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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 05/02/2025, n. 479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 479 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 14449/2024
SENTENZA N. /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 18 dicembre 2024 da 1) Signora Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina italiana
Cod. Fisc. CodiceFiscale_1 residente in [...] con l'Avv. Laura Mognaschi e l'Avv. Mauro Felisari del Foro di Milano, con studio via Chiossetto n. 12 (MI), presso i quali ha eletto domicilio telematico
e
2) Signor Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino italiano
Cod. Fisc. CodiceFiscale_2 residente in [...] con l'Avv. Marta Ferrari e l'Avv. Maria Elisabetta De Lazzer del Foro di Padova, con studio in via Emanuele Filiberto n. 3 (PD), presso le quali ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio in Milano con rito civile in data 18 aprile 2015
(anno 2015 - atto n. 0015 – registro 05 - parte 2 - serie C/3) in separazione dei beni.
con il seguente figlio: , nato a [...] il 21 novembre Parte_3
2017, cittadinanza italiana, Cod. Fisc. CodiceFiscale_3
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto in data 17 dicembre 2024 e depositato in data 18 dicembre 2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni: 1) Il figlio minore è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, Parte_3 con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione o d'urgenza;
2) La casa coniugale sita in Milano, via Luigi Canonica n. 47, è assegnata ex-art. 6 L. 392/78 alla signora Parte_1
Si dà atto che il signor , con il consenso della moglie, ha provveduto al rilascio della Parte_2 casa familiare il giorno 29/9/2024 per trasferirsi presso l'unità immobiliare condotta in locazione sita in Milano, via Della Moscova n. 29.
3) Il figlio minore avrà residenza e collocazione abitativa prevalente presso la Parte_3 madre, in Milano, via Luigi Canonica n. 47.
Il figlio avrà tempi paritetici di permanenza con il padre e con la madre, secondo il seguente calendario:
trascorrerà alternativamente una settimana con la madre ed una con il padre, dal lunedì Parte_3 all'uscita da scuola sino al lunedì della settimana successiva all'ingresso a scuola. Terminata la scuola, starà con il genitore presso cui si trova fino alle ore 16:30 del Parte_3 lunedì. E' fatto salvo un diverso accordo. Sia la madre che il padre, nel periodo in cui il bambino si troverà presso l'altro genitore avranno facoltà di accompagnare alle attività extrascolastiche, affiancandosi alla baby sitter, Parte_3 previa tempestiva comunicazione all'altro genitore e previo assenso di quest'ultimo. Resterà ferma la possibilità di individuare, previo accordo tra i genitori stessi, momenti ulteriori da trascorrere con il padre o con la madre, anche se diversi da quelli indicati al precedente capoverso. Nell'ipotesi in cui il sig. debba assentarsi da Milano per impegni lavorativi, Parte_2 Parte_3 rimarrà presso la casa paterna in compagnia dei nonni paterni e, solo nel caso di impedimento di questi ultimi, starà presso la casa materna. La facoltà di cui al precedente capoverso si intende estesa anche alla madre nell'eventuale ipotesi di assenza da Milano per impegni lavorativi, per cui la sig.ra potrà lasciare Parte_1 Parte_3 presso la casa del nonno materno, o in subordine, presso la casa paterna.
continuerà ad essere assistito dall'attuale baby-sitter che seguirà il bambino in tutti gli Parte_3 spostamenti dalla casa materna a quella paterna e viceversa.
avrà due armadi, uno presso ciascun genitore con tutto il necessario. I genitori saranno Parte_3 responsabili della gestione dell'armadio di posto nell'abitazione di appartenenza. Parte_3
Vacanze natalizie: vengono suddivise in due distinti periodi: 25 dicembre (entro le ore 10:30)/31 dicembre e 31 dicembre (mattino entro le ore 10:30)/6 gennaio, da trascorrere alternativamente con ciascun genitore e da concordarsi entro la fine del mese di novembre.
La vigilia di Natale sarà trascorsa con il genitore a cui spetterà il periodo 31 dicembre – 6 gennaio ( sarà portato a casa dell'altro genitore entro le ore 10:30, o in diverso orario concordato Parte_3 dai genitori). Per l'anno 2024, il periodo 25-31 dicembre è stato trascorso con il padre;
la vigilia di Natale e il periodo 31 dicembre - 7 gennaio (con accompagnamento a scuola) è stato trascorso con la madre.
Potranno in ogni caso essere oggetto di separato accordo tra i due genitori periodi di vacanze natalizie anche per diversi periodi, rispettando l'alternanza con l'altro genitore per le vacanze natalizie dell'anno successivo. Vacanze pasquali e carnevale: trascorrerà alternativamente le vacanze pasquali con un Parte_3 genitore e quelle di carnevale con l'altro.
Ponti ed altre festività o ulteriori vacanze: saranno suddivisi fra i genitori nel rispetto dei principi dell'alternanza e dell'equivalenza. Settimana bianca: verrà trascorsa con ciascun genitore ad anni alternati e concordata entro il 31 dicembre di ciascun anno, sempre rispettando il principio dell'equivalenza e dell'alternanza.
Compleanno di : Il giorno del compleanno di verrà trascorso con i genitori Parte_3 Parte_3 ad anni alterni. ha trascorso il compleanno del 2024 con il padre. Parte_3
Qualora i genitori dovessero decidere di organizzare la festa di compleanno di con Parte_3 compagni di scuola e amici, i genitori concorderanno modalità e luogo dei festeggiamenti.
A tale evento entrambi i genitori potranno partecipare.
Compleanno dei genitori: trascorrerà la giornata (sera compresa fino alle ore 21, salvo Parte_3 diverso accordo) con il genitore che compie gli anni, salva diversa decisione del genitore medesimo.
Periodo e vacanze estive: eventuali campus estivi, vacanze con i nonni o con i rispettivi genitori nei mesi di giugno e luglio dovranno essere organizzati entro il 15 maggio di ogni anno. Ad agosto, trascorrerà due settimane consecutive con un genitore e due con l'altro. In Parte_3 caso di mancato accordo tra i genitori, per il 2025 sarà la madre ad avere opzione di scelta e l'anno successivo la scelta spetterà al padre.
Sono sempre fatti salvi diversi o migliori accordi tra i genitori. 4) Ciascun genitore provvederà a contribuire direttamente al mantenimento ordinario di nei periodi di permanenza presso di sé. Parte_3 Le spese straordinarie - come da “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'Appello di Milano in data 14 novembre 2017, qui di seguito integralmente ritrascritte – saranno ripartite al 50% fra i genitori, e quindi:
“- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli” . Ferma la sussistenza del necessario previo accordo tra i genitori per le spese straordinarie che lo richiedono, per semplificare la gestione della suddivisione delle spese straordinarie e del pagamento delle competenze della baby sitter a carico di ciascun genitore, i genitori verseranno in un conto corrente acceso all'uopo presso Intesa Sanpaolo Spa, agenzia di Milano, la somma forfetaria di € 6.000,00, di cui € 3.000,00 a carico del padre e € 3.000,00 a carico della madre. Con cadenza mensile e con decorrenza dal mese di gennaio 2025, ciascun genitore effettuerà sul conto corrente versamenti mensili di € 275,00. Con cadenza trimestrale a decorrere dal marzo 2025, verrà effettuata una verifica dei versamenti effettuati da ciascun genitore sul conto corrente dedicato alle spese straordinarie con eventuali conguagli e/o versamenti ulteriori da effettuarsi.
Baby sitter: le spese per la baby sitter si intendono già concordate tra i genitori con suddivisione al
50%.
5) Nessun contributo al mantenimento è reciprocamente dovuto da un coniuge all'altro, essendo entrambi economicamente indipendenti.
6) I signori e dichiarano di aver regolato ogni Parte_1 Parte_2 rapporto patrimoniale tra gli stessi e di non aver più nulla a pretendere reciprocamente l'uno dall'altra dal punto di vista economico, per qualsivoglia titolo, ragione o causa.
7) Spese legali integralmente compensate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
che hanno contratto matrimonio civile in Milano, il 18 aprile 2015; Parte_2
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 29.1.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa Maria Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
SENTENZA N. /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 18 dicembre 2024 da 1) Signora Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina italiana
Cod. Fisc. CodiceFiscale_1 residente in [...] con l'Avv. Laura Mognaschi e l'Avv. Mauro Felisari del Foro di Milano, con studio via Chiossetto n. 12 (MI), presso i quali ha eletto domicilio telematico
e
2) Signor Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino italiano
Cod. Fisc. CodiceFiscale_2 residente in [...] con l'Avv. Marta Ferrari e l'Avv. Maria Elisabetta De Lazzer del Foro di Padova, con studio in via Emanuele Filiberto n. 3 (PD), presso le quali ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio in Milano con rito civile in data 18 aprile 2015
(anno 2015 - atto n. 0015 – registro 05 - parte 2 - serie C/3) in separazione dei beni.
con il seguente figlio: , nato a [...] il 21 novembre Parte_3
2017, cittadinanza italiana, Cod. Fisc. CodiceFiscale_3
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto in data 17 dicembre 2024 e depositato in data 18 dicembre 2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni: 1) Il figlio minore è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, Parte_3 con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione o d'urgenza;
2) La casa coniugale sita in Milano, via Luigi Canonica n. 47, è assegnata ex-art. 6 L. 392/78 alla signora Parte_1
Si dà atto che il signor , con il consenso della moglie, ha provveduto al rilascio della Parte_2 casa familiare il giorno 29/9/2024 per trasferirsi presso l'unità immobiliare condotta in locazione sita in Milano, via Della Moscova n. 29.
3) Il figlio minore avrà residenza e collocazione abitativa prevalente presso la Parte_3 madre, in Milano, via Luigi Canonica n. 47.
Il figlio avrà tempi paritetici di permanenza con il padre e con la madre, secondo il seguente calendario:
trascorrerà alternativamente una settimana con la madre ed una con il padre, dal lunedì Parte_3 all'uscita da scuola sino al lunedì della settimana successiva all'ingresso a scuola. Terminata la scuola, starà con il genitore presso cui si trova fino alle ore 16:30 del Parte_3 lunedì. E' fatto salvo un diverso accordo. Sia la madre che il padre, nel periodo in cui il bambino si troverà presso l'altro genitore avranno facoltà di accompagnare alle attività extrascolastiche, affiancandosi alla baby sitter, Parte_3 previa tempestiva comunicazione all'altro genitore e previo assenso di quest'ultimo. Resterà ferma la possibilità di individuare, previo accordo tra i genitori stessi, momenti ulteriori da trascorrere con il padre o con la madre, anche se diversi da quelli indicati al precedente capoverso. Nell'ipotesi in cui il sig. debba assentarsi da Milano per impegni lavorativi, Parte_2 Parte_3 rimarrà presso la casa paterna in compagnia dei nonni paterni e, solo nel caso di impedimento di questi ultimi, starà presso la casa materna. La facoltà di cui al precedente capoverso si intende estesa anche alla madre nell'eventuale ipotesi di assenza da Milano per impegni lavorativi, per cui la sig.ra potrà lasciare Parte_1 Parte_3 presso la casa del nonno materno, o in subordine, presso la casa paterna.
continuerà ad essere assistito dall'attuale baby-sitter che seguirà il bambino in tutti gli Parte_3 spostamenti dalla casa materna a quella paterna e viceversa.
avrà due armadi, uno presso ciascun genitore con tutto il necessario. I genitori saranno Parte_3 responsabili della gestione dell'armadio di posto nell'abitazione di appartenenza. Parte_3
Vacanze natalizie: vengono suddivise in due distinti periodi: 25 dicembre (entro le ore 10:30)/31 dicembre e 31 dicembre (mattino entro le ore 10:30)/6 gennaio, da trascorrere alternativamente con ciascun genitore e da concordarsi entro la fine del mese di novembre.
La vigilia di Natale sarà trascorsa con il genitore a cui spetterà il periodo 31 dicembre – 6 gennaio ( sarà portato a casa dell'altro genitore entro le ore 10:30, o in diverso orario concordato Parte_3 dai genitori). Per l'anno 2024, il periodo 25-31 dicembre è stato trascorso con il padre;
la vigilia di Natale e il periodo 31 dicembre - 7 gennaio (con accompagnamento a scuola) è stato trascorso con la madre.
Potranno in ogni caso essere oggetto di separato accordo tra i due genitori periodi di vacanze natalizie anche per diversi periodi, rispettando l'alternanza con l'altro genitore per le vacanze natalizie dell'anno successivo. Vacanze pasquali e carnevale: trascorrerà alternativamente le vacanze pasquali con un Parte_3 genitore e quelle di carnevale con l'altro.
Ponti ed altre festività o ulteriori vacanze: saranno suddivisi fra i genitori nel rispetto dei principi dell'alternanza e dell'equivalenza. Settimana bianca: verrà trascorsa con ciascun genitore ad anni alternati e concordata entro il 31 dicembre di ciascun anno, sempre rispettando il principio dell'equivalenza e dell'alternanza.
Compleanno di : Il giorno del compleanno di verrà trascorso con i genitori Parte_3 Parte_3 ad anni alterni. ha trascorso il compleanno del 2024 con il padre. Parte_3
Qualora i genitori dovessero decidere di organizzare la festa di compleanno di con Parte_3 compagni di scuola e amici, i genitori concorderanno modalità e luogo dei festeggiamenti.
A tale evento entrambi i genitori potranno partecipare.
Compleanno dei genitori: trascorrerà la giornata (sera compresa fino alle ore 21, salvo Parte_3 diverso accordo) con il genitore che compie gli anni, salva diversa decisione del genitore medesimo.
Periodo e vacanze estive: eventuali campus estivi, vacanze con i nonni o con i rispettivi genitori nei mesi di giugno e luglio dovranno essere organizzati entro il 15 maggio di ogni anno. Ad agosto, trascorrerà due settimane consecutive con un genitore e due con l'altro. In Parte_3 caso di mancato accordo tra i genitori, per il 2025 sarà la madre ad avere opzione di scelta e l'anno successivo la scelta spetterà al padre.
Sono sempre fatti salvi diversi o migliori accordi tra i genitori. 4) Ciascun genitore provvederà a contribuire direttamente al mantenimento ordinario di nei periodi di permanenza presso di sé. Parte_3 Le spese straordinarie - come da “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'Appello di Milano in data 14 novembre 2017, qui di seguito integralmente ritrascritte – saranno ripartite al 50% fra i genitori, e quindi:
“- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli” . Ferma la sussistenza del necessario previo accordo tra i genitori per le spese straordinarie che lo richiedono, per semplificare la gestione della suddivisione delle spese straordinarie e del pagamento delle competenze della baby sitter a carico di ciascun genitore, i genitori verseranno in un conto corrente acceso all'uopo presso Intesa Sanpaolo Spa, agenzia di Milano, la somma forfetaria di € 6.000,00, di cui € 3.000,00 a carico del padre e € 3.000,00 a carico della madre. Con cadenza mensile e con decorrenza dal mese di gennaio 2025, ciascun genitore effettuerà sul conto corrente versamenti mensili di € 275,00. Con cadenza trimestrale a decorrere dal marzo 2025, verrà effettuata una verifica dei versamenti effettuati da ciascun genitore sul conto corrente dedicato alle spese straordinarie con eventuali conguagli e/o versamenti ulteriori da effettuarsi.
Baby sitter: le spese per la baby sitter si intendono già concordate tra i genitori con suddivisione al
50%.
5) Nessun contributo al mantenimento è reciprocamente dovuto da un coniuge all'altro, essendo entrambi economicamente indipendenti.
6) I signori e dichiarano di aver regolato ogni Parte_1 Parte_2 rapporto patrimoniale tra gli stessi e di non aver più nulla a pretendere reciprocamente l'uno dall'altra dal punto di vista economico, per qualsivoglia titolo, ragione o causa.
7) Spese legali integralmente compensate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
che hanno contratto matrimonio civile in Milano, il 18 aprile 2015; Parte_2
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 29.1.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa Maria Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG