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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 23/09/2025, n. 315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 315 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce-Sezione distaccata di Taranto-Sezione Lavoro- così composta:
1) Dott. ssa Annamaria LASTELLA - Presidente-
2) Dott.ssa Monica SGARRO - Consigliere-
3) Dott.ssa Rossella DI TODARO - Consigliere relatore-
ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa di previdenza in grado di appello, iscritta al N. 161 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021, avverso la sentenza n. 2619/2020(RG 3763/2018) pronunciata dal giudice del lavoro di Taranto in materia di opposizione ad estratto di ruolo, promossa da:
, in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore rappr. e dif. dall' avv. L. CONTESSA
- Appellante - contro
CP_1
E
in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, anche in qualità di mandatario della CP_3
-Appellati-
OGGETTO: “Opposizione ad estratti di ruolo”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in appello depositato in data 7/5/2021 ha impugnato la sentenza Parte_1 con cui il Tribunale di Taranto sezione Lavoro ha dichiarato la prescrizione dei crediti iscritti a ruolo e rinvenienti da cartelle depositate tra il 2000 e il 2008. ha addotto la Parte_1 mancata prescrizione dei crediti rinvenienti da due cartelle, notificate nel 2002 e nel 2008, stante la sussistenza di atti interruttivi.
Nessuno si è costituito per gli appellati e non sussiste in atti prova della notifica dell'atto di appello.
Alla prima udienza di discussione nessuno è comparso.
L'appello può essere dichiarato improcedibile senza necessità di rinvio, non risultando correttamente instaurato il contraddittorio, in difetto della notifica alla controparte.
Difatti per giurisprudenza consolidata “La prima verifica che il giudice deve porre in essere, infatti,
è proprio quella della esistenza di una valida vocatio in ius, attraverso la prova della notifica dell'atto d'impugnazione; solo laddove tale verifica confermi la corretta instaurazione del contraddittorio sarà possibile fare applicazione delle regole che disciplinano le conseguenze derivanti dalla mancata comparizione delle parti ai sensi dell'art. 348 cod. proc. civ.. Invero, nel rito del lavoro, l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione d'udienza non sia avvenuta non essendo consentito – alla stregua di una interpretazione costituzionalmente orientata (art. 11, comma 2, Cost.) – al giudice di assegnare ex art. 421 cod. proc.civ. all'appellante, previa fissazione di un'altra udienza di discussione, un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 cod. proc. Civ. (Cass., SS.UU., 30.7.2008, n. 20604; Cass. n.
8752 del 2010; Cass. n. 20613 del 2013). Corollario di tale consolidato principio non può che essere la regola secondo cui la disciplina contenuta nell'art. 348 cod. proc. civ., che presuppone la regolare vocatio in ius delle parti, non possa concretamente operare laddove il giudice debba pronunciare,
d'ufficio, l'improcedibilità dell'appello non essendo tale improcedibilità disponibile dalle parti.
Dunque, nelle controversie soggette al rito del lavoro nel giudizio di appello, in caso di mancata comparizione di entrambe le parti all'udienza di discussione, mancando la dimostrazione, da fornirsi dall'appellante, che il ricorso in appello ed il decreto presidenziale di fissazione dell'udienza sono stati notificati all'appellato, il giudice deve senz'altro dichiarare la improcedibilità dell'appello senza poter rinviare la causa ad altra udienza (in tal senso già Cass. n.
385 del 1988)”1.
Nulla per le spese stante la contumacia dell'appellato.
P.Q.M.
Dichiara improcedibile l'appello. Nulla per le spese.
Taranto, 10/9/2025
IL RELATORE IL PRESIDENTE
1 Cassazione civile, Sentenza 03 luglio 2018, n. 17368 Dott.ssa R. Di Todaro dott. ssa A. Lastella
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce-Sezione distaccata di Taranto-Sezione Lavoro- così composta:
1) Dott. ssa Annamaria LASTELLA - Presidente-
2) Dott.ssa Monica SGARRO - Consigliere-
3) Dott.ssa Rossella DI TODARO - Consigliere relatore-
ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa di previdenza in grado di appello, iscritta al N. 161 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021, avverso la sentenza n. 2619/2020(RG 3763/2018) pronunciata dal giudice del lavoro di Taranto in materia di opposizione ad estratto di ruolo, promossa da:
, in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore rappr. e dif. dall' avv. L. CONTESSA
- Appellante - contro
CP_1
E
in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, anche in qualità di mandatario della CP_3
-Appellati-
OGGETTO: “Opposizione ad estratti di ruolo”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in appello depositato in data 7/5/2021 ha impugnato la sentenza Parte_1 con cui il Tribunale di Taranto sezione Lavoro ha dichiarato la prescrizione dei crediti iscritti a ruolo e rinvenienti da cartelle depositate tra il 2000 e il 2008. ha addotto la Parte_1 mancata prescrizione dei crediti rinvenienti da due cartelle, notificate nel 2002 e nel 2008, stante la sussistenza di atti interruttivi.
Nessuno si è costituito per gli appellati e non sussiste in atti prova della notifica dell'atto di appello.
Alla prima udienza di discussione nessuno è comparso.
L'appello può essere dichiarato improcedibile senza necessità di rinvio, non risultando correttamente instaurato il contraddittorio, in difetto della notifica alla controparte.
Difatti per giurisprudenza consolidata “La prima verifica che il giudice deve porre in essere, infatti,
è proprio quella della esistenza di una valida vocatio in ius, attraverso la prova della notifica dell'atto d'impugnazione; solo laddove tale verifica confermi la corretta instaurazione del contraddittorio sarà possibile fare applicazione delle regole che disciplinano le conseguenze derivanti dalla mancata comparizione delle parti ai sensi dell'art. 348 cod. proc. civ.. Invero, nel rito del lavoro, l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione d'udienza non sia avvenuta non essendo consentito – alla stregua di una interpretazione costituzionalmente orientata (art. 11, comma 2, Cost.) – al giudice di assegnare ex art. 421 cod. proc.civ. all'appellante, previa fissazione di un'altra udienza di discussione, un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 cod. proc. Civ. (Cass., SS.UU., 30.7.2008, n. 20604; Cass. n.
8752 del 2010; Cass. n. 20613 del 2013). Corollario di tale consolidato principio non può che essere la regola secondo cui la disciplina contenuta nell'art. 348 cod. proc. civ., che presuppone la regolare vocatio in ius delle parti, non possa concretamente operare laddove il giudice debba pronunciare,
d'ufficio, l'improcedibilità dell'appello non essendo tale improcedibilità disponibile dalle parti.
Dunque, nelle controversie soggette al rito del lavoro nel giudizio di appello, in caso di mancata comparizione di entrambe le parti all'udienza di discussione, mancando la dimostrazione, da fornirsi dall'appellante, che il ricorso in appello ed il decreto presidenziale di fissazione dell'udienza sono stati notificati all'appellato, il giudice deve senz'altro dichiarare la improcedibilità dell'appello senza poter rinviare la causa ad altra udienza (in tal senso già Cass. n.
385 del 1988)”1.
Nulla per le spese stante la contumacia dell'appellato.
P.Q.M.
Dichiara improcedibile l'appello. Nulla per le spese.
Taranto, 10/9/2025
IL RELATORE IL PRESIDENTE
1 Cassazione civile, Sentenza 03 luglio 2018, n. 17368 Dott.ssa R. Di Todaro dott. ssa A. Lastella