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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 03/04/2025, n. 1320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1320 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 10710/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice Onorario,
Avv. Gaetano Grillo, all'udienza odierna ha pronunciato, a seguito di discussione orale disposta ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., sostituita da note scritte depositate telematicamente, la seguente definitiva
SENTENZ A
nell a caus a ci vil e is critt a nel R uol o General e degli affari civili contenziosi sotto il numero d'ordine 10710 dell 'anno 2017
TRA
, el ettivam ent e dom i cili ato in B ari presso lo st udi o Pt_1 Pt_2
degli avv.t i Rem igio Antoni cell i e Agat a Greco, che l o rappresent ano e difendono in virtù di mandato allegato all'atto di citazione
- ATTORE -
E
i n persona del suo legale Controparte_1
rappresent ant e pro tempore, elettivam ente domiciliata in Monopoli
presso lo studio dell'avv. Giuseppe Ciaccia, che la rappresenta e difende in vi rtù di mandato allegato alla comparsa di costi tuzione e ri spost a
- CONVENUT A -
Oggetto: usu capi on e
Ragi oni in fatto e in diri tto d ella deci si one Con atto di citazione ritualmente notificato, , assumendo di Parte_3
possedere, animo domini, dal 1982 in maniera pacifica, pubblica ed ininterrotta,
l'immobile terraneo denominato “chiesetta di Santa Caterina”, sito in Monopoli alla via
Santa Caterina n. 9, riportato in catasto al foglio 11, particella 3283, conveniva in giudizio la al fine di ottenere declaratoria in Controparte_2
acquisto in suo favore, per usucapione, della proprietà del detto immobile.
Premetteva l'attore che il detto immobile era stato detenuto, prima di lui, a far data dagli anni '60, dai suoi genitori, e , i quali lo avevano Controparte_3 CP_4
adibito dapprima a stalla e deposito di attrezzi agricoli e poi a deposito di masserizie e ad autorimessa, tant'è che il aveva richiesto ed ottenuto dal Comune Controparte_3
di Monopoli l'autorizzazione n. 276/1982 per l'utilizzo del passo carrabile a servizio dell'immobile stesso.
Aggiungeva che l'immobile, consistente in una chiesa sconsacrata da tempo immemore e non adibito a finalità di culto, era stato dichiarato alienabile dal
[...]
Controparte_5
giusta provvedimento del 5.3.2015.
[...]
Precisava, inoltre, che, sin dal 1985, i suoi genitori prima ed egli in seguito avevano pagato la tassa smaltimento rifiuti per l'immobile stesso.
La convenuta si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare,
l'improcedibilità dell'azione per essere il bene oggetto della domanda “riconosciuto bene di interesse culturale” con DDR del 30.5.2014, rettificato con DDR del 24.7.2014,
per cui lo stesso doveva considerarsi bene indisponibile, e, nel merito, l'infondatezza della domanda, concludendo per il suo rigetto.
pag. 2/9 In corso di istruttoria veniva ammesso - ma non espletato - l'interrogatorio formale del legale rappresentante della convenuta e venivano escussi i testimoni addotti CP_1
dall'attore, mentre venivano rigettate le istanze istruttorie della convenuta, giusta ordinanza del 18 aprile 2018.
Con decreto del 26 marzo 2025 veniva disposta la trattazione della causa per l'udienza odierna mediante il deposito di note scritte recanti le conclusioni, note ritualmente depositate dalle parti costituite.
Nell'udienza odierna, quindi, il giudice ha pronunciato la presente sentenza.
Va, in primo luogo, rigettata l'eccezione preliminare sollevata dalla convenuta,
posto che proprio quest'ultima ha dedotto che, con provvedimento del 5.3.2015, il
“ha autorizzato la vendita del cespite immobiliare in Controparte_5
questione”, circostanza che conferma la commerciabilità del bene.
Peraltro, alcuna norma codicistica include le chiese tra i beni demaniali, per cui,
come per i beni degli enti ecclesiastici, anche le chiese sono soggette alle regole della proprietà privata, con l'unica limitazione, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 831 c.c., relativa al divieto che siano sottratte alla loro destinazione, qualora destinate all'uso del culto, circostanza che non ricorre nella fattispecie, trattandosi di chiesa “sconsacrata”, posto che, per effetto della sconsacrazione, cessa il carattere sacro del bene e, quindi, la sua destinazione.
Di conseguenza, anche per gli edifici di culto non è esclusa la possibilità
dell'usucapione a favore di chi abbia posseduto per il tempo prescritto.
E che si tratti, in effetti, di una chiesa sconsacrata, è confermato dalla documentazione versata in atti dalla stessa convenuta e, più precisamente, dalla nota del pag. 3/9 28.10.2015 dell'Ordinario Diocesano - peraltro priva di firma - relativa all'avviso di accertamento relativo all'ICI per l'anno 2010, nella cui tabella riassuntiva degli immobili il cespite al n. 29, indicato come “Via Santa Caterina n. 9”, è descritto, nella corrispondente finca “Note”, come “Ex chiesa di Santa Caterina”.
Per l'effetto, trattandosi di una chiesetta sconsacrata, la stessa può essere oggetto di trasferimento senza alcuna limitazione.
Passando alla disamina del merito della vicenda, il giudicante ritiene che l'attore abbia provato, sia a mezzo della documentazione prodotta, sia dell'istruttoria svolta, i fatti posti a fondamento della sua domanda di usucapione.
Quanto alla documentazione versata in atti dall'attore, va valorizzata, in primo luogo, l'ordinanza del 2 agosto 2017, emessa dalla Terza Sezione Civile di questo
Tribunale all'esito di ricorso ex art. 700 c.p.c. iscritto al n. 6569/2017 R.G., promosso dalla Diocesi qui convenuta ed inteso alla restituzione, da parte del del bene CP_3
oggetto di usucapione.
Nella parte motiva della detta ordinanza - con la quale il ricorso della veniva CP_1
rigettato - il Giudice, muovendo dalla circostanza che la non aveva fornito CP_1
prova della sua titolarità del diritto di proprietà della chiesetta, né dell'atto amministrativo del 29.12.1988, “asseritamente attributivo della titolarità della “ex
Chiesa Santa Caterina”, precisava come “parte resistente ha sconfessato l'assunto di
parte avversa secondo cui l'occupazione dell'immobile de quo sarebbe avvenuta
abusivamente e sine titulo”, dal momento che, “dalla documentazione allegata al
fascicolo di parte resistente risulta che il già a far data dal 2004, agiva a CP_3
tutela della proprietà del ridetto immobile chiedendo l'intervento dell'Amministrazione
pag. 4/9 comunale di Monopoli per la occupazione abusiva da parte di terzi dello spiazzo
antistante il locale sito alla via Caterina n. 9, che pagava le utenze in virtù della
detenzione dell'immobile (tassa rifiuti) e che chiedeva ed otteneva persino un passo
carrabile per vietare il transito dinnanzi al ridetto locale”.
Sempre della documentazione prodotta dall'attore, merita considerazione la
“Autorizzazione all'apertura di “Passo carrabile” per il locale civico n. 9 via S.
Caterina”, concessa dal al padre del Controparte_6 Controparte_3 Parte_3
, il 14 dicembre 1982, prot. n. 15571/82, e tutt'ora valida, giusta la conferma
[...]
fornita dal con nota del 14.6.2017, prot. n. 32507, pure versata in Controparte_6
atti dall'attore.
Quanto, poi, alla espletata - ed articolata - prova testimoniale, ammessa soltanto per parte attrice, vanno valorizzate le dichiarazioni rese dai testi dalla stessa addotti -
dichiarazioni, peraltro, neppure contestate dalla convenuta - i quali hanno confermato gli assunti di parte attrice.
In particolare, , e CP_4 Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
, escussi nell'udienza del 6.12.2018, hanno dichiarato, quanto alla Testimone_4
prima, che “da almeno quarant'anni e forse più l'immobile non è più adibito a chiesa e
lo deteniamo noi per la rimessa degli attrezzi da lavoro… la ex chiesetta è dotata di
contatori elettrici e del passo carrabile”, quanto alla seconda, “che l'immobile è nella
disponibilità della famiglia da tempo immemore… e successivamente del CP_3
senza soluzione di continuità”, quanto al terzo, “che da almeno 50 Parte_3
anni l'immobile in questione è nella disponibilità della famiglia Il CP_7 CP_3
lo utilizzava come stalla mentre lo ha adibito a deposito e ne sostiene le
[...] Pt_2
pag. 5/9 spese. Da che io ricordi è sempre stato in loro possesso e in loro proprietà e utilizzato
come rimessa. Nulla so in merito alla circostanza che fosse una chiesa”, quanto al quarto: “conosco da circa 45 anni e da sempre la famiglia ha Controparte_3
posseduto l'immobile in oggetto che è stato utilizzato come stalla e rimessa da sempre.
Attualmente viene utilizzato da per il deposito di attrezzi ed altro”, quanto Pt_2
all'ultimo: “So che l'immobile oggetto di causa è nella disponibilità della famiglia
sin dal 1960, quando ho iniziato a frequentare il sig. CP_3 Persona_1
L'immobile era utilizzato come stalla e attualmente è utilizzato come magazzino…
Nulla so riguardo alla circostanza che fosse precedentemente una chiesa e che
tantomeno alcuni ne abbiano rivendicato la proprietà”, mentre i testi e Persona_1
escussi nell'udienza del 4.4.2019, hanno dichiarato, quanto al Testimone_5
primo: “fin dai primi ricorsi dell'infanzia i miei familiari, i miei genitori, mio fratello
ed io abbiamo sempre utilizzato l'immobile sito in Monopoli alla via Santa Caterina n.
9. Tale immobile, ubicato nel centro storico, era utilizzato dapprima come stalla al fine
di ricoverare il cavallo di proprietà familiare, successivamente come garage (tant'è che
vi era anche l'autorizzazione a passo carrabile), poi a deposito di famiglia ed infine a
magazzino di merci. Preciso che le modalità di impiego di cui ho detto innanzi hanno
sempre coinvolto i miei zii, i miei genitori e mio fratello fin dal 1982 mio Per_2
fratello aveva assunto il pieno ed esclusivo controllo ed utilizzo dell'immobile in Pt_2
questione… nell'immobile… non vi è mai stata alcuna attività di culto”, e, quanto alla seconda: “fin dal 1991… utilizzavo l'immobile al fine di ricoverare la mia bicicletta,
abitando nelle vicinanze di detto deposito… ho avuto conoscenza diretta dell'utilizzo
pag. 6/9 dell'immobile da parte di e preciso che lo stesso era utilizzato anche Parte_3
dai suoi genitori e prima ancora anche di suoi familiari (zii)”.
infine, nipote dell'attore, escussa nell'udienza del 7.11.2019, ha Controparte_8
dichiarato: “fin da piccola età ho avuto accesso nell'immobile in questione che era già
nella disponibilità di mio nonno preciso che detto locale è stato Controparte_9
sempre nella piena ed ininterrotta disponibilità del nonno e dello zio posso Per_2
precisare di aver avuto accesso numerosissime volte nell'immobile… per via della
presenza del cavallo sino al compimento dei miei 11/10 anni, successivamente per il
ricovero della autovettura del nonno, a seguire per le necessità di deposito di beni vari
anche relativi all'attività di ristorazione svolta da mio zio (con il Parte_3
quale ho collaborato per circa 15 anni) ed infine sino a circa 2 anni fa per il ricovero
della bici e motociclo di mia proprietà…. Confermo altresì che, con certezza assoluta,
non si sono svolti riti di culto religiosi… ricordo di aver usufruito di energia elettrica
per illuminare il locale innanzi detto sino a circa 2 anni fa”.
A fronte di tali risultanze, la Diocesi convenuta non ha fornito prova di segno contrario.
Inoltre, va pure considerato il comportamento processuale di essa convenuta, il cui legale rappresentante non si è presentato a rendere l'interrogatorio formale deferitogli,
con ciò consentendo al Giudice, ai sensi e per gli effetti dell'art. 232 c.p.c., di ritenere ammessi i fatti addotti nei capitoli di interrogatorio, valutato ogni altro elemento di prova emerso nel corso del giudizio.
Ciò posto, vanno ritenuti sussistenti, in capo all'attore, i requisiti prescritti dall'art.
pag. 7/9 possesso paterno al proprio.
Né osta a tale acquisto il riconoscimento dell'immobile quale “ bene di interesse culturale”, posto che l'autorizzazione alla sua alienazione, recante prescrizioni circa le
“condizioni di fruizione pubblica”, interveniva con provvedimento della Direzione
Regionale per i Beni culturali e Paesaggistici della Puglia del
[...]
del 5 marzo 2015, data alla quale era già decorso il Controparte_5
termine ventennale utile all'acquisto per usucapione in capo all'odierno attore, termine decorrente quantomeno dal 1982, epoca in cui il possesso era esercitato dal CP_3
giusta l'autorizzazione al passo carrabile concessagli dal Comune di
[...]
Monopoli.
Non v'è luogo a provvedere in ordine alla trascrizione della presente sentenza, in quanto il relativo adempimento si configura come onere della parte interessata, che potrà darvi seguito di sua iniziativa.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, anche per la procedura di mediazione, come da dispositivo, secondo i parametri del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, in riferimento al valore della controversia ed all'attività svolta.
La presente sentenza si ha per pubblicata con la sottoscrizione, seguita dall'immediato deposito in cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 35 disp. att.
c.p.c.
P.Q.M.
il Giudice Onorario del Tribunale di Bari - Sezione Prima Civile, Avv. Gaetano Grillo,
definitivamente pronunciando:
pag. 8/9 1. Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara l'intervenuta usucapione, in favore di nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_3
), della piena proprietà dell'immobile in Monopoli alla C.F._1
via Santa Caterina n. 9, piano terra, riportato nel catasto fabbricati di detto
Comune al foglio 11, particella 3283, cat. C/3, classe 1, consistenza 46 mq.,
rendita € 106,91.
2. Condanna la in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di , delle Parte_3
spese e competenze tutte del giudizio, che liquida in complessivi € 7.018,06, dei quali € 5.645,36 per il presente giudizio, comprensivi di € 568,36 per esborsi, ed
€ 1.372,70, di cui € 49,70 per esborsi, per la procedura di mediazione, il tutto oltre rimborso forfettario ed oneri accessori come per legge.
Bari, lì 3 aprile 2025
Il Giudice Onorario
Avv. Gaetano Grillo
pag. 9/9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1158 c.c. per l'acquisto della proprietà del bene immobile in questione, avendo unito il
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice Onorario,
Avv. Gaetano Grillo, all'udienza odierna ha pronunciato, a seguito di discussione orale disposta ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., sostituita da note scritte depositate telematicamente, la seguente definitiva
SENTENZ A
nell a caus a ci vil e is critt a nel R uol o General e degli affari civili contenziosi sotto il numero d'ordine 10710 dell 'anno 2017
TRA
, el ettivam ent e dom i cili ato in B ari presso lo st udi o Pt_1 Pt_2
degli avv.t i Rem igio Antoni cell i e Agat a Greco, che l o rappresent ano e difendono in virtù di mandato allegato all'atto di citazione
- ATTORE -
E
i n persona del suo legale Controparte_1
rappresent ant e pro tempore, elettivam ente domiciliata in Monopoli
presso lo studio dell'avv. Giuseppe Ciaccia, che la rappresenta e difende in vi rtù di mandato allegato alla comparsa di costi tuzione e ri spost a
- CONVENUT A -
Oggetto: usu capi on e
Ragi oni in fatto e in diri tto d ella deci si one Con atto di citazione ritualmente notificato, , assumendo di Parte_3
possedere, animo domini, dal 1982 in maniera pacifica, pubblica ed ininterrotta,
l'immobile terraneo denominato “chiesetta di Santa Caterina”, sito in Monopoli alla via
Santa Caterina n. 9, riportato in catasto al foglio 11, particella 3283, conveniva in giudizio la al fine di ottenere declaratoria in Controparte_2
acquisto in suo favore, per usucapione, della proprietà del detto immobile.
Premetteva l'attore che il detto immobile era stato detenuto, prima di lui, a far data dagli anni '60, dai suoi genitori, e , i quali lo avevano Controparte_3 CP_4
adibito dapprima a stalla e deposito di attrezzi agricoli e poi a deposito di masserizie e ad autorimessa, tant'è che il aveva richiesto ed ottenuto dal Comune Controparte_3
di Monopoli l'autorizzazione n. 276/1982 per l'utilizzo del passo carrabile a servizio dell'immobile stesso.
Aggiungeva che l'immobile, consistente in una chiesa sconsacrata da tempo immemore e non adibito a finalità di culto, era stato dichiarato alienabile dal
[...]
Controparte_5
giusta provvedimento del 5.3.2015.
[...]
Precisava, inoltre, che, sin dal 1985, i suoi genitori prima ed egli in seguito avevano pagato la tassa smaltimento rifiuti per l'immobile stesso.
La convenuta si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare,
l'improcedibilità dell'azione per essere il bene oggetto della domanda “riconosciuto bene di interesse culturale” con DDR del 30.5.2014, rettificato con DDR del 24.7.2014,
per cui lo stesso doveva considerarsi bene indisponibile, e, nel merito, l'infondatezza della domanda, concludendo per il suo rigetto.
pag. 2/9 In corso di istruttoria veniva ammesso - ma non espletato - l'interrogatorio formale del legale rappresentante della convenuta e venivano escussi i testimoni addotti CP_1
dall'attore, mentre venivano rigettate le istanze istruttorie della convenuta, giusta ordinanza del 18 aprile 2018.
Con decreto del 26 marzo 2025 veniva disposta la trattazione della causa per l'udienza odierna mediante il deposito di note scritte recanti le conclusioni, note ritualmente depositate dalle parti costituite.
Nell'udienza odierna, quindi, il giudice ha pronunciato la presente sentenza.
Va, in primo luogo, rigettata l'eccezione preliminare sollevata dalla convenuta,
posto che proprio quest'ultima ha dedotto che, con provvedimento del 5.3.2015, il
“ha autorizzato la vendita del cespite immobiliare in Controparte_5
questione”, circostanza che conferma la commerciabilità del bene.
Peraltro, alcuna norma codicistica include le chiese tra i beni demaniali, per cui,
come per i beni degli enti ecclesiastici, anche le chiese sono soggette alle regole della proprietà privata, con l'unica limitazione, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 831 c.c., relativa al divieto che siano sottratte alla loro destinazione, qualora destinate all'uso del culto, circostanza che non ricorre nella fattispecie, trattandosi di chiesa “sconsacrata”, posto che, per effetto della sconsacrazione, cessa il carattere sacro del bene e, quindi, la sua destinazione.
Di conseguenza, anche per gli edifici di culto non è esclusa la possibilità
dell'usucapione a favore di chi abbia posseduto per il tempo prescritto.
E che si tratti, in effetti, di una chiesa sconsacrata, è confermato dalla documentazione versata in atti dalla stessa convenuta e, più precisamente, dalla nota del pag. 3/9 28.10.2015 dell'Ordinario Diocesano - peraltro priva di firma - relativa all'avviso di accertamento relativo all'ICI per l'anno 2010, nella cui tabella riassuntiva degli immobili il cespite al n. 29, indicato come “Via Santa Caterina n. 9”, è descritto, nella corrispondente finca “Note”, come “Ex chiesa di Santa Caterina”.
Per l'effetto, trattandosi di una chiesetta sconsacrata, la stessa può essere oggetto di trasferimento senza alcuna limitazione.
Passando alla disamina del merito della vicenda, il giudicante ritiene che l'attore abbia provato, sia a mezzo della documentazione prodotta, sia dell'istruttoria svolta, i fatti posti a fondamento della sua domanda di usucapione.
Quanto alla documentazione versata in atti dall'attore, va valorizzata, in primo luogo, l'ordinanza del 2 agosto 2017, emessa dalla Terza Sezione Civile di questo
Tribunale all'esito di ricorso ex art. 700 c.p.c. iscritto al n. 6569/2017 R.G., promosso dalla Diocesi qui convenuta ed inteso alla restituzione, da parte del del bene CP_3
oggetto di usucapione.
Nella parte motiva della detta ordinanza - con la quale il ricorso della veniva CP_1
rigettato - il Giudice, muovendo dalla circostanza che la non aveva fornito CP_1
prova della sua titolarità del diritto di proprietà della chiesetta, né dell'atto amministrativo del 29.12.1988, “asseritamente attributivo della titolarità della “ex
Chiesa Santa Caterina”, precisava come “parte resistente ha sconfessato l'assunto di
parte avversa secondo cui l'occupazione dell'immobile de quo sarebbe avvenuta
abusivamente e sine titulo”, dal momento che, “dalla documentazione allegata al
fascicolo di parte resistente risulta che il già a far data dal 2004, agiva a CP_3
tutela della proprietà del ridetto immobile chiedendo l'intervento dell'Amministrazione
pag. 4/9 comunale di Monopoli per la occupazione abusiva da parte di terzi dello spiazzo
antistante il locale sito alla via Caterina n. 9, che pagava le utenze in virtù della
detenzione dell'immobile (tassa rifiuti) e che chiedeva ed otteneva persino un passo
carrabile per vietare il transito dinnanzi al ridetto locale”.
Sempre della documentazione prodotta dall'attore, merita considerazione la
“Autorizzazione all'apertura di “Passo carrabile” per il locale civico n. 9 via S.
Caterina”, concessa dal al padre del Controparte_6 Controparte_3 Parte_3
, il 14 dicembre 1982, prot. n. 15571/82, e tutt'ora valida, giusta la conferma
[...]
fornita dal con nota del 14.6.2017, prot. n. 32507, pure versata in Controparte_6
atti dall'attore.
Quanto, poi, alla espletata - ed articolata - prova testimoniale, ammessa soltanto per parte attrice, vanno valorizzate le dichiarazioni rese dai testi dalla stessa addotti -
dichiarazioni, peraltro, neppure contestate dalla convenuta - i quali hanno confermato gli assunti di parte attrice.
In particolare, , e CP_4 Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
, escussi nell'udienza del 6.12.2018, hanno dichiarato, quanto alla Testimone_4
prima, che “da almeno quarant'anni e forse più l'immobile non è più adibito a chiesa e
lo deteniamo noi per la rimessa degli attrezzi da lavoro… la ex chiesetta è dotata di
contatori elettrici e del passo carrabile”, quanto alla seconda, “che l'immobile è nella
disponibilità della famiglia da tempo immemore… e successivamente del CP_3
senza soluzione di continuità”, quanto al terzo, “che da almeno 50 Parte_3
anni l'immobile in questione è nella disponibilità della famiglia Il CP_7 CP_3
lo utilizzava come stalla mentre lo ha adibito a deposito e ne sostiene le
[...] Pt_2
pag. 5/9 spese. Da che io ricordi è sempre stato in loro possesso e in loro proprietà e utilizzato
come rimessa. Nulla so in merito alla circostanza che fosse una chiesa”, quanto al quarto: “conosco da circa 45 anni e da sempre la famiglia ha Controparte_3
posseduto l'immobile in oggetto che è stato utilizzato come stalla e rimessa da sempre.
Attualmente viene utilizzato da per il deposito di attrezzi ed altro”, quanto Pt_2
all'ultimo: “So che l'immobile oggetto di causa è nella disponibilità della famiglia
sin dal 1960, quando ho iniziato a frequentare il sig. CP_3 Persona_1
L'immobile era utilizzato come stalla e attualmente è utilizzato come magazzino…
Nulla so riguardo alla circostanza che fosse precedentemente una chiesa e che
tantomeno alcuni ne abbiano rivendicato la proprietà”, mentre i testi e Persona_1
escussi nell'udienza del 4.4.2019, hanno dichiarato, quanto al Testimone_5
primo: “fin dai primi ricorsi dell'infanzia i miei familiari, i miei genitori, mio fratello
ed io abbiamo sempre utilizzato l'immobile sito in Monopoli alla via Santa Caterina n.
9. Tale immobile, ubicato nel centro storico, era utilizzato dapprima come stalla al fine
di ricoverare il cavallo di proprietà familiare, successivamente come garage (tant'è che
vi era anche l'autorizzazione a passo carrabile), poi a deposito di famiglia ed infine a
magazzino di merci. Preciso che le modalità di impiego di cui ho detto innanzi hanno
sempre coinvolto i miei zii, i miei genitori e mio fratello fin dal 1982 mio Per_2
fratello aveva assunto il pieno ed esclusivo controllo ed utilizzo dell'immobile in Pt_2
questione… nell'immobile… non vi è mai stata alcuna attività di culto”, e, quanto alla seconda: “fin dal 1991… utilizzavo l'immobile al fine di ricoverare la mia bicicletta,
abitando nelle vicinanze di detto deposito… ho avuto conoscenza diretta dell'utilizzo
pag. 6/9 dell'immobile da parte di e preciso che lo stesso era utilizzato anche Parte_3
dai suoi genitori e prima ancora anche di suoi familiari (zii)”.
infine, nipote dell'attore, escussa nell'udienza del 7.11.2019, ha Controparte_8
dichiarato: “fin da piccola età ho avuto accesso nell'immobile in questione che era già
nella disponibilità di mio nonno preciso che detto locale è stato Controparte_9
sempre nella piena ed ininterrotta disponibilità del nonno e dello zio posso Per_2
precisare di aver avuto accesso numerosissime volte nell'immobile… per via della
presenza del cavallo sino al compimento dei miei 11/10 anni, successivamente per il
ricovero della autovettura del nonno, a seguire per le necessità di deposito di beni vari
anche relativi all'attività di ristorazione svolta da mio zio (con il Parte_3
quale ho collaborato per circa 15 anni) ed infine sino a circa 2 anni fa per il ricovero
della bici e motociclo di mia proprietà…. Confermo altresì che, con certezza assoluta,
non si sono svolti riti di culto religiosi… ricordo di aver usufruito di energia elettrica
per illuminare il locale innanzi detto sino a circa 2 anni fa”.
A fronte di tali risultanze, la Diocesi convenuta non ha fornito prova di segno contrario.
Inoltre, va pure considerato il comportamento processuale di essa convenuta, il cui legale rappresentante non si è presentato a rendere l'interrogatorio formale deferitogli,
con ciò consentendo al Giudice, ai sensi e per gli effetti dell'art. 232 c.p.c., di ritenere ammessi i fatti addotti nei capitoli di interrogatorio, valutato ogni altro elemento di prova emerso nel corso del giudizio.
Ciò posto, vanno ritenuti sussistenti, in capo all'attore, i requisiti prescritti dall'art.
pag. 7/9 possesso paterno al proprio.
Né osta a tale acquisto il riconoscimento dell'immobile quale “ bene di interesse culturale”, posto che l'autorizzazione alla sua alienazione, recante prescrizioni circa le
“condizioni di fruizione pubblica”, interveniva con provvedimento della Direzione
Regionale per i Beni culturali e Paesaggistici della Puglia del
[...]
del 5 marzo 2015, data alla quale era già decorso il Controparte_5
termine ventennale utile all'acquisto per usucapione in capo all'odierno attore, termine decorrente quantomeno dal 1982, epoca in cui il possesso era esercitato dal CP_3
giusta l'autorizzazione al passo carrabile concessagli dal Comune di
[...]
Monopoli.
Non v'è luogo a provvedere in ordine alla trascrizione della presente sentenza, in quanto il relativo adempimento si configura come onere della parte interessata, che potrà darvi seguito di sua iniziativa.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, anche per la procedura di mediazione, come da dispositivo, secondo i parametri del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, in riferimento al valore della controversia ed all'attività svolta.
La presente sentenza si ha per pubblicata con la sottoscrizione, seguita dall'immediato deposito in cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 35 disp. att.
c.p.c.
P.Q.M.
il Giudice Onorario del Tribunale di Bari - Sezione Prima Civile, Avv. Gaetano Grillo,
definitivamente pronunciando:
pag. 8/9 1. Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara l'intervenuta usucapione, in favore di nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_3
), della piena proprietà dell'immobile in Monopoli alla C.F._1
via Santa Caterina n. 9, piano terra, riportato nel catasto fabbricati di detto
Comune al foglio 11, particella 3283, cat. C/3, classe 1, consistenza 46 mq.,
rendita € 106,91.
2. Condanna la in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di , delle Parte_3
spese e competenze tutte del giudizio, che liquida in complessivi € 7.018,06, dei quali € 5.645,36 per il presente giudizio, comprensivi di € 568,36 per esborsi, ed
€ 1.372,70, di cui € 49,70 per esborsi, per la procedura di mediazione, il tutto oltre rimborso forfettario ed oneri accessori come per legge.
Bari, lì 3 aprile 2025
Il Giudice Onorario
Avv. Gaetano Grillo
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1158 c.c. per l'acquisto della proprietà del bene immobile in questione, avendo unito il