Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 05/06/2025, n. 2311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2311 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
Il Giudice del Lavoro in composizione monocratica in persona del dott. GIUSEPPE MINERVINI, all'udienza del 5.6.2025 ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro in primo grado iscritta al n.10564 nell'anno 2022 RG
TRA
, avv. ACQUAVIVA N, Parte_1 CP_1 ricorrente
E avv.R TRAVI, C Controparte_2
SOLLECITO
resistente conclusioni: come in atti
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato nell'anno 2022, il ricorrente di cui in epigrafe, premesso di essere dipendente dell'Azienda intimata dal 16.6.2009 come ausiliario specializzato inquadrato nel livello A CCNL
Comparto servizio sanitario nazionale ma di aver svolto mansioni rientranti nel superiore livello BS quale operatore socio sanitario. Chiedeva pertanto in via principale: di accertare il diritto ad essere inquadrato nel livello BS dal 13.11.2015 ovvero da diversa data di giustizia con la condanna al pagamento delle relative differenze retributive oltre accessori;
in via subordinata, di accertare il diritto ad essere inquadrato nel livello
B dal 13.11.2015 ovvero da diversa data di giustizia con la condanna al pagamento delle relative differenze retributive oltre accessori e pese di causa. Si costituiva in giudizio l' intimata che contestava in diritto CP_2 quanto sostenuto dalla ricorrente e concludeva per il rigetto del ricorso. Istruita con prove orali e documentali, la causa veniva all'odierna udienza decisa con sentenza.
2. Deve, innanzitutto, osservarsi che nell'ambito della c.d. contrattualizzazione o privatizzazione dei rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, la materia dello svolgimento delle mansioni superiori è stata disciplinata, a seguito della novellazione del d.lgs. 3 febbraio 1993 n. 29 operata dal d.lgs. 31 marzo 1998 n. 80, dall'art. 56 del primo di detti decreti, nel testo di cui all'art. 25 del secondo decreto. Peraltro il sesto comma è stato modificato dall'art. 15 del d.lgs. 29 ottobre 1998 n. 387 ed il conseguente tenore dell'art. 56 citato è stato riprodotto dall' art. 52 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, così come modificato di recente dall'articolo 62, comma 1, del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 (norme generali dell'ordinamento del lavoro alle dipendenze della amministrazioni pubbliche). La normativa in esame ha
In primo luogo si indicano i casi in cui è legittima la temporanea assegnazione a mansioni superiori, con la precisa specificazione dei relativi presupposti e dei limiti temporali e la previsione del diritto del lavoratore al trattamento previsto per la qualifica superiore, per il periodo di effettiva prestazione. In secondo luogo si prende in considerazione l'ipotesi dell'assegnazione "a mansioni proprie di una qualifica superiore" al di fuori delle condizioni previste dalle precedenti disposizioni, per stabilire da un lato la nullità di detta assegnazione e dall'altro il diritto del lavoratore alla differenza di trattamento economico con la qualifica superiore (si precisa che in quest'ultima disposizione l'espressione “qualifica superiore” ha valore generico e omnicomprensivo, nel senso che non va intesa quale “qualifica immediatamente superiore”, espressione utilizzata dal secondo comma nel delineare i presupposti dell'assegnazione legittima a mansioni superiori;
una diversa conclusione non è giustificata nè dalla lettera della disposizione in esame, nè dalla sua ratio, che
è quella di assicurare comunque al lavoratore una retribuzione proporzionata alla qualità del lavoro prestato, in ossequio al principio di cui all' art. 36 Cost., cfr. Cass. sez, Lav. n. 20692/04).
3. Fatta tale premessa, deve evidenziarsi che la giurisprudenza di legittimità, nelle vertenze tese ad ottenere il riconoscimento di qualifica superiore, ha più volte stabilito che il procedimento logico giuridico, che è alla base dell'indagine diretta alla determinazione dell'inquadramento del lavoratore, non può prescindere da tre fasi successive. Deve cioè accertarsi in fatto le attività lavorative in concreto svolte, individuarsi le qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e raffrontare il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda. All'esito di tale procedimento, e ai fini dell'applicazione della tutela apprestata dall'art. 2103 c.c., la condizione da verificare
è che l'assegnazione alle mansioni superiori sia stata piena, nel senso che abbia comportato l'assunzione della responsabilità e l'esercizio dell'autonomia proprie della corrispondente qualifica superiore. L'eventuale riconoscimento del superiore inquadramento rivendicato, che nei casi di datore di lavoro pubblico comporterà esclusivamente riconoscimento di spettanze di natura retributiva (cfr. art. 52 comma 4 e 5 del dlgs.165/01), deve essere conseguenza non solo della riconducibilità delle mansioni alla declaratoria contrattuale di quest'ultimo, ma anche, e in via concorrente, della esclusione della riconducibilità delle medesime mansioni a quelle in astratto previste per l'inquadramento ufficialmente assegnato (cfr. Cass.
n.1433/96, n.14621/99). In buona sostanza la Cassazione ha ribadito che: “In materia di inquadramento del lavoratore, il giudice di merito è tenuto ad effettuare un'operazione logica di comparazione delle mansioni astrattamente previste per la qualifica da attribuire e di quelle svolte in concreto dal prestatore” (cfr. Cass. n.3859/06).
4. Va subito chiarito che costituisce circostanza pacifica che con decorrenza 15.9.2020 l'istante ha conseguito l'inquadramento superiore ambito sicchè per il periodo decorrente da tale data non si pone alcuna questione, residuando quale thema decidendum il periodo anteriore a siffatta data.
2 5. Va rigettata in limine l'eccezione di nullità (rilevabile d'ufficio) del ricorso sollevata dalla parte convenuta. Ed invero, l'interpretazione complessiva dell'atto introduttivo consente di affermare che il ricorso contiene tutti gli elementi indicati dall'art.414 cpc, con particolare riferimento alla determinazione dell'oggetto della domanda ed alla esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali essa si fonda. Nel rito del lavoro, infatti, non si ha nullità del ricorso per mancata determinazione del petitum o della causa petendi, allorché sia comunque possibile l'individuazione di tali elementi attraverso l'esame complessivo dell'atto e dei riferimenti anche documentali dell'istanza, attesa la sua natura di componente della domanda dell'unitario processo di cognizione (cfr., da ultimo, Cass, sez. lav., n. 18930 del 21.9.2004). Nel caso che ne occupa non par dubbio che tali elementi sono ben individuati ove si consideri che il petitum consiste nell'accertamento in via principale del diritto dell'istante ad essere inquadrato nel livello BS dal 13.11.2015 ovvero da diversa data di giustizia con la condanna al pagamento delle relative differenze retributive oltre accessori ed in via subordinata, del diritto ad essere inquadrato nel livello B dal 13.11.2015 ovvero da diversa data di giustizia con la condanna al pagamento delle relative differenze retributive oltre accessori e spese di causa. Mentre la causa petendi si fonda sulla normativa specifica richiamata in ricorso.
6. Passando al merito, l'istruttoria ha evidenziato che il ricorrente:
- non ha effettuato medicazioni in autonomia in favore dei pazienti salvo dare ausilio al personale infermieristico (cfr. deposizione teste;
Testimone_1
- non ha supportato i pazienti per la corretta assunzione della terapia medicinale né nel corretto uso delle apparecchiature medicali di competenza infermieristica;
(cfr. deposizione teste dott. Tes_1 Tes_1
; Tes_2
- non ha effettuato la disifenzione dei ferri contaminati (cfr. deposizione teste;
Tes_1
- ha accompagnato i pazienti non barellati ad eseguire esami (cfr. deposizione teste Dott. Tes_1 Tes_1
; Tes_2 ha ritirato il materiale sanitario (bombole ossigeno) che poi veniva utilizzato in favore dei pazienti dagli infermieri che egli allertava in caso di chiamata da parte di costoro (cfr. deposizione teste;
Tes_1 ha trasportato il materiale biologico prelevato dagli infermieri ai reparti competenti (cfr. deposizione teste
. Da quanto precede deriva che l'istante ha svolto per il periodo temporale in contestazione Tes_1 mansioni afferenti al livello A ricoperto non già quelle afferenti ai livelli superiori B o BS ambiti, in conformità a quanto statuito nella sentenza n.249 /2024 (prodotta in atti dalla resistente) dalla Corte appello se. Lav. di Bari, su fattispecie del tutto analoga a quella di che trattasi i cui rilievi si richiamano integralmente ex art. 118 disp att. cpc nella odierna sede. In definitiva, le allegazioni attoree e le emergenze processuali acquisite non consentono di ritenere con ragionevole certezza lo svolgimento in modo prevalente da parte dell'istante delle mansioni superiori rivendicate sicchè le pretese economiche azionate sono prive di pregio con conseguente rigetto del ricorso.
7. Le assorbenti considerazioni che precedono rendono pletorica la disamina delle ulteriori argomentazioni espresse dalle parti. Invero, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 11 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di
3 merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale.
Ciò in considerazione del fatto che si impone un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, ed è consentito sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art.276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. in termini ex multis Cass. civ. Sez. V, Ord., (ud. 17/05/2018) 08-06-2018, n. 15008; Cass. civ. Sez.
III Ordinanza, 21-06-2017, n. 15350; Cass. civ. Sez. lavoro Ordinanza, 19-06-2017, n. 15064; Sez. lavoro,
18-11-2016, n. 23531; Sez. lavoro, 19-08-2016, n. 17214; Cass. 12.11.2015 n. 23160; Cass. S.U.
8.5.2014 n.
9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002 e giurisprudenza pacifica della Sezione tra cui sentenza del 13-07-2017 nonchè Trib. Roma Sez. lavoro, 08-02-2018; Corte d'Appello Torino Sez. lavoro, Sent., 15/06/2017 Trib.
Reggio Emilia Sez. II, 07-12-2017; Trib. Milano Sez. lavoro, 10-05-2016).
8. Le spese di causa vanno compensate per l'opinabilità delle questioni controverse alla luce della fattispecie concreta delibata e della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, assorbita ogni altra argomentazione e domanda, così provvede: rigetta il ricorso;
spese compensate.
Bari 5.6.2025
IL GIUDICE
dott. Giuseppe Minervini
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