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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 06/10/2025, n. 1225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1225 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. CE IC Presidente dott.ssa IE GI Giudice rel. ed est. dott.ssa Monica Montante Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3818/2024 R.G.V.G., vertente
TRA
nato a [...] il [...] (c.f.: , Parte_1 C.F._1
e
nata a [...] l'[...] (c.f.: , CP_1 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati presso l'avv. Domenica Favara, rappresentante e difensore;
ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Separazione e divorzio congiunti ai sensi degli artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note scritte congiunte depositate telematicamente il
22/9/2025, alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 26/8/2024, le parti hanno chiesto la pronuncia della separazione alle condizioni concordate, nonché la pronuncia del divorzio.
Con sentenza n. 157/2025 del 30/1/2025, pubblicata il 13/2/2025, il Tribunale ha pronunciato la separazione dei coniugi ed ha omologato le condizioni dell'accordo.
Con ordinanza emessa in pari data, il giudizio è stato rimesso sul ruolo e rinviato per il
1 tempo necessario alla trattazione della domanda di divorzio.
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 25/9/2025 e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nella pronuncia dello scioglimento del matrimonio.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda, ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale (21/1/2025);
• la separazione è stata pronunciata con sentenza n. 157/2025 emessa da questo
Tribunale in data 30/1/2025, pubblicata il 12/2/2025, passata in giudicato (cf. attestazione di cancelleria del 24/9/2025);
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio, già omologate con la sentenza di separazione, che di seguito si riportano testualmente:
“
1. Per i figli e nulla disporre in quanto maggiorenni autosufficienti che Per_1 Parte_2 svolgono attività lavorativa fuori dall'Italia mantenendo un contatto diretto con i rispettivi genitori.
Nello specifico, il figlio lavora in Australia e la figlia in Irlanda;
Per_1 CP_1
2. Ognuno dei ricorrenti vivrà presso la propria abitazione: il Sig. in Mirano Parte_1
(VE) Via Scaltenigo n.104 A e la Sig.ra in Monreale (PA) in via Ritiro n.28; CP_1
3. Il minore avrà collocazione prevalente presso la casa familiare sita in Monreale Persona_2
(PA) Via Ritiro n.28 presso la madre con affido condiviso;
CP_1
4. Il Sig. verserà per il figlio minore , a titolo di contributo al Parte_1 Per_2 mantenimento la somma di € 150,00, somma che sarà versata alla madre CP_1 anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di settembre 2024, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita.
5. Le spese extra assegno relative al figlio verranno posto al 50% a carico di entrambi i coniugi Per_2 secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte
d'appello di Milano in data 14 novembre 2017, che si allega”.
Le condizioni sopra riportate non sono contrarie alla legge, né all'ordine pubblico e sono conformi all'interesse della prole.
2 La domanda deve, pertanto, essere accolta.
Le spese del giudizio, infine, devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto a Palermo il
18/10/1996 da nato a [...] il [...], Parte_1 CP_1
nata a [...] l'[...], alle condizioni concordate dalle parti e riportate in parte motiva;
b) dispone che questa sentenza al passaggio in giudicato, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/00 (atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 24, parte I, dell'anno 1996);
c) compensa le spese tra le parti.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 29 settembre 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
IE GI CE IC
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. CE IC Presidente dott.ssa IE GI Giudice rel. ed est. dott.ssa Monica Montante Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3818/2024 R.G.V.G., vertente
TRA
nato a [...] il [...] (c.f.: , Parte_1 C.F._1
e
nata a [...] l'[...] (c.f.: , CP_1 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati presso l'avv. Domenica Favara, rappresentante e difensore;
ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Separazione e divorzio congiunti ai sensi degli artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note scritte congiunte depositate telematicamente il
22/9/2025, alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 26/8/2024, le parti hanno chiesto la pronuncia della separazione alle condizioni concordate, nonché la pronuncia del divorzio.
Con sentenza n. 157/2025 del 30/1/2025, pubblicata il 13/2/2025, il Tribunale ha pronunciato la separazione dei coniugi ed ha omologato le condizioni dell'accordo.
Con ordinanza emessa in pari data, il giudizio è stato rimesso sul ruolo e rinviato per il
1 tempo necessario alla trattazione della domanda di divorzio.
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 25/9/2025 e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nella pronuncia dello scioglimento del matrimonio.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda, ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale (21/1/2025);
• la separazione è stata pronunciata con sentenza n. 157/2025 emessa da questo
Tribunale in data 30/1/2025, pubblicata il 12/2/2025, passata in giudicato (cf. attestazione di cancelleria del 24/9/2025);
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio, già omologate con la sentenza di separazione, che di seguito si riportano testualmente:
“
1. Per i figli e nulla disporre in quanto maggiorenni autosufficienti che Per_1 Parte_2 svolgono attività lavorativa fuori dall'Italia mantenendo un contatto diretto con i rispettivi genitori.
Nello specifico, il figlio lavora in Australia e la figlia in Irlanda;
Per_1 CP_1
2. Ognuno dei ricorrenti vivrà presso la propria abitazione: il Sig. in Mirano Parte_1
(VE) Via Scaltenigo n.104 A e la Sig.ra in Monreale (PA) in via Ritiro n.28; CP_1
3. Il minore avrà collocazione prevalente presso la casa familiare sita in Monreale Persona_2
(PA) Via Ritiro n.28 presso la madre con affido condiviso;
CP_1
4. Il Sig. verserà per il figlio minore , a titolo di contributo al Parte_1 Per_2 mantenimento la somma di € 150,00, somma che sarà versata alla madre CP_1 anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di settembre 2024, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita.
5. Le spese extra assegno relative al figlio verranno posto al 50% a carico di entrambi i coniugi Per_2 secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte
d'appello di Milano in data 14 novembre 2017, che si allega”.
Le condizioni sopra riportate non sono contrarie alla legge, né all'ordine pubblico e sono conformi all'interesse della prole.
2 La domanda deve, pertanto, essere accolta.
Le spese del giudizio, infine, devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto a Palermo il
18/10/1996 da nato a [...] il [...], Parte_1 CP_1
nata a [...] l'[...], alle condizioni concordate dalle parti e riportate in parte motiva;
b) dispone che questa sentenza al passaggio in giudicato, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/00 (atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 24, parte I, dell'anno 1996);
c) compensa le spese tra le parti.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 29 settembre 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
IE GI CE IC
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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