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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/12/2025, n. 6697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6697 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Settima Sezione Civile, composta dai magistrati:
dr.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente
dr. Michele Magliulo Consigliere
dr.ssa Marielda Montefusco Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta n 2955/2021, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 1900/2021, del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, pubblicata in data 28 maggio
2021, vertente
TRA
la (codice fiscale ), con sede in Parte_1 P.IVA_1
Torre del Greco, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione pro
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Claudio Giorgio Suppa (codice fiscale
), in virtù della procura in atti C.F._1
-APPELLANTE- E
(codice fiscale , Controparte_1 C.F._2 Parte_2
(codice fiscale , rappresentati e difesi dall'avv. Luigi Battaglino C.F._3
(codice fiscale , in virtù della procura in atti CodiceFiscale_4
-APPELLATI-
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.1. Con d.i. n. 89/2011, emesso in data 1° giugno 2011, su ricorso della
[...]
il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ingiungeva a Parte_1
, quale debitore principale, titolare del rapporto di conto corrente n. Controparte_1
82701 stipulato il 13 maggio 1985, in solido al fideiussore, , il Parte_2
pagamento della somma di € 97.611,00, oltre interessi e spese, quale saldo del credito vantato dalla Banca.
I.2. Avverso detto d.i. - con atto di citazione per l'udienza del 13 febbraio 2012,
notificato il 12 settembre 2011 – ( debitore principale) proponeva Controparte_1
una prima opposizione, esponendo che il rapporto di conto corrente n. 82701, stipulato il 13 maggio 1985, presentava diverse irregolarità. In particolare deduceva che: nel contratto non era stato pattuito alcun tasso d'interesse, rimesso genericamente all'“uso su piazza”; la banca aveva applicato una capitalizzazione degli interessi ritenuta illecita,
anche dopo il contratto del 2002 che avrebbe dovuto adeguarsi alla delibera CICR del
2000; erano state applicate commissioni, oneri e valute mai pattuiti;
la clausola che consentiva alla banca modifiche unilaterali delle condizioni era invalida, oltre a essere stata applicata nel tempo senza alcuna comunicazione;
l'istituto aveva esercitato il recesso unilaterale senza causa, provocando danni al correntista. Inoltre,
rappresentava che nel corso del rapporto erano stati concessi tre finanziamenti, privi di causa o comunque invalidi, in quanto utilizzati per ridurre l'esposizione: gli interessi passivi erano stati riportati in conto generando ulteriore capitalizzazione indebita. La
banca aveva fatto inoltre sottoscrivere al cliente un documento, collocato nel 2002 ma in realtà ottenuto poco prima della chiusura del conto, con cui venivano determinati interessi e oneri in modo invalido, nel tentativo di adeguare retroattivamente la capitalizzazione alla delibera CICR del 2000. Gli estratti conto non erano stati mai inviati con regolarità e mancavano le comunicazioni sulle variazioni dei tassi, salvo quella del
6 luglio 2009.
Aggiungeva, anche, di avere contestato formalmente il rapporto e diffidato la banca chiedendo l'eliminazione delle voci indebite, ma, anziché procedere al ricalcolo,
l'istituto aveva ottenuto il decreto ingiuntivo impugnato e segnalato il nominativo alla centrale rischi, compromettendone l'accesso al credito (cfr. pag.
1-2 dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo).
Ecco perché, l'opponente, , chiedeva all'adito Tribunale Controparte_1
l'accertamento della nullità del decreto ingiuntivo, l'invalidità di alcune clausole contrattuali, il ricalcolo del saldo del conto, la determinazione del costo effettivo annuo,
la nullità dei finanziamenti e la restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali (cfr. ult. pag. dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo).
I.3. Avverso il medesimo d.i. n. 89/2011 - con atto di citazione per l'udienza del 4 luglio 2012, notificato il 12 settembre 2011 – (fideiussore) Parte_2
proponeva una seconda e separata opposizione esponendo che, l'11 febbraio 2011,
aveva ricevuto dalla banca una messa in mora quale presunta garante di CP_1
, titolare del conto poi chiuso. Successivamente, il 1° luglio 2010, le era stato
[...]
notificato il decreto ingiuntivo per somme che affermava di non dovere, precisando di non avere mai prestato fideiussione in favore di né di essersi mai recata in CP_1 banca per sottoscrivere un simile impegno. Esaminati i documenti allegati al decreto, e in particolare la fideiussione, aveva rilevato che la firma apposta era apocrifa.
Dichiarava quindi formalmente di disconoscere la sottoscrizione, evidenziando l'inesistenza dell'atto di garanzia e, di conseguenza, l'assenza di legittimazione passiva nei propri confronti. Da ciò derivava l'impossibilità di attribuirle la qualità di debitrice della banca e l'inidoneità del decreto a produrre effetti nei suoi confronti (cfr. pag. 1
dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo).
Tanto premesso, , eccependo l'inopponibilità del decreto nei suoi Parte_2
confronti, chiedeva all'adito Tribunale l'accertamento della nullità del decreto ingiuntivo e il risarcimento per lite temeraria e danno esistenziale (cfr. ult. pag. dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo).
I.4 Essendo stati inizialmente avviati due giudizi separati, si costituiva la
[...]
con due diverse comparse, in data 16 maggio 2012 e 12 Parte_1
giugno 2012, chiedendo il rigetto dell'opposizione degli opponenti e sostenendo la piena legittimità della gestione del conto corrente, dell'apertura di credito e del recesso esercitato. La banca eccepiva la prescrizione del ricalcolo degli interessi e confermava la validità della fideiussione, chiedendo la verifica della firma ai sensi dell'art. 216 c.c. Nel merito, ribadiva la correttezza delle clausole contrattuali e degli addebiti effettuati, richiedendo la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo,
il rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale, e la condanna degli opponenti alle spese di giudizio.
I.5. Il Tribunale disponeva poi la riunione dei due giudizi di opposizione.
Nel processo riunito, disponeva due consulenze tecniche.
La prima consulenza, affidata alla dott.ssa di natura contabile, Per_1
riguardava la rideterminazione del saldo del conto corrente n. 82701 intestato a , analizzando la documentazione disponibile e ricostruendo i Controparte_1
movimenti secondo tassi contrattuali o, in mancanza, quelli legali, escludendo interessi non validi e commissioni non pattuite, e calcolando diverse ipotesi di ricalcolo;
la relazione, depositata nel luglio 2014 e limitata al periodo 2005-2010 per mancanza di documenti, evidenziava un credito a favore del correntista.
La seconda consulenza, di natura grafologica e affidata al dott. Per_2
accertava che le firme presenti sulla fideiussione intestata a erano Parte_2
apocrife, rendendo inesistente la garanzia e escludendo la legittimazione passiva nei suoi confronti.
I.6 Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Prima Sezione Civile, con sentenza n. 1900/2021, emessa in data 28 maggio 2021, così decideva:
- “accoglie l'opposizione proposta da e Controparte_1 Parte_2
e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 89/2011 emesso il 01.06.2011 dall'intestato Tribunale ex sezione distaccata di Piedimonte Matese;
- condanna la in persona del legale al Controparte_2
pagamento in favore di dell'importo di €. 36.133,88, oltre Controparte_1
interesse dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo;
- condanna la in persona del legale al Controparte_2
pagamento in favore di delle spese processuali che liquida Controparte_1
in €. 338,00 per spese ed €. 3.972,00 per competenze, oltre rimborso spese
generali 15%, Iva e Cpa come per legge.
- condanna la in persona del legale al Controparte_2
pagamento in favore di delle spese processuali che liquida Parte_2
in €. 338,00 per spese ed €. 2.588,00 per competenze, oltre rimborso spese generali 15%, Iva e cpa come per legge, con attribuzione all'Avv. Luigi
Battaglino;
- le spese delle TU vengono poste definitivamente a carico della convenuta
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_3
tempore, con obbligo di restituzione delle somme versate a titolo di acconto dalle altre parti del giudizio.” (cfr. ult. pag. della sentenza gravata).
II.1. Avverso la predetta sentenza – con citazione per l'udienza del 26 novembre
2021, notificata il 22 giugno 2021- la proponeva Parte_1
appello articolando i seguenti motivi:
I. “SULL'ERRONEA REIEZIONE DELL'ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE” (cfr. pag. 4
dell'atto di appello);
II. “SULLA VIOLAZIONE DELL'ART. 2697 C.C. E SULL'ERRONEA RICOSTRUZIONE
DEL SALDO MEDIANTE IL CRITERIO DEL “SALDO ZERO.” (cfr. pag. 6 dell'atto di appello);
III. “SULLA LEGITTIMITÀ DELLA CAPITALIZZAZIONE TRIMESTRALE
SUCCESSIVA AL CONTRATTO DEL 19.02.2002.” (cfr. pag. 9 dell'atto di appello);
IV. “SULLA POSIZIONE DELLA ” Parte_3
(cfr. pag. 10 dell'atto di appello);
Chiedeva, pertanto, all'adita Corte di:
“accogliere il presente appello e per l'effetto, riformare integralmente la sentenza
impugnata n° 1900/2021 con conseguente rigetto dell'opposizione avverso il D.I.
89/2011, così come proposta, perché palesemente infondata in fatto ed in diritto.
In via subordinata, condannare gli opponenti in solido al pagamento della somma di €. 97.299,51 così come accertato dal TU, dott.ssa , con Persona_3
la prima consulenza oltre interessi convenzionali come liquidati al tasso del 12%
dall'01/01/2011 e comunque nei limiti della L. 108/1996 fino all'effettivo soddisfo.” (cfr.
ult. pag. atto di appello)
II.2. Con comparsa di risposta all'appello depositata il 30 novembre 2021, si costituivano in giudizio e , deducendo Controparte_1 Parte_2
l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e dell'art. 348 bis c.p.c. e la sua infondatezza, chiedendone il rigetto.
Pertanto, formulavano le seguenti conclusioni:
“In via pregiudiziale e preliminare:
Accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione formulata da controparte,
ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 342 e/o 348 bis c.p.c. e dichiarare il definitivo
passaggio in giudicato della sentenza impugnata e condannare la banca alle spese e
competenze del doppio grado di giudizio con distrazione, previa dichiarazione di
avvenuta acquiescenza di parte appellante, ai sensi dell'art. 329 c.p.c., alle parti della
sentenza non impugnate;
Nel merito:
In via principale e solo per il caso di rigetto di quanto chiesto in via pregiudiziale e
preliminare respingere, in quanto infondata in fatto ed in diritto, la complessiva
impugnazione formulata da parte appellante e, conseguentemente, confermare
integralmente la sentenza impugnata con condanna della banca al pagamento di quanto
indicato dalla sentenza di primo grado, detratto quanto già versato, oltre agli interessi
di mora di cui al D.lgs. 231/2002 dalla maturazione del credito (messa in mora) al saldo,
ed alle spese e competenze liquidate in sentenza, e oltre spese e competenze del doppio
grado di giudizio con distrazione;
In via subordinata, solo per il caso di previo rigetto di quanto chiesto in via pregiudiziale e preliminare e nel merito, in via principale, condannare comunque la parte
appellante al pagamento della differenza tra la somma indicata ella sentenza di primo
grado e la somma oggetto di sospensione in sede di ricorso ex art. 351 cpc in favore
della , o di quell'altra misura che riterrà di giustizia, a seguito di ammissione CP_4
della TU , oltre agli interessi di mora di cui al D.lgs. 231/2002 dalla scadenza
maturazione del credito al saldo, ed alle spese e competenze del doppio grado di giudizio
con distrazione.” (cfr. ult. pagg. della comparsa di costituzione in appello).
II.3. Dopo vari rinvii di ufficio, all'udienza del 25 settembre 2025 celebrata secondo le modalità indicate dal citato art.127 ter c.p.c. le parti depositavano le note scritte in sostituzione dell'udienza e la Corte riservava la causa in decisione assegnando i termini ridotti (30+20) ex art. 190, 1^ comma c.p.c. per il deposito degli scritti defensionali conclusivi, l'ultimo dei quali è venuto a scadere il 18 novembre 2025.
Infine, depositati gli scritti defensionali conclusivi ad opera delle parti, il fascicolo veniva rimesso al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Preliminarmente deve dichiararsi l'ammissibilità dell'appello.
L'atto di appello, infatti, contiene espressamente l'indicazione delle parti del provvedimento specificamente gravate, delle modifiche richieste alla ricostruzione del fatto che è stata compiuta dal giudice di primo grado, nonché delle circostanze da cui deriverebbero le lamentate violazioni della legge, oltre che la precisazione della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. Come
è noto, nella sentenza n. 27199 depositata il 16 novembre 2017, le Sezioni
Unite civili della Corte di Cassazione hanno chiarito che la riforma del 2012 non ha modificato la natura dell'appello, precisando che le declaratorie di inammissibilità devono rimanere ipotesi residuali e che l'ampiezza delle doglianze, così come la specificità, risultano legate da un rapporto di proporzionalità con l'ampiezza della motivazione assunta nella decisione del giudice di primo grado. Inoltre, nel caso in cui la pronuncia impugnata non abbia valutato tutte le tesi prospettate dalla parte appellante, le stesse potranno essere riproposte.
Se dunque il giudice d'appello deve essere posto nella condizione di comprendere con chiarezza il contenuto delle censure mosse al provvedimento impugnato, attraverso la precipua indicazione delle ragioni per le quali la prima pronuncia non si consideri condivisibile, tale ultimo onere si considera validamente adempiuto, da parte dell'appellante, con la chiara individuazione, nell'atto di impugnazione, delle questioni e dei punti contestati della pronuncia di primo grado e delle relative doglianze, “senza inutili formalismi”, come specifica la Suprema Corte.
Deve, pertanto, ritenersi che l'atto di appello superi il vaglio di ammissibilità ex art. 342 c.p.c.
1.2 Parimenti va rigettata l'ulteriore eccezione di inammissibilità ex art 348 bis c.p.c.
Al riguardo, si osserva che la Corte, procedendo alla trattazione della causa nel merito, ha superato, sia pure implicitamente, tale questione, ritenendo insussistenti i presupposti per pervenire ad una definizione semplificata del giudizio, nei termini previsti dall'indicata disposizione. In tal senso, la S.C. ha ritenuto che, qualora il giudice d'appello abbia proceduto alla trattazione nel merito dell'impugnazione, ritenendo di non ravvisare un'ipotesi di inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., la decisione sulla ammissibilità non è ulteriormente sindacabile sia davanti allo stesso giudice dell'appello che al giudice di legittimità nel ricorso per Cassazione, anche alla luce del più generale principio secondo cui il vizio di omessa pronuncia non è configurabile su questioni processuali (Cass. civ., Sez.
3 - Sentenza n. 10422 del 15/04/2019).
2. Venendo al merito, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha accolto, per quanto di ragione, sia l'opposizione a d.i. proposta da , quale Controparte_1
debitore principale, titolare del rapporto di conto corrente n. 82701 stipulato il 13
maggio 1985, sia quella proposta da , quale fideiussore, con cui gli Parte_2
opponenti deducevano una pluralità di illegittimità del rapporto di conto corrente nonché
del contratto di fideiussione. In particolare, rilevavano l'assenza di una valida pattuizione dei tassi di interesse, sostituita da un generico rinvio agli “usi su piazza”, la capitalizzazione indebita degli interessi anche dopo la delibera CICR del 2000, la mancata previsione contrattuale della commissione di massimo scoperto, delle valute e degli ulteriori oneri applicati. Contestavano inoltre l'invalidità delle modifiche unilaterali operate dalla banca senza le prescritte comunicazioni, l'illegittimità del recesso dall'istituto di credito e la nullità del decreto ingiuntivo per carenza di documentazione e irregolare trasmissione degli estratti conto, nonché l'apocrifia della sottoscrizione apposta in calce al contratto di fideiussione, apparentemente riconducibile alla
. Parte_2
Anzitutto, il Tribunale, sulla scorta della espletata TU contabile, ha rilevato che, nel contratto di conto corrente, non fossero stati espressamente indicati i tassi debitori e creditori, le commissioni di massimo scoperto e le altre spese, almeno fino alla stipula del nuovo contratto del 19 febbraio 2002, sicchè, condividendo i calcoli del suo ausiliario (benchè costui abbia potuto esaminare solo il periodo 2005-2010 per mancanza di documentazione relativa agli anni 1996-2005) è pervenuto ad un saldo,
rideterminato, applicando i soli interessi bancari, senza CMS e senza capitalizzazione,
a credito della correntista pari a € 36.133,88.
Ha altresì interamente accolto l'opposizione proposta da , in Parte_2
quanto il C.T.U. grafologico, ha accertato che le firme apposte sulla Per_2 fideiussione del 25 settembre 1992, apparentemente riconducibili alla stessa, fossero apocrife, dal chè, non essendo stato sottoscritto l'atto dalla , ha concluso che Parte_2
nessuna garanzia era stata da lei prestata, con conseguente carenza di legittimazione passiva.
3. Avverso detta sentenza, la ha proposto Parte_1
appello articolando diversi motivi, che però vanno tutti respinti per quanto appresso si dirà.
4. Con il primo motivo di appello – rubricato “SULL'ERRONEA REIEZIONE
DELL'ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE” (cfr. pag. 4 dell'atto di appello) - la
[...]
lamenta che il Giudice di primo grado abbia erroneamente Parte_1
rigettato l'eccezione di prescrizione, ritenendo che il dies a quo del termine decennale decorresse dalla data di chiusura del conto, sul presupposto che la banca non avesse provato la natura solutoria o ripristinatoria dei singoli versamenti. L'appellante, invece,
sostiene che ciò avrebbe determinato un'illegittima inversione dell'onere della prova,
spettando al correntista dimostrare l'esistenza del contratto e la natura ripristinatoria delle rimesse, prova che nel caso di specie non sarebbe stata fornita.
Il motivo è infondato.
4.1. Secondo l'orientamento consolidato inaugurato dalle Sezioni Unite (Cass. n.
24418/2010) – richiamato anche dal primo Giudice nel suo provvedimento - nella ripetizione dell'indebito la prescrizione decorre dalla chiusura del conto se le rimesse sono ripristinatorie, mentre grava sulla banca provare la natura solutoria dei versamenti e il momento dal quale il termine inizierebbe a decorrere. Tale principio è stato ribadito anche di recente dalla Suprema Corte, nella sentenza n. 27460/2025, ove è riportato che nel caso in cui il cliente agisca in giudizio per la ripetizione di importi relativi a interessi non dovuti per nullità di clausole anatocistiche e la banca sollevi l'eccezione di prescrizione, spetta a quest'ultima allegare e provare la natura solutoria delle rimesse contestate, nonché al correntista provare che le rimesse contestate abbiano natura meramente ripristinatoria.
4.2. Ebbene, nel caso di specie, in cui non è in discussione che il rapporto di conto corrente sia affidato (recte assistito da aperture di credito), la banca non ha assolto tale onere di allegazione e prova, limitandosi, piuttosto, ad eccepire in sede di comparsa di costituzione di primo “la prescrizione e/o decadenza di ogni richiesta di
ricalcolo interessi, accessori a qualsiasi titolo pretesi” (cfr. citata comparsa), ed a precisare in sede di memorie ex art. 183 c.p.c. comma 2 che “tutte le operazioni
eseguite prima del decennio antecedente la revoca dell'affidamento del c.c. avvenuto
con lettera racc. ar del 18/02/2011 non dovranno essere oggetto di indagine” (cfr. citata memoria). Non ha quindi allegato (pur essendo tenuta a tanto), a sostegno della proposta eccezione di prescrizione, non solo il decorso del tempo, ma neanche il limite dell'affidamento (atteso che solo per i versamenti extra fido può configurarsi un'attività
solutoria), né tantomeno ha allegato o provato “la natura solutoria delle rimesse contestate”, né la distinzione tra rimesse ripristinatorie e versamenti extrafido. Dal chè,
come ha osservato il primo Giudice, la prescrizione dell'azione di ripetizione non poteva decorrere dalle singole operazioni, ma soltanto dalla chiusura definitiva del rapporto (
cfr. Cass. n. 29411/2020, che ha chiarito come ai fini della prescrizione decennale dell'azione di ripetizione le rimesse ripristinatorie fanno decorrere il termine dalla chiusura del conto, mentre solo i versamenti extrafido costituiscono pagamento idoneo a far decorrere la prescrizione dal giorno dell'operazione).
Alla luce di ciò, il Giudice di primo grado ha correttamente rigettato l'eccezione.
5. Con il secondo motivo di appello, - rubricato “SULLA VIOLAZIONE DELL'ART.
2697 C.C. E SULL'ERRONEA RICOSTRUZIONE DEL SALDO MEDIANTE IL CRITERIO DEL
“SALDO ZERO.” (cfr. pag. 6 dell'atto di appello) - la Parte_1
censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha confermato le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio contabile, lamentando un presunto errore metodologico.
Secondo l'appellante, il Tribunale avrebbe disposto che il ricalcolo del rapporto dovesse partire da un saldo pari a zero, a causa della mancata produzione di tutti gli estratti conto sin dall'origine del rapporto. Tale impostazione violerebbe l'art. 2697 c.c., poiché
nel giudizio di ripetizione dell'indebito il correntista deve dimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa, producendo la completa sequenza degli estratti conto. La banca sostiene che l'incompletezza documentale deve gravare sull'attore, con conseguente obbligo per il consulente di partire dal primo saldo a debito documentato, e non da saldo zero, come invece disposto dal giudice. Da ciò deriverebbe che la consulenza avrebbe natura meramente esplorativa e non utilizzabile a fini decisori, con conseguente richiesta di riforma della sentenza e di accertamento del proprio credito sulla base della documentazione prodotta.
Anche il secondo motivo risulta infondato.
5.1. Giova rammentare che la giurisprudenza consolidata (Cass. n. 37800/2022)
ha chiarito che, nel giudizio di ripetizione dell'indebito su conto corrente, non è
necessaria la produzione di tutti gli estratti conto sin dall'inizio del rapporto per procedere a ricalcolo, potendosi partire da quanto emerge dai documenti prodotti ed eventualmente ricorrendo a consulenza d'ufficio per integrare il quadro contabile. In
particolare, ha distinto diverse ipotesi:
a) ove sia la ad agire in giudizio e il primo degli estratti conto prodotti rechi Pt_1
un saldo iniziale a debito del cliente, è consentito valorizzare tutte le prove atte a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato al principio del periodo per cui risultano prodotti gli estratti conto;
è possibile poi prendere in considerazione quegli ulteriori elementi che, pur non fornendo indicazioni atte a ricostruire l'evoluzione del rapporto, consentono quantomeno di escludere che il correntista, nel periodo per cui gli estratti sono mancanti, abbia maturato un indeterminato credito, piuttosto che un debito, nei confronti della banca: sicchè in quest'ultima ipotesi è possibile assumere, come dato di partenza per la rielaborazioni delle successive operazioni documentate, il saldo zero;
in mancanza di elementi nei due sensi indicati la domanda andrà respinta per il mancato assolvimento dell'onere della prova incombente sulla banca che ha intrapreso il giudizio;
b) ove sia il correntista ad agire in giudizio per la ripetizione e il primo degli estratti conto prodotti rechi un saldo iniziale a suo debito, è del pari legittimo ricostruire il rapporto con le prove che offrano indicazioni certe e complete e che diano giustificazione del saldo riferito a quel momento;
è inoltre possibile prendere in considerazione quegli ulteriori elementi che consentano di affermare che il debito nel periodo non documentato sia inesistente o inferiore al saldo iniziale del primo degli estratti conto prodotti, o che addirittura in quell'arco di tempo sia maturato un credito per il cliente stesso;
in mancanza di elementi nei due sensi indicati dovrà assumersi,
come dato di partenza per la rielaborazioni delle successive operazioni documentate, il saldo iniziale contabile;
c) diversa è, naturalmente, l'ipotesi in cui tanto la banca che il correntista siano attori, nel senso che, nella medesima causa, si fronteggino due diverse domande, l'una spiegata in via principale e l'altra in via riconvenzionale. L'esito è che entrambe le parti sono onerate della prova delle contrapposte pretese aventi rispettivamente ad oggetto l'inesistenza e l'esistenza del credito dedotto in lite, con il sortito effetto che tutte e due hanno l'onere di provare le operazioni da cui si origina il saldo. In tale evenienza, quindi,
una volta che sia stata esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista e si riscontri la mancanza di una parte degli estratti conto, il primo dei quali rechi un saldo iniziale a debito del cliente, la proposizione di contrapposte domande da parte della banca e del correntista implica che la mancata produzione degli estratti conto assume una colorazione neutra sul piano della ricostruzione del rapporto di dare e avere.
In siffatto contesto, al fine di risolvere il conflitto come sopra individuato, la
Suprema Corte ha ritenuto che “in applicazione dell'onere della prova la mancata
documentazione di una parte delle movimentazioni del conto, il cui saldo sia a debito
del correntista, non esclude una definizione del rapporto di "dare" e "avere" fondata
sugli estratti conto prodotti da una certa data in poi e tanto nel rilievo che la mancata
produzione degli estratti conto non rileva sul piano della ricostruzione del rapporto e
giustifica, come tale, un accertamento del saldo di conto corrente che non è influenzato
dalle movimentazioni del periodo non documentato” (così Cass. 10/05/2022, n.14822;
05/08/2021, n.22387; 29/10/2020, n.23852).
In altri termini, nei rapporti bancari in conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità, per mancanza dei requisiti di legge, della pattuizione di interessi ultralegali a carico del correntista o di addebito di interessi anatocistici non dovuti, la banca deve dimostrare l'entità del credito vantato ed ha l'onere di produrre gli estratti conto a partire dall'apertura del conto. In mancanza, nel caso in cui il primo estratto conto disponibile sia a debito per il cliente, deve ritenersi che il debito, nell'intervallo temporale non documentato, sia inesistente ed occorre ripartire dal “saldo zero” che costituisce il primo punto di partenza per le operazioni di ricalcolo relative alla ricostruzione dei rapporti di dare/avere (cfr. anche Cass. 15/05/2023, n.13139;
19/09/2022, n.27362; 29/03/2022, n.10140). E ciò anche in base al cd. principio di vicinanza della prova secondo cui l'onere probatorio deve essere ripartito tenendo conto in concreto della possibilità per l'una o per l'altra parte di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione, per cui è ragionevole gravare l'onere in questione la parte cui è più vicino il fatto da provare (nei rapporti bancari, l'istituto bancario che predispone gli estratti conto). In linea generale, quindi, il deposito di una documentazione contabile incompleta,
con la quale è possibile ricostruire solo una parte delle movimentazioni del conto corrente, non preclude necessariamente la possibilità di ricalcolare il saldo di conto corrente e di rideterminare il rapporto di dare/avere tra correntista e La Pt_1
mancanza degli estratti conto relativi alla fase iniziale del rapporto di conto corrente comporterà solo una parziale ricostruzione sulla base degli estratti conto prodotti,
partendo dal primo estratto conto disponibile, laddove ad agire in giudizio sia stato il correntista, oppure dal c.d. saldo zero, nel caso in cui ad agire in giudizio sia stata la essendo essa parimenti onerata di depositare tutta la documentazione Pt_1
necessaria a sostegno della propria pretesa.
5.2. Venendo al caso in esame, osserva la Corte, la banca non ha offerto alcuna prova né del saldo iniziale negativo, né dell'intera sequenza degli estratti conto, a partire dall'apertura del conto, né ha dimostrato la genesi del credito posto a fondamento del decreto ingiuntivo.
A tale proposito, mette conto evidenziare che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo- come quello dedotto in lite - la banca riveste la qualità di attore in senso sostanziale, e come tale è onerata della prova del proprio credito (Cass. civ., Sez.
I, n. 1684/2017). Ne consegue che essa deve produrre tutti gli estratti conto a partire dall'apertura del rapporto, così da consentire la verifica della correttezza del saldo e delle operazioni annotate (Cass. civ., Sez. I, n. 23313/2018). In mancanza, il ricalcolo deve partire da saldo zero, principio ribadito da Cass. n. 27460/2025, secondo cui il rischio dell'incompletezza documentale grava sulla parte onerata della prova.
È quindi corretta e va confermata la decisione del primo Giudice che ha inteso aderire alle conclusioni del suo consulente contabile, il quale, tenendo conto della sola documentazione contabile a sua disposizione, eliminate le poste illegittime (interessi ultralegali, capitalizzazione non pattuita, commissioni non convenute), partendo dal saldo iniziale pari a zero, è pervenuto ad un saldo rettificato del rapporto chiaramente positivo per il correntista.
6. Con il terzo motivo di appello – rubricato “SULLA LEGITTIMITÀ DELLA
CAPITALIZZAZIONE TRIMESTRALE SUCCESSIVA AL CONTRATTO DEL 19.02.2002.” (cfr.
pag. 9 dell'atto di appello) - la contesta la statuizione Parte_1
del Tribunale che ha dichiarato la nullità della capitalizzazione trimestrale per l'intera durata del rapporto, ritenendo non rilevante la stipula di un nuovo contratto del 19
febbraio 2002. L'appellante osserva che, sebbene le clausole anatocistiche anteriori alla
Delibera CICR del 9 febbraio 2000 siano nulle, dopo tale delibera le parti potevano legittimamente pattuirne una nuova, purché conforme al principio di reciprocità. La
banca sostiene che la sottoscrizione del contratto del 2002 costituisce una pattuizione espressa e bilaterale, idonea a reintrodurre la capitalizzazione trimestrale, e lamenta che la sentenza impugnata abbia erroneamente esteso gli effetti della nullità al periodo successivo, disattendendo la volontà negoziale delle parti.
Anche tale motivo va respinto.
La giurisprudenza consolidata (Cass. civ., Sez. Un., n. 21095/2004; Cass. n.
24418/2010; Cass. n. 27460/2025; Cass. civ., Sez. I, n. 23313/2018; Cass. civ., Sez.
I, n. 27460/2023) stabilisce che la capitalizzazione trimestrale non può considerarsi legittima se non pattuita espressamente e reciprocamente, anche successivamente alla
Delibera CICR, e che l'eventuale stipula successiva non sana automaticamente la nullità
pregressa.
La banca, nel caso concreto, non ha dimostrato né l'avvenuto adeguamento alle disposizioni CICR, né che il contratto del 2002 contenesse una valida pattuizione scritta e reciproca di capitalizzazione. La consulenza bancaria, affidata alla dott.ssa ha ricostruito i movimenti Per_1
del conto corrente n. 82701 intestato a , considerando Controparte_1
esclusivamente i tassi risultanti da idonea pattuizione scritta e sostituendo, in mancanza, i tassi legali. L'ausiliario ha depurato il saldo da eventuali interessi calcolati secondo prassi invalide (“usi su piazza”), verificando i giorni valuta sulla base degli estratti conto o degli accordi comprovati, ed escludendo le poste relative alla commissione di massimo scoperto non contrattualmente concordate. Sono stati elaborati più conteggi, tra cui uno senza alcuna capitalizzazione fino al 30 giugno 2000
e altri per il periodo successivo, applicando il criterio di capitalizzazione previsto per gli interessi attivi, oltre a ipotesi alternative con saldo zero, senza CMS e senza capitalizzazione. La TU ha precisato che non era possibile analizzare il periodo 1996-
2005 per mancanza di documenti, limitando l'analisi agli anni 2005-2010. In tutte le ipotesi, il risultato è stato favorevole al correntista, confermando un importo a suo credito.
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale ha quindi escluso la capitalizzazione per l'intero periodo contrattuale, applicando un regime di capitalizzazione semplice.
La decisione anche sul punto va confermata.
7. Con il quarto motivo di appello – rubricato “SULLA POSIZIONE DELLA
” (cfr. pag. 10 dell'atto di appello) - la Parte_3
contesta l'esclusione della legittimazione passiva della Parte_1
, ritenendo apocrifa la sottoscrizione sulla fideiussione del 25 settembre 1992. Parte_2
Secondo l'appellante, il Tribunale avrebbe aderito senza autonomia critica alle conclusioni della TU calligrafica, trascurando le contestazioni del consulente tecnico di parte, il quale aveva evidenziato analogie grafiche tali da suggerire l'autografia della firma in verifica.
Il motivo non merita accoglimento. Ed invero la consulenza grafologica, condotta secondo criteri scientifici e con l'ausilio di strumenti ottici di precisione, ha accertato la falsità della sottoscrizione attribuita alla Santagata, rilevando divergenze strutturali e dinamiche significative rispetto alle scritture di comparazione, tali da escludere la riferibilità della firma alla medesima mano scrivente. Le osservazioni del CTP della banca si sono limitate a ipotesi alternative (“dissimulatorietà intenzionale”), prive di riscontri oggettivi, incapaci di infirmare le conclusioni del perito.
Come costantemente affermato dalla giurisprudenza (Cass. civ., Sez. III, n.
9911/2018; Cass. civ., Sez. I, n. 1789/2021), le valutazioni del TU, quando fondate su indagini approfondite, motivate e coerenti con le regole della disciplina specialistica,
costituiscono valido elemento di convinzione per il giudice di merito, il quale non è
tenuto a disporre nuova perizia se le parti si limitano a contrapporre considerazioni soggettive prive di evidenza tecnica.
Nella vicenda di cui è causa, quindi, a parere di chi scrive, la consulenza grafologica espletata in primo grado risulta logica, puntualmente argomentata e immune da vizi metodologici, sicché il Tribunale, condivisibilmente, ha confermato l'accertamento di falsità della sottoscrizione e, conseguentemente, la carenza di legittimazione passiva della . Parte_2
8. Atteso l'esito del giudizio, vi è sicuramente una piena soccombenza dell'appellante giustifica la sua condanna al Parte_4
pagamento delle spese del presente grado in favore della parte appellata: dette spese si liquidano in dispositivo, tenuto conto della natura delle questioni controverse,
dell'impegno difensivo svolto e dell'esito favorevole della decisione, applicando i valori medi dello scaglione di riferimento dei parametri del D.M. n. 55 del 2014, aggiornati dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, con esclusione della fase istruttoria. Visto l'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 (Testo Unico delle spese di giustizia), applicabile ratione temporis, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo del medesimo articolo per la proposta impugnazione, totalmente respinta.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima Sezione Civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla - con citazione per Parte_1
l'udienza del 26 novembre 2021, notificata il 22 giugno 2021 - avverso la sentenza n.
avverso la sentenza n. 1900/2021, del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere pubblicata in data 28 maggio 2021, così provvede:
A) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
B) condanna la a pagare in favore di Parte_1 CP_1
e – con distrazione all'avv.Luigi Battaglino - le spese
[...] Parte_2
del grado di appello, che liquida, in € 6.946,00 per i compensi professionali, oltre al 15 % sul compenso a titolo di rimborso per le spese generali, I.V.A. e C.P.A.
come per legge;
C) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato par a quello dovuto per l'impugnazione a norma del comma 1-bis dello stesso articolo.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 27 novembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Marielda Montefusco dr.ssa Aurelia D'Ambrosio