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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 19/05/2025, n. 763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 763 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7673/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Francesca Grassi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7673/2020 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CAROLLO Parte_1 C.F._1
FULVIO elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore avv. CAROLLO FULVIO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. REGINATO CP_1 C.F._2
PAOLO elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore avv. REGINATO PAOLO
GIÀ (C.F. ), con il patrocinio Controparte_2 Controparte_3 P.IVA_1 dell'avv. DE LUIGI GIORGIO elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore avv. DE LUIGI
GIORGIO
CONVENUTI
Oggetto: risarcimento del danno da sinistro stradale.
Conclusioni
Le parti costituite hanno concluso come all'udienza del giorno 5 dicembre 2024, celebratasi in modalità cartolare. Tali conclusioni sono da intendersi qui richiamate e parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
La causa è stata assegnata a questo giudice con provvedimento del Presidente del Tribunale del
12.11.2021, prot. n. 8478/2021, dopo l'avvicendamento del giudice istruttore.
Ciò posto, va precisato quanto in appresso in punto di fatto.
pagina 1 di 11 Con atto di citazione ritualmente notificato datato 26.9.2020, (d'ora innanzi, per Parte_1 brevità, anche solo “ ”) conveniva in giudizio (d'ora innanzi, per brevità, anche Pt_1 CP_1 solo ”) e (d'ora innanzi, per brevità, anche solo “ ) chiedendo CP_1 Controparte_2 CP_2 che, accertata la responsabilità esclusiva di nella causazione del sinistro occorso in Bassano del CP_1
Grappa (VI) il 26.10.1991, nonché il nesso di causa tra l'attuale aggravamento delle condizioni di salute dell'attore e il sinistro, i convenuti venissero condannati al risarcimento dei danni subiti e subendi dall'attore, quantificati nella somma indicata nell'atto introduttivo o nella diversa somma ritenuta di giustizia anche all'esito dell'istruttoria.
In fatto, l'attore esponeva: (i) che in data 26.10.1991, mentre si recava a lavoro alla guida della propria motocicletta, in Bassano del Grappa (VI), via Cà Cornaro, veniva urtato violentemente da un'automobile marca Fiat, targata BL254491, condotta nel frangente da e assicurata CP_1 con la compagnia assicurativa che nella manovra di svolta a sinistra e di Controparte_2 immissione in via Cà Cornaro ometteva di fermarsi allo stop e di concedere la precedenza al motociclo;
(ii) che la dinamica del sinistro veniva confermata anche dalla polizia stradale di Bassano del Grappa, intervenuta sul luogo del sinistro;
(iii) di essere stato trasportato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Bassano del Grappa, ove gli veniva diagnosticato: “Lussazione posteriore della tibia con ferita lacero-strappata di 7/8 di circonferenza con esposizione completa dell'articolazione, rottura completa della capsula articolare.. avulsione completa dei legamenti crociati anteriore e posteriore;
rottura ed avulsione subtotale del menisco esterno.. ed interno .. disinserzione parziale del gemello mediale e del gastrocnemio;
rotture. del m. popliteo alla giunzione mio-tendinea; disinserzione del
LCM.. rottura completa del tendine rotuleo.. polo inferiore della rotula (con frattura pluriframmentaria).. distacchi parcellari multipli.. contaminazione da numerosi piccoli corpi estranei.
Distacco di bratta ossea corticale bordo laterale 3° medio-superiore diafisi femore dx.. ”; (iv) che in sede di TAC cerebrale veniva riscontrato invece: "... ematoma extradurale in sede fronto-parietale superiore sx. Minute falde di versamento ematico in sede subdurale sono apprezzabili inoltre in sede parietale dx e in temporale sx. Concomita un edema discreto in entrambi li emisferi con sistema ventricolare in asse, ma lievemente compresso in corrispondenza dei corni frontali di entrambi i lati”, per cui veniva sottoposto a un intervento di craniotomia evacuativa degli ematomi e a un intervento di sintesi delle fratture al ginocchio destro presso l'Ospedale di Vicenza;
(v) di essersi poi sottoposto ad altre visite e operazioni, tra le quali un intervento di osteotomia valgizzante in sede meta-diafisaria prossimale della tibia e al 3° medio-diafisario del perone destro, con stabilizzazione mediante esofissatore, eseguito presso il reparto di Ortopedia dell'Ospedale di Trento, ove veniva CP_4 ricoverato dall'8 al 10 marzo 1993; (vi) che la visita fisiatrica cui si sottoponeva in data 12.11.1996 rilevava “dolore al ginocchio dx... flessione gin dx concessa fino a 90°, estensione completa. Discreta ipomíotrofia muscolare dx. Dolente alla pressione la regione mediale gin. dx”; (vii) che, sebbene la situazione fosse rimasta stazionaria negli anni successivi, nel 2019 compariva dolore intenso, per cui si sottoponeva a una serie di visite fisiatriche (rispettivamente il 27.11.2019, 6.12.2019, 12.12.2019 e
17.1.2020) nel corso delle quali veniva riscontrato un peggioramento del quadro gonartrosico, con
“progressione della gonartrosi femoro rotulea e tibiale…. avanzata artrosi tricompartimentale…. e ulteriore riduzione in altezza delle rime articolari”; (viii) che la relazione medico-legale a firma del dott. dell'1.7.2020 rilevava un peggioramento rispetto al quadro clinico preesistente e Per_1 all'invalidità accertata dall'Inail nella misura del 23%; (ix) che, pertanto, il dott. nelle proprie Per_1 conclusioni quantificava il danno biologico permanente nella misura del 35% secondo le tabelle del pagina 2 di 11 D.Lgs. n. 38/2000, ovvero un'invalidità permanente (riduzione della capacità lavorativa generica) pari al 50% secondo le tabelle del T.U. 1124/1965; (x) di essere fortemente limitato a causa delle proprie condizioni fisiche, non potendo più svolgere lavori di vicinato o domestici, andare in bicicletta, fare attività sportiva né gite in montagna o tagliare la legna;
(xi) che le predette limitazioni incidevano sulla sua sfera psicologica, cagionando notevole disagio e sofferenza;
(xii) che compagnia CP_2 assicurativa di , gli aveva liquidato nel 1994 una somma pari a £ 160.000.000,00, sulla base CP_1 della percentuale di danno all'epoca accertata dall'Inail, così di fatto confermando la responsabilità esclusiva del convenuto nella causazione del sinistro de quo; (xiii) che, nonostante l'intervento del patrocinio attoreo, tutti i tentativi di addivenire a una composizione bonaria della vertenza erano risultati infruttuosi.
In diritto, l'attore deduceva: (i) che la responsabilità di nella causazione del sinistro risultava CP_1 pacifica e incontestata, come del resto riconosciuto dalla compagnia assicurativa del convenuto;
(ii) che era altrettanto indiscutibile il nesso di causa sussistente tra il sinistro del 1991 e l'aggravamento delle condizioni di salute dell'attore, imprevedibile all'epoca del sinistro;
(iii) che quanto esposto rinveniva la propria conferma nella relazione medico-legale del dott. , il quale non solo aveva accertato il Per_1 nesso di causa sussistente tra l'aggravamento e le lesioni intervenute nel 1991, ma aveva altresì ritenuto che l'aggravamento dovesse considerarsi imprevedibile;
(iv) che, per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'aggravamento risultava risarcibile anche qualora fosse intervenuta tra le parti una transazione, ove imprevedibile e riconducibile all'evento originario;
(v) che la prova della prevedibilità dell'aggravamento doveva essere eccepita e sostenuta dal soggetto che la invocava;
(vi) che la prova della preesistente stabilità sanitaria, sulla base della quale era intervenuta la transazione del 1994, poteva invece desumersi da elementi quali: la stabilità della situazione antecedente al 2019, il passaggio del punteggio di invalidità da 23% a 50%, la deformazione in valgo dell'asse genuleo e la limitazione dell'escursione articolare con attendibile instabilità, la significativa componente sintomatologica improvvisa (dolori anche a riposo, cedimenti articolari e ridotta autonomia locomotoria), l'incapacità di mantenere a lungo la stazione eretta e la necessità di un appoggio monolaterale per gli spostamenti;
(vii) che i predetti sintomi, non presenti e comunque imprevedibili all'epoca della transazione, non potevano considerarsi un normale sviluppo della patologia preesistente. Del pari, costituiva uno sviluppo imprevedibile anche il raddoppio dell'invalidità riconosciuta;
(viii) che, pertanto, il danno biologico, con personalizzazione massima del 25%, doveva essere quantificato in euro 206.068,00, considerata la percentuale di danno permanente in relazione all'età dell'attore al momento dell'insorgere dell'aggravamento; (ix) che in aggiunta al danno biologico doveva essere risarcito anche il danno morale, da quantificarsi quantomeno nella misura della metà del danno biologico, in considerazione dell'impatto sulla sfera psicologica ed emozionale dell'aggravamento delle condizioni di salute;
(x) che doveva altresì essere riconosciuto un danno da incapacità lavorativa pari ad euro 61.382,071 in considerazione dell'invalidità specifica a svolgere sia il proprio lavoro, sia i lavori domestici e di vicinato tipici dell'età.
si costituiva in giudizio con comparsa di risposta tempestivamente depositata in data CP_1
24.2.2021 chiedendo, in via preliminare, che venisse accertata la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164, co. 1 c.p.c. per violazione del termine per comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c. Nel merito, in via principale chiedeva che, accertata l'inammissibilità, improcedibilità, prescrizione e decadenza della domanda risarcitoria, le domande attoree venissero integralmente rigettate in quanto pagina 3 di 11 infondate in fatto e in diritto. In subordine, il convenuto chiedeva che, nella denegata ipotesi di accertamento della fondatezza, anche parziale, della domanda attorea, le pretese avversarie venissero quantificate all'esito dell'espletanda istruttoria, con condanna di a tenerlo Controparte_2 completamente indenne e manlevato da qualsiasi risarcimento riconosciuto in favore dell'attore. Con vittoria di spese e competenze di lite.
In fatto, il convenuto esponeva: (i) di aver prontamente denunciato, in virtù della polizza RCA n.
22669135S, il sinistro occorso in data 26.10.1991 alla propria compagnia assicurativa Controparte_2
la quale aveva quindi preso in carico la gestione del sinistro;
(ii) che la pratica veniva chiusa
[...] dalla compagnia assicurativa con l'integrale risarcimento dei danni subiti dall'attore e concordemente quantificati nell'importo onnicomprensivo di £ 160.000.000,00, come risultante dalla quietanza del
10.10.1994; (iii) di non aver più ricevuto comunicazioni relative al sinistro de quo fino alla notifica dell'atto di citazione volto a incardinare il presente giudizio.
In diritto, deduceva: (i) che, non essendo stati rispettati i termini per comparire di cui all'art. CP_1
163 bis c.p.c., l'atto di citazione risultava affetto da nullità ai sensi dell'art. 164 co. 1 c.p.c. e doveva pertanto essere fissata una nuova udienza di prima comparizione;
(ii) che l'importo corrisposto da all'attore, comunque assistito da un'agenzia infortunistica specializzata nel risarcimento dei CP_2 danni derivanti da sinistri stradali, era stato concordato a seguito di approfonditi accertamenti peritali;
(iii) che, pertanto, la pretesa creditoria doveva ritenersi estinta per intervenuto pagamento;
(iv) che, in ogni caso, era ormai decorso il termine di prescrizione biennale previsto dall'art. 2947 co. 2 c.c. per il risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli;
(v) che un eventuale aggravamento delle condizioni fisiche, comunque non provato dall'attore, doveva ricondursi alla naturale evoluzione dei postumi già acclarati, in considerazione dell'avanzamento dell'età dell'attore e di altre concause idonee a influire, nel corso degli anni, sulle sue condizioni fisiche: lo stesso , infatti, aveva Pt_1 dato atto di essersi dedicato assiduamente ad attività fisiche particolarmente gravose per le articolazioni quali il trekking in montagna e lo spaccare la legna da ardere;
(vi) che l'attore non aveva fornito prova del fatto che gli aggravamenti si fossero verificati entro il biennio dall'introduzione del presente giudizio: dalla documentazione medica prodotta da , al contrario, risultava che l'attore si fosse Pt_1 sottoposto già nel 2017 a una visita specialistica in cui veniva accertata una “ulteriore progressione” del quadro di degrado dell'articolazione. Il lamentato peggioramento, pertanto, risaliva ad epoca anteriore al biennio ed era stato comunque progressivo e non repentino, a differenza di quanto dedotto dall'attore; (vii) che, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree, la quantificazione del danno risarcibile doveva tener conto della rivalutazione delle somme già liquidate in favore dell'attore; (viii) che, qualora si fosse accertata la fondatezza anche parziale della domanda attorea, doveva essere condannata a tenere indenne e manlevato il convenuto da qualsivoglia CP_2 risarcimento riconosciuto in favore dell'attore.
si costituiva in giudizio con comparsa di risposta tempestivamente depositata in Controparte_2 data 24.2.2021 eccependo, in via pregiudiziale di rito, l'improcedibilità della domanda per mancata attivazione della procedura della negoziazione assistita. Nel merito, in via preliminare, la convenuta chiedeva che, accertato che tra l'attore e fosse intercorso l'atto di transazione del 10.10.1994, CP_2 venisse dichiarata l'inammissibilità della domanda attorea per insussistenza dei diritti azionati e carenza di interesse sostanziale dell'attore, con condanna dell'attore ex art. 96 co. 3 c.p.c..
pagina 4 di 11 Sempre in via preliminare, chiedeva che venisse accertata l'intervenuta prescrizione dei diritti CP_2 fatti valere da . In via principale, la convenuta chiedeva poi il rigetto delle domande formulate Pt_1 nei suoi confronti in quanto infondate in fatto e in diritto. Spese e competenze di lite integralmente rifuse. In subordine, chiedeva infine che, dato atto della corresponsione a favore dell'attore CP_2 della somma attualizzata di euro 131.083,83 (con interessi per euro 74.820,99 ammontanti a complessivi euro 205.133,39) e accertato e dichiarato, in ogni caso, il concorso di colpa dell'attore, le domande attoree venissero ridotte nei limiti del provato, previa detrazione delle somme corrisposte dagli istituti previdenziali ed assistenziali per i medesimi titoli e voci di danno. Spese e compensi di lite rifusi o quantomeno compensate.
In fatto e in diritto, deduceva: (i) che i danni lamentati dall'attore costituivano un progressivo, CP_2 prevedibile e, comunque, possibile sviluppo delle lesioni riportate al ginocchio destro in occasione del sinistro stradale;
(ii) che non ricorrevano, quindi, le condizioni di causalità tecnico-giuridica e di imprevedibilità richieste dalla giurisprudenza di legittimità ai fini del risarcimento dei danni ulteriori sopravvenuti rispetto a quelli oggetto di una transazione;
(iii) che le parti avevano stipulato la transazione al fine di evitare l'instaurazione di un giudizio di merito, di fatto rinunciando a qualsiasi azione e diritto eventualmente derivante dal sinistro e, quindi, anche al diritto di accertare la responsabilità in capo ai convenuti o l'effettiva sussistenza e consistenza delle singole poste di danno;
(iv) che, non potendo la predetta transazione valere come implicita o esplicita assunzione di responsabilità esclusiva in capo ai convenuti, era onere dell'attore provare la dinamica del sinistro e la responsabilità del convenuto nella causazione dell'evento dannoso, posto che alcuna valenza probatoria poteva attribuirsi alla constatazione amichevole di incidente, non sottoscritta dalle parti;
(v) che la perizia medico-legale a firma del dott. prodotta dall'attore era priva di valore probatorio, Per_1 costituendo al più mera allegazione difensiva;
(vi) che, in ogni caso, l'aggravamento delle condizioni fisiche lamentato dall'attore costituiva in realtà un progressivo ma ordinario sviluppo delle lesioni precedentemente accertate: tutti i pareri e i consulti medici ospedalieri disposti nell'interesse dell'attore descrivevano infatti una vicenda clinica caratterizzata da una lenta e progressiva evoluzione di un quadro artrosico, ampiamente prevedibile al momento del fatto;
(vii) che le lesioni lamentate dall'attore non potevano qualificarsi come un danno nuovo o diverso rispetto a quello per il quale era già stato indennizzato da né come conseguenza imprevedibile: la transazione, quindi, doveva ritenersi CP_2 ampiamente satisfattiva di tutti i danni subiti e subendi dall'attore; (viii) che, non trattandosi di lesioni nuove, bensì di un mero sviluppo e aggravamento, comunque prevedibile, del danno già insorto, ogni diritto derivante dal sinistro doveva ritenersi ormai prescritto, posto che il dies a quo di decorrenza del termine prescrizionale coincideva con la data del sinistro stradale, occorso il 26.10.1991 e che dopo la sottoscrizione dell'atto transattivo del 10.10.1994 non era stato compiuto alcun valido atto interruttivo;
(ix) che, qualora si fossero ritenute le lesioni lamentate dall'attore del tutto nuove e assolutamente imprevedibili, incombeva su l'onere di dimostrare il nesso causale con il sinistro del 1991; (x) Pt_1 che, tuttavia, anche qualora si fosse accertato il nesso causale, il diritto si era ormai prescritto, atteso che dalla documentazione prodotta emergeva che l'attore fosse consapevole dei nuovi danni quantomeno dal 1996; (xi) che, in merito alla quantificazione del danno risarcibile, dalla percentuale indicata del 35% andava comunque detratta la quota di invalidità permanente determinata dal sinistro del 1991 e per il quale erano già state corrisposte £ 160.000.000,00; (xii) che, la richiesta di personalizzazione del danno biologico permanente con aumento del 25% del valore tabellare risultava infondata e sfornita di adeguata prova, non essendo dimostrata la sussistenza di circostanze eccezionali, pagina 5 di 11 idonee a giustificare un risarcimento maggiore;
(xiii) che, del pari, non poteva essere risarcito nemmeno il danno morale, posto che le tabelle di Milano rispondevano all'esigenza di una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale biologico e di ogni altro danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute;
(xiv) che, ai fini del risarcimento del danno da incapacità lavorativa era necessario dimostrare quale fosse il reddito antecedente e successivo al sinistro: nel caso di specie - ove non risultava che la lesione avesse inciso in maniera essenziale o, comunque, rilevante sullo svolgimento delle mansioni lavorative svolte dall'attore, ormai pensionato - nulla era stato allegato o provato in merito;
(xv) che dal risarcimento eventualmente riconosciuto a favore dell'attore andavano comunque detratti il valore capitale della rendita Inail e gli altri importi erogati dall'istituto, secondo i criteri di cui all'art. 1 co. 1126 della Legge n. 145/2018; (xvi) che, in caso di accoglimento anche parziale delle domande attoree, doveva essere altresì considerato l'importo di £ 160.000.000,00 - attualizzato in complessivi euro 205.133,39 - corrisposto nel 1994 e da ritenersi pienamente satisfattivo delle pretese attoree.
* * *
La domanda di risarcimento del danno da aggravamento non è fondata e va respinta, per le ragioni di seguito enunciate.
Anzitutto, va dato recepimento alla consolidata giurisprudenza di legittimità e di merito che ha chiarito che nell'ambito di un'azione risarcitoria per illecito di tipo extracontrattuale, il danno alla salute lamentato come aggravamento di un danno accertato in precedenza, divenuto già oggetto di ristoro per il tramite di apposita transazione (che riguarda anche i danni futuri), giustifica la proposizione di una nuova azione risarcitoria in sede giudiziale se e solo se l'aggravamento della patologia che lamenta l'attore, all'epoca della intervenuta transazione, non era effettivamente prevedibile (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 01/09/2023, n. 25603: “Ai fini della domanda di risarcimento dei danni manifestatisi dopo una transazione sul medesimo fatto, l'imprevedibilità dei danni futuri deve ritenersi requisito costitutivo della domanda e come tale deve essere allegato e provato in entrambe le sue componenti (l'aggravamento e l'imprevedibilità al momento della liquidazione) da parte di chi agisce in giudizio invocando il superamento della normale efficacia preclusiva della transazione sullo stesso fatto (nella specie, la Suprema corte ha respinto, per difetto di allegazione e prova, la domanda di risarcimento del danno alla salute, conseguente ad infortunio sul lavoro per il quale era intervenuta transazione stragiudiziale, fondata sul sopravvenuto aggravamento delle condizioni di salute del lavoratore)” [...] “Chi transige una lite può sempre chiedere il risarcimento di successivi e ulteriori danni non ancora manifestatisi e non prevedibili al momento della sottoscrizione dell'accordo conciliativo. Tali principi sono applicati anche in caso di revisione della rendita vitalizia ex art.
2057 c.c. per aggravamenti successivi e sopravvenuti alla formazione del giudicato. Sul punto la medesima ha rilevato come gli elementi idonei a consentire una revisione della liquidazione del danno siano da ricondurre «ad un'obiettiva impossibilità di accertare, al momento della prima liquidazione, fattori attuali capaci ... di determinare l'aggravamento futuro» e «all'impossibilità di prevederne gli effetti» nonché «all'insussistenza di un evento successivo avente efficacia concausale dell'aggravamento»”; Tribunale Milano, Sez. X, Sentenza, 22/01/2021, n. 427: “Nel caso di accordo transattivo, nel quale la parte danneggiata in conseguenza di un sinistro stradale dichiari che la somma percepita a titolo di risarcimento copra tutti i danni di qualunque tipo dallo stesso patiti pagina 6 di 11 (patrimoniali e non patrimoniali, spese, presenti e futuri), con rinuncia sia al giudizio civile all'epoca pendente, sia ad ogni altra azione tanto in sede civile quanto in sede penale, consegue che troverebbe giustificazione e fondamento una ulteriore richiesta risarcitoria, solo nell'ipotesi di un aggravamento della patologia conseguente il sinistro, come manifestatasi all'epoca della transazione, e non prevedibile”).
Tanto premesso, va allora precisato quanto segue in relazione al caso di specie.
L'eccezione sollevata dai convenuti in base alla quale la pretesa risarcitoria deve reputarsi estinta per intervenuta transazione stragiudiziale (cfr. doc. 2 ) avente ad oggetto il ristoro di tutti i danni CP_1 presenti e futuri causati dal sinistro stradale è fondata e va accolta.
La consulenza tecnica d'ufficio del dott. Andrea Galassi ha chiarito che la predetta caratteristica della non prevedibilità del danno alla salute lamentato dall'attore (al ginocchio destro) quale conseguenza delle lesioni fisiche derivanti dal sinistro del 26.10.1991, oggetto della transazione conclusa con l'assicurazione in data 10.10.1994, al fine di ritenere fondata la pretesa risarcitoria avanzata in questa sede non sussiste (cfr. doc. 2 ). CP_1
In particolare, pur dando atto che all'epoca della transazione del 10.10.1994 non furono allegate valutazioni di tipo quantitativo in punto di danno biologico sofferto dall'attore e che dunque la liquidazione pari a vecchie lire 160.000.000 non può esclusivamente riferirsi alla lesione al ginocchio destro documentata conseguente all'incidente (cfr. doc. 9 attore, p. 2), bensì va riferita a tutte le lesioni che appaiono esser conseguite al sinistro, tra cui anche la frattura cranica con ematoma subdurale, la contusione cerebrale e la conseguente craniotomia subita, il consulente tecnico d'ufficio ha comunque accertato che il quadro clinico attuale peggiorativo del ginocchio destro riscontrato (cfr. relazione dott.
Galassi depositata in data 9.11.2023, p. 44 e ss), tenuto conto dell'intervento di osteomia valgizzante risalente al 1993 (ante transazione) e tenuto conto della visita fisiatrica del 1996 (cfr. doc. 9 attore, p.
3), era certamente prevedibile poiché era certamente prevedibile che “a distanza di tempo, i processi condo-osteitici avrebbero potuto essere accelerati” (cfr. relazione dott. Galassi depositata in data
9.11.2023, p. 50). L'ausiliario chiarisce a riguardo in effetti che: “Il dolore non può essere stato improvviso come narrato da parte attrice, ma, con ogni probabilità, si è aggravato rapidamente nel
2019. Il dolore nocicettivo nell'ambito della condro-osteite è dovuto in parte ai fenomeni infiammatori, in parte al conflitto tra i capi articolari determinato dalla deformazione delle strutture ossee e dalla perdita di cartilagine che riduce la congruità delle superfici articolari. Il decorso lento o più rapido di tali processi nel periodo post-traumatico non è assolutamente prevedibile, ma è scontato che in linea generale e nel corso del tempo:
a) Possa verificarsi in una consistente percentuale di casi
b) Sia più precoce rispetto alla media della popolazione generale
c) Abbia ripercussioni più gravi in tempi più brevi rispetto alla media della popolazione generale corretta per fascia di età.
A tale proposito si citano i lavori di et al.( , , DS CJ. Long-term Parte_2 Per_2 Per_3 followup of surgically treated knee dislocations: stability restored, but arthritis is common.
[...]
Relat Res. 2014 Sep;
472(9):2712-7. doi: . PMID: 24898528; CP_5 CodiceFiscale_3
pagina 7 di 11 PMCID: PMC4117905) e di et al. ( , , , Per_4 Per_4 Per_5 CP_6 CP_7 CP_8
[...
, High prevalence of knee osteoarthritis at a minimum 10-year follow-up after knee CP_9 dislocation surgery. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2017 Dec;
25(12):3914-3922. doi:
10.1007/s00167-017-4443-8. Epub 2017 Mar 9. PMID: 28280907). Il primo lavoro descrive una casistica di 127 pazienti operati di ricostruzione articolare del ginocchio (range di età 31-65aa), un quarto dei quali ha sviluppato condrosteite (osteoartrite, artrosi ) entro un range di 10 anni dall'intervento. Il secondo lavoro riporta una casistica di 65 pazienti (range di età 26-76 anni), seguiti per un tempo medio di 12 anni dopo l'intervento, il 42% dei quali sviluppò condrosteite nel ginocchio operato contro il 6% del ginocchio non operato, con una prevalenza nelle decadi più avanzate” (cfr. relazione dott. Galassi depositata in data 9.11.2023, p. 50 e ss).
Le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio sono ampiamente ed adeguatamente motivate, oltre a costituire il risultato, sulla base della documentazione messa a disposizione dalla stessa parte attrice, di un accertamento tecnico scientifico privo di vizi logici, sicché ad esse va dato pieno recepimento al fine della decisione.
D'altro canto, va chiarito che in applicazione degli ordinari criteri di riparto dell'onere della prova, spettava all'attore ai sensi dell'art. 2697 c.c. provare che l'intervenuto aggravamento delle medesime lesioni patite in seguito al sinistro risalente al lontano 1991 fosse assoluta ed imprevedibile evoluzione delle stesse al tempo della transazione conclusa nel 1994 (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza,
01/09/2023, n. 25603, già citata), tuttavia – in disparte l'allegazione circa la presenza di una acutizzazione del dolore a far data dal 2019, che tuttavia è stata smentita dall'ausiliario – non è stata offerta alcuna prova che non si poteva ragionevolmente prevedere un decorso degenerativo del quadro clinico al ginocchio destro già da ben prima del 2019, ovverossia quantomeno a far data dall'intervento chirurgico che aveva interessato il ginocchio destro nel 1993, di cui l'attore stesso dà atto in narrativa
(cfr. atto di citazione, p. 2 e ss.: “Seguiva ricovero in Ortopedia OC Tione di Trento dal 1'8/3 al
10/3/93 per “Ginocchio dx varo post traumatico” ed effettuazione di intervento di osteomia val izzante in sede meta-diafisiaria prossimale della tibia e al 3° medio-diafisiario del perone dx, con stabilizzazione mediante esofissatore”).
Sicché, alla luce del quadro probatorio di causa, non può che concludersi che non è stata data prova che la gonartrosi post traumatica relativa al ginocchio destro non fosse evoluzione del tutto prevedibile in data 10.10.1994, con la conclusione che allora l'exceptio rei transactae dei convenuti è fondata e va accolta per essere già intervenuta piena soddisfazione dei danni conseguenti al sinistro stradale.
Ma vi è di più.
A ben vedere, la prevedibilità della gonartrosi post traumatica è elemento sul quale pure il consulente tecnico di parte attrice (dott. ) ha concordato in sede di indagini peritali (cfr. osservazioni Persona_6
c.t.p. attoreo allegate alla relazione del dott. Galassi). Unici elementi su cui il c.t.p. di parte parrebbe essere stato in disaccordo riguarderebbero la portata e la tempistica dell'insorgenza di siffatto aggravamento;
tuttavia, è bene evidenziare che si tratta di contestazioni che riguardano piuttosto il contenuto e la portata dell'aggravamento, ma non l'an dello stesso. Ne deriva allora che nemmeno il pagina 8 di 11 c.t.p. dell'attore ha effettivamente dubitato che al momento della transazione fosse prevedibile l'aggravamento del quadro diagnostico descritto, sicché a maggior ragione deve ritenersi provato in corso di causa che detto aggravamento era senz'altro ragionevolmente prevedibile per la scienza medica al tempo della transazione conclusa, restando irrilevanti rispetto all'indagine della prevedibilità
o meno della progressione delle lesioni la valutazione circa il “quando” e “di quanto” detto peggioramento in futuro si sarebbe verificato.
Va messo poi in disparte l'argomento attoreo sviluppato in conclusionale secondo cui sarebbe da reputare irrilevante l'accertamento in termini di prevedibilità o meno dell'aggravamento delle lesioni, siccome si è già chiarito che la giurisprudenza di merito e legittimità fa di esso requisito sine qua non al fine di provvedere ad accogliere la pretesa risarcitoria avanzata successivamente al sinistro ed al primo accertamento delle lesioni fisiche, a distanza di tempo.
Nemmeno risulta condivisibile l'argomento altrettanto sviluppato in conclusionale dall'attore in base al quale l'aggravamento del quadro diagnostico relativo al ginocchio non fosse da lui percepibile al momento della transazione perché non percepibile con la diligenza del buon padre di famiglia. In disparte il fatto che trattasi di circostanza allegata tardivamente in giudizio in replica alle deduzioni dei convenuti, va comunque evidenziato che il quadro probatorio di causa depone in senso totalmente contrario a detta asserzione.
Come detto, in effetti, a seguito del sinistro stradale del 26.10.1991, a causa delle lesioni riportate
(anche) al ginocchio destro, si sottopose ad un secondo intervento chirurgico di osteotomia Pt_1 valgizzante nel 1993 sicché la circostanza dell'evoluzione del quadro diagnostico riguardante il ginocchio destro era certamente percepibile, tenuto conto del caso concreto, da un uomo di diligenza media quale era l'attore l'anno successivo a detto intervento, ovverossia nel 1994 allorché poi effettivamente è stata conclusa la transazione stragiudiziale con l'assicurazione liquidatrice.
Alla luce di tutto quanto precede, vanno allora reputate assorbite le questioni sollevate dai convenuti in relazione all'eventuale concorso causale del comportamento dell'attore, che pacificamente nel tempo ha continuato a sottoporre il ginocchio a notevoli sforzi fisici con trekking anche in alta montagna, poiché s'è detto che, ad ogni modo, l'aggravamento della lesione è stato un fenomeno fisiologicamente ben prevedibile già post sinistro, a prescindere – dunque - dall'incidenza di eventuali concause verificatisi nel tempo, anche legate ad un comportamento poco prudente e pregiudizievole perpetrato dal danneggiato stesso, con la conseguenza che per ciò solo, intervenuta la transazione del 1994 la pretesa risarcitoria va respinta.
Alcune ultime considerazioni.
I convenuti sollevano altresì eccezione di prescrizione della pretesa risarcitoria, nel qual caso dovesse reputarsi non satisfattiva la transazione sottoscritta in data 10.10.1994.
Benché quanto sin qui esposto debba reputarsi bastevole al fine di respingere la domanda attorea, valga comunque precisare – ad abundantiam - che detta eccezione di prescrizione sarebbe comunque in effetti risultata fondata. pagina 9 di 11 Fermo l'accertamento intervenuto circa la prevedibilità delle lesioni, va considerato che, in applicazione di pacifica giurisprudenza sul punto, essendo la lesione lamentata in questo giudizio conseguenza ulteriore e non nuova della lesione conseguente al sinistro del 26.10.1991, il dies a quo per la prescrizione di eventuali pretese risarcitorie va ricollegato al momento in cui il sinistro si è verificato, poiché coincidente con la verificazione della condotta integrante il fatto illecito. Tenuto però conto che non v'è stata prova di eventuali atti interruttivi della prescrizione da parte dell'attore, considerato che l'atto di citazione in giudizio è stato notificato ai convenuti non prima del 26.9.2020
(data dell'atto di citazione, non essendo rinvenuta in atti la data di notifica dell'atto ai convenuti), ogni termine di prescrizione astrattamente applicabile agli illeciti aquiliani (art. 2947 co. 1, 2 e 3 c.c.), vuoi quinquennale, biennale o ultrabiennale (di sei anni in funzione del reato di lesioni colpose o sette anni per lesioni colpose gravi o gravissime: art. 582 c.p.), è da reputarsi ampiamente maturato (cfr. Corte appello Campobasso sez. I, 09/02/2023, n.51: “Quando l'illecito extracontrattuale determina plurime lesioni oltre la primaria, il diritto al risarcimento del danno inerente a tali ulteriori conseguenze decorre dal verificarsi delle medesime solo se queste non costituiscono sviluppo
e/o aggravamento del danno già insorto, ma la manifestazione di una lesione nuova ed autonoma rispetto a quella manifestatasi con l'esaurimento dell'azione del responsabile”; Corte appello Salerno,
11/03/2020, n.306: “Nel caso di risarcimento del danno da illecito extracontrattuale, nel caso in cui si tratti di un illecito che, dopo un primo evento lesivo, abbia determinato ulteriori eventi pregiudizievoli, deve rilevarsi come il termine di prescrizione per tali ultimi conseguenze derivi dal compimento delle medesime, qualora le stesse siano una manifestazione di una lesione nuova ed autonoma rispetto alle precedenti (nel caso di specie, gli ulteriori pregiudizi rappresentano un aggravamento del danno iniziale, per cui il termine di prescrizione del danno inizia a decorrere dal momento del compimento della condotta illecita dell'agente)”).
Anche per questa ragione, la domanda di risarcimento del danno è infondata e va respinta.
Da ultimo, la regolamentazione delle spese di lite.
Le spese processuali seguono il principio della soccombenza e vanno dunque poste a carico dell'attore, tenuto conto dei parametri di cui al DM 55/2014, valore della causa pari alla domanda (euro
206.000,00 per danno biologico più euro 60.000,00 circa per danno da incapacità lavorativa), nei limiti delle note spese presentate dai difensori (quanto a , con importi medi per Controparte_10 tutte le fasi non sussistendo in concreto ragioni per discostarsene. Stessa sorte per le spese relative alla consulenza tecnica d'ufficio espletata. Tenuto conto dell'esito del giudizio e del fatto che la decisione non ha effettivamente potuto prescindere da una consulenza tecnica d'ufficio medica al fine di verificare la sussistenza del presupposto della prevedibilità del danno secondo la scienza medica di riferimento, va esclusa la richiesta di condanna per lite temeraria. Infine, le spese relative alla fase di negoziazione obbligatoria chiesta da vanno messe in disparte atteso che nonostante sia chiesta CP_1 la liquidazione della fase introduttiva e di quella negoziazione, tuttavia non v'è evidenza che la seconda si sia svolta (data la mancata adesione di , né dell'attività in concreto svolta dal difensore in CP_2 relazione alla prima, tale da giustificare il compenso richiesto.
pagina 10 di 11
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero 7673/2020, ogni diversa domanda ed eccezione respinta:
1. RESPINGE la domanda di risarcimento del danno proposta da Parte_1
2. CONDANNA alla rifusione delle spese di lite in favore di che Parte_1 CP_1 quantifica in euro 22.457,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, Iva e Cassa professionale come per legge.
3. CONDANNA alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 Controparte_2 che quantifica in euro 14.103,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, Iva e Cassa professionale come per legge.
4. PONE definitivamente le spese della consulenza tecnica di ufficio (dott. Andrea Galassi) a carico di
Parte_1
5. SI PUBBLICHI.
Vicenza, 19 maggio 2025
Il Giudice
Francesca Grassi
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Francesca Grassi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7673/2020 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CAROLLO Parte_1 C.F._1
FULVIO elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore avv. CAROLLO FULVIO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. REGINATO CP_1 C.F._2
PAOLO elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore avv. REGINATO PAOLO
GIÀ (C.F. ), con il patrocinio Controparte_2 Controparte_3 P.IVA_1 dell'avv. DE LUIGI GIORGIO elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore avv. DE LUIGI
GIORGIO
CONVENUTI
Oggetto: risarcimento del danno da sinistro stradale.
Conclusioni
Le parti costituite hanno concluso come all'udienza del giorno 5 dicembre 2024, celebratasi in modalità cartolare. Tali conclusioni sono da intendersi qui richiamate e parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
La causa è stata assegnata a questo giudice con provvedimento del Presidente del Tribunale del
12.11.2021, prot. n. 8478/2021, dopo l'avvicendamento del giudice istruttore.
Ciò posto, va precisato quanto in appresso in punto di fatto.
pagina 1 di 11 Con atto di citazione ritualmente notificato datato 26.9.2020, (d'ora innanzi, per Parte_1 brevità, anche solo “ ”) conveniva in giudizio (d'ora innanzi, per brevità, anche Pt_1 CP_1 solo ”) e (d'ora innanzi, per brevità, anche solo “ ) chiedendo CP_1 Controparte_2 CP_2 che, accertata la responsabilità esclusiva di nella causazione del sinistro occorso in Bassano del CP_1
Grappa (VI) il 26.10.1991, nonché il nesso di causa tra l'attuale aggravamento delle condizioni di salute dell'attore e il sinistro, i convenuti venissero condannati al risarcimento dei danni subiti e subendi dall'attore, quantificati nella somma indicata nell'atto introduttivo o nella diversa somma ritenuta di giustizia anche all'esito dell'istruttoria.
In fatto, l'attore esponeva: (i) che in data 26.10.1991, mentre si recava a lavoro alla guida della propria motocicletta, in Bassano del Grappa (VI), via Cà Cornaro, veniva urtato violentemente da un'automobile marca Fiat, targata BL254491, condotta nel frangente da e assicurata CP_1 con la compagnia assicurativa che nella manovra di svolta a sinistra e di Controparte_2 immissione in via Cà Cornaro ometteva di fermarsi allo stop e di concedere la precedenza al motociclo;
(ii) che la dinamica del sinistro veniva confermata anche dalla polizia stradale di Bassano del Grappa, intervenuta sul luogo del sinistro;
(iii) di essere stato trasportato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Bassano del Grappa, ove gli veniva diagnosticato: “Lussazione posteriore della tibia con ferita lacero-strappata di 7/8 di circonferenza con esposizione completa dell'articolazione, rottura completa della capsula articolare.. avulsione completa dei legamenti crociati anteriore e posteriore;
rottura ed avulsione subtotale del menisco esterno.. ed interno .. disinserzione parziale del gemello mediale e del gastrocnemio;
rotture. del m. popliteo alla giunzione mio-tendinea; disinserzione del
LCM.. rottura completa del tendine rotuleo.. polo inferiore della rotula (con frattura pluriframmentaria).. distacchi parcellari multipli.. contaminazione da numerosi piccoli corpi estranei.
Distacco di bratta ossea corticale bordo laterale 3° medio-superiore diafisi femore dx.. ”; (iv) che in sede di TAC cerebrale veniva riscontrato invece: "... ematoma extradurale in sede fronto-parietale superiore sx. Minute falde di versamento ematico in sede subdurale sono apprezzabili inoltre in sede parietale dx e in temporale sx. Concomita un edema discreto in entrambi li emisferi con sistema ventricolare in asse, ma lievemente compresso in corrispondenza dei corni frontali di entrambi i lati”, per cui veniva sottoposto a un intervento di craniotomia evacuativa degli ematomi e a un intervento di sintesi delle fratture al ginocchio destro presso l'Ospedale di Vicenza;
(v) di essersi poi sottoposto ad altre visite e operazioni, tra le quali un intervento di osteotomia valgizzante in sede meta-diafisaria prossimale della tibia e al 3° medio-diafisario del perone destro, con stabilizzazione mediante esofissatore, eseguito presso il reparto di Ortopedia dell'Ospedale di Trento, ove veniva CP_4 ricoverato dall'8 al 10 marzo 1993; (vi) che la visita fisiatrica cui si sottoponeva in data 12.11.1996 rilevava “dolore al ginocchio dx... flessione gin dx concessa fino a 90°, estensione completa. Discreta ipomíotrofia muscolare dx. Dolente alla pressione la regione mediale gin. dx”; (vii) che, sebbene la situazione fosse rimasta stazionaria negli anni successivi, nel 2019 compariva dolore intenso, per cui si sottoponeva a una serie di visite fisiatriche (rispettivamente il 27.11.2019, 6.12.2019, 12.12.2019 e
17.1.2020) nel corso delle quali veniva riscontrato un peggioramento del quadro gonartrosico, con
“progressione della gonartrosi femoro rotulea e tibiale…. avanzata artrosi tricompartimentale…. e ulteriore riduzione in altezza delle rime articolari”; (viii) che la relazione medico-legale a firma del dott. dell'1.7.2020 rilevava un peggioramento rispetto al quadro clinico preesistente e Per_1 all'invalidità accertata dall'Inail nella misura del 23%; (ix) che, pertanto, il dott. nelle proprie Per_1 conclusioni quantificava il danno biologico permanente nella misura del 35% secondo le tabelle del pagina 2 di 11 D.Lgs. n. 38/2000, ovvero un'invalidità permanente (riduzione della capacità lavorativa generica) pari al 50% secondo le tabelle del T.U. 1124/1965; (x) di essere fortemente limitato a causa delle proprie condizioni fisiche, non potendo più svolgere lavori di vicinato o domestici, andare in bicicletta, fare attività sportiva né gite in montagna o tagliare la legna;
(xi) che le predette limitazioni incidevano sulla sua sfera psicologica, cagionando notevole disagio e sofferenza;
(xii) che compagnia CP_2 assicurativa di , gli aveva liquidato nel 1994 una somma pari a £ 160.000.000,00, sulla base CP_1 della percentuale di danno all'epoca accertata dall'Inail, così di fatto confermando la responsabilità esclusiva del convenuto nella causazione del sinistro de quo; (xiii) che, nonostante l'intervento del patrocinio attoreo, tutti i tentativi di addivenire a una composizione bonaria della vertenza erano risultati infruttuosi.
In diritto, l'attore deduceva: (i) che la responsabilità di nella causazione del sinistro risultava CP_1 pacifica e incontestata, come del resto riconosciuto dalla compagnia assicurativa del convenuto;
(ii) che era altrettanto indiscutibile il nesso di causa sussistente tra il sinistro del 1991 e l'aggravamento delle condizioni di salute dell'attore, imprevedibile all'epoca del sinistro;
(iii) che quanto esposto rinveniva la propria conferma nella relazione medico-legale del dott. , il quale non solo aveva accertato il Per_1 nesso di causa sussistente tra l'aggravamento e le lesioni intervenute nel 1991, ma aveva altresì ritenuto che l'aggravamento dovesse considerarsi imprevedibile;
(iv) che, per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'aggravamento risultava risarcibile anche qualora fosse intervenuta tra le parti una transazione, ove imprevedibile e riconducibile all'evento originario;
(v) che la prova della prevedibilità dell'aggravamento doveva essere eccepita e sostenuta dal soggetto che la invocava;
(vi) che la prova della preesistente stabilità sanitaria, sulla base della quale era intervenuta la transazione del 1994, poteva invece desumersi da elementi quali: la stabilità della situazione antecedente al 2019, il passaggio del punteggio di invalidità da 23% a 50%, la deformazione in valgo dell'asse genuleo e la limitazione dell'escursione articolare con attendibile instabilità, la significativa componente sintomatologica improvvisa (dolori anche a riposo, cedimenti articolari e ridotta autonomia locomotoria), l'incapacità di mantenere a lungo la stazione eretta e la necessità di un appoggio monolaterale per gli spostamenti;
(vii) che i predetti sintomi, non presenti e comunque imprevedibili all'epoca della transazione, non potevano considerarsi un normale sviluppo della patologia preesistente. Del pari, costituiva uno sviluppo imprevedibile anche il raddoppio dell'invalidità riconosciuta;
(viii) che, pertanto, il danno biologico, con personalizzazione massima del 25%, doveva essere quantificato in euro 206.068,00, considerata la percentuale di danno permanente in relazione all'età dell'attore al momento dell'insorgere dell'aggravamento; (ix) che in aggiunta al danno biologico doveva essere risarcito anche il danno morale, da quantificarsi quantomeno nella misura della metà del danno biologico, in considerazione dell'impatto sulla sfera psicologica ed emozionale dell'aggravamento delle condizioni di salute;
(x) che doveva altresì essere riconosciuto un danno da incapacità lavorativa pari ad euro 61.382,071 in considerazione dell'invalidità specifica a svolgere sia il proprio lavoro, sia i lavori domestici e di vicinato tipici dell'età.
si costituiva in giudizio con comparsa di risposta tempestivamente depositata in data CP_1
24.2.2021 chiedendo, in via preliminare, che venisse accertata la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164, co. 1 c.p.c. per violazione del termine per comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c. Nel merito, in via principale chiedeva che, accertata l'inammissibilità, improcedibilità, prescrizione e decadenza della domanda risarcitoria, le domande attoree venissero integralmente rigettate in quanto pagina 3 di 11 infondate in fatto e in diritto. In subordine, il convenuto chiedeva che, nella denegata ipotesi di accertamento della fondatezza, anche parziale, della domanda attorea, le pretese avversarie venissero quantificate all'esito dell'espletanda istruttoria, con condanna di a tenerlo Controparte_2 completamente indenne e manlevato da qualsiasi risarcimento riconosciuto in favore dell'attore. Con vittoria di spese e competenze di lite.
In fatto, il convenuto esponeva: (i) di aver prontamente denunciato, in virtù della polizza RCA n.
22669135S, il sinistro occorso in data 26.10.1991 alla propria compagnia assicurativa Controparte_2
la quale aveva quindi preso in carico la gestione del sinistro;
(ii) che la pratica veniva chiusa
[...] dalla compagnia assicurativa con l'integrale risarcimento dei danni subiti dall'attore e concordemente quantificati nell'importo onnicomprensivo di £ 160.000.000,00, come risultante dalla quietanza del
10.10.1994; (iii) di non aver più ricevuto comunicazioni relative al sinistro de quo fino alla notifica dell'atto di citazione volto a incardinare il presente giudizio.
In diritto, deduceva: (i) che, non essendo stati rispettati i termini per comparire di cui all'art. CP_1
163 bis c.p.c., l'atto di citazione risultava affetto da nullità ai sensi dell'art. 164 co. 1 c.p.c. e doveva pertanto essere fissata una nuova udienza di prima comparizione;
(ii) che l'importo corrisposto da all'attore, comunque assistito da un'agenzia infortunistica specializzata nel risarcimento dei CP_2 danni derivanti da sinistri stradali, era stato concordato a seguito di approfonditi accertamenti peritali;
(iii) che, pertanto, la pretesa creditoria doveva ritenersi estinta per intervenuto pagamento;
(iv) che, in ogni caso, era ormai decorso il termine di prescrizione biennale previsto dall'art. 2947 co. 2 c.c. per il risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli;
(v) che un eventuale aggravamento delle condizioni fisiche, comunque non provato dall'attore, doveva ricondursi alla naturale evoluzione dei postumi già acclarati, in considerazione dell'avanzamento dell'età dell'attore e di altre concause idonee a influire, nel corso degli anni, sulle sue condizioni fisiche: lo stesso , infatti, aveva Pt_1 dato atto di essersi dedicato assiduamente ad attività fisiche particolarmente gravose per le articolazioni quali il trekking in montagna e lo spaccare la legna da ardere;
(vi) che l'attore non aveva fornito prova del fatto che gli aggravamenti si fossero verificati entro il biennio dall'introduzione del presente giudizio: dalla documentazione medica prodotta da , al contrario, risultava che l'attore si fosse Pt_1 sottoposto già nel 2017 a una visita specialistica in cui veniva accertata una “ulteriore progressione” del quadro di degrado dell'articolazione. Il lamentato peggioramento, pertanto, risaliva ad epoca anteriore al biennio ed era stato comunque progressivo e non repentino, a differenza di quanto dedotto dall'attore; (vii) che, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree, la quantificazione del danno risarcibile doveva tener conto della rivalutazione delle somme già liquidate in favore dell'attore; (viii) che, qualora si fosse accertata la fondatezza anche parziale della domanda attorea, doveva essere condannata a tenere indenne e manlevato il convenuto da qualsivoglia CP_2 risarcimento riconosciuto in favore dell'attore.
si costituiva in giudizio con comparsa di risposta tempestivamente depositata in Controparte_2 data 24.2.2021 eccependo, in via pregiudiziale di rito, l'improcedibilità della domanda per mancata attivazione della procedura della negoziazione assistita. Nel merito, in via preliminare, la convenuta chiedeva che, accertato che tra l'attore e fosse intercorso l'atto di transazione del 10.10.1994, CP_2 venisse dichiarata l'inammissibilità della domanda attorea per insussistenza dei diritti azionati e carenza di interesse sostanziale dell'attore, con condanna dell'attore ex art. 96 co. 3 c.p.c..
pagina 4 di 11 Sempre in via preliminare, chiedeva che venisse accertata l'intervenuta prescrizione dei diritti CP_2 fatti valere da . In via principale, la convenuta chiedeva poi il rigetto delle domande formulate Pt_1 nei suoi confronti in quanto infondate in fatto e in diritto. Spese e competenze di lite integralmente rifuse. In subordine, chiedeva infine che, dato atto della corresponsione a favore dell'attore CP_2 della somma attualizzata di euro 131.083,83 (con interessi per euro 74.820,99 ammontanti a complessivi euro 205.133,39) e accertato e dichiarato, in ogni caso, il concorso di colpa dell'attore, le domande attoree venissero ridotte nei limiti del provato, previa detrazione delle somme corrisposte dagli istituti previdenziali ed assistenziali per i medesimi titoli e voci di danno. Spese e compensi di lite rifusi o quantomeno compensate.
In fatto e in diritto, deduceva: (i) che i danni lamentati dall'attore costituivano un progressivo, CP_2 prevedibile e, comunque, possibile sviluppo delle lesioni riportate al ginocchio destro in occasione del sinistro stradale;
(ii) che non ricorrevano, quindi, le condizioni di causalità tecnico-giuridica e di imprevedibilità richieste dalla giurisprudenza di legittimità ai fini del risarcimento dei danni ulteriori sopravvenuti rispetto a quelli oggetto di una transazione;
(iii) che le parti avevano stipulato la transazione al fine di evitare l'instaurazione di un giudizio di merito, di fatto rinunciando a qualsiasi azione e diritto eventualmente derivante dal sinistro e, quindi, anche al diritto di accertare la responsabilità in capo ai convenuti o l'effettiva sussistenza e consistenza delle singole poste di danno;
(iv) che, non potendo la predetta transazione valere come implicita o esplicita assunzione di responsabilità esclusiva in capo ai convenuti, era onere dell'attore provare la dinamica del sinistro e la responsabilità del convenuto nella causazione dell'evento dannoso, posto che alcuna valenza probatoria poteva attribuirsi alla constatazione amichevole di incidente, non sottoscritta dalle parti;
(v) che la perizia medico-legale a firma del dott. prodotta dall'attore era priva di valore probatorio, Per_1 costituendo al più mera allegazione difensiva;
(vi) che, in ogni caso, l'aggravamento delle condizioni fisiche lamentato dall'attore costituiva in realtà un progressivo ma ordinario sviluppo delle lesioni precedentemente accertate: tutti i pareri e i consulti medici ospedalieri disposti nell'interesse dell'attore descrivevano infatti una vicenda clinica caratterizzata da una lenta e progressiva evoluzione di un quadro artrosico, ampiamente prevedibile al momento del fatto;
(vii) che le lesioni lamentate dall'attore non potevano qualificarsi come un danno nuovo o diverso rispetto a quello per il quale era già stato indennizzato da né come conseguenza imprevedibile: la transazione, quindi, doveva ritenersi CP_2 ampiamente satisfattiva di tutti i danni subiti e subendi dall'attore; (viii) che, non trattandosi di lesioni nuove, bensì di un mero sviluppo e aggravamento, comunque prevedibile, del danno già insorto, ogni diritto derivante dal sinistro doveva ritenersi ormai prescritto, posto che il dies a quo di decorrenza del termine prescrizionale coincideva con la data del sinistro stradale, occorso il 26.10.1991 e che dopo la sottoscrizione dell'atto transattivo del 10.10.1994 non era stato compiuto alcun valido atto interruttivo;
(ix) che, qualora si fossero ritenute le lesioni lamentate dall'attore del tutto nuove e assolutamente imprevedibili, incombeva su l'onere di dimostrare il nesso causale con il sinistro del 1991; (x) Pt_1 che, tuttavia, anche qualora si fosse accertato il nesso causale, il diritto si era ormai prescritto, atteso che dalla documentazione prodotta emergeva che l'attore fosse consapevole dei nuovi danni quantomeno dal 1996; (xi) che, in merito alla quantificazione del danno risarcibile, dalla percentuale indicata del 35% andava comunque detratta la quota di invalidità permanente determinata dal sinistro del 1991 e per il quale erano già state corrisposte £ 160.000.000,00; (xii) che, la richiesta di personalizzazione del danno biologico permanente con aumento del 25% del valore tabellare risultava infondata e sfornita di adeguata prova, non essendo dimostrata la sussistenza di circostanze eccezionali, pagina 5 di 11 idonee a giustificare un risarcimento maggiore;
(xiii) che, del pari, non poteva essere risarcito nemmeno il danno morale, posto che le tabelle di Milano rispondevano all'esigenza di una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale biologico e di ogni altro danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute;
(xiv) che, ai fini del risarcimento del danno da incapacità lavorativa era necessario dimostrare quale fosse il reddito antecedente e successivo al sinistro: nel caso di specie - ove non risultava che la lesione avesse inciso in maniera essenziale o, comunque, rilevante sullo svolgimento delle mansioni lavorative svolte dall'attore, ormai pensionato - nulla era stato allegato o provato in merito;
(xv) che dal risarcimento eventualmente riconosciuto a favore dell'attore andavano comunque detratti il valore capitale della rendita Inail e gli altri importi erogati dall'istituto, secondo i criteri di cui all'art. 1 co. 1126 della Legge n. 145/2018; (xvi) che, in caso di accoglimento anche parziale delle domande attoree, doveva essere altresì considerato l'importo di £ 160.000.000,00 - attualizzato in complessivi euro 205.133,39 - corrisposto nel 1994 e da ritenersi pienamente satisfattivo delle pretese attoree.
* * *
La domanda di risarcimento del danno da aggravamento non è fondata e va respinta, per le ragioni di seguito enunciate.
Anzitutto, va dato recepimento alla consolidata giurisprudenza di legittimità e di merito che ha chiarito che nell'ambito di un'azione risarcitoria per illecito di tipo extracontrattuale, il danno alla salute lamentato come aggravamento di un danno accertato in precedenza, divenuto già oggetto di ristoro per il tramite di apposita transazione (che riguarda anche i danni futuri), giustifica la proposizione di una nuova azione risarcitoria in sede giudiziale se e solo se l'aggravamento della patologia che lamenta l'attore, all'epoca della intervenuta transazione, non era effettivamente prevedibile (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 01/09/2023, n. 25603: “Ai fini della domanda di risarcimento dei danni manifestatisi dopo una transazione sul medesimo fatto, l'imprevedibilità dei danni futuri deve ritenersi requisito costitutivo della domanda e come tale deve essere allegato e provato in entrambe le sue componenti (l'aggravamento e l'imprevedibilità al momento della liquidazione) da parte di chi agisce in giudizio invocando il superamento della normale efficacia preclusiva della transazione sullo stesso fatto (nella specie, la Suprema corte ha respinto, per difetto di allegazione e prova, la domanda di risarcimento del danno alla salute, conseguente ad infortunio sul lavoro per il quale era intervenuta transazione stragiudiziale, fondata sul sopravvenuto aggravamento delle condizioni di salute del lavoratore)” [...] “Chi transige una lite può sempre chiedere il risarcimento di successivi e ulteriori danni non ancora manifestatisi e non prevedibili al momento della sottoscrizione dell'accordo conciliativo. Tali principi sono applicati anche in caso di revisione della rendita vitalizia ex art.
2057 c.c. per aggravamenti successivi e sopravvenuti alla formazione del giudicato. Sul punto la medesima ha rilevato come gli elementi idonei a consentire una revisione della liquidazione del danno siano da ricondurre «ad un'obiettiva impossibilità di accertare, al momento della prima liquidazione, fattori attuali capaci ... di determinare l'aggravamento futuro» e «all'impossibilità di prevederne gli effetti» nonché «all'insussistenza di un evento successivo avente efficacia concausale dell'aggravamento»”; Tribunale Milano, Sez. X, Sentenza, 22/01/2021, n. 427: “Nel caso di accordo transattivo, nel quale la parte danneggiata in conseguenza di un sinistro stradale dichiari che la somma percepita a titolo di risarcimento copra tutti i danni di qualunque tipo dallo stesso patiti pagina 6 di 11 (patrimoniali e non patrimoniali, spese, presenti e futuri), con rinuncia sia al giudizio civile all'epoca pendente, sia ad ogni altra azione tanto in sede civile quanto in sede penale, consegue che troverebbe giustificazione e fondamento una ulteriore richiesta risarcitoria, solo nell'ipotesi di un aggravamento della patologia conseguente il sinistro, come manifestatasi all'epoca della transazione, e non prevedibile”).
Tanto premesso, va allora precisato quanto segue in relazione al caso di specie.
L'eccezione sollevata dai convenuti in base alla quale la pretesa risarcitoria deve reputarsi estinta per intervenuta transazione stragiudiziale (cfr. doc. 2 ) avente ad oggetto il ristoro di tutti i danni CP_1 presenti e futuri causati dal sinistro stradale è fondata e va accolta.
La consulenza tecnica d'ufficio del dott. Andrea Galassi ha chiarito che la predetta caratteristica della non prevedibilità del danno alla salute lamentato dall'attore (al ginocchio destro) quale conseguenza delle lesioni fisiche derivanti dal sinistro del 26.10.1991, oggetto della transazione conclusa con l'assicurazione in data 10.10.1994, al fine di ritenere fondata la pretesa risarcitoria avanzata in questa sede non sussiste (cfr. doc. 2 ). CP_1
In particolare, pur dando atto che all'epoca della transazione del 10.10.1994 non furono allegate valutazioni di tipo quantitativo in punto di danno biologico sofferto dall'attore e che dunque la liquidazione pari a vecchie lire 160.000.000 non può esclusivamente riferirsi alla lesione al ginocchio destro documentata conseguente all'incidente (cfr. doc. 9 attore, p. 2), bensì va riferita a tutte le lesioni che appaiono esser conseguite al sinistro, tra cui anche la frattura cranica con ematoma subdurale, la contusione cerebrale e la conseguente craniotomia subita, il consulente tecnico d'ufficio ha comunque accertato che il quadro clinico attuale peggiorativo del ginocchio destro riscontrato (cfr. relazione dott.
Galassi depositata in data 9.11.2023, p. 44 e ss), tenuto conto dell'intervento di osteomia valgizzante risalente al 1993 (ante transazione) e tenuto conto della visita fisiatrica del 1996 (cfr. doc. 9 attore, p.
3), era certamente prevedibile poiché era certamente prevedibile che “a distanza di tempo, i processi condo-osteitici avrebbero potuto essere accelerati” (cfr. relazione dott. Galassi depositata in data
9.11.2023, p. 50). L'ausiliario chiarisce a riguardo in effetti che: “Il dolore non può essere stato improvviso come narrato da parte attrice, ma, con ogni probabilità, si è aggravato rapidamente nel
2019. Il dolore nocicettivo nell'ambito della condro-osteite è dovuto in parte ai fenomeni infiammatori, in parte al conflitto tra i capi articolari determinato dalla deformazione delle strutture ossee e dalla perdita di cartilagine che riduce la congruità delle superfici articolari. Il decorso lento o più rapido di tali processi nel periodo post-traumatico non è assolutamente prevedibile, ma è scontato che in linea generale e nel corso del tempo:
a) Possa verificarsi in una consistente percentuale di casi
b) Sia più precoce rispetto alla media della popolazione generale
c) Abbia ripercussioni più gravi in tempi più brevi rispetto alla media della popolazione generale corretta per fascia di età.
A tale proposito si citano i lavori di et al.( , , DS CJ. Long-term Parte_2 Per_2 Per_3 followup of surgically treated knee dislocations: stability restored, but arthritis is common.
[...]
Relat Res. 2014 Sep;
472(9):2712-7. doi: . PMID: 24898528; CP_5 CodiceFiscale_3
pagina 7 di 11 PMCID: PMC4117905) e di et al. ( , , , Per_4 Per_4 Per_5 CP_6 CP_7 CP_8
[...
, High prevalence of knee osteoarthritis at a minimum 10-year follow-up after knee CP_9 dislocation surgery. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2017 Dec;
25(12):3914-3922. doi:
10.1007/s00167-017-4443-8. Epub 2017 Mar 9. PMID: 28280907). Il primo lavoro descrive una casistica di 127 pazienti operati di ricostruzione articolare del ginocchio (range di età 31-65aa), un quarto dei quali ha sviluppato condrosteite (osteoartrite, artrosi ) entro un range di 10 anni dall'intervento. Il secondo lavoro riporta una casistica di 65 pazienti (range di età 26-76 anni), seguiti per un tempo medio di 12 anni dopo l'intervento, il 42% dei quali sviluppò condrosteite nel ginocchio operato contro il 6% del ginocchio non operato, con una prevalenza nelle decadi più avanzate” (cfr. relazione dott. Galassi depositata in data 9.11.2023, p. 50 e ss).
Le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio sono ampiamente ed adeguatamente motivate, oltre a costituire il risultato, sulla base della documentazione messa a disposizione dalla stessa parte attrice, di un accertamento tecnico scientifico privo di vizi logici, sicché ad esse va dato pieno recepimento al fine della decisione.
D'altro canto, va chiarito che in applicazione degli ordinari criteri di riparto dell'onere della prova, spettava all'attore ai sensi dell'art. 2697 c.c. provare che l'intervenuto aggravamento delle medesime lesioni patite in seguito al sinistro risalente al lontano 1991 fosse assoluta ed imprevedibile evoluzione delle stesse al tempo della transazione conclusa nel 1994 (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza,
01/09/2023, n. 25603, già citata), tuttavia – in disparte l'allegazione circa la presenza di una acutizzazione del dolore a far data dal 2019, che tuttavia è stata smentita dall'ausiliario – non è stata offerta alcuna prova che non si poteva ragionevolmente prevedere un decorso degenerativo del quadro clinico al ginocchio destro già da ben prima del 2019, ovverossia quantomeno a far data dall'intervento chirurgico che aveva interessato il ginocchio destro nel 1993, di cui l'attore stesso dà atto in narrativa
(cfr. atto di citazione, p. 2 e ss.: “Seguiva ricovero in Ortopedia OC Tione di Trento dal 1'8/3 al
10/3/93 per “Ginocchio dx varo post traumatico” ed effettuazione di intervento di osteomia val izzante in sede meta-diafisiaria prossimale della tibia e al 3° medio-diafisiario del perone dx, con stabilizzazione mediante esofissatore”).
Sicché, alla luce del quadro probatorio di causa, non può che concludersi che non è stata data prova che la gonartrosi post traumatica relativa al ginocchio destro non fosse evoluzione del tutto prevedibile in data 10.10.1994, con la conclusione che allora l'exceptio rei transactae dei convenuti è fondata e va accolta per essere già intervenuta piena soddisfazione dei danni conseguenti al sinistro stradale.
Ma vi è di più.
A ben vedere, la prevedibilità della gonartrosi post traumatica è elemento sul quale pure il consulente tecnico di parte attrice (dott. ) ha concordato in sede di indagini peritali (cfr. osservazioni Persona_6
c.t.p. attoreo allegate alla relazione del dott. Galassi). Unici elementi su cui il c.t.p. di parte parrebbe essere stato in disaccordo riguarderebbero la portata e la tempistica dell'insorgenza di siffatto aggravamento;
tuttavia, è bene evidenziare che si tratta di contestazioni che riguardano piuttosto il contenuto e la portata dell'aggravamento, ma non l'an dello stesso. Ne deriva allora che nemmeno il pagina 8 di 11 c.t.p. dell'attore ha effettivamente dubitato che al momento della transazione fosse prevedibile l'aggravamento del quadro diagnostico descritto, sicché a maggior ragione deve ritenersi provato in corso di causa che detto aggravamento era senz'altro ragionevolmente prevedibile per la scienza medica al tempo della transazione conclusa, restando irrilevanti rispetto all'indagine della prevedibilità
o meno della progressione delle lesioni la valutazione circa il “quando” e “di quanto” detto peggioramento in futuro si sarebbe verificato.
Va messo poi in disparte l'argomento attoreo sviluppato in conclusionale secondo cui sarebbe da reputare irrilevante l'accertamento in termini di prevedibilità o meno dell'aggravamento delle lesioni, siccome si è già chiarito che la giurisprudenza di merito e legittimità fa di esso requisito sine qua non al fine di provvedere ad accogliere la pretesa risarcitoria avanzata successivamente al sinistro ed al primo accertamento delle lesioni fisiche, a distanza di tempo.
Nemmeno risulta condivisibile l'argomento altrettanto sviluppato in conclusionale dall'attore in base al quale l'aggravamento del quadro diagnostico relativo al ginocchio non fosse da lui percepibile al momento della transazione perché non percepibile con la diligenza del buon padre di famiglia. In disparte il fatto che trattasi di circostanza allegata tardivamente in giudizio in replica alle deduzioni dei convenuti, va comunque evidenziato che il quadro probatorio di causa depone in senso totalmente contrario a detta asserzione.
Come detto, in effetti, a seguito del sinistro stradale del 26.10.1991, a causa delle lesioni riportate
(anche) al ginocchio destro, si sottopose ad un secondo intervento chirurgico di osteotomia Pt_1 valgizzante nel 1993 sicché la circostanza dell'evoluzione del quadro diagnostico riguardante il ginocchio destro era certamente percepibile, tenuto conto del caso concreto, da un uomo di diligenza media quale era l'attore l'anno successivo a detto intervento, ovverossia nel 1994 allorché poi effettivamente è stata conclusa la transazione stragiudiziale con l'assicurazione liquidatrice.
Alla luce di tutto quanto precede, vanno allora reputate assorbite le questioni sollevate dai convenuti in relazione all'eventuale concorso causale del comportamento dell'attore, che pacificamente nel tempo ha continuato a sottoporre il ginocchio a notevoli sforzi fisici con trekking anche in alta montagna, poiché s'è detto che, ad ogni modo, l'aggravamento della lesione è stato un fenomeno fisiologicamente ben prevedibile già post sinistro, a prescindere – dunque - dall'incidenza di eventuali concause verificatisi nel tempo, anche legate ad un comportamento poco prudente e pregiudizievole perpetrato dal danneggiato stesso, con la conseguenza che per ciò solo, intervenuta la transazione del 1994 la pretesa risarcitoria va respinta.
Alcune ultime considerazioni.
I convenuti sollevano altresì eccezione di prescrizione della pretesa risarcitoria, nel qual caso dovesse reputarsi non satisfattiva la transazione sottoscritta in data 10.10.1994.
Benché quanto sin qui esposto debba reputarsi bastevole al fine di respingere la domanda attorea, valga comunque precisare – ad abundantiam - che detta eccezione di prescrizione sarebbe comunque in effetti risultata fondata. pagina 9 di 11 Fermo l'accertamento intervenuto circa la prevedibilità delle lesioni, va considerato che, in applicazione di pacifica giurisprudenza sul punto, essendo la lesione lamentata in questo giudizio conseguenza ulteriore e non nuova della lesione conseguente al sinistro del 26.10.1991, il dies a quo per la prescrizione di eventuali pretese risarcitorie va ricollegato al momento in cui il sinistro si è verificato, poiché coincidente con la verificazione della condotta integrante il fatto illecito. Tenuto però conto che non v'è stata prova di eventuali atti interruttivi della prescrizione da parte dell'attore, considerato che l'atto di citazione in giudizio è stato notificato ai convenuti non prima del 26.9.2020
(data dell'atto di citazione, non essendo rinvenuta in atti la data di notifica dell'atto ai convenuti), ogni termine di prescrizione astrattamente applicabile agli illeciti aquiliani (art. 2947 co. 1, 2 e 3 c.c.), vuoi quinquennale, biennale o ultrabiennale (di sei anni in funzione del reato di lesioni colpose o sette anni per lesioni colpose gravi o gravissime: art. 582 c.p.), è da reputarsi ampiamente maturato (cfr. Corte appello Campobasso sez. I, 09/02/2023, n.51: “Quando l'illecito extracontrattuale determina plurime lesioni oltre la primaria, il diritto al risarcimento del danno inerente a tali ulteriori conseguenze decorre dal verificarsi delle medesime solo se queste non costituiscono sviluppo
e/o aggravamento del danno già insorto, ma la manifestazione di una lesione nuova ed autonoma rispetto a quella manifestatasi con l'esaurimento dell'azione del responsabile”; Corte appello Salerno,
11/03/2020, n.306: “Nel caso di risarcimento del danno da illecito extracontrattuale, nel caso in cui si tratti di un illecito che, dopo un primo evento lesivo, abbia determinato ulteriori eventi pregiudizievoli, deve rilevarsi come il termine di prescrizione per tali ultimi conseguenze derivi dal compimento delle medesime, qualora le stesse siano una manifestazione di una lesione nuova ed autonoma rispetto alle precedenti (nel caso di specie, gli ulteriori pregiudizi rappresentano un aggravamento del danno iniziale, per cui il termine di prescrizione del danno inizia a decorrere dal momento del compimento della condotta illecita dell'agente)”).
Anche per questa ragione, la domanda di risarcimento del danno è infondata e va respinta.
Da ultimo, la regolamentazione delle spese di lite.
Le spese processuali seguono il principio della soccombenza e vanno dunque poste a carico dell'attore, tenuto conto dei parametri di cui al DM 55/2014, valore della causa pari alla domanda (euro
206.000,00 per danno biologico più euro 60.000,00 circa per danno da incapacità lavorativa), nei limiti delle note spese presentate dai difensori (quanto a , con importi medi per Controparte_10 tutte le fasi non sussistendo in concreto ragioni per discostarsene. Stessa sorte per le spese relative alla consulenza tecnica d'ufficio espletata. Tenuto conto dell'esito del giudizio e del fatto che la decisione non ha effettivamente potuto prescindere da una consulenza tecnica d'ufficio medica al fine di verificare la sussistenza del presupposto della prevedibilità del danno secondo la scienza medica di riferimento, va esclusa la richiesta di condanna per lite temeraria. Infine, le spese relative alla fase di negoziazione obbligatoria chiesta da vanno messe in disparte atteso che nonostante sia chiesta CP_1 la liquidazione della fase introduttiva e di quella negoziazione, tuttavia non v'è evidenza che la seconda si sia svolta (data la mancata adesione di , né dell'attività in concreto svolta dal difensore in CP_2 relazione alla prima, tale da giustificare il compenso richiesto.
pagina 10 di 11
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero 7673/2020, ogni diversa domanda ed eccezione respinta:
1. RESPINGE la domanda di risarcimento del danno proposta da Parte_1
2. CONDANNA alla rifusione delle spese di lite in favore di che Parte_1 CP_1 quantifica in euro 22.457,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, Iva e Cassa professionale come per legge.
3. CONDANNA alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 Controparte_2 che quantifica in euro 14.103,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, Iva e Cassa professionale come per legge.
4. PONE definitivamente le spese della consulenza tecnica di ufficio (dott. Andrea Galassi) a carico di
Parte_1
5. SI PUBBLICHI.
Vicenza, 19 maggio 2025
Il Giudice
Francesca Grassi
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