Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/12/2025, n. 6697
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Sentenza 20 dicembre 2025

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  • Accolto
    Irregolarità del rapporto di conto corrente

    Il Tribunale ha ritenuto, sulla base della CTU contabile, che nel contratto non fossero indicati espressamente i tassi debitori e creditori, le commissioni di massimo scoperto e le altre spese fino al 2002. Ha quindi rideterminato il saldo applicando i soli interessi bancari, senza CMS e senza capitalizzazione, risultando un credito a favore del correntista.

  • Accolto
    Inesistenza della fideiussione

    La CTU grafologica ha accertato che le firme apposte sulla fideiussione erano apocrife, escludendo la legittimazione passiva della fideiussore.

  • Rigettato
    Eccezione di prescrizione

    Il motivo è infondato. La Corte ha confermato l'orientamento delle Sezioni Unite secondo cui, nei conti affidati, la prescrizione decorre dalla chiusura del conto se le rimesse sono ripristinatorie, mentre grava sulla banca provare la natura solutoria dei versamenti. La banca non ha assolto tale onere.

  • Rigettato
    Erronea ricostruzione del saldo con criterio del "saldo zero"

    Il motivo è infondato. La giurisprudenza consente di partire dal saldo zero in caso di incompletezza documentale quando sia la banca ad agire in giudizio per il recupero del credito, poiché il rischio grava sulla parte onerata della prova. La banca non ha provato il saldo iniziale negativo né l'intera sequenza degli estratti conto.

  • Rigettato
    Legittimità della capitalizzazione trimestrale successiva al contratto del 2002

    Il motivo è infondato. La giurisprudenza consolidata stabilisce che la capitalizzazione trimestrale deve essere pattuita espressamente e reciprocamente. La banca non ha dimostrato l'adeguamento alle disposizioni CICR né che il contratto del 2002 contenesse una valida pattuizione. La CTU ha escluso la capitalizzazione per l'intero periodo.

  • Rigettato
    Esclusione della legittimazione passiva della fideiussore

    Il motivo non è accolto. La consulenza grafologica, condotta secondo criteri scientifici, ha accertato la falsità della sottoscrizione. Le osservazioni del CTP della banca erano prive di riscontri oggettivi e incapaci di infirmare le conclusioni del perito. La CTU è risultata logica, argomentata e immune da vizi metodologici.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/12/2025, n. 6697
    Giurisdizione : Corte d'Appello Napoli
    Numero : 6697
    Data del deposito : 20 dicembre 2025

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