Art. 86.
L' articolo 218 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 218 - Obbligazioni del coniuge che gode dei beni dell'altro coniuge. - Il coniuge che gode dei beni dell'altro coniuge e' soggetto a tutte le obbligazioni dell'usufruttuario".
L' articolo 218 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 218 - Obbligazioni del coniuge che gode dei beni dell'altro coniuge. - Il coniuge che gode dei beni dell'altro coniuge e' soggetto a tutte le obbligazioni dell'usufruttuario".