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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 24/11/2025, n. 2005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 2005 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 359/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonella Allegra Presidente dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere dott. Susanna Zavaglia Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 359/2025 promossa da:
, nato a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. Parte_1 MARTINELLI ANNA e dell'avv. TIRABASSI ISA, elettivamente domiciliato in VIA EUGENIO CURIEL 8 41037 MIRANDOLA
APPELLANTE contro
, nato a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. DIONISIO Controparte_1 AN e dell'avv. DEORSOLA FABIO, elettivamente domiciliato in VIA MERCANTINI 5 10121 TORINO
APPELLATO
IN PUNTO A: appello contro la sentenza definitiva n. 1766/2024 del Tribunale di Modena pubblicata in data 4.12.2024, nel procedimento R.G. N. 2922/2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
ha concluso come da atto di appello. Parte_1
ha concluso come da comparsa di costituzione. Controparte_1
pagina 1 di 6 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso ex art. 281 decies e ss. c.p.c. depositato in data 6.6.2024, ha Parte_1 chiesto al Tribunale di Modena di condannare l'ex coniuge al rimborso della Controparte_1 somma di euro 12.762,38, pari alla metà delle spese straordinarie dalla stessa sostenute nell'interesse della figlia maggiorenne nata il [...]. Per_1
In particolare, la ricorrente ha chiesto il rimborso della metà dei seguenti importi:
a) euro 2.990,00, per canone locazione dell'abitazione di Forlì, via Vincenzo Monti n. 3, dal
01/10/2022 al 30/09/2023 (euro 230,00 mensili, pari in realtà ad euro 2.760,00), ove è andata a Per_1 vivere dopo essersi iscritta alla limitrofa facoltà universitaria di architettura a Cesena;
b) euro 690,00, per deposito cauzionale relativo alla medesima locazione;
c) euro 18.000,00, per l'acquisto in data 18/03/2022 dell'autovettura Peugeot 208 per la ragazza;
d) euro 3.374,00, per spese di assicurazione della suddetta autovettura relative agli anni 2022/2023;
e) euro 265,77, per spese di bollo sempre dell'autovettura in questione per i medesimi anni.
Si è costituito in giudizio , deducendo l'insussistenza dei presupposti per Controparte_1
l'accoglimento della domanda avversaria e concludendo, pertanto, per il rigetto della stessa.
2.- Con sentenza n. 1766/2024 pubblicata in data 4.12.2024, il Tribunale di Modena ha condannato parte convenuta al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di euro 920,00, oltre interessi legali dal 06/06/2024 al saldo.
Il Giudice di prime cure ha accolto la richiesta della ricorrente di rimborso dei costi relativi all'alloggio condotto in locazione da essendo emerso in giudizio che il avesse acconsentito Per_1 CP_1 all'iscrizione della figlia alla facoltà cesenate la quale, per essere adeguatamente frequentata, presuppone che la studentessa abiti in loco. Più precisamente, il Tribunale ha statuito la debenza da parte del convenuto di euro 920,00, pari alla metà del canone di locazione per cinque mensilità decorrenti da ottobre 2022 a febbraio 2023, oltre al 50% del relativo deposito cauzionale, ritenendo invece non dovuto il rimborso pro quota dei canoni successivamente maturati, a fronte della intervenuta modifica, con decreto collegiale n. 7510/2023 del 28/09/2023, nell'ambito del procedimento introdotto dal ex art. 9 L. div. in data 27/02/2023, della disciplina relativa al CP_1 mantenimento della figlia stabilita nella sentenza di divorzio n. 2418/2020 del Tribunale di Torino.
Invero, mentre la citata sentenza prevedeva un contributo paterno al mantenimento della figlia di euro
1.500,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie (come precisate nel protocollo d'intesa vigente pagina 2 di 6 nel predetto Tribunale), il decreto modenese aveva sancito, a seguito dell'adesione delle parti alla conforme proposta conciliativa del giudice relatore, l'“- obbligo del padre di versare direttamente alla figlia maggiorenne, entro il giorno 5 di ogni mese, euro 1.500,00 mensili su conto corrente che la stessa aprirà presso Istituto bancario;
i genitori cureranno che la ragazza accetti tale modalità di corresponsione;
il padre dunque nulla più verserà alla madre a tale titolo;
- il contributo in esame sarà onnicomprensivo di qualsiasi debenza, escluse solamente le spese per tasse universitarie e relativi libri di studio che i genitori continueranno a suddividersi in ragione della metà ciascuno”.
Il Tribunale ha poi ritenuto infondata la domanda di rimborso delle spese relative all'acquisto dell'autovettura ed i conseguenti oneri di assicurazione e bollo, trattandosi di spesa voluttuaria e mancando il preventivo accordo previsto dal protocollo torinese vigente tra le parti al momento dell'acquisto (18/03/2022).
Infine, data la notevole discrepanza tra l'importo domandato dalla ricorrente e quello riconosciutole, il
Giudice di primo grado ha disposto la compensazione integrale delle spese di lite.
3.- Avverso detta sentenza ha proposto appello . Parte_1
Con il primo motivo di gravame l'appellante ha contestato la non debenza del rimborso delle spese di locazione sostenute dalla madre per per il periodo successivo a febbraio 2023, deducendo che Per_1 gli effetti dell'accordo recepito nel decreto 28/09/2023 del Tribunale di Modena, posta la natura negoziale dello stesso, decorrano dalla data della sua conclusione nel settembre 2023, anziché dalla data della domanda introduttiva del giudizio di modifica delle condizioni di divorzio.
Con il secondo motivo, l'appellante ha impugnato la parte della sentenza in cui il Tribunale ha giudicato infondata la domanda di rimborso delle spese concernenti l'acquisto dell'autovettura, sostenendo che il non avesse opposto validi motivi di dissenso e che, ad ogni modo, si tratti di CP_1 spesa sostenuta nell'interesse della figlia, necessaria per consentirle una proficua frequentazione della facoltà universitaria a cui è iscritta.
In data 21.5.2025 si è costituito in giudizio , chiedendo il rigetto del gravame e Controparte_1 proponendo appello incidentale.
Il ha ribadito che le spese dell'alloggio non erano dallo stesso dovute, non solo per CP_1
l'assenza di previo concerto sulle stesse, avendo egli ripetutamente espresso il proprio dissenso, ma anche in quanto l'accordo concluso in sede di modifica delle condizioni di divorzio avrebbe tacitato le pretese avversarie, stante la rinuncia della controparte a tutte le proprie difese, come da note scritte del
18.9.2023.
pagina 3 di 6 Infine, parte appellata ha lamentato l'erronea compensazione delle spese di lite del primo grado, nonostante le domande attoree fossero state in gran parte disattese.
All'udienza del 11.11.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
4.- Pare opportuno partire dall'esame del primo motivo di appello incidentale, con cui il CP_1 contesta la sussistenza dei presupposti per il rimborso pro quota dei canoni di locazione.
La doglianza è infondata, avendo il Giudice di prime cure correttamente ravvisato il raggiungimento di un accordo tra i genitori in ordine a tali esborsi, in ossequio al protocollo d'intesa richiamato nella sentenza di divorzio;
invero, dagli atti del giudizio emerge che il , una volta appreso CP_1 dell'ammissione di alla facoltà di architettura di Cesena, nonché della necessità di reperire un Per_1 alloggio presso la sede universitaria al fine di una più proficua frequentazione dei corsi, si limitò a comunicare all'ex coniuge ed alla figlia di ritenere tali costi ricompresi nel proprio contributo Per_1 per il mantenimento ordinario, senza tuttavia manifestare alcun dissenso in ordine alla scelta in sé.
Significativo è inoltre lo scambio di messaggi Whatsapp intercorso fra l'appellato e la figlia in data
17.9.2022 (all. 10 – comparsa di risposta) nel quale il , informato da di avere CP_1 Per_1 confermato un appartamento a Forlì, non solo dichiarò di esserne contento ma anche di aspettare l'invio delle foto.
Ancora, l'appellato ha dedotto che controparte, nell'aderire con le note scritte del 18.9.2023 alla proposta conciliativa effettuata dal Giudice nel procedimento ex art. 9 l.div., avrebbe di fatto rinunciato alla domanda di rimborso di tali somme.
L'argomento non coglie nel segno, giacché dalla lettura di tali note scritte e della comparsa di costituzione della nel predetto giudizio si ricava in maniera evidente che la stessa ha Pt_1 illustrato le pregresse spese sostenute – oltretutto precisando che “la somma sarà recuperata nella sede competente” (p. 13 della comparsa di costituzione in tale giudizio) – al solo fine di ottenere una rimodulazione dell'assegno di divorzio corrisposto dal che tenesse conto delle CP_1 sopravvenute esigenze della figlia Dette spese non erano dunque oggetto di una specifica Per_1 domanda nel giudizio di modifica delle condizioni di divorzio di talchè l'adesione all'accordo non è suscettibile di configurare, con riguardo ad esse, alcuna rinuncia implicita.
In definitiva, il primo motivo di appello incidentale è da rigettare.
Procedendo con l'esame del primo motivo di appello principale, questo è fondato nei termini che seguono.
L'appellante contesta il parziale riconoscimento del proprio diritto al rimborso pro quota dei canoni relativi all'alloggio in uso alla figlia avendo il Giudice di prime cure riconosciuto la fondatezza Per_1 della pretesa limitatamente alle spese sostenute tra ottobre 2022 e febbraio 2023, in considerazione pagina 4 di 6 dell'emissione del decreto 28/09/2023 del Tribunale di Modena che ha modificato le pregresse condizioni divorzili concernenti il contributo economico in favore della figlia, provvedimento la cui decorrenza fa retroagire al momento della domanda, cioè al 27/02/2023.
Tale statuizione non può essere condivisa in quanto, in assenza di disposizioni sulla decorrenza degli effetti del decreto in oggetto (dunque di uno specifico accordo su di essa), non può essere riconosciuta al provvedimento efficacia retroattiva, con l'effetto di impedire alla parte creditrice il recupero delle somme che le spettano a fronte di esborsi effettuati nella vigenza di diversa disciplina senza che, come già evidenziato, essa vi abbia esplicitamente rinunciato.
Ne deriva che, fino alla data della pronuncia (28.9.2023), deve trovare applicazione la previgente regolamentazione delle spese straordinarie disposta dalla sentenza di divorzio del Tribunale di Torino
n. 2418/2020, pubblicata il 13.7.2020, che le poneva nella misura del 50% in capo a ciascun genitore.
Alla luce di tali considerazioni, deve essere riconosciuto all'appellante il rimborso di un importo complessivo di euro 1.725,00, composto da euro 1.380,00 (230 x 12 : 2) – pari al canone di locazione di dodici mensilità decorrenti da ottobre 2022 a settembre 2023 – nonché euro 345,00 (690 : 2) per il relativo deposito cauzionale, oltre interessi legali dalla domanda (6.6.2024) al saldo.
Con la seconda doglianza l'appellante contesta il rigetto della domanda di ripetizione dei costi sostenuti per l'acquisto dell'autovettura alla figlia.
La censura è infondata.
Invero, dalla corrispondenza Whatsapp prodotta in atti (all. 6 – comparsa di risposta in primo grado), non contestata, risulta che il ha ripetutamente manifestato il proprio dissenso all'acquisto CP_1 di un veicolo nuovo per la figlia, dolendosi di non essere stato previamente coinvolto nella decisione, nonché della mancata considerazione di alternative più economiche e confacenti ad una neopatentata, quale l'acquisto di una utilitaria usata (all. 8 – comparsa di risposta in primo grado).
Non vi è dunque prova del raggiungimento dell'accordo sulla spesa, richiesto dal già citato protocollo torinese.
Né vale richiamare l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità in tema di spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, per cui la mancanza di un preventivo accordo tra i genitori, necessario soltanto per quelle spese straordinarie che per rilevanza, imprevedibilità ed imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita della prole, non determina automaticamente il sacrificio del diritto del genitore che le ha sostenute alla ripetizione della quota di spettanza dell'altro,
«dovendo il giudice valutarne la rispondenza all'interesse preminente del minore e al tenore di vita familiare» (Cass., Sez. I, 25/05/2023, n. 14564; 24/02/2021, n. 5059; Cass., Sez. VI, 8/02/2016, n.
2467). pagina 5 di 6 Nel caso di specie infatti, la breve distanza tra la facoltà universitaria e la soluzione abitativa in uso ad reperita appositamente per consentirle di frequentare agevolmente le lezioni universitarie, Per_1 rende ingiustificato l'acquisto di un'autovettura, per di più nuova ed accessoriata, ben potendo la ragazza, all'epoca neopatentata, avvalersi per effettuare i vari spostamenti dei mezzi pubblici e traducendosi, dunque, tale acquisto in una mera maggior comodità piuttosto che in una reale esigenza.
5.- L'accoglimento, seppur in misura parziale, dell'appello impone una nuova regolamentazione delle spese di lite anche del primo grado di giudizio, di talchè è assorbila la doglianza del sulla CP_1 decisione del Giudice di prime cure di compensarle integralmente.
Ebbene, la soccombenza dell'appellante, anche in questo grado di giudizio, sulla domanda relativa al rimborso delle spese concernenti l'acquisto dell'autovettura e l'accoglimento della sola domanda relativa all'alloggio, avente valore di molto inferiore rispetto alla prima, giustificano la compensazione in entrambi i gradi di giudizio delle spese processuali nella misura del 30%, ponendo il residuo in capo all'appellante, da liquidarsi, tenuto conto delle fasi e del corrispondente scaglione di valore della controversia e dal DM 147/2022, esclusa la fase istruttoria, in euro 2.550,00 per il primo grado ed euro
3.020,00 per il grado di appello.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I – in parziale accoglimento dell'appello principale, condanna a pagare Controparte_1 all'appellante la complessiva somma di euro 1.725,00, oltre interessi legali dalla domanda (6.6.2024) al saldo;
II – condanna alla refusione in favore di del 70% Parte_1 Controparte_1 delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, compensando il residuo, liquidate per l'intero in €
2.550,00 per il primo grado ed euro 3.020,00 per il grado di appello, oltre a spese generali, IVA se dovuta e CPA per legge.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data 11.11.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Susanna Zavaglia dott. Antonella Allegra
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonella Allegra Presidente dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere dott. Susanna Zavaglia Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 359/2025 promossa da:
, nato a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. Parte_1 MARTINELLI ANNA e dell'avv. TIRABASSI ISA, elettivamente domiciliato in VIA EUGENIO CURIEL 8 41037 MIRANDOLA
APPELLANTE contro
, nato a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. DIONISIO Controparte_1 AN e dell'avv. DEORSOLA FABIO, elettivamente domiciliato in VIA MERCANTINI 5 10121 TORINO
APPELLATO
IN PUNTO A: appello contro la sentenza definitiva n. 1766/2024 del Tribunale di Modena pubblicata in data 4.12.2024, nel procedimento R.G. N. 2922/2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
ha concluso come da atto di appello. Parte_1
ha concluso come da comparsa di costituzione. Controparte_1
pagina 1 di 6 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso ex art. 281 decies e ss. c.p.c. depositato in data 6.6.2024, ha Parte_1 chiesto al Tribunale di Modena di condannare l'ex coniuge al rimborso della Controparte_1 somma di euro 12.762,38, pari alla metà delle spese straordinarie dalla stessa sostenute nell'interesse della figlia maggiorenne nata il [...]. Per_1
In particolare, la ricorrente ha chiesto il rimborso della metà dei seguenti importi:
a) euro 2.990,00, per canone locazione dell'abitazione di Forlì, via Vincenzo Monti n. 3, dal
01/10/2022 al 30/09/2023 (euro 230,00 mensili, pari in realtà ad euro 2.760,00), ove è andata a Per_1 vivere dopo essersi iscritta alla limitrofa facoltà universitaria di architettura a Cesena;
b) euro 690,00, per deposito cauzionale relativo alla medesima locazione;
c) euro 18.000,00, per l'acquisto in data 18/03/2022 dell'autovettura Peugeot 208 per la ragazza;
d) euro 3.374,00, per spese di assicurazione della suddetta autovettura relative agli anni 2022/2023;
e) euro 265,77, per spese di bollo sempre dell'autovettura in questione per i medesimi anni.
Si è costituito in giudizio , deducendo l'insussistenza dei presupposti per Controparte_1
l'accoglimento della domanda avversaria e concludendo, pertanto, per il rigetto della stessa.
2.- Con sentenza n. 1766/2024 pubblicata in data 4.12.2024, il Tribunale di Modena ha condannato parte convenuta al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di euro 920,00, oltre interessi legali dal 06/06/2024 al saldo.
Il Giudice di prime cure ha accolto la richiesta della ricorrente di rimborso dei costi relativi all'alloggio condotto in locazione da essendo emerso in giudizio che il avesse acconsentito Per_1 CP_1 all'iscrizione della figlia alla facoltà cesenate la quale, per essere adeguatamente frequentata, presuppone che la studentessa abiti in loco. Più precisamente, il Tribunale ha statuito la debenza da parte del convenuto di euro 920,00, pari alla metà del canone di locazione per cinque mensilità decorrenti da ottobre 2022 a febbraio 2023, oltre al 50% del relativo deposito cauzionale, ritenendo invece non dovuto il rimborso pro quota dei canoni successivamente maturati, a fronte della intervenuta modifica, con decreto collegiale n. 7510/2023 del 28/09/2023, nell'ambito del procedimento introdotto dal ex art. 9 L. div. in data 27/02/2023, della disciplina relativa al CP_1 mantenimento della figlia stabilita nella sentenza di divorzio n. 2418/2020 del Tribunale di Torino.
Invero, mentre la citata sentenza prevedeva un contributo paterno al mantenimento della figlia di euro
1.500,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie (come precisate nel protocollo d'intesa vigente pagina 2 di 6 nel predetto Tribunale), il decreto modenese aveva sancito, a seguito dell'adesione delle parti alla conforme proposta conciliativa del giudice relatore, l'“- obbligo del padre di versare direttamente alla figlia maggiorenne, entro il giorno 5 di ogni mese, euro 1.500,00 mensili su conto corrente che la stessa aprirà presso Istituto bancario;
i genitori cureranno che la ragazza accetti tale modalità di corresponsione;
il padre dunque nulla più verserà alla madre a tale titolo;
- il contributo in esame sarà onnicomprensivo di qualsiasi debenza, escluse solamente le spese per tasse universitarie e relativi libri di studio che i genitori continueranno a suddividersi in ragione della metà ciascuno”.
Il Tribunale ha poi ritenuto infondata la domanda di rimborso delle spese relative all'acquisto dell'autovettura ed i conseguenti oneri di assicurazione e bollo, trattandosi di spesa voluttuaria e mancando il preventivo accordo previsto dal protocollo torinese vigente tra le parti al momento dell'acquisto (18/03/2022).
Infine, data la notevole discrepanza tra l'importo domandato dalla ricorrente e quello riconosciutole, il
Giudice di primo grado ha disposto la compensazione integrale delle spese di lite.
3.- Avverso detta sentenza ha proposto appello . Parte_1
Con il primo motivo di gravame l'appellante ha contestato la non debenza del rimborso delle spese di locazione sostenute dalla madre per per il periodo successivo a febbraio 2023, deducendo che Per_1 gli effetti dell'accordo recepito nel decreto 28/09/2023 del Tribunale di Modena, posta la natura negoziale dello stesso, decorrano dalla data della sua conclusione nel settembre 2023, anziché dalla data della domanda introduttiva del giudizio di modifica delle condizioni di divorzio.
Con il secondo motivo, l'appellante ha impugnato la parte della sentenza in cui il Tribunale ha giudicato infondata la domanda di rimborso delle spese concernenti l'acquisto dell'autovettura, sostenendo che il non avesse opposto validi motivi di dissenso e che, ad ogni modo, si tratti di CP_1 spesa sostenuta nell'interesse della figlia, necessaria per consentirle una proficua frequentazione della facoltà universitaria a cui è iscritta.
In data 21.5.2025 si è costituito in giudizio , chiedendo il rigetto del gravame e Controparte_1 proponendo appello incidentale.
Il ha ribadito che le spese dell'alloggio non erano dallo stesso dovute, non solo per CP_1
l'assenza di previo concerto sulle stesse, avendo egli ripetutamente espresso il proprio dissenso, ma anche in quanto l'accordo concluso in sede di modifica delle condizioni di divorzio avrebbe tacitato le pretese avversarie, stante la rinuncia della controparte a tutte le proprie difese, come da note scritte del
18.9.2023.
pagina 3 di 6 Infine, parte appellata ha lamentato l'erronea compensazione delle spese di lite del primo grado, nonostante le domande attoree fossero state in gran parte disattese.
All'udienza del 11.11.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
4.- Pare opportuno partire dall'esame del primo motivo di appello incidentale, con cui il CP_1 contesta la sussistenza dei presupposti per il rimborso pro quota dei canoni di locazione.
La doglianza è infondata, avendo il Giudice di prime cure correttamente ravvisato il raggiungimento di un accordo tra i genitori in ordine a tali esborsi, in ossequio al protocollo d'intesa richiamato nella sentenza di divorzio;
invero, dagli atti del giudizio emerge che il , una volta appreso CP_1 dell'ammissione di alla facoltà di architettura di Cesena, nonché della necessità di reperire un Per_1 alloggio presso la sede universitaria al fine di una più proficua frequentazione dei corsi, si limitò a comunicare all'ex coniuge ed alla figlia di ritenere tali costi ricompresi nel proprio contributo Per_1 per il mantenimento ordinario, senza tuttavia manifestare alcun dissenso in ordine alla scelta in sé.
Significativo è inoltre lo scambio di messaggi Whatsapp intercorso fra l'appellato e la figlia in data
17.9.2022 (all. 10 – comparsa di risposta) nel quale il , informato da di avere CP_1 Per_1 confermato un appartamento a Forlì, non solo dichiarò di esserne contento ma anche di aspettare l'invio delle foto.
Ancora, l'appellato ha dedotto che controparte, nell'aderire con le note scritte del 18.9.2023 alla proposta conciliativa effettuata dal Giudice nel procedimento ex art. 9 l.div., avrebbe di fatto rinunciato alla domanda di rimborso di tali somme.
L'argomento non coglie nel segno, giacché dalla lettura di tali note scritte e della comparsa di costituzione della nel predetto giudizio si ricava in maniera evidente che la stessa ha Pt_1 illustrato le pregresse spese sostenute – oltretutto precisando che “la somma sarà recuperata nella sede competente” (p. 13 della comparsa di costituzione in tale giudizio) – al solo fine di ottenere una rimodulazione dell'assegno di divorzio corrisposto dal che tenesse conto delle CP_1 sopravvenute esigenze della figlia Dette spese non erano dunque oggetto di una specifica Per_1 domanda nel giudizio di modifica delle condizioni di divorzio di talchè l'adesione all'accordo non è suscettibile di configurare, con riguardo ad esse, alcuna rinuncia implicita.
In definitiva, il primo motivo di appello incidentale è da rigettare.
Procedendo con l'esame del primo motivo di appello principale, questo è fondato nei termini che seguono.
L'appellante contesta il parziale riconoscimento del proprio diritto al rimborso pro quota dei canoni relativi all'alloggio in uso alla figlia avendo il Giudice di prime cure riconosciuto la fondatezza Per_1 della pretesa limitatamente alle spese sostenute tra ottobre 2022 e febbraio 2023, in considerazione pagina 4 di 6 dell'emissione del decreto 28/09/2023 del Tribunale di Modena che ha modificato le pregresse condizioni divorzili concernenti il contributo economico in favore della figlia, provvedimento la cui decorrenza fa retroagire al momento della domanda, cioè al 27/02/2023.
Tale statuizione non può essere condivisa in quanto, in assenza di disposizioni sulla decorrenza degli effetti del decreto in oggetto (dunque di uno specifico accordo su di essa), non può essere riconosciuta al provvedimento efficacia retroattiva, con l'effetto di impedire alla parte creditrice il recupero delle somme che le spettano a fronte di esborsi effettuati nella vigenza di diversa disciplina senza che, come già evidenziato, essa vi abbia esplicitamente rinunciato.
Ne deriva che, fino alla data della pronuncia (28.9.2023), deve trovare applicazione la previgente regolamentazione delle spese straordinarie disposta dalla sentenza di divorzio del Tribunale di Torino
n. 2418/2020, pubblicata il 13.7.2020, che le poneva nella misura del 50% in capo a ciascun genitore.
Alla luce di tali considerazioni, deve essere riconosciuto all'appellante il rimborso di un importo complessivo di euro 1.725,00, composto da euro 1.380,00 (230 x 12 : 2) – pari al canone di locazione di dodici mensilità decorrenti da ottobre 2022 a settembre 2023 – nonché euro 345,00 (690 : 2) per il relativo deposito cauzionale, oltre interessi legali dalla domanda (6.6.2024) al saldo.
Con la seconda doglianza l'appellante contesta il rigetto della domanda di ripetizione dei costi sostenuti per l'acquisto dell'autovettura alla figlia.
La censura è infondata.
Invero, dalla corrispondenza Whatsapp prodotta in atti (all. 6 – comparsa di risposta in primo grado), non contestata, risulta che il ha ripetutamente manifestato il proprio dissenso all'acquisto CP_1 di un veicolo nuovo per la figlia, dolendosi di non essere stato previamente coinvolto nella decisione, nonché della mancata considerazione di alternative più economiche e confacenti ad una neopatentata, quale l'acquisto di una utilitaria usata (all. 8 – comparsa di risposta in primo grado).
Non vi è dunque prova del raggiungimento dell'accordo sulla spesa, richiesto dal già citato protocollo torinese.
Né vale richiamare l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità in tema di spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, per cui la mancanza di un preventivo accordo tra i genitori, necessario soltanto per quelle spese straordinarie che per rilevanza, imprevedibilità ed imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita della prole, non determina automaticamente il sacrificio del diritto del genitore che le ha sostenute alla ripetizione della quota di spettanza dell'altro,
«dovendo il giudice valutarne la rispondenza all'interesse preminente del minore e al tenore di vita familiare» (Cass., Sez. I, 25/05/2023, n. 14564; 24/02/2021, n. 5059; Cass., Sez. VI, 8/02/2016, n.
2467). pagina 5 di 6 Nel caso di specie infatti, la breve distanza tra la facoltà universitaria e la soluzione abitativa in uso ad reperita appositamente per consentirle di frequentare agevolmente le lezioni universitarie, Per_1 rende ingiustificato l'acquisto di un'autovettura, per di più nuova ed accessoriata, ben potendo la ragazza, all'epoca neopatentata, avvalersi per effettuare i vari spostamenti dei mezzi pubblici e traducendosi, dunque, tale acquisto in una mera maggior comodità piuttosto che in una reale esigenza.
5.- L'accoglimento, seppur in misura parziale, dell'appello impone una nuova regolamentazione delle spese di lite anche del primo grado di giudizio, di talchè è assorbila la doglianza del sulla CP_1 decisione del Giudice di prime cure di compensarle integralmente.
Ebbene, la soccombenza dell'appellante, anche in questo grado di giudizio, sulla domanda relativa al rimborso delle spese concernenti l'acquisto dell'autovettura e l'accoglimento della sola domanda relativa all'alloggio, avente valore di molto inferiore rispetto alla prima, giustificano la compensazione in entrambi i gradi di giudizio delle spese processuali nella misura del 30%, ponendo il residuo in capo all'appellante, da liquidarsi, tenuto conto delle fasi e del corrispondente scaglione di valore della controversia e dal DM 147/2022, esclusa la fase istruttoria, in euro 2.550,00 per il primo grado ed euro
3.020,00 per il grado di appello.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I – in parziale accoglimento dell'appello principale, condanna a pagare Controparte_1 all'appellante la complessiva somma di euro 1.725,00, oltre interessi legali dalla domanda (6.6.2024) al saldo;
II – condanna alla refusione in favore di del 70% Parte_1 Controparte_1 delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, compensando il residuo, liquidate per l'intero in €
2.550,00 per il primo grado ed euro 3.020,00 per il grado di appello, oltre a spese generali, IVA se dovuta e CPA per legge.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data 11.11.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Susanna Zavaglia dott. Antonella Allegra
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