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Sentenza 18 dicembre 2024
Sentenza 18 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, sentenza 18/12/2024, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2024 |
Testo completo
EPYBBLICA ITALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LANUSEI
composto dai signori magistrati
Dott. Nicola Caschili Presidente rel. est.
Dott.ssa Nicoletta Serra Giudice
Dott.ssa Giada Rutili Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
di omologazione di accordo di separazione nella causa promossa con ricorso congiunto da
Parte 1 nato a [...] il [...] ed ivi residente nella frazione
Taquisara, via Carlo Alberto n. 5, codice fiscale Codice Fiscale_1 '
rappresentato e difeso dagli avv.ti Maurizio Corda e Marilena Pani e NC
CU, nata a [...] il [...] e residente in [...]nella frazione Taquisara, via Carlo Alberto n. 5, codice fiscale Codice Fiscale 2
rappresentata e difesa dall'avv. Gemma Demuro
Ricorrenti
Oggetto: ricorso congiunto per separazione e divorzio ex art. 473 bis.51 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
I ricorrenti, con ricorso congiunto ex art. 473 bis. 49 e 51 c.p.c. iscritto in data
1.8.2024, premesso di avere contratto matrimonio civile in Gairo, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 3, Parte 1, Anno 2004,
hanno chiesto previa omologazione dell'accordo di separazione, lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio.
I ricorrenti hanno allegato:
a) che dall'unione sono nati i figli: Persona 1 da poco diventato maggiorenne,
scritto all'Istituto di Istruzione Superiore di Perdasdefogu, quarto anno con indirizzo Manutenzione e Tecnica;
Persona 2 di anni 14, iscritta all'Istituto di
Istruzione Superiore Leonardo da Vinci di Lanusei, prima classe del Liceo Artistico
per l'a.s. 2024/2025, entrambi non economicamente sufficienti b) che da tempo sono venuti a mancare i presupposti ideali ed affettivi per la prosecuzione della convivenza e che pertanto non è più possibile perseguire la comunione materiale e spirituale necessaria per una serena vita familiare;
c) che i coniugi sono economica indipendenti e che hanno già provveduto alla suddivisione della casa di proprietà, assicurando a ciascuno una porzione autonoma;
D) che è stato raggiunto un pieno accordo sulla separazione e sul divorzio, sia per quanto concerne il diritto di abitazione sull'immobile che sulla gestione dei figli,
che di seguito si riporta:
***
Parte 12) Quanto alla casa familiare in Gairo, frazione Taquisara.
continuerà a vivere nel piano terra della maggiore casa ed entrerà dal civico 5
della via Carlo Alberto. NC CU continuerà a vivere nel piano primo e parte del piano terra (cucina) della maggiore casa ed entrerà dalla via Dei Balari n. 2. 3) Quanto all'affidamento della figlia minore ER. La figlia minore ER è
affidata congiuntamente ad entrambi i genitori e continuerà a vivere stabilmente con la Madre NC CU.
4) Quanto al diritto/dovere di visita del Padre. Il Padre avrà il diritto/dovere di vedere e tenere con sé la figlia ER nel rispetto della volontà di quest'ultima ormai adolescente. Egli concorderà di volta in volta con la Madre e con la figlia i tempi e modi degli incontri con questa ultima. Ciò farà primieramente nel rispetto della volontà della figlia e tenendo conto delle esigenze scolastiche della ragazza,
nonché delle esigenze di vita amicale e ricreativa della stessa. I coniugi concordano che gli incontri tra il Padre e ER si svolgano a casa del Padre e non a casa della
Madre NC CU.
5) Le decisioni di maggiore importanza riguardanti l'educazione, lo sviluppo e la salute della minore verranno prese concordemente da entrambi i genitori nell'esclusivo interesse della figlia e, con particolare riguardo alla scuola, alla religione e allo sport, secondo le inclinazioni della figlia stessa.
6) I genitori non pubblicheranno, come peraltro previsto dalla normativa,
fotografie della figlia minore su social network (Facebook, Instagram, WhatsApp,
ecc.). Essi si impegnano vicendevolmente ad agevolare il rapporto della figlia con i rispettivi rami parentali. Il Padre si impegna a non screditare la Madre alla presenza della figlia. La Madre si impegna a non screditare il Padre alla presenza della figlia.
7) Quanto al mantenimento economico della figlia minore ER. Franca Cucca si
impegna a continuare a mantenere la figlia minore Persona_2 Parte 1 e
NC CU si faranno carico, nella misura della metà ciascuno, delle spese di natura straordinaria per la figlia ER. Si citano a solo titolo esemplificativo e non esaustivo le spese mediche e farmacologiche non coperte dal SSN. I ricorrenti concordano che le spese scolastiche per l'iscrizione a scuola, per il trasporto a scuola, per i viaggi di istruzione e per l'acquisto dei libri siano spese straordinarie.
Il tutto sempre previo accordo tra le parti e la presentazione, se richiesta, delle pezze giustificative. I ricorrenti concordano che le eventuali spese per la mensa scolastica siano interamente a carico di NC CU. Le spese straordinarie,
qualora anticipate da uno dei genitori, vengono rimborsate prontamente dall'altro su richiesta. E comunque le spese straordinarie devono sempre essere concordate dalle parti anche sulla base delle reali possibilità economiche di ciascuna. Per
quanto non previsto espressamente nel presente ricorso in punto di spese straordinarie Parte 1 e NC CU si riportano al protocollo CNF
29.11.2017, che dichiarano di conoscere.
8) Quanto alla collocazione del figlio maggiore Per_1. Parte 1 si rende
disponibile sin da ora ad accogliere il figlio Per 1, ormai maggiorenne, una volta che questi uscirà dalla Comunità Integrata.
9) Quanto al mantenimento economico del figlio Per 1 . Parte 1 si impegna a farsi carico del mantenimento integrale del figlio Per_1, maggiorenne ma ancora economicamente non indipendente.
10) Quanto all'assegno unico e universale erogato dall' CP_1 L'assegno unico e universale per i figli ER e Per 1 viene richiesto e percepito da entrambi i genitori nella misura della metà ciascuno. Qualora e quando l'CP_1 cesserà la corresponsione dell'assegno unico e universale per la posizione del figlio Per 1
[...] l'assegno riguardante la posizione della figlia Persona 2 verrà accreditato alla sola Franca Cucca. Parte 1 si impegna sin da ora a collaborare perché
ciò sia realizzato.
11) Statuizioni economiche. 11a) Parte 1 e NC CU dichiarano di essere economicamente autosufficienti e, pertanto, di non pretendere nulla l'uno dall'altra e viceversa a titolo di mantenimento reciproco. 11b) Parte 1 e
NC CU sono concordi affinchè i debiti contratti nel corso del matrimonio
Quest'ultimoper le necessità della famiglia siano posti a carico di Parte 1
farà fronte al pagamento dei detti debiti con denaro suo proprio tenendo indenne
NC CU. 11c) Parte 1 e NC CU sono concordi che sia quest'ultima ad estinguere il debito contratto per l'acquisto dell'elettrodomestico
"Bimbi" con denaro suo proprio e tenendo indenne Parte 1 Ella ha, infatti,
già pagato alcune rate del prestito e così continuerà a fare sino alla completa estinzione dello stesso.
12) I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto per sé e per la figlia minore ER, nonché della carta di identità valida anche per l'espatrio
***
In data 7.9.2024, il Pubblico Ministero in sede ha espresso parere favorevole all'omologazione.
All'udienza del 19.11.2024, le parti hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere Lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio sulla base dell'accordo già raggiunto.
Il giudice relatore ha quindi rimesso la causa al collegio per la decisione
DIRITTO
Ritiene il collegio sussistenti i presupposti per la omologazione dell'accordo di separazione.
Il ricorso è stato sottoscritto anche dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473- bis.12, primo, secondo comma, nonchè quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio. Al ricorso sono stati allegati i documenti inerenti la situazione economico-patrimoniale, ed in particolare le ultime tre dichiarazioni reddituali. Le parti nell'accordo hanno compiutamente definito i rapporti patrimoniali ed economici, indicando gli oneri a carico e la assegnazione dei beni mobili e immobili a favore di ciascuna delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole.
Ad avviso del Tribunale, gli accordi come sopra riportato non sono in contrasto con gli interessi dei figli, anche considerata l'età degli stessi.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 28727/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi ―trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127
ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte - provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili/scioglimento del matrimonio alle condizioni come concordate.
Pertanto, mentre la domanda di separazione proposta deve essere accolta, la causa deve essere rimessa nel ruolo del giudice delegato alla trattazione come da separata ordinanza per la trattazione della domanda di cessazione degli effetti civili/scioglimento del matrimonio
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, accoglie la domanda e per l'effetto,
1) pronuncia la separazione tra i coniugi Parte 1 nato a [...] il
3 luglio 1969 ed ivi residente nella frazione Taquisara, via Carlo Alberto n. 5,
codice fiscale e NC CU, nata a [...]_1
(Germania) il 1 agosto 1986 e residente in [...]nella frazione Taquisara, via Carlo
Alberto n. 5, codice fiscale Codice Fiscale 2 2) omologa gli accordi di separazione alle condizioni proposte;
3) manda alla cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Tortolì
perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
1) Provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice delegato alla trattazione per la trattazione della domanda di cessazione degli effetti civili/scioglimento del matrimonio.
Così deciso in Lanusei, il giorno 17.12.2024
Il Presidente rel. est.
Nicola Caschili EPVBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE DI LANUSEI
composto dai signori magistrati
Dott. Nicola Caschili Presidente rel. est.
Dott.ssa Nicoletta Serra Giudice
Dott.ssa Giada Rutili Giudice
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella causa promossa con ricorso congiunto da
Parte 1 nato a [...] il [...] ed ivi residente nella frazione
Taquisara, via Carlo Alberto n. 5, codice fiscale Codice Fiscale 1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Maurizio Corda e Marilena Pani e NC
CU, nata a [...] il [...] e residente in [...]nella frazione Taquisara, via Carlo Alberto n. 5, codice fiscale Codice Fiscale_2
,
rappresentata e difesa dall'avv. Gemma Demuro
***
Il Collegio,
Rilevato che in data odierna è stata pronunciata sentenza di separazione ex art. 150
e 158 c.c. e che la controversia deve proseguire per la pronuncia della sentenza di divorzio avendo le parti proposto cumulativamente la domanda di separazione e la domanda di divorzio, cumulo ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 28727/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Rilevato pertanto che la causa deve essere rimessa in istruttoria;
Considerato che le parti si sono avvalse della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte anche per la successiva fase del divorzio;
Rilevato che l'udienza sostituita da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. deve essere fissata dopo il decorso del termine di mesi 6 dall'udienza di comparizione dei coniugi nel procedimento di separazione personale ai fini della procedibilità della domanda ex art. 3 co.1 n.2 lettera b) legge 898/1970 e succ mod.,
P. Q. M.
Rimette la causa sul ruolo del giudice relatore dott. Nicola Caschili per la prosecuzione del giudizio di divorzio;
Fissa udienza del 26.5.2025, sostituta da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. per la dichiarazione di conferma di non volersi riconciliare e per l'eventuale rinuncia al deposito dei documenti di cui all'art. 473-bis.12.
Si comunichi
Così deciso in Lanusei, il 17.12.2024
Il Presidente
Nicola Caschili
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LANUSEI
composto dai signori magistrati
Dott. Nicola Caschili Presidente rel. est.
Dott.ssa Nicoletta Serra Giudice
Dott.ssa Giada Rutili Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
di omologazione di accordo di separazione nella causa promossa con ricorso congiunto da
Parte 1 nato a [...] il [...] ed ivi residente nella frazione
Taquisara, via Carlo Alberto n. 5, codice fiscale Codice Fiscale_1 '
rappresentato e difeso dagli avv.ti Maurizio Corda e Marilena Pani e NC
CU, nata a [...] il [...] e residente in [...]nella frazione Taquisara, via Carlo Alberto n. 5, codice fiscale Codice Fiscale 2
rappresentata e difesa dall'avv. Gemma Demuro
Ricorrenti
Oggetto: ricorso congiunto per separazione e divorzio ex art. 473 bis.51 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
I ricorrenti, con ricorso congiunto ex art. 473 bis. 49 e 51 c.p.c. iscritto in data
1.8.2024, premesso di avere contratto matrimonio civile in Gairo, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 3, Parte 1, Anno 2004,
hanno chiesto previa omologazione dell'accordo di separazione, lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio.
I ricorrenti hanno allegato:
a) che dall'unione sono nati i figli: Persona 1 da poco diventato maggiorenne,
scritto all'Istituto di Istruzione Superiore di Perdasdefogu, quarto anno con indirizzo Manutenzione e Tecnica;
Persona 2 di anni 14, iscritta all'Istituto di
Istruzione Superiore Leonardo da Vinci di Lanusei, prima classe del Liceo Artistico
per l'a.s. 2024/2025, entrambi non economicamente sufficienti b) che da tempo sono venuti a mancare i presupposti ideali ed affettivi per la prosecuzione della convivenza e che pertanto non è più possibile perseguire la comunione materiale e spirituale necessaria per una serena vita familiare;
c) che i coniugi sono economica indipendenti e che hanno già provveduto alla suddivisione della casa di proprietà, assicurando a ciascuno una porzione autonoma;
D) che è stato raggiunto un pieno accordo sulla separazione e sul divorzio, sia per quanto concerne il diritto di abitazione sull'immobile che sulla gestione dei figli,
che di seguito si riporta:
***
Parte 12) Quanto alla casa familiare in Gairo, frazione Taquisara.
continuerà a vivere nel piano terra della maggiore casa ed entrerà dal civico 5
della via Carlo Alberto. NC CU continuerà a vivere nel piano primo e parte del piano terra (cucina) della maggiore casa ed entrerà dalla via Dei Balari n. 2. 3) Quanto all'affidamento della figlia minore ER. La figlia minore ER è
affidata congiuntamente ad entrambi i genitori e continuerà a vivere stabilmente con la Madre NC CU.
4) Quanto al diritto/dovere di visita del Padre. Il Padre avrà il diritto/dovere di vedere e tenere con sé la figlia ER nel rispetto della volontà di quest'ultima ormai adolescente. Egli concorderà di volta in volta con la Madre e con la figlia i tempi e modi degli incontri con questa ultima. Ciò farà primieramente nel rispetto della volontà della figlia e tenendo conto delle esigenze scolastiche della ragazza,
nonché delle esigenze di vita amicale e ricreativa della stessa. I coniugi concordano che gli incontri tra il Padre e ER si svolgano a casa del Padre e non a casa della
Madre NC CU.
5) Le decisioni di maggiore importanza riguardanti l'educazione, lo sviluppo e la salute della minore verranno prese concordemente da entrambi i genitori nell'esclusivo interesse della figlia e, con particolare riguardo alla scuola, alla religione e allo sport, secondo le inclinazioni della figlia stessa.
6) I genitori non pubblicheranno, come peraltro previsto dalla normativa,
fotografie della figlia minore su social network (Facebook, Instagram, WhatsApp,
ecc.). Essi si impegnano vicendevolmente ad agevolare il rapporto della figlia con i rispettivi rami parentali. Il Padre si impegna a non screditare la Madre alla presenza della figlia. La Madre si impegna a non screditare il Padre alla presenza della figlia.
7) Quanto al mantenimento economico della figlia minore ER. Franca Cucca si
impegna a continuare a mantenere la figlia minore Persona_2 Parte 1 e
NC CU si faranno carico, nella misura della metà ciascuno, delle spese di natura straordinaria per la figlia ER. Si citano a solo titolo esemplificativo e non esaustivo le spese mediche e farmacologiche non coperte dal SSN. I ricorrenti concordano che le spese scolastiche per l'iscrizione a scuola, per il trasporto a scuola, per i viaggi di istruzione e per l'acquisto dei libri siano spese straordinarie.
Il tutto sempre previo accordo tra le parti e la presentazione, se richiesta, delle pezze giustificative. I ricorrenti concordano che le eventuali spese per la mensa scolastica siano interamente a carico di NC CU. Le spese straordinarie,
qualora anticipate da uno dei genitori, vengono rimborsate prontamente dall'altro su richiesta. E comunque le spese straordinarie devono sempre essere concordate dalle parti anche sulla base delle reali possibilità economiche di ciascuna. Per
quanto non previsto espressamente nel presente ricorso in punto di spese straordinarie Parte 1 e NC CU si riportano al protocollo CNF
29.11.2017, che dichiarano di conoscere.
8) Quanto alla collocazione del figlio maggiore Per_1. Parte 1 si rende
disponibile sin da ora ad accogliere il figlio Per 1, ormai maggiorenne, una volta che questi uscirà dalla Comunità Integrata.
9) Quanto al mantenimento economico del figlio Per 1 . Parte 1 si impegna a farsi carico del mantenimento integrale del figlio Per_1, maggiorenne ma ancora economicamente non indipendente.
10) Quanto all'assegno unico e universale erogato dall' CP_1 L'assegno unico e universale per i figli ER e Per 1 viene richiesto e percepito da entrambi i genitori nella misura della metà ciascuno. Qualora e quando l'CP_1 cesserà la corresponsione dell'assegno unico e universale per la posizione del figlio Per 1
[...] l'assegno riguardante la posizione della figlia Persona 2 verrà accreditato alla sola Franca Cucca. Parte 1 si impegna sin da ora a collaborare perché
ciò sia realizzato.
11) Statuizioni economiche. 11a) Parte 1 e NC CU dichiarano di essere economicamente autosufficienti e, pertanto, di non pretendere nulla l'uno dall'altra e viceversa a titolo di mantenimento reciproco. 11b) Parte 1 e
NC CU sono concordi affinchè i debiti contratti nel corso del matrimonio
Quest'ultimoper le necessità della famiglia siano posti a carico di Parte 1
farà fronte al pagamento dei detti debiti con denaro suo proprio tenendo indenne
NC CU. 11c) Parte 1 e NC CU sono concordi che sia quest'ultima ad estinguere il debito contratto per l'acquisto dell'elettrodomestico
"Bimbi" con denaro suo proprio e tenendo indenne Parte 1 Ella ha, infatti,
già pagato alcune rate del prestito e così continuerà a fare sino alla completa estinzione dello stesso.
12) I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto per sé e per la figlia minore ER, nonché della carta di identità valida anche per l'espatrio
***
In data 7.9.2024, il Pubblico Ministero in sede ha espresso parere favorevole all'omologazione.
All'udienza del 19.11.2024, le parti hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere Lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio sulla base dell'accordo già raggiunto.
Il giudice relatore ha quindi rimesso la causa al collegio per la decisione
DIRITTO
Ritiene il collegio sussistenti i presupposti per la omologazione dell'accordo di separazione.
Il ricorso è stato sottoscritto anche dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473- bis.12, primo, secondo comma, nonchè quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio. Al ricorso sono stati allegati i documenti inerenti la situazione economico-patrimoniale, ed in particolare le ultime tre dichiarazioni reddituali. Le parti nell'accordo hanno compiutamente definito i rapporti patrimoniali ed economici, indicando gli oneri a carico e la assegnazione dei beni mobili e immobili a favore di ciascuna delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole.
Ad avviso del Tribunale, gli accordi come sopra riportato non sono in contrasto con gli interessi dei figli, anche considerata l'età degli stessi.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 28727/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi ―trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127
ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte - provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili/scioglimento del matrimonio alle condizioni come concordate.
Pertanto, mentre la domanda di separazione proposta deve essere accolta, la causa deve essere rimessa nel ruolo del giudice delegato alla trattazione come da separata ordinanza per la trattazione della domanda di cessazione degli effetti civili/scioglimento del matrimonio
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, accoglie la domanda e per l'effetto,
1) pronuncia la separazione tra i coniugi Parte 1 nato a [...] il
3 luglio 1969 ed ivi residente nella frazione Taquisara, via Carlo Alberto n. 5,
codice fiscale e NC CU, nata a [...]_1
(Germania) il 1 agosto 1986 e residente in [...]nella frazione Taquisara, via Carlo
Alberto n. 5, codice fiscale Codice Fiscale 2 2) omologa gli accordi di separazione alle condizioni proposte;
3) manda alla cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Tortolì
perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
1) Provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice delegato alla trattazione per la trattazione della domanda di cessazione degli effetti civili/scioglimento del matrimonio.
Così deciso in Lanusei, il giorno 17.12.2024
Il Presidente rel. est.
Nicola Caschili EPVBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE DI LANUSEI
composto dai signori magistrati
Dott. Nicola Caschili Presidente rel. est.
Dott.ssa Nicoletta Serra Giudice
Dott.ssa Giada Rutili Giudice
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella causa promossa con ricorso congiunto da
Parte 1 nato a [...] il [...] ed ivi residente nella frazione
Taquisara, via Carlo Alberto n. 5, codice fiscale Codice Fiscale 1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Maurizio Corda e Marilena Pani e NC
CU, nata a [...] il [...] e residente in [...]nella frazione Taquisara, via Carlo Alberto n. 5, codice fiscale Codice Fiscale_2
,
rappresentata e difesa dall'avv. Gemma Demuro
***
Il Collegio,
Rilevato che in data odierna è stata pronunciata sentenza di separazione ex art. 150
e 158 c.c. e che la controversia deve proseguire per la pronuncia della sentenza di divorzio avendo le parti proposto cumulativamente la domanda di separazione e la domanda di divorzio, cumulo ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 28727/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Rilevato pertanto che la causa deve essere rimessa in istruttoria;
Considerato che le parti si sono avvalse della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte anche per la successiva fase del divorzio;
Rilevato che l'udienza sostituita da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. deve essere fissata dopo il decorso del termine di mesi 6 dall'udienza di comparizione dei coniugi nel procedimento di separazione personale ai fini della procedibilità della domanda ex art. 3 co.1 n.2 lettera b) legge 898/1970 e succ mod.,
P. Q. M.
Rimette la causa sul ruolo del giudice relatore dott. Nicola Caschili per la prosecuzione del giudizio di divorzio;
Fissa udienza del 26.5.2025, sostituta da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. per la dichiarazione di conferma di non volersi riconciliare e per l'eventuale rinuncia al deposito dei documenti di cui all'art. 473-bis.12.
Si comunichi
Così deciso in Lanusei, il 17.12.2024
Il Presidente
Nicola Caschili