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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 06/06/2025, n. 863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 863 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7111/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, promossa con ricorso depositato in data 12/12/2024 da:
(C.F. , nata in Parte_1 C.F._1
ROMANIA il 15/10/1989, con il proc. dom. avv. BONANOMI VERONICA del Foro di Lecco, giusta procura in atti, nei confronti di
(C.F. , nato a [...] Controparte_1 C.F._2
A MARE (CS) il 15/12/1993, con i proc. dom. avv. IOGHA' ELENA del Foro di
Milano e avv. GAMBA LUCA del Foro di Bergamo, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Regolamentazione delle condizioni inerenti all'affidamento e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI
Per le parti precisate congiuntamente come da verbale di udienza del 06/05/2025.
Per il P.M.: “parere favorevole”.
1 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Regolarmente instaurato il contraddittorio, all'udienza di prima comparizione fissata per il giorno 06/05/2025, il Giudice delegato procedeva ad interrogare approfonditamente le parti, a chiarimento dei fatti emersi dalla lettura degli atti.
Dopo ampia discussione e confronto, le parti concordavano i tempi di permanenza dei figli (nato a [...] il [...]) e Persona_1 Persona_2
(nato a [...] il [...]) presso ciascun genitore, definendo un calendario che appare funzionale ai bisogni e agli interessi attuali dei minori.
Raggiunto un accordo sulle condizioni inerenti all'affidamento e al mantenimento della prole nata fuori dal matrimonio, il Giudice delegato recepiva le pattuizioni ai fini dell'assunzione dei provvedimenti temporanei e urgenti ex art. 473-bis.22 c.p.c. rimettendo la causa in decisione al Collegio, previa precisazione congiunta delle conclusioni.
Ebbene, il Tribunale reputa utile osservare come il clima conflittuale e di reciproca sfiducia emergente dalla lettura degli atti introduttivi pare essersi attenuato tra le parti, che, in questo giudizio, hanno mostrato senso di responsabilità e consapevolezza rispetto alla necessità di condividere uno spazio comune di ascolto e confronto, sia per preservare il benessere psico-fisico dei figli sia per favorire il ripristino di una relazione genitoriale basata sul rispetto e la reciproca fiducia, sicuramente funzionale ad una equilibrata crescita e maturazione di e . Per_1 Persona_2
Ritenuto, dunque, che le condizioni concordate dalla coppia genitoriale, in punto di affidamento e collocamento paiono pienamente rispondenti agli interessi e ai bisogni attuali dei minori, il Tribunale le recepisce integralmente così come riportate in dispositivo.
L'ascolto diretto dei minori ex art. 473-bis.4 c.p.c. non solo appare non necessario in ragione degli accordi raggiunti sulla genitorialità, ma appare anche contrario al loro interesse.
Anche le restanti pattuizioni di carattere economico, oggetto di conclusioni congiunte, meritano di essere integralmente recepite dal Collegio, in quanto idonee e adeguate a garantire ai figli condizioni di vita funzionali alla loro crescita e al loro mantenimento, nel contemperamento delle condizioni patrimoniali, reddituali, e abitative di ciascun genitore, per come emerse dalla documentazione versata in atti e dal libero interrogatorio.
2 L'esito concordato del giudizio giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, in accoglimento delle conclusioni congiuntamente rassegnate, così decide:
1. dispone l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei figli minori, con collocamento in via prevalente presso l'abitazione della madre, anche ai fini della residenza anagrafica. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori, i quali assumeranno, di comune accordo, le decisioni di maggiore interesse per i figli, in ordine alla salute, istruzione ed educazione, tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, nonché in ordine alla scelta della loro residenza abituale;
quanto alle decisioni concernenti questioni di ordinaria amministrazione, cioè quelle attinenti alla vita quotidiana del figlio, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente nei periodi in cui terranno con sé i minori e, quindi, dette decisioni verranno assunte disgiuntamente dai genitori ovvero dal genitore che, in quel momento, terrà con sé i figli. La madre avrà il diritto di tenere autonomamente i rapporti con le Istituzioni scolastiche, le Autorità sanitarie ed ogni altro organo della Pubblica Amministrazione, ferma la necessità di condividere con l'altro genitore le decisioni di maggiore importanza così come sopra previsto (tale delega consentirà alla madre di sottoscrivere autonomamente moduli, consensi e autorizzazioni per conto di entrambi i genitori, ad esempio anche per quanto concerne il rilascio/rinnovo di carta d'identità, valida anche per l'espatrio visto il consenso paterno, tessera sanitaria, ecc.). Resta inteso che i genitori esercenti la responsabilità genitoriale dovranno tenersi reciprocamente informati sull'eventuale programmazione di uscite in luoghi distanti da quelli abitualmente frequentati e sull'eventuale insorgenza di malesseri e patologie. I genitori s'impegnano a collaborare tra Loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse dei figli, garantendo, altresì, un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori medesimi e la conservazione di rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
2. dispone che la prole avrà residenza abituale presso la casa familiare sita in Pontida
(BG), Via Lecco n. 360, che pertanto viene assegnata alla sig.ra in virtù della Pt_1
3 collocazione dei figli e presso di lei con ogni arredo e Persona_2 Per_1
pertinenza;
3. dispone la regolamentazione dei tempi di frequentazione tra il padre e figli nel seguente modo:
a) il padre potrà tenere con sé i figli prelevandoli e riaccompagnandoli presso la loro residenza: una sera infrasettimanale, il giovedì, dalle ore 18,00 alle ore 21,30; a settimane alterne, dal sabato con prelievo da parte del padre alle ore 14,00 sino alla domenica con riaccompagno dopo cena alle ore 21,30; ogni qualvolta il padre lo vorrà, con almeno 24 ore di preavviso per iscritto a mezzo Whatsapp alla ricorrente e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori;
b) durante le vacanze natalizie: il giorno 24.12 sarà trascorso dai minori con un genitore (con prelievo la mattina del 24.12 alle ore 9,00 e riaccompagno la mattina del 25.12 alle ore 9,00 laddove di competenza paterna) ed il giorno 25.12 sarà trascorso dai minori con l'altro genitore;
il giorno 26.12 (compleanno del figlio ) Per_1
sarà suddiviso tra entrambi i genitori e pertanto i figli trascorreranno la mattina dalle ore 9,00 e sino alle ore 15,00 con un genitore e la restante parte della giornata con l'altro; ciò in via alternata ogni anno. Il restante periodo delle vacanze scolastiche dal
27.12 al 6.01 sarà suddiviso equamente e pertanto i bambini trascorreranno in via alternata con un genitore il periodo dal 27.12 al 31.12 e l'altro dall'1.01 al 06.01;
c) metà delle vacanze pasquali alternando di anno in anno tra i genitori le festività di
Pasqua e Pasquetta;
d) i ponti (da intendersi quelli previsti dal calendario scolastico) verranno spartiti in pari misura tra i genitori secondo la regola dell'alternanza ed in base agli accordi su giorni e orari, tenuto conto degli impegni di ciascuno di essi;
durante i ponti di sua spettanza, il padre preleverà i figli alle ore 10,30 e li riaccompagnerà alle ore 20,30 del giorno finale di sua spettanza;
e) durante il periodo estivo: due settimane anche non consecutive con ciascun genitore, e i genitori concorderanno il relativo periodo di loro spettanza comunicandoselo reciprocamente tramite Whatsapp entro il 31.05 di ogni anno per evitare sovrapposizioni;
4. dispone che dovrà essere garantita la comunicazione tra genitori e figli quotidianamente nella fascia oraria dalle 19,00 alle 20,00 o in altra fascia oraria, in
4 ogni caso in modo da assicurare ai bambini di sentire almeno una volta al giorno il padre;
5. pone a carico del signor l'obbligo di versare un assegno di euro 200,00 al CP_1
mese per ciascun figlio, così per complessivi euro 400,00 a decorrere dalla mensilità di gennaio 2025 (con versamento di un assegno ridotto a complessivi euro 200,00 per la mensilità di dicembre 2024), somma annualmente rivalutabile ex indici Istat (con prima decorrenza da gennaio 2026), a mezzo bonifico entro il giorno 20 di ogni mese;
6. dà atto che l'Assegno unico erogato dall'Inps verrà richiesto e percepito per intero dalla madre;
7. dà atto che i genitori ripartiranno al 50% le spese straordinarie come da Protocollo di seguito riportato: «Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali
(feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo;
si obbliga ciascun genitore a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale,
g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo
5 accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post- universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori,
o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la
Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola);
d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per
l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
Modalità di concertazione ex ante delle spese: Avuto riguardo alle spese
6 straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Modalità di documentazione e rimborso spese: Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
Deducibilità fiscale e varie: La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie. Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate»;
8. dà atto dell'impegno assunto da entrambi i genitori di intraprendere un percorso di mediazione familiare presso il Consultorio territorialmente competente o altro scelto di comune accordo tra i genitori, al fine di migliorare la comunicazione tra loro e facilitare l'assunzione di scelta condivise nell'interesse dei figli;
9. dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio dell'08 maggio 2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, promossa con ricorso depositato in data 12/12/2024 da:
(C.F. , nata in Parte_1 C.F._1
ROMANIA il 15/10/1989, con il proc. dom. avv. BONANOMI VERONICA del Foro di Lecco, giusta procura in atti, nei confronti di
(C.F. , nato a [...] Controparte_1 C.F._2
A MARE (CS) il 15/12/1993, con i proc. dom. avv. IOGHA' ELENA del Foro di
Milano e avv. GAMBA LUCA del Foro di Bergamo, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Regolamentazione delle condizioni inerenti all'affidamento e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI
Per le parti precisate congiuntamente come da verbale di udienza del 06/05/2025.
Per il P.M.: “parere favorevole”.
1 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Regolarmente instaurato il contraddittorio, all'udienza di prima comparizione fissata per il giorno 06/05/2025, il Giudice delegato procedeva ad interrogare approfonditamente le parti, a chiarimento dei fatti emersi dalla lettura degli atti.
Dopo ampia discussione e confronto, le parti concordavano i tempi di permanenza dei figli (nato a [...] il [...]) e Persona_1 Persona_2
(nato a [...] il [...]) presso ciascun genitore, definendo un calendario che appare funzionale ai bisogni e agli interessi attuali dei minori.
Raggiunto un accordo sulle condizioni inerenti all'affidamento e al mantenimento della prole nata fuori dal matrimonio, il Giudice delegato recepiva le pattuizioni ai fini dell'assunzione dei provvedimenti temporanei e urgenti ex art. 473-bis.22 c.p.c. rimettendo la causa in decisione al Collegio, previa precisazione congiunta delle conclusioni.
Ebbene, il Tribunale reputa utile osservare come il clima conflittuale e di reciproca sfiducia emergente dalla lettura degli atti introduttivi pare essersi attenuato tra le parti, che, in questo giudizio, hanno mostrato senso di responsabilità e consapevolezza rispetto alla necessità di condividere uno spazio comune di ascolto e confronto, sia per preservare il benessere psico-fisico dei figli sia per favorire il ripristino di una relazione genitoriale basata sul rispetto e la reciproca fiducia, sicuramente funzionale ad una equilibrata crescita e maturazione di e . Per_1 Persona_2
Ritenuto, dunque, che le condizioni concordate dalla coppia genitoriale, in punto di affidamento e collocamento paiono pienamente rispondenti agli interessi e ai bisogni attuali dei minori, il Tribunale le recepisce integralmente così come riportate in dispositivo.
L'ascolto diretto dei minori ex art. 473-bis.4 c.p.c. non solo appare non necessario in ragione degli accordi raggiunti sulla genitorialità, ma appare anche contrario al loro interesse.
Anche le restanti pattuizioni di carattere economico, oggetto di conclusioni congiunte, meritano di essere integralmente recepite dal Collegio, in quanto idonee e adeguate a garantire ai figli condizioni di vita funzionali alla loro crescita e al loro mantenimento, nel contemperamento delle condizioni patrimoniali, reddituali, e abitative di ciascun genitore, per come emerse dalla documentazione versata in atti e dal libero interrogatorio.
2 L'esito concordato del giudizio giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, in accoglimento delle conclusioni congiuntamente rassegnate, così decide:
1. dispone l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei figli minori, con collocamento in via prevalente presso l'abitazione della madre, anche ai fini della residenza anagrafica. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori, i quali assumeranno, di comune accordo, le decisioni di maggiore interesse per i figli, in ordine alla salute, istruzione ed educazione, tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, nonché in ordine alla scelta della loro residenza abituale;
quanto alle decisioni concernenti questioni di ordinaria amministrazione, cioè quelle attinenti alla vita quotidiana del figlio, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente nei periodi in cui terranno con sé i minori e, quindi, dette decisioni verranno assunte disgiuntamente dai genitori ovvero dal genitore che, in quel momento, terrà con sé i figli. La madre avrà il diritto di tenere autonomamente i rapporti con le Istituzioni scolastiche, le Autorità sanitarie ed ogni altro organo della Pubblica Amministrazione, ferma la necessità di condividere con l'altro genitore le decisioni di maggiore importanza così come sopra previsto (tale delega consentirà alla madre di sottoscrivere autonomamente moduli, consensi e autorizzazioni per conto di entrambi i genitori, ad esempio anche per quanto concerne il rilascio/rinnovo di carta d'identità, valida anche per l'espatrio visto il consenso paterno, tessera sanitaria, ecc.). Resta inteso che i genitori esercenti la responsabilità genitoriale dovranno tenersi reciprocamente informati sull'eventuale programmazione di uscite in luoghi distanti da quelli abitualmente frequentati e sull'eventuale insorgenza di malesseri e patologie. I genitori s'impegnano a collaborare tra Loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse dei figli, garantendo, altresì, un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori medesimi e la conservazione di rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
2. dispone che la prole avrà residenza abituale presso la casa familiare sita in Pontida
(BG), Via Lecco n. 360, che pertanto viene assegnata alla sig.ra in virtù della Pt_1
3 collocazione dei figli e presso di lei con ogni arredo e Persona_2 Per_1
pertinenza;
3. dispone la regolamentazione dei tempi di frequentazione tra il padre e figli nel seguente modo:
a) il padre potrà tenere con sé i figli prelevandoli e riaccompagnandoli presso la loro residenza: una sera infrasettimanale, il giovedì, dalle ore 18,00 alle ore 21,30; a settimane alterne, dal sabato con prelievo da parte del padre alle ore 14,00 sino alla domenica con riaccompagno dopo cena alle ore 21,30; ogni qualvolta il padre lo vorrà, con almeno 24 ore di preavviso per iscritto a mezzo Whatsapp alla ricorrente e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori;
b) durante le vacanze natalizie: il giorno 24.12 sarà trascorso dai minori con un genitore (con prelievo la mattina del 24.12 alle ore 9,00 e riaccompagno la mattina del 25.12 alle ore 9,00 laddove di competenza paterna) ed il giorno 25.12 sarà trascorso dai minori con l'altro genitore;
il giorno 26.12 (compleanno del figlio ) Per_1
sarà suddiviso tra entrambi i genitori e pertanto i figli trascorreranno la mattina dalle ore 9,00 e sino alle ore 15,00 con un genitore e la restante parte della giornata con l'altro; ciò in via alternata ogni anno. Il restante periodo delle vacanze scolastiche dal
27.12 al 6.01 sarà suddiviso equamente e pertanto i bambini trascorreranno in via alternata con un genitore il periodo dal 27.12 al 31.12 e l'altro dall'1.01 al 06.01;
c) metà delle vacanze pasquali alternando di anno in anno tra i genitori le festività di
Pasqua e Pasquetta;
d) i ponti (da intendersi quelli previsti dal calendario scolastico) verranno spartiti in pari misura tra i genitori secondo la regola dell'alternanza ed in base agli accordi su giorni e orari, tenuto conto degli impegni di ciascuno di essi;
durante i ponti di sua spettanza, il padre preleverà i figli alle ore 10,30 e li riaccompagnerà alle ore 20,30 del giorno finale di sua spettanza;
e) durante il periodo estivo: due settimane anche non consecutive con ciascun genitore, e i genitori concorderanno il relativo periodo di loro spettanza comunicandoselo reciprocamente tramite Whatsapp entro il 31.05 di ogni anno per evitare sovrapposizioni;
4. dispone che dovrà essere garantita la comunicazione tra genitori e figli quotidianamente nella fascia oraria dalle 19,00 alle 20,00 o in altra fascia oraria, in
4 ogni caso in modo da assicurare ai bambini di sentire almeno una volta al giorno il padre;
5. pone a carico del signor l'obbligo di versare un assegno di euro 200,00 al CP_1
mese per ciascun figlio, così per complessivi euro 400,00 a decorrere dalla mensilità di gennaio 2025 (con versamento di un assegno ridotto a complessivi euro 200,00 per la mensilità di dicembre 2024), somma annualmente rivalutabile ex indici Istat (con prima decorrenza da gennaio 2026), a mezzo bonifico entro il giorno 20 di ogni mese;
6. dà atto che l'Assegno unico erogato dall'Inps verrà richiesto e percepito per intero dalla madre;
7. dà atto che i genitori ripartiranno al 50% le spese straordinarie come da Protocollo di seguito riportato: «Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali
(feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo;
si obbliga ciascun genitore a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale,
g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo
5 accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post- universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori,
o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la
Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola);
d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per
l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
Modalità di concertazione ex ante delle spese: Avuto riguardo alle spese
6 straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Modalità di documentazione e rimborso spese: Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
Deducibilità fiscale e varie: La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie. Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate»;
8. dà atto dell'impegno assunto da entrambi i genitori di intraprendere un percorso di mediazione familiare presso il Consultorio territorialmente competente o altro scelto di comune accordo tra i genitori, al fine di migliorare la comunicazione tra loro e facilitare l'assunzione di scelta condivise nell'interesse dei figli;
9. dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio dell'08 maggio 2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
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