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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 05/06/2025, n. 682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 682 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. 3624/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Perugia - sezione II civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. Federico Fiore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3624 R.G. dell'anno 2020 tra
(C.F. rappresentato e difeso per delega in Parte_1 C.F._1
calce all'atto di citazione dagli Avv.ti Alberto Rossotti e Camilla Panattoni presso il cui studio in Frascati Via Galleria Vittorio Emanuele II n. 21 è elettivamente domiciliato
- attore - contro
( ,) rappresentato e difeso per Controparte_1 C.F._2 delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta dall'Avv. Luca Maori presso il cui studio in Perugia, Via Marconi n. 6 è elettivamente domiciliato .
- convenuto - avente ad oggetto: Altre ipotesi di responsabilità Extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie ( art. 2043 c.c. e norme speciali).
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 6.3.2025, per l'avv. Roberta Acocella, in sostituzione dell'Avv. Alberto Parte_1
Rossotti, “ precisa le proprie conclusioni riportandosi integralmente a quelle rassegnate nell'atto di citazione del 18 agosto 2020”
Per l'Avv. Graziella Maiulo, in sostituzione dell'Avv. Luca Parte_2
Maori, “ si riporta integralmente ai propri atti difensivi e chiede in via istruttoria la revoca dell'ordinanza del 24.4.2021 nella parte in cui non sono state ammesse le prove richieste insistendo per l'espletamento delle stese così come articolate nella memoria ex art. 183, 6° comma n. 2 c.p.c.. Nel merito conclude come da comparsa di costituzione e risposta del 13.11.2020 e chiede la concessione dei termini ex art 190
c.pc..”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1) Con atto di citazione notificato il 14.08.2020 conveniva in giudizio Parte_1
esponendo che in data 11 luglio 2002, dopo aver parcheggiato Controparte_1
regolarmente la propria autovettura nei paraggi del proprio domicilio in Assisi –
veniva raggiunto da con il quale vi erano state in Per_1 Controparte_1
precedenza alcune discussioni, il quale aveva iniziato ad inveire nei propri confronti lamentando che l'autovettura parcheggiata avrebbe ostacolato l'accesso all'immobile del convenuto ostruendo la visibilità per l'immissione sulla strada provinciale. Ne era nata quindi una discussione all'esito della quale il convenuto aveva colpito con un pugno al volto il spintonandolo e chiudendogli più volte lo sportello Pt_1 dell'autovettura addosso, cagionandogli lesioni personali guaribili in 47 giorni. In particolare l'attore riportava contusioni alla spalla sinistra, all'anca sinistra ed al primo dito della mano sinistra, escoriazioni all'emivolto sinistro, al ginocchio destro ed una piccola abrasione mucosa sul labbro inferiore. Oltre alle lesioni procurategli il convenuto aveva offeso l'onore ed il decoro del definendolo “delinquente e Pt_1 farabutto” e minacciandolo .
Nei confronti del convenuto era stato, quindi, aperto un procedimento penale per i reati di cui agli artt. 582, 583, 594 e 612 c.p. ed il si costituiva parte civile. Pt_1
Con la sentenza del 31.2.2004 il GUP del Tribunale di Perugia, in seguito a giudizio abbreviato ex art. 438 c.p., riconosceva la responsabilità penale del convenuto in pagina 2 di 10 merito a tutti i reati contestati, condannandolo al risarcimento dei danni in favore della parte civile da liquidarsi in separato giudizio. Successivamente la Corte
d'Appello di Perugia con sentenza del 6 Maggio 2013 rilevava la intervenuta prescrizione per tutti i reati ascritti all' e, conseguentemente, li dichiarava CP_1
estinti, confermando ai sensi dell'art. 578 c.p.p. le statuizioni civili della sentenza di I grado e condannando l' al risarcimento del danno oltre al pagamento delle CP_1
spese di difesa. Detta sentenza è quindi passata in giudicato senza che il convenuto desse seguito alle statuizioni neanche a seguito della procedura di negoziazione assistita alla quale non aderiva.
L'attore ritenendo che le circostanze fattuali fossero state accertate nel giudizio penale richiamava l'applicazione dell'art 651 c.p.p. e, considerata provata la responsabilità civile del convenuto, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni “ Piaccia all'Ill.mo Tribunale adìto, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, considerato il passaggio in giudicato della sentenza con cui viene accertata e dichiarata la responsabilità esclusiva del Sig. in Controparte_1 merito alla condotta tenuta nell'evento del 11 Luglio 2002 e la sua condanna al risarcimento del danno, da liquidarsi in sede civile:
– accertare e dichiarare il nesso causale tra la condotta posta in essere dal Sig. ed il danno ingiusto patito dal Sig. Controparte_1 Pt_1
– per l'effetto, condannare il Sig. al pagamento in pro Controparte_1 dell'esponente della somma di Euro 20.000,00 a titolo di risarcimento dei danni subìti in conseguenza dell'evento de quo, o della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, anche mediante una valutazione equitativa ex art. 1226 c.c., oltre rivalutazione ed interessi al tasso legale dalla data dell'evento sino alla data della presente citazione e, successivamente, al tasso moratorio ex art. 1284, 4 co., c.c.;
– in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario”
2) Il convenuto si costituiva in giudizio in data 13.11.2020 Controparte_1
contestando la domanda attorea ed eccependone la nullità non avendo l'attore dedotto, e tantomeno allegato alcunché circa i danni patrimoniali e non patrimoniali pagina 3 di 10 lamentati. Rilevava, inoltre, che essendo stato definito il procedimento penale per intervenuta prescrizione delle fattispecie di reato la condanna generica al risarcimento dei danni in favore della parte civile comportava comunque nel giudizio civile l'accertamento di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito anche con riferimento al danno conseguenza.
Per questi motivi
il convenuto chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni “
…..IN VIA PREGIUDIZIALE, DI RITO, accertare e dichiarare per i motivi esposti in atti, la nullità della citazione avversaria ai sensi dell'art. 164, co IV, cpc in combinato disposto con l'art. 163, co 3 nn. 3 e 4 cpc in riferimento alla domanda volta ad ottenere il risarcimento dei danni
NEL MERITO,
- rigettare integralmente le domande di parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto, per tutte le ragioni espresse in citazione.
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.”.
3) All'esito della prima udienza di comparizione e trattazione del 18.12.2020 tenutasi in modalità cartolare venivano assegnati alle parti i termini perentori previsti dall'art. 183, 6°comma c.p.c.. La causa era, quindi, istruita documentalmente e a mezzo delle prove orali parzialmente ammesse con ordinanza riservata del 24.4.2021, ed esperito l'interrogatorio formale del convenuto l'attore rinunciava all'audizione dei propri testi. Con ordinanza riservata del 23.2.2024 veniva rigettata la richiesta di Ctu medica formulata dall'attore e la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 6.3.2025 nella quale i procuratori delle parti precisavano le rispettive conclusioni, come in epigrafe indicate, ed il Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali.
********
In via preliminare si osserva che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. Att., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla sola trattazione delle questioni - di fatto e di diritto - "rilevanti ai fini della decisione" concretamente pagina 4 di 10 adottata, di modo che le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come "omesse" ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante. Difatti, si richiama sul punto il principio e enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, in base a cui "la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 n. 4 c.p.c., e l'osservanza degli art.115 e 116, c.p.c., non richiedono che il giudice di merito dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito"
(Cassazione civile , sez. III, 27 luglio 2006, n. 17145). ). Inoltre, sempre in via preliminare, vengono in questa sede integralmente richiamate le ordinanze istruttorie rese in corso di causa e quindi vengono rigettate tutte le istanze istruttorie riproposte dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni.
Tanto premesso la domanda proposta in giudizio da parte dell'attore concerne il risarcimento del danno non patrimoniale a titolo di responsabilità extracontrattuale derivante dalle condotte illecite ascritte al convenuto il quale nell'anno 2012in data
11.7.2012 lo aveva aggredito fisicamente e verbalmente procurandogli lesioni personali ed ingiuriandolo e minacciandolo.
Per quanto riguarda gli elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità aquiliana invocata dall'attore è noto che compete sempre al creditore l'onere di allegare l'altrui comportamento non conforme al contratto o alla legge, oltre che di allegare e provare il danno ed il nesso di causalità, ed a maggior ragione tali oneri gravano su chi agisce per far valere un'altrui responsabilitàextracontrattuale, dovendo egli in aggiunta farsi carico, non solo di allegare, ma altresì di provare il comportamento del convenuto in violazione del dovere del neminem laedere.
In proposito la Corte di Cassazione ha precisato che "Le allegazioni che devono
pagina 5 di 10 accompagnare la proposizione di una domanda risarcitoria non possono essere limitate alla prospettazione della condotta colpevole della controparte, produttiva di danni nella sfera giuridica di chi agisce in giudizio, ma devono includere anche la descrizione delle lesioni, patrimoniali e/o non patrimoniali, prodotte da tale condotta, dovendo l'attore mettere il convenuto in condizione di conoscere quali pregiudizi vengono imputati al suo comportamento, a prescindere dalla loro esatta quantificazione e dall'assolvimento di ogni onere probatorio al riguardo" (Cass. n.
691/2012; cfr., nello stesso senso, Cass. n. 13328/2015).
Nel caso di specie l'attore ha sinteticamente descritto le condotte illecite attribuite al convenuto e le conseguenze fisiche dell'aggressione subita depositando il referto del
Pronto Soccorso di Assisi del 11.2.2002 e n. 3 certificati rilasciati dal medico di base, richiamando la sentenza di condanna del convenuto pronunciata dal Gup di Perugia in data 3.12.2004 e la successiva sentenza della Corte di Appello di Perugia del
2.2.2013 che, pur dichiarando l'intervenuta prescrizione dei reati accertati in primo grado, aveva confermato ai sensi dell'art. 578 c.p.p. la condanna generica dell' al risarcimento dei danni da liquidarsi in sede civile ritenendo non CP_1
meritevoli di accoglimento i motivi di appello proposti ( doc.ti da 1 a 6 fascicolo dell'attore).
Per quanto concerne l'art 578 c.p.c. le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza 19.10.2022 n. 39614, partendo dal principio dell'accessorietà delle statuizioni civili alla condanna hanno precisato che l'ambito applicativo di deta disposizione ha come presupposto che sia stata pronunciata una sentenza di condanna dell'imputato agli effetti penali e una conseguente condanna agli effetti civili del medesimo. Una volta accertata la responsabilità penale, il giudice dell'impugnazione ben può pronunciarsi sulle statuizioni civili, anche qualora constati il successivo maturare della prescrizione, non avendo quest'ultima, ai fini civili, alcuna interferenza temporale con la condanna dell'imputato. Orbene, a differenza della mera sentenza dichiarativa della prescrizione del reato in primo grado, che non può mai essere ritenuta sentenza di condanna, non comportando l'attribuzione dello status di condannato nei riguardi dell'imputato, la sentenza di pagina 6 di 10 appello che, dichiarando l'estinzione del reato per prescrizione, confermi le statuizioni civili, viene ad essere equiparata, nella sostanza, ad una sentenza di condanna (Cass. pen. sez. un. 25.10.2018, n. 6141/19,).
Secondo la Cassazione, infatti, dopo la sentenza di condanna dell'imputato in primo grado, non solo alla sanzione penale, ma anche al risarcimento del danno, il giudice dell'appello penale, che riscontra l'estinzione del reato per prescrizione, deve statuire anche in ordine alle questioni civili, e, a tale fine, non può limitarsi a richiamare l'art. 129, comma 2, c.p.p., ma deve prendere espressamente posizione sui motivi di appello sollevati dall'imputato, anche in punto di responsabilità penale, sicchè se giunge a confermare le statuizioni civili, ciò può fare soltanto implicitamente riconoscendo la colpevolezza dell'imputato. ( Cass. pen. sez. VI, 20.3.2013, n.
16155).
Tale orientamento interpretativo è stato successivamente ribadito dalla Corte di
Cassazione secondo la quale in forza del disposto di cui all'art. 578 c.p.p. il giudice del gravame deve esaminare tutto quanto rilevi ai fini della responsabilità civile, e se da detto esame emerge la prova dell'innocenza, egli dovrà ricorrere alla corrispondente formula assolutoria, non potendo l'accertamento effettuato (sia pure per esigenza di decisione non penale) essere posto nel nulla attraverso la mera declaratoria di estinzione del reato (Cass., S.U., 27.9.2024. n. 36208).
Nel caso di specie la Corte di Appello di Perugia nella sentenza emessa il 2.4.2013 ha effettivamente accertato la mancanza di prova dell'innocenza dell'imputato CP_1
ai sensi dell'art. 129, comma 2, esaminando compiutamente i motivi di
[...]
impugnazione e compiendo un esauriente apprezzamento in ordine alla responsabilità dell'imputato
Recentemente la Corte di Cassazione civile sezione terza, con ordinanza del
13.3.2025, n. 6642 ha ricordato che “ ….Giova altresì rammentare che nell'ipotesi, come quella in argomento, nella quale sia stata dichiarata l'estinzione del reato per prescrizione, con conferma della condanna generica al risarcimento del danno in favore della parte civile, qualora, in sede penale, sia stata pronunciata la condanna, anche generica, alle restituzioni e al risarcimento dei danni cagionati dal reato a
pagina 7 di 10 favore della parte civile, e la Corte di cassazione, nell'annullare senza rinvio la pronuncia per essere il reato estinto per prescrizione, tenga "ferme le statuizioni civili" e ritenga di non poter "che disporre la condanna" dell'imputato "al risarcimento dei danni causati alle parti civili, danni che andranno liquidati in separata sede, così come disposto dalla sentenza della Corte territoriale"
(punto18inmotivazione sentenza Cass. penale n. 22826/2007), una tale decisione dà luogo alla formazione del giudicato sulla statuizione resa dal giudice penale, a norma dell'art. 578 c.p.p., sulla domanda civile portata nella sede penale, come tale vincolante in ogni altro giudizio tra le stesse parti in cui si verta sulle conseguenze, anche diverse dalle restituzioni o dal risarcimento, derivanti dal fatto ( Cass. Sez.3,
18/10/2024 n. 27055)”.
Si deve, pertanto ritenere che sebbene la condanna generica al risarcimento disposta dal Giudice penale non dimostri di per sé l'esistenza o l'entità dei danni, che vanno liquidati solo se sussistenti, tuttavia l'accertamento della responsabilità derivante dal giudicato penale non può essere contestato in sede civile. In altre parole deve ritenersi precluso al giudice civile, successivamente adito per il quantum, di procedere ad un nuovo accertamento della responsabilità affermato nella sentenza penale ( Cass
5660/2018) atteso cheo “Nel caso di sentenza penale che, accertando l'esistenza del reato e la sua estinzione per prescrizione, abbia anche condannato in via definitiva al risarcimento dei danni verso la parte civile, rinviando al giudizio civile la liquidazione degli stessi, in quella sede ha effetto vincolante, in relazione alla declaratoria iuris, di generica condanna al risarcimento ed alle restituzioni, ferma restando la necessità dell'accertamento, in sede civile, dell'esistenza e dell'entità delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto individuato come
"potenzialmente" dannoso e del nesso di derivazione casuale tra questo e i pregiudizi lamentato dai danneggiati” (Cassazione 05/05/2020, n.8477; Cassazione civile sez.
III, 09/03/2018, n.5660).
Pertanto, per il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno può non bastare la condanna penale - in quanto non tutti i reati producono un danno - tenuto conto del fatto che l'accertamento dell'esistenza del danno è implicita nell'accertamento del pagina 8 di 10 fatto - reato e, cioè, con riferimento al danno evento, ma non al danno conseguenza per il quale l'indagine da compiere è quella del nesso di causalità giuridica fra l'evento di danno e le sue conseguenze pregiudizievoli (art. 1223 c.c.). In particolare, per quanto concerne il danno non patrimoniale, costituendo anch'esso un danno conseguenza, deve essere specificamente allegato e provato ai fini risarcitori, anche mediante presunzioni, non potendo mai considerarsi in re ipsa (cfr. Cass.
n.7471/2012, Cass. n.20987/2007).
Alla luce di tutto quanto sopra osservato deve rilevarsi come parte attrice in ordine alle proprie deduzioni in punto di danno abbia allegato il referto del nosocomio di
Assisi rilasciato poco tempo dopo l'avvenuto alterco con il convenuto ed altri certificati medici del proprio medico curante esclusivamente con riferimento al reato di lesioni personali mentre nulla ha allegato a proposito dei reati di ingiuria e minaccia.
Dall'esame del referto del Pronto Soccorso risultano essere state accertate, a cause delle percosse subite dal una contusione alla spalla sinistra, all'anca sinistra Pt_1 ed al primo dito della mano sinistra, escoriazioni all'emivolto sinistro, al ginocchio destro ed una piccola abrasione mucosa sul labbro inferiore, ritenute guaribili in giorni 7. A detta diagnosi nosocomiale hanno fatto seguito tre certificati medici del medico di famiglia dell'attore con i quali sono stati prescritti all'attore ulteriori 40 giorni di riposo e cura.
A tale ultimo riguardo, come correttamente osservato dal convenuto, in assenza di esami strumentali diagnostici vengono a mancare elementi di novità nel quadro clinico del danneggiato, per cui non può ritenersi provato l'aggravamento dell'iniziale processo patologico attestato dal Pronto Soccorso ( cfr Cass. 8356/2023) non avendo l'attore neanche dedotto in che cosa siano consistite le cure protrattesi per altri 40 giorni né se il riposo abbia comportato una inabilità temporanea totale o parziale. La domanda risarcitoria può, quindi, trovare limitato accoglimento con riferimento al danno biologico, inteso come menomazione della complessiva integrità psico-fisica concretizzatasi in una invalidità temporanea di 7 giorni, senza che ad essa abbia fatto seguito alcun postumo di natura permanente e senza che siano state allegate spese pagina 9 di 10 mediche sostenute dal Rivestendo, inoltre, il fatto per cui è causa gli estremi Pt_1
del reato di lesioni compete all'attore anche il ristoro per il danno morale ex art. 2059
c.c., che si ritiene di poter liquidare complessivamente ed equitativamente in euro
1.000,00 già rivalutati all'attualità oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo.
In punto di liquidazione delle spese di lite, esse seguono la soccombenza e sono poste a carico del convenuto ai sensi dell'art. 91c.p.c. nella misura liquidata in dispositivo, tenuto conto degli importi di cui alla tabella allegata al D.M. 55/2014
(come aggiornata dal D.M. 37/2018), in base al valore della domanda ed avuto riguardo al criterio del decisum (v. Cass., SS.UU., 19014/07, Cass. 26297/2019; Cass
10894/2021; Cass 35073/2023).
P.Q.M.
il Tribunale di Perugia, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie parzialmente la domanda risarcitoria proposta da e, per Parte_1
l'effetto, condanna al pagamento dell'importo di euro 1.000 oltre Controparte_1
interessi legali dalla data della sentenza al saldo;
- condanna al rimborso delle spese legali da distrarsi in favore dei Controparte_1
procuratori dichiaratisi antistatari di parte attrice che si liquidano in euro 237,00 per spese ed in euro 700,00 per onorari oltre spese generali Iva e C.I: di legge.
Perugia, 5 giugno 2025
Il Giudice
Dott. Federico Fiore
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Perugia - sezione II civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. Federico Fiore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3624 R.G. dell'anno 2020 tra
(C.F. rappresentato e difeso per delega in Parte_1 C.F._1
calce all'atto di citazione dagli Avv.ti Alberto Rossotti e Camilla Panattoni presso il cui studio in Frascati Via Galleria Vittorio Emanuele II n. 21 è elettivamente domiciliato
- attore - contro
( ,) rappresentato e difeso per Controparte_1 C.F._2 delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta dall'Avv. Luca Maori presso il cui studio in Perugia, Via Marconi n. 6 è elettivamente domiciliato .
- convenuto - avente ad oggetto: Altre ipotesi di responsabilità Extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie ( art. 2043 c.c. e norme speciali).
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 6.3.2025, per l'avv. Roberta Acocella, in sostituzione dell'Avv. Alberto Parte_1
Rossotti, “ precisa le proprie conclusioni riportandosi integralmente a quelle rassegnate nell'atto di citazione del 18 agosto 2020”
Per l'Avv. Graziella Maiulo, in sostituzione dell'Avv. Luca Parte_2
Maori, “ si riporta integralmente ai propri atti difensivi e chiede in via istruttoria la revoca dell'ordinanza del 24.4.2021 nella parte in cui non sono state ammesse le prove richieste insistendo per l'espletamento delle stese così come articolate nella memoria ex art. 183, 6° comma n. 2 c.p.c.. Nel merito conclude come da comparsa di costituzione e risposta del 13.11.2020 e chiede la concessione dei termini ex art 190
c.pc..”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1) Con atto di citazione notificato il 14.08.2020 conveniva in giudizio Parte_1
esponendo che in data 11 luglio 2002, dopo aver parcheggiato Controparte_1
regolarmente la propria autovettura nei paraggi del proprio domicilio in Assisi –
veniva raggiunto da con il quale vi erano state in Per_1 Controparte_1
precedenza alcune discussioni, il quale aveva iniziato ad inveire nei propri confronti lamentando che l'autovettura parcheggiata avrebbe ostacolato l'accesso all'immobile del convenuto ostruendo la visibilità per l'immissione sulla strada provinciale. Ne era nata quindi una discussione all'esito della quale il convenuto aveva colpito con un pugno al volto il spintonandolo e chiudendogli più volte lo sportello Pt_1 dell'autovettura addosso, cagionandogli lesioni personali guaribili in 47 giorni. In particolare l'attore riportava contusioni alla spalla sinistra, all'anca sinistra ed al primo dito della mano sinistra, escoriazioni all'emivolto sinistro, al ginocchio destro ed una piccola abrasione mucosa sul labbro inferiore. Oltre alle lesioni procurategli il convenuto aveva offeso l'onore ed il decoro del definendolo “delinquente e Pt_1 farabutto” e minacciandolo .
Nei confronti del convenuto era stato, quindi, aperto un procedimento penale per i reati di cui agli artt. 582, 583, 594 e 612 c.p. ed il si costituiva parte civile. Pt_1
Con la sentenza del 31.2.2004 il GUP del Tribunale di Perugia, in seguito a giudizio abbreviato ex art. 438 c.p., riconosceva la responsabilità penale del convenuto in pagina 2 di 10 merito a tutti i reati contestati, condannandolo al risarcimento dei danni in favore della parte civile da liquidarsi in separato giudizio. Successivamente la Corte
d'Appello di Perugia con sentenza del 6 Maggio 2013 rilevava la intervenuta prescrizione per tutti i reati ascritti all' e, conseguentemente, li dichiarava CP_1
estinti, confermando ai sensi dell'art. 578 c.p.p. le statuizioni civili della sentenza di I grado e condannando l' al risarcimento del danno oltre al pagamento delle CP_1
spese di difesa. Detta sentenza è quindi passata in giudicato senza che il convenuto desse seguito alle statuizioni neanche a seguito della procedura di negoziazione assistita alla quale non aderiva.
L'attore ritenendo che le circostanze fattuali fossero state accertate nel giudizio penale richiamava l'applicazione dell'art 651 c.p.p. e, considerata provata la responsabilità civile del convenuto, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni “ Piaccia all'Ill.mo Tribunale adìto, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, considerato il passaggio in giudicato della sentenza con cui viene accertata e dichiarata la responsabilità esclusiva del Sig. in Controparte_1 merito alla condotta tenuta nell'evento del 11 Luglio 2002 e la sua condanna al risarcimento del danno, da liquidarsi in sede civile:
– accertare e dichiarare il nesso causale tra la condotta posta in essere dal Sig. ed il danno ingiusto patito dal Sig. Controparte_1 Pt_1
– per l'effetto, condannare il Sig. al pagamento in pro Controparte_1 dell'esponente della somma di Euro 20.000,00 a titolo di risarcimento dei danni subìti in conseguenza dell'evento de quo, o della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, anche mediante una valutazione equitativa ex art. 1226 c.c., oltre rivalutazione ed interessi al tasso legale dalla data dell'evento sino alla data della presente citazione e, successivamente, al tasso moratorio ex art. 1284, 4 co., c.c.;
– in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario”
2) Il convenuto si costituiva in giudizio in data 13.11.2020 Controparte_1
contestando la domanda attorea ed eccependone la nullità non avendo l'attore dedotto, e tantomeno allegato alcunché circa i danni patrimoniali e non patrimoniali pagina 3 di 10 lamentati. Rilevava, inoltre, che essendo stato definito il procedimento penale per intervenuta prescrizione delle fattispecie di reato la condanna generica al risarcimento dei danni in favore della parte civile comportava comunque nel giudizio civile l'accertamento di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito anche con riferimento al danno conseguenza.
Per questi motivi
il convenuto chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni “
…..IN VIA PREGIUDIZIALE, DI RITO, accertare e dichiarare per i motivi esposti in atti, la nullità della citazione avversaria ai sensi dell'art. 164, co IV, cpc in combinato disposto con l'art. 163, co 3 nn. 3 e 4 cpc in riferimento alla domanda volta ad ottenere il risarcimento dei danni
NEL MERITO,
- rigettare integralmente le domande di parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto, per tutte le ragioni espresse in citazione.
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.”.
3) All'esito della prima udienza di comparizione e trattazione del 18.12.2020 tenutasi in modalità cartolare venivano assegnati alle parti i termini perentori previsti dall'art. 183, 6°comma c.p.c.. La causa era, quindi, istruita documentalmente e a mezzo delle prove orali parzialmente ammesse con ordinanza riservata del 24.4.2021, ed esperito l'interrogatorio formale del convenuto l'attore rinunciava all'audizione dei propri testi. Con ordinanza riservata del 23.2.2024 veniva rigettata la richiesta di Ctu medica formulata dall'attore e la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 6.3.2025 nella quale i procuratori delle parti precisavano le rispettive conclusioni, come in epigrafe indicate, ed il Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali.
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In via preliminare si osserva che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. Att., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla sola trattazione delle questioni - di fatto e di diritto - "rilevanti ai fini della decisione" concretamente pagina 4 di 10 adottata, di modo che le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come "omesse" ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante. Difatti, si richiama sul punto il principio e enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, in base a cui "la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 n. 4 c.p.c., e l'osservanza degli art.115 e 116, c.p.c., non richiedono che il giudice di merito dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito"
(Cassazione civile , sez. III, 27 luglio 2006, n. 17145). ). Inoltre, sempre in via preliminare, vengono in questa sede integralmente richiamate le ordinanze istruttorie rese in corso di causa e quindi vengono rigettate tutte le istanze istruttorie riproposte dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni.
Tanto premesso la domanda proposta in giudizio da parte dell'attore concerne il risarcimento del danno non patrimoniale a titolo di responsabilità extracontrattuale derivante dalle condotte illecite ascritte al convenuto il quale nell'anno 2012in data
11.7.2012 lo aveva aggredito fisicamente e verbalmente procurandogli lesioni personali ed ingiuriandolo e minacciandolo.
Per quanto riguarda gli elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità aquiliana invocata dall'attore è noto che compete sempre al creditore l'onere di allegare l'altrui comportamento non conforme al contratto o alla legge, oltre che di allegare e provare il danno ed il nesso di causalità, ed a maggior ragione tali oneri gravano su chi agisce per far valere un'altrui responsabilitàextracontrattuale, dovendo egli in aggiunta farsi carico, non solo di allegare, ma altresì di provare il comportamento del convenuto in violazione del dovere del neminem laedere.
In proposito la Corte di Cassazione ha precisato che "Le allegazioni che devono
pagina 5 di 10 accompagnare la proposizione di una domanda risarcitoria non possono essere limitate alla prospettazione della condotta colpevole della controparte, produttiva di danni nella sfera giuridica di chi agisce in giudizio, ma devono includere anche la descrizione delle lesioni, patrimoniali e/o non patrimoniali, prodotte da tale condotta, dovendo l'attore mettere il convenuto in condizione di conoscere quali pregiudizi vengono imputati al suo comportamento, a prescindere dalla loro esatta quantificazione e dall'assolvimento di ogni onere probatorio al riguardo" (Cass. n.
691/2012; cfr., nello stesso senso, Cass. n. 13328/2015).
Nel caso di specie l'attore ha sinteticamente descritto le condotte illecite attribuite al convenuto e le conseguenze fisiche dell'aggressione subita depositando il referto del
Pronto Soccorso di Assisi del 11.2.2002 e n. 3 certificati rilasciati dal medico di base, richiamando la sentenza di condanna del convenuto pronunciata dal Gup di Perugia in data 3.12.2004 e la successiva sentenza della Corte di Appello di Perugia del
2.2.2013 che, pur dichiarando l'intervenuta prescrizione dei reati accertati in primo grado, aveva confermato ai sensi dell'art. 578 c.p.p. la condanna generica dell' al risarcimento dei danni da liquidarsi in sede civile ritenendo non CP_1
meritevoli di accoglimento i motivi di appello proposti ( doc.ti da 1 a 6 fascicolo dell'attore).
Per quanto concerne l'art 578 c.p.c. le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza 19.10.2022 n. 39614, partendo dal principio dell'accessorietà delle statuizioni civili alla condanna hanno precisato che l'ambito applicativo di deta disposizione ha come presupposto che sia stata pronunciata una sentenza di condanna dell'imputato agli effetti penali e una conseguente condanna agli effetti civili del medesimo. Una volta accertata la responsabilità penale, il giudice dell'impugnazione ben può pronunciarsi sulle statuizioni civili, anche qualora constati il successivo maturare della prescrizione, non avendo quest'ultima, ai fini civili, alcuna interferenza temporale con la condanna dell'imputato. Orbene, a differenza della mera sentenza dichiarativa della prescrizione del reato in primo grado, che non può mai essere ritenuta sentenza di condanna, non comportando l'attribuzione dello status di condannato nei riguardi dell'imputato, la sentenza di pagina 6 di 10 appello che, dichiarando l'estinzione del reato per prescrizione, confermi le statuizioni civili, viene ad essere equiparata, nella sostanza, ad una sentenza di condanna (Cass. pen. sez. un. 25.10.2018, n. 6141/19,).
Secondo la Cassazione, infatti, dopo la sentenza di condanna dell'imputato in primo grado, non solo alla sanzione penale, ma anche al risarcimento del danno, il giudice dell'appello penale, che riscontra l'estinzione del reato per prescrizione, deve statuire anche in ordine alle questioni civili, e, a tale fine, non può limitarsi a richiamare l'art. 129, comma 2, c.p.p., ma deve prendere espressamente posizione sui motivi di appello sollevati dall'imputato, anche in punto di responsabilità penale, sicchè se giunge a confermare le statuizioni civili, ciò può fare soltanto implicitamente riconoscendo la colpevolezza dell'imputato. ( Cass. pen. sez. VI, 20.3.2013, n.
16155).
Tale orientamento interpretativo è stato successivamente ribadito dalla Corte di
Cassazione secondo la quale in forza del disposto di cui all'art. 578 c.p.p. il giudice del gravame deve esaminare tutto quanto rilevi ai fini della responsabilità civile, e se da detto esame emerge la prova dell'innocenza, egli dovrà ricorrere alla corrispondente formula assolutoria, non potendo l'accertamento effettuato (sia pure per esigenza di decisione non penale) essere posto nel nulla attraverso la mera declaratoria di estinzione del reato (Cass., S.U., 27.9.2024. n. 36208).
Nel caso di specie la Corte di Appello di Perugia nella sentenza emessa il 2.4.2013 ha effettivamente accertato la mancanza di prova dell'innocenza dell'imputato CP_1
ai sensi dell'art. 129, comma 2, esaminando compiutamente i motivi di
[...]
impugnazione e compiendo un esauriente apprezzamento in ordine alla responsabilità dell'imputato
Recentemente la Corte di Cassazione civile sezione terza, con ordinanza del
13.3.2025, n. 6642 ha ricordato che “ ….Giova altresì rammentare che nell'ipotesi, come quella in argomento, nella quale sia stata dichiarata l'estinzione del reato per prescrizione, con conferma della condanna generica al risarcimento del danno in favore della parte civile, qualora, in sede penale, sia stata pronunciata la condanna, anche generica, alle restituzioni e al risarcimento dei danni cagionati dal reato a
pagina 7 di 10 favore della parte civile, e la Corte di cassazione, nell'annullare senza rinvio la pronuncia per essere il reato estinto per prescrizione, tenga "ferme le statuizioni civili" e ritenga di non poter "che disporre la condanna" dell'imputato "al risarcimento dei danni causati alle parti civili, danni che andranno liquidati in separata sede, così come disposto dalla sentenza della Corte territoriale"
(punto18inmotivazione sentenza Cass. penale n. 22826/2007), una tale decisione dà luogo alla formazione del giudicato sulla statuizione resa dal giudice penale, a norma dell'art. 578 c.p.p., sulla domanda civile portata nella sede penale, come tale vincolante in ogni altro giudizio tra le stesse parti in cui si verta sulle conseguenze, anche diverse dalle restituzioni o dal risarcimento, derivanti dal fatto ( Cass. Sez.3,
18/10/2024 n. 27055)”.
Si deve, pertanto ritenere che sebbene la condanna generica al risarcimento disposta dal Giudice penale non dimostri di per sé l'esistenza o l'entità dei danni, che vanno liquidati solo se sussistenti, tuttavia l'accertamento della responsabilità derivante dal giudicato penale non può essere contestato in sede civile. In altre parole deve ritenersi precluso al giudice civile, successivamente adito per il quantum, di procedere ad un nuovo accertamento della responsabilità affermato nella sentenza penale ( Cass
5660/2018) atteso cheo “Nel caso di sentenza penale che, accertando l'esistenza del reato e la sua estinzione per prescrizione, abbia anche condannato in via definitiva al risarcimento dei danni verso la parte civile, rinviando al giudizio civile la liquidazione degli stessi, in quella sede ha effetto vincolante, in relazione alla declaratoria iuris, di generica condanna al risarcimento ed alle restituzioni, ferma restando la necessità dell'accertamento, in sede civile, dell'esistenza e dell'entità delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto individuato come
"potenzialmente" dannoso e del nesso di derivazione casuale tra questo e i pregiudizi lamentato dai danneggiati” (Cassazione 05/05/2020, n.8477; Cassazione civile sez.
III, 09/03/2018, n.5660).
Pertanto, per il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno può non bastare la condanna penale - in quanto non tutti i reati producono un danno - tenuto conto del fatto che l'accertamento dell'esistenza del danno è implicita nell'accertamento del pagina 8 di 10 fatto - reato e, cioè, con riferimento al danno evento, ma non al danno conseguenza per il quale l'indagine da compiere è quella del nesso di causalità giuridica fra l'evento di danno e le sue conseguenze pregiudizievoli (art. 1223 c.c.). In particolare, per quanto concerne il danno non patrimoniale, costituendo anch'esso un danno conseguenza, deve essere specificamente allegato e provato ai fini risarcitori, anche mediante presunzioni, non potendo mai considerarsi in re ipsa (cfr. Cass.
n.7471/2012, Cass. n.20987/2007).
Alla luce di tutto quanto sopra osservato deve rilevarsi come parte attrice in ordine alle proprie deduzioni in punto di danno abbia allegato il referto del nosocomio di
Assisi rilasciato poco tempo dopo l'avvenuto alterco con il convenuto ed altri certificati medici del proprio medico curante esclusivamente con riferimento al reato di lesioni personali mentre nulla ha allegato a proposito dei reati di ingiuria e minaccia.
Dall'esame del referto del Pronto Soccorso risultano essere state accertate, a cause delle percosse subite dal una contusione alla spalla sinistra, all'anca sinistra Pt_1 ed al primo dito della mano sinistra, escoriazioni all'emivolto sinistro, al ginocchio destro ed una piccola abrasione mucosa sul labbro inferiore, ritenute guaribili in giorni 7. A detta diagnosi nosocomiale hanno fatto seguito tre certificati medici del medico di famiglia dell'attore con i quali sono stati prescritti all'attore ulteriori 40 giorni di riposo e cura.
A tale ultimo riguardo, come correttamente osservato dal convenuto, in assenza di esami strumentali diagnostici vengono a mancare elementi di novità nel quadro clinico del danneggiato, per cui non può ritenersi provato l'aggravamento dell'iniziale processo patologico attestato dal Pronto Soccorso ( cfr Cass. 8356/2023) non avendo l'attore neanche dedotto in che cosa siano consistite le cure protrattesi per altri 40 giorni né se il riposo abbia comportato una inabilità temporanea totale o parziale. La domanda risarcitoria può, quindi, trovare limitato accoglimento con riferimento al danno biologico, inteso come menomazione della complessiva integrità psico-fisica concretizzatasi in una invalidità temporanea di 7 giorni, senza che ad essa abbia fatto seguito alcun postumo di natura permanente e senza che siano state allegate spese pagina 9 di 10 mediche sostenute dal Rivestendo, inoltre, il fatto per cui è causa gli estremi Pt_1
del reato di lesioni compete all'attore anche il ristoro per il danno morale ex art. 2059
c.c., che si ritiene di poter liquidare complessivamente ed equitativamente in euro
1.000,00 già rivalutati all'attualità oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo.
In punto di liquidazione delle spese di lite, esse seguono la soccombenza e sono poste a carico del convenuto ai sensi dell'art. 91c.p.c. nella misura liquidata in dispositivo, tenuto conto degli importi di cui alla tabella allegata al D.M. 55/2014
(come aggiornata dal D.M. 37/2018), in base al valore della domanda ed avuto riguardo al criterio del decisum (v. Cass., SS.UU., 19014/07, Cass. 26297/2019; Cass
10894/2021; Cass 35073/2023).
P.Q.M.
il Tribunale di Perugia, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie parzialmente la domanda risarcitoria proposta da e, per Parte_1
l'effetto, condanna al pagamento dell'importo di euro 1.000 oltre Controparte_1
interessi legali dalla data della sentenza al saldo;
- condanna al rimborso delle spese legali da distrarsi in favore dei Controparte_1
procuratori dichiaratisi antistatari di parte attrice che si liquidano in euro 237,00 per spese ed in euro 700,00 per onorari oltre spese generali Iva e C.I: di legge.
Perugia, 5 giugno 2025
Il Giudice
Dott. Federico Fiore
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