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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 24/03/2025, n. 1130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1130 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. 6512/2024 R.G.A.C.
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD II SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 6512/2024 dell'udienza del 24/03/2025
Il giorno 24 marzo 2025, alle ore 10:42, nella II Sezione Civile del Tribunale Ordinario di
Napoli Nord, all'udienza del Giudice dott. Rosario Canciello, è chiamata la causa
TRA
Parte_1
ATTORE
E
Controparte_1
CONVENUTO
Sono presenti: per parte convenuta, l'Avv. Di Stazio Biagio, per delega dell'Avv. Cantiello Antonio, il quale si riporta a tutti i propri atti e documenti di causa e alle conclusioni già ivi formulate, alle quali integralmente si riporta, chiedendone l'accoglimento.
Il Giudice, letto l'art. 281-sexies c.p.c., invita le parti alla discussione orale della causa e a precisare le conclusioni.
Il procuratore comparso per parte convenuta si riporta ai propri atti ed alle conclusioni appena rassegnate.
Il Giudice, preso atto di quanto sopra e che sino alle ore 10:47 nessuno compare per parte attrice, si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 17:33, all'esito della Camera di Consiglio, in assenza del procuratore stamane comparso per parte convenuta, nel frattempo allontanatosi, il Giudice decide la controversia ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, redatti sul presente verbale nella parte che segue.
n. 6512/2024 r.g.a.c. Pag. 1 di 8 N. 6512/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Rosario Canciello, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6512/2024 R.G.A.C., pendente
TRA
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
p.t., elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura comunale, sita in Afragola (NA), alla Piazza Municipio n. 1, con gli Avvocati Affinito Francesco (C.F.:
e (C.F.: ), dai quali è C.F._1 Parte_2 C.F._2 rappresentato e difeso in virtù di procura in calce all'atto di citazione;
ATTORE
E
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2
p.t., elettivamente domiciliato in Mugnano di Napoli (NA) alla Via G. Brodolini n. 5, presso lo Studio Legale , rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_2
Cantiello Antonio (C.F.: ) in virtù di procura in calce alla C.F._3 comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
Conclusioni: Come da verbale dell'odierna udienza, nella parte che precede, cui è incorporata la presente sentenza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., nonché in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e con omissione dello svolgimento del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, il Parte_1 ha citato in giudizio, innanzi a questo Tribunale, il al fine di Controparte_1 sentir accogliere le seguenti conclusioni:
n. 6512/2024 r.g.a.c. Pag. 2 di 8 N. 6512/2024 R.G.A.C.
“1. Accertare e dichiarare che il vanta nei confronti del Parte_1 di un credito certo, liquido ed esigibile pari ad € 225.493, 30, Pt_1 CP_1 oltre interessi legali dalla domanda sino all'effettivo soddisfo;
2. Condannare il convenuto al pagamento in favore dell'attore della somma di €
225.493,30, oltre interessi legali dalla domanda sino all'effettivo soddisfo;
3. Condannare inoltre il convenuto, alla rifusione delle spese diritti ed Pt_1 onorari del presente giudizio con attribuzione ex art. 93 c.p.c.”.
A sostegno della domanda, l'attore esponeva di aver sottoscritto, in data 04/03/2015, con i Comuni di e , una Convenzione avente ad oggetto la gestione Pt_1 Per_1 associata dell'ufficio del Giudice di Pace di , la quale individuava Pt_1 percentuali per concorrere alla spesa nella misura del 52,02% per il Comune di
, del 30,12% per il Comune di e del 17,86% per il Comune di Pt_1 CP_1
. In data 08/07/2019 venivano approvati i rendiconti relativi alle annualità Per_1
2015-2016-2017-2018, ma il nonostante atto di diffida e Controparte_1 costituzione in mora prot. n. 8349/2020 del giorno 11/02/2020, non avrebbe provveduto al saldo di quanto dovuto per la contribuzione alle dette spese in forza della richiamata convenzione, secondo i seguenti dettagli: - anno 2015 per un importo di euro 58.218,01, oltre interessi;
- anno 2016 per un importo di euro
54.529,60, oltre interessi;
- anno 2017 per un importo di € 56.582,44, oltre interessi;
- anno 2018 per un importo di euro 56.163,25, oltre interessi. La medesima parte attrice deduceva, altresì, di aver depositato, in data 15/01/2024, ricorso per ingiunzione di pagamento presso il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania volto al recupero del credito assunto come vantato, ma in data 06/02/2024 il Controparte_3 avrebbe emesso decreto di rigetto della propria istanza.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data
18/12/2024 si costituiva in giudizio il convenuto il quale, di Controparte_1 contro, resisteva all'avversa pretesa eccependo il difetto di giurisdizione del Giudice
Ordinario in favore della giurisdizione del Giudice Amministrativo, come già sancito da un precedente giudicato formatosi tra le parti sulla medesima pretesa anche qui oggetto di lite (sentenza n. 1153/2023 del 21/03/2023 emessa dal Tribunale di Napoli
Nord); parte convenuta eccepiva, altresì l'inesistenza del credito avversamente preteso poichè: — non sarebbe stata rispettata la procedura di approvazione della spesa attraverso l'intervento del Coordinamento Istituzionale di cui all'art. 8 della
Convenzione richiamata da controparte e, in ogni caso, essendo stati contestati i prospetti di spesa pervenuti al per le annualità 2015, 2016, 2017 e Controparte_1
2018; — la somma relativa all'anno 2015, da parte attrice quantificata in euro
58.218,01 oltre interessi, dovrebbe essere imputata alla massa passiva del CP_1
per il dissesto finanziario e la conseguente gestione commissariale dell'Ente
[...] per l'anno 2015; — il quantum debeatur stabilito dall' Ente capofila non terrebbe conto del mancato distacco di un lavoratore del Comune di in favore dell'Ufficio CP_1 del Giudice di Pace di , essendo, dunque, stato erroneamente calcolato. Pt_1
n. 6512/2024 r.g.a.c. Pag. 3 di 8 N. 6512/2024 R.G.A.C.
Il predetto convenuto formulava, dunque, le seguenti conclusioni:
“In via preliminare e principale:
a) dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore della giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo ex art. 133 del c.p.a. per le ragioni sopra esposte sia per effetto del precedente giudicato, sia perché tale deve essere ritenuta la giurisdizione al caso in esame.
In via subordinata e nel merito:
b) Ferme restando le eccezioni e contestazioni sul quantum della pretesa creditoria, accertare e dichiarare l'insussistenza del credito preteso e vantato così come ex adverso determinato e rigettare ogni avversa domanda nei confronti del
Controparte_1
c) Condannare esso in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, al pagamento di compensi legali di giudizio. In ordine agli stessi si chiede la condanna dell'attore alla refusione dei compensi e delle spese giudiziali con
l'aumento del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 1 bis DM 44/2011 poiché gli atti depositati dai sottoscritti difensori con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione in particolare consentendo esse la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto, oltre spese generali al 15%, CPA ed IVA come per legge.”.
In via del tutto preliminare e assorbente rispetto a ogni ulteriore considerazione, va dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario adito a conoscere della domanda proposta da parte attrice nell'ambito del presente giudizio, in favore della giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo territorialmente competente.
In merito va innanzitutto osservato che, sin dalla propria costituzione in giudizio, parte convenuta ha eccepito il giudicato prodottosi tra le parti in merito alla medesima domanda creditoria anche in questa sede azionata dal attore, per Pt_1 effetto della sentenza n. 1153/2023, pubblicata in data 21/03/2023, resa dal Tribunale
Ordinario di Napoli Nord nell'ambito del giudizio iscritto al n. 12228/2020 e resa tra le medesime parti oggi in causa, la quale aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario adito, in favore della giurisdizione del Giudice
Amministrativo con riguardo alla domanda ivi azionata dall'istante — e odierno attore — Parte_1
Sul punto, parte attrice, pur non contestando o disconoscendo la su menzionata pronuncia (prodotta in atti da parte convenuta), nella sua nota di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 20 febbraio 2025 si è limitata a dedurre in merito che
“Tuttavia, tale decisione riguardava un differente periodo di riferimento (annualità 2015-
2018) e una diversa azione promossa con decreto ingiuntivo” (cfr. pag. 1 della menzionata nota scritta).
n. 6512/2024 r.g.a.c. Pag. 4 di 8 N. 6512/2024 R.G.A.C.
La difesa si è rivelata manifestamente infondata.
Basti qui notare che nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio è dato espressamente leggere: “[…] che il unitamente ai Controparte_1 Parte_3
e , in data 04 marzo 2015 sottoscriveva la convenzione avente ad oggetto la gestione Per_1 associata dell'ufficio del Giudice di Pace di Afragola, sezione distaccata di Napoli Nord;
che la suddetta convenzione prevedeva che le percentuali per concorrere alla spesa fossero individuate nei seguenti termini: Comune di 52,02%; Comune di 30,12%; Pt_1 CP_1
17,86%; - che in data 8 luglio 2019 venivano approvati i rendiconti Parte_4 relativi le annualità 2015 – 2016 -2017 - 2018 come può evincersi da verbale di coordinamento che si deposita;
- che ad oggi, pur essendone stato richiesto il pagamento, risulta dai rendiconti relativi alle Annualità 2015-2016-2017-2018 il Controparte_1 non ha ancora provveduto al saldo delle spese per il funzionamento del predetto ufficio […]
[…] che l'attore, per quanto sopra esposto, vanta un credito certo, liquido ed esigibile nei confronti del convenuto pari ad € 225.493, 30 oltre interessi legali dalla domanda sino all'effettivo soddisfo” (cfr. pagg. 1 e 3 dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio).
Parimenti, nella sentenza n. 1153/2023 del 21/03/2023 emessa tra le stesse odierne parti in causa è dato chiaramente leggere: “Con atto di citazione ritualmente notificato il ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 3358/2020 del 24.9.2020 Controparte_1 in forza del quale, su ricorso del gli è stato ingiunto il pagamento del Parte_1 complessivo importo di €. 225439,30, oltre interessi e spese di lite. In sede monitoria il deduceva che il il e il Parte_1 Controparte_1 Parte_1 [...]
, hanno sottoscritto in data 4 marzo 2015 la convenzione avente ad oggetto la Parte_4 gestione associata dell' Ufficio del Giudice di Pace di Afragola, sezione distaccata di Napoli
Nord; deduceva altresì che detta convenzione prevedeva che le percentuali per concorrere alla spesa erano individuate in 52,02% per il Comune di , 30,12% per il Comune di Pt_1
e 17,86% per il Comune di . Sempre esso Comune di asserisce che CP_1 Per_1 Pt_1 dai rendiconti relativi alle annualità 2015 – 2016 - 2017 – 2018 risulta che il Comune di non avrebbe provveduto al saldo delle spese per il funzionamento del predetto Ufficio CP_1 del Giudice di Pace di Afragola […]” (cfr. pag. 1 della richiamata sentenza prodotta in atti da parte convenuta).
E', dunque, assolutamente chiara la identità di soggetti e oggetto tra la domanda proposta dall'odierno attore nei confronti del medesimo convenuto sia nel presente giudizio che in quello precedentemente definito con la su richiamata sentenza di difetto di giurisdizione.
Nè — evidentemente — rileva che quel giudizio nasceva da una domanda proposta in via monitoria, poiché questo non incide affatto sulla determinazione degli elementi costitutivi della domanda (petitum e causa petendi).
n. 6512/2024 r.g.a.c. Pag. 5 di 8 N. 6512/2024 R.G.A.C.
Nè, ancora, la predetta pronuncia risulta essere stata fatta oggetto di impugnativa da parte dell'odierno attore, ovvero di successiva riforma in eventuali successivi gradi di giudizio.
Ora, pur non potendosi derivare dalla su menzionata pronuncia il prodursi di un vero e proprio giudicato esterno tra le parti in causa (non acquisendo le sentenze dei giudici ordinari e amministrativi statuenti sulla sola giurisdizione vera e propria efficacia di giudicato al di fuori del processo nelle quali sono state rese, a differenze che delle sentenze delle Sezioni Unite della Cassazione che si pronuncino in sede di regolamento di giurisdizione — cfr. sul punto, tra tutte, Cass., SS.UU., 95/2000 — ), non sussiste alcuna ragione per mutare le valutazioni già espresse da questo stesso
Tribunale (nella veste di diverso giudice persona fisica) sulle identiche questioni, di fatto e di diritto, anche in quella sede già vagliate.
Anche nel caso di specie va, infatti, ribadito il radicale difetto di giurisdizione del
Giudice Ordinario adito, in favore della giurisdizione del Giudice Amministrativo territorialmente competente.
E' assolutamente pacifico (e oggetto anche di asserzione e prova documentale attorea) che tra le parti sia stata stipulata una convenzione ex art. 30, T.U.E.L. (D.P.R.
267/2000), con la quale — come noto — due o più Enti Locali mirano allo svolgimento associato e coordinato di funzioni e servizi determinati, stabilendo i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie. Si tratta di specifica disposizione prevista per gli enti locali, generalmente utilizzata per gestire in modo associato, utilizzando i rispettivi uffici e condividendo le spese, servizi o funzioni a carattere continuativo o ripetitivo.
La norma richiamata chiaramente gli accordi disciplinati dall'art. 15, L. 241/1990, i quali, tuttavia, riguardano tutte le P.A. e non solo gli enti locali.
Quanto alla giurisdizione, invece, sia per gli uni che per gli altri deve trovare applicazione la previsione di cui all'art. art. 133 del Codice del processo amministrativo (D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104), secondo cui “Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, salvo ulteriori previsioni di legge: a) le controversie in materia di: 1) risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento amministrativo;
2) formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo e degli accordi fra pubbliche amministrazioni”.
Appare evidente che l'accordo dal quale trae origine la convenzione dedotta in lite da parte attrice, con il quale i Comuni aderenti risultano aver pattuito (ex art. 30,
T.U.E.L.) la gestione associata tra loro del servizio di funzionamento dell'Ufficio del
Giudice di Pace di , rientra nell'ampia categoria generale degli accordi fra Pt_1
n. 6512/2024 r.g.a.c. Pag. 6 di 8 N. 6512/2024 R.G.A.C.
amministrazioni pubbliche, non potendo che derivare da ciò la giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo “in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi”, ai sensi del richiamato art. 133, comma 1, lettera a) n. 2,
C.P.A..
Non appare superfluo, inoltre, evidenziare — rispetto alle scarne difese sollevate dal attore sul punto solo nella nota scritta depositata in sostituzione Pt_1 dell'udienza del 20/02/2025 — che l'oggetto della giurisdizione esclusiva del Giudice
Amministrativo non è limitata alla cognizione di situazione di mero interesse legittimo, ma è estesa (appunto perché esclusiva) alle situazioni patrimoniali e di diritto soggettivo collegate (in cui certamente vi rientra la domanda di pagamento avanzata da parte attrice nel caso di specie).
Peraltro, parte convenuta, sin dalla propria costituzione in giudizio, ha dedotto e provato in atti che il comune attore, per le somme asseritamente maturate per le medesime causali anche qui dedotte in lite, ma relative alle successive annualità del
2019 e del 2020, abbia proposto domanda proprio innanzi al TAR territorialmente competente, il quale non risulta (almeno in relazione a quanto provato in atti dalle parti) abbia declinato la propria giurisdizione (della quale, appare, appunto, essere dotato in via esclusiva, per tutto quanto in precedenza già osservato).
In conclusione, va dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario adito a conoscere della domanda proposta da parte attrice nell'ambito del presente giudizio, in favore della giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo territorialmente competente.
Ogni altra questione, pur sollevata dalle parti in lite, resta assorbita dalla suddetta pronuncia.
Le spese di lite seguono strettamente la soccombenza, e sono liquidate, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014 (così come modificato ad opera del
D.M. Giustizia n. 147/2022, in vigore dal 23/10/2022 e applicabile, ex art. 6, D.M. cit., alle prestazioni professionali esaurite dopo tale data — come è, appunto, stato nel caso di specie — ), in relazione al valore della controversia (rientrante nello scaglione da euro 52.000,01 ad euro 260.000,00, secondo la quantificazione della domanda operata dalla parte istante nel proprio atto introduttivo e nelle conclusioni in atti) e all'attività concretamente esercitata dal difensore della parte convenuta vittoriosa
(estrinsecatasi nelle fasi di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisoria di cui al richiamato D.M., avuto, altresì, riguardo alla limitata attività processuale svolta e alla non complessità delle questioni, di fatto e di diritto, dirimenti ai fini decisori, rapportata altresì al tenore delle difese svolte).
n. 6512/2024 r.g.a.c. Pag. 7 di 8 N. 6512/2024 R.G.A.C.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in persona del G.M., Dott.
Rosario Canciello, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., nella causa iscritta al n. 6512/2024 R.G.A.C., pendente tra Parte_1
— attore — e — convenuto —, ogni contraria istanza Controparte_1 disattesa e questione e domanda assorbite, così provvede:
1. dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario adito, in favore della giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo territorialmente competente;
2. condanna parte attrice, al pagamento, in favore di parte Parte_1 convenuta, , delle spese di lite per il presente giudizio, che si Controparte_1 liquidano in complessivi euro 10.000,00 (diecimila/00) per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Così deciso in Aversa, 24/03/2025
IL GIUDICE
(dott. Rosario Canciello)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
n. 6512/2024 r.g.a.c. Pag. 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD II SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 6512/2024 dell'udienza del 24/03/2025
Il giorno 24 marzo 2025, alle ore 10:42, nella II Sezione Civile del Tribunale Ordinario di
Napoli Nord, all'udienza del Giudice dott. Rosario Canciello, è chiamata la causa
TRA
Parte_1
ATTORE
E
Controparte_1
CONVENUTO
Sono presenti: per parte convenuta, l'Avv. Di Stazio Biagio, per delega dell'Avv. Cantiello Antonio, il quale si riporta a tutti i propri atti e documenti di causa e alle conclusioni già ivi formulate, alle quali integralmente si riporta, chiedendone l'accoglimento.
Il Giudice, letto l'art. 281-sexies c.p.c., invita le parti alla discussione orale della causa e a precisare le conclusioni.
Il procuratore comparso per parte convenuta si riporta ai propri atti ed alle conclusioni appena rassegnate.
Il Giudice, preso atto di quanto sopra e che sino alle ore 10:47 nessuno compare per parte attrice, si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 17:33, all'esito della Camera di Consiglio, in assenza del procuratore stamane comparso per parte convenuta, nel frattempo allontanatosi, il Giudice decide la controversia ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, redatti sul presente verbale nella parte che segue.
n. 6512/2024 r.g.a.c. Pag. 1 di 8 N. 6512/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Rosario Canciello, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6512/2024 R.G.A.C., pendente
TRA
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
p.t., elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura comunale, sita in Afragola (NA), alla Piazza Municipio n. 1, con gli Avvocati Affinito Francesco (C.F.:
e (C.F.: ), dai quali è C.F._1 Parte_2 C.F._2 rappresentato e difeso in virtù di procura in calce all'atto di citazione;
ATTORE
E
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2
p.t., elettivamente domiciliato in Mugnano di Napoli (NA) alla Via G. Brodolini n. 5, presso lo Studio Legale , rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_2
Cantiello Antonio (C.F.: ) in virtù di procura in calce alla C.F._3 comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
Conclusioni: Come da verbale dell'odierna udienza, nella parte che precede, cui è incorporata la presente sentenza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., nonché in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e con omissione dello svolgimento del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, il Parte_1 ha citato in giudizio, innanzi a questo Tribunale, il al fine di Controparte_1 sentir accogliere le seguenti conclusioni:
n. 6512/2024 r.g.a.c. Pag. 2 di 8 N. 6512/2024 R.G.A.C.
“1. Accertare e dichiarare che il vanta nei confronti del Parte_1 di un credito certo, liquido ed esigibile pari ad € 225.493, 30, Pt_1 CP_1 oltre interessi legali dalla domanda sino all'effettivo soddisfo;
2. Condannare il convenuto al pagamento in favore dell'attore della somma di €
225.493,30, oltre interessi legali dalla domanda sino all'effettivo soddisfo;
3. Condannare inoltre il convenuto, alla rifusione delle spese diritti ed Pt_1 onorari del presente giudizio con attribuzione ex art. 93 c.p.c.”.
A sostegno della domanda, l'attore esponeva di aver sottoscritto, in data 04/03/2015, con i Comuni di e , una Convenzione avente ad oggetto la gestione Pt_1 Per_1 associata dell'ufficio del Giudice di Pace di , la quale individuava Pt_1 percentuali per concorrere alla spesa nella misura del 52,02% per il Comune di
, del 30,12% per il Comune di e del 17,86% per il Comune di Pt_1 CP_1
. In data 08/07/2019 venivano approvati i rendiconti relativi alle annualità Per_1
2015-2016-2017-2018, ma il nonostante atto di diffida e Controparte_1 costituzione in mora prot. n. 8349/2020 del giorno 11/02/2020, non avrebbe provveduto al saldo di quanto dovuto per la contribuzione alle dette spese in forza della richiamata convenzione, secondo i seguenti dettagli: - anno 2015 per un importo di euro 58.218,01, oltre interessi;
- anno 2016 per un importo di euro
54.529,60, oltre interessi;
- anno 2017 per un importo di € 56.582,44, oltre interessi;
- anno 2018 per un importo di euro 56.163,25, oltre interessi. La medesima parte attrice deduceva, altresì, di aver depositato, in data 15/01/2024, ricorso per ingiunzione di pagamento presso il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania volto al recupero del credito assunto come vantato, ma in data 06/02/2024 il Controparte_3 avrebbe emesso decreto di rigetto della propria istanza.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data
18/12/2024 si costituiva in giudizio il convenuto il quale, di Controparte_1 contro, resisteva all'avversa pretesa eccependo il difetto di giurisdizione del Giudice
Ordinario in favore della giurisdizione del Giudice Amministrativo, come già sancito da un precedente giudicato formatosi tra le parti sulla medesima pretesa anche qui oggetto di lite (sentenza n. 1153/2023 del 21/03/2023 emessa dal Tribunale di Napoli
Nord); parte convenuta eccepiva, altresì l'inesistenza del credito avversamente preteso poichè: — non sarebbe stata rispettata la procedura di approvazione della spesa attraverso l'intervento del Coordinamento Istituzionale di cui all'art. 8 della
Convenzione richiamata da controparte e, in ogni caso, essendo stati contestati i prospetti di spesa pervenuti al per le annualità 2015, 2016, 2017 e Controparte_1
2018; — la somma relativa all'anno 2015, da parte attrice quantificata in euro
58.218,01 oltre interessi, dovrebbe essere imputata alla massa passiva del CP_1
per il dissesto finanziario e la conseguente gestione commissariale dell'Ente
[...] per l'anno 2015; — il quantum debeatur stabilito dall' Ente capofila non terrebbe conto del mancato distacco di un lavoratore del Comune di in favore dell'Ufficio CP_1 del Giudice di Pace di , essendo, dunque, stato erroneamente calcolato. Pt_1
n. 6512/2024 r.g.a.c. Pag. 3 di 8 N. 6512/2024 R.G.A.C.
Il predetto convenuto formulava, dunque, le seguenti conclusioni:
“In via preliminare e principale:
a) dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore della giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo ex art. 133 del c.p.a. per le ragioni sopra esposte sia per effetto del precedente giudicato, sia perché tale deve essere ritenuta la giurisdizione al caso in esame.
In via subordinata e nel merito:
b) Ferme restando le eccezioni e contestazioni sul quantum della pretesa creditoria, accertare e dichiarare l'insussistenza del credito preteso e vantato così come ex adverso determinato e rigettare ogni avversa domanda nei confronti del
Controparte_1
c) Condannare esso in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, al pagamento di compensi legali di giudizio. In ordine agli stessi si chiede la condanna dell'attore alla refusione dei compensi e delle spese giudiziali con
l'aumento del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 1 bis DM 44/2011 poiché gli atti depositati dai sottoscritti difensori con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione in particolare consentendo esse la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto, oltre spese generali al 15%, CPA ed IVA come per legge.”.
In via del tutto preliminare e assorbente rispetto a ogni ulteriore considerazione, va dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario adito a conoscere della domanda proposta da parte attrice nell'ambito del presente giudizio, in favore della giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo territorialmente competente.
In merito va innanzitutto osservato che, sin dalla propria costituzione in giudizio, parte convenuta ha eccepito il giudicato prodottosi tra le parti in merito alla medesima domanda creditoria anche in questa sede azionata dal attore, per Pt_1 effetto della sentenza n. 1153/2023, pubblicata in data 21/03/2023, resa dal Tribunale
Ordinario di Napoli Nord nell'ambito del giudizio iscritto al n. 12228/2020 e resa tra le medesime parti oggi in causa, la quale aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario adito, in favore della giurisdizione del Giudice
Amministrativo con riguardo alla domanda ivi azionata dall'istante — e odierno attore — Parte_1
Sul punto, parte attrice, pur non contestando o disconoscendo la su menzionata pronuncia (prodotta in atti da parte convenuta), nella sua nota di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 20 febbraio 2025 si è limitata a dedurre in merito che
“Tuttavia, tale decisione riguardava un differente periodo di riferimento (annualità 2015-
2018) e una diversa azione promossa con decreto ingiuntivo” (cfr. pag. 1 della menzionata nota scritta).
n. 6512/2024 r.g.a.c. Pag. 4 di 8 N. 6512/2024 R.G.A.C.
La difesa si è rivelata manifestamente infondata.
Basti qui notare che nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio è dato espressamente leggere: “[…] che il unitamente ai Controparte_1 Parte_3
e , in data 04 marzo 2015 sottoscriveva la convenzione avente ad oggetto la gestione Per_1 associata dell'ufficio del Giudice di Pace di Afragola, sezione distaccata di Napoli Nord;
che la suddetta convenzione prevedeva che le percentuali per concorrere alla spesa fossero individuate nei seguenti termini: Comune di 52,02%; Comune di 30,12%; Pt_1 CP_1
17,86%; - che in data 8 luglio 2019 venivano approvati i rendiconti Parte_4 relativi le annualità 2015 – 2016 -2017 - 2018 come può evincersi da verbale di coordinamento che si deposita;
- che ad oggi, pur essendone stato richiesto il pagamento, risulta dai rendiconti relativi alle Annualità 2015-2016-2017-2018 il Controparte_1 non ha ancora provveduto al saldo delle spese per il funzionamento del predetto ufficio […]
[…] che l'attore, per quanto sopra esposto, vanta un credito certo, liquido ed esigibile nei confronti del convenuto pari ad € 225.493, 30 oltre interessi legali dalla domanda sino all'effettivo soddisfo” (cfr. pagg. 1 e 3 dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio).
Parimenti, nella sentenza n. 1153/2023 del 21/03/2023 emessa tra le stesse odierne parti in causa è dato chiaramente leggere: “Con atto di citazione ritualmente notificato il ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 3358/2020 del 24.9.2020 Controparte_1 in forza del quale, su ricorso del gli è stato ingiunto il pagamento del Parte_1 complessivo importo di €. 225439,30, oltre interessi e spese di lite. In sede monitoria il deduceva che il il e il Parte_1 Controparte_1 Parte_1 [...]
, hanno sottoscritto in data 4 marzo 2015 la convenzione avente ad oggetto la Parte_4 gestione associata dell' Ufficio del Giudice di Pace di Afragola, sezione distaccata di Napoli
Nord; deduceva altresì che detta convenzione prevedeva che le percentuali per concorrere alla spesa erano individuate in 52,02% per il Comune di , 30,12% per il Comune di Pt_1
e 17,86% per il Comune di . Sempre esso Comune di asserisce che CP_1 Per_1 Pt_1 dai rendiconti relativi alle annualità 2015 – 2016 - 2017 – 2018 risulta che il Comune di non avrebbe provveduto al saldo delle spese per il funzionamento del predetto Ufficio CP_1 del Giudice di Pace di Afragola […]” (cfr. pag. 1 della richiamata sentenza prodotta in atti da parte convenuta).
E', dunque, assolutamente chiara la identità di soggetti e oggetto tra la domanda proposta dall'odierno attore nei confronti del medesimo convenuto sia nel presente giudizio che in quello precedentemente definito con la su richiamata sentenza di difetto di giurisdizione.
Nè — evidentemente — rileva che quel giudizio nasceva da una domanda proposta in via monitoria, poiché questo non incide affatto sulla determinazione degli elementi costitutivi della domanda (petitum e causa petendi).
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Nè, ancora, la predetta pronuncia risulta essere stata fatta oggetto di impugnativa da parte dell'odierno attore, ovvero di successiva riforma in eventuali successivi gradi di giudizio.
Ora, pur non potendosi derivare dalla su menzionata pronuncia il prodursi di un vero e proprio giudicato esterno tra le parti in causa (non acquisendo le sentenze dei giudici ordinari e amministrativi statuenti sulla sola giurisdizione vera e propria efficacia di giudicato al di fuori del processo nelle quali sono state rese, a differenze che delle sentenze delle Sezioni Unite della Cassazione che si pronuncino in sede di regolamento di giurisdizione — cfr. sul punto, tra tutte, Cass., SS.UU., 95/2000 — ), non sussiste alcuna ragione per mutare le valutazioni già espresse da questo stesso
Tribunale (nella veste di diverso giudice persona fisica) sulle identiche questioni, di fatto e di diritto, anche in quella sede già vagliate.
Anche nel caso di specie va, infatti, ribadito il radicale difetto di giurisdizione del
Giudice Ordinario adito, in favore della giurisdizione del Giudice Amministrativo territorialmente competente.
E' assolutamente pacifico (e oggetto anche di asserzione e prova documentale attorea) che tra le parti sia stata stipulata una convenzione ex art. 30, T.U.E.L. (D.P.R.
267/2000), con la quale — come noto — due o più Enti Locali mirano allo svolgimento associato e coordinato di funzioni e servizi determinati, stabilendo i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie. Si tratta di specifica disposizione prevista per gli enti locali, generalmente utilizzata per gestire in modo associato, utilizzando i rispettivi uffici e condividendo le spese, servizi o funzioni a carattere continuativo o ripetitivo.
La norma richiamata chiaramente gli accordi disciplinati dall'art. 15, L. 241/1990, i quali, tuttavia, riguardano tutte le P.A. e non solo gli enti locali.
Quanto alla giurisdizione, invece, sia per gli uni che per gli altri deve trovare applicazione la previsione di cui all'art. art. 133 del Codice del processo amministrativo (D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104), secondo cui “Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, salvo ulteriori previsioni di legge: a) le controversie in materia di: 1) risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento amministrativo;
2) formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo e degli accordi fra pubbliche amministrazioni”.
Appare evidente che l'accordo dal quale trae origine la convenzione dedotta in lite da parte attrice, con il quale i Comuni aderenti risultano aver pattuito (ex art. 30,
T.U.E.L.) la gestione associata tra loro del servizio di funzionamento dell'Ufficio del
Giudice di Pace di , rientra nell'ampia categoria generale degli accordi fra Pt_1
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amministrazioni pubbliche, non potendo che derivare da ciò la giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo “in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi”, ai sensi del richiamato art. 133, comma 1, lettera a) n. 2,
C.P.A..
Non appare superfluo, inoltre, evidenziare — rispetto alle scarne difese sollevate dal attore sul punto solo nella nota scritta depositata in sostituzione Pt_1 dell'udienza del 20/02/2025 — che l'oggetto della giurisdizione esclusiva del Giudice
Amministrativo non è limitata alla cognizione di situazione di mero interesse legittimo, ma è estesa (appunto perché esclusiva) alle situazioni patrimoniali e di diritto soggettivo collegate (in cui certamente vi rientra la domanda di pagamento avanzata da parte attrice nel caso di specie).
Peraltro, parte convenuta, sin dalla propria costituzione in giudizio, ha dedotto e provato in atti che il comune attore, per le somme asseritamente maturate per le medesime causali anche qui dedotte in lite, ma relative alle successive annualità del
2019 e del 2020, abbia proposto domanda proprio innanzi al TAR territorialmente competente, il quale non risulta (almeno in relazione a quanto provato in atti dalle parti) abbia declinato la propria giurisdizione (della quale, appare, appunto, essere dotato in via esclusiva, per tutto quanto in precedenza già osservato).
In conclusione, va dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario adito a conoscere della domanda proposta da parte attrice nell'ambito del presente giudizio, in favore della giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo territorialmente competente.
Ogni altra questione, pur sollevata dalle parti in lite, resta assorbita dalla suddetta pronuncia.
Le spese di lite seguono strettamente la soccombenza, e sono liquidate, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014 (così come modificato ad opera del
D.M. Giustizia n. 147/2022, in vigore dal 23/10/2022 e applicabile, ex art. 6, D.M. cit., alle prestazioni professionali esaurite dopo tale data — come è, appunto, stato nel caso di specie — ), in relazione al valore della controversia (rientrante nello scaglione da euro 52.000,01 ad euro 260.000,00, secondo la quantificazione della domanda operata dalla parte istante nel proprio atto introduttivo e nelle conclusioni in atti) e all'attività concretamente esercitata dal difensore della parte convenuta vittoriosa
(estrinsecatasi nelle fasi di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisoria di cui al richiamato D.M., avuto, altresì, riguardo alla limitata attività processuale svolta e alla non complessità delle questioni, di fatto e di diritto, dirimenti ai fini decisori, rapportata altresì al tenore delle difese svolte).
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P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in persona del G.M., Dott.
Rosario Canciello, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., nella causa iscritta al n. 6512/2024 R.G.A.C., pendente tra Parte_1
— attore — e — convenuto —, ogni contraria istanza Controparte_1 disattesa e questione e domanda assorbite, così provvede:
1. dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario adito, in favore della giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo territorialmente competente;
2. condanna parte attrice, al pagamento, in favore di parte Parte_1 convenuta, , delle spese di lite per il presente giudizio, che si Controparte_1 liquidano in complessivi euro 10.000,00 (diecimila/00) per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Così deciso in Aversa, 24/03/2025
IL GIUDICE
(dott. Rosario Canciello)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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