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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 13/11/2025, n. 674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 674 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1070 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo DI PATRIA Presidente dott.ssa Alessandra MEDI Giudice rel. dott.ssa Serena CHIMICHI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1070 /2025 promossa da:
(C.F. ) nato a [...] Parte_1 C.F._1
12/09/1952 ed ivi residente in [...] con il patrocinio dell'avv.
QU LO elettivamente domiciliato presso il difensore
RICORRENTE
C O N T R O
(C.F. nata a [...] CP_1 C.F._2
RU (FC) 26/08/1951 e residente in [...] - via G. Ungaretti
n.680
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI:
Parte ricorrente ha concluso come da ricorso introduttivo depositato in data
7.5.2025 alle condizioni di seguito trascritte: ''·dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Cesena, in data 6 dicembre 1975, con ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cesena, a CP_1
mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emanando provvedimento sui pubblici registri anagrafici;
·dare atto che i coniugi sono economicamente indipendenti e, pertanto, dichiarare la compiuta definizione di tutti i rapporti economici, intercorsi ed intercorrenti, tra le parti. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.''
Per PARTE RESISTENTE all'udienza del 23.9.2025 nessuno compariva e ne veniva dichiarata la contumacia.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 7.5.2025, ha adito Tribunale di Forlì Parte_1 chiedendo la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 6 dicembre 1975 con . CP_1
Il ricorrente ha dedotto che dall'unione è nato, in data 14 aprile 1976, il figlio
, oggi autonomo ed economicamente autosufficiente e che, in data 4 Persona_1 marzo 1999, il Tribunale di Forlì ha omologato la separazione consensuale tra i coniugi, a seguito della quale la convivenza coniugale è cessata definitivamente, senza che vi sia stata riconciliazione tra le parti. Ha precisato di avere da tempo intrapreso una stabile relazione more uxorio con la propria compagna CP_2
e ha manifestato l'intenzione di contrarre nuovo matrimonio.
[...]
Ha infine dedotto come i rapporti patrimoniali tra le parti siano stati definiti già al momento della separazione e i coniugi risultano economicamente indipendenti, precisando che non forniva alcun riscontro ai suoi tentativi di CP_1
addivenire ad un divorzio congiunto.
All'udienza del 23.9.2025 il Giudice, accertata la regolarità della notificazione del ricorso e del decreto, dichiarava la contumacia della resistente e sentiva il ricorrente, il quale dichiarava: “Insisto nella domanda di divorzio, non essendovi possibilità di riconciliazione con mia moglie;
confermo il contenuto e le richieste di cui al ricorso. Confermo che già in sede di separazione non era previsto alcun assegno di mantenimento in favore di mia moglie”. Alla medesima udienza, il procuratore di parte ricorrente si riportava al proprio ricorso introduttivo del giudizio ed alle relative richieste ed il giudice, visto l'intervento del PM reso in data 21.5.2025, rimetteva la causa alla decisione del collegio.
1-Non v'è dubbio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio fra le parti sia fondata e vada accolta.
Risulta infatti dalla documentazione in atti che e Parte_1
hanno contratto matrimonio in Cesena in data 6.12.1975, CP_1
trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del predetto Comune, anno 1975, parte II, n. 513, Serie A e che con decreto di omologa del 25.2.1999 il Tribunale di Forlì ha pronunciato la separazione giudiziale tra le parti.
Sulla base delle risultanze sopra descritte può dirsi pertanto riscontrata la sussistenza dei presupposti necessari per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art. 3, n. 2 lett. b) della legge
1/12/1970, n 898, come successivamente modificato, essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei predetti innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione definita con decreto di omologa del 4.03.1999.
L'insistenza nel ricorso, l'inutilità del tentativo di conciliazione nonchè la durata della separazione, dimostrano che è venuta meno la comunione materiale e spirituale fra i coniugi e che la stessa non può essere ricostituita. Ciò emerge anche dal comportamento della resistente, che è rimasta contumace, con ciò dimostrando di essere indifferente alle vicende del suo matrimonio, facendo ritenere comprovata la crisi del rapporto coniugale ormai declinatosi in un insanabile conflitto comprovato dall'interruzione della convivenza. Deve essere pertanto dichiarata la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio contratto dalle parti.
2-Non può invece trovare accoglimento la richiesta del ricorrente di “dare atto che i coniugi sono economicamente indipendenti e, pertanto, dichiarare la compiuta definizione di tutti i rapporti economici, intercorsi ed intercorrenti, tra le parti” stante la natura giudiziale, e non consensuale, del presente procedimento, la mancanza di elementi a sostegno di quanto richiesto e la necessità di pronunciarsi sul riconoscimento di un assegno divorzile solo in presenza della relativa domanda, che nel caso in esame non è stata proposta.
3- Nulla va disposto con riferimento alla disciplina delle spese processuali, stante la natura necessaria del giudizio, la sua definizione in tempi estremamente contenuti e la contumacia della resistente
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa:
1)dichiara cessati gli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
con in Cesena in data 6.12.1975, trascritto nel
[...] CP_1
registro degli atti di matrimonio del predetto comune nell'anno 1975, parte II serie A n. 513;
2)dichiara che perde il diritto di aggiungere al proprio il cognome CP_1
del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio;
3) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto comune di procedere all'annotazione della sentenza;
3) nulla per le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, disponendo che copia della presente sentenza venga trasmessa al competente Ufficiale dello Stato
Civile successivamente al passaggio in giudicato ed agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Forlì, nella camera di consiglio del 17.10.2025
Il Presidente dott. Massimo Di Patria
Il Giudice rel. dott.ssa Alessandra Medi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo DI PATRIA Presidente dott.ssa Alessandra MEDI Giudice rel. dott.ssa Serena CHIMICHI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1070 /2025 promossa da:
(C.F. ) nato a [...] Parte_1 C.F._1
12/09/1952 ed ivi residente in [...] con il patrocinio dell'avv.
QU LO elettivamente domiciliato presso il difensore
RICORRENTE
C O N T R O
(C.F. nata a [...] CP_1 C.F._2
RU (FC) 26/08/1951 e residente in [...] - via G. Ungaretti
n.680
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI:
Parte ricorrente ha concluso come da ricorso introduttivo depositato in data
7.5.2025 alle condizioni di seguito trascritte: ''·dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Cesena, in data 6 dicembre 1975, con ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cesena, a CP_1
mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emanando provvedimento sui pubblici registri anagrafici;
·dare atto che i coniugi sono economicamente indipendenti e, pertanto, dichiarare la compiuta definizione di tutti i rapporti economici, intercorsi ed intercorrenti, tra le parti. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.''
Per PARTE RESISTENTE all'udienza del 23.9.2025 nessuno compariva e ne veniva dichiarata la contumacia.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 7.5.2025, ha adito Tribunale di Forlì Parte_1 chiedendo la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 6 dicembre 1975 con . CP_1
Il ricorrente ha dedotto che dall'unione è nato, in data 14 aprile 1976, il figlio
, oggi autonomo ed economicamente autosufficiente e che, in data 4 Persona_1 marzo 1999, il Tribunale di Forlì ha omologato la separazione consensuale tra i coniugi, a seguito della quale la convivenza coniugale è cessata definitivamente, senza che vi sia stata riconciliazione tra le parti. Ha precisato di avere da tempo intrapreso una stabile relazione more uxorio con la propria compagna CP_2
e ha manifestato l'intenzione di contrarre nuovo matrimonio.
[...]
Ha infine dedotto come i rapporti patrimoniali tra le parti siano stati definiti già al momento della separazione e i coniugi risultano economicamente indipendenti, precisando che non forniva alcun riscontro ai suoi tentativi di CP_1
addivenire ad un divorzio congiunto.
All'udienza del 23.9.2025 il Giudice, accertata la regolarità della notificazione del ricorso e del decreto, dichiarava la contumacia della resistente e sentiva il ricorrente, il quale dichiarava: “Insisto nella domanda di divorzio, non essendovi possibilità di riconciliazione con mia moglie;
confermo il contenuto e le richieste di cui al ricorso. Confermo che già in sede di separazione non era previsto alcun assegno di mantenimento in favore di mia moglie”. Alla medesima udienza, il procuratore di parte ricorrente si riportava al proprio ricorso introduttivo del giudizio ed alle relative richieste ed il giudice, visto l'intervento del PM reso in data 21.5.2025, rimetteva la causa alla decisione del collegio.
1-Non v'è dubbio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio fra le parti sia fondata e vada accolta.
Risulta infatti dalla documentazione in atti che e Parte_1
hanno contratto matrimonio in Cesena in data 6.12.1975, CP_1
trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del predetto Comune, anno 1975, parte II, n. 513, Serie A e che con decreto di omologa del 25.2.1999 il Tribunale di Forlì ha pronunciato la separazione giudiziale tra le parti.
Sulla base delle risultanze sopra descritte può dirsi pertanto riscontrata la sussistenza dei presupposti necessari per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art. 3, n. 2 lett. b) della legge
1/12/1970, n 898, come successivamente modificato, essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei predetti innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione definita con decreto di omologa del 4.03.1999.
L'insistenza nel ricorso, l'inutilità del tentativo di conciliazione nonchè la durata della separazione, dimostrano che è venuta meno la comunione materiale e spirituale fra i coniugi e che la stessa non può essere ricostituita. Ciò emerge anche dal comportamento della resistente, che è rimasta contumace, con ciò dimostrando di essere indifferente alle vicende del suo matrimonio, facendo ritenere comprovata la crisi del rapporto coniugale ormai declinatosi in un insanabile conflitto comprovato dall'interruzione della convivenza. Deve essere pertanto dichiarata la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio contratto dalle parti.
2-Non può invece trovare accoglimento la richiesta del ricorrente di “dare atto che i coniugi sono economicamente indipendenti e, pertanto, dichiarare la compiuta definizione di tutti i rapporti economici, intercorsi ed intercorrenti, tra le parti” stante la natura giudiziale, e non consensuale, del presente procedimento, la mancanza di elementi a sostegno di quanto richiesto e la necessità di pronunciarsi sul riconoscimento di un assegno divorzile solo in presenza della relativa domanda, che nel caso in esame non è stata proposta.
3- Nulla va disposto con riferimento alla disciplina delle spese processuali, stante la natura necessaria del giudizio, la sua definizione in tempi estremamente contenuti e la contumacia della resistente
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa:
1)dichiara cessati gli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
con in Cesena in data 6.12.1975, trascritto nel
[...] CP_1
registro degli atti di matrimonio del predetto comune nell'anno 1975, parte II serie A n. 513;
2)dichiara che perde il diritto di aggiungere al proprio il cognome CP_1
del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio;
3) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto comune di procedere all'annotazione della sentenza;
3) nulla per le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, disponendo che copia della presente sentenza venga trasmessa al competente Ufficiale dello Stato
Civile successivamente al passaggio in giudicato ed agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Forlì, nella camera di consiglio del 17.10.2025
Il Presidente dott. Massimo Di Patria
Il Giudice rel. dott.ssa Alessandra Medi