.
Ordinanza 18 febbraio 2021, n. 4408).
Pertanto, ai sensi dell'art. 2697 c.c., grava in capo al ricorrente la prova dello svolgimento di un orario di lavoro superiore a quello contrattualmente stabilito.
Le risultanze devono essere univoche e specifiche.
Dall'analisi complessiva delle allegazioni e dell'istruttoria espletata, non può dirsi raggiunta la prova univoca dello svolgimento di lavoro supplementare e straordinario.
Sul punto la prova testimoniale ha dato esiti contrastanti.
Mentre in base a quanto dichiarato dalla teste il Tes_1 ricorrente lavorava circa 3 ore al giorno, secondo quanto riferito dalla teste il turno era di 7 ore giornaliere. Tes_2
La teste ha riferito: “Io facevo i turni. Testimone_1
L'orario di lavoro del ricorrente era dalle 18.00 alle 21.00.
Tante volte, il giorno successivo faceva anche la notte. Tante volte, quando io uscivo dal turno alle 21.00, il ricorrente iniziava il turno di lavoro e faceva la notte”.
La testimone ha invece riferito: “I turni di Tes_2 lavoro di tutti i dipendenti erano dalle 7.00 alle 14.00 e dalle 14.00 alle 21.00. Per quanto è a mia conoscenza, la notte veniva coperta dalle titolari della Struttura e a riprova di ciò posso dire che quando entravo in turno alle
7.00 davo il cambio alle titolari così come le titolari entravano in turno al termine del mio turno di pomeriggio per coprire la notte. I festivi ed i giorni di riposo si lavorava
6 come nei turni settimanali, non cambiava nulla. A Natale ed a
Santo Stefano ero a lavorare”.
Pertanto, non può considerarsi raggiunta la prova in ordine all'espletamento del lavoro supplementare/straordinario, anche notturno.
A uguale conclusione deve pervenirsi con riferimento al mancato godimento delle ferie.
Quanto al lavoro festivo, in busta paga risultano riconosciute maggiorazioni a tale titolo e la genericità delle risultanze non consente una diversa quantificazione.
V - DIFFERENZE RETRIBUTIVE. QUANTUM
Risulta fondata la domanda di pagamento delle mensilità aggiuntive (tredicesima e quattordicesima) sia per il periodo lavorativo dal 5 marzo al 31 dicembre 2020, in relazione al quale non constano né le buste paga né la prova di alcun pagamento, sia relativamente al periodo dal 22/04/2021 al
31/10/2021, posto che nelle buste paga, di cui non si lamenta l'omesso pagamento, non figurano importi con tali causali.
Lo stesso dicasi per il TFR.
Al fine di quantificare il relativo credito possono essere utilizzati i conteggi da ultimo depositati da parte ricorrente, ricalcolati tenendo conto delle risultanze istruttorie e delle indicazioni giudiziali.
In base ai calcoli sopra indicati il credito di parte ricorrente ammonterebbe a complessivi € 2.360,75, ossia €
1505,93 per l'anno 2020 (€ 495,86 a titolo di tredicesima, €
495,86 a titolo di quattordicesima ed € 514,21 per TFR), ed €
854,82 per l'anno 2021 (€ 281,59 per tredicesima, € 281,59 per quattordicesima ed € 291,64 per TFR).
Tale importo deve essere riproporzionato, considerato che i calcoli fanno riferimento al part time al 50%, mentre in busta paga risulta un part time del 47,37%, orario che deve essere tenuto fermo in difetto di diverse tranquillanti risultanze.
E' quindi dovuto l'importo di € 2236,57.
7 Devono aggiungersi le differenze retributive per errato inquadramento in relazione al periodo lavorativo dal 5 marzo al 31 dicembre 2020 ammontanti a € 1039,65 (percipiendum €
1.219,51 paga base fino a novembre 2020; € 1.246,65 dicembre
2020; part time rispettivamente € 577,68 e € 590,53; dovuto complessivo € 5789,65; percepito € 4750,00).
Il totale ammonta a € 3276,22.
Considerato il parziale accoglimento della domanda, le spese di lite possono essere compensate nella misura del 30%.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa in composizione monocratica in funzione di giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa respinte, accerta il diritto di all' inquadramento nel 6 livello Parte_1 super CCNL CCNL Enti ed Istituzioni Private- istituzioni
Socio-Assistenziali nel periodo dal 6-03-20 al 31-12-2020 e per l'effetto condanna la in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere a parte ricorrente la complessiva somma di € 3276,22, a titolo di differenze retributive per errato inquadramento, tredicesima, quattordicesima mensilità e TFR, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge a decorrere dalle rispettive scadenze al saldo.
Condanna parte convenuta a rifondere al ricorrente il 70% delle spese di lite che liquida in tale frazione in complessivi € 1838,20, oltre al rimborso spese forfettarie,
IVA e C.P.A., come per legge, con compensazione tra le parti del 30% le spese di lite e distrazione in favore del procuratore anticipatario.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Massa, lì 27/08/2025
Firmato digitalmente
Il Giudice
Dott.ssa Erminia Agostini
8
Invita parte ricorrente a precisare le conclusioni ed ordina la discussione orale della causa ex art. 281 – sexies c.p.c.
Parte ricorrente discute oralmente la causa e si riporta ai propri atti ed alle conclusioni formulate nell'atto introduttivo.
Il giudice si ritira in camera di consiglio, previa richiesta della parte di essere esentata dalla presenza in udienza in videoconferenza al momento della lettura.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza contestuale.
TRIBUNALE DI MASSA
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Dott.ssa Erminia Agostini all'esito di discussione orale svoltasi ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa di LAVORO proc. n. 322/2023 promossa da assistito dall'Avv. MARSILI BRUNO Parte_1
CONTRO
Controparte_1
CONTUMACE
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17-05-23 Parte_1 premettendo di aver lavorato alle dipendenze della
[...] dal 1/03/2020 al 31/12/2020 (senza Controparte_2 regolarizzazione dal 1/03/2020 al 5/03/2020) e dal 22/04/2021 al 31/10/2021, con inquadramento nel VII livello CCNL, chiedeva l'inquadramento nel VI livello super e la consequenziale condanna della società resistente al pagamento del complessivo importo di € 31.101,11, al lordo delle ritenute di legge, a titolo di retribuzioni non corrisposte, differenze retributive anche per l'errato inquadramento, ferie non godute straordinari e tfr. La Casa famiglia CP_2 non si costituiva in giudizio e all'udienza del 6 ottobre 2023 ne veniva dichiarata la contumacia.
I – INQUADRAMENTI RICONOSCIUTI
ha dedotto di essere stato assunto dalla Parte_1 società resistente con inquadramento al 7° livello.
Dalla scheda anagrafico professionale prodotta in giudizio
(doc. sub. 1) emerge che nel primo periodo lavorativo ossia dal 6/03/2020 al 31/12/2020 il è stato assunto come Parte_1 aiuto cuoco di ristorante e inquadrato nel livello D2, corrispondente al settimo livello;
successivamente ed in particolare dal 22/04/2021 al 31/10/2021 gli è stata riconosciuta la qualifica di inserviente in casa di riposo, con inquadramento nel 7° livello (v. le busta paga di cui al doc. sub. 10).
II - MANSIONI EFFETTIVAMENTE SVOLTE
Il , a sostegno delle proprie richieste, ha dedotto Parte_1 di aver svolto le seguenti attività lavorative:
- preparazione pasti;
- pulizia ed al lavaggio degli ospiti della casa di riposo sia la mattina sia la sera;
2 - somministrazione di pranzi, cene e colazioni;
- aiuto alla deambulazione degli ospiti della casa di riposo;
- cambio degli indumenti compresi quelli intimi;
- somministrazione dei farmaci prescritti.
La prova testimoniale espletata nel corso del giudizio, tuttavia, non ha confermato quanto sostenuto dal ricorrente.
La teste ha riferito: “Ho visto il ricorrente Testimone_1 fare l'aiuto cuoco ma l'ho visto anche fare assistenza agli ospiti della Casa Famiglia. Non ho mai visto il ricorrente somministrare i farmaci agli ospiti. Si occupava dell'igiene personale degli ospiti, ci aiutava nel servire i pasti agli ospiti. Il ricorrente non è mai stato in turno con me alla mattina e nel pomeriggio”.
La testimone ha riferito di essere stata dipendente della casa famiglia per nove mesi nel 2020, conseguentemente ha CP_1 potuto riferire solo sul primo periodo lavorativo del
, ossia dal 1/03/2020 al 31/12/2020. Parte_1
La teste che ha lavorato come Osa presso la casa Tes_2 famiglia da metà 2020 fino a metà 2022, ha riferito: “L'ho visto svolgere lavori di giardinaggio. Nei giorni in cui abbiamo lavorato in turno insieme l'ho visto anche fare il cuoco. Lavava i piatti, spazzava e lavava i pavimenti, buttava via la spazzatura”….“Quando il ricorrente ha lavorato con me non ho mai visto il aiutare gli ospiti nella Parte_1 deambulazione perché tale attività la facevo io come da mie mansioni. Il ricorrente mi dava una mano a sparecchiare, a consegnare i pasti agli ospiti, a spazzare, a strusciare per terra, a buttare la spazzatura. Quando io ero in turno insieme al ricorrente i farmaci venivano somministrati agli ospiti dalla titolare ”. Parte_2
L'attività di cuoco si riferisce, con ogni verosimiglianza, al primo periodo di lavoro.
3 La testimone ha escluso che il ricorrente aiutasse gli Tes_2 ospiti della struttura a deambulare;
entrambi le testimoni hanno escluso inoltre la somministrazione dei farmaci.
A supporto delle ragioni del ricorrente potrebbe deporre la mancata comparizione delle legali rappresentanti della convenuta contumace a rendere l'interrogatorio formale, rientrante nel possibile perimetro delle valutazioni del giudice ex art. 292 c.p.c.
Per quanto la mancata comparizione a rendere l'interrogatorio formale costituisca certamente un comportamento da valutare sul piano probatorio, secondo un prudente apprezzamento di fatto, tuttavia nel caso che ci occupa, considerato che i fatti dedotti non risultano suffragati da alcun elemento di riscontro, non può attribuirsi a tale comportamento il valore di ammissione dei fatti oggetto di prova.
III - IL CONTRATTO COLLETTIVO DI CATEGORIA. INQUADRAMENTO
DOVUTO
Al fine di individuare il corretto inquadramento lavorativo del è necessario confrontare le mansioni svolte in Parte_1 concreto e risultate provate nel corso del giudizio con quelle previste dal contratto collettivo di categoria.
Il CCNL applicabile, come indicato nel ricorso introduttivo,
è quello del servizio assistenziale UNEBA per il Personale dipendente dai settori socio-assistenziale, socio-sanitario ed educativo.
Nel Livello 7°, ossia quello di inquadramento del ricorrente, rientrano i lavoratori che svolgono mansioni semplici e tecnico-esecutive ed in particolare attività di carattere ripetitivo e semi ripetitivo, di pulizia e/o facchinaggio anche con l'utilizzo di strumenti, apparecchiature e macchinari semplici. A titolo esemplificativo e non esaustivo:
- Personale di fatica e/o pulizia
Invece il livello 6° super, ossia quello rivendicato dal ricorrente, ricomprende i lavoratori che svolgono funzioni
4 esecutive ausiliarie promiscue di supporto. A titolo esemplificativo e non esaustivo: - Addetto ad attività polivalenti.
Nel Livello 6°, ossia quello intermedio tra quello contrattualmente previsto e quello rivendicato, appartengono i lavoratori che svolgono attività tecnico-esecutive la cui esecuzione presuppone un normale addestramento pratico ed elementari conoscenze tecniche, nel rispettivo ramo di attività. A titolo esemplificativo e non esaustivo: - Operaio generico;
- Portiere;
- Custode;
- Bidello;
- Telefonista;
-
Fattorino; - Operai addetti: • lavanderia;
• stireria;
• guardaroba;
• cucina;
• magazzino;
• sanificazione stoviglie;
- Personale addetto alla vigilanza;
- Personale di servizio esclusivamente addetto ai piani e/o sala.
Seguendo il procedimento c.d. trifasico, si deve ritenere corretto l'inquadramento del ricorrente nel 7° livello con riferimento al secondo periodo di lavoro.
Le attività di pulizia e giardinaggio rientrano, infatti, in tale inquadramento.
Quanto all'aiuto nel consegnare i pasti, non vi è alcuna prova della prevalenza e, comunque, si tratta di attività che non richiede conoscenze tecniche.
Invece, con riguardo al primo periodo, stante la qualifica di aiuto cuoco risultante dalla scheda anagrafico-professionale
(corrispondente al quinto livello, non richiesto), considerate le richieste del ricorrente e le funzioni promiscue, deve essere riconosciuto il livello 6° super.
V - ORARIO DI LAVORO
La prova del lavoro straordinario secondo consolidata giurisprudenza di legittimità deve essere rigorosa: “il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del
5 giudice, utilizzabile solo in riferimento alla quantificazione del compenso” (cfr. in tal senso, Cass. n. 4076/2018; Cass. n.
16150/2018).
“Sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice”, Cass, Sez. L. n. 16150/2018 e Cass.
Ordinanza 18 febbraio 2021, n. 4408).
Pertanto, ai sensi dell'art. 2697 c.c., grava in capo al ricorrente la prova dello svolgimento di un orario di lavoro superiore a quello contrattualmente stabilito.
Le risultanze devono essere univoche e specifiche.
Dall'analisi complessiva delle allegazioni e dell'istruttoria espletata, non può dirsi raggiunta la prova univoca dello svolgimento di lavoro supplementare e straordinario.
Sul punto la prova testimoniale ha dato esiti contrastanti.
Mentre in base a quanto dichiarato dalla teste il Tes_1 ricorrente lavorava circa 3 ore al giorno, secondo quanto riferito dalla teste il turno era di 7 ore giornaliere. Tes_2
La teste ha riferito: “Io facevo i turni. Testimone_1
L'orario di lavoro del ricorrente era dalle 18.00 alle 21.00.
Tante volte, il giorno successivo faceva anche la notte. Tante volte, quando io uscivo dal turno alle 21.00, il ricorrente iniziava il turno di lavoro e faceva la notte”.
La testimone ha invece riferito: “I turni di Tes_2 lavoro di tutti i dipendenti erano dalle 7.00 alle 14.00 e dalle 14.00 alle 21.00. Per quanto è a mia conoscenza, la notte veniva coperta dalle titolari della Struttura e a riprova di ciò posso dire che quando entravo in turno alle
7.00 davo il cambio alle titolari così come le titolari entravano in turno al termine del mio turno di pomeriggio per coprire la notte. I festivi ed i giorni di riposo si lavorava
6 come nei turni settimanali, non cambiava nulla. A Natale ed a
Santo Stefano ero a lavorare”.
Pertanto, non può considerarsi raggiunta la prova in ordine all'espletamento del lavoro supplementare/straordinario, anche notturno.
A uguale conclusione deve pervenirsi con riferimento al mancato godimento delle ferie.
Quanto al lavoro festivo, in busta paga risultano riconosciute maggiorazioni a tale titolo e la genericità delle risultanze non consente una diversa quantificazione.
V - DIFFERENZE RETRIBUTIVE. QUANTUM
Risulta fondata la domanda di pagamento delle mensilità aggiuntive (tredicesima e quattordicesima) sia per il periodo lavorativo dal 5 marzo al 31 dicembre 2020, in relazione al quale non constano né le buste paga né la prova di alcun pagamento, sia relativamente al periodo dal 22/04/2021 al
31/10/2021, posto che nelle buste paga, di cui non si lamenta l'omesso pagamento, non figurano importi con tali causali.
Lo stesso dicasi per il TFR.
Al fine di quantificare il relativo credito possono essere utilizzati i conteggi da ultimo depositati da parte ricorrente, ricalcolati tenendo conto delle risultanze istruttorie e delle indicazioni giudiziali.
In base ai calcoli sopra indicati il credito di parte ricorrente ammonterebbe a complessivi € 2.360,75, ossia €
1505,93 per l'anno 2020 (€ 495,86 a titolo di tredicesima, €
495,86 a titolo di quattordicesima ed € 514,21 per TFR), ed €
854,82 per l'anno 2021 (€ 281,59 per tredicesima, € 281,59 per quattordicesima ed € 291,64 per TFR).
Tale importo deve essere riproporzionato, considerato che i calcoli fanno riferimento al part time al 50%, mentre in busta paga risulta un part time del 47,37%, orario che deve essere tenuto fermo in difetto di diverse tranquillanti risultanze.
E' quindi dovuto l'importo di € 2236,57.
7 Devono aggiungersi le differenze retributive per errato inquadramento in relazione al periodo lavorativo dal 5 marzo al 31 dicembre 2020 ammontanti a € 1039,65 (percipiendum €
1.219,51 paga base fino a novembre 2020; € 1.246,65 dicembre
2020; part time rispettivamente € 577,68 e € 590,53; dovuto complessivo € 5789,65; percepito € 4750,00).
Il totale ammonta a € 3276,22.
Considerato il parziale accoglimento della domanda, le spese di lite possono essere compensate nella misura del 30%.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa in composizione monocratica in funzione di giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa respinte, accerta il diritto di all' inquadramento nel 6 livello Parte_1 super CCNL CCNL Enti ed Istituzioni Private- istituzioni
Socio-Assistenziali nel periodo dal 6-03-20 al 31-12-2020 e per l'effetto condanna la in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere a parte ricorrente la complessiva somma di € 3276,22, a titolo di differenze retributive per errato inquadramento, tredicesima, quattordicesima mensilità e TFR, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge a decorrere dalle rispettive scadenze al saldo.
Condanna parte convenuta a rifondere al ricorrente il 70% delle spese di lite che liquida in tale frazione in complessivi € 1838,20, oltre al rimborso spese forfettarie,
IVA e C.P.A., come per legge, con compensazione tra le parti del 30% le spese di lite e distrazione in favore del procuratore anticipatario.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Massa, lì 27/08/2025
Firmato digitalmente
Il Giudice
Dott.ssa Erminia Agostini
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