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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 15/05/2025, n. 442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 442 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------------ La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati :
1) Dott. Michele De Maria - Presidente rel.
2) Dott. Cinzia Alcamo - Consigliere
3) Dott. Carmelo Ioppolo - Consigliere Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 478/2024 promossa in grado di appello
Da
rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Romeo. Parte_1
APPELLANTE Contro
in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. CP_1
Pietro Speziale.
APPELLATA
All'udienza del 3 aprile 2025 le parti hanno concluso come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO Con sentenza del 23/11/2023 il Tribunale di Palermo G.L. ha rigettato la domanda proposta da , autista in servizio alla diretta ad impugnare Parte_1 CP_1 il licenziamento per giusta causa intimatogli dall'azienda in data 30/5/2023 sul presupposto della condanna a nove anni di reclusione inflitti al dipendente con sentenza n. 1006 del 22/7/2022 del G.U.P. di Palermo nel proc. pen. n. 12644/2016 R.G.N.R. in esito a giudizio abbreviato per i reati di cui agli artt. 416 bis commi 1,2,3,4, c.p. e 110 e 610 c.p. e 7 D.L. 91/1952. Ha ritenuto il G.L. che, ad onta della efficacia non definitiva del verdetto emesso in sede penale, il compendio istruttorio trasfuso nella sentenza penale – intercettazioni ambientali integrate dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia – Controparte_2 poteva essere valorizzato come prova atipica al fine di corroborare l'impianto probatorio posto a base della determinazione espulsiva. Ha sottolineato il Tribunale come “Nel caso di specie nella sentenza di condanna, al di là del titolo di reato si legge che il ricorrente viene condannato “per aver fatto parte concorso ed unitamente ad altre persona, dell'associazione mafiosa denominata “cosa nostra”, promuovendone, dirigendone e organizzandone le relative attività illecite per essersi insieme, avvalsi, della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di omertà che ne deriva per commettere delitti contro la vita, l'incolumità individuale, la libertà personale, il patrimonio, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione, o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti e servizi pubblici, per la realizzazione di profitti e vantaggi ingiusti per se e per gli altri, per intervenire sulle istituzioni e sulla pubblica amministrazione”. Nella medesima sentenza si legge che il ricorrente viene condannato “per aver partecipato alla famiglia mafiosa di Corso dei Mille, operando a stretto contatto con , adoperandosi in modo Controparte_3 diretto e sistematico alla commissione dei reati fine dell'associazione ed organizzando incontri tra gli associati” ancora si ascrive al ricorrente che “agendo in concorso tra loro con violenza colpendo
e con la minaccia del loro ruolo mafioso, costringevano a Persona_1 Persona_1 negare ogni opportunità di lavoro ad un dipendente rimasto ignoto con l'aggravante di avere commesso il fatto con le modalità ed al fine di agevolare l'associazione mafiosa denominata cosa nostra” Se la descrizione delle condotte contestate per le quali è intervenuta condanna in primo grado non fosse sufficiente, in parte motiva si legge che il ricorrente “oltre ad usare metodi mafiosi per affermare la propria volontà … ha reso al gruppo criminale un fattivo contributo di collaborazione, agendo, a beneficio, del proprio superiore gerarchico, nella qualità di portavoce, di autista, di vettore di somme di denaro, di soldato”. Sempre secondo la decisione del giudice penale
“e' lo stesso D'RE, infatti, a non considerarsi un semplice “picciotto” allorquando manifesta alla moglie il proprio disappunto nell'aver appreso di essere stato scavalcato dai parenti di lei, i quali invece, avrebbero dovuto gerarchicamente riferirsi a lui. Quale longa manus del capo…”. Questi solo alcuni passaggi della sentenza penale che coinvolgono il ricorrente”) . Ha evidenziato il G.L. l'autonoma rilevanza, a prescindere dal loro connotato delittuoso, delle condotte accertate sul piano della tenuta del vincolo fiduciario e l'incidenza - con specificamente contestata dal lavoratore – della omessa comunicazione alla datrice di lavoro della sentenza di condanna penale siccome idonea ad assurgere di per sé sola a giusta causa di licenziamento ai sensi dell'art. 42 del CCNL. La sentenza di primo grado è oggi appellata dal il quale ne censura l'apoditticità Pt_1 del percorso logico-giuridico siccome poggiante sull'acritico recepimento delle risultanze del procedimento penale in nessun modo assoggettate alla indefettibile valutazione da esercitarsi in modo indipendente da parte del giudice del lavoro. Tanto in spregio alla presunzione di non colpevolezza di cui all'art. 27 della Costituzione ed al principio di autonomia che deve improntare i rapporti tra le due giurisdizioni. Il D' contesta in ogni caso la fondatezza delle accuse formulate a suo carico Pt_1 rinviando a tal fine al contenuto dell'atto di appello spiegato in sede penale laddove risultano sconfessate e smentite le fonti di prova poste a base della condanna. Impugna, altresì, il secondo capo della sentenza sul rilievo che l'amministrazione datoriale aveva avuto aliunde conoscenza dell'esito del processo penale nel contesto di altro complanare giudizio innescato dal rifiuto della di riprendere in servizio il dipendente CP_1 dopo la scarcerazione disposta nell'ambito del precitato procedimento penale. Resiste in questo grado del giudizio la che chiede il rigetto dell'impugnazione. CP_1
Acquisita copia del dispositivo reso dalla Corte di Appello di Palermo in data 8/1/2025 che ha ridotto la pena inflitta al a cinque anni e quattro mesi di reclusione Pt_1 assolvendolo dal reato di cui al capo 3 (concorso in violenza privata) all'udienza sopra indicata la causa è stata decisa come da dispositivo, in atti.
******** L'appello è infondato. E' ius receptum che nell'articolazione dei rapporti tra le due sfere della giurisdizione contrassegnata dall'abolizione della c.d. pregiudiziale penale, l'assetto ordinamentale che scaturisce dal dettato codicistico – art. 651 e ssg. C.p.p. – consegna un sistema che riserva ad ipotesi specifiche di sentenza penale definitiva resa in sede dibattimentale una efficacia idonea a vincolare l'accertamento devoluto in sede civile. Al di fuori di tali casi è tuttavia consentito al giudice civile di prelevare ed utilizzare, filtrandoli attraverso la propria mediazione critica, gli accertamenti e le prove raccolte in sede penale per sottoporli ad una autonoma disamina condotta nel rispetto delle limitazioni che l'ordinamento civile pone rispetto all'accertamento dei medesimi fatti materiali (art,. 654 c.p.p.). Si parla in questo caso di prova atipica per definire un elemento di conoscenza già passato al vaglio dell'A.G. penale e trasfuso nel documento/sentenza dal quale il giudice civile può lecitamente attingere indicazioni e/o argomenti probatori utili alla formazione del proprio libero e autonomo convincimento. Come precisato dalla S.C., in mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove "atipiche" (tra cui anche le risultanze di atti delle indagini preliminari svolte in sede penale), se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che sia configurabile la violazione del principio ex art. 101 c.p.c., dal momento che il contraddittorio sui mezzi istruttori si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale (Cass. 2947 del 01/02/2023). Tale assunto porta a negare non soltanto ogni prospettabile preclusione di carattere processuale al transito delle prove da un ordinamento all'altro ma soprattutto scongiura ogni sospetto di violazione della presunzione di innocenza nella misura in cui il giudice civile non deve in nessun modo soggiacere alla valutazione compiuta dal giudice penale ma ha il compito di assoggettare i medesimi elementi di prova alla propria personale e prudente disamina. Si è che nel rispetto dei superiori canoni interpretativi il giudice di primo grado ha utilizzato la tecnica del rimando “per relationem” agli accertamenti condotti in sede penale senza tuttavia ometterne un personale vaglio di attendibilità e di coerenza rispetto alla verifica della sussistenza della giusta causa del licenziamento.
In proposito è noto che in tanto è legittimo parlare di giusta causa del recesso dal rapporto di lavoro allorquando i fatti posti a base della misura pur concernendo vicende extra- lavorative del soggetto interessato abbiano assunto una rilevanza tale da pregiudicare fino a spezzarlo irreversibilmente il vincolo di fiducia (cfr. Cass. n. 2550 del 10/02/2015 In tema di licenziamento per giusta causa, il lavoratore deve astenersi dal porre in essere non solo i comportamenti espressamente vietati ma anche qualsiasi altra condotta che, per la natura e per le possibili conseguenze, risulti in contrasto con gli obblighi connessi al suo inserimento nella struttura e nell'organizzazione dell'impresa, dovendosi integrare l'art. 2105 cod. civ. con gli artt. 1175 e 1375 cod. civ., che impongono l'osservanza dei doveri di correttezza e di buona fede anche nei comportamenti extralavorativi, sì da non danneggiare il datore di lavoro).
Nel caso di specie gli elementi raccolti a carico del - cfr. intercettazioni Pt_1 ambientali e dichiarazioni del collaboratore di giustizia pagg. 81-95 Controparte_2 della sentenza penale del G.U.P. di Palermo - convergono a formare un quadro indiziario grave , preciso e concordante della sua partecipazione alla famiglia mafiosa di CP_4
capeggiata da , al quale il mostrava deferenza mettendosi
[...] Persona_2 Pt_1
a disposizione per ogni necessità legata al controllo anche violento delle attività economiche del territorio sottoposto all'influenza della famiglia mafiosa.
Significativo l'episodio emergente dalle conversazioni captate in data 1/8/2013 nei pressi di un locale nella disponibilità di tale nel quale il d'Amore in Persona_1 compagnia di si adoperavano per indurre il Lo a non fare Controparte_3 Per_1 lavorare un soggetto sgradito al sodalizio criminale. Tali emergenze non appaiono efficacemente scalfite dalle censure formulate dall'appello proposto in sede penale dal , rispetto al quale né gli elementi addotti al fine di Pt_1 minare la credibilità intrinseca del collaboratore di giustizia – additato come CP_2 soggetto di infima moralità e decenza – né le circostanze risultanti dalla perizia tecnica di parte riguardante il tracciamento del segnale gps utilizzato per l'individuazione del luogo del convegno avvenuto in data 1/8/2013 con il appaiono adeguate a Per_1 neutralizzare la convergenza oggettiva del quadro indiziario a carico del lavoratore , del quale in ogni caso la sentenza di appello penale ha confermato la caratura di membro appartenente alla consorteria criminale.
L'accertata sussistenza della giusta causa di licenziamento dovuta alla incompatibilità ontologica del permanere di una relazione di fiducia tra un n soggetto gravemente indiziato di appartenere ad una famiglia mafiosa e un datore di lavoro inserito nell'apparato pubblicistico, ha efficacia assorbente di ogni altra difesa e/o eccezione posta a base dell'odierna impugnazione. Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in calce.
P.Q.M.
La Corte , definitivamente pronunciando, conferma la sentenza n. 4068/2023 emessa dal
Tribunale di Palermo in data 23 novembre 2023. Condanna al pagamento in favore della delle spese del Parte_1 CP_1 presente grado del giudizio che liquida in complessivi € 3.473,00 oltre spese generali, iva e cpa in quanto dovute. Palermo 3 aprile 2025
Il Presidente est.
Michele De Maria