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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 21/02/2025, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione Civile – Procedure Concorsuali
riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:
Dott. Federico Eramo presidente,
Dott.ssa Michela Grillo giudice,
Dott. Lorenzo Sandulli giudice delegato - relatore,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento unitario n. 102/2024,
introdotto in data 7.11.2024 dal ricorrente (C.F. ), Parte_1 C.F._1
nel quale sono intervenuti:
- (C.F. ), (C.F. Parte_2 C.F._2 Parte_3 [...]
) e (C.F. ); C.F._3 Parte_4 C.F._4
- (C.F. ), (C.F. Parte_5 C.F._5 Parte_6
), (C.F. e C.F._6 Parte_7 C.F._7 [...]
(C.F. ); Parte_8 C.F._8
- nonché (C.F. ) e (C.F. Parte_9 C.F._9 Parte_10
); C.F._10
Co per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della resistente .
[...]
(C.F. ) in persona del l.r.p.t., con sede legale in Broccostella (Fr), Via dei Cretari CP_2 P.IVA_1
n. 2/B;
*** Letti i ricorsi per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositati nei confronti della società resistente;
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza, confermata dalla costituzione di parte resistente;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
ritenuta sussistente la legittimazione ad agire dei lavoratori ricorrenti, in particolare:
- è titolare di un credito di euro 23.405,87, oltre interessi e spese, portato da titolo esecutivo Pt_1
di formazione giudiziale (decreti ingiuntivi definitivi di questo Tribunale nn. 399/2023 e 28/2024);
- è titolare di un credito di euro 25.019,37, oltre interessi e spese, portato da titolo esecutivo Parte_2
di formazione giudiziale (decreti ingiuntivi definitivi di questo Tribunale nn. 364/2023 e 244/2024);
- è titolare di un credito di euro 12.813,45, oltre interessi e spese, portato da titolo esecutivo Pt_3
di formazione giudiziale (decreti ingiuntivi definitivi di questo Tribunale nn. 363/2023 e 267/2024);
- è titolare di un credito di euro 15.066,30, oltre interessi e spese, portato da titolo esecutivo Pt_4
di formazione giudiziale (decreti ingiuntivi definitivi di questo Tribunale nn. 317/2023 e 252/2024);
- è titolare di un credito di euro 18.098,05, oltre interessi e spese, portato da titolo esecutivo di Pt_5
formazione giudiziale (decreto ingiuntivo definitivo di questo Tribunale n. 251/2024);
- è titolare di un credito di euro 6.285,19, oltre interessi e spese, portato da titolo esecutivo Pt_6
di formazione giudiziale (decreto ingiuntivo definitivo di questo Tribunale n. 266/2024);
- è titolare di un credito di euro 8.894,12, oltre interessi e spese, portato da titolo esecutivo Pt_7
di formazione giudiziale (decreto ingiuntivo definitivo di questo Tribunale n. 224/2024);
- Meglio è titolare di un credito di euro 12.618,51, oltre interessi e spese, portato da titolo esecutivo di formazione stra-giudiziale (verbale di conciliazione del 12.4.2024);
- è titolare di un credito di euro 3.672,00, oltre interessi e spese, portato da titolo esecutivo di Pt_9
formazione giudiziale (decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo di questo Tribunale n.
318/2023); - è titolare di un credito di euro 6.393,60, oltre interessi e spese, portato da titolo esecutivo Pt_10
di formazione giudiziale (decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo di questo Tribunale n.
14/2025);
considerato che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121
CCI, svolgendo attività di supermercato e non avendo dimostrato di essere imprenditore c.d. minore;
ritenuto sussistente lo stato di insolvenza in capo all'impresa resistente, desumibile da una serie di fatti esteriori significativi, quali i mancati pagamenti dei crediti da lavoro, anche a seguito dell'inadempimento di accordi di conciliazione ex art. 411 cpc, i plurimi tentativi di recupero forzoso del credito mediante pignoramenti mobiliari presso terzi dall'esito sostanzialmente infruttuoso, nonché il mancato deposito dei bilanci;
ritenuta priva di pregio la tesi della resistente secondo cui verserebbe in una mera situazione di difficoltà temporanea, non spiegando le ragioni della temporanea difficoltà, né le prospettive e le tempistiche di risanamento e presentando, inoltre, dei salti logici: secondo detta tesi la , Pt_11
versando in una situazione di mera difficoltà economica, ha stipulato un contratto di affitto di ramo
Cont di azienda il 28.12.2023 con la (c.f. , che si è offerta di Controparte_3 P.IVA_2 garantire l'accordo raggiunto tra la e gli stessi dipendenti, la quale, tuttavia, avrebbe sospeso Pt_11 il pagamento dei canoni di affitto;
in proposito, deve osservarsi che con l'affitto di azienda i lavoratori devono essere pagati direttamente dalla società affittuaria ex art. 2112 (co. 5) c.c., ragion per cui pur a fronte dell'alleggerimento di oneri economici che ha riguardato la , quest'ultima non è Pt_11
riuscita a recuperare la situazione di mera difficoltà temporanea in cui sostiene di versare;
ancora, il
Cont mancato pagamento dei canoni di affitto da parte della , anch'essa in stato di insolvenza (la cui liquidazione giudiziale viene dichiarata nel procedimento unitario di questo Tribunale n. 106/2024 con sentenza emessa in data odierna), non lascia presagire alcun celere ed immediato risanamento della resistente , non potendo più contare sul pagamento dei canoni di affitto;
Pt_11
ritenuto che il quadro appena delineato, connotato da un evidente, grave ed irreversibile squilibrio finanziario, è tale da far ritenere, senza alcun dubbio, sussistente lo stato di decozione della società resistente;
rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art. 49, co. 5, CCI;
ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della resistente;
ritenuto di non poter dichiarare nella presente sede l'apertura della liquidazione giudiziale a carico del socio unico della società di capitali resistente;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI,
dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società resistente (C.F. CP_4
) in persona del l.r.p.t., con sede legale in Broccostella (Fr), Via dei Cretari n. 2/B; P.IVA_1
nomina
Giudice delegato per la procedura di liquidazione giudiziale il Dott. Lorenzo Sandulli;
nomina
Curatore l'Avv. Antonio Di Mambro, con studio in Cassino, pec
– in considerazione dell'art. 358 CCI, che indica i requisiti per Email_1
la nomina agli incarichi nelle procedure, in particolare del comma 3, a tenore del quale il curatore è nominato dall'autorità giudiziaria tenuto conto: delle risultanze dei rapporti riepilogativi;
degli incarichi in corso, in relazione alla necessità di assicurare l'espletamento diretto, personale, efficiente e tempestivo delle funzioni;
delle esigenze di trasparenza e di rotazione nell'assegnazione degli incarichi, anche tenuto conto del numero delle procedure aperte nell'anno precedente, valutata la esperienza richiesta dalla natura e dall'oggetto dello specifico incarico – che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c.
CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010,
n. 78, convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina a parte resistente sottoposta a liquidazione giudiziale e, se trattasi di società, al suo legale rappresentante, di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie – in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 18.06.2025, ore 12.30, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice
Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal
Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3,
CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n.
115;
dispone che la presente sentenza venga pubblicata, nonché comunicata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Cassino, il 20 febbraio 2025
Il giudice relatore, dott. Lorenzo Sandulli Il presidente, dott. Federico Eramo