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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 22/10/2025, n. 2953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2953 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del Giudice Onorario, alla pubblica udienza del
22 ottobre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 40000009/2006 R.G., avente ad oggetto ”Pagamento somme” e vertente tra
rappresentato e difeso dall'Avv. Marcello Marcuccio, Parte_1
- Attore - contro
rappresentato e difeso dall'Avv. David Dell'Atti, Controparte_1
- Convenuto -
Fatto e Diritto
Con atto di citazione del 21.12.2005, ritualmente notificato, Parte_1
evocava in giudizio , onde sentir accogliere le
[...] Controparte_1 seguenti conclusioni: “1) Condannare al pagamento, in Controparte_1
favore dell'attore, della somma di €. 7.804,39, o di quella maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi;
2)
Condannare alle spese e competenze tutte del presente Controparte_1
giudizio.”.
L'attore, premesso di essere comproprietario pro indiviso con il fratello
, dell'immobile sito in Galatone Via Riccardi e Palma, composto da piano CP_1 interrato e piano terra (in Catasto al foglio 10, part,lle 209, 231, 232, 236, 237 e
238), deduceva di aver sempre provveduto, nella spiegata qualità, al pagamento delle fatture AQP relative al periodo 23/05/2002-31/10/2005 per complessivi €
1 3.455,75, nonché della tassa rifiuti relativa al periodo aprile 2003-marzo 2004 per complessivi € 4.583,36 e delle fatture Enel dal 25/06/2002 al 2.09.2005, per complessivi € 5.165,51.
, inoltre, asseriva di aver provveduto all'acquisto della Parte_1 pompa per sollevamento acqua dalla ditta OL AL e F.LI s.a.s., sopportando la spesa di € 156,00, nonché alla pulitura del pozzo nero a mezzo della ditta
ST OR, sopportando la spesa di € 864,00, per un totale di € 1.020,00.
L'attore deduceva, altresì, che in sede di scioglimento della società, CP_1
, aveva chiesto ed ottenuto la macchina pressatubi, marca Winpower,
[...] completa di accessori, impegnandosi a versare il 50% del suo valore, ossia €
2.500,00.
In ragione di quanto innanzi, adiva codesto Tribunale per Parte_1
sentirsi riconoscere il diritto al pagamento del 15% dell'importo delle fatture Enel relative al periodo 25.06.2002-2.09.2005, nonché il 50% di tutte le altre spese sopra riportate, per un totale di € 7.804,39.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 23.02.2006, si costituiva , al fine di impugnare e contestare in toto la domanda Controparte_1
attorea e chiedere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Nel merito e in via principale: respingersi la domanda attrice in quanto infondata in fatto e in diritto;
In via riconvenzionale: dichiarare il signor , creditore nei Controparte_1
confronti del signor , della somma di € 24.770,10 ... ; Parte_1 conseguentemente dichiarare il signor tenuto a Parte_1
corrispondere la somma di € 24.770,10 al signor , oltre Controparte_1 interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì di esigibilità sino al soddisfo;
condannarsi, in ogni caso, il signor alla rifusione delle spese Parte_1
e competenze di causa.”.
La causa veniva istruita mediante la produzione documentale, l'interrogatorio formale delle parti, la prova testimoniale e la consulenza tecnica d'ufficio.
Dopo svariati rinvii concessi a seguito di richiesta delle parti, al fine di tentare una composizione bonaria della lite, previa precisazione delle conclusioni, all'odierna udienza si perveniva alla definizione del giudizio ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
2 §§§§§§§§§§§
La domanda avanzata da può essere accolta nei seguenti Parte_1 termini.
Appare opportuno, in primis, richiamare le risultanze delle prove orali in atti.
, in sede di interrogatorio formale, ha dichiarato di non Controparte_1
essere a conoscenza dell'avvenuto pagamento, da parte di , Parte_1
delle fatture AQP, Enel e della tassa rifiuti, relative ai periodi innanzi specificati;
al contempo, ha confermato di non aver corrisposto al fratello la quota di sua spettanza in virtù di una scrittura privata intercorsa tra le stesse parti, ribadendo di aver trasferito la propria attività in altra sede e, quindi, di non utilizzare l'immobile in comunione con l'odierno attore.
Inoltre, il convenuto ha dichiarato di non essere a conoscenza né dell'acquisto della pompa di sollevamento acqua, né dell'avvenuta pulizia del pozzo nero a cura di . Parte_1
Infine, ha confermato di non aver corrisposto all'attore la Controparte_1
somma di € 2.500,00, pari al 50% del valore della macchina “pressatubi”
Winpower, dallo stesso ottenuta a seguito dello scioglimento della società, giustificando ciò con la necessità di “acclarare prima i reciproci rapporti di dare
e di avere” (cfr. dich. , verb. ud. 16.12.2009). Controparte_1
L'attore, in sede di interpello, ha confermato l'esistenza, presso la Banca Monte dei Paschi di Siena – Agenzia di Galatone, un libretto di deposito nominativo dell'importo di £ 87.800.000, pari ad € 47.344,92, cointestato alle odierne parti in causa al 50% e che detto libretto è possesso di . Parte_1
Quest'ultimo ha, altresì, dichiarato che, sulla base degli accordi trasfusi nella scrittura privata depositata presso il consulente comune ai due germani, dr.
le predette somme dovranno essere utilizzate per le spese necessarie alla Per_1
divisione dell'immobile in comunione (crfr. Dich. De AL Gaetano, verb. ud.
16.12.2009).
Il teste OL AL, indifferente, ha confermato che Parte_1
aveva acquistato la pompa di sollevamento acqua presso la sua ditta, confermando, al contempo la relativa fattura postagli in visione di € 156,00, nonché la circostanza che detta somma era stata pagata dall'odierno attore (cfr. dich. teste OL, verb.
3 ud. 5.05.2010).
Il teste . Indifferente, in qualità di commercialista di fiducia di Testimone_1 entrambe le parti in causa, ha dichiarato: “Sono a conoscenza che i pagamenti EAP
– Enel e tassa rifiuti solidi urbani relativi al 2002 e sino al 2005 sono stati pagati da . So anche che io personalmente ho richiesto a Parte_1 CP_1
il pagamento del 50% delle predette utenze, di fatto non so se dette somme
[...]
sono state rimborsate o meno da . …”. Controparte_1
Inoltre, il teste ha riferito di essere a conoscenza dell'esistenza del Tes_1
libretto bancario ma che, stando a quanto appreso dai due frateLI le Parte_1 somme in esso contenute “dovevano essere utilizzate per soddisfare le “risultanze del riparto”, ivi comprese le utenze prima menzionate nonché l'inventario della vecchia officina” (cfr. dich. teste verb. ud. 22.09.2010). Tes_1
La teste , moglie di , ha riferito che la tassa Testimone_2 Controparte_1
relativa ai rifiuti solidi urbani viene da sempre pagata al50% dai due frateLI, mentre , a far data dal 2002, non ha corrisposto il 50% del Controparte_1
consumo Enel e EAAP, in quanto ha trasferito altrove la sua attività commerciale
(cfr. dich. teste , verb. ud. 22.09.2010). Tes_2
Il teste ST OR, indifferente, ha confermato la circostanza che
[...]
aveva provveduto alla pulitura del pozzo nero in uso Parte_1
all'immobile in questione, sostenendo personalmente una spesa di € 864,00, come da fattura i atti e dallo stesso teste confermata a seguito di visione (cfr. dich. teste
ST, verb. ud. 17.03.2015).
Così compendiate le risultanze delle prove orali in atti, possono, senza dubbio alcuno, ritenersi pienamente provati sia il pagamento, da parte di Parte_1
, di tutte le voci di spesa indicate nell'atto di citazione, sia l'esistenza del
[...] libretto di deposito nominativo dell'importo di £ 87.800.000, pari ad € 47.344,92, presso la Banca Monte dei Paschi di Siena – Agenzia di Galatone, cointestato alle odierne parti in causa al 50%.
Senza dubbio rilevanti ai fini della soluzione della presente controversia, sono le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, a firma della dr.ssa Per_2
integralmente condivise dalla scrivente, in quanto ritenute scevre da vizi
[...]
logici e/o di calcolo e perfettamente idonee allo scopo per cui era stata disposta
4 l'indagine.
All'esito delle indagini espletate, il CTU, in risposta al quesito postogli con provvedimento del 13.07.2022, ha accertato che la reale posizione creditoria delle parti in causa sia la seguente:
50% somma depositata sul libretto
€ 22.672,46 di deposito
€ 7.804,38
Ccredito vantato dall'attore
da riconoscere al convenuto € 14.868,08 Pt_2
Quanto alle ulteriori domande avanzate dalle parti in causa, questo giudice ritiene che, attenendo le stesse allo scioglimento della società F.LI De AL
s.n.c. e in assenza di idonei riscontri probatori, le stesse non possono trovare accoglimento in questa sede;
invero, nell'ambito del presente giudizio, le parti in causa non hanno prodotto alcun documento comprovante le circostanze di fatto sottoposte all'attenzione del CTU in sede di chiarimenti.
Orbene, alla luce di tutto quanto innanzi, questo giudice, in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata da , Controparte_1
riconosce in favore di quest'ultimo, un credito pari ad € 14.868,08, rinveniente dal
50% della somma depositata sul libretto nominativo aperto presso la Banca Monte dei Paschi di Siena – Agenzia di Galatone, intestato a e Parte_1 [...]
, meno la somma di € 7.804,38, quale credito riconosciuto in Controparte_1
favore dell'odierno attore per utenze e spese, come innanzi specificato.
A spetta, quindi, l'ulteriore 50% della somma Parte_1
depositata sul predetto libretto di deposito, oltre all'importo pari ad € 7.804,38.
Stante la peculiarità delle questioni trattate, si ritiene opportuno compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
5 Il Tribunale di Lecce, in persona del Giudice Onorario, definitivamente pronunciando nel presente giudizio, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così dispone:
1. Accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, dichiara Controparte_1
debitore in favore di della complessiva somma di € Parte_1
7.804,38, oltre interessi legali dal dovuto all'effettivo soddisfo;
2. In parziale accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata da
[...]
, riconosce in favore di quest'ultimo, un credito pari ad € Controparte_1
14.868,08, oltre interessi legali dal dovuto all'effettivo soddisfo;
3. Compensa le spese di lite tra le parti;
4. dichiara la presente sentenza esecutiva ex lege.
Lecce, 22 ottobre 2025
Il Giudice Onorario
Dr.ssa Elena Di Noi
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