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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 16/07/2025, n. 423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 423 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 112/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Perugia, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Simone Salcerini Presidente relatore
Dott.ssa Paola De Lisio Consigliere
Dott.ssa Ombretta Paini Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al Nr. 112/2025 R.G. promossa da nato a [...] il [...], ivi res. In via Bruno Buozzi n.4, C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Longarini, CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Terni, via Fratini n.55, in forza di procura alle liti apposta in calce al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado;
-Appellante=
nei confronti di
, nato a [...] il [...], residente in [...], C.F. Controparte_1 [...]
, rappresentato e difeso dall'Avv. Lorenzo Apuzzo, giusta procura alle liti C.F._2
apposta in calce alla difesa di costituzione in appello, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Terni, via dl Maglio n.6;
-Appellato=
OGGETTO: risoluzione del contratto di locazione per inadempimento pagina 1 di 5 CONCLUSIONI:
Per parte appellante come al ricorso in appello;
Per parte appellata come all'udienza del 10.7.2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
, in qualità di proprietario di un immobile adibito ad uso commerciale Controparte_1
sito in Acquasparta, via Campagna snc (oggi via Spoletina), intimava sfratto per morosità al conduttore -deducendo il mancato pagamento di n.6 Parte_1
mensilità (da €.600,00 l'una)- e lo citava per la convalida innanzi al Tribunale di Terni.
All'udienza del 19.1.2024 il ricorrente dichiarava che la morosità persisteva mentre l'intimato chiedeva termine per pagare quanto dovuto;
il giudice concedeva termine di gg.20 per sanare la morosità e pagare le spese (per un totale di €.2.853,40), quindi all'udienza di verifica l'attore dava atto del pagamento della somma stabilita dal giudice ma non dei canoni nel frattempo maturati.
Con ordinanza emessa il 6.2.24 il Tribunale adito disponeva il mutamento del rito ed invitava le parti ad instaurare il procedimento di mediazione.
Posto che il procedimento di mediazione non sortiva alcun esito, le parti insistevano nelle rispettive deduzioni ed il primo giudice, con sentenza n.970/2024, dichiarava la risoluzione del contratto di locazione stipulato tra le parti e condannava Parte_1
al rilascio dell'immobile entro il 7.3.2025, oltre al pagamento delle spese processuali.
Avverso tale sentenza ha interposto appello sostenendo che non si è Parte_1
verificato alcun mancato pagamento dei canoni ma semplici ritardi, peraltro sempre tollerati dal ciò che pertanto non poteva configurare alcun grave inadempimento CP_1
in capo al conduttore.
pagina 2 di 5 In conformità di quanto sostenuto l'appellante ha chiesto che, previa sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata e sua successiva riforma, fosse rigettata la domanda di risoluzione del contratto di locazione in essere tra le parti, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Con decreto emesso inaudita altera parte il 6.3.2025 è stata sospesa la provvisoria esecuzione della sentenza impugnata.
Con comparsa di risposta datata 20.5.2025 si è costituito in giudizio Controparte_1
che ha contestato tutte le argomentazioni, deduzioni ed eccezioni dell'appellante ed ha chiesto che l'impugnazione venisse dichiarata inammissibile (data la sua “estrema genericità”) o comunque rigettata poiché priva di fondamento;
ha concluso quindi per la conferma in ogni sua parte della sentenza appellata, con condanna del al Pt_1
rimborso delle spese di lite.
Con nota scritta del 10.6.2025 il procuratore dell'appellante Avv. Massimo Longarini ha reso noto di aver comunicato al cliente il proprio recesso dal mandato.
Alla prima udienza (del 12.6.2025), svoltasi alla presenza dell'appellato e del suo difensore, nessuno è comparso per l'appellante e la Corte ha disposto rinvio all'udienza del 10.7.2025 a norma dell'art.348 cpc.
All'udienza del 10.7.2025 l'avv. Massimo Longarini non è comparso e Parte_1
si è presentato personalmente senza assistenza legale;
parte appellata ha chiesto che l'impugnazione fosse dichiarata inammissibile e, in subordine, ha precisato le conclusioni come da comparsa di costituzione.
La Corte ha riservato la decisione.
*****
L'eccezione d'improcedibilità formulata dall'appellato è fondata e merita di essere accolta. pagina 3 di 5 La mancata comparizione del difensore alle prime due udienze consecutive fissate comporta l'applicazione necessaria dell'art. 348 c.2 cpc (in termini Cass. n.6439/2019),
con conseguente improcedibilità dell'appello.
In disparte la considerazione che l'Avv. Longarini non ha depositato un atto formale di rinuncia ma solo una comunicazione di rinuncia al mandato (cfr. la nota caricata al Pt_2
il 10.6.2025), il dato sostanziale ineludibile è che nel corso delle prime due udienze fissate non sia comparso per parte appellante un procuratore costituito in grado di formulare una valida istanza di impulso al processo successiva all'impugnazione.
Da ciò consegue che l'appello proposto da deve essere dichiarato Parte_1
improcedibile, giusta la disposizione di cui all'art. 348 c.2 cpc.
Vista la condotta extraprocessuale dell'appellante, che comunque risulta aver pagato,
seppure in ritardo, tutti i canoni di locazione, appare conforme a diritto disporre la compensazione parziale (al 50%) delle spese di lite del presente grado di giudizio, che per la restante metà vanno poste a carico del soccombente -vale a dire l'appellante- e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'assenza della fase istruttoria.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Perugia, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
nei confronti di e avverso la sentenza n.970/2024 Parte_1 Controparte_1
emessa dal Tribunale di Terni il 6.12.2024, contrariis reiectis, così provvede:
- Revoca la sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata;
- Dichiara improcedibile l'appello;
- Dichiara compensata la metà delle spese di lite del presente grado di giudizio;
pagina 4 di 5 - Condanna al pagamento del restante 50% delle spese di lite Parte_1
sostenute dall'appellato che nel totale (100%) liquida in €.1.923,00 per compensi,
oltre al rimborso forfettario ed agli accessori di legge;
- Dichiara che sussistono i presupposti affinché l'appellante versi il doppio del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 c.1 quater D.P.R. n.115/2002.
Così deciso in Perugia, lì 10 Luglio 2025
Il PRESIDENTE relatore
(Dott. Simone Salcerini)
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Perugia, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Simone Salcerini Presidente relatore
Dott.ssa Paola De Lisio Consigliere
Dott.ssa Ombretta Paini Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al Nr. 112/2025 R.G. promossa da nato a [...] il [...], ivi res. In via Bruno Buozzi n.4, C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Longarini, CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Terni, via Fratini n.55, in forza di procura alle liti apposta in calce al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado;
-Appellante=
nei confronti di
, nato a [...] il [...], residente in [...], C.F. Controparte_1 [...]
, rappresentato e difeso dall'Avv. Lorenzo Apuzzo, giusta procura alle liti C.F._2
apposta in calce alla difesa di costituzione in appello, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Terni, via dl Maglio n.6;
-Appellato=
OGGETTO: risoluzione del contratto di locazione per inadempimento pagina 1 di 5 CONCLUSIONI:
Per parte appellante come al ricorso in appello;
Per parte appellata come all'udienza del 10.7.2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
, in qualità di proprietario di un immobile adibito ad uso commerciale Controparte_1
sito in Acquasparta, via Campagna snc (oggi via Spoletina), intimava sfratto per morosità al conduttore -deducendo il mancato pagamento di n.6 Parte_1
mensilità (da €.600,00 l'una)- e lo citava per la convalida innanzi al Tribunale di Terni.
All'udienza del 19.1.2024 il ricorrente dichiarava che la morosità persisteva mentre l'intimato chiedeva termine per pagare quanto dovuto;
il giudice concedeva termine di gg.20 per sanare la morosità e pagare le spese (per un totale di €.2.853,40), quindi all'udienza di verifica l'attore dava atto del pagamento della somma stabilita dal giudice ma non dei canoni nel frattempo maturati.
Con ordinanza emessa il 6.2.24 il Tribunale adito disponeva il mutamento del rito ed invitava le parti ad instaurare il procedimento di mediazione.
Posto che il procedimento di mediazione non sortiva alcun esito, le parti insistevano nelle rispettive deduzioni ed il primo giudice, con sentenza n.970/2024, dichiarava la risoluzione del contratto di locazione stipulato tra le parti e condannava Parte_1
al rilascio dell'immobile entro il 7.3.2025, oltre al pagamento delle spese processuali.
Avverso tale sentenza ha interposto appello sostenendo che non si è Parte_1
verificato alcun mancato pagamento dei canoni ma semplici ritardi, peraltro sempre tollerati dal ciò che pertanto non poteva configurare alcun grave inadempimento CP_1
in capo al conduttore.
pagina 2 di 5 In conformità di quanto sostenuto l'appellante ha chiesto che, previa sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata e sua successiva riforma, fosse rigettata la domanda di risoluzione del contratto di locazione in essere tra le parti, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Con decreto emesso inaudita altera parte il 6.3.2025 è stata sospesa la provvisoria esecuzione della sentenza impugnata.
Con comparsa di risposta datata 20.5.2025 si è costituito in giudizio Controparte_1
che ha contestato tutte le argomentazioni, deduzioni ed eccezioni dell'appellante ed ha chiesto che l'impugnazione venisse dichiarata inammissibile (data la sua “estrema genericità”) o comunque rigettata poiché priva di fondamento;
ha concluso quindi per la conferma in ogni sua parte della sentenza appellata, con condanna del al Pt_1
rimborso delle spese di lite.
Con nota scritta del 10.6.2025 il procuratore dell'appellante Avv. Massimo Longarini ha reso noto di aver comunicato al cliente il proprio recesso dal mandato.
Alla prima udienza (del 12.6.2025), svoltasi alla presenza dell'appellato e del suo difensore, nessuno è comparso per l'appellante e la Corte ha disposto rinvio all'udienza del 10.7.2025 a norma dell'art.348 cpc.
All'udienza del 10.7.2025 l'avv. Massimo Longarini non è comparso e Parte_1
si è presentato personalmente senza assistenza legale;
parte appellata ha chiesto che l'impugnazione fosse dichiarata inammissibile e, in subordine, ha precisato le conclusioni come da comparsa di costituzione.
La Corte ha riservato la decisione.
*****
L'eccezione d'improcedibilità formulata dall'appellato è fondata e merita di essere accolta. pagina 3 di 5 La mancata comparizione del difensore alle prime due udienze consecutive fissate comporta l'applicazione necessaria dell'art. 348 c.2 cpc (in termini Cass. n.6439/2019),
con conseguente improcedibilità dell'appello.
In disparte la considerazione che l'Avv. Longarini non ha depositato un atto formale di rinuncia ma solo una comunicazione di rinuncia al mandato (cfr. la nota caricata al Pt_2
il 10.6.2025), il dato sostanziale ineludibile è che nel corso delle prime due udienze fissate non sia comparso per parte appellante un procuratore costituito in grado di formulare una valida istanza di impulso al processo successiva all'impugnazione.
Da ciò consegue che l'appello proposto da deve essere dichiarato Parte_1
improcedibile, giusta la disposizione di cui all'art. 348 c.2 cpc.
Vista la condotta extraprocessuale dell'appellante, che comunque risulta aver pagato,
seppure in ritardo, tutti i canoni di locazione, appare conforme a diritto disporre la compensazione parziale (al 50%) delle spese di lite del presente grado di giudizio, che per la restante metà vanno poste a carico del soccombente -vale a dire l'appellante- e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'assenza della fase istruttoria.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Perugia, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
nei confronti di e avverso la sentenza n.970/2024 Parte_1 Controparte_1
emessa dal Tribunale di Terni il 6.12.2024, contrariis reiectis, così provvede:
- Revoca la sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata;
- Dichiara improcedibile l'appello;
- Dichiara compensata la metà delle spese di lite del presente grado di giudizio;
pagina 4 di 5 - Condanna al pagamento del restante 50% delle spese di lite Parte_1
sostenute dall'appellato che nel totale (100%) liquida in €.1.923,00 per compensi,
oltre al rimborso forfettario ed agli accessori di legge;
- Dichiara che sussistono i presupposti affinché l'appellante versi il doppio del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 c.1 quater D.P.R. n.115/2002.
Così deciso in Perugia, lì 10 Luglio 2025
Il PRESIDENTE relatore
(Dott. Simone Salcerini)
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