Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 18/04/2025, n. 1786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1786 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda Civile, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Giuseppina
Valiante, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in I grado iscritta a ruolo al n. 2719/2020 R.G., avente ad oggetto: domanda di risarcimento danni da malpractice medica.
TRA
C.F. 1 nato ad [...] il [...], rappresentato e Parte 1 c.f.
,
difeso, come in atti, dall'avv. Melchionda Martino;
- attore -
E
Controparte 1 p. Iva P.IVA 1 in persona del legale rappresentante p.t. e rappresentata e difesa, dagli avv.ti Amato Paolo e amministratore delegato, dott. Controparte_2
Miglionico Giuseppe;
- convenuta -
E P.IVA 2 in persona del rappresentante generale per Controparte_3 c.f.
l'Italia, rappresentata e difesa dall'avv. Ciccopiedi Salvatore e Mugnano Anna;
- terza chiamata in causa -
E
'rappresentato e difeso, come in atti, Dott. Controparte_4 c.f. ' C.F. 2
dall'avv. Digravina Nicola;
- terzo chiamato in causa -
[
]E I
rappresentata e difesa, come in atti, dall'avv. Dott.ssa CP_5 c.f. C.F. 3
Digravina Nicola;
- terza chiamata in causa -
E
- terzo chiamato in causa -
E
p. Iva
, in persona del suo legale rappresentante p.t., P.IVA 3 Controparte 7
rappresentata e difesa, come in atti, dall'avv. Napolitano Francesco;
- terza chiamata in causa -
Ragioni di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
Parte_1 citava in giudizio la CP_1Con atto di citazione ritualmente notificato,
[...] in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ai fini dell'accoglimento delle seguenti conclusioni: "1) Dichiarare l'esclusiva responsabilità per colpa professionale grave derivante da negligenza, imperizia ed imprudenza, a seguito di prestazione sanitaria in esecuzione di contratto d'opera professionale, in via generale prevista dagli artt. 1176, co. 2, 1218 e 2236 c.c., siccome interpretati alla luce dell'imperativo costituzionale di tutela risarcitoria del diritto fondamentale alla salute, in eventuale ed accessorio concorso con la responsabilità per fatto illecito di cui al generale precetto del neminem laedere;
2) Dichiarare il rapporto instauratosi tra la vittima e parte convenuta ha natura contrattuale, avendo la fonte in un atipico contratto di prestazione d'opera atipico di spedalità, a prestazioni corrispettive e con effetti protettivi nei confronti del terzo;
3)
Accertare che tale condotta medica ha costituito una violazione del diritto inviolabile della persona costituzionalmente garantito dall'art. 32; 4) Accettare che tale condotta medica coincide con un illecito nel quale si ravvisano gli estremi degli artt. 583, 589 e 590 c.p.; 5) Condannare parte convenuta al risarcimento di tutti i su indicati danni patiti e patiendi nonché ogni altro pregiudizio non patrimoniale siccome derivante dalla reinterpretazione evoluta e costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., mediante il pagamento della somma di denaro che il Tribunale riterrà nella giusta misura, oltre rivalutazione ed interessi dalla data di illecito, di liquidare equitativamente ex artt. 2056 e 1226 c.c.; 6) Condannarla al pagamento delle spese giudiziali oltre accessori previdenziali e fiscali come per legge e distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario".
In particolare, l'attore assumeva che il decesso della madre, Persona 1 fosse eziologicamente riconducibile alla condotta colposa dei sanitari della convenuta casa di cura, i quali avrebbero somministrato alla paziente, affetta da ipertensione lieve, una dose eccessiva di farmaci antipertensivi, NI e CO, che le avrebbero provocato un fatale shock ipotensivo, cagionandone la morte. Segnatamente, deduceva l'attore che, in data 10.02.2015, Persona 1 si sarebbe recata presso la struttura convenuta al fine di sottoporsi a meri accertamenti di routine, all'esito dei quali sarebbe stata dimessa in data 14.02.2015. Poco prima di essere dimessa, sarebbe stata contattata telefonicamente da una delle figlie, Persona 2, la quale avrebbe riscontrato, nella madre, difficoltà nello scandire bene le parole. In sede di dimissioni, poi, gli altri due figli della Persona 1
e Persona 4 si sarebbero recati presso la struttura ospedaliera al fine di Persona 3 '
accompagnare la loro madre a casa e, entrati nella stanza della clinica, avrebbero trovato la loro madre distesa sul letto ospedaliero, incapace di deambulare autonomamente.
Riferiva l'attore che, viste le condizioni della Persona_1 un infermiere della struttura convenuta avrebbe accompagnato quest'ultima, seduta su una sedia a rotelle, sino al luogo in cui era parcheggiata l'autovettura del figlio, Persona 4
Una volta a casa, secondo la ricostruzione di parte attrice, la stessa, aiutata dai figli, si sarebbe distesa sul letto, nel quale sarebbe rimasta tutto il giorno fino ad addormentarsi.
Nella notte, ne veniva accertata la morte.
Assumeva l'attore che, nell'ambito delle indagini della Procura della Repubblica, i consulenti avrebbero commesso un errore nell'ascrivere la morte ad un infarto, senza eseguire l'esame autoptico ed omettendo di valutare le risultanze della cartella clinica, dalla cui attenta lettura emergerebbe, secondo la prospettazione attorea, che l'infarto non sia stata la reale causa dell'exitus.
I nuovi consulenti, poi, nell'ambito della seconda consulenza medica autorizzata dalla Procura, avrebbero proceduto all'esame autoptico;
tuttavia, essendo, lo stesso, stato eseguito un anno dopo il decesso, avvenuto il 15.02.2016, in avanzato stato di decomposizione del cadavere, avrebbero formulato, secondo l'attore, soltanto una diagnosi di verosimiglianza, un parere viziato, incentrato su inesistenti ed inaffidabili dati anatomo-istopatologici, scaturiti dal ritardato esame autoptico.
Anche in tal caso, poi, avrebbero concentrato l'iter argomentativo unicamente sulle risultanze dell'autopsia, ignorando la cartella clinica.
Anche la terza consulenza, definita nell'istanza di archiviazione “integrazione di consulenza tecnica", sarebbe, secondo l'attore, viziata, anzitutto per avere il pubblico ministero conferito l'incarico anziché ad uno specialista farmacologo in associazione al medico legale, ai medesimi consulenti;
in secondo luogo, per manifesta falsità, non essendo a suo dire la vittima affetta da ipertensione arteriosa;
in terzo luogo, per pretesa carenza di perizia nella farmacologia, poiché la consulenza non risponderebbe, secondo l'attore, né ai quesiti del pubblico ministero, né alle censure dei consulenti delle persone offese.
Deduceva ancora l'attore che il farmaco Coripren non potesse essere prescritto in prima battuta per la gestione di un caso di crisi ipertensiva, in quanto la paziente non soffriva di ipertensione cronica. A tale proposito, esponeva che le indicazioni terapeutiche del Per 5 lo descrivono come
"Trattamento dell'ipertensione essenziale in pazienti con ipertensione arteriosa non controllata da una monoterapia con enalapril 20mg. L'associazione fissa Coripren 20 mg/10mg NON deve essere utilizzata per il trattamento iniziale dell'ipertensione".
I consulenti del pubblico ministero avrebbero osato, secondo l'attore, contraddire tale assunto, assumendo di essersi riportati alle linee guida internazionali.
Invece, secondo la tesi attorea, la Persona 1 sarebbe stata vittima di una precipitosa incauta prescrizione off label, di un'incosciente ed imprudente somministrazione e di una frettolosa imprevidente dimissione.
Rappresentava ancora l'attore che la complessa consulenza, svolta dapprima dai medici legali,
Controparte 8 e CP 9 sul fronte penale, è stata poi integrata dalla perizia della Dott.ssa
Per 6 della Scuola di specializzazione in Farmacia Ospedaliera dell'Università di Siena, allegata all'atto di citazione, la quale corroborerebbe il giudizio di piena sussistenza di validi e sufficienti elementi di responsabilità nella condotta dei medici, che avrebbero prescritto con modalità off label, ma senza validamente documentare ed informare dell'indispensabilità, validità, e sicurezza di tale prescrizione, il Coripren, antipertensivo comprendente due molecole ipotensivanti. Sebbene la paziente avesse avuto un unico picco ipertensivo e nonostante la mancanza di dati anamnestici clinici e strumentali che indicassero una situazione di cronica grave ipertensione arteriosa.
L'allegata relazione specialistica appurerebbe i fatti e la verità, e dimostrerebbe la validità non erano idonei scientifica della tesi sulla colpa medica, poiché i farmaci NI e Per_5 all'ipertensione di primo grado, o lieve o moderata, da cui era affetta la paziente.
Si costituiva in giudizio la con comparsa di costituzione e risposta Controparte_1 depositata in data 09.10.2020, la quale, contestando tutto quanto ex adverso dedotto, chiedeva al
Tribunale adito l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via preliminare: a) accertata la violazione degli artt. 5, comma 1-bis, del D. Lgs. del 04.03.2010 n. 28e dell'art. 8 della Legge 8 marzo 2017 n. 24, dichiarare l'improcedibilità di tutte le domande attoree, per l'omessa previa instaurazione della procedura di mediazione obbligatoria o, in alternativa, dell'accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c.; b) dichiarare la nullità dell'atto di citazione in base al combinato disposto di cui agli artt. 163 n. 3 e 164 comma 4 c.p.c.; c) autorizzare la chiamata in causa del terzo, ai sensi degli artt. 106, 269 c.p.c., nei confronti: dei CP 3 (doc. 3), rappresentante
-
generale per l'Italia con sede in Milano al Corso Garibaldi n. 86, che manleva da ogni responsabilità la Controparte_6 ノnato a Cuneo il del Dott. Controparte_1
08.11.1939, (C.F. domiciliato in Battipaglia (SA), alla via Federico C.F. 4 Confalonieri n. 4; - della Dott.ssa CP 5 nata a [...] il [...], (C.F. '
) domiciliata in Battipaglia (SA), alla via Federico Confalonieri n. 4; - del C.F. 3
Controparte_4 nato a [...] il [...], (C.F. ), Dott. C.F. 5
domiciliato in Battipaglia (SA), alla via Federico Confalonieri n. 4; disponendo, altresì, il differimento della prima udienza di comparizione delle parti, nonché provvedendo, giusta decreto, alla fissazione di nuova data per la medesima, al fine di consentire la citazione dei terzi indicati, nel rispetto dei termini di legge.
Nel merito, in via principale: d) accertare e dichiarare l'assenza di qualsivoglia responsabilità,
Controparte 1 per l'attività prestata dai contrattuale ed extracontrattuale, dei sanitari e della
Persona 1 presso la predetta struttura;
e) sanitari che hanno assunto in cura la sig.ra accertare e dichiarare l'assenza di qualsivoglia lesione, da parte della Controparte 1 del diritto alla salute ex art. 32 Cost. della sig.ra Persona 1 ; f) accertare e dichiarare la non sussumibilità della condotta medica nell'ambito degli elementi costitutivi dei reati di cui agli artt.
583, 589, 590 c.p.; g) in ogni caso, rigettare le richieste risarcitorie del sig. Pt 1 in quanto infondate e non provate nell'an e nel quantum. In via subordinata e secondo la graduazione di seguito proposta: h) nella denegata e non creduta ipotesi in cui venga riconosciuta una responsabilità della Controparte 1 graduare la stessa in minima percentuale in ragione del rilevante concorso del danneggiato alla determinazione dei danni che dovessero risultare rigorosamente dimostrati ai sensi dell'art. 1227 c.c.; i) nella denegata e non creduta ipotesi in cui venga riconosciuta una responsabilità della accertare e dichiarare la Controparte 1
CP 5 e per i Controparte_4responsabilità dei dott.ri Controparte_6
danni asseritamente subiti dall'attore e, per l'effetto, condannare i dott.ri Controparte_6
و CP 5 e Controparte_4 a manlevare e tenere indenne la CP 1
[...]
[...] da tutte le pretese risarcitorie dell'attore; l) nella denegata e non creduta ipotesi in cui venga condannare la compagnia assicurativa a riconosciuta una responsabilità della Controparte 1
Controparte_1 da tutte le pretese CP_3 di Londra a manlevare e tenere indenne la risarcitorie dell'attrice; m) nella denegata e non creduta ipotesi di soccombenza della convenuta,
Parte 1 risulta ammesso al gratuito patrocinio a spese accertato e dichiarato che il sig.
Controparte_1 al pagamentodello Stato, rigettare la richiesta di condanna nei confronti della delle spese giudiziali, oltre accessori previdenziali e fiscali in favore dell'Avv. Martino
Melchionda; n) nella denegata e non creduta ipotesi di soccombenza della convenuta, accertare e dichiarare la violazione, da parte dell'attore, dei doveri di lealtà, correttezza e buona fede processuale e, per l'effetto, compensare integralmente le spese le e competenze giudiziali tra le parti;
o) il tutto, con vittoria di spese e competenze dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari".
La convenuta deduceva la totale infondatezza delle doglianze mosse da parte attrice, per l'assoluta inconsistenza delle censure mosse al comportamento, invece diligente e professionale, dei sanitari che ebbero in cura la Persona 1 avendo l'attore fornito una travisata versione dei fatti, non supportata da alcuna concreta dimostrazione di quanto dedotto.
Parte 1 invero, ha imputato alla struttura convenuta ed ai suoi operatori la Il
,
responsabilità per il decesso della madre, avvenuto in data 15.02.2015, in seguito al ricovero presso dal 10 al 14 febbraio 2015: tanto solo sulla base di mere congetture, la Controparte_1 senza allegare né una condotta colposa o dolosa dei sanitari, né fornire un minimo substrato probatorio, né tantomeno specificare il nesso eziologico tra detta condotta e i danni subiti dalla defunta madre, quale condicio sine qua non necessaria nel susseguirsi degli accadimenti che hanno concorso al decesso di quest'ultima. inReplicava la convenuta che, contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice, Persona 1 '
data 10.02.2015, non veniva ricoverata nel nosocomio convenuto in buone condizioni di salute per poi uscirne, a distanza di soli quattro giorni, moribonda, in quanto veniva ricoverata presso la struttura con un quadro patologico già altamente compromesso e sedimentatosi negli anni, in soggetto, peraltro, affetto da obesità.
Già in sede di accettazione, infatti, le veniva diagnosticato un deficit deambulatorio (cfr. pag. 1 doc.
1, fasc. attore). La Persona 1 era un soggetto fragile, in eccesso ponderale, con patologie multiple, uno stato di salute instabile, con una complessa sintomatologia caratterizzata da dolori articolari diffusi, dispnea, crisi iperglicemiche, tremori agli arti e vertigini (cfr. pag. 3, doc. 1 fasc. attore).
Tali problematiche, diagnosticate in sede di accettazione, erano, peraltro, già emerse in precedenza in occasione di una visita neurologica del 23.01.2015, cui si era sottoposta la Persona 1 in ragione dei deficit deambulatori che l'attanagliavano da tempo e dalla quale erano stati accertati
"disturbi dell'andatura di tipo extrapiramidale con tremore distale posturale" e le veniva diagnosticato un parkinsonismo iatrogeno collegato all' abuso, realmente accertato, del farmaco
IN (Microsen), utilizzato per combattere le vertigini (cfr. pagg. 3 e 12, doc. 1 fasc. attore).
La sig.ra Per 1 inoltre, da circa due anni era affetta anche da diabete mellito in trattamento con ipoglicemizzanti.
A ciò, aggiungeva la difesa della convenuta che dall'anamnesi patologica (cfr. pag. 3 doc. 3 fasc. attore) e da RX rachide lombo/sacrale effettuato dalla Persona 1 in data 15.10.2014 (cfr. pag. ipertrigliceridemia, osteoporosi vertebrale diffusa e che aveva riportato una frattura del corpo L1 con infossamento del limitante superiore, marcata riduzione dello spazio discale L4-L5.
Tanto premesso, deduceva la convenuta che alle ore 11.30 del 10.02.2015, giorno del ricovero presso la Controparte 1 i sanitari della struttura riscontravano nella Persona 1 una pressione arteriosa caratterizzata da picchi estremamente alti, sia nel valore massimo che nel valore minimo, pari a 180/110 (cfr. doc. 1 fasc. attore, pag. 7 del diario clinico e pag. 13 del diario infermieristico). Pertanto, al fine di diminuire la pressione sanguigna e agevolare la dilatazione dei vasi sanguigni, alla paziente venivano immediatamente somministrate sette gocce di NI per via sublinguale (cfr. pagg. 7 e 13 doc.1, fasc. attore).
Persona 1 era ancora elevata (180/90),Il giorno successivo, alle ore 08:54, la pressione della così come alle ore 19:41 dello stesso giorno (145/100).
Considerati gli elevati valori pressori, pertanto, il Dott. CP 4 prescriveva alla paziente l'assunzione, ogni mattina, di una compressa del farmaco antipertensivo Coripren, specificatamente indicato per il trattamento dell'ipertensione (cfr. pag. 9 fasc. attore). La Persona 1 cominciò ad assumere il suddetto farmaco a partire dal 12.02.2015 alle ore
08:00
(cfr. pag. 9 doc. 1 fasc. attore) ed immediatamente i valori pressori ritornarono nella norma, mantenendosi costanti anche nei giorni successivi a seguito della somministrazione del farmaco.
Anche immediatamente prima delle dimissioni (il giorno 14.02.2015), come confermato anche nella denuncia/querela del 19.03.2015 (sporta dal figlio Persona 4 ) e nella denuncia/querela del
25.03.2015 (sporta dai figli Persona_2 Parte 1 ), i sanitari della CP 1 effettuarono Per 3
che risultarono nella norma. un controllo dei valori pressori della Persona 1
Persona 1 dunque, espletati tutti gli accertamenti (esame urine, ECG, Rx torace, La
ecocardiografia, ecografia addome superiore e tiroidea, ecografia pelvica e visita ginecologica, ferritinemia, Hbglicosilata, insulinemia basale e post prandiale, calcemia e fosforemia, FT3, FT4,
TSH, HTG, Vit B12, Urinocoltura con ATB, Reuma test Waater Raaserose PCR e mucoproteine – cfr. pag. 5 doc.1 fasc. attore) e verificati i valori pressori, in data 14.02.2015 veniva dimessa con la seguente diagnosi: "Parkinson aterosclerotico, con ateromasia dei TSA, Discopatie multiple lombosacrali in soggetto con esiti di frattura di L1, incontinenza urinaria;
gozzo nodulare eutiroideo;
IVC arti inferiori;
Diabete mellito tipo 2; ipertrigliceridemia, ipertensione arteriosa 1
Stadio" (cfr. pag. 29 doc. 1 fasc. attore), con prescrizione di una specifica terapia domiciliare e istruzioni alla paziente e ai suoi familiari di effettuare una consulenza neurologica nonché prove urodinamiche (cfr. pag. 30, doc. 1 fasc. attore). In data 15.02.2015, alle ore 02.00, un infarto al miocardio provocava la morte della Per 1
[...] come accertato dalla scheda di morte compilata in data 16.02.2015 dal dott. Persona 7
acquisita in data 04.05.2015 dalla Azienda Sanitaria Locale di Salerno (cfr. doc. 10 fasc. attore).
Alla luce del complesso e compromesso quadro clinico della Persona 1 dell'operato diligente e professionale dei sanitari della Controparte_1 nonché della siffatta ricostruzione dei fatti, del tutto coerente con la documentazione medica prodotta dalla stessa parte attrice a sostegno delle proprie inconsistenti e non provate asserzioni, deduceva la convenuta l'infondatezza delle censure mosse alla struttura ed ai presunti e non dimostrati errori medici asseritamente commessi dai sanitari che la ebbero in cura (in particolare, l'inappropriatezza prescrittiva).
Concludeva affermando che, ad onta delle doglianze sollevate da controparte, nella vicenda per cui
è causa il personale sanitario della Controparte_1 ha sempre conformato la propria condotta alle regole della massima diligenza, prudenza e perizia professionali, che, pertanto, risulta irreprensibile ed esente da qualsiasi censura.
Inoltre, rappresentava che l'attore si sia limitato a ritenere i sanitari della CP_1 di essere i responsabili del decesso, avendo questi ultimi, a suo avviso, come detto, commesso plurimi e gravi errori nella somministrazione dei farmici antipertensivi, e a denunciare l'inattendibilità delle consulenze rese dai periti del P.M.
Senza, tuttavia, allegazione di qualsivoglia elemento di prova a sostegno del nesso eziologico della prescrizione farmacologica con il decesso della Persona 1
Invero, dalla ricostruzione dei fatti come poc'anzi prospettata, risulterebbe evidente che la somministrazione del Coripren 20 mg + 10 mg, nonché del NI, non abbiano cagionato la morte della signora, la quale, contrariamente a quanto vorrebbe far credere parte attrice, da diversi anni verteva in uno stato di salute abbastanza precario, caratterizzato da un quadro clinico molto complesso a causa di molteplici patologie che la affliggevano, con conseguente deficit deambulatorio.
Specificatamente, deduceva la convenuta, il CP_10 veniva somministrato alla paziente una sola volta in data 10.02.2015 e, in ogni caso, la dose somministrata era obiettivamente bassa: solo sette gocce, a fronte di una dose raccomandata di 20/40 gocce giornaliere, consigliata nel relativo foglietto illustrativo.
Quanto al Per_5 20 mg + 10 mg, assumeva che, lo stesso, sia stato assunto dalla paziente una sola volta al giorno per tre giorni: nello specifico, in data 12.02.2015, 13.02.2015 e 14.02.2015
(quindi dopo 2 giorni dalla somministrazione dell'esigua dose di CP 10 avvenuta in data
10.02.2015). Non vi è stata, dunque, un'associazione dei prefati antipertensivi, essendo, gli stessi, stati somministrati a distanza di due giorni l'uno dall'altro, a distanza di circa 45 ore l'uno dall'altro.
Precisava, infine, che il Per 5 veniva prescritto e somministrato alla in via Persona 1
residuale, proprio in ragione della inefficacia del primo farmaco somministrato, ossia del CP_10 la cui assunzione non aveva determinato una significativa diminuzione dei picchi minimi e massimi nella paziente.
Tanto comprova, a dire della difesa deducente, l'approccio graduale, ponderato e prudente con cui i sanitari della struttura convenuta hanno somministrato il Per 5 al fine di curare la ipertensione arteriosa che, insieme alle pregresse patologie, affliggeva la Persona 1
Un'ulteriore prova dell'assenza di qualsivoglia nesso eziologico del farmaco Coripren con il decesso della Persona 1 è rappresentato dall'efficacia che quest'ultimo ha avuto sulla madre dell'odierno attore.
A dimostrarlo i valori pressori della paziente riscontrati nelle giornate 12.02.2015 e 13.02.2015, come risulta dalla cartella clinica in atti (pag. 16 doc. 1 fasc. attore).
Anche il giorno delle dimissioni, come pure confermato nelle denunce/querele presentate dai figli della Persona 1 le misurazioni pressorie, effettuate dai sanitari della CP_1 sulla paziente, erano in linea con le precedenti.
Essendo i valori pressori nella norma, non poteva essere ravvisata dai sanitari della CP 1 alcuna indicazione di pericolo che lasciasse presagire, il giorno antecedente all'exitus, una ipotesi di ipertensione arteriosa.
A supporto dell'assenza di nesso di causalità materiale tra la somministrazione del farmaco
Coripren Ed il decesso della Persona 1 la convenuta adduceva anche il dato cronologico, in quanto tra ' l'ultima somministrazione del e l'exitus è intercorso un lasso di tempo di 18 ore, dal Per_5
momento che l'ultima somministrazione del predetto farmaco risalva alle ore 08:00 del 14.02.2015
e il decesso avveniva alle ore 02.00 del giorno successivo.
Pertanto, la convenuta rappresentava quanto sia inverosimile che una sola compressa di Coripren, che equivale ad una dose consona e farmacologicamente consentita, possa avere provocato, a distanza di diverse ore, un decesso per avvelenamento da sovradosaggio, come ipotizzato ma non provato da controparte.
Infine, deduceva che neanche le condizioni della salma della Persona 1 a seguito del decesso fossero riconducibili ad una morte per avvelenamento cagionato da sovradosaggio nella somministrazione del farmaco Coripren, posto che, come correttamente evidenziato dal consulente
Prof. Per 8 il materiale schiumoso che fuoriusciva dalla cavità orale della signoradel P.M.,
, Per 1 al momento del decesso era indicativo di un edema polmonare, come diretta conseguenza di un infarto miocardico o di una aritmia cardiaca (cfr. doc. 10 fasc. attore). Il decesso della Persona 1 avvenuto il giorno seguente le dimissioni, come evidenziato dal detto consulente, è stato, invece, determinato dall'ipertensione arteriosa, dall'ipercolesterolemia, dal diabete e dall'obesità, principali fattori che aumentano il rischio di andare incontro a malattie cardiovascolari.
Concludeva la difesa della struttura convenuta che la causa del decesso identificata nella scheda
Istat, i.e. l'infarto miocardico, appare pienamente coerente con il quadro clinico della Per 1
[...] di contro la tesi della morte cagionata da shock ipotensivo per un sovradosaggio di farmaci antipertensivi, millantata dalla controparte, è documentalmente smentita e nemmeno lontanamente plausibile. Gli indimostrati danni lamentati dall'attore non possono essere imputati, in alcun modo,
alla Controparte_1 ed ai suoi sanitari, i quali hanno agito diligentemente e con professionalità, nell'esecuzione di tutti gli adempimenti professionali secondo le migliori leges artis.
Con ordinanza del 30.01.2021, il Giudice autorizzava la struttura convenuta alla chiamata in causa dei terzi indicati nella comparsa di costituzione.
I terzi si costituivano ritualmente in giudizio.
I Dottori CP_6 CP_5 e CP 4 chiedevano, a loro volta, di essere autorizzati a chiamare in causa le rispettive compagnie assicurative, le quali si costituivano ritualmente in giudizio.
Alla prima udienza successiva, il Giudice si riservava sulla richiesta delle parti.
Con provvedimento del 05.02.2022, il Giudice, rilevato che l'attore avesse soddisfatto la condizione di procedibilità, assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c., decorrenti dalla comunicazione del provvedimento.
Depositate ritualmente le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., il Giudice si riservava.
Scioglieva la riserva assunta con l'ordinanza del 05.11.2022, con la quale, anzitutto, riteneva che l'infondatezza delle eccezioni di nullità delle domande articolate da parte convenuta;
riteneva la non accoglibilità dell'istanza ex art. 210 c.p.c. articolata da parte attrice e relativa all'ordine al Comune di Battipaglia di esibizione del certificato di famiglia storico di Persona 1 alla luce del fatto che il diniego era motivato sulla scorta del mancato pagamento delle imposte di bollo;
opinava che, comunque, la qualità di erede dell'attore non avesse ricevuto contestazione espressa, avendo peraltro i convenuti e/o chiamati in causa eccepito la sua incapacità a testimoniare proprio in ragione della qualità di erede;
riteneva l'ammissibilità della prova testimoniale dell'attore, con esclusione dei capi 1, 2, 3, 7, 9, 5, 4; riteneva di accogliere l'eccezione di incapacità a testimoniare
, Persona 3 in ragione della esistenza di profili di interesse di Persona 4 Persona 2 concreto rispetto all'esito della causa;
riteneva la irrilevanza dell'interrogatorio formale deferito dalla parte convenuta, vertendo su circostanze ricavabili documentalmente o valutative.
Tanto premesso, rinviava per l'acquisizione delle prove ammesse all'udienza del 18.04.23.
Assunte le prove, il Giudice, ritenuto che non si palesasse accoglibile l'istanza di C.T.U., palesandosi la causa matura per la decisione, rinviava la stessa per la precisazione delle conclusioni al 12.03.2024, successivamente rinviandola al 30.09.2024, a motivo del carico di ruolo.
All'udienza del 30.09.2024, assegnava la causa in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di nullità dell'atto di citazione articolata dalla convenuta.
Invero, come anticipato nel corso del procedimento, dalla lettura dell'atto introduttivo si ricavano con sufficiente chiarezza il petitum e la causa petendi della domanda, e prova ne è il fatto che tanto i convenuti, quanto i chiamati, hanno potuto approntare una completa ed adeguata difesa.
Invero, non risulta alcuna indeterminatezza della causa petendi, alla luce della considerazione che parte attrice ha delineato con sufficiente chiarezza l'inadempimento qualificato ascritto ai sanitari che ebbero in cura Persona 1 indicandolo, in particolare, nella somministrazione di una combinazione impropria di farmaci antipertensivi;
quanto alla delineazione del petitum, benché la citazione non si sia profusa nella enucleazione specifica delle voci di pregiudizio, nelle conclusioni essa indica nella lesione del bene vita il vulnus del quale si domanda il ristoro in via haereditaria.
Neppure le eccezioni di nullità degli atti di chiamata in causa si palesano fondate, in ragione del fatto che, dall'esame degli stessi, sono pienamente ricavabili i fatti di causa, la causa petendi ed i petita.
Tanto premesso, la domanda spiegata dall'attore è qualificabile come domanda di risarcimento del danno da responsabilità contrattuale da c.d. malpractice medica.
In proposito, occorre richiamare brevemente la giurisprudenza consolidatasi in materia di responsabilità sanitaria, nonché valutare l'incidenza che sulla stessa può assumere la legge del
17.03.2017 n. 24 (cd. legge Gelli), entrata in vigore il 1° aprile 2017, che a breve distanza dalla cd. legge Balduzzi (art. 3, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, come modificato dalla legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189) ha ridisegnato il regime della responsabilità sia delle strutture sanitarie sia degli esercenti la professione sanitaria.
Ai fini dell'accertamento della responsabilità della struttura sanitaria, il relativo regime, sin della sentenza a Sezioni Unite della Corte di Cassazione, n. 577/2008, è stato strutturato come responsabilità contrattuale da inadempimento dell'atipico "contratto di spedalità” e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 c.c., oltre che all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, anche, ai sensi dell'art. 1228 c.c. all'inadempimento della prestazione medico professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario, anche se in assenza di un rapporto di lavoro subordinato (cfr. tra le ultime pronunce quella di Cass., sez. III, 05/12/2013, n. 27285).
L'art. 7 della cd. Legge Gelli, infatti, ha pienamente recepito tale indirizzo giurisprudenziale prevedendo, al primo comma, che "la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorchè non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose", estendendo tale disciplina, al secondo comma, anche alle ipotesi di prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero nell'ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina.
Da ciò, deriva che, non essendo intervenuto il legislatore in senso innovativo, non si pone alcuna questione di diritto intertemporale in materia di responsabilità della struttura sanitaria.
Dalla natura contrattuale della responsabilità discende l'applicazione dei più generali principi affermati dalle Sezioni Unite nella nota sentenza n. 13533 del 2001, secondo cui il creditore che agisce per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno o per l'adempimento, ha l'onere di provare la fonte (legale o negoziale) del proprio diritto, mentre può limitarsi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento dell'altra parte, gravando su quest'ultima (ovvero sul debitore convenuto) l'onere di provare l'esistenza di un fatto estintivo, ovvero dell'avvenuto adempimento. La Suprema Corte, a Sezioni Unite, ha, poi, confermato, con la nota sentenza n. 577 dell'11/01/2008 l'applicabilità di questi principi anche alla responsabilità medica, prevedendo che, in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell'onere probatorio, l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante.
Resta, invece, a carico del debitore l'onere di provare il proprio esatto adempimento.
Con la conseguenza per cui la distinzione tra interventi di facile esecuzione e prestazioni implicanti la risoluzione di problemi tecnici di particolare complessità non rileva più quale criterio di distribuzione dell'onere della prova, ma deve essere apprezzata per la valutazione del grado di diligenza e del corrispondente grado di colpa, restando in ogni caso a carico del sanitario allegare e provare che la prestazione era di particolare difficoltà. In buona sostanza, al paziente è richiesto di provare l'esistenza del contratto e l'aggravamento della situazione patologica ovvero l'insorgenza di nuove malattie, senza dover provare specifici e peculiari aspetti di responsabilità professionale;
il medico (ovvero l'ente ospedaliero o la struttura sanitaria) deve dimostrare che la prestazione fu eseguita in maniera diligente e che gli esiti peggiorativi furono determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile (cfr. sul punto Cass., sez.
III, 18 aprile 2005, n. 7997).
Da ultimo, tale impostazione è stata recepita dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (cfr. sentenza
11 gennaio 2008, n. 588), che hanno altresì affrontato la questione della dimostrazione del nesso di causalità, rilevando che l'inadempimento rilevante nell'ambito dell'azione di responsabilità per risarcimento del danno nelle obbligazioni così dette di comportamento non è qualunque inadempimento, ma solo quello che costituisce causa (o concausa) efficiente del danno.
Ciò comporta che l'allegazione del creditore non può attenere ad un inadempimento, qualunque esso sia, ma ad un inadempimento, per così dire, qualificato, e cioè astrattamente efficiente alla produzione del danno. Competerà al debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è proprio stato ovvero che, pur esistendo, non è stato nella fattispecie causa del danno.
In ordine ai profili concernenti l'onere della prova relativo al nesso di causalità, valgono, naturalmente, le considerazioni già sopra svolte, particolarmente con riguardo all'evoluzione giurisprudenziale ed alle conclusioni alle quali sono recentemente approdate le Sezioni Unite Civili della Suprema Corte, con la sentenza 11 gennaio 2008, n. 577, sopra citata.
Orbene, nel caso in esame, parte attrice ha provato il titolo della propria pretesa, avendo dato evidenza del ricovero presso la per essere sottoposta ad accertamenti Controparte 1
medici, dal giorno 10.02.2015 al giorno 14.02.2015; non è contestato, ed è provato nella cartella clinica allegata alla citazione, che la paziente venne dimessa il 14.02.2015, con diagnosi di
"Parkinson aterosclerotico, con ateromasia dei TSA, Discopatie multiple lombosacrali in soggetto con esiti di frattura di L1, incontinenza urinaria;
gozzo nodulare eutiroideo;
IVC arti inferiori;
Diabete mellito tipo 2; ipertrigliceridemia, ipertensione arteriosa 1 stadio".
Parte attrice ha individuato i profili di inadempimento qualificato, avendo ascritto ai sanitari della convenuta struttura un'errata somministrazione di farmaci antipertensivi (NI e CO), che avrebbero provocato alla paziente un fatale shock ipotensivo, cagionandone la morte per avvelenamento da sovradosaggio.
In definitiva, nell'ambito di responsabilità professionale sanitaria, la previsione dell'art. 1218 cc solleva il creditore dell'obbligazione che si afferma non adempiuta (o non esattamente adempiuta) dall'onere di provare la colpa del debitore, ma non dall'onere di provare il nesso di causa tra la condotta del debitore e il danno di cui domanda il risarcimento. Chi invoca il risarcimento, pertanto, deve sempre dimostrare che il peggioramento dello stato di salute del paziente sia dipeso dalla condotta dei sanitari.
Con la sentenza n. 6593/19 la Corte di Cassazione ha, infatti, statuito che "è onere dell'attore, paziente danneggiato, dimostrare l'esistenza del nesso causale tra la condotta del medico e il danno di cui chiede il risarcimento", onere che va assolto "dimostrando con qualsiasi mezzo di prova che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del "più probabile che non", la causa del danno" (Cass. n. 18392/17).
La Suprema Corte individua un "doppio ciclo causale" (Cass. 18392/2017) così strutturato:
1. il creditore-danneggiato deve provare il nesso di causalità fra l'insorgenza o l'aggravamento della patologia o la morte e la condotta del sanitario (fatto costitutivo del diritto),
2. il debitore-danneggiante deve provare che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile la prestazione (fatto estintivo del diritto).
Nella ricostruzione del nesso causale, sul piano probatorio, ciò che muta sostanzialmente tra il processo penale e quello civile è che nel primo vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio" (cfr. Cass. Pen. S.U. 11 settembre 2002, n. 30328, Franzese), mentre nel secondo vige la regola della preponderanza dell'evidenza o "del più probabile che non".
Orbene, dalla ricostruzione offerta, anche in via documentale, dalle parti, emerge che Per 1
[...] in data 10.02.2015, veniva ricoverata presso la struttura convenuta già con i seguenti sintomi: dolori articolari diffusi, dispnea, crisi iperglicemiche, tremori agli arti, vertigini (cfr. pag. 3 doc. 1 fasc. attore), in virtù dei quali, già in sede di accettazione, le veniva diagnosticato un deficit deambulatorio (cfr. pag. 1 doc. 1 fasc. attore).
Tale problematica era, inoltre, già emersa nel corso di una precedente visita neurologica del
23.01.2015, all'esito della quale, accertati "disturbi dell'andatura di tipo extrapiramidale con tremore distale posturale", veniva diagnosticato alla paziente un parkinsonismo iatrogeno da abuso di MicroserIN (cfr. pag. 3 e 12, doc. 1 fasc. attore).
Peraltro, Persona 1 soffriva di osteoporosi diffusa ed aveva riportato una frattura del corpo
L1 con infossamento del limitante superiore e marcata riduzione dello spazio discale, come evincibile dall'anamnesi patologica (cfr. pag. 3 doc. 3 fasc. attore) e da RX rachide lombo/sacrale effettuato in data 15.10.2014 (cfr. pag. 8 doc. 1 fasc. attore).
Era anche affetta da diabete mellito, in trattamento con ipoglicemizzanti da circa due anni.
All'atto del ricovero, la paziente veniva immediatamente visitata e sottoposta a prelievo venoso per esami ematochimici. All'esito dei predetti esami e delle attività ad esse strumentali, i sanitari rilevavano una pressione arteriosa caratterizzata da picchi estremamente alti sia nel valore massimo che in quello minimo
(cfr. doc. 1 fasc. attore, pag. 7 del diario clinico e pag. 13 del diario infermieristico).
A fronte dell'accertata crisi ipertensiva, venivano somministrate alla paziente sette gocce di
NI per via sublinguale (cfr. pag. 7 e 13. doc. 1 fasc. attore), farmaco antipertensivo finalizzato alla diminuzione della pressione del sangue ed alla dilatazione dei vasi sanguigni (doc. 2 fasc. convenuta).
Il giorno successivo, 11.02.2015, alle ore 8:54 (pag. 16 doc. 1 fasc. attore), i sanitari della CP_1 misuravano nuovamente la pressione della Persona 1 che, tuttavia, rimaneva elevata, e ripetevano la stessa operazione alle ore 19:41 della medesima giornata, accertando nuovamente valori pressori elevati. Tanto induceva il medico curante, Dott. CP_4 , a prescrivere alla paziente l'assunzione mattutina di una compressa del farmaco antipertensivo Coripren, specificatamente indicato per il trattamento dell'ipertensione (cfr. pag. 9 doc. 1 fasc. attore).
La signora Per_1 a far data dal 12.02.2015, cominciò ad assumere una compressa al giorno di
Per_5 alle ore 8:00 (pag. 14 doc. 1 fasc. attore); con tale terapia, i valori minimi e massimi della '
pressione si riassestavano alla normalità e si mantenevano costanti per tutto l'arco dei tre giorni successivi di somministrazioni.
Infatti, l'ultimo valore pressorio accertato in data 13.02.2015, alle ore 20:04, era nella norma (130
-70) (cfr. pag. 17 doc. 1 fasc. attore); anche il 14.02.2015, giorno in cui la paziente veniva dimessa, come espressamente riconosciuto pure nella denuncia querela sporta dai figli (doc. 7 e 8 fasc. attore), i sanitari della CP_1 misuravano la pressione della Persona 1 i cui valori risultavano nella norma.
All'esito di tutti gli altri accertamenti effettuati durante il ricovero e verificato che i valori pressori della paziente erano rientrati nella norma, la stessa veniva dimessa in data 14.02.2015, con la suddetta diagnosi che confermava, sostanzialmente, le patologie di cui la stessa era affetta già prima di fare ingresso nella struttura ospedaliera convenuta.
In ragione di tali patologie, veniva prescritta una specifica terapia domiciliare (pag. 30, doc. 1, fasc. attore). Persona 1 ilIn data 15.02.2015, alle ore 02:00, veniva, purtroppo, accertato il decesso della quale veniva imputato ad un infarto al miocardio. Tale circostanza, in particolare, veniva accertata mediante la scheda di morte redatta in data 16.02.2015 dal Dott. Persona 7 che veniva acquisita in data 4 maggio 2015 presso la ASL di Salerno (cfr. doc. 10 fasc. attore).
Orbene, dall'esame della documentazione in atti ritiene il Tribunale che non vi siano elementi per supporre che sussista nesso di causa tra l'inadempimento ascritto ai sanitari ed il decesso. Va subito evidenziato che appare contraddetto, già in punto di fatto, che l'assunzione dei due ipertensivi fosse associata, apparendo, piuttosto, graduale e non associata. Il NI fu somministrato alla paziente una sola volta, in data 10.02.2015, alle ore 11:31, per contenere una crisi ipertensiva documentata, che aveva colpito la paziente, la cui pressione arteriosa oscillava tra valori minimi e massimi pari a 190/110. Veniva somministrata una dose di sette gocce,
a fronte di una dose raccomandata, nel relativo foglietto illustrativo del farmaco, compresa tra 20 e
40 gocce.
Invece, il Coripren 20 mg + 10 mg fu assunto per la prima volta dalla Persona 1 in data
12.02.2015, vale a dire due giorni dopo l'unica e comunque esigua – somministrazione del
NI.
Come dedotto dalla convenuta, dunque, i due farmaci sono stati somministrati in giorni diversi, senza sovrapposizioni ed a distanza di circa 45 ore tra l'assunzione del primo (NI) e l'assunzione del secondo (Coripren).
La prescrizione del Coripren, effettuata in data 11.02.2015, veniva adottata proprio in ragione dell'inefficacia del NI, la cui somministrazione non aveva determinato una significativa diminuzione dei picchi pressori minimi e massimi della paziente.
Come evincibile dalle misurazioni allegate, la somministrazione isolata
- dell'antiipertensivo
Coripren, per una volta al giorno, aveva riportato la pressione arteriosa della paziente entro i valori della normalità, senza sfociare nell'ipotensione arteriosa.
Sicché, non vi erano indicatori che lasciassero presagire, il giorno prima del decesso, una possibile ipotensione arteriosa.
Considerato, inoltre, che tra l'ultima assunzione di Per 5 e l'exitus sia intercorso un lasso di tempo di diciotto ore, non appare neppure verosimile ipotizzare un nesso eziologico tra un presunto avvelenamento - determinato dall'assunzione di una sola compressa di Per 5 e la morte della paziente.
Non può che ricordarsi come la tesi dell'infarto, sostenuta dai consulenti del P.M. nell'ambito del relativo procedimento penale, era sostenuta da un elemento oggettivo, ovvero il materiale schiumoso fuoriuscente dalla bocca della signora, al momento del decesso, reputato indicativo di un edema polmonare quale conseguenza, appunto, di un infarto miocardico o di una aritmia cardiaca.
In ossequio al principio generale enunciato dall'art. 2697 c.c., grava sull'attore l'onere di provare, oltre al titolo che costituisce la fonte del diritto vantato in giudizio, l'inadempimento della prestazione dovuta;
è altresì noto che l'inadempimento rilevante nell'ambito dell'azione di responsabilità per risarcimento del danno da pretesa malpractice medica non è un qualunque inadempimento ma solo, come anticipato, quello che costituisce causa (o concausa) efficiente del danno.
Pertanto, grava sull'attore la prova del rapporto di causalità tra l'azione o l'omissione dei sanitari e l'occorso evento dannoso.
Nel caso che ci occupa, lo stesso non può ritenersi provato.
Tanto perché non può ritenersi dimostrato che l'assunzione del farmaco Coripren possa avere provocato, a distanza di diverse ore, un decesso per avvelenamento da sovradosaggio.
La paziente, durante il ricovero, era stata sottoposta a numerosi accertamenti (esame urine, ECG,
Rx torace, ecocardiografia, ecografia addome superiore e tiroidea, ecografia pelvica e visita ginecologica, ferritinemia, Hbglicosilata, insulinemia basale e post prandiale, calcemia e fosforemia, FT3, FT4, TSH, HTG, Vit B12, Urinocoltura con ATB, Reuma test Waater Raaserose
PCR e mucoproteine, come da pag. 5, doc.1, fasc. attore).
Veniva dimessa solo a seguito di detti accertamenti e della verifica dei valori pressori, che risultavano, al momento della dimissione, nella norma, malgrado assumesse Per 5 da tre giorni.
Quanto alla somministrazione dei farmaci, il NI non fu assegnato alla paziente in associazione perpetua, bensì una volta sola;
e solo in un momento successivo, attesa l'inefficacia del primo farmaco, fu somministrato alla paziente il secondo, il Coripren, il quale fu prescritto come successiva terapia, e non in combinazione.
Non sussiste, dunque, già in fatto, l'evidenza di una combinazione letale, come prospettata da parte attrice.
Peraltro, l'intempestiva autopsia non potrebbe consentire più di escludere con ragionevole sicurezza od alto grado di probabilità razionale il fattore causale alternativo.
La difesa attorea, poi, ha dedotto che la paziente non camminasse bene alla dimissione, ma la stessa fu ricoverata proprio per deficit deambulatorio.
Al fine di attribuire una responsabilità al sanitario, nel nostro ordinamento, non è sufficiente che, a seguito di un ricovero, si siano verificati dei danni, essendo richiesto che quei danni siano conseguenza immediata e diretta di un errore del sanitario.
Il Giudice deve svolgere un esame comparatistico in ordine alle possibili cause generatrici del danno e, all'esito di tale indagine, sancire la responsabilità del sanitario quando si sia accertato che il presunto errore abbia causato il danno in maniera “più probabile” rispetto alle altre cause ipotizzabili.
Pertanto, non basta accertare che l'errore - che, comunque, nel caso che ci occupa, non è provato - sia la causa più probabile del danno, in quanto è necessario accertare che sia la causa più probabile del danno rispetto a tutte le altre possibili cause ad esso astrattamente ricollegabili, tra cui le malattie pregresse del paziente.
Nel compiere tale valutazione, come, peraltro, di recente ribadito dai giudici di legittimità (Cass.
Civ., Sez. III, 26/09/2024, n. 25805), il giudice deve attenersi al concetto di "probabilità logica", che impone di valutare come determinante solo quella causa che presenta maggiori riscontri probatori e/o più indici di coerenza intrinseca.
Nel caso di specie, si ritiene che il quadro clinico della paziente e le patologie di cui era da tempo affetta prevalgano, nella causazione del danno, rispetto all'ipotizzato, ma non provato, errore dei sanitari in relazione alla somministrazione dei farmaci.
L'ipertensione, l'ipercolesterolemia, una diagnosi di diabete, la pressione arteriosa elevata, il sovrappeso, l'obesità, rappresentano fattori che aumentano il rischio di accidenti cardiovascolari.
A fronte di tanto, non è possibile sostenere, secondo un criterio di probabilità logica, che il decesso sia stato una conseguenza, diretta ed immediata, di una scorretta somministrazione dei farmaci da parte dei sanitari della struttura.
Per l'effetto, le domanda attoree non sono meritevoli di accoglimento, in quanto infondate.
Poiché, però, parte attrice ha fondato la propria domanda sul parere motivato di un consulente medico di parte, si stimano sussistenti gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione integrale delle spese di lite tra tutte le parti;
ciò in ossequio ad una applicazione equa del principio di causalità (cfr. Tribunale Arezzo, 27/04/2015, (ud. 27/04/2015, dep. 27/04/2015), n.519).
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice, dr.ssa Giuseppina
Valiante, definitivamente pronunciando sulla domanda, contrariis reiectis, così provvede:
1) Rigetta la domanda;
2) Dichiara assorbite nel rigetto della domanda le domande di manleva e le domande subordinate alla ipotesi di accoglimento della domanda, spiegate dalla convenuta e dai chiamati in causa;
3) Compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti.
Salerno, 17.04.2025
Il Giudice
Dr.ssa Giuseppina Valiante 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
8 doc. 1 fasc. attore), era anche emerso che quest'ultima soffrisse di ipercolesterolemia e