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Sentenza 9 luglio 2024
Sentenza 9 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 09/07/2024, n. 2047 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2047 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1400/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Quarta Civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
- dr.ssa Maria Teresa Brena Presidente
- dr.ssa Francesca Vullo Consigliere
- dr. Marco Del Vecchio Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1400/2023 promossa in grado d'appello
DA con sede in Modugno alla SS 96 Km 113 in persona dell'amministratore unico e Parte_1
legale rappresentante pro tempore sig. (C.F. ) Parte_2 C.F._1 elettivamente domiciliata in Milano alla via Vincenzo Foppa n. 40 presso lo studio dell'Avv.
Michele MAGRINO (C.F. ) che la rappresenta e difende unitamente C.F._2 all'Avv. Tommaso SAVITO (C.F. ) del foro di Taranto, giusta procura in C.F._3 calce all'atto di appello, difensori che hanno dichiarato di voler ricevere le comunicazioni e notifiche relative al presente giudizio presso i seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:
Email_1
Email_2
APPELLANTE
CONTRO pagina 1 di 12 (già fusa per incorporazione) con sede legale in Como Controparte_1 Controparte_1
via Belvedere n. 2/A (C.F. – P.IVA ) in persona del procuratore speciale dott. P.IVA_1 CP_2
come da procura a ministro Notaio dott. rep. 60808 – racc. 29493,
[...] Persona_1
rappresentata e difesa in forza di procura allegata all'atto di costituzione nel giudizio di appello dagli Avv.ti Alessandro GENCHI (C.F. ) – pec: C.F._4
– e Paolo ANTI (C.F. – pec: Email_3 C.F._5
– ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei predetti difensori Email_4
sito in Milano via Andrea Massena n. 18
APPELLATA
OGGETTO: appalto – altre ipotesi ex art. 1655 c.c.
CONCLUSIONI
per appellante) Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinto il contrario, in accoglimento del proposto appello, così provvedere:
- in via istruttoria, rigettando le avverse richieste, ammettere le richieste istruttorie già articolate nelle note n. 2 e 3 ex art. 183 comma VI c.p.c., ribadite in sede di precisazione delle conclusioni e nella comparsa conclusionale di Primo grado, che qui si abbiano per interamente riportate e trascritte.
Nel merito:
- dichiarare il difetto di legittimazione della ricorrente Controparte_1
- revocando il decreto ingiuntivo opposto, rigettare le avverse pretese, perché inammissibili destituite di ogni fondamento in fatto e in diritto e, comunque, indimostrate e non dovute le somme di cui alle fatture poste alla base del decreto ingiuntivo, dichiarando, occorrendo, la cessazione dei rapporti contrattuali per la scadenza dei termini;
- condannare la alla restituzione della somma di euro 10.246,73 ed euro Controparte_1
6.072,09 che ha corrisposto alla a mezzo bonifici Controparte_3 Controparte_1
bancari che si allegano, oltre interessi dal pagamento sino al soddisfo;
pagina 2 di 12 - condannare la società convenuta al pagamento delle spese de delle competenze professionali del doppio grado aumentati del 15% per RSG, IVA e CAP come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato.
per appellata): Controparte_1
voglia codesta Ecc.ma Corte, respinta ogni contraria domanda, sia di merito sia istruttoria, così giudicare: in via preliminare:
- dichiarare inammissibile l'appello promosso da per i motivi che precedono. Parte_1
In via principale:
- confermare la sentenza n. 9450/2022 emessa dal Tribunale di Milano e, anche nella denegata e non creduta ipotesi di riforma della stessa, respingere ogni domanda e richiesta avversaria, in quanto manifestatamente infondate in fatto e in diritto per tutto quanto argomentato e dedotto negli scritti difensivi depositati in primo grado e nella presente comparsa di costituzione e risposta.
In via istruttoria:
- si chiede ammettersi prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova preceduti dall'espressione
“vero che”:
1) nel periodo aprile 2017/dicembre 2019, in tutti i casi in cui l'impianto del sito di Modugno risultava attivato dal cliente, I.V.R.I: caso di allarme proveniente da tale sito – ha sempre effettuato il CP_4
servizio di video sorveglianza, segnalando al cliente tutte le anomalie;
2) in caso di anomalie riscontrate ha sempre disposto un intervento ispettivo mediante Controparte_1
GPG;
3) il servizio di vigilanza presso il sito di Triggiano prevedeva in caso di allarme Parte_1
proveniente dall'unità sottoposta a vigilanza, l'intervento sul posto della GPG;
4) nel periodo aprile 2017/dicembre 2019, in tutti i casi in cui l'impianto del sito di Triggiano risultava acceso dal cliente, – in caso di allarma proveniente da tale sito – ha sempre effettuato le Controparte_1
Cont verifiche inviando la sul posto;
5) all'esito degli interventi, sia da remoto che in loco, ha sempre informato il cliente CP_1 circa la conclusione dell'operazione segnalando le anomalie riscontrate, come risulta dia moduli di intervento che mi vengono mostrati, senza mai ricevere da alcuna contestazione;
Parte_1
pagina 3 di 12 6) ha sempre continuato ad usufruire dei servizi, provvedendo a richiedere anche servizi di Parte_1
vigilanza straordinario;
7) la centralina, sensori e/o i contatti erano di proprietà di la quale era l'unica a poter Parte_1
attivare l'impianto e consentire a di ricevere i degnali di allarme;
CP_1
8) in caso di mancata accensione dell'impianto agli orari prestabiliti, non poteva CP_1
ricevere gli allarmi intervenire in caso di necessità;
9) il servizio di vigilanza è stato eseguito con continuità dal 2011, come da commissioni di servizio e dai verbali di intervento che mi vengono mostrate;
si indicano quali testimoni anche a prova contraria sui capitoli di prova avversari, eventualmente ammessi, i sig.ri e . Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
SVOLGIMENTO DELPROCESSO
Con sentenza n. 9450/2022 pubblicata il 30.11.2022 il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
ogni diversa istanza disattesa o assorbita così provvedeva:
[...]
- rigetta l'opposizione proposta da e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. Parte_1
4107/2021 emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Milano in data 6.03.2021;
- condanna l'attrice opponente alla rifusione in favore della controparte delle spese di lite, liquidate in euro 5.077,00 per onorari, oltre 15% spese generali IVA e CPA.
***
Ciò posto la vicenda può essere sintetizzata nei termini che seguono.
***
Con rituale atto di citazione proponeva opposizione averso il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 4107/2021 emesso in data 9.02.2021-6.03.2021 dal Tribunale di Milano su ricorso di con CP_1
cui si ingiungeva alla predetta opponente il pagamento della somma di euro 8.144,43 oltre interessi legali maturati sulle singole fatture dalle scadenze al saldo e alle spese del procedimento monitorio in favore di a fronte di numerose fatture emesse dalla negli anni 2017-2019 per servizi di CP_1 CP_1
vigilanza svolti in favore della società opponente da gennaio 2017 ad ottobre 2019 in esecuzione dei rispettivi contratti, conclusi tra le parti in data 10.02.2011 e 6.09.2012.
pagina 4 di 12 A fondamento dell'opposizione adduceva che il primo rapporto contrattuale, relativo ad un immobile sito in Modugno, era cessato nel marzo del 2017, momento dal quale la società opposta non aveva più reso alcun servizio.
In ordine al secondo contratto, relativo ad un immobile sito in Triggiano, adduceva che dal 2014
l'immobile in oggetto era stato affittato ad altra e diversa società e pertanto non Parte_1
avrebbe più avuto la disponibilità dei locali oggetto dei servizi di vigilanza e degli altri servizi prestati dalla società opposta, il che implicava la cessazione del rapporto contrattuale.
Su tali basi, ritenuta infondata la pretesa creditoria azionata in via monitoria da chiedeva la CP_1
revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva in giudizio la quale, contestando l'opposizione proposta da Controparte_1
ne chiedeva oil rigetto con conferma del decreto ingiuntivo opposto. Parte_1
In primo luogo adduceva di aver svolto i servizi previsti dai due contratti conclusi con Parte_1
per gli immobili siti, rispettivamente, in Modugno e in Triggiano, nonché i servizi ispettivi a
[...]
richiesta nel settembre 2017 presso il sito di Triggiano e il punto vendita ASTA MOBILI Outlet
Astastore, rilevando che i servizi erano stati resi in conformità alle previsioni contrattuali e senza alcuna soluzione di continuità per tutto il periodo ed in assenza di contestazione da parte della società beneficiaria, che aveva continuato a ricevere le prestazioni senza darne disdetta.
Su tali basi chiedeva il rigetto dell'opposizione.
Alla prima udienza di trattazione della causa parte opponente contestava il difetto di legittimazione attiva in capo alla società opposta a seguito della intervenuta fusione per incorporazione della stessa in
Controparte_1
La società opposta replicava rilevando che la data del deposito del ricorso monitorio era anteriore alla data dell'1.02.2021, data dalla quale, per previsione espressa dell'atto di fusione, decorrevano gli effetti della fusione.
Nel corso della causa era concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto non risultando l'opposizione fondata su prova scritta.
All'esito del giudizio, il giudice di primo grado rigettava l'opposizione proposta confermando il decreto ingiuntivo opposto.
***
Con la sentenza impugnata l'organo giudicante di primo grado preliminarmente riteneva infondata, rigettandola, l'eccezione del difetto di legittimazione attiva della società opposta sollevata pagina 5 di 12 dall'opponente, atteso che, come rilevabile dall'atto di fusione di in CP_1 CP_1 [...]
la fusione, per espressa previsione del relativo atto di fusione, aveva effetto solo a partire CP_1
dall'1.02.2021, sicché alla data della proposizione del ricorso monitorio era pienamente Controparte_1
legittimata all'attivazione della tutela monitoria.
Nel merito, ritenuta l'inammissibilità delle prove orali richieste dall'opponente trattandosi di capitoli relativi a circostanze non contestate o comunque irrilevanti ai fini decisori, rilevava che parte opposta ha documentato la fornitura dei servizi di vigilanza in oggetto anche per il periodo successivo alla scadenza naturale dei contratti, dando prova della prosecuzione senza soluzione di continuità del rapporto contrattuale anche oltre tale data, come dimostrato dal fatto che fino alla prima metà del 2017 la società beneficiaria aveva provveduto al pagamento dei servizi di vigilanza e delle prestazioni espletate dalla controparte.
Rilevava altresì che all'atto della relativa emissione le fatture in oggetto non sono state contestate da parte di che provvedeva a contestarle per la prima volta, peraltro in modo Parte_1
generico, solo il 4.12.2019, successivamente alla lettera di sollecito del 11.11.2019 inviata da parte opposta.
Su tal basi, ritenuta l'infondatezza dell'opposizione ed avendo la società opposta provato la fornitura del servizio di vigilanza secondo le previsioni contrattuali, respingeva l'opposizione confermando il decreto ingiuntivo opposto.
***
Avverso la predetta sentenza ha interposto appello Parte_1
- Con il primo motivo di appello censurava la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice di prime cure riteneva infondata l'eccezione del difetto di legittimazione attiva della società opposta, assumendo al riguardo che secondo le previsioni dell'atto di fusione la società incorporante subentrava in tutto il patrimonio attivo e passivo della società incorporata e nei relativi obblighi impegni e passività di qualsiasi natura, anteriori e posteriori al 31.12.2018, data in cui Controparte_1
sarebbe subentrata nei rapporti facenti capo alla e pertanto secondo la prospettazione Controparte_1 dell'appellante all'atto della proposizione del ricorso monitorio difettava della CP_1
legittimazione attiva.
- Con il secondo motivo di appello censurava la sentenza impugnata nella parte in cui riteneva comprovata la sussistenza del credito attivato in via monitoria e il relativo rapporto contrattuale sottostante, assumendo che lo stesso non poteva ritenersi tacitamente rinnovato in relazione al contratto pagina 6 di 12 relativo ai servizi di vigilanza per l'immobile sito in Modugno, avendo Parte_1
comunicato nel febbraio del 2017 la cessazione del contratto, e quanto al contratto relativo ai servizi per l'immobile sito in Triggiano, non potendosi ritenere il contratto ancora efficace a seguito della concessione in affitto del relativo immobile ad una diversa società.
Adduceva, inoltre, l'inidoneità probatoria delle schede di intervento prodotte da parte appellata in quanto, trattandosi di documenti di formazione unilaterale e provenienti dalla parte, risulterebbero inidonei a comprovare le prestazioni in essi indicate e conseguentemente la continuazione del rapporto contrattuale.
- Con il terzo motivo di appello censurava la sentenza impugnata nella parte in cui erroneamente aveva rigettato le richieste istruttoria articolate nel giudizio di primo grado.
- Con il quarto motivo di appello chiedeva la riforma della sentenza in ordine alla regolamentazione delle spese, dovendo le stesse, in accoglimento del gravame e conseguente accoglimento dell'opposizione proposta, essere poste a carico della società opposta.
Su tali basi chiedeva, in riforma della sentenza appellata, la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva in giudizio la quale contestava l'atto di gravame proposto Controparte_1
confutando agli argomenti di fatto e di diritto posti a fondamento, ritenendo corretto il costrutto della sentenza appellata sia in ordine al rigetto dell'eccezione relativa al difetto di legittimazione passiva di sollevata da parte appellante, sia in ordine alla fondatezza del credito, Controparte_1
dovendosi ritenere proseguito anche dopo la naturale data di scadenza, senza soluzione di continuità, il rapporto contrattale a base delle prestazioni di cui alle fatture in oggetto.
Su tali basi chiedeva il rigetto dell'appello.
All'udienza, cartolare, del 20.06.2024, preso atto dell'avvenuto deposito nei termini concessi del foglio delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica e delle note scritte sostitutive di udienza, la causa era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non risulta fondato e va conseguentemente rigettato.
***
In ordine al primo motivo di appello – con cui parte appellante ha riproposto l'eccezione formulata in primo grado del difetto di legittimazione attiva della società opposta – ne va rilevata l'infondatezza pagina 7 di 12 atteso che il ricorso per decreto ingiuntivo proposto da – società incorporata in CP_1
giusto atto di fusione per incorporazione in atti – è stato depositato in data Controparte_1
18.01.2021.
La fusione per incorporazione della società in come da espressa CP_1 Controparte_1 previsione dell'atto di fusione, e come riportato anche nella stessa visura camerale depositata in atti, ha avuto effetto dalla data del 1.02.2021.
Ne consegue che all'atto del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, avvenuto in data 18.01.2021, sussisteva la legittimazione attiva della ricorrente.
Comunque, all'atto della cancellazione della società incorporata, richiamato da parte appellante ed avvenuta in data 27.01.2021, il ricorso per decreto ingiuntivo era stato depositato e il procedimento ritualmente iscritto a ruolo in data 26.01.2021, evidentemente prima della cancellazione della società.
Nessuna rilevanza riveste la circostanza che con l'atto di fusione, nel regolare i rapporti patrimoniali tra le due società era previsto il subingresso della società incorporante nel patrimonio della già CP_1
prima della data di efficacia della fusione, attenendo tale previsione alla regolazione interna dei rapporti patrimoniali e di bilancio, non già alla effettiva efficacia della fusione.
Segue il rigetto del primo motivo di appello.
***
Del pari risulta infondato il secondo motivo di appello.
Preliminarmente va premesso che il quadro probatorio emerso e di seguito esaminato, da ritenersi completo, non rende necessaria alcuna ulteriore istruttoria.
Ciò posto emerge in atti che il rapporto contrattuale tra e quanto Parte_3 Parte_1 all'opificio di Modugno, è nato con il contratto del 10.02.2011 di durata triennale ed avente ad oggetto servizio di video sorveglianza, esteso anche alla ricezione di segnali di allarme ed al servizio di pronto intervento, e quanto all'opificio , con contratto stipulato in data 6.09.2012, del pari di Parte_4
durata triennale, ed avente ad oggetto servizi di ricezione di segnale di allarme e di pronto intervento.
Emerge altresì che nel settembre 2014 la società opponente concesse in affitto l'opificio sito in
Triggiano, oggetto del secondo contratto, dapprima alla società DANI s.r.l.s. e, poco dopo, a seguito della risoluzione del predetto contratto di affitto, alla società DIEMME s.r.l.
Non risulta però documentata la comunicazione da parte di alla controparte Parte_1 contrattuale della concessione in affitto dell'immobile sito in Triggiano, oggetto dei servizi di vigilanza di cui al predetto contratto.
pagina 8 di 12 Risultano prodotte in copia le fatture menzionate in ricorso e specificamente richiamate da poste a fondamento del credito azionato, nelle quali vi è analitica Parte_5
descrizione delle attività svolte e relative ai surriferiti rapporti contrattuali.
Del pari risultano prodotti da i “verbali di allarme”, i “verbali di allarme Controparte_1 video” e i “verbali di intervento”, e le schede relative alle prestazioni in oggetto, contenenti la descrizione dell'evento e l'indicazione del luogo data ed ora dell'allarme o dell'intervento, che oltre a comprovare la vigenza del rapporto contrattuale danno conferma della esecuzione dei servizi e prestazioni di cui alle relative fatture.
Le predette fatture traggono origine dalla commissione di servizio ispettivo di video sorveglianza presso il sito di di Modugno di cui al contratto stipulato il 1.03.2011, dalla Parte_1
commissione di servizio di ricezione di segnale di allarme e servizio ispettivo di pronto intervento presso il deposito di sito in Triggiano, con decorrenza dal 1.10.2012 e relative al Parte_1
secondo dei contratti innanzi menzionati, nonché dai servizi ispettivi a richiesta presso il sito di
[...]
di Triggiano ed il punto vendita ASTA MOBILI Outlet Astatore. Parte_1
Secondo quanto rilevabile dalla documentazione prodotta, i servizi di cui al predetto rapporto contrattuale prevedevano, quanto alla prima commissione, un servizio ispettivo di video-ronda da effettuarsi tutti i giorni dalle ore 20:00 alle ore 7:00 mediante n. 14 telecamere in occasione di segnali d'allarme provenienti dalla proprietà sorvegliata, e quanto alla seconda commissione, un servizio ispettivo su ricezione di segnale d'allarme da svolgersi con Guardie Giurate Particolari, attivo dalle ore
19:00 alle ore 6:00 sette giorni su sette, e quanto alle richieste extra contratto, i servizi ispettivi da effettuarsi in determinate fasce orarie decise dalla committenza.
Tanto premesso, e sulla base della documentazione in atti, è da ritenersi comprovata la prosecuzione anche oltre la scadenza naturale dei predetti contratti l'erogazione delle prestazioni contrattuali, i cui servizi sono stati regolarmente pagati, come ammesso dalla stessa parte opponente fino ad aprile 2017.
Al contrario di quanto sostenuto dall'appellante, non risulta in atti la comunicazione con cui
[...]
nel mese di febbraio 2017, avrebbe comunicato alla controparte la cessazione del Parte_1
rapporto di cui al contratto relativo all'immobile sito in Modugno. Della predetta comunicazione si fa menzione nella lettera inviata a fronte della richiesta di pagamento nell'ottobre 2019, ma non se ne documenta l'effettivo invio alla società fornitrice dei servizi al tempo della asserita intervenuta cessazione del rapporto, il che non consente di ritenere comprovato che il contratto ebbe a cessare nel mese di febbraio 2017.
pagina 9 di 12 La continuazione di fatto del rapporto tra le parti, comportante il rinnovo per facta concludentia del contratto, costituente la fonte regolativa del rapporto, è comprovata dalla erogazione senza soluzione di continuità delle medesime prestazioni e servizi con le medesime modalità esecutive anche dopo la naturale scadenza del contratto, a cui è seguito il pagamento delle fatture conseguentemente emesse fino all'aprile 2017.
Contrariamente a quanto assunto da parte appellante, la circostanza che ha Parte_1
accettato senza riserve e contestazioni l'erogazione delle prestazioni anche successivamente alla data di naturale scadenza del contratto, provvedendo anche al relativo pagamento, è chiara ed inconfutabile espressione della volontà di rinnovarne la vigenza.
Non avendo dato prova del fatto estintivo del rapporto contrattuale, deve ritenersi Parte_1
che esso si sia di fatto protratto per il periodo in esame, nel quale risultano emesse le fatture e le schede di intervento allegate e prodotte da poste a fondamento del credito in Controparte_1
esame.
Del pari deve ritenersi tacitamente rinnovato il secondo contratto, relativo all'immobile sito in
Triggiano, in relazione al quale nessuna rilevanza può rivestire la circostanza, addotta da parte appellante, che l'immobile in oggetto, già nel corso di naturale durata del contratto, sia stato dato in affitto a diversa società, non potendo tale evento, in assenza di uno specifico accordo risolutivo, determinare di per sé la cessazione di efficacia del contratto.
Nel caso di specie non risulta che abbia formalmente comunicato alla controparte Parte_1 contrattuale la circostanza che l'immobile era stato concesso in affitto ad una diversa società, né risulta che abbia in altro modo comunicato la propria intenzione di risolvere anticipatamente il contratto, il cui rapporto nei termini innanzi rassegnati, è continuato senza soluzione di continuità anche dopo la data di naturale scadenza.
Ulteriore elemento comprovate la protrazione, accettata dalle parti, dell'esplicazione dei predetti rapporti contrattuali è data da quanto documentato nelle schede di intervento prodotte da che danno compiuta descrizione, documentandoli, dei vari interventi Controparte_1
effettuati in esecuzione del contratto o delle richieste di intervento a seguito di allarmi.
L'analiticità della descrizione degli eventi e delle prestazioni erogate, con indicazione di data, orario e luogo dell'intervento e della prestazione, conferiscono piena attendibilità alla predetta fonte documentale.
pagina 10 di 12 Comprovata la protrazione, anche oltre la data di naturale scadenza del rapporto contrattuale di base e l'esecuzione continuativa dei relativi servizi di vigilanza, deve del pari ritenersi comprovata l'esecuzione dei servizi e delle prestazioni di cui alle fatture prodotte da Controparte_1
contenenti analitica e dettagliata descrizione delle prestazioni contrattuali eseguite, le quali sono state genericamente contestate solo al momento dell'invio del sollecito di pagamento, e trovano riscontro, quanto alla riferibilità al rapporto contrattuale in essere tra le parti, in quanto decritto e documentato nelle schede di intervento prodotte dalla società erogatrice del servizio.
Conseguentemente, in assolvimento al relativo onere probatorio, la società creditrice ha ampiamente provato la sussistenza e l'entità del credito azionato in via monitoria.
***
Segue il rigetto dell'appello proposto.
***
Le spese di lite seguono la regola della soccombenza.
Conseguentemente l'appellante va condannata alla rifusione in favore Parte_1 dell'appellata delle spese di lite del presente giudizio di appello che, in Controparte_1 ragione dell'attività difensiva svolta, del valore della causa (compresa nello scaglio tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00) ed avuto riguardo ai valori tariffari applicabili, vanno liquidate in complessivi euro
4.000,00 per compensi difensivi oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese forfettarie, Cpa ed
Iva come per legge.
***
Va dato altresì atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico di parte appellante dell'ulteriore importo pari al doppio del contributo unificato a norma del comma 1 quater dell'art. 13
DPR 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di avverso la sentenza n. 9450/2022 pubblicata il
[...] Controparte_6
30.11.2022 del Tribunale di Milano, ogni altra domanda e/o eccezione disattesa e/o rigettata, così provvede:
- rigetta l'appello proposto dall'appellante e conferma la sentenza appellata;
Parte_1
pagina 11 di 12 - condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata Parte_1 CP_6
delle spese di lite del presente giudizio di appello che liquida in complessivi euro 4.000,00
[...]
oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali, CPA e Iva come per legge.
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante Parte_1
del doppio del contributo unificato a norma del comma 1 quater dell'art. 13 DPR 115/2002.
[...]
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 26 giugno 2024.
Il Consigliere estensore
Dr. Marco Del Vecchio
Il Presidente
Dr.ssa Maria Teresa Brena
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Quarta Civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
- dr.ssa Maria Teresa Brena Presidente
- dr.ssa Francesca Vullo Consigliere
- dr. Marco Del Vecchio Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1400/2023 promossa in grado d'appello
DA con sede in Modugno alla SS 96 Km 113 in persona dell'amministratore unico e Parte_1
legale rappresentante pro tempore sig. (C.F. ) Parte_2 C.F._1 elettivamente domiciliata in Milano alla via Vincenzo Foppa n. 40 presso lo studio dell'Avv.
Michele MAGRINO (C.F. ) che la rappresenta e difende unitamente C.F._2 all'Avv. Tommaso SAVITO (C.F. ) del foro di Taranto, giusta procura in C.F._3 calce all'atto di appello, difensori che hanno dichiarato di voler ricevere le comunicazioni e notifiche relative al presente giudizio presso i seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:
Email_1
Email_2
APPELLANTE
CONTRO pagina 1 di 12 (già fusa per incorporazione) con sede legale in Como Controparte_1 Controparte_1
via Belvedere n. 2/A (C.F. – P.IVA ) in persona del procuratore speciale dott. P.IVA_1 CP_2
come da procura a ministro Notaio dott. rep. 60808 – racc. 29493,
[...] Persona_1
rappresentata e difesa in forza di procura allegata all'atto di costituzione nel giudizio di appello dagli Avv.ti Alessandro GENCHI (C.F. ) – pec: C.F._4
– e Paolo ANTI (C.F. – pec: Email_3 C.F._5
– ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei predetti difensori Email_4
sito in Milano via Andrea Massena n. 18
APPELLATA
OGGETTO: appalto – altre ipotesi ex art. 1655 c.c.
CONCLUSIONI
per appellante) Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinto il contrario, in accoglimento del proposto appello, così provvedere:
- in via istruttoria, rigettando le avverse richieste, ammettere le richieste istruttorie già articolate nelle note n. 2 e 3 ex art. 183 comma VI c.p.c., ribadite in sede di precisazione delle conclusioni e nella comparsa conclusionale di Primo grado, che qui si abbiano per interamente riportate e trascritte.
Nel merito:
- dichiarare il difetto di legittimazione della ricorrente Controparte_1
- revocando il decreto ingiuntivo opposto, rigettare le avverse pretese, perché inammissibili destituite di ogni fondamento in fatto e in diritto e, comunque, indimostrate e non dovute le somme di cui alle fatture poste alla base del decreto ingiuntivo, dichiarando, occorrendo, la cessazione dei rapporti contrattuali per la scadenza dei termini;
- condannare la alla restituzione della somma di euro 10.246,73 ed euro Controparte_1
6.072,09 che ha corrisposto alla a mezzo bonifici Controparte_3 Controparte_1
bancari che si allegano, oltre interessi dal pagamento sino al soddisfo;
pagina 2 di 12 - condannare la società convenuta al pagamento delle spese de delle competenze professionali del doppio grado aumentati del 15% per RSG, IVA e CAP come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato.
per appellata): Controparte_1
voglia codesta Ecc.ma Corte, respinta ogni contraria domanda, sia di merito sia istruttoria, così giudicare: in via preliminare:
- dichiarare inammissibile l'appello promosso da per i motivi che precedono. Parte_1
In via principale:
- confermare la sentenza n. 9450/2022 emessa dal Tribunale di Milano e, anche nella denegata e non creduta ipotesi di riforma della stessa, respingere ogni domanda e richiesta avversaria, in quanto manifestatamente infondate in fatto e in diritto per tutto quanto argomentato e dedotto negli scritti difensivi depositati in primo grado e nella presente comparsa di costituzione e risposta.
In via istruttoria:
- si chiede ammettersi prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova preceduti dall'espressione
“vero che”:
1) nel periodo aprile 2017/dicembre 2019, in tutti i casi in cui l'impianto del sito di Modugno risultava attivato dal cliente, I.V.R.I: caso di allarme proveniente da tale sito – ha sempre effettuato il CP_4
servizio di video sorveglianza, segnalando al cliente tutte le anomalie;
2) in caso di anomalie riscontrate ha sempre disposto un intervento ispettivo mediante Controparte_1
GPG;
3) il servizio di vigilanza presso il sito di Triggiano prevedeva in caso di allarme Parte_1
proveniente dall'unità sottoposta a vigilanza, l'intervento sul posto della GPG;
4) nel periodo aprile 2017/dicembre 2019, in tutti i casi in cui l'impianto del sito di Triggiano risultava acceso dal cliente, – in caso di allarma proveniente da tale sito – ha sempre effettuato le Controparte_1
Cont verifiche inviando la sul posto;
5) all'esito degli interventi, sia da remoto che in loco, ha sempre informato il cliente CP_1 circa la conclusione dell'operazione segnalando le anomalie riscontrate, come risulta dia moduli di intervento che mi vengono mostrati, senza mai ricevere da alcuna contestazione;
Parte_1
pagina 3 di 12 6) ha sempre continuato ad usufruire dei servizi, provvedendo a richiedere anche servizi di Parte_1
vigilanza straordinario;
7) la centralina, sensori e/o i contatti erano di proprietà di la quale era l'unica a poter Parte_1
attivare l'impianto e consentire a di ricevere i degnali di allarme;
CP_1
8) in caso di mancata accensione dell'impianto agli orari prestabiliti, non poteva CP_1
ricevere gli allarmi intervenire in caso di necessità;
9) il servizio di vigilanza è stato eseguito con continuità dal 2011, come da commissioni di servizio e dai verbali di intervento che mi vengono mostrate;
si indicano quali testimoni anche a prova contraria sui capitoli di prova avversari, eventualmente ammessi, i sig.ri e . Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
SVOLGIMENTO DELPROCESSO
Con sentenza n. 9450/2022 pubblicata il 30.11.2022 il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
ogni diversa istanza disattesa o assorbita così provvedeva:
[...]
- rigetta l'opposizione proposta da e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. Parte_1
4107/2021 emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Milano in data 6.03.2021;
- condanna l'attrice opponente alla rifusione in favore della controparte delle spese di lite, liquidate in euro 5.077,00 per onorari, oltre 15% spese generali IVA e CPA.
***
Ciò posto la vicenda può essere sintetizzata nei termini che seguono.
***
Con rituale atto di citazione proponeva opposizione averso il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 4107/2021 emesso in data 9.02.2021-6.03.2021 dal Tribunale di Milano su ricorso di con CP_1
cui si ingiungeva alla predetta opponente il pagamento della somma di euro 8.144,43 oltre interessi legali maturati sulle singole fatture dalle scadenze al saldo e alle spese del procedimento monitorio in favore di a fronte di numerose fatture emesse dalla negli anni 2017-2019 per servizi di CP_1 CP_1
vigilanza svolti in favore della società opponente da gennaio 2017 ad ottobre 2019 in esecuzione dei rispettivi contratti, conclusi tra le parti in data 10.02.2011 e 6.09.2012.
pagina 4 di 12 A fondamento dell'opposizione adduceva che il primo rapporto contrattuale, relativo ad un immobile sito in Modugno, era cessato nel marzo del 2017, momento dal quale la società opposta non aveva più reso alcun servizio.
In ordine al secondo contratto, relativo ad un immobile sito in Triggiano, adduceva che dal 2014
l'immobile in oggetto era stato affittato ad altra e diversa società e pertanto non Parte_1
avrebbe più avuto la disponibilità dei locali oggetto dei servizi di vigilanza e degli altri servizi prestati dalla società opposta, il che implicava la cessazione del rapporto contrattuale.
Su tali basi, ritenuta infondata la pretesa creditoria azionata in via monitoria da chiedeva la CP_1
revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva in giudizio la quale, contestando l'opposizione proposta da Controparte_1
ne chiedeva oil rigetto con conferma del decreto ingiuntivo opposto. Parte_1
In primo luogo adduceva di aver svolto i servizi previsti dai due contratti conclusi con Parte_1
per gli immobili siti, rispettivamente, in Modugno e in Triggiano, nonché i servizi ispettivi a
[...]
richiesta nel settembre 2017 presso il sito di Triggiano e il punto vendita ASTA MOBILI Outlet
Astastore, rilevando che i servizi erano stati resi in conformità alle previsioni contrattuali e senza alcuna soluzione di continuità per tutto il periodo ed in assenza di contestazione da parte della società beneficiaria, che aveva continuato a ricevere le prestazioni senza darne disdetta.
Su tali basi chiedeva il rigetto dell'opposizione.
Alla prima udienza di trattazione della causa parte opponente contestava il difetto di legittimazione attiva in capo alla società opposta a seguito della intervenuta fusione per incorporazione della stessa in
Controparte_1
La società opposta replicava rilevando che la data del deposito del ricorso monitorio era anteriore alla data dell'1.02.2021, data dalla quale, per previsione espressa dell'atto di fusione, decorrevano gli effetti della fusione.
Nel corso della causa era concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto non risultando l'opposizione fondata su prova scritta.
All'esito del giudizio, il giudice di primo grado rigettava l'opposizione proposta confermando il decreto ingiuntivo opposto.
***
Con la sentenza impugnata l'organo giudicante di primo grado preliminarmente riteneva infondata, rigettandola, l'eccezione del difetto di legittimazione attiva della società opposta sollevata pagina 5 di 12 dall'opponente, atteso che, come rilevabile dall'atto di fusione di in CP_1 CP_1 [...]
la fusione, per espressa previsione del relativo atto di fusione, aveva effetto solo a partire CP_1
dall'1.02.2021, sicché alla data della proposizione del ricorso monitorio era pienamente Controparte_1
legittimata all'attivazione della tutela monitoria.
Nel merito, ritenuta l'inammissibilità delle prove orali richieste dall'opponente trattandosi di capitoli relativi a circostanze non contestate o comunque irrilevanti ai fini decisori, rilevava che parte opposta ha documentato la fornitura dei servizi di vigilanza in oggetto anche per il periodo successivo alla scadenza naturale dei contratti, dando prova della prosecuzione senza soluzione di continuità del rapporto contrattuale anche oltre tale data, come dimostrato dal fatto che fino alla prima metà del 2017 la società beneficiaria aveva provveduto al pagamento dei servizi di vigilanza e delle prestazioni espletate dalla controparte.
Rilevava altresì che all'atto della relativa emissione le fatture in oggetto non sono state contestate da parte di che provvedeva a contestarle per la prima volta, peraltro in modo Parte_1
generico, solo il 4.12.2019, successivamente alla lettera di sollecito del 11.11.2019 inviata da parte opposta.
Su tal basi, ritenuta l'infondatezza dell'opposizione ed avendo la società opposta provato la fornitura del servizio di vigilanza secondo le previsioni contrattuali, respingeva l'opposizione confermando il decreto ingiuntivo opposto.
***
Avverso la predetta sentenza ha interposto appello Parte_1
- Con il primo motivo di appello censurava la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice di prime cure riteneva infondata l'eccezione del difetto di legittimazione attiva della società opposta, assumendo al riguardo che secondo le previsioni dell'atto di fusione la società incorporante subentrava in tutto il patrimonio attivo e passivo della società incorporata e nei relativi obblighi impegni e passività di qualsiasi natura, anteriori e posteriori al 31.12.2018, data in cui Controparte_1
sarebbe subentrata nei rapporti facenti capo alla e pertanto secondo la prospettazione Controparte_1 dell'appellante all'atto della proposizione del ricorso monitorio difettava della CP_1
legittimazione attiva.
- Con il secondo motivo di appello censurava la sentenza impugnata nella parte in cui riteneva comprovata la sussistenza del credito attivato in via monitoria e il relativo rapporto contrattuale sottostante, assumendo che lo stesso non poteva ritenersi tacitamente rinnovato in relazione al contratto pagina 6 di 12 relativo ai servizi di vigilanza per l'immobile sito in Modugno, avendo Parte_1
comunicato nel febbraio del 2017 la cessazione del contratto, e quanto al contratto relativo ai servizi per l'immobile sito in Triggiano, non potendosi ritenere il contratto ancora efficace a seguito della concessione in affitto del relativo immobile ad una diversa società.
Adduceva, inoltre, l'inidoneità probatoria delle schede di intervento prodotte da parte appellata in quanto, trattandosi di documenti di formazione unilaterale e provenienti dalla parte, risulterebbero inidonei a comprovare le prestazioni in essi indicate e conseguentemente la continuazione del rapporto contrattuale.
- Con il terzo motivo di appello censurava la sentenza impugnata nella parte in cui erroneamente aveva rigettato le richieste istruttoria articolate nel giudizio di primo grado.
- Con il quarto motivo di appello chiedeva la riforma della sentenza in ordine alla regolamentazione delle spese, dovendo le stesse, in accoglimento del gravame e conseguente accoglimento dell'opposizione proposta, essere poste a carico della società opposta.
Su tali basi chiedeva, in riforma della sentenza appellata, la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva in giudizio la quale contestava l'atto di gravame proposto Controparte_1
confutando agli argomenti di fatto e di diritto posti a fondamento, ritenendo corretto il costrutto della sentenza appellata sia in ordine al rigetto dell'eccezione relativa al difetto di legittimazione passiva di sollevata da parte appellante, sia in ordine alla fondatezza del credito, Controparte_1
dovendosi ritenere proseguito anche dopo la naturale data di scadenza, senza soluzione di continuità, il rapporto contrattale a base delle prestazioni di cui alle fatture in oggetto.
Su tali basi chiedeva il rigetto dell'appello.
All'udienza, cartolare, del 20.06.2024, preso atto dell'avvenuto deposito nei termini concessi del foglio delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica e delle note scritte sostitutive di udienza, la causa era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non risulta fondato e va conseguentemente rigettato.
***
In ordine al primo motivo di appello – con cui parte appellante ha riproposto l'eccezione formulata in primo grado del difetto di legittimazione attiva della società opposta – ne va rilevata l'infondatezza pagina 7 di 12 atteso che il ricorso per decreto ingiuntivo proposto da – società incorporata in CP_1
giusto atto di fusione per incorporazione in atti – è stato depositato in data Controparte_1
18.01.2021.
La fusione per incorporazione della società in come da espressa CP_1 Controparte_1 previsione dell'atto di fusione, e come riportato anche nella stessa visura camerale depositata in atti, ha avuto effetto dalla data del 1.02.2021.
Ne consegue che all'atto del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, avvenuto in data 18.01.2021, sussisteva la legittimazione attiva della ricorrente.
Comunque, all'atto della cancellazione della società incorporata, richiamato da parte appellante ed avvenuta in data 27.01.2021, il ricorso per decreto ingiuntivo era stato depositato e il procedimento ritualmente iscritto a ruolo in data 26.01.2021, evidentemente prima della cancellazione della società.
Nessuna rilevanza riveste la circostanza che con l'atto di fusione, nel regolare i rapporti patrimoniali tra le due società era previsto il subingresso della società incorporante nel patrimonio della già CP_1
prima della data di efficacia della fusione, attenendo tale previsione alla regolazione interna dei rapporti patrimoniali e di bilancio, non già alla effettiva efficacia della fusione.
Segue il rigetto del primo motivo di appello.
***
Del pari risulta infondato il secondo motivo di appello.
Preliminarmente va premesso che il quadro probatorio emerso e di seguito esaminato, da ritenersi completo, non rende necessaria alcuna ulteriore istruttoria.
Ciò posto emerge in atti che il rapporto contrattuale tra e quanto Parte_3 Parte_1 all'opificio di Modugno, è nato con il contratto del 10.02.2011 di durata triennale ed avente ad oggetto servizio di video sorveglianza, esteso anche alla ricezione di segnali di allarme ed al servizio di pronto intervento, e quanto all'opificio , con contratto stipulato in data 6.09.2012, del pari di Parte_4
durata triennale, ed avente ad oggetto servizi di ricezione di segnale di allarme e di pronto intervento.
Emerge altresì che nel settembre 2014 la società opponente concesse in affitto l'opificio sito in
Triggiano, oggetto del secondo contratto, dapprima alla società DANI s.r.l.s. e, poco dopo, a seguito della risoluzione del predetto contratto di affitto, alla società DIEMME s.r.l.
Non risulta però documentata la comunicazione da parte di alla controparte Parte_1 contrattuale della concessione in affitto dell'immobile sito in Triggiano, oggetto dei servizi di vigilanza di cui al predetto contratto.
pagina 8 di 12 Risultano prodotte in copia le fatture menzionate in ricorso e specificamente richiamate da poste a fondamento del credito azionato, nelle quali vi è analitica Parte_5
descrizione delle attività svolte e relative ai surriferiti rapporti contrattuali.
Del pari risultano prodotti da i “verbali di allarme”, i “verbali di allarme Controparte_1 video” e i “verbali di intervento”, e le schede relative alle prestazioni in oggetto, contenenti la descrizione dell'evento e l'indicazione del luogo data ed ora dell'allarme o dell'intervento, che oltre a comprovare la vigenza del rapporto contrattuale danno conferma della esecuzione dei servizi e prestazioni di cui alle relative fatture.
Le predette fatture traggono origine dalla commissione di servizio ispettivo di video sorveglianza presso il sito di di Modugno di cui al contratto stipulato il 1.03.2011, dalla Parte_1
commissione di servizio di ricezione di segnale di allarme e servizio ispettivo di pronto intervento presso il deposito di sito in Triggiano, con decorrenza dal 1.10.2012 e relative al Parte_1
secondo dei contratti innanzi menzionati, nonché dai servizi ispettivi a richiesta presso il sito di
[...]
di Triggiano ed il punto vendita ASTA MOBILI Outlet Astatore. Parte_1
Secondo quanto rilevabile dalla documentazione prodotta, i servizi di cui al predetto rapporto contrattuale prevedevano, quanto alla prima commissione, un servizio ispettivo di video-ronda da effettuarsi tutti i giorni dalle ore 20:00 alle ore 7:00 mediante n. 14 telecamere in occasione di segnali d'allarme provenienti dalla proprietà sorvegliata, e quanto alla seconda commissione, un servizio ispettivo su ricezione di segnale d'allarme da svolgersi con Guardie Giurate Particolari, attivo dalle ore
19:00 alle ore 6:00 sette giorni su sette, e quanto alle richieste extra contratto, i servizi ispettivi da effettuarsi in determinate fasce orarie decise dalla committenza.
Tanto premesso, e sulla base della documentazione in atti, è da ritenersi comprovata la prosecuzione anche oltre la scadenza naturale dei predetti contratti l'erogazione delle prestazioni contrattuali, i cui servizi sono stati regolarmente pagati, come ammesso dalla stessa parte opponente fino ad aprile 2017.
Al contrario di quanto sostenuto dall'appellante, non risulta in atti la comunicazione con cui
[...]
nel mese di febbraio 2017, avrebbe comunicato alla controparte la cessazione del Parte_1
rapporto di cui al contratto relativo all'immobile sito in Modugno. Della predetta comunicazione si fa menzione nella lettera inviata a fronte della richiesta di pagamento nell'ottobre 2019, ma non se ne documenta l'effettivo invio alla società fornitrice dei servizi al tempo della asserita intervenuta cessazione del rapporto, il che non consente di ritenere comprovato che il contratto ebbe a cessare nel mese di febbraio 2017.
pagina 9 di 12 La continuazione di fatto del rapporto tra le parti, comportante il rinnovo per facta concludentia del contratto, costituente la fonte regolativa del rapporto, è comprovata dalla erogazione senza soluzione di continuità delle medesime prestazioni e servizi con le medesime modalità esecutive anche dopo la naturale scadenza del contratto, a cui è seguito il pagamento delle fatture conseguentemente emesse fino all'aprile 2017.
Contrariamente a quanto assunto da parte appellante, la circostanza che ha Parte_1
accettato senza riserve e contestazioni l'erogazione delle prestazioni anche successivamente alla data di naturale scadenza del contratto, provvedendo anche al relativo pagamento, è chiara ed inconfutabile espressione della volontà di rinnovarne la vigenza.
Non avendo dato prova del fatto estintivo del rapporto contrattuale, deve ritenersi Parte_1
che esso si sia di fatto protratto per il periodo in esame, nel quale risultano emesse le fatture e le schede di intervento allegate e prodotte da poste a fondamento del credito in Controparte_1
esame.
Del pari deve ritenersi tacitamente rinnovato il secondo contratto, relativo all'immobile sito in
Triggiano, in relazione al quale nessuna rilevanza può rivestire la circostanza, addotta da parte appellante, che l'immobile in oggetto, già nel corso di naturale durata del contratto, sia stato dato in affitto a diversa società, non potendo tale evento, in assenza di uno specifico accordo risolutivo, determinare di per sé la cessazione di efficacia del contratto.
Nel caso di specie non risulta che abbia formalmente comunicato alla controparte Parte_1 contrattuale la circostanza che l'immobile era stato concesso in affitto ad una diversa società, né risulta che abbia in altro modo comunicato la propria intenzione di risolvere anticipatamente il contratto, il cui rapporto nei termini innanzi rassegnati, è continuato senza soluzione di continuità anche dopo la data di naturale scadenza.
Ulteriore elemento comprovate la protrazione, accettata dalle parti, dell'esplicazione dei predetti rapporti contrattuali è data da quanto documentato nelle schede di intervento prodotte da che danno compiuta descrizione, documentandoli, dei vari interventi Controparte_1
effettuati in esecuzione del contratto o delle richieste di intervento a seguito di allarmi.
L'analiticità della descrizione degli eventi e delle prestazioni erogate, con indicazione di data, orario e luogo dell'intervento e della prestazione, conferiscono piena attendibilità alla predetta fonte documentale.
pagina 10 di 12 Comprovata la protrazione, anche oltre la data di naturale scadenza del rapporto contrattuale di base e l'esecuzione continuativa dei relativi servizi di vigilanza, deve del pari ritenersi comprovata l'esecuzione dei servizi e delle prestazioni di cui alle fatture prodotte da Controparte_1
contenenti analitica e dettagliata descrizione delle prestazioni contrattuali eseguite, le quali sono state genericamente contestate solo al momento dell'invio del sollecito di pagamento, e trovano riscontro, quanto alla riferibilità al rapporto contrattuale in essere tra le parti, in quanto decritto e documentato nelle schede di intervento prodotte dalla società erogatrice del servizio.
Conseguentemente, in assolvimento al relativo onere probatorio, la società creditrice ha ampiamente provato la sussistenza e l'entità del credito azionato in via monitoria.
***
Segue il rigetto dell'appello proposto.
***
Le spese di lite seguono la regola della soccombenza.
Conseguentemente l'appellante va condannata alla rifusione in favore Parte_1 dell'appellata delle spese di lite del presente giudizio di appello che, in Controparte_1 ragione dell'attività difensiva svolta, del valore della causa (compresa nello scaglio tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00) ed avuto riguardo ai valori tariffari applicabili, vanno liquidate in complessivi euro
4.000,00 per compensi difensivi oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese forfettarie, Cpa ed
Iva come per legge.
***
Va dato altresì atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico di parte appellante dell'ulteriore importo pari al doppio del contributo unificato a norma del comma 1 quater dell'art. 13
DPR 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di avverso la sentenza n. 9450/2022 pubblicata il
[...] Controparte_6
30.11.2022 del Tribunale di Milano, ogni altra domanda e/o eccezione disattesa e/o rigettata, così provvede:
- rigetta l'appello proposto dall'appellante e conferma la sentenza appellata;
Parte_1
pagina 11 di 12 - condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata Parte_1 CP_6
delle spese di lite del presente giudizio di appello che liquida in complessivi euro 4.000,00
[...]
oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali, CPA e Iva come per legge.
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante Parte_1
del doppio del contributo unificato a norma del comma 1 quater dell'art. 13 DPR 115/2002.
[...]
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 26 giugno 2024.
Il Consigliere estensore
Dr. Marco Del Vecchio
Il Presidente
Dr.ssa Maria Teresa Brena
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