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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 26/11/2025, n. 336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 336 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Trieste
Sezione prima civile
R.G. 76/2024
La Corte D'Appello di Trieste, Sezione prima civile, in persona dei magistrati: dott. Arturo Picciotto Presidente dott. Daniele Venier Consigliere dott. Sergio Carnimeo Consigliere istruttore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 76/2024 R.G., promossa con atto di citazione in appello notificato il 26.2.2024 e iscritto a ruolo il 4.3.2024, da con sede legale in San Vito al Tagliamento (Pn), via Buia n. 3, in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore signor , nato a Parte_2
VA (Pn) il 18.01.1955, ivi residente in Località Ponte Delizia n. 10 int. 2, rappresentata e difesa dall'avv. Lorenzo Marzona e con domicilio eletto presso lo stesso in Spilimbergo, via Mazzini n. 28, giusta mandato agli atti in allegato all'atto di costituzione innanzi al T.A.R. di Trieste;
- appellante - contro
, in persona del Presidente Controparte_1 della Regione in carica on. dott. , rappresentata e difesa, - come da Controparte_2 delibera della Giunta regionale n. 1167 del 2 agosto 2024 e da procura alle liti rilasciata su foglio separato da considerarsi unito in calce alla comparsa di risposta in Appello - dall'avv. Beatrice Croppo dell'Avvocatura della Regione, con elezione di domicilio presso l'Ufficio dell'Avvocatura della Regione sito in Trieste, Piazza Unità d'Italia n. 1;
- appellata -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Trieste n.407/2023 pronunciata il 18-25.7.2023, R.G. 2868/2020, non notificata – Altre controversie di diritto amministrativo -.
1 CONCLUSIONI
Per l'appellante, come da memoria autorizzata, depositata il 4.4.2025:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Trieste, ogni diversa eccezione e deduzione disattesa, insiste per l'accoglimento delle proprie eccezioni, domande e seguenti conclusioni:
- accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in totale riforma della Sentenza n. 407/2023 emessa dal Tribunale di Trieste, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
“- nel merito: dichiarare la nullità e/o annullare:
- il Decreto della Controparte_3
, n. 368/PROTUR del 13.2.2019 (doc. 1);
[...]
- la nota di trasmissione del 13.2.2019 (doc. 2);
- la nota della Controparte_3
, n. prot. 000470/P del 16.1.2019, avente ad
[...] oggetto “Bando POR FESR 2007-2013 - Attività 1.1. a) Settore Industria DGR n. 116/2010 - Pratica 343/FERS. Avvio del procedimento di revoca della concessione del contributo” (doc. 3);
- nonché ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Con espressa riserva di formulare in altro giudizio ulteriori domande compresa quella per richiedere il risarcimento di tutti i danni subiti dalla ricorrente a causa del comportamento illegittimo delle Amministrazioni;
- in via istruttoria: come da memoria istruttoria datata 02.07.2021 anche in relazione alla richiesta di CTU nonché si ribadisce la richiesta dell'ordine alla Regione di esibizione ex art. 210 c.p.c. del doc. 22 allegato al PVC della GdF del 16.09.2013 citato da controparte nei propri atti di primo grado, ma mai prodotto”.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio nonché al ricorso al Capo dello Stato e alla fase del giudizio innanzi al TAR.
Per parte appellata, come in note depositate il 24.3.2025:
Voglia codesta Ecc.ma Corte adita: nel merito:
- respingere l'appello proposto in quanto in ogni caso nullo, inammissibile ed infondato per le ragioni esposte negli scritti difensivi e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 407/2023 del Tribunale di Trieste qui impugnata;
pag. 2/14 - rigettare, quindi, tutte le domande formulate dall'appellante; in via istruttoria:
-rigettare tutte le istanze istruttorie avanzate dall'appellante in quanto inammissibili, tardive e irrilevanti.
Si chiede la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di giudizio.
FATTI DI CAUSA Fatti incontestati
1. ha ottenuto, oltre 10 anni fa, dalla Regione FVG, un contributo di Parte_1 euro 56.698,29, nell'ambito delle iniziative per “Incentivazione alla ricerca industriale, sviluppo e innovazione delle imprese”, a fronte di un progetto relativo a uno “Studio di un generatore di vapore ad induzione da applicare alle saune ad uso domestico” (decreti regionali n.1510/IND del 16.9.2011 e n. 2309/INDART del 24.6.2014).
2. In sede di rendicontazione del contributo sono stati fatti dei controlli su alcune fatture a campione e sono state segnalate alla Guardia di Finanza alcune irregolarità, per le ulteriori verifiche.
3. A seguito dell'avvio di indagini e procedimenti penali anche sui fatti in questione, la Regione FVG, dapprima, ha sospeso il procedimento di erogazione e, infine, per tali motivi ed ulteriori irregolarità ritenute, con decreto n.368/PROTUR dd. 13.2.2019, ha revocato la concessione.
4. Avverso il suddetto provvedimento di revoca, ha presentato ricorso al Parte_1
Presidente della Repubblica, e, secondariamente, al giudice amministrativo. La fase processuale avanti al GA si è conclusa con la sentenza n. 285/2019 del TAR FVG (doc.I della produzione in primo grado) che ha declinato la propria giurisdizione in Parte_1 favore di quella del GO, ritenendo trattarsi di controversia relativa alla fase di rendicontazione del contributo, nel quale la PA non aveva esercitato poteri autoritativi, ma assunto atti paritetici, a fronte del diritto soggettivo del beneficiario al contributo riconosciuto (cfr. Cass. SU ord. 25 gennaio 2013, n. 1776 e 10 luglio 2006, n.15618).
Il procedimento è stato, quindi, riassunto da avanti al Tribunale di Parte_1
Trieste, ivi formulando domande di accertamento e dichiarazione della nullità o di annullamento del provvedimento di revoca e degli atti amministrativi presupposti, connessi e conseguenziali, con riserva di agire in separata sede per il risarcimento dei danni.
La sentenza impugnata
5. Il Tribunale di Trieste, all'esito del procedimento suindicato, istruito solo documentalmente:
- ha qualificato l'azione di quale azione di accertamento negativo Parte_1 dell'esistenza dei presupposti per la revoca del contributo;
pag. 3/14 - ha respinto la domanda nel merito, confermando la correttezza dell'operato della pubblica amministrazione.
6.1. Venendo allo specifico, il primo costo portato a rendiconto e relativo a prestazione non comprovata, è stato quello oggetto della fattura n.3310/2011, emessa da Cortem S.p.a., per la “mappatura termica della componentistica elettronica di gestione e controllo mediante telecamera infrarossi…”.
In tal caso, a seguito delle richieste di chiarimenti della PA, non avrebbe Parte_1 fornito elementi giustificativi sufficienti. La Guardia di Finanza aveva segnalato, in proposito: una descrizione generica della prestazione, l'assenza di relazioni tecniche sulle prove effettuate, l'assenza di documenti di trasporto relativi alla merce movimentata da una società all'altra. E ancora, sempre a seguito di controlli della Guardia di Finanza, era stata rinvenuta una fattura emessa da , nei confronti di Parte_1
Cortem s.p.a., quindi, a parti invertite, e dello stesso importo di quella rendicontata.
6.2. La seconda prestazione rimasta non provata è quella oggetto della fattura n.28 del 21 novembre 2011, emessa dall'impresa DO MB nei confronti di Parte_1
avente ad oggetto una consulenza per la progettazione della scheda elettronica di
[...] controllo del generatore di vapore per saune domestiche, per un corrispettivo di euro 12.650,00 oltre iva.
Orbene, dai controlli della Guardia di Finanza era emerso che l'impresa di DO MB si occupava di tutt'altro (commercio di pellami all'ingrosso), era risultata evasore fiscale totale, ed aveva, in seguito, cessato l'attività.
Inoltre, i contatti tra legale rappresentante di e MB erano Pt_2 Parte_1 stati sempre intermediati da altro soggetto – come dichiarato dal in sede penale Pt_2
-, ed il sig. MB aveva, nella sostanza, disconosciuto la fattura in questione, con raccomandata del 8.1.2013, evidenziando che, in detto documento, erano stati utilizzati
“ragione sociale e grafico modificati”.
A tale proposito, va anche aggiunto che il Tribunale di Pordenone, in sede penale, aveva ritenuto trattarsi di operazione soggettivamente inesistente, condannando, quindi, il
Tale condanna era stata confermate in Corte di appello a Trieste e il Pt_2 procedimento era infine esitato in una pronuncia di prescrizione del reato pronunciata dalla Corte di Cassazione.
6.3. Tali elementi concorrevano a far ritenere non veritiera la dichiarazione sostitutiva di atto notorio dd.
9.5.2012 formulata da nell'ambito degli atti di Parte_1 partecipazione al bando, nei seguenti termini: “l'impresa per la realizzazione del progetto suddetto ha effettivamente acquisito i beni e servizi oggetto della rendicontazione ed effettivamente sostenuto le relative spese dettagliate nell'allegato 2 al modulo di rendicontazione, comprovate dai titoli di spesa allegati formalmente regolari”.
pag. 4/14 In tal senso, il giudice di primo grado ha richiamato giurisprudenza amministrativa pertinente sul punto (Consiglio di Stato, sez. V, 15/03/2017, n. 11721), ritenendo atto dovuto, la revoca del contributo.
6.4. Da ultimo, non rileverebbe, in senso contrario, l'esito assolutorio di altro procedimento penale del Tribunale di Pordenone (sent. n. 659/2020), che aveva sì assolto il dai reati fiscali ascrittigli, ma solo con riferimento a diversa fattura Pt_2
(n.36/2010) non oggetto di rilievi in questa sede.
I motivi di appello
7. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha impugnato la sentenza Parte_1 di primo grado chiedendone l'integrale annullamento o riforma e formulando le conclusioni sopra riportate.
7.1. Preliminarmente, l'appellante ha sostenuto che, poiché la revoca del contributo ad opera della Regione FVG era stata fondata sulla presunta falsità della sola fattura n.28 del 2011 emessa da MB, la materia del contendere, in questa sede, non poteva validamente estendersi anche alla fattura n.3310/2011 di Cortem s.p.a..
7.2. Ha poi sostenuto, l'appellante, che gli esiti di alcuni procedimenti penali, pertinenti la materia del contendere, tutti favorevoli al avrebbero efficacia probatoria Pt_2 anche in questa sede, tanto più che la revoca del contributo era stata decisa sulla base della medesima relazione della GdF che aveva, poi, dato origine a diversi procedimenti penali.
Questi, in particolare, i procedimenti penali richiamati.
1) Procedimento avanti al Tribunale di Pordenone, esitato nella sentenza n.80/2018, con assoluzione piena in relazione all'esistenza della prestazione, essendo stata, secodo l'appellante, accertata l'effettività della stessa. La sentenza portava una condanna del sig. solo in relazione all'evasione dell'IVA in misura pari a €.2.656,50 e, da Pt_2 ultimo era stata annullata senza rinvio dalla Corte di Cassazione n.13953/2022 per prescrizione (doc. XVII).
2) Procedimento avanti al Tribunale di Gorizia esitato in sentenza n. 506/2019, con assoluzione piena e accertamento dell'effettività di tutte le prestazioni ivi contestate.
3) Procedimento avanti al Tribunale di Pordenone, esitato nella sentenza n.659/2020, esitato in assoluzione piena con accertamento dell'effettività di tutte le prestazioni eseguite. 1 “La non veridicità della dichiarazione sostitutiva presentata comporta la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti, senza che tale disposizione (per la cui applicazione si prescinde dalla condizione soggettiva del dichiarante, rispetto alla quale sono irrilevanti il complesso delle giustificazioni addotte) lasci alcun margine di discrezionalità alle Amministrazioni” (cfr., per tutte, Consiglio di Stato, sez. V, 15/03/2017, n. 1172). pag. 5/14 Secondo l'appellante gli esiti assolutori in sede penale farebbero stato anche in sede civile ex artt.652 e 654 c.p.p.
7.2. Con ulteriori argomentazioni, l'appellante ha esaminato le possibili questioni connesse alla fattura n.28/2011 emessa da DO MB nei confronti di Parte_1
(progettazione della scheda elettronica di controllo del generatore di vapore a induzione per uso domestico).
Secondo l'appellante la Regione aveva revocato il contributo a sul Parte_1 presupposto che si trattasse di operazione oggettivamente inesistente.
Tale inesistenza era stata, invece, esclusa dal Tribunale penale di Pordenone, che, con la citata sentenza n.80/2018, aveva assolto il sig. dal reato inizialmente Pt_2 ipotizzato, anche sulla base degli elementi istruttori ivi offerti e recepiti (testimonianze dei sigg.ri e , dipendenti di , condannando il Tes_1 Tes_2 Parte_1 Pt_2 solo per un reato di evasione dell'IVA.
Tale condanna, però, sarebbe irrilevante ai nostri fini, sia perché l'IVA era espressamente esclusa dal finanziamento regionale, sia perché il reato era stato, infine, escluso, nei successivi gradi di giudizio, in particolare dalla Corte di Cassazione.
Ulteriore elemento valutativo rilevante era dato dal fatto che il Tribunale di Pordenone aveva escluso che la lettera del sig. MB inviata a contenesse un Parte_1 disconoscimento della prestazione, avendo, piuttosto, il MB, fatto riferimento solo a meri segni grafici del documento diversi da quelli originali.
Oltre a ciò, come correttamente ritenuto dal Tribunale di Pordenone, era irrilevante anche l'assenza di documenti di trasporto di merce, stigmatizzata dalla GdF, trattandosi di prestazione di mera attività di progettazione.
7.3. Con un terzo ordine di argomentazioni, l'appellante ha sostenuto che dalla già richiamata pronuncia penale (Trib. PN sent. 80/2018) e dal relativo contenuto di accertamento, potesse desumersi l'infondatezza dell'accusa di falsità della dichiarazione sostitutiva allegata alla pratica per il finanziamento e alla relativa rendicontazione. Ciò in quanto:
- la fattura n.28 del 2011 era stata effettivamente pagata alla MB, senza alcuna retrocessione di denaro;
- la mancanza di specifica verifica sull'esistenza del prototipo (e quindi, a fortiori, della progettazione della relativa scheda tecnica), era dovuta a un difetto iniziale di interesse dei funzionari regionali che, pur avendo fatto un sopralluogo, si erano concentrati su altre fatture oggetto di rendicontazione;
- al contrario, vi erano molteplici principi di prova che dimostravano l'effettiva realizzazione del prototipo.
Le difese della Regione FVG in appello
pag. 6/14 8. Con comparsa depositata il 24.9.2024 si è costituita in questa sede la Regione FVG resistendo e chiedendo il rigetto dell'appello.
8.1. Anzitutto, la difesa della convenuta Regione FVG ha sostenuto l'inammissibilità dell'appello, sia per genericità – nella specie della mancata indicazione dei capi della sentenza impugnati-, sia perché, fondandosi la sentenza appellata – contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante - su una pluralità di elementi o motivi, ciascuno dei quali sufficiente a sorreggere la decisione, la difesa di aveva ritenuto di Parte_1 concentrarsi su uno solo di essi (quello relativo alla fattura n.28/2011 emessa da MB).
8.2. L'appellata, poi, nel merito, ha proposto una diversa lettura della, più volte citata, sentenza penale n.80/2018 del Tribunale di Pordenone.
Il giudice penale, infatti, aveva riconosciuto la falsità soggettiva della fattura in esame (n.28/2011 emessa da MB) – con conseguente falsa identificazione di un soggetto autore della prestazione, integrante la fattispecie di cui all'art. 75 del dpr 445/2000 -. La pronuncia nel merito era stata confermata dalla Corte di Appello di Trieste e non modificata, nella sostanza, dalla Corte di Cassazione, che si era limitata a dichiarare prescritto il reato.
D'altro canto, aggiunge l'appellata, solo le sentenze penali di assoluzione possono produrre gli effetti di cui agli artt. 652 e 654 cpp.
8.3. Né rileva, nel presente giudizio, la sentenza del Tribunale di Pordenone n. 659/2020, che ha assolto il sig. dai reati fiscali ivi ascritti. Tale Controparte_4 pronuncia, infatti, fa riferimento alla fattura n.36 dd.30.1.0.2010, riguardante “ricerche di mercato effettuate nel periodo tra il mese di luglio ed il mese di ottobre 2010 con imponibile di euro 16.100,00, più IVA per un totale di euro 19.320,00”, fattura che, pur se emessa dalla stessa impresa MB, non è rilevante ai fini della revoca del contributo.
Piuttosto, esaminando il contenuto della sentenza e il materiale da essa utilizzato emergerebbero ulteriori irregolarità: ad esempio, il sig. avrebbe dichiarato che Pt_2 all'epoca non conosceva il sig. MB, che gli era stato indicato da una persona che aveva contatti nei paesi dell'est Europa.
Altra anomalia: dai documenti prodotti dalla stessa in primo grado Parte_1 risulterebbe che la stessa, dopo avere ricevuto un primo preventivo da parte dell'impresa MB, avesse chiesto un secondo preventivo a tale Elav, scegliendo il primo perché più economico. Dai medesimi documenti prodotti da Parte_1 risulterebbe che quest'ultima aveva formulato l'ordine di acquisto a MB mesi prima di richiedere il secondo preventivo a Elav.
8.4. Nemmeno la vicenda sottostante la sentenza del Tribunale di Gorizia n. 506/2019, pure citata dall'appellante, rileva nel caso di specie: non riguarda, infatti, fatture emesse da fornitori, pagate da e da questa presentate per la rendicontazione, ma Parte_1
pag. 7/14 fatture emessa dalla stessa e, quindi, del tutto estranee alla materia del Parte_1 contendere.
8.5. Quanto all'effettiva realizzazione del progetto, l'appellata ha ammesso che l'impresa aveva fatto visionare un prototipo, che, però, unitamente all'effettiva realizzazione del progetto, non era poi stato valutato a causa delle molte irregolarità riscontrate e dell'insufficienza della documentazione prodotta.
Se da un lato risulta quindi fondamentale che vi sia corrispondenza tra l'iniziativa ammessa a contributo e quella effettivamente realizzata, per garantire tale corrispondenza è necessario che i beni e i servizi ammessi a contributo siano non solo acquisiti, dimostrandone il pagamento, ma soprattutto effettivamente utilizzati e resi nell'ambito del progetto, in quanto ritenuti strumentali allo stesso ed indispensabili alla sua realizzazione.
Di quanto sopra non sarebbe stata fornita adeguata prova.
9. Le parti hanno poi replicato e controdedotto, depositando le memorie ex art. 352 c.p.c. e, con provvedimento sostitutivo dell'udienza del 30.9.2025, il consigliere istruttore, sulla scorta delle soprariportate conclusioni, ha riservato di riferire al collegio per la decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
10. Iniziando dalle questioni preliminari, l'appello non pare inammissibile per genericità dei motivi.
Basti, a tal fine, richiamare l'insegnamento della Corte di Cassazione, a nostro avviso tuttora valido anche nell'attuale formulazione delle norme di riferimento:
“Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. alla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. (Cass. Sez. U -, Sentenza n. 27199 del 16/11/2017 (Rv. 645991 - 01).
In buona sostanza, l'appellante ha sostenuto l'insussistenza di validi motivi per la revoca del finanziamento pubblico, essendosi rivelati infondati, anche alla luce dei successivi sviluppi in sede penale, i rilievi a suo tempo formulati dalla Regione e l'ipotesi dell'inesistenza di una delle operazioni fatturate e contabilizzate a giustificazione del contributo erogato.
pag. 8/14 Si tratta di argomentazione ben percepibile dalla lettura degli atti dell'appellante e volta ad una rivisitazione radicale del capo principale (unico) di rigetto, della sentenza impugnata.
11. L'appello, inoltre, non è inammissibile per mancanza di confronto effettivo con tutte le ragioni poste, dal giudice di primo grado, a fondamento della propria decisione, avendo l'appellante, comunque, anche se in via subordinata, o ad abundantiam, trattato tutte le questioni oggetto di valutazione da parte del giudice in primo grado.
Vero è, in particolare, che l'appellante ha sostenuto che la materia del contendere dovesse limitarsi alle valutazioni riguardanti la sola operazione oggetto della fattura 28/2011 (relativa alla consulenza prestata da MB per una scheda elettrica) e non anche alla fattura n.3310/2011 (di Cortem spa per mappatura termica e prove di isolamento sui componenti del prototipo).
Tuttavia, tra le argomentazioni e produzioni sviluppate da parte appellante vi sono anche quelle che riguardano il procedimento penale nel quale sarebbero venute in esame circostanze pertinenti l'operazione oggetto della fattura 3310/2011 (cfr. pagg. 8 e 9 dell'atto di appello).
12. Venendo al merito, giova evidenziare, condividendo questa Corte una premessa decisionale del giudice di primo grado non contrastata dall'appellante, che il petitum sostanziale veicola, in questa sede, una domanda di accertamento negativo degli elementi che la PA ha posto a fondamento della revoca del contributo.
Tale domanda non risulta formulata espressamente dall'appellante, che ha sempre riproposto, anche in questa sede, le domande (di nullità o annullamento di specifici atti o provvedimenti della PA) avanzate avanti al giudice amministrativo. Tuttavia, appurato che non è controverso tra le parti che si tratti di diritti soggettivi del privato e di atti paritetici o vincolati della PA, il petitum sostanziale del quale il giudice civile è chiamato ad occuparsi presuppone, necessariamente e logicamente, anche se in modo incidentale, proprio l'accertamento dei presupposti della revoca.
In tale ottica, peraltro, è espressamente formulato l'atto di citazione in appello di a differenza di quello introduttivo del primo grado di giudizio in Parte_1 riassunzione.
13. Ciò detto, il primo punto che merita di essere evidenziato è che nessuno dei procedimenti penali allegati dall'appellante è stato definito con una sentenza che possa fare stato tra le parti nel presente procedimento.
13.1. In primo luogo, quanto alle sentenze esitate in assoluzione, per la mancata allegazione che ai procedimenti penali abbia partecipato o sia stata posta in grado di farlo, la Regione FVG come parte civile (cfr. art. 652 e 654 c.p.p.).
13.2. In secondo luogo, quanto al procedimento avanti al Tribunale di Gorizia, esitato nella sentenza n. 506/2019, di assoluzione per insussistenza del fatto, vi è da dire che, pag. 9/14 sebbene l'ipotesi di reato avesse riguardo a questioni simili - trattandosi di tentata truffa in concorso con altri soggetti per l'ottenimento o il mantenimento, di contributi regionali -, e avesse data in un periodo temporale prossimo al nostro -accertamento nel 2014 e contributi riconosciuti nel 2012-, i fatti oggetto di accertamento sono del tutto diversi.
Diverso è il contributo di cui si discute (relativo a un progetto per studio e sviluppo di
“isolatori passanti adatti ad essere installati in zone pericolose”), e, ovviamente, diverse le fatture che inizialmente erano state ritenute non regolari.
13.3. Quanto al procedimento avanti al Tribunale di Pordenone, esitato nella sentenza n.659/2020, pure di assoluzione per insussistenza del fatto, basti evidenziare che, l'ipotesi accusatoria era quella di dichiarazione fraudolenta con utilizzo di fatture per operazioni inesistenti (art.2 D.L.vo 74/2000) e che, oggetto del procedimento, erano tre fatture, nessuna delle quali risulta rilevante, per essere stata utilizzata per argomentare la revoca del contributo di cui si discute in questa sede.
13.4. Quanto al procedimento avanti al Tribunale di Pordenone, esitato, in primo grado, nella sentenza n.80/2018, il discorso è più articolato, ma il risultato, alla fine, non cambia.
13.4.1. La materia del contendere è, in parte, sovrapponibile con quella del presente procedimento, dato che i reati ipotizzati (tentata truffa ai danni della Regione, emissione e utilizzo di fattura per operazione inesistente) riguardavano proprio la vicenda del contributo qui in esame. Inoltre, l'unica fattura che era individuata, in sede penale, come inesistente, era la n.28 del 21.11.2011, emessa da MB DO, pure posta a fondamento della revoca qui in esame.
13.4.2. Tuttavia, a fronte di tale astratta pertinenza, gli esiti del processo penale non fanno stato in questa sede, sia per il preliminare motivo, già sopra evidenziato, dell'assenza di partecipazione della Regione in veste di parte civile, sia per gli ulteriori motivi di seguito esposti.
La sentenza penale di primo grado ha sì assolto gli imputati dai primi due reati ascritti (tentata truffa – per quanto interessa il - e emissione di fattura per operazione CP_4 inesistente), ma non sulla scorta di un accertamento pieno, bensì, con “formula dubitativa” (rif. punto 5.2., pag. 8 della sentenza prodotta in causa).
Convince, in proposito, il costante insegnamento della Corte di Cassazione, secondo il quale (enfasi aggiunta):
“Ai sensi dell'art. 652 (nell'ambito del giudizio civile di danni) e dell'art. 654 (nell'ambito di altri giudizi civili) c.p.p., il giudicato di assoluzione ha effetto preclusivo nel giudizio civile solo quando contenga un effettivo e specifico accertamento circa l'insussistenza o del fatto o della partecipazione dell'imputato e non anche quando l'assoluzione sia determinata dall'accertamento dell'insussistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto o l'attribuibilità di esso all'imputato e cioé quando l'assoluzione sia stata pronunziata a
pag. 10/14 norma dell'art. 530, comma 2, c.p.p.; inoltre l'accertamento contenuto in una sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata perché il fatto non costituisce reato non ha efficacia di giudicato, ai sensi dell'art. 652 c.p.p., nel giudizio civile di danno, nel quale, in tal caso, compete al giudice il potere di accertare autonomamente, con pienezza di cognizione, i fatti dedotti in giudizio e di pervenire a soluzioni e qualificazioni non vincolate dall'esito del processo penale.” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4764 del 11/03/2016 (Rv. 639372 - 01).
13.4.3. Oltre a ciò, anticipando argomentazioni dell'appellata Regione FVG, deve concludersi che nemmeno il capo condannatorio, pur confermato da due gradi di giudizio di merito, possa dirsi fare stato tra le parti ex art.651 c.p.p.
Si richiama e condivide, al riguardo la seguente massima, confermativa di pronuncia più risalente della Corte di Cassazione a Sezioni Unite (enfasi aggiunta):
“In tema di giudicato, la disposizione di cui all'art. 652 c.p.p., così come quelle degli artt. 651, 653 e 654 dello stesso codice, costituisce un'eccezione al principio dell'autonomia e della separazione dei giudizi penale e civile e non è, pertanto, applicabile in via analogica oltre i casi espressamente previsti. Ne consegue che soltanto la sentenza penale irrevocabile di assoluzione (per essere rimasto accertato che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima), pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni ed il risarcimento del danno, mentre le sentenze di non doversi procedere perché il reato è estinto per prescrizione o per amnistia non hanno alcuna efficacia extrapenale, a nulla rilevando che il giudice penale, per pronunciare la sentenza di proscioglimento, abbia dovuto accertare i fatti e valutarli giuridicamente;
ne consegue, altresì, che, nel caso da ultimo indicato il giudice civile, pur tenendo conto degli elementi di prova acquisiti in sede penale, deve interamente ed autonomamente rivalutare il fatto in contestazione.”. (Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 16422 del 12/06/2024 (Rv. 671370 - 01), conf. Cass. SU sent. 1768/2011).
14. Ovviamente, come vedremo tra breve, l'inefficacia del giudicato penale in quanto tale, non toglie che il contenuto accertativo della sentenza penale, come pure l'esito dei mezzi istruttori ivi assunti, possano essere utilizzati anche in questa sede, nell'ambito del libero apprezzamento del giudice.
15. Anche gli ulteriori motivi di appello sono infondati.
15.1. L'appellante ha, sostanzialmente, riesaminato alcuni degli elementi indiziari tenuti in conto dal Tribunale, sostenendo che gli stessi fossero privi di efficacia probatoria.
15.2. Ha errato, però, l'appellante, nel ritenere che dal contenuto della più volte citata sentenza del Tribunale penale di Pordenone n.80/2018 si potesse ricavare, ad esempio, la confutazione dell'ipotesi dell'inesistenza – senza specificazione se oggettiva e/o soggettiva - dell'operazione fatturata.
Al riguardo basti porre attenzione a due ordini di valutazioni.
pag. 11/14 15.2.1. In primo luogo, relativamente all'odierna materia del contendere, non rileva solamente l'inesistenza oggettiva, ma anche quella soggettiva della prestazione fatturata, trattandosi di fenomeno che ha l'effetto di occultare il reale autore della prestazione, rendendo così difficoltosi, se non impossibili, i doverosi riscontri e le verifiche che la PA è tenuta a porre in essere, nell'ambito dell'erogazioni di pubbliche sovvenzioni.
E comunque, nel decreto di revoca del contributo si parla esplicitamente di inesistenza soggettiva della prestazione.
E che la difesa dell'appellante non si sia realmente confrontata con l'ipotesi dell'inesistenza soggettiva, si ricava, in modo chiaro, dal seguente brano della comparsa conclusionale (enfasi nel testo):
“Motivi revoca contributo - III Capoverso
<< Considerato inoltre che nella medesima sentenza si legge che “Gli elementi evidenziati costituiscono indizi gravi, precisi e concordanti, i quali impongono di affermare, oltre ogni ragionevole dubbio, che la fattura oggetto di contestazione riguarda operazione soggettivamente inesistente” >>.
Valgono le considerazioni sopra esposte: all'esito dell'esame istruttorio espletato, il giudicato penale ha stabilito in via definitiva che la prestazione è esistente.
Non serve argomentare null'altro.”
15.2.2. Ulteriori elementi attengono al tema dell'onere della prova. Il petitum sostanziale di cui si è già detto (accertamento negativo dei presupposti per la revoca del contributo), porta con sé, in questa sede civile, una controversia nella quale, al pari e in analogia con quanto accade nell'ambito delle controversie in tema di risoluzione del contratto e responsabilità contrattuale, spetta al contraente tenuto alla prestazione tipica l'onere di provare di avere, e bene, adempiuto.
Nel caso di specie spettava a allegare e provare l'esistenza oggettiva e Parte_1 soggettiva delle prestazioni oggetto delle fatture rendicontate, il che, come visto, non è avvenuto.
A poco giova, a tal fine, il contenuto probatorio di una sentenza penale che, ben diversamente, è l'esito di un giudizio nel quale l'onere della prova è tutto a carico della parte pubblica e, come nel caso di specie, porta ad assoluzione anche nel caso della sussistenza di un mero ragionevole dubbio di non colpevolezza.
15.2.3. Quanto fin qui ritenuto è di per sé più che sufficiente a confermare la sentenza appellata, ma, ad abundantiam, deve ritenersi che quanto sopra porti anche alla non veridicità dell'autodichiarazione prodotta da per l'ottenimento del contributo. Parte_1
In tale dichiarazione, datata 9.5.2000, a pag.3, si legge che:
“l'impresa per la realizzazione del progetto suddetto ha effettivamente acquisito i beni e servizi oggetto della rendicontazione ed effettivamente sostenuto le relative spese
pag. 12/14 dettagliate nell'allegato 2 al modulo di rendicontazione, comprovate dai titoli di spesa allegati formalmente regolari”.
Trattandosi di materia che involge l'utilizzo di denaro pubblico, laddove si fa riferimento all'effettiva acquisizione dei beni e servizi oggetto di rendicontazione, ci si riferisce non solo all'oggetto della prestazione, ma anche alla persona del prestatore. Pare quasi superfluo rammentare che non è indifferente alla PA la destinazione economica finale dei contributi erogati, e che è elemento pacificamente prioritario poter effettuare controlli al riguardo.
Ma oltre a ciò, la dichiarazione sostitutiva pone in diretta correlazione i beni e i servizi con i relativi titoli di spesa, aggiungendo che deve trattarsi di titoli regolari nella forma. Questo non accade, nel caso di specie, quando a giustificazione di una spesa si produce una fattura intestata a soggetto diverso dal reale prestatore dell'attività. Il titolo non è né regolare né veritiero.
16. Ad ulteriore riprova dell'esistenza di elementi contrari alla tesi della esistenza oggettiva e soggettiva della prestazione, non può non notarsi quanto emerge dal contenuto degli esami che lo stesso ha reso in sede penale, così come riportati Pt_2 nelle sentenze prodotte dalla difesa di . Parte_1
Nell'ambito della sentenza del Tribunale di Pordenone n. 80/2018, in relazione alla fattura n.28 dd. 21.11.2011 emessa da MB DO (per consulenza in progettazione di scheda elettronica), ha dichiarato che “non aveva mai Pt_2 conosciuto MB, né si era mai relazionato con lui nell'incarico di progettazione. L'unico suo referente era stato un certo , identificato da lui con il nome Per_1 completo di . La circostanza è stata confermata dallo stesso imputato Persona_2 nel corso del suo esame dibattimentale (trascrizione, pagg. 7 e 10).”.
Dalla lettura della sentenza penale del Tribunale di Pordenone n. 659/2020, relativa, tra l'altro, ad una diversa, ma precedente, fattura emessa sempre da MB DO (fattura n.36 del 30.10.2010, per ricerche di mercato effettuate tra luglio e ottobre 2010) emerge che, in sede di esame, l'ivi imputato avrebbe dichiarato di avere Pt_2 personalmente incaricato il sig. MB – che si presentava come soggetto in possesso contatti con imprese estere – di effettuare ricerche di mercato in paesi dell'est Europa, al fine di delocalizzare la sua attività (sentenza citata, pag.3).
La contraddizione tra le due dichiarazioni dello stesso soggetto, legale rappresentante di in merito alla conoscenza e ai contatti, talora diretti, talora solo mediati, Parte_1 con il MB, è ulteriore elemento che conferma la decisione del giudice di primo grado.
17. Da quanto sopra discende il rigetto dell'appello, la conferma della sentenza impugnata, la condanna dell'appellante, per la soccombenza, alle spese del presente grado di giudizio, liquidate secondo parametri medi di riferimento, tenuto conto del pag. 13/14 valore indicato (€.56.698,29) e, comunque, come da nota spese depositata il 19.5.2025:
€.1.134,00 per studio, €.921,00 per fase introduttiva, €.1.843,00 per fase istruttoria,
€.1.911,00 per la fase decisionale), oltre spese generali (15%) e con il riconoscimento degli oneri riflessi ((24,343%, ex art.1, co. 208 L. 266/2005), in sostituzione di iva e cpa, essendo stata, la Regione FVG patrocinata dalla rispettiva Avvocatura interna (sulla liquidazione, in tale ipotesi, degli oneri riflessi, v. Cass. S.U. 3592/2023).
18. Dato il totale rigetto dell'appello sussistono i presupposti ex art.13 co.1 quater D.P.R. 115/2002 per porre, a carico dell'appellante, il pagamento di un importo pari a quello già dovuto per contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.76/2024 RG, così decide:
1. rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto: Parte_1
- conferma integralmente la sentenza appellata, del Tribunale di Trieste n.407/2023 pubblicata il 25/7/2023;
2 - condanna a rifondere all'appellata Regione FVG le spese di lite del Parte_1 presente grado di giudizio, che liquida in complessivi €.5.809,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% dei compensi, oltre oneri riflessi come per legge.
3. Dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art.13 co.1 quater D.P.R. 115/2002 a carico dell'appellante.
Manda la Cancelleria per quanto di competenza.
Trieste, 25.11.2025.
Consigliere estensore Presidente dott. Sergio Carnimeo dott. Arturo Picciotto
pag. 14/14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Trieste
Sezione prima civile
R.G. 76/2024
La Corte D'Appello di Trieste, Sezione prima civile, in persona dei magistrati: dott. Arturo Picciotto Presidente dott. Daniele Venier Consigliere dott. Sergio Carnimeo Consigliere istruttore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 76/2024 R.G., promossa con atto di citazione in appello notificato il 26.2.2024 e iscritto a ruolo il 4.3.2024, da con sede legale in San Vito al Tagliamento (Pn), via Buia n. 3, in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore signor , nato a Parte_2
VA (Pn) il 18.01.1955, ivi residente in Località Ponte Delizia n. 10 int. 2, rappresentata e difesa dall'avv. Lorenzo Marzona e con domicilio eletto presso lo stesso in Spilimbergo, via Mazzini n. 28, giusta mandato agli atti in allegato all'atto di costituzione innanzi al T.A.R. di Trieste;
- appellante - contro
, in persona del Presidente Controparte_1 della Regione in carica on. dott. , rappresentata e difesa, - come da Controparte_2 delibera della Giunta regionale n. 1167 del 2 agosto 2024 e da procura alle liti rilasciata su foglio separato da considerarsi unito in calce alla comparsa di risposta in Appello - dall'avv. Beatrice Croppo dell'Avvocatura della Regione, con elezione di domicilio presso l'Ufficio dell'Avvocatura della Regione sito in Trieste, Piazza Unità d'Italia n. 1;
- appellata -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Trieste n.407/2023 pronunciata il 18-25.7.2023, R.G. 2868/2020, non notificata – Altre controversie di diritto amministrativo -.
1 CONCLUSIONI
Per l'appellante, come da memoria autorizzata, depositata il 4.4.2025:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Trieste, ogni diversa eccezione e deduzione disattesa, insiste per l'accoglimento delle proprie eccezioni, domande e seguenti conclusioni:
- accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in totale riforma della Sentenza n. 407/2023 emessa dal Tribunale di Trieste, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
“- nel merito: dichiarare la nullità e/o annullare:
- il Decreto della Controparte_3
, n. 368/PROTUR del 13.2.2019 (doc. 1);
[...]
- la nota di trasmissione del 13.2.2019 (doc. 2);
- la nota della Controparte_3
, n. prot. 000470/P del 16.1.2019, avente ad
[...] oggetto “Bando POR FESR 2007-2013 - Attività 1.1. a) Settore Industria DGR n. 116/2010 - Pratica 343/FERS. Avvio del procedimento di revoca della concessione del contributo” (doc. 3);
- nonché ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Con espressa riserva di formulare in altro giudizio ulteriori domande compresa quella per richiedere il risarcimento di tutti i danni subiti dalla ricorrente a causa del comportamento illegittimo delle Amministrazioni;
- in via istruttoria: come da memoria istruttoria datata 02.07.2021 anche in relazione alla richiesta di CTU nonché si ribadisce la richiesta dell'ordine alla Regione di esibizione ex art. 210 c.p.c. del doc. 22 allegato al PVC della GdF del 16.09.2013 citato da controparte nei propri atti di primo grado, ma mai prodotto”.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio nonché al ricorso al Capo dello Stato e alla fase del giudizio innanzi al TAR.
Per parte appellata, come in note depositate il 24.3.2025:
Voglia codesta Ecc.ma Corte adita: nel merito:
- respingere l'appello proposto in quanto in ogni caso nullo, inammissibile ed infondato per le ragioni esposte negli scritti difensivi e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 407/2023 del Tribunale di Trieste qui impugnata;
pag. 2/14 - rigettare, quindi, tutte le domande formulate dall'appellante; in via istruttoria:
-rigettare tutte le istanze istruttorie avanzate dall'appellante in quanto inammissibili, tardive e irrilevanti.
Si chiede la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di giudizio.
FATTI DI CAUSA Fatti incontestati
1. ha ottenuto, oltre 10 anni fa, dalla Regione FVG, un contributo di Parte_1 euro 56.698,29, nell'ambito delle iniziative per “Incentivazione alla ricerca industriale, sviluppo e innovazione delle imprese”, a fronte di un progetto relativo a uno “Studio di un generatore di vapore ad induzione da applicare alle saune ad uso domestico” (decreti regionali n.1510/IND del 16.9.2011 e n. 2309/INDART del 24.6.2014).
2. In sede di rendicontazione del contributo sono stati fatti dei controlli su alcune fatture a campione e sono state segnalate alla Guardia di Finanza alcune irregolarità, per le ulteriori verifiche.
3. A seguito dell'avvio di indagini e procedimenti penali anche sui fatti in questione, la Regione FVG, dapprima, ha sospeso il procedimento di erogazione e, infine, per tali motivi ed ulteriori irregolarità ritenute, con decreto n.368/PROTUR dd. 13.2.2019, ha revocato la concessione.
4. Avverso il suddetto provvedimento di revoca, ha presentato ricorso al Parte_1
Presidente della Repubblica, e, secondariamente, al giudice amministrativo. La fase processuale avanti al GA si è conclusa con la sentenza n. 285/2019 del TAR FVG (doc.I della produzione in primo grado) che ha declinato la propria giurisdizione in Parte_1 favore di quella del GO, ritenendo trattarsi di controversia relativa alla fase di rendicontazione del contributo, nel quale la PA non aveva esercitato poteri autoritativi, ma assunto atti paritetici, a fronte del diritto soggettivo del beneficiario al contributo riconosciuto (cfr. Cass. SU ord. 25 gennaio 2013, n. 1776 e 10 luglio 2006, n.15618).
Il procedimento è stato, quindi, riassunto da avanti al Tribunale di Parte_1
Trieste, ivi formulando domande di accertamento e dichiarazione della nullità o di annullamento del provvedimento di revoca e degli atti amministrativi presupposti, connessi e conseguenziali, con riserva di agire in separata sede per il risarcimento dei danni.
La sentenza impugnata
5. Il Tribunale di Trieste, all'esito del procedimento suindicato, istruito solo documentalmente:
- ha qualificato l'azione di quale azione di accertamento negativo Parte_1 dell'esistenza dei presupposti per la revoca del contributo;
pag. 3/14 - ha respinto la domanda nel merito, confermando la correttezza dell'operato della pubblica amministrazione.
6.1. Venendo allo specifico, il primo costo portato a rendiconto e relativo a prestazione non comprovata, è stato quello oggetto della fattura n.3310/2011, emessa da Cortem S.p.a., per la “mappatura termica della componentistica elettronica di gestione e controllo mediante telecamera infrarossi…”.
In tal caso, a seguito delle richieste di chiarimenti della PA, non avrebbe Parte_1 fornito elementi giustificativi sufficienti. La Guardia di Finanza aveva segnalato, in proposito: una descrizione generica della prestazione, l'assenza di relazioni tecniche sulle prove effettuate, l'assenza di documenti di trasporto relativi alla merce movimentata da una società all'altra. E ancora, sempre a seguito di controlli della Guardia di Finanza, era stata rinvenuta una fattura emessa da , nei confronti di Parte_1
Cortem s.p.a., quindi, a parti invertite, e dello stesso importo di quella rendicontata.
6.2. La seconda prestazione rimasta non provata è quella oggetto della fattura n.28 del 21 novembre 2011, emessa dall'impresa DO MB nei confronti di Parte_1
avente ad oggetto una consulenza per la progettazione della scheda elettronica di
[...] controllo del generatore di vapore per saune domestiche, per un corrispettivo di euro 12.650,00 oltre iva.
Orbene, dai controlli della Guardia di Finanza era emerso che l'impresa di DO MB si occupava di tutt'altro (commercio di pellami all'ingrosso), era risultata evasore fiscale totale, ed aveva, in seguito, cessato l'attività.
Inoltre, i contatti tra legale rappresentante di e MB erano Pt_2 Parte_1 stati sempre intermediati da altro soggetto – come dichiarato dal in sede penale Pt_2
-, ed il sig. MB aveva, nella sostanza, disconosciuto la fattura in questione, con raccomandata del 8.1.2013, evidenziando che, in detto documento, erano stati utilizzati
“ragione sociale e grafico modificati”.
A tale proposito, va anche aggiunto che il Tribunale di Pordenone, in sede penale, aveva ritenuto trattarsi di operazione soggettivamente inesistente, condannando, quindi, il
Tale condanna era stata confermate in Corte di appello a Trieste e il Pt_2 procedimento era infine esitato in una pronuncia di prescrizione del reato pronunciata dalla Corte di Cassazione.
6.3. Tali elementi concorrevano a far ritenere non veritiera la dichiarazione sostitutiva di atto notorio dd.
9.5.2012 formulata da nell'ambito degli atti di Parte_1 partecipazione al bando, nei seguenti termini: “l'impresa per la realizzazione del progetto suddetto ha effettivamente acquisito i beni e servizi oggetto della rendicontazione ed effettivamente sostenuto le relative spese dettagliate nell'allegato 2 al modulo di rendicontazione, comprovate dai titoli di spesa allegati formalmente regolari”.
pag. 4/14 In tal senso, il giudice di primo grado ha richiamato giurisprudenza amministrativa pertinente sul punto (Consiglio di Stato, sez. V, 15/03/2017, n. 11721), ritenendo atto dovuto, la revoca del contributo.
6.4. Da ultimo, non rileverebbe, in senso contrario, l'esito assolutorio di altro procedimento penale del Tribunale di Pordenone (sent. n. 659/2020), che aveva sì assolto il dai reati fiscali ascrittigli, ma solo con riferimento a diversa fattura Pt_2
(n.36/2010) non oggetto di rilievi in questa sede.
I motivi di appello
7. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha impugnato la sentenza Parte_1 di primo grado chiedendone l'integrale annullamento o riforma e formulando le conclusioni sopra riportate.
7.1. Preliminarmente, l'appellante ha sostenuto che, poiché la revoca del contributo ad opera della Regione FVG era stata fondata sulla presunta falsità della sola fattura n.28 del 2011 emessa da MB, la materia del contendere, in questa sede, non poteva validamente estendersi anche alla fattura n.3310/2011 di Cortem s.p.a..
7.2. Ha poi sostenuto, l'appellante, che gli esiti di alcuni procedimenti penali, pertinenti la materia del contendere, tutti favorevoli al avrebbero efficacia probatoria Pt_2 anche in questa sede, tanto più che la revoca del contributo era stata decisa sulla base della medesima relazione della GdF che aveva, poi, dato origine a diversi procedimenti penali.
Questi, in particolare, i procedimenti penali richiamati.
1) Procedimento avanti al Tribunale di Pordenone, esitato nella sentenza n.80/2018, con assoluzione piena in relazione all'esistenza della prestazione, essendo stata, secodo l'appellante, accertata l'effettività della stessa. La sentenza portava una condanna del sig. solo in relazione all'evasione dell'IVA in misura pari a €.2.656,50 e, da Pt_2 ultimo era stata annullata senza rinvio dalla Corte di Cassazione n.13953/2022 per prescrizione (doc. XVII).
2) Procedimento avanti al Tribunale di Gorizia esitato in sentenza n. 506/2019, con assoluzione piena e accertamento dell'effettività di tutte le prestazioni ivi contestate.
3) Procedimento avanti al Tribunale di Pordenone, esitato nella sentenza n.659/2020, esitato in assoluzione piena con accertamento dell'effettività di tutte le prestazioni eseguite. 1 “La non veridicità della dichiarazione sostitutiva presentata comporta la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti, senza che tale disposizione (per la cui applicazione si prescinde dalla condizione soggettiva del dichiarante, rispetto alla quale sono irrilevanti il complesso delle giustificazioni addotte) lasci alcun margine di discrezionalità alle Amministrazioni” (cfr., per tutte, Consiglio di Stato, sez. V, 15/03/2017, n. 1172). pag. 5/14 Secondo l'appellante gli esiti assolutori in sede penale farebbero stato anche in sede civile ex artt.652 e 654 c.p.p.
7.2. Con ulteriori argomentazioni, l'appellante ha esaminato le possibili questioni connesse alla fattura n.28/2011 emessa da DO MB nei confronti di Parte_1
(progettazione della scheda elettronica di controllo del generatore di vapore a induzione per uso domestico).
Secondo l'appellante la Regione aveva revocato il contributo a sul Parte_1 presupposto che si trattasse di operazione oggettivamente inesistente.
Tale inesistenza era stata, invece, esclusa dal Tribunale penale di Pordenone, che, con la citata sentenza n.80/2018, aveva assolto il sig. dal reato inizialmente Pt_2 ipotizzato, anche sulla base degli elementi istruttori ivi offerti e recepiti (testimonianze dei sigg.ri e , dipendenti di , condannando il Tes_1 Tes_2 Parte_1 Pt_2 solo per un reato di evasione dell'IVA.
Tale condanna, però, sarebbe irrilevante ai nostri fini, sia perché l'IVA era espressamente esclusa dal finanziamento regionale, sia perché il reato era stato, infine, escluso, nei successivi gradi di giudizio, in particolare dalla Corte di Cassazione.
Ulteriore elemento valutativo rilevante era dato dal fatto che il Tribunale di Pordenone aveva escluso che la lettera del sig. MB inviata a contenesse un Parte_1 disconoscimento della prestazione, avendo, piuttosto, il MB, fatto riferimento solo a meri segni grafici del documento diversi da quelli originali.
Oltre a ciò, come correttamente ritenuto dal Tribunale di Pordenone, era irrilevante anche l'assenza di documenti di trasporto di merce, stigmatizzata dalla GdF, trattandosi di prestazione di mera attività di progettazione.
7.3. Con un terzo ordine di argomentazioni, l'appellante ha sostenuto che dalla già richiamata pronuncia penale (Trib. PN sent. 80/2018) e dal relativo contenuto di accertamento, potesse desumersi l'infondatezza dell'accusa di falsità della dichiarazione sostitutiva allegata alla pratica per il finanziamento e alla relativa rendicontazione. Ciò in quanto:
- la fattura n.28 del 2011 era stata effettivamente pagata alla MB, senza alcuna retrocessione di denaro;
- la mancanza di specifica verifica sull'esistenza del prototipo (e quindi, a fortiori, della progettazione della relativa scheda tecnica), era dovuta a un difetto iniziale di interesse dei funzionari regionali che, pur avendo fatto un sopralluogo, si erano concentrati su altre fatture oggetto di rendicontazione;
- al contrario, vi erano molteplici principi di prova che dimostravano l'effettiva realizzazione del prototipo.
Le difese della Regione FVG in appello
pag. 6/14 8. Con comparsa depositata il 24.9.2024 si è costituita in questa sede la Regione FVG resistendo e chiedendo il rigetto dell'appello.
8.1. Anzitutto, la difesa della convenuta Regione FVG ha sostenuto l'inammissibilità dell'appello, sia per genericità – nella specie della mancata indicazione dei capi della sentenza impugnati-, sia perché, fondandosi la sentenza appellata – contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante - su una pluralità di elementi o motivi, ciascuno dei quali sufficiente a sorreggere la decisione, la difesa di aveva ritenuto di Parte_1 concentrarsi su uno solo di essi (quello relativo alla fattura n.28/2011 emessa da MB).
8.2. L'appellata, poi, nel merito, ha proposto una diversa lettura della, più volte citata, sentenza penale n.80/2018 del Tribunale di Pordenone.
Il giudice penale, infatti, aveva riconosciuto la falsità soggettiva della fattura in esame (n.28/2011 emessa da MB) – con conseguente falsa identificazione di un soggetto autore della prestazione, integrante la fattispecie di cui all'art. 75 del dpr 445/2000 -. La pronuncia nel merito era stata confermata dalla Corte di Appello di Trieste e non modificata, nella sostanza, dalla Corte di Cassazione, che si era limitata a dichiarare prescritto il reato.
D'altro canto, aggiunge l'appellata, solo le sentenze penali di assoluzione possono produrre gli effetti di cui agli artt. 652 e 654 cpp.
8.3. Né rileva, nel presente giudizio, la sentenza del Tribunale di Pordenone n. 659/2020, che ha assolto il sig. dai reati fiscali ivi ascritti. Tale Controparte_4 pronuncia, infatti, fa riferimento alla fattura n.36 dd.30.1.0.2010, riguardante “ricerche di mercato effettuate nel periodo tra il mese di luglio ed il mese di ottobre 2010 con imponibile di euro 16.100,00, più IVA per un totale di euro 19.320,00”, fattura che, pur se emessa dalla stessa impresa MB, non è rilevante ai fini della revoca del contributo.
Piuttosto, esaminando il contenuto della sentenza e il materiale da essa utilizzato emergerebbero ulteriori irregolarità: ad esempio, il sig. avrebbe dichiarato che Pt_2 all'epoca non conosceva il sig. MB, che gli era stato indicato da una persona che aveva contatti nei paesi dell'est Europa.
Altra anomalia: dai documenti prodotti dalla stessa in primo grado Parte_1 risulterebbe che la stessa, dopo avere ricevuto un primo preventivo da parte dell'impresa MB, avesse chiesto un secondo preventivo a tale Elav, scegliendo il primo perché più economico. Dai medesimi documenti prodotti da Parte_1 risulterebbe che quest'ultima aveva formulato l'ordine di acquisto a MB mesi prima di richiedere il secondo preventivo a Elav.
8.4. Nemmeno la vicenda sottostante la sentenza del Tribunale di Gorizia n. 506/2019, pure citata dall'appellante, rileva nel caso di specie: non riguarda, infatti, fatture emesse da fornitori, pagate da e da questa presentate per la rendicontazione, ma Parte_1
pag. 7/14 fatture emessa dalla stessa e, quindi, del tutto estranee alla materia del Parte_1 contendere.
8.5. Quanto all'effettiva realizzazione del progetto, l'appellata ha ammesso che l'impresa aveva fatto visionare un prototipo, che, però, unitamente all'effettiva realizzazione del progetto, non era poi stato valutato a causa delle molte irregolarità riscontrate e dell'insufficienza della documentazione prodotta.
Se da un lato risulta quindi fondamentale che vi sia corrispondenza tra l'iniziativa ammessa a contributo e quella effettivamente realizzata, per garantire tale corrispondenza è necessario che i beni e i servizi ammessi a contributo siano non solo acquisiti, dimostrandone il pagamento, ma soprattutto effettivamente utilizzati e resi nell'ambito del progetto, in quanto ritenuti strumentali allo stesso ed indispensabili alla sua realizzazione.
Di quanto sopra non sarebbe stata fornita adeguata prova.
9. Le parti hanno poi replicato e controdedotto, depositando le memorie ex art. 352 c.p.c. e, con provvedimento sostitutivo dell'udienza del 30.9.2025, il consigliere istruttore, sulla scorta delle soprariportate conclusioni, ha riservato di riferire al collegio per la decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
10. Iniziando dalle questioni preliminari, l'appello non pare inammissibile per genericità dei motivi.
Basti, a tal fine, richiamare l'insegnamento della Corte di Cassazione, a nostro avviso tuttora valido anche nell'attuale formulazione delle norme di riferimento:
“Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. alla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. (Cass. Sez. U -, Sentenza n. 27199 del 16/11/2017 (Rv. 645991 - 01).
In buona sostanza, l'appellante ha sostenuto l'insussistenza di validi motivi per la revoca del finanziamento pubblico, essendosi rivelati infondati, anche alla luce dei successivi sviluppi in sede penale, i rilievi a suo tempo formulati dalla Regione e l'ipotesi dell'inesistenza di una delle operazioni fatturate e contabilizzate a giustificazione del contributo erogato.
pag. 8/14 Si tratta di argomentazione ben percepibile dalla lettura degli atti dell'appellante e volta ad una rivisitazione radicale del capo principale (unico) di rigetto, della sentenza impugnata.
11. L'appello, inoltre, non è inammissibile per mancanza di confronto effettivo con tutte le ragioni poste, dal giudice di primo grado, a fondamento della propria decisione, avendo l'appellante, comunque, anche se in via subordinata, o ad abundantiam, trattato tutte le questioni oggetto di valutazione da parte del giudice in primo grado.
Vero è, in particolare, che l'appellante ha sostenuto che la materia del contendere dovesse limitarsi alle valutazioni riguardanti la sola operazione oggetto della fattura 28/2011 (relativa alla consulenza prestata da MB per una scheda elettrica) e non anche alla fattura n.3310/2011 (di Cortem spa per mappatura termica e prove di isolamento sui componenti del prototipo).
Tuttavia, tra le argomentazioni e produzioni sviluppate da parte appellante vi sono anche quelle che riguardano il procedimento penale nel quale sarebbero venute in esame circostanze pertinenti l'operazione oggetto della fattura 3310/2011 (cfr. pagg. 8 e 9 dell'atto di appello).
12. Venendo al merito, giova evidenziare, condividendo questa Corte una premessa decisionale del giudice di primo grado non contrastata dall'appellante, che il petitum sostanziale veicola, in questa sede, una domanda di accertamento negativo degli elementi che la PA ha posto a fondamento della revoca del contributo.
Tale domanda non risulta formulata espressamente dall'appellante, che ha sempre riproposto, anche in questa sede, le domande (di nullità o annullamento di specifici atti o provvedimenti della PA) avanzate avanti al giudice amministrativo. Tuttavia, appurato che non è controverso tra le parti che si tratti di diritti soggettivi del privato e di atti paritetici o vincolati della PA, il petitum sostanziale del quale il giudice civile è chiamato ad occuparsi presuppone, necessariamente e logicamente, anche se in modo incidentale, proprio l'accertamento dei presupposti della revoca.
In tale ottica, peraltro, è espressamente formulato l'atto di citazione in appello di a differenza di quello introduttivo del primo grado di giudizio in Parte_1 riassunzione.
13. Ciò detto, il primo punto che merita di essere evidenziato è che nessuno dei procedimenti penali allegati dall'appellante è stato definito con una sentenza che possa fare stato tra le parti nel presente procedimento.
13.1. In primo luogo, quanto alle sentenze esitate in assoluzione, per la mancata allegazione che ai procedimenti penali abbia partecipato o sia stata posta in grado di farlo, la Regione FVG come parte civile (cfr. art. 652 e 654 c.p.p.).
13.2. In secondo luogo, quanto al procedimento avanti al Tribunale di Gorizia, esitato nella sentenza n. 506/2019, di assoluzione per insussistenza del fatto, vi è da dire che, pag. 9/14 sebbene l'ipotesi di reato avesse riguardo a questioni simili - trattandosi di tentata truffa in concorso con altri soggetti per l'ottenimento o il mantenimento, di contributi regionali -, e avesse data in un periodo temporale prossimo al nostro -accertamento nel 2014 e contributi riconosciuti nel 2012-, i fatti oggetto di accertamento sono del tutto diversi.
Diverso è il contributo di cui si discute (relativo a un progetto per studio e sviluppo di
“isolatori passanti adatti ad essere installati in zone pericolose”), e, ovviamente, diverse le fatture che inizialmente erano state ritenute non regolari.
13.3. Quanto al procedimento avanti al Tribunale di Pordenone, esitato nella sentenza n.659/2020, pure di assoluzione per insussistenza del fatto, basti evidenziare che, l'ipotesi accusatoria era quella di dichiarazione fraudolenta con utilizzo di fatture per operazioni inesistenti (art.2 D.L.vo 74/2000) e che, oggetto del procedimento, erano tre fatture, nessuna delle quali risulta rilevante, per essere stata utilizzata per argomentare la revoca del contributo di cui si discute in questa sede.
13.4. Quanto al procedimento avanti al Tribunale di Pordenone, esitato, in primo grado, nella sentenza n.80/2018, il discorso è più articolato, ma il risultato, alla fine, non cambia.
13.4.1. La materia del contendere è, in parte, sovrapponibile con quella del presente procedimento, dato che i reati ipotizzati (tentata truffa ai danni della Regione, emissione e utilizzo di fattura per operazione inesistente) riguardavano proprio la vicenda del contributo qui in esame. Inoltre, l'unica fattura che era individuata, in sede penale, come inesistente, era la n.28 del 21.11.2011, emessa da MB DO, pure posta a fondamento della revoca qui in esame.
13.4.2. Tuttavia, a fronte di tale astratta pertinenza, gli esiti del processo penale non fanno stato in questa sede, sia per il preliminare motivo, già sopra evidenziato, dell'assenza di partecipazione della Regione in veste di parte civile, sia per gli ulteriori motivi di seguito esposti.
La sentenza penale di primo grado ha sì assolto gli imputati dai primi due reati ascritti (tentata truffa – per quanto interessa il - e emissione di fattura per operazione CP_4 inesistente), ma non sulla scorta di un accertamento pieno, bensì, con “formula dubitativa” (rif. punto 5.2., pag. 8 della sentenza prodotta in causa).
Convince, in proposito, il costante insegnamento della Corte di Cassazione, secondo il quale (enfasi aggiunta):
“Ai sensi dell'art. 652 (nell'ambito del giudizio civile di danni) e dell'art. 654 (nell'ambito di altri giudizi civili) c.p.p., il giudicato di assoluzione ha effetto preclusivo nel giudizio civile solo quando contenga un effettivo e specifico accertamento circa l'insussistenza o del fatto o della partecipazione dell'imputato e non anche quando l'assoluzione sia determinata dall'accertamento dell'insussistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto o l'attribuibilità di esso all'imputato e cioé quando l'assoluzione sia stata pronunziata a
pag. 10/14 norma dell'art. 530, comma 2, c.p.p.; inoltre l'accertamento contenuto in una sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata perché il fatto non costituisce reato non ha efficacia di giudicato, ai sensi dell'art. 652 c.p.p., nel giudizio civile di danno, nel quale, in tal caso, compete al giudice il potere di accertare autonomamente, con pienezza di cognizione, i fatti dedotti in giudizio e di pervenire a soluzioni e qualificazioni non vincolate dall'esito del processo penale.” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4764 del 11/03/2016 (Rv. 639372 - 01).
13.4.3. Oltre a ciò, anticipando argomentazioni dell'appellata Regione FVG, deve concludersi che nemmeno il capo condannatorio, pur confermato da due gradi di giudizio di merito, possa dirsi fare stato tra le parti ex art.651 c.p.p.
Si richiama e condivide, al riguardo la seguente massima, confermativa di pronuncia più risalente della Corte di Cassazione a Sezioni Unite (enfasi aggiunta):
“In tema di giudicato, la disposizione di cui all'art. 652 c.p.p., così come quelle degli artt. 651, 653 e 654 dello stesso codice, costituisce un'eccezione al principio dell'autonomia e della separazione dei giudizi penale e civile e non è, pertanto, applicabile in via analogica oltre i casi espressamente previsti. Ne consegue che soltanto la sentenza penale irrevocabile di assoluzione (per essere rimasto accertato che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima), pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni ed il risarcimento del danno, mentre le sentenze di non doversi procedere perché il reato è estinto per prescrizione o per amnistia non hanno alcuna efficacia extrapenale, a nulla rilevando che il giudice penale, per pronunciare la sentenza di proscioglimento, abbia dovuto accertare i fatti e valutarli giuridicamente;
ne consegue, altresì, che, nel caso da ultimo indicato il giudice civile, pur tenendo conto degli elementi di prova acquisiti in sede penale, deve interamente ed autonomamente rivalutare il fatto in contestazione.”. (Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 16422 del 12/06/2024 (Rv. 671370 - 01), conf. Cass. SU sent. 1768/2011).
14. Ovviamente, come vedremo tra breve, l'inefficacia del giudicato penale in quanto tale, non toglie che il contenuto accertativo della sentenza penale, come pure l'esito dei mezzi istruttori ivi assunti, possano essere utilizzati anche in questa sede, nell'ambito del libero apprezzamento del giudice.
15. Anche gli ulteriori motivi di appello sono infondati.
15.1. L'appellante ha, sostanzialmente, riesaminato alcuni degli elementi indiziari tenuti in conto dal Tribunale, sostenendo che gli stessi fossero privi di efficacia probatoria.
15.2. Ha errato, però, l'appellante, nel ritenere che dal contenuto della più volte citata sentenza del Tribunale penale di Pordenone n.80/2018 si potesse ricavare, ad esempio, la confutazione dell'ipotesi dell'inesistenza – senza specificazione se oggettiva e/o soggettiva - dell'operazione fatturata.
Al riguardo basti porre attenzione a due ordini di valutazioni.
pag. 11/14 15.2.1. In primo luogo, relativamente all'odierna materia del contendere, non rileva solamente l'inesistenza oggettiva, ma anche quella soggettiva della prestazione fatturata, trattandosi di fenomeno che ha l'effetto di occultare il reale autore della prestazione, rendendo così difficoltosi, se non impossibili, i doverosi riscontri e le verifiche che la PA è tenuta a porre in essere, nell'ambito dell'erogazioni di pubbliche sovvenzioni.
E comunque, nel decreto di revoca del contributo si parla esplicitamente di inesistenza soggettiva della prestazione.
E che la difesa dell'appellante non si sia realmente confrontata con l'ipotesi dell'inesistenza soggettiva, si ricava, in modo chiaro, dal seguente brano della comparsa conclusionale (enfasi nel testo):
“Motivi revoca contributo - III Capoverso
<< Considerato inoltre che nella medesima sentenza si legge che “Gli elementi evidenziati costituiscono indizi gravi, precisi e concordanti, i quali impongono di affermare, oltre ogni ragionevole dubbio, che la fattura oggetto di contestazione riguarda operazione soggettivamente inesistente” >>.
Valgono le considerazioni sopra esposte: all'esito dell'esame istruttorio espletato, il giudicato penale ha stabilito in via definitiva che la prestazione è esistente.
Non serve argomentare null'altro.”
15.2.2. Ulteriori elementi attengono al tema dell'onere della prova. Il petitum sostanziale di cui si è già detto (accertamento negativo dei presupposti per la revoca del contributo), porta con sé, in questa sede civile, una controversia nella quale, al pari e in analogia con quanto accade nell'ambito delle controversie in tema di risoluzione del contratto e responsabilità contrattuale, spetta al contraente tenuto alla prestazione tipica l'onere di provare di avere, e bene, adempiuto.
Nel caso di specie spettava a allegare e provare l'esistenza oggettiva e Parte_1 soggettiva delle prestazioni oggetto delle fatture rendicontate, il che, come visto, non è avvenuto.
A poco giova, a tal fine, il contenuto probatorio di una sentenza penale che, ben diversamente, è l'esito di un giudizio nel quale l'onere della prova è tutto a carico della parte pubblica e, come nel caso di specie, porta ad assoluzione anche nel caso della sussistenza di un mero ragionevole dubbio di non colpevolezza.
15.2.3. Quanto fin qui ritenuto è di per sé più che sufficiente a confermare la sentenza appellata, ma, ad abundantiam, deve ritenersi che quanto sopra porti anche alla non veridicità dell'autodichiarazione prodotta da per l'ottenimento del contributo. Parte_1
In tale dichiarazione, datata 9.5.2000, a pag.3, si legge che:
“l'impresa per la realizzazione del progetto suddetto ha effettivamente acquisito i beni e servizi oggetto della rendicontazione ed effettivamente sostenuto le relative spese
pag. 12/14 dettagliate nell'allegato 2 al modulo di rendicontazione, comprovate dai titoli di spesa allegati formalmente regolari”.
Trattandosi di materia che involge l'utilizzo di denaro pubblico, laddove si fa riferimento all'effettiva acquisizione dei beni e servizi oggetto di rendicontazione, ci si riferisce non solo all'oggetto della prestazione, ma anche alla persona del prestatore. Pare quasi superfluo rammentare che non è indifferente alla PA la destinazione economica finale dei contributi erogati, e che è elemento pacificamente prioritario poter effettuare controlli al riguardo.
Ma oltre a ciò, la dichiarazione sostitutiva pone in diretta correlazione i beni e i servizi con i relativi titoli di spesa, aggiungendo che deve trattarsi di titoli regolari nella forma. Questo non accade, nel caso di specie, quando a giustificazione di una spesa si produce una fattura intestata a soggetto diverso dal reale prestatore dell'attività. Il titolo non è né regolare né veritiero.
16. Ad ulteriore riprova dell'esistenza di elementi contrari alla tesi della esistenza oggettiva e soggettiva della prestazione, non può non notarsi quanto emerge dal contenuto degli esami che lo stesso ha reso in sede penale, così come riportati Pt_2 nelle sentenze prodotte dalla difesa di . Parte_1
Nell'ambito della sentenza del Tribunale di Pordenone n. 80/2018, in relazione alla fattura n.28 dd. 21.11.2011 emessa da MB DO (per consulenza in progettazione di scheda elettronica), ha dichiarato che “non aveva mai Pt_2 conosciuto MB, né si era mai relazionato con lui nell'incarico di progettazione. L'unico suo referente era stato un certo , identificato da lui con il nome Per_1 completo di . La circostanza è stata confermata dallo stesso imputato Persona_2 nel corso del suo esame dibattimentale (trascrizione, pagg. 7 e 10).”.
Dalla lettura della sentenza penale del Tribunale di Pordenone n. 659/2020, relativa, tra l'altro, ad una diversa, ma precedente, fattura emessa sempre da MB DO (fattura n.36 del 30.10.2010, per ricerche di mercato effettuate tra luglio e ottobre 2010) emerge che, in sede di esame, l'ivi imputato avrebbe dichiarato di avere Pt_2 personalmente incaricato il sig. MB – che si presentava come soggetto in possesso contatti con imprese estere – di effettuare ricerche di mercato in paesi dell'est Europa, al fine di delocalizzare la sua attività (sentenza citata, pag.3).
La contraddizione tra le due dichiarazioni dello stesso soggetto, legale rappresentante di in merito alla conoscenza e ai contatti, talora diretti, talora solo mediati, Parte_1 con il MB, è ulteriore elemento che conferma la decisione del giudice di primo grado.
17. Da quanto sopra discende il rigetto dell'appello, la conferma della sentenza impugnata, la condanna dell'appellante, per la soccombenza, alle spese del presente grado di giudizio, liquidate secondo parametri medi di riferimento, tenuto conto del pag. 13/14 valore indicato (€.56.698,29) e, comunque, come da nota spese depositata il 19.5.2025:
€.1.134,00 per studio, €.921,00 per fase introduttiva, €.1.843,00 per fase istruttoria,
€.1.911,00 per la fase decisionale), oltre spese generali (15%) e con il riconoscimento degli oneri riflessi ((24,343%, ex art.1, co. 208 L. 266/2005), in sostituzione di iva e cpa, essendo stata, la Regione FVG patrocinata dalla rispettiva Avvocatura interna (sulla liquidazione, in tale ipotesi, degli oneri riflessi, v. Cass. S.U. 3592/2023).
18. Dato il totale rigetto dell'appello sussistono i presupposti ex art.13 co.1 quater D.P.R. 115/2002 per porre, a carico dell'appellante, il pagamento di un importo pari a quello già dovuto per contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.76/2024 RG, così decide:
1. rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto: Parte_1
- conferma integralmente la sentenza appellata, del Tribunale di Trieste n.407/2023 pubblicata il 25/7/2023;
2 - condanna a rifondere all'appellata Regione FVG le spese di lite del Parte_1 presente grado di giudizio, che liquida in complessivi €.5.809,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% dei compensi, oltre oneri riflessi come per legge.
3. Dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art.13 co.1 quater D.P.R. 115/2002 a carico dell'appellante.
Manda la Cancelleria per quanto di competenza.
Trieste, 25.11.2025.
Consigliere estensore Presidente dott. Sergio Carnimeo dott. Arturo Picciotto
pag. 14/14